Qual è lo scopo e quali sono le condizioni necessarie perché si possa ricorrere all’adozione in casi particolari? Analisi dell’istituto ed iter
Cosa prevede la legge e cosa si intende per adozione in casi particolari
L’adozione in casi particolari è prevista dall‘articolo 44 della Legge 184/1983[1]. Quest’ultimo prevede:
“1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
2. L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.”.
Lo scopo di questo istituto è quello di permettere al minore di poter crescere all’interno di una famiglia che possa prendersi cura della sua persona seppur diversa rispetto a quella di origine.
Un elemento importante distintivo rispetto all’adozione cosiddetta tradizionale (legittimante) consiste nel fatto che non vi sia l’estinzione dei rapporti con la famiglia originante. I rapporti con la famiglia di origine
L’adozione in casi particolari non comporta la rescissione del vincolo di parentela tra l’adottato e la famiglia di origine. A questo proposito, è bene specificare che lo stesso adottato non acquista legami di parentela con la famiglia degli adottanti. Egli, perciò, conserva tutti i diritti e i doveri nei confronti della famiglia originaria, nonostante sia stabilmente inserito nella famiglia di adozione.
L’adozione in casi particolari si applica solo quando non sia possibile l’adozione legittimante ossia quando il minore non si trova in stato di abbandono. Secondo quanto stabilito dall’articolo citato prima questo tipo di adozione avviene nei seguenti casi:
- da persone unite al minorenne, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori;
- dal coniuge nel caso in cui il minorenne sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
- nel caso in cui il minorenne sia portatore di problematiche di natura psicofisica e sia orfano di entrambi i genitori;
- quando vi sia constatata l’impossibilità di procedere all’affidamento preadottivo.
Come si costituisce l’iter per intraprendere l’adozione
Istanza e verifica dei presupposti
L’iter per procedere all’adozione in casi particolari ha inizio quando si sostanzia uno dei casi predetti. La competenza a pronunciarsi spetta al distretto del Tribunale per i minorenni territorialmente competente[2]. L’istanza per poter procedere è posta in essere dalla persona o dalla coppia che intende adottare un minorenne che si trova in una delle fattispecie previste dalla legge. In primo luogo, è essenziale che essa sia redatta attraverso appositi moduli disposti dal Tribunale stesso attraverso i quali sono richiesti:
- il certificato di nascita dei richiedenti;
- lo stato di famiglia dei richiedenti;
- il casellario penale dei richiedenti;
- i documenti attestanti il reddito;
- l’atto integrale di nascita del minorenne;
- il certificato di morte dei genitori del minorenne, qualora egli abbia compiuto sedici anni;
- l’eventuale copia del decreto di nomina del tutore.
In secondo luogo, l’art. 57 della legge suddetta prevede che il tribunale debba verificare che ricorrano le circostanze previste dall’art. 44 della medesima e che l’adozione abbia come obiettivo quello di realizzare l’interesse del minore. A tal fine, esso in carica i servizi sociali[3] di svolgere le indagini utili a verificare:
- l’idoneità e la capacità dell’adottante di istruire il minorenne e di educarlo in un contesto sociale e familiare adeguato;
- la sussistenza dei motivi per i quali l’adottante desideri adottare il minorenne,
- la compatibilità dei soggetti coinvolti ossia l’adottante ed il minorenne.
Il consenso
L’adozione in casi particolari presuppone necessariamente il consenso dell’adottante e dell’adottando che abbia compiuto i 14 anni[4]e l’assenso dei genitori e del coniuge dell’adottando[5].
In particolare:
- il consenso dell’adottante e dell’adottando (che abbia compiuto i 14 anni) deve essere manifestato personalmente (non è prevista la possibilità di conferire procura speciale) davanti al presidente del tribunale per i minorenni del distretto di residenza del minore o davanti ad un giudice delegato,
- per il minore che ha compiuto 12 anni, è previsto l’ascolto dello stesso,
- se il minore non ha compiuto i 12 anni, potrà essere sentito solo in considerazione della sua capacità di discernimento, valutata dal tribunale. Qualora il minore non risultasse idoneo, dovrà essere interpellato il suo legale rappresentante.
Il consenso dell’adottante e dell’adottando può essere revocato fino alla data della pronuncia del provvedimento di adozione.
L’assenso
Per l’adozione in casi particolari risulta essere necessario l’assenso dei genitori dell’adottando[6]. Questo può essere espresso attraverso due modalità:
- personalmente,dinanzi al Tribunale per i minorenni
- tramite procura specialerilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata dall’interessato[7](articolo 56, comma 3, della Legge 183/84).
Se essi rifiutano di prestare l’assenso, non sarà possibile in alcun modo procedere alla adozione. Con riferimento al giudice è preclusa ogni valutazione circa la giustificabilità o meno di tale rifiuto e la rispondenza di esso all’interesse del minore, ai sensi dell’articolo 46 della Legge n. 184/83.
La verifica dei presupposti
Per procedere ulteriormente nell’iter, a questo punto, è necessario che il Tribunale riceva l’istanza così da poter fissare un’udienza al fine di verificare le condizioni di cui all’articolo 44e se l’adozione risponde realmente all’ interesse del minore.
