Le circostanze attenuanti generiche: cosa sono ed in quali casi sono previste?

 

Le circostanze attenuanti generiche

Le circostanze attenuanti generiche fanno parte delle cosiddette circostanze di reato. Le circostanze di reato si configurano come elementi accessori del reato stesso e subentrano ad un reato già perfetto nei suoi elementi essenziali ossia la presenza di un elemento oggettivo (condotta ed evento) ed un elemento soggettivo (colpevolezza, colpa e dolo). La loro sussistenza comporta unicamente una variazione della pena.

Le circostanze di reato si costituiscono come elementi:

  • accidentali, ossia non necessari per l’esistenza del reato stesso,
  • incidenti, in quanto concorrono in merito alla sua gravità,
  • importanti in quanto indici della capacità di delinquere del soggetto agente.

 

La loro esistenza può determinare un inasprimento, in questo caso circostanze aggravanti, oppure una diminuzione, circostanze attenuanti, del regime sanzionatorio previsto per il reato considerato.

Lo scopo di questo istituto si rivela essere quello di proporzionare la sanzione penale all’effettivo disvalore del fatto commesso.

Per fare un esempio: il reato di furto previsto dall’art. 624 c.p. si sostanzia nel momento in cui chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 ad euro 516. Con riferimento ad esso, si considera circostanza aggravante l’averlo posto in essere con violenza sulle cose o mediante mezzo fraudolento[1]. Per violenza si intende ogni azione che possa comportare un danneggiamento, una trasformazione e/o un mutamento della destinazione della cosa. In questo caso, la pena è aumentata. Un esempio può essere il furto di capi di abbigliamento dopo aver rimosso il dispositivo antitaccheggio. Sempre con riferimento al furto, si considera, invece, circostanza attenuante l’averlo commesso in stato di bisogno. Il bisogno riguarda il soddisfacimento delle indispensabili esigenze di vita quali cibarsi, vestirsi e curarsi. In questo caso la pena è diminuita.

 

L’articolo 62 bis c.p.: natura e funzione delle attenuanti generiche

Le circostanze attenuanti generiche sono previste dall’art. 62 bis comma 1 del codice penale. Questo articolo recita:

il Giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell’articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell’applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62”.

 

Le circostanze attenuanti generiche sono quegli elementi che consentono al Giudice di adeguare la pena al caso concreto. A differenza delle comuni, previste in un elenco preciso[2], le attenuanti generiche sono indefinite. Non esiste, perciò, un elenco delle stesse ma sarà il giudice che, di volta in volta, valuterà una serie di elementi di natura oggettiva e soggettiva con riferimento alla personalità del reo. Alcuni di essi potrebbero essere, ad esempio, caso di fatto lieve, l’incensuratezza dell’imputato, la collaborazione dell’imputato, la prova di pentimento o la confessione.

 

Come si applicano?

Si tratta, quindi, di circostanze in senso tecnico non tipizzate che si possono applicare anche in presenza di un solo valore attenuante. Ciò, indipendentemente dalla valutazione complessiva del fatto e della personalità dell’agente.

Il Codice penale espressamente esclude che le attenuanti generiche possano essere concesse per il semplice       fatto di essere incensurati. Innanzitutto, va detto che gli elementi su cui si basa il riconoscimento delle attenuanti generiche non possono essere gli stessi che hanno indotto il giudice a concedere le attenuanti comuni. Queste sono le circostanze che il Codice penale ha previsto in casi specifici: ad esempio, è un’attenuante comune quella di aver commesso il fatto perché provocato da un’ingiustizia altrui. Di conseguenza, il giudice potrà concedere le attenuanti generiche nei seguenti casi:

  1. fatto lieve o comunque non grave;
  2. l’imputato collabora con la giustizia (ad esempio, durante le indagini preliminari);
  3. l’imputato dimostra un comportamento processuale corretto (rinunciando, ad esempio, ad inutili strategie dilatorie oppure decidendo di sottoporsi ad esame);
  4. l’imputato ha dato prove concrete di ravvedimento o pentimento;
  5. l’imputato ha confessato di aver commesso il reato;
  6. l’imputato dimostra una scarsa pericolosità sociale;
  7. l’imputato ha agito a causa delle difficili condizioni economiche.

 

Al contrario, le attenuanti generiche sono negate quando:

  1. il reo ha posto in essere, con particolare determinazione, il fatto criminoso,
  2. non ha mostrato alcun pentimento,
  3. dalle dichiarazioni rese nel procedimento, nasce il fondato timore che la condotta criminosa possa essere reiterata.

 

Il Codice penale dispone che, se in determinati casi, dovessero ricorrere più motivi meritevoli di apprezzamento (ad esempio, corretto comportamento processuale, manifesto pentimento, lievità del reato), le attenuanti generiche vengono considerate come un’unica circostanza. Di conseguenza, lo sconto di pena che potrà essere applicato sarà sempre pari ad un terzo.

Lo stesso dispone anche a proposito della valutazione della concessione delle attenuanti generiche ai recidivi reiterati autori di alcuni delitti ritenuti dall’ordinamento particolarmente gravi, come ad esempio, l’associazione per delinquere di stampo mafioso. In questo caso, non si può tener conto dell’intensità del dolo, delle condizioni di vita dell’autore o della sua condotta in generale. Pertanto, emerge che le attenuanti generiche non possono essere applicate a tutti i casi indistintamente ma la loro applicazione è sempre frutto di uno studio particolarmente attento del giudice.

Anche per le attenuanti generiche vige il principio del divieto della doppia valutazione. In questo modo, in osservanza del principio secondo il quale vige il divieto di imputare due volte lo stesso fatto giuridicamente allo stesso autore, se un valore attenuante può essere considerato sia come criterio di commisurazione ex art. 133 sia come circostanza generica ex art. 62 bis, lo si dovrà valutare una sola volta.

Le attenuati che possono essere comprese nella generica previsione dell’art. 62 bis non sono tutte completamente elencabili.

Le circostanze generiche sono soggette al principio del bilanciamento ex art. 69 commi 2 e 3, secondo i quali:

  • se le circostanze attenuanti sono ritenute maggiori rispetto a quelle aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime e si procede soltanto in considerazione alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti”. Si desume, perciò, che queste ultime, in caso siano maggiori rispetto alle aggravanti, incidono nella commisurazione della pena portando all’applicazione delle diminuzioni previste per le attenuanti non tenendo conto degli aumenti che vi sarebbero considerati, invece, con le aggravanti.
  • se fra le circostanze attenuanti ed aggravanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze”. Si desume, in questo caso, che, qualora ci siano attenuanti ed aggravanti valutate dal giudice come eque, si applica la pena che verrebbe imposta come se non fossero presenti nessuna dei due gruppi.

 

In conclusione, le circostanze attenuanti generiche sono previste dall’art.62 bis c.p. e si costituiscono come elementi accidentali, incidenti ed importanti relativi ad uno specifico reato. Nonostante la loro natura controversa, si possono considerare come elementi autonomi e non tipicizzabili volti al miglioramento della pena inflitta comportandone una riduzione. Sarà il Giudice, valutato caso per caso, a procedere o meno con l’applicazione delle stesse considerando la pluralità di elementi a sua disposizione.

Informazioni

Codice penale

[1] Per comprendere una figura aggravata del furto si rinvia a questo approfondimento su DirittoConsenso: Cos’è il furto con destrezza? – DirittoConsenso.

[2] Vedi articolo 62 del Codice penale.