L’interrogatorio di garanzia è un fondamentale istituto di garanzia difensiva: un’analisi sui requisiti, il funzionamento e le recenti modifiche legislative
Gli elementi che caratterizzano l’interrogatorio di garanzia
Con il termine “interrogatorio di garanzia” si fa riferimento a quell’istituto per cui una persona sottoposta a un procedimento penale può per la prima volta fornire una versione dei fatti che gli vengono contestati a propria difesa. L’interrogatorio di garanzia avviene dopo l’esecuzione, da parte dell’Autorità Requirente (cioè, la Procura della Repubblica), di misure cautelari personali, e dunque di limitazioni di importanti diritti costituzionali, in assenza dell’intervento di alcun difensore.
Può definirsi come una sorta di contraddittorio differito: nel momento in cui la persona attenzionata non può essere informata sulle indagini in corso, in quanto potrebbe ben sottrarsi alle ragioni di giustizia, è ammesso il compimento di questi atti senza che se ne discutano i presupposti e la legittimità, questioni che vengono trattate in un momento successivo, seppur prossimo, in presenza del difensore.
L’oggetto dell’interrogatorio di garanzia, però, non è tanto il merito dell’incolpazione, quanto la sussistenza delle cosiddette esigenze cautelari[1] e dei gravi indizi di colpevolezza, cosicché il Giudice possa valutare se mantenere la misura cautelare, modificarla o revocarla.
Come si procede a interrogatorio di garanzia
L’interrogatorio di garanzia si svolge in due principali fasi: all’inizio l’Autorità che vi procede chiede delle informazioni anagrafiche (ad esempio le generalità, l’indirizzo di residenza, la pendenza di altri procedimenti penali o di precedenti condanne), cui l’interrogato deve obbligatoriamente rispondere secondo verità; vi è poi una seconda fase, riguardante i fatti di cui la persona è accusata, nella quale l’interrogato può decidere se rispondere o se avvalersi della facoltà di non rispondere[2].
Gli articoli 64 e 65 del Codice di procedura penale individuano i princìpi generali:
- la persona interviene libera all’interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze,
- non possono essere usati metodi che influiscano sulla libertà di autodeterminazione o sulla capacità di ricordare e valutare i fatti, e,
- vi sono una serie di avvertimenti che devono essere comunicati alla persona che verrà interrogata prima che si inizi. In particolare, deve essere avvisata che le sue dichiarazioni potranno essere sempre usate nei suoi confronti, che può avvalersi della facoltà di non rispondere (salve le domande sulla verifica dell’identità personale), che, se renderà dichiarazioni su fatti riguardanti la responsabilità di altri, assumerà l’ufficio di testimone in ordine a tali fatti (salve le incompatibilità previste dalla legge).
Per quanto riguarda le tempistiche, nel caso in cui la misura cautelare personale adottata sia la custodia in carcere occorre procedere immediatamente all’interrogatorio di garanzia e comunque non oltre 5 giorni dall’inizio dell’esecuzione della custodia; se invece si tratta di altri tipi di misura, l’interrogatorio di garanzia deve avvenire non oltre 10 giorni dall’esecuzione o dalla notifica del provvedimento che li dispone. Infine, in caso di custodia cautelare il Pubblico Ministero può chiedere che l’interrogatorio di garanzia avvenga entro 48 ore (si veda l’articolo 294 del Codice di procedura penale).
Rapporti con le tipologie di procedimento penale
Questo istituto si raccorda, nelle modalità esecutive, con le diverse tipologie di processo penale con cui l’Autorità Giudiziaria può procedere.
Ad esempio, in caso di flagranza di reato l’arrestato viene condotto direttamente davanti al Giudice chiamato a giudicarne la colpevolezza nel merito, con il rito chiamato “direttissimo”[3]. In questo caso, l’interrogatorio di garanzia non verte solo sui presupposti delle misure cautelari (si veda il paragrafo introduttivo), ma anche sui presupposti dell’arresto (articolo 391 del Codice di procedura penale).
Oppure si pensi al giudizio immediato, che si instaura se “la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l’evidenza della prova” (articolo 453 del Codice di procedura penale).
Una recente novità: l’“interrogatorio preventivo”
Il cosiddetto “d.d.l. Nordio”, n. A.C. 1718 approvato dal Senato e dalla Camera è legge: per la precisione è la legge n. 114 del 9 agosto 2024, pubblicata in tale data ed entrata in vigore il 25/08/2024.
La nuova legge prevede la modifica della disciplina di questo istituto: il Giudice, prima dell’applicazione della misura cautelare; dunque, non più dopo come avvenuto sinora, dovrà interrogare l’indagato, a meno che sussistano le seguenti condizioni:
- pericolo di inquinamento probatorio;
- pericolo di fuga;
- pericolo di reiterazione del reato solo ove si tratti di gravi delitti commessi con armi o altri mezzi di violenza personale o altri reati gravi (ad esempio: rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione, delitti commessi con metodo mafioso o per agevolare le relative associazioni, delitti commessi per finalità di terrorismo, stalking …).
Ciò per cercare, ove non vi siano delle esigenze più importanti da tutelare, di evitare l’applicazione di misure limitative di diritti costituzionalmente tutelati ove non ve ne siano i presupposti.
Informazioni
Articoli 64, 65, 294, 391, 453 del Codice di Procedura Penale.
“La facoltà di non rispondere dell’indagato”, Massimo Pillosu, 15/10/2021, DirittoConsenso.it, https://www.dirittoconsenso.it/2021/10/15/facolta-di-non-rispondere-indagato/ .
[1] Cioè pericolo di fuga, pericolo di inquinamento probatorio e pericolo di reiterazione del reato.
[2] Per un approfondimento sulla facoltà di non rispondere: “La facoltà di non rispondere dell’indagato”, Massimo Pillosu, 15/10/2021, DirittoConsenso.it, La facoltà di non rispondere dell’indagato – DirittoConsenso.
[3] Per approfondire questo rito speciale: Il giudizio direttissimo – DirittoConsenso.
Lara Gallarati
Ciao, sono Lara. Classe 1994, vivo un po' a Monza (dove sono cresciuta) e un po' a Milano (dove lavoro). Dopo il liceo scientifico e la laurea in giurisprudenza conseguita all'Università Statale di Milano, sono diventata Avvocato. Passioni: diritto, politica, letteratura, arte, musica... l'Umano, vizi e virtù. Oltre allo sport, al vino e al cioccolato. I quattro peccati capitali per me: l'ingiustizia, l'ipocrisia, la superficialità e l'arroganza.