Con riferimento all’interesse del minore, il Tribunale, sentiti i genitori dell’adottando, dispone adeguate indagini attraverso sia i servizi sociali sia gli organi di pubblica sicurezza con il fine di acquisire informazioni sull’adottante, sul minore e sulla famiglia di quest’ultimo. In particolare questo passaggio è necessario al fine di accertare:
- l’idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore;
- la situazione personale ed economica, nonché l’ambiente familiare degli adottanti;
- i motivi per cui è richiesta l’adozione;
- la personalità del minore.
Impugnazione della sentenza
Il tribunale, una volta compiute e terminate le predette verifiche, procede in camera di consiglio attraverso l’emanazione di una sentenza. Il contenuto di quest’ultima, è successivamente comunicato dalla cancelleria e può essere impugnato entro 30 giorni dalla ricezione da parte dei seguenti soggetti:
- gli adottanti
- l’adottando
- il tutore dell’adottando
- il pubblico ministero
La revoca
L’adozione in casi particolari può essere revocata nei casi espressamente previsti dalla legge e può essere pronunciata nelle seguenti ipotesi:
- l’adottato maggiore di 14 anni, abbia attentato alla vita dello stesso adottante o del suo coniuge, dei suoi ascendenti o discendenti, o se ha commesso nei confronti dei medesimi un reato punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni), in questo caso, l’adottante sarà legittimato a procedere
- decesso dell’adottante, nel caso in cui questi sia deceduto in conseguenza dell’attentato da parte dell’adottato, in questo caso, gli eredi saranno legittimati a procedere
- l’adottante abbia attentato alla vita dello stesso adottato o del suo coniuge, dei suoi ascendenti o discendenti, o se ha commesso nei confronti dei medesimi un delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni; l’adottato sarà legittimato a procedere
- Gli adottanti dovessero violare i doveri loro spettanti, il pubblico ministero sarà legittimato a procedere
Gli obblighi dell’adottante ed i diritti ereditari
Secondo quanto previsto dall’art. 147 c.c., l’adottante acquista la potestà genitoriale sul minore e l’obbligo di mantenerlo, istruirlo ed educarlo[8].
Contestualmente, cessa l’obbligo di mantenimento in capo alla famiglia di origine. Tale obbligo, tuttavia, permane nel caso di revoca dell’adozione o cessazione dell’esercizio della potestà da parte dell’adottante o sopravvenuta difficoltà economica degli adottanti. L’adottante non ha l’usufrutto sui beni del minore ma solo l’amministrazione e la possibilità di impiegarne le rendite nel solo interesse dell’adottato. L’adottante ha quindi una responsabilità analoga a quella che si ha nella figura del tutore.
In relazione ed a tutela dei beni del minore, lo stesso adottante dovrà fare l’inventario dei beni di quest’ultimo e trasmetterlo al giudice entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di adozione. La mancata comunicazione porta alla revoca circa l’amministrazione dei beni ed a rispondere di eventuali danni cagionati.
In riferimento all’eredità, gli adottanti non acquistano nessun diritto circa eventuali beni dell’adottato. L’adottato, invece, acquista i diritti ereditari esclusivamente nei confronti del soggetto adottante e partecipa alla divisione ereditaria dei di quest’ultimo al pari di ogni altro erede.
Il cognome
Il minore adottato non perde il cognome della famiglia di origine ma aggiunge quello del padre adottivo che viene anteposto al primo. Il solo caso in cui sia concessa deroga al principio del doppio cognome è qualora quest’ultimo possa essere pregiudizievole per il minore[9]. Nel caso in cui il figlio naturale non sia riconosciuto dai propri genitori assume unicamente il cognome dell’adottante. Qualora il riconoscimento sia successivo all’adozione questo non consente all’adottato di assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto. L’unica eccezione è nel caso in cui l’adozione stessa sia successivamente revocata.
Informazioni
Codice Civile.
Legge 184/1983.
Le adozioni in casi particolari, M. Rovacchi, L’officina del diritto. Giuffré Editore, Varese, 2016.
[1] Legge 4 maggio 1983, n. 184“Diritto del minore ad una famiglia”.
[2] Secondo quanto stabilito dall’art 56 L. 4 maggio 1983, n. 184.
[3] Art. 57 comma 2.
[4] Articolo 45 della Legge n. 183/1984.
[5] Articolo 46 della legge 183/1984.
[6] Vedi nota sopra.
[7] Articolo 56, comma 3, della Legge 183/1984.
[8] Per un approfondimento in tema di responsabilità genitoriale: La responsabilità genitoriale nel Codice civile – DirittoConsenso.
[9] Tribunale per i minorenni di Bologna, sentenza del 10 gennaio 2008; Tribunale di Cagliari, sentenza del 20 novembre 2006.
Rachele Robolini
Ciao, sono Rachele. Laureanda presso la facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Brescia, attualmente lavoro presso un’azienda, all’interno dell’ufficio legale, occupandomi di contrattualistica e pareri legali soprattutto in materia civilistica e penale. Sono appassionata di scrittura e sempre alla ricerca di nuove opportunità per crescere e migliorare costantemente.



