Cos’è il Codice Rosso? Spiegazione degli elementi fondamentali della normativa introdotta nel 2019 contro la violenza di genere

 

Una breve panoramica sull’evoluzione normativa in Italia e la questione di genere

L’Italia inizia a muovere i primi passi verso un concreto impegno nel contrasto alla violenza di genere[1] nel 2013, quando il nostro Parlamento ratificò la Convenzione di Istanbul redatta nel 2011 dal Consiglio d’Europa. Questa convenzione si propone di tutelare le donne da ogni forma di violenza con il fine di prevenire, perseguire ed eliminare la violenza di genere e domestica attraverso l’attuazione di politiche globali coordinate: in particolare, la sottoscrizione di questo documento ha vincolato il nostro Paese ad azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno. Tale impegno si è tradotto con l’introduzione della Legge 19 luglio 2019, n. 69, nota anche come Codice Rosso, un ulteriore passo compiuto in una direzione ben precisa: maggior tutela e lotta alla violenza di genere.

Il Codice Rosso ha come proposito rafforzare – attraverso modifiche ed inasprimenti dei delitti e delle sanzioni previsti nel diritto penale sostanziale e processuale penale – la tutela di chiunque sia offeso da violenze, atti persecutori (i c.d. “reati spia”) e maltrattamenti: siano essi donne o uomini.

Non esiste infatti nel testo del Codice Rosso una distinzione di genere. Il testo del “Provvedimento L. 69/2019: disposizioni in tema di violenza domestica e di genere”, infatti, sceglie di utilizzare formule più inclusive come “persona offesa” o “vittima[2].

Perché, allora, quando pensiamo alle vittime di violenza di genere l’immaginario collettivo si sofferma principalmente su quello femminile?

Secondo quanto affermato davanti alla “Commissione Parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere” nel corso della “Audizione dell’Istituto Nazionale di Statistica” del Dott. Saverio Gazzelloni (Direttore della Direzione centrale delle statistiche demografiche e del censimento della popolazione) tenutasi il 23 gennaio 2024[3]:

La dinamica nel tempo degli omicidi mostra notevoli differenze di genere. (…). L’incidenza è decisamente maggiore tra gli uomini (0,73 omicidi per 100mila residenti maschi e 0,40 per 100mila donne nell’anno 2023)”[4].

 

E, ancora,:

Nel 2022, anno per cui si dispone di informazioni più dettagliate (…) i maschi costituiscono il 92,5% dei denunciati, escludendo i delitti a opera di ignoti.”[5].

 

A fornirci un ulteriore indizio sul perché la percentuale più alta dei soggetti offesi dalla violenza di genere è il genere femmine, è la Commissione Parlamentare d’inchiesta sul femminicidio che nella sua relazione finale nell’anno 2022 descrive questa tendenza come:

Un fenomeno sociale di carattere strutturale, con radici culturali profonde che ancora oggi permeano le relazioni tra uomini e donne, alimentato e determinato dalla disparità nei rapporti di forza tra i due sessi[6].

 

Il Codice Rosso: panoramica del contenuto

Spesso paragonato ad un “pronto soccorso” per chi offeso dalla violenza di genere o ad una “accelerazione” nell’adozione di provvedimenti a tutela delle vittime, l’auspicato effetto della legge in questione è proprio la disposizione più celere di provvedimenti di protezione al fine di evitare che i c.d. reati spia degenerino in crimini violenti[7]. Ma cosa intendiamo quando parliamo di “reati spia”? Secondo il Ministero dell’Interno, si tratta di “(…) atti persecutori (art. 612 bis c.p.)[8], maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e violenze sessuali (art. 609 bis, 609 ter, e 609 octies c.p.).”[9] ovvero tutti quei reati indicatori di una situazione in cui si consuma violenza di genere.

Il Codice Rosso introduce inoltre quattro nuove fattispecie di reato

  • la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. revenge porn)[10];
  • la deformazione dell’aspetto della persona attraverso lesioni permanenti (es. per mezzo dell’uso di sostanze acide);
  • la costrizione o l’induzione al matrimonio;
  • la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

 

Composto da ventun articoli, che prevedono anche un catalogo dei reati perseguibili, il Codice Rosso dispone altresì in ambito procedurale introducendo la già citata “accelerazione” per l’avvio del procedimento in virtù di alcuni particolari reati notificati. Inoltre,

  • sulla Polizia Giudiziaria ricade il dovere di riferire immediatamente al Pubblico Ministero la notizia di reati di cui si è acquisita notizia;
  • laddove il Pubblico Ministero proceda per delitti di violenza di genere o domestica, egli ha l’obbligo di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha dato notizia dei fatti entro tre giorni (prorogabili solo per ragioni imprescindibili): in caso contrario, qualora cioè il termine non venga rispettato, il Procuratore della Repubblica può disporre la revoca dell’assegnazione al magistrato designato per le indagini, procedendo senza indugi ulteriori all’acquisizione delle informazioni;
  • gli atti d’indagine delegati dal Pubblico Ministero alla Polizia Giudiziaria devono avvenire senza ritardo.

