L’istituto della rappresentanza: analisi della normativa italiana e inquadramento della rappresentanza diretta ed indiretta, della simulazione e della procura
Nozione e caratteri generali: rappresentanza diretta e indiretta
Ai sensi dell’articolo 1387 del Codice civile, “Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall’interessato”. La rappresentanza è l’istituto per cui ad un soggetto (il rappresentante) è attribuito (dalla legge ovvero dall’interessato) il potere di sostituirsi ad un altro soggetto (il rappresentato) nel compimento di una attività giuridica per conto di quest’ultimo.
Aspetto essenziale della rappresentanza è quello per cui, nonostante – per esempio – il contratto venga stipulato dal rappresentante, gli effetti del medesimo si producono nella sfera giuridica del rappresentato.
È possibile, a tal proposito, distinguere tra due genus[1] di rappresentanza. Nel caso in cui il rappresentante agisca in nome e per conto del rappresentato, si parlerà di rappresentanza diretta. In tale circostanza, il rappresentante, nella fase negoziale, si premura di procedere alla spendita del nome[2], ovvero palesa alla controparte di star agendo nell’interesse di un soggetto terzo ben definito. La rappresentanza diretta si caratterizza in quanto, come già anticipato, gli effetti giuridici del negozio eventualmente stipulato si producono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato.
Diverso, invece, è il caso della rappresentanza c.d. indiretta. In questo caso, difatti, il rappresentante agisce esclusivamente per conto del rappresentato, difettando la spendita del nome. Lungi dall’avere conseguenze meramente formali, non agire in nome del rappresentato incide in maniera decisiva sugli effetti del rapporto giuridico che debba eventualmente concludersi. Non avendo, il rappresentante, speso il nome del rappresentato, gli effetti giuridici del negozio non si produrranno direttamente nella sfera giuridica di quest’ultimo. Al contrario, sarà il rappresentante a beneficiare direttamente del contratto concluso. Affinché, dunque, gli effetti del medesimo possano prodursi in capo al rappresentato sarà necessario, da parte del rappresentante, porre in essere un secondo negozio giuridico avente ad oggetto il trasferimento della situazione giuridica soggettiva oggetto del primo contratto.
È necessario, a questo punto, fare talune brevi precisazioni. Affinché un soggetto possa dirsi rappresentante e perciò capace di contrarre un’obbligazione per conto di terzi non è sufficiente la mera spendita del nome. La figura del procurator, pertanto, andrà tenuta ben distinta da quella del mero nuncius, ovvero di colui il quale si limita a trasmettere materialmente la dichiarazione altrui. Il nuncius, in altri termini, è semplice portavoce che, a differenza del rappresentante, non manifesta una volontà negoziale propria, ma trasmette la volontà altrui. Da ciò consegue che anche un bambino o un incapace[3] può agire in qualità di nuncius: sarà sufficiente che egli sia in grado di ripetere quanto gli viene detto.
Diversamente dal nuncius, il rappresentante partecipa all’atto con la volontà propria. Nonostante possa aver ricevuto delle istruzioni da parte del rappresentato, egli decide con discrezionalità. Se nella procura rilasciatagli viene a lui impedito di concludere un contratto per un valore superiore a mille, rimarrà comunque libero di negoziare e stabilire l’accordo definitivo sul prezzo.
Rappresentanza indiretta e simulazione
Come anticipato sopra, la rappresentanza indiretta si qualifica allorché una persona agisce nell’interesse altrui (acquistando, ad esempio, per altri) senza dichiarare di agire in nome altrui. Si ribadisce che gli effetti giuridici si producono in capo al rappresentante, essendo necessario un secondo negozio giuridico che trasmetta gli effetti dell’atto compiuto nel patrimonio della persona nel cui interesse l’atto suddetto è stato concluso (c.d. dominus dell’affare).
La rappresentanza indiretta, per queste caratteristiche, si denomina anche come interposizione reale. Si distingue dalla c.d. interposizione fittizia, categoria che impone di spendere qualche breve parola sull’istituto della simulazione.
