Cos’è il principio di non refoulement? Definizione tra obblighi e restrizioni e il suo ambito di applicazione

 

La definizione del principio di non refoulement nella Convenzione di Ginevra del 1951

Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.[1]’ Questa è la definizione del principio di non refoulement presentata all’art. 33 (1) della Convenzione di Ginevra del 1951.

La Convenzione sullo status di rifugiato, anche nota come Convenzione di Ginevra, è un trattato multilaterale delle Nazioni Unite che definisce la figura del rifugiato stabilendo i diritti del singolo che ha ottenuto asilo in uno stato e le responsabilità di quest’ultimo nel garantirli e rispettarli.

Come si evince dall’articolo, gli stati firmatari hanno assunto l’obbligo di non respingimento, ovvero di non trasferimento, diretto o indiretto, di un rifugiato o di un richiedente asilo in un territorio in cui la sua vita o le sue libertà fondamentali sarebbero messe a rischio in ragione della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche.

 

Definizione di rifugiato e differenza tra rifugiato, richiedente asilo e immigrato

Per comprendere il significato di questa disposizione bisogna prima inquadrare i soggetti che ne beneficiano. Il rifugiato è una persona che è scappata dal proprio Paese per timore di essere perseguitata per motivi di razza, religione, nazionalità o opinioni politiche e per questo non può o non vuole tornarvi, dunque ricerca protezione in un altro stato, dove gode del diritto di asilo espresso all’articolo 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (10 dicembre 1948)[2].

Questo è l’elemento che differenzia il rifugiato dal richiedente asilo, che invece ha richiesto il riconoscimento di rifugiato e in attesa della risposta ha diritto a soggiornare nel Paese.

Per il riconoscimento dello status di rifugiato è quindi necessaria la prova del timore della persecuzione da parte del soggetto, elemento che distingue questa figura dall’immigrato, che invece è un soggetto che decide liberamente di lasciare il proprio Paese, non essendovi costretto da motivi gravi.

Il principio di non refoulement si applica nei confronti di chi beneficia dello status di rifugiato e di chi potrebbe acquisire tale status, ovvero il richiedente asilo, per il periodo necessario allo svolgimento della relativa procedura. Questo duplice ambito di applicazione è una conseguenza del carattere meramente dichiarativo del riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto lo stato esercita una semplice attività di accertamento senza effetto costitutivo.

Lo stato presso cui si trova il rifugiato o il richiedente asilo tramite la ratifica della Convenzione di Ginevra ha assunto l’obbligo implicito di accordare protezione e asilo presso il proprio territorio se il soggetto rispecchia i requisiti indicati all’art. 1 (2) della Convenzione stessa[3].

 

Principio di non refoulement: obblighi e restrizioni

Il principio di non refoulement quindi può essere definito come il ‘diritto al non respingimento’ dal punto di vista del rifugiato o del richiedente asilo, o come il ‘dovere di asilo’ dal punto di vista dello Stato. Al diritto dei rifugiati corrisponde dunque un obbligo in capo allo Stato ospitante di prestare protezione e asilo e un non facere, ovvero un obbligo di astensione dal respingere i rifugiati verso lo Stato di provenienza.

Questo principio però soffre alcune eccezioni che emergono allo stesso articolo 33 (2) della Convenzione di Ginevra che enuncia: ‘La presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se non per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto paese’.

Dunque si evincono due restrizioni all’applicazione del principio di ‘non refoulement’:

  • se il rifugiato costituisce un pericolo potenziale per la sicurezza dello Stato, lo Stato può negargli l’ospitalità. Si tratta di una restrizione connessa a un pericolo futuro per lo Stato.
  • se il rifugiato è stato condannato con sentenza definitiva per un crimine particolarmente grave, lo Stato può negargli l’ospitalità. In questo caso la restrizione dipende da un comportamento passato del soggetto dal quale potrebbe scaturire un pericolo per la collettività del Paese.

 

La ratio di questo testo normativo risiede sul bilanciamento di interessi necessario tra l’interesse alla sicurezza dello Stato ospitante e l’interesse all’integrità fisica e la libertà dell’individuo rifugiato. Questo bilanciamento è rimesso alla discrezionalità dello Stato.

 

Il rapporto tra il principio di non refoulement e l’estradizione

Analizzando più nello specifico la seconda restrizione imposta al principio di non refoulement emerge il ruolo che gioca l’estradizione sulla sorte del singolo rifugiato da un lato e nelle relazioni internazionali tra Stati dall’altro.

