La responsabilità della struttura sanitaria e gli obblighi che si configurano in capo ad essa

 

Cosa si intende per responsabilità della struttura sanitaria?

La responsabilità della struttura sanitaria viene a configurarsi nel momento in cui un/una paziente subisce un danno riconducibile agli obblighi pendenti sulla struttura stessa.

A lungo dottrina e giurisprudenza sono state divise in merito a come definire la natura di suddetta responsabilità, che – come accennato – discende dal legame instaurato tra paziente e struttura che l’accoglie.

Il fulcro di tale dibattito risiedeva nella collocazione di questa: si trattava, infatti, di una responsabilità in ambito contrattuale o extracontrattuale[1]? Quindi, si configura una responsabilità per cui chi non esegue correttamente la prestazione è – in date circostanze – tenuto/a al risarcimento del danno o una responsabilità per cui tra il soggetto che cagiona un danno e l’individuo che patisce l’offesa non è ravvisabile un’obbligazione contrattuale?

Nel tentativo di dirimere le accennate controversie, originatesi in tale ramo del diritto, la giurisprudenza ha inizialmente optato per un orientamento che riconosceva in capo alla struttura una responsabilità di natura contrattuale (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 24 Marzo 1979, n. 1716) fondata su quello che definiamo un contratto di spedalità.

Restando fermi su una generica e risaputa concezione di quanto una struttura ospedaliera s’impegna ad offrire al/alla paziente, la fattispecie del sopracitato contratto occorre a definire “ (…) quanto la struttura sanitaria è tenuta a rendere: sia le specifiche cure mediche e chirurgiche, sia ulteriori prestazioni di natura accessoria, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e paramedico, di medicinali, di attrezzature tecniche e latu sensu alberghiere (…).”[2].

Qualora suddette opere siano disattese, ecco che viene a configurarsi la responsabilità della struttura ospedaliera.

Quando pensiamo all’origine della responsabilità riconosciuta in capo alla struttura ospedaliera, è bene tenere a mente l’atipicità che caratterizza questa fattispecie di contratto: questo viene a sussistere in un momento molto particolare, ovvero quello in cui un/una paziente si sottopone ad una qualsivoglia tipologia di prestazione (strumentale, operatoria…) presso la struttura erogatrice e non solo, o necessariamente, con la stipulazione di un documento scritto. Sicuramente una situazione peculiare, per cui un generico orientamento non basta a definire la complessità dell’oggetto che stiamo qui analizzando.

Per questo, all’introduzione della c.d. Legge Gelli-Bianco (n. 24/2017) è riconosciuto un necessario intervento chiarificatore.

 

La Legge Gelli e la normativa italiana

La c.d. Legge Gelli ha la qualità di aver specializzato la materia della responsabilità in ambito sanitario. Come?

Quanto sancito dalla Legge Gelli è la previsione, e conseguente distinzione, della figura del medico e della struttura sanitaria. Viene così data vita ad una responsabilità definita a doppio binario[3]:

  • Al medico viene attribuita una responsabilità di tipo extracontrattuale a cui si affianca
  • la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, pubblica o privata che sia.

 

Cosa significa?

Secondo le statistiche riportate dall’articolo “Malasanità: qual è la situazione in Italia?”[4] della Rivista Diritto e Finanza, sono circa 300.000 le cause mosse ogni anno contro medici e strutture sanitarie, pubbliche o private.

La Legge Gelli sancisce che sulla struttura sanitaria grava l’obbligo di stipulare un’assicurazione “(…) da un lato per la responsabilità civile verso i terzi, sia per errori commessi propriamente dalla struttura, come quelli derivanti da carenze organizzative e o strutturali, sia per la malpractice dei propri medici, (…) e dall’altro per la responsabilità extracontrattuale degli esercenti la professione sanitaria. (…)”[5].

Per quanto il sanitario debba, in virtù della responsabilità extracontrattuale in cui può incorrere, stipulare privatamente un’assicurazione è la struttura sanitaria che in base all’articolo 7 ‘responsabilità professionale del personale sanitario’ della Legge Gelli a rispondere ed è responsabile dell’operato dei suoi ausiliari

1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”.

 

Riassumendo

Ricordando quanto anticipato in precedenza riusciamo a cogliere i tratti dell’evoluzione giurisprudenziale, qui semplificata e tratteggiata, circa la responsabilità della struttura sanitaria.

Se inizialmente l’orientamento della giurisprudenza prevedeva che la struttura sanitaria rispondesse esclusivamente degli obblighi di cui investita (attrezzature, sicurezza delle cure, organizzazione…) con l’introduzione della Legge Gelli, la giurisprudenza in tema si è affinata e specializzata con l’introduzione della “responsabilità a doppio binario” secondo la quale dell’operato degli ausiliari è responsabile in solido la struttura sanitaria.

Possiamo quindi affermare che si tratta, sì, dell’introduzione di una normativa ad hoc ma altresì di un ampliamento di quanto riscontriamo essere ricompreso nel cappello della responsabilità della struttura sanitaria.

Informazioni

Carvelli L. – Luchettu L. – Macrì E. – Mencarelli R. – Petrocelli F. – Salzano A. – Tuccillo R., “La responsabilità delle strutture e degli operatori della sanità.”, ed. I., Nel diritto editore, 2020, p. 25.

Corte d’Appello di Milano, Sentenza n. 3367/2021, 18 novembre 2021.

Medicina legale per i Corsi di Laurea ad orientamento Giuridico e triennali”, Idelson-Gnocchi, 2020, Napoli, p. 147.

[1] Per un approfondimento: Fatto illecito e responsabilità extracontrattuale in breve – DirittoConsenso

[2] Carvelli L. – Luchettu L. – Macrì E. – Mencarelli R. – Petrocelli F. – Salzano A. – Tuccillo R., “La responsabilità delle strutture e degli operatori della sanità.”, ed. I., Nel diritto editore, 2020, p. 25.

[3] Corte d’Appello di Milano, Sentenza n. 3367/2021, 18 novembre 2021.

[4] http://www.dirittoefinanza.it/diritto/malasanita-qual-e-la-situazione-in-italia/

[5]Medicina legale per i Corsi di Laurea ad orientamento Giuridico e triennali”, Idelson-Gnocchi, 2020, Napoli, p. 147.