Cosa si intende per valorizzazione del patrimonio culturale? Per rispondere a questa domanda dobbiamo analizzare la normativa italiana

 

Cos’è la valorizzazione del patrimonio culturale? La definizione nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

Quando si parla di valorizzazione del patrimonio culturale dobbiamo fare riferimento ad un preciso elemento: quello di poter fruire il patrimonio culturale. Cosa significa?

Per capire dobbiamo guardare e capire cosa prevede la legge italiana. L’articolo 6 comma 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (da ora lo citerò semplicemente come ‘Codice’) – decreto legislativo 42/2004[1] – precisa che:

“1. La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale”.

 

La stessa norma poi negli altri due commi prevede:

2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.”.

 

Teniamo bene a mente che, quando si parla di patrimonio culturale, non dobbiamo fare riferimento ai soli monumenti o alle opere d’arte ma anche all’ambiente.

 

Analisi del concetto di valorizzazione

La funzione della valorizzazione del patrimonio culturale è fondamentale: si tratta di assicurare la conservazione tanto quanto promuovere le potenzialità e la fruibilità[2]. Tutto questo è il riflesso dell’articolo 9 della Costituzione[3]. Le attività di valorizzazione del patrimonio culturale possono essere molto diverse tra loro ma tutte devono rispondere ai principi cardine dell’ordinamento in materia di tutela del patrimonio. È chiaro che diventa facile allora usare tutela, valorizzazione, salvaguardia, conservazione come sinonimi: tuttavia, sarebbe meglio evitare l’intercambiabilità di questi termini.

La valorizzazione del patrimonio culturale, che, come visto prima, trova definizione nell’articolo 6 del Codice, è elencata tra le funzioni del d. lgs. 112/1998, decreto con finalità di riordinamento amministrativo dello Stato e delle Regioni[4]. Tale decreto infatti indica i concetti di:

  • Tutela, intesa come “ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali[5]
  • Gestione, intesa come “ogni attività diretta, mediante l’organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e valorizzazione” e
  • Valorizzazione, intesa come “ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e a incrementare la fruizione”.

 

Su questi elementi se n’è discusso molto in dottrina[6]. Nella pratica le attività in nome della tutela, della gestione e della valorizzazione sia del patrimonio culturale materiale che immateriale possono essere coincidenti[7]. Non sempre: gli interventi di valorizzazione variano in base al tipo di bene, se mobile o immobile, se pubblico o privato, se culturale o paesaggistico.

Proprio le attività di valorizzazione del patrimonio culturale, secondo il primo comma dell’articolo 111 del Codice, consistono “nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all’articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.”.

Le finalità della valorizzazione sono il promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, l’assicurare le condizioni di utilizzazione e di fruizione e il sostenere gli interventi di conservazione[8] dello stesso patrimonio.

Un punto importante che ha modificato la materia riguarda la nuova formulazione dell’articolo 117 della Costituzione in cui viene sostanzialmente indicato il binomio tutela-valorizzazione.

 

La valorizzazione del patrimonio culturale tra Stato ed Enti locali: l’articolo 117 della Costituzione

Come abbiamo visto nell’articolo 6 del Codice, la nozione di valorizzazione è aperta e dinamica dato che pubblico e privato possono coesistere. In più, anche l’articolo 113 dello stesso Codice riconosce la possibilità che Stato, Regioni ed enti pubblici territoriali possono sostenere attività e strutture di valorizzazione ad iniziativa privata su beni privati. Tale bilanciamento tra pubblico e privato menzionato brevemente si affianca ad un binomio più complesso: quello tra Stato ed enti. Procediamo con ordine e guardiamo l’articolo 117 della Costituzione[9].

Ricordo che la norma in questione è stata modificata con la riforma del Titolo V della Costituzione. Nel nuovo testo le funzioni in tema di patrimonio culturale sembrano polarizzarsi nella tutela e nella valorizzazione.

La lettera s) dell’articolo 117 prevede che sia lo Stato a legiferare in maniera esclusiva in materia di tutela dei beni culturali[10].

E la valorizzazione? Questa rientra tra le materie di legislazione concorrente: ciò significa che spetta alle Regioni la potestà legislativa, mentre la determinazione dei principi fondamentali è riservata alla legislazione dello Stato.

E, per concludere, l’articolo 118 della Costituzione prevede che “La legge statale disciplina […] forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.”.

Informazioni

Cabiddu, M. A. and Grasso, N. (eds) (2021) Diritto dei beni culturali e del paesaggio. 3. edn. Torino: G. Giappichelli.

Barbati, C. et al. (2020) Diritto del patrimonio culturale. Società editrice il Mulino, Spa.

Sciullo, G. “Restauro, tutela e valorizzazione dei Beni Culturali”, 2/2007,in Aedon – Rivista di Arti e diritto on line

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[1] Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

[2] In più, possiamo leggere nell’articolo 1 del regolamento di organizzazione del Ministero per i beni culturali, d.p.c.m. 2 dicembre 2019, n. 169 che “Il ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo provvede alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione delle attività culturali, nonché alle funzioni attribuite allo Stato in materia di beni culturali e paesaggistici, spettacolo, cinema, audiovisivo e turismo, secondo la legislazione vigente.”.

[3]La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.”.

[4] Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[5] La nozione di tutela è fornita dall’articolo 3, comma 1 del Codice, secondo cui essa “consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, a individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantire la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione”. Il comma 2 aggiunge che “l’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale”.

[6] Per esempio: Cassese, S. (1998) I beni culturali: dalla tutela alla valorizzazione, in Giorn. Dir. Amm., pp. 673 ss.; Degrassi, L. (2008) Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici, Milano, Giuffré; Vaiano, D. (2011) La valorizzazione dei beni culturali, Torino, Giappichelli; Roccella, A. (2017) Manuale di legislazione dei beni culturali, Bari, Cacucci. In più, invito a leggere la sentenza della Corte Costituzionale n. 9 del 2004 disponibile qui: Corte costituzionale – Decisioni.

[7] Questa non è la sede per approfondire le attività di valorizzazione del patrimonio culturale. Posso però affermare che, data la complessità degli interventi, è richiesta una conoscenza ampia ed approfondita dei territori in cui si interviene, del rapporto patrimonio culturale e comunità locali, dell’ambiente, dei fattori economici e produttivi locali e non, della sostenibilità e del diritto. Il rapporto tra esperti della cultura, cittadini e soggetti direttamente coinvolti con il patrimonio culturale è fondamentale per realizzare attività di piena valorizzazione del patrimonio culturale.

[8] La conservazione è espressamente definita dall’articolo 29 del Codice.

[9] Rinvio alla spiegazione dell’articolo 117 della Costituzione invitando a leggere: L’articolo 117 della Costituzione tra sussidiarietà e adattamento – DirittoConsenso.

[10] L’articolo 118 della Costituzione prevede poi che “La legge statale disciplina […] forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.”.