Spiegazione della difesa quale diritto costituzionalmente garantito ed inviolabile. In particolare, le principali differenze tra la difesa tecnica e la difesa d’ufficio

 

Il diritto alla difesa e l’articolo 24 della Costituzione

Per affrontare la tematica relativa alla differenza tra la difesa tecnica e la difesa d’ufficio, è bene iniziare dall’articolo che per primo ha sancito il diritto inviolabile alla difesa. Questo è l’art. 24 della Costituzione, il quale recita:

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.”.

 

La norma di riferimento pone i principi base per la tutela giurisdizionale. In particolare:

  • nei primi due commi viene evidenziato come ogni individuo abbia diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.
  • nel terzo comma viene indicato come la difesa sia un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e si ha, in questo modo, la garanzia dell’effettività del diritto di difesa, postulando l’assistenza di un legale a carico dello Stato qualora il soggetto non disponga di mezzi economici sufficienti, fornendo così anche la realizzazione sostanziale del principio di eguaglianza in base all’art. 3 Costituzione,
  • nel quarto comma vi è l’indicazione di come siano assicurati a tutti i mezzi per potersi difendere introducendo la regola ispirata al principio democratico secondo il quale chi subisce un torto in giudizio, in particolare per chi viene condannato e sconta una pena pur essendo innocente, ha diritto a vedersi riparare l’errore giudiziario nei modi previsti dalla legge.

 

Si evince, perciò, l’importanza fondamentale che il diritto alla difesa ricopre nel nostro ordinamento. Lo stesso, basandosi sul principio di uguaglianza, riconosce a tutti la possibilità di ricorrere al sistema giudiziario in condizioni di parità e di essere giudicati da organi imparziali quali sono quelli della magistratura. Il diritto alla difesa, proprio perché inviolabile ed universale, non può essere limitato né può essere eluso in alcun modo. Corollario di tale tutela è l’obbligo di assistenza da parte di un esercente la professione legale e la possibilità di poter partecipare effettivamente al processo.

 

Le differenze fra la difesa tecnica e la difesa d’ufficio: in dettaglio

Con riferimento a questo ultimo aspetto, relativamente al processo penale, si può distinguere fra due differenti difese: tecnica e d’ufficio. Nel primo caso, il diritto alla difesa si sostanzia nel diritto di scegliere un difensore di propria fiducia. Nel secondo, il difensore viene designato dall’apparato giudiziario.

L’effettività della tutela, relativa all’assistenza di un legale, implica che il legislatore ponga in essere delle regole dirette a:

  • proteggere lo svolgimento dell’attività difensiva da intrusioni esterne e
  • garantire un libero scambio di informazioni tra avvocato ed assistito (come ad esempio al segreto professionale oppure al libero accesso al carcere).

 

Per quanto concerne più nello specifico la difesa tecnica, essa ha un ruolo fondamentale per la corretta gestione del contradditorio e dell’attività difensiva rivelandosi importante sia nella fase procedimentale sia in quella propriamente processuale al fine di porre in essere una contrapposizione attiva all’azione della controparte. La nomina del difensore di fiducia si effettua con dichiarazione orale all’autorità oppure con dichiarazione scritta consegnata alla stessa autorità dal difensore o trasmessa con raccomandata.

Per quanto riguarda, invece, la difesa d’ufficio ad essa si accede quando il soggetto non ha designato un difensore di fiducia. Lo stesso verrà nominato dall’autorità che procederà in base agli elenchi predisposti dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati e dei turni di reperibilità. La comunicazione viene trasmessa immediatamente all’imputato con l’avviso che può essere nominato, in qualsiasi momento, un difensore di fiducia. Qualora ciò accadesse, il difensore d’ufficio verrà sostituito dal difensore di fiducia e le sue funzioni verranno meno (art. 97 comma 6 c.p.p.). Il difensore d’ufficio ha sempre diritto alla retribuzione per l’attività esercitata. Lo stesso ha, invece, l’obbligo di prestare il proprio patrocinio potendo rinunciare o rifiutare l’incarico, a differenza del difensore di fiducia, solo quando sussista un giustificato motivo (art. 97 comma 5 ed art. 105 c.p.p.). Il difensore d’ufficio verrà retribuito dallo stesso assistito, fatto salvo il caso in cui questi sia nelle condizioni di accedere al gratuito patrocinio. In quest’ultimo caso, il compenso del difensore d’ufficio sarà liquidato dall’autorità giudiziaria e posto a carico dello Stato.

