Cosa si intende per valorizzazione del patrimonio culturale? Per rispondere a questa domanda dobbiamo analizzare la normativa italiana
Cos’è la valorizzazione del patrimonio culturale? La definizione nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Quando si parla di valorizzazione del patrimonio culturale dobbiamo fare riferimento ad un preciso elemento: quello di poter fruire il patrimonio culturale. Cosa significa?
Per capire dobbiamo guardare e capire cosa prevede la legge italiana. L’articolo 6 comma 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (da ora lo citerò semplicemente come ‘Codice’) – decreto legislativo 42/2004[1] – precisa che:
“1. La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale”.
La stessa norma poi negli altri due commi prevede:
“2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.”.
Teniamo bene a mente che, quando si parla di patrimonio culturale, non dobbiamo fare riferimento ai soli monumenti o alle opere d’arte ma anche all’ambiente.
Analisi del concetto di valorizzazione
La funzione della valorizzazione del patrimonio culturale è fondamentale: si tratta di assicurare la conservazione tanto quanto promuovere le potenzialità e la fruibilità[2]. Tutto questo è il riflesso dell’articolo 9 della Costituzione[3]. Le attività di valorizzazione del patrimonio culturale possono essere molto diverse tra loro ma tutte devono rispondere ai principi cardine dell’ordinamento in materia di tutela del patrimonio. È chiaro che diventa facile allora usare tutela, valorizzazione, salvaguardia, conservazione come sinonimi: tuttavia, sarebbe meglio evitare l’intercambiabilità di questi termini.
La valorizzazione del patrimonio culturale, che, come visto prima, trova definizione nell’articolo 6 del Codice, è elencata tra le funzioni del d. lgs. 112/1998, decreto con finalità di riordinamento amministrativo dello Stato e delle Regioni[4]. Tale decreto infatti indica i concetti di:
- Tutela, intesa come “ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali”[5]
- Gestione, intesa come “ogni attività diretta, mediante l’organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e valorizzazione” e
- Valorizzazione, intesa come “ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e a incrementare la fruizione”.
Su questi elementi se n’è discusso molto in dottrina[6]. Nella pratica le attività in nome della tutela, della gestione e della valorizzazione sia del patrimonio culturale materiale che immateriale possono essere coincidenti[7]. Non sempre: gli interventi di valorizzazione variano in base al tipo di bene, se mobile o immobile, se pubblico o privato, se culturale o paesaggistico.
Proprio le attività di valorizzazione del patrimonio culturale, secondo il primo comma dell’articolo 111 del Codice, consistono “nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all’articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.”.
Le finalità della valorizzazione sono il promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, l’assicurare le condizioni di utilizzazione e di fruizione e il sostenere gli interventi di conservazione[8] dello stesso patrimonio.
Un punto importante che ha modificato la materia riguarda la nuova formulazione dell’articolo 117 della Costituzione in cui viene sostanzialmente indicato il binomio tutela-valorizzazione.
La valorizzazione del patrimonio culturale tra Stato ed Enti locali: l’articolo 117 della Costituzione
Come abbiamo visto nell’articolo 6 del Codice, la nozione di valorizzazione è aperta e dinamica dato che pubblico e privato possono coesistere. In più, anche l’articolo 113 dello stesso Codice riconosce la possibilità che Stato, Regioni ed enti pubblici territoriali possono sostenere attività e strutture di valorizzazione ad iniziativa privata su beni privati. Tale bilanciamento tra pubblico e privato menzionato brevemente si affianca ad un binomio più complesso: quello tra Stato ed enti. Procediamo con ordine e guardiamo l’articolo 117 della Costituzione[9].
Ricordo che la norma in questione è stata modificata con la riforma del Titolo V della Costituzione. Nel nuovo testo le funzioni in tema di patrimonio culturale sembrano polarizzarsi nella tutela e nella valorizzazione.
La lettera s) dell’articolo 117 prevede che sia lo Stato a legiferare in maniera esclusiva in materia di tutela dei beni culturali[10].
E la valorizzazione? Questa rientra tra le materie di legislazione concorrente: ciò significa che spetta alle Regioni la potestà legislativa, mentre la determinazione dei principi fondamentali è riservata alla legislazione dello Stato.
E, per concludere, l’articolo 118 della Costituzione prevede che “La legge statale disciplina […] forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.”.
Informazioni
Cabiddu, M. A. and Grasso, N. (eds) (2021) Diritto dei beni culturali e del paesaggio. 3. edn. Torino: G. Giappichelli.
Barbati, C. et al. (2020) Diritto del patrimonio culturale. Società editrice il Mulino, Spa.
Sciullo, G. “Restauro, tutela e valorizzazione dei Beni Culturali”, 2/2007,in Aedon – Rivista di Arti e diritto on line
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
[1] Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
[2] In più, possiamo leggere nell’articolo 1 del regolamento di organizzazione del Ministero per i beni culturali, d.p.c.m. 2 dicembre 2019, n. 169 che “Il ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo provvede alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione delle attività culturali, nonché alle funzioni attribuite allo Stato in materia di beni culturali e paesaggistici, spettacolo, cinema, audiovisivo e turismo, secondo la legislazione vigente.”.
[3] “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.”.
[4] Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
[5] La nozione di tutela è fornita dall’articolo 3, comma 1 del Codice, secondo cui essa “consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, a individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantire la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione”. Il comma 2 aggiunge che “l’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale”.
[6] Per esempio: Cassese, S. (1998) I beni culturali: dalla tutela alla valorizzazione, in Giorn. Dir. Amm., pp. 673 ss.; Degrassi, L. (2008) Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici, Milano, Giuffré; Vaiano, D. (2011) La valorizzazione dei beni culturali, Torino, Giappichelli; Roccella, A. (2017) Manuale di legislazione dei beni culturali, Bari, Cacucci. In più, invito a leggere la sentenza della Corte Costituzionale n. 9 del 2004 disponibile qui: Corte costituzionale – Decisioni.
[7] Questa non è la sede per approfondire le attività di valorizzazione del patrimonio culturale. Posso però affermare che, data la complessità degli interventi, è richiesta una conoscenza ampia ed approfondita dei territori in cui si interviene, del rapporto patrimonio culturale e comunità locali, dell’ambiente, dei fattori economici e produttivi locali e non, della sostenibilità e del diritto. Il rapporto tra esperti della cultura, cittadini e soggetti direttamente coinvolti con il patrimonio culturale è fondamentale per realizzare attività di piena valorizzazione del patrimonio culturale.
[8] La conservazione è espressamente definita dall’articolo 29 del Codice.
[9] Rinvio alla spiegazione dell’articolo 117 della Costituzione invitando a leggere: L’articolo 117 della Costituzione tra sussidiarietà e adattamento – DirittoConsenso.
[10] L’articolo 118 della Costituzione prevede poi che “La legge statale disciplina […] forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.”.

Lorenzo Venezia
Ciao, sono Lorenzo. Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca con una tesi sul recupero dei beni culturali nel diritto internazionale e sul ruolo dell'INTERPOL e con il master "Cultural property protection in crisis response" all'Università degli Studi di Torino, sono interessato ai temi della tutela dei beni culturali nel diritto internazionale, del traffico illecito di beni culturali e dei fenomeni di criminalità organizzata e transnazionale.