 

È altresì prevista una maggiore specializzazione delle forze dell’ordine in virtù del ruolo ricoperto nella prima fase di denuncia: i reati previsti dal Codice Rosso sono infatti soggetti a denuncia della persona offesa, o di un qualsiasi cittadino, procedibile d’ufficio. Ciò significa che, nonostante la possibilità di un ripensamento di chi denuncia, il procedimento penale proseguirà ugualmente.

Il Codice Rosso è stato recentemente oggetto di ampliamento attraverso il c.d. “ddl Roccella”, ovvero il Disegno di legge, n. 923, dal titolo “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”, stato approvato a novembre 2023. Questo provvedimento prevede un blocco di misure composto da 19 articoli che si pone due obiettivi sostanziali: rafforzare gli strumenti di prevenzione, applicandoli anche ai reati spia, e la tutela delle vittime di violenza di genere[11].

 

Le risorse riservate alle vittime di violenza di genere ed azioni di prevenzione

La violenza di genere è un fenomeno noto e significativamente diffuso nel nostro Paese: negli ultimi anni siamo stati spettatori del suo diffondersi a macchia d’olio, sino al punto di assistere sgomenti a fatti di cronaca sconvolgenti come il consumarsi di femminicidi crudeli o violenze sessuali di gruppo tra minori.

Uno dei tanti obiettivi che la politica contro la violenza di genere e domestica ha deciso di adottare è una supervisione del fenomeno anche attraverso la raccolta ed il monitoraggio di dati a questo legati, non solo con il fine di far emergere forme sommerse di violenza ma anche adottare misure adeguate al suo contrasto.

Una tra le iniziative proposte vuole essere la proposta di sensibilizzazioni e formazioni sul tema nelle scuole italiane, partendo dai più giovani per sradicare la cultura della violenza.

Sono inoltre presenti su tutto il territorio italiano, a livello regionale, centri antiviolenza, i c.d. CAV, che dispongono di operatrici, avvocati e psicoterapeute formate e specializzate nella violenza di genere e dotate degli strumenti necessari per il sostegno e l’accompagnamento di chiunque si riconosca offeso da forme di violenza.

Infine, il numero nazionale 1522, gratuito e attivo 24h su 24, permette di parlare con operatrici pronte ad assistere, aiutare e consigliare.

Informazioni

Codice penale.

Codice di procedura penale.

[1] “Con l’espressione violenza di genere si indicano tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso.”, consultabile presso il sito https://www.interno.gov.it/it/temi/sicurezza/violenza-genere

[2] https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1154235.pdf?_1573172555581

[3] https://www.istat.it/wp-content/uploads/2024/01/Audizione-Istat-Commissione-Femminicidio-23-gennaio-2024.pdf

[4] Idem, p.11.

[5] Idem.

[6] https://www.diritto.it/nuova-legge-per-contrasto-alla-violenza-sulle-donne/

[7] Con la formula qui utilizza s’intende riferirsi ad es. ad omicidi, vedi fenomeno femminicidi, o stupro, violenza sessuale aggravata o violenza sessuale di gruppo.

[8] Sul reato di atti persecutori: Il reato di atti persecutori – DirittoConsenso.

[9] Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale della polizia criminale – Servizio Analisi Criminale, “La violenza di genere nell’anno della pandemia”, Roma, febbraio 2021. Consultabile al sito https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-06/violenza-di-genere-secondo-semestre-2020.pdf

[10] Per un approfondimento sull’argomento: Il revenge porn online – DirittoConsenso.

[11] https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-11-24&atto.codiceRedazionale=23G00178&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

Alice Alessio

Ciao, sono Alice, laureanda in Giurisprudenza presso l'Università di Torino. Il mio percorso accademico si è concentrato sul diritto penale e sulle ramificazioni di questa branca, soprattutto quelle che si rivolgono alla sanità ed al diritto internazionale. Collaborare con DirittoConsenso è l'opportunità per approfondire questi temi e soddisfare la mia curiosità!


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