Qualora accadesse che sia richiesta la presenza di un difensore, tecnico o d’ufficio, e questo non venisse reperito, ha abbandonato la difesa oppure non è comparso il giudice nomina come sostituto un altro difensore reperibile (art. 97 comma 4).

 

La nomina di un difensore all’interno del processo penale

In questo caso, bisogna distinguere due casi:

  • l’indagato/imputato può nominare al massimo due difensori,
  • la persona danneggiata che si costituisce parte civile può nominare un solo difensore.

 

A differenza del processo civile, nel procedimento penale ci sono precisi limiti al numero di avvocati che è possibile nominare.

La legge specifica inoltre che la nomina di ulteriori difensori rispetto al numero massimo previsto si considera priva di effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultano in eccedenza.

 

Il caso specifico del gratuito patrocinio

Per quanto riguarda la retribuzione del difensore, nel caso di colui che sia stato scelto di fiducia dovrà essere retribuito direttamente dal proprio assistito ed è importante sottolineare come anche l’avvocato d’ufficio deve essere pagato come quello di fiducia: essere assistiti dall’avvocato d’ufficio non significa avere automaticamente diritto al patrocinio a spese dello Stato, che è un istituto diverso. Ognuno ha diritto di avere dall’avvocato un preventivo delle spese legali che dovrà sostenere.

Per quanto riguarda, invece, soggetti meno abbienti e che non hanno, perciò, la possibilità economica per poter  retribuire un difensore, la legge prevede l’istituto del patrocinio a spese dello Stato, più comunemente noto come gratuito patrocinio (art. 74 DPR 115/2002)[1]. Quest’ultimo può essere impiegato:

  • nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate;
  • nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

 

Il soggetto in difficoltà può chiedere l’ammissione al gratuito patrocinio:

  • per difendersi (ad esempio, nel caso in cui sia convenuto in giudizio da altri),
  • per agire (ad esempio, per tutelare un suo diritto),
  • in ogni stato e grado del processo.

 

Se il beneficiario di tale istituto non dovesse vincere la causa, non può ricorrere allo stesso per l’impugnazione. Quindi, per godere del gratuito patrociniooccorre esservi ammessi.

La legge prescrive i requisiti necessari tra i quali un ruolo prioritario lo riveste la necessità che le ragioni fatte valere dalla parte richiedente non siano manifestamente infondate. In altre parole, è negato il diritto ad ottenere il gratuito patrocinio allorché le ragioni avanzate dal richiedente siano pretestuose. Essendo le eventuali spese del gratuito patrocinio a carico della collettività, è possibile, quindi, accedervi solo ove vi sia davvero necessità.

Per quanto concerne il numero di difensori, in questo caso, la legge stabilisce che la parte non può nominare più di un avvocato, anche se si tratta del processo civile. La ragione di tale limitazione è evidente: non è possibile imporre allo Stato il pagamento di tanti onorari quanti siano i difensori scelti dalla parte. Dunque, chi vuole avvalersi del patrocinio a spese dello Stato può scegliere un solo avvocato. Da ciò deriva una conseguenza molto importante: l’ammissione al gratuito patrocinio è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore.

In conclusione, il diritto alla difesa è costituzionalmente garantito e permette ad un soggetto di agire, tramite strumenti legalmente riconosciuti affinché un suo diritto o interesse possa essere tutelato e difeso. Ancora, si può ricorrere ad esso, qualora si subisca un danno e si voglia ottenere un risarcimento per lo stesso. Con riguardo specifico al processo penale la differenza tra difesa tecnica e difesa d’ufficio è che nella prima il difensore viene nominato dallo stesso indagato o imputato sulla base di un rapporto di fiducia. Nella seconda, invece, il difensore viene nominato direttamente dall’autorità giudiziaria. Il diritto alla difesa è inviolabile e, per questo, si è provveduto a realizzare degli istituti affinché possa essere sempre garantita.

Informazioni

Manuale di Diritto Processuale Penale, Bernasconi, De Caro, Furgiuele, Menna, Pansini, Scalfati, Triggiani e Valentini, Terza edizione Giappichelli Editore 2018.

[1] Per maggiori approfondimenti si rinvia al seguente articolo: Il patrocinio a spese dello Stato – DirittoConsenso.