Gli articoli 1414 ss. del Codice civile sono dedicati, appunto, alla simulazione, di cui, tra l’altro, il legislatore non si è premurato di fornire definizione alcuna, lasciandola all’elaborazione della dottrina. Si considera simulato un contratto quando le parti pongono in essere l’esteriorità di una dichiarazione contrattuale al fine di poterla invocare di fronte a terzi (sebbene si tratti di un atto apparente) quando le stesse sono tra loro d’accordo che gli effetti previsti dall’atto simulato non sono voluti e non si devono verificare.
È possibile, a tal proposito, distinguere tra simulazione assoluta e simulazione relativa. Si parla di simulazione assoluta quando le parti stipulano un accordo fittizio senza volere, in realtà, che nessuno degli effetti del medesimo si produca. Ci si potrebbe, a ragione, chiedere quali siano i motivi che spingono due soggetti a stipulare un simile accordo giuridico. Ebbene, nella prassi, la simulazione assoluta è spesso utilizzata, ad esempio, per dare l’apparenza delle capacità patrimoniali di un soggetto, quando in realtà la sua situazione patrimoniale non è consistente. Si pensi al caso di un soggetto che chiede ad un terzo un prestito di danaro e che, a riprova della sua consistenza patrimoniale, stipuli fittiziamente un atto di compravendita avente ad oggetto un immobile di importo considerevole. Il terzo prestatore di danaro, alla luce dell’acquisto effettuato, sarà certamente confortato circa la capacità del contraente di adempiere alla sua futura obbligazione pecuniaria.
Alla simulazione assoluta si oppone la simulazione relativa. Essa si configura allorché due soggetti stipulano un atto giuridico, concordando, però, che tra i loro rapporti interni assuma rilevanza un diverso negozio, c.d. negozio giuridico dissimulato. La simulazione può riguardare, tra gli altri:
- il tipo contrattuale adottato (due parti concordano di stipulare un contratto di compravendita quando in realtà stanno dissimulando una donazione),
- l’oggetto del contratto (Tizio e Caio si accordano per l’acquisto di un bene ad un prezzo inferiore rispetto a quanto poi effettivamente pattuito) o
- il soggetto.
La simulazione soggettiva è la categoria più rilevante quando si parla di rappresentanza. Essa è anche nota come interposizione fittizia di persona e ricorre quando il contratto simulato viene stipulato (nell’esempio della compravendita) tra Tizio alienante e Caio acquirente, ma entrambi sono d’accordo che gli effetti giuridici si producano in capo a Sempronio. In tal caso, Caio (che agisce in qualità di acquirente apparente) opera quale interposta persona o (per utilizzare un termine gergalmente più noto) come prestanome di Sempronio.
La differenza fondamentale tra interposizione reale e interposizione fittizia è presto detta. Nel primo caso, l’alienazione (nell’esempio fatto in precedenza) è realmente voluta per come dichiarata dalle parti che partecipano all’atto e gli effetti di questo si producono regolarmente in capo all’acquirente. Nel secondo caso, come detto, gli effetti del contratto simulato non sono in alcun modo voluti dalle parti (che tuttalpiù potrebbero volere effetti diversi, come nel caso della simulazione relativa).
La procura
È chiaro che un soggetto, per agire validamente ed efficacemente in nome altrui, deve averne il potere. Principio generale è quello per cui nessuno ha il potere giuridico di impegnare un soggetto terzo o di disporre di diritti altrui[4]. La rappresentanza, come recita l’articolo 1387 c.c. sopra menzionato, può derivare dalla legge o essere conferita dal diretto interessato.
Il primo caso è quello della c.d. rappresentanza legale, che ricorre quando il soggetto è incapace: di conseguenza, il minore sarà rappresentato di propri genitori o dal tutore (se nominato), l’interdetto sarà rappresentato dal tutore ed il beneficiario di amministrazione di sostegno sarà rappresentato, appunto, dall’amministratore.
La rappresentanza volontaria può essere conferita mediante procura. La procura, difatti, è una delle fonti della rappresentanza e consiste in un atto giuridico unilaterale recettizio[5]. Tale atto non deve, in genere, rispettare particolari vincoli di forma. Alla procura, difatti, si applica il principio espresso dall’art. 1351 c.c. in tema di contratto preliminare[6], secondo cui la medesima rispetta la disciplina della forma per relationem. Di conseguenza, la procura dovrà essere conferita con le medesime modalità (se previste) richieste per la stipula dell’atto che il rappresentante dovrà concludere.
Altro elemento essenziale affinché la procura possa essere validamente concessa attiene alla capacità d’agire del soggetto rappresentante. Come detto, infatti, diversamente dal nuncius che opera come mero messaggero, il rappresentante partecipa all’atto, negozia le condizioni e cura gli aspetti essenziali del negozio. Di conseguenza, è imprescindibile che d’agire in qualità di rappresentante sia un soggetto capace d’agire: riprendendo il discorso già fatto in precedenza, non potrà, il minore, agire in qualità di procurator.
Il perimetro della procura può essere liberamente modellato da colui che la conferisce. Sarà, pertanto, possibile distinguere tra procura speciale, che può concernere un solo affare o più affari specifici, e procura generale (o procura ad negotia) che riguarda, invece, tutti gli affari dell’interessato[7]. Posti i limiti che possono riguardare la procura, non soltanto inerenti al numero di affari che il rappresentante può concludere, ma anche alle condizioni (si pensi alla procura ad acquistare un bene per un prezzo non superiore a mille), il terzo contraente ha interesse a conoscere se chi si presenta come rappresentante di altri è effettivamente investito del potere e quali siano i limiti dello stesso. In altri termini, il contraente ha diritto a richiedere al procuratore la giustificazione dei propri poteri e, se la procura viene conferita per atto scritto, ha diritto ad ottenere una copia cartacea.
La procura può, poi, essere revocata dal rappresentato e tale revoca deve essere portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei: se così non fosse, verrebbe fatto salvo l’affidamento dei terzi sulla procura già rilasciata.
Infine, può accadere, nella prassi, che il procuratore si trovi a concludere un contratto in conflitto di interessi, con ciò intendendosi una situazione in cui un unico soggetto ha un duplice interesse all’interno del negozio giuridico, poiché, ad esempio, agisce al contempo quale alienante e acquirente. In tal caso, il negozio è annullabile, salvo che non vi sia stata espressa autorizzazione del rappresentato al compimento dello stesso, ovvero nel caso in cui il contenuto della procura è specifico al punto da eliminare la situazione di conflitto, non lasciando alcun margine di discrezionalità in capo al procurator.
Riflessioni conclusive
La rappresentanza è, a ben vedere, un istituto fondamentale che svolge un ruolo centrale all’interno dell’ordinamento. Non sempre è possibile per un soggetto trovarsi in un determinato luogo per la conclusione di un accordo o la sottoscrizione di un atto. Mediante la rappresentanza, è possibile facilitare e velocizzare le operazioni economiche e le transazioni di varia natura. Essa si erge, dunque, ad istituto di economica giuridica per antonomasia.
Informazioni
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[1] Ovvero “genere”.
[2] Anche nota come contemplatio domini, letteralmente “individuazione del padrone”, in questo caso, dominus del negozio.
[3] Con ciò intendendosi un soggetto che non possiede la capacità d’agire, ovvero la capacità di disporre delle proprie situazioni giuridiche soggettive (art. 2 c.c.).
[4] Res inter alios acta tertio neque nocet neque prodest.
[5] Con ciò intendendosi che il rappresentante deve essere a conoscenza del fatto che gli è stata conferita procura affinché l’atto sia valido.
[6] Per ulteriori dettagli in tema di contratto preliminare (ed, in particolare, contratto preliminare ad effetti anticipati) si consulti l’articolo di cui al seguente link: Il contratto preliminare ad effetti anticipati – DirittoConsenso.
[7] Peculiare è il caso della c.d. rappresentanza organica, che sussiste allorché venga rilasciata procura in favore di una persona fisica da parte di una società. E così, l’amministratore delegato ha il potere di agire in nome e per conto della società, potendo concludere contratti (nella prassi, vengono individuati specifici limiti all’interno della procura organica, consentendo, per esempio, la conclusione di contratti giuridici con firma disgiunta da quella di altri amministratori per taluni negozi che abbiano determinate caratteristiche (p.e., firma di contratti di valore inferiore o uguale a Euro 5 milioni)).

Leonardo Rubera
Ciao, sono Leonardo. Neolaureato in giurisprudenza, coltivo la passione del diritto commerciale, settore nel quale ho la fortuna di lavorare. Curiosità ed intraprendenza sono valori che reputo essenziali e che mi stimolano a coltivare numerose e diverse passioni che vanno oltre il mondo del diritto.