L’estradizione infatti è una forma di cooperazione giudiziaria tra più Stati che comporta la consegna di una persona da parte di uno Stato, in cui essa si trova rifugiata, allo Stato richiedente, affinché venga sottoposta a un giudizio penale (estradizione processuale) o all’esecuzione dello stesso se il soggetto è già stato condannato (estradizione esecutiva). Questo strumento internazionale si scontra necessariamente con il principio di non refoulement.

L’estradizione subisce una serie di limiti derivanti da disposizioni nazionali e internazionali. In particolare alcuni testi nazionali prevedono il limite sostanziale di divieto di estradizione per reati politici[4], mentre la Convenzione internazionale contro la tortura o trattamenti crudeli, inumani o degradanti[5] e gli accordi internazionali contro la pena di morte[6] impongono il limite sostanziale di estradizione nei casi in cui la persona estradata sarà sottoposta ad atti persecutori e discriminatori o alla pena di morte.

Ma a questi limiti normativi si deve dunque aggiungere anche il principio di non refoulement espresso dalla Convenzione di Ginevra. L’UNCHR[7] nelle sue ‘Ricerche sulla politica legale e di protezione’ del novembre 2003[8] dichiara chiaramente come sebbene l’art. 33(1) della Convenzione di Ginevra del 1951 non si riferisca esplicitamente all’estradizione, essa è contemplata dell’espressione ‘espellere o respingere in nessun modo’ di conseguenza il principio di non refoulement è dichiarato pienamente applicabile all’estradizione.

 

Principio di non refoulement: una norma di diritto internazionale consuetudinario

Il divieto di respingimento è oggi considerato un principio di diritto internazionale consuetudinario[9]. L’importante conseguenza che ne deriva è la sua applicazione a tutti gli Stati e non soltanto quelli aderenti alla Convenzione di Ginevra.

Questa valenza erga omnes del principio in questione è avvalorata dalla sua presenza anche in altri testi giuridici internazionali di protezione dei diritti umani.

La Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti adottata nel 1984 contiene infatti all’art. 3 un’esplicita disposizione che proibisce il trasferimento di una persona in un Paese dove vi sia fondato motivo di ritenere che sarebbe sottoposto a tortura[10].

Il principio di non refoulement però gode di un ampio riconoscimento anche nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo[11].

All’interno della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo non si trova un’esplicita disposizione che enunci il principio di non refoulement; l’unica indicazione che lo richiama si trova all’art. 4 del Protocollo Addizionale n. 4 della CEDU[12] il quale recita ‘Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate’.  Al di là di questa indicazione generica, il divieto di respingimento, pur in assenza di un’espressione chiara nella Convenzione, ha trovato una sua applicazione al livello giurisprudenziale.

Infatti, la Corte di Strasburgo ha sanzionato a più riprese il comportamento degli Stati di rinvio o trasferimento forzato di un individuo verso il proprio paese di origine nonostante l’elevato rischio che i diritti garantitigli dalla CEDU fossero violati.

L’esempio più emblematico è sicuramente costituito dalla sentenza Soering contro Regno Unito[13]dove la concessione dell’estradizione del ricorrente in favore degli Stati Uniti è considerata violante l’art. 3 della CEDU[14] dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Tale articolo dispone la proibizione della tortura e della sottoposizione a pene o trattamenti inumani o degradanti. In contrasto con questa disposizione nel caso di specie il ricorrente in caso di estradizione potrebbe essere detenuto nel cosiddetto ‘braccio della morte’ nello Stato del Virginia per un periodo dai 6 agli 8 mesi. La Corte ha ritenuto che la sua permanenza nel braccio della morte, date le modalità dello svolgimento della stessa, avrebbe violato l’art. 3 della Convenzione.

Per quel che concerne il principio di non refoulement questa sentenza è un esempio lampante nella modalità di applicazione dello stesso da parte della Corte di Strasburgo. In particolare, per estendere il più possibile la protezione dei diritti umani garantita dall’art. 3 la Corte ha ricorso al meccanismo della protezione ‘par ricochet ovvero ha esteso il campo di applicazione della Convenzione proteggendo diritti non espressamente indicati dalla stessa.

Per via giurisprudenziale è stato dunque possibile assicurare cogenza al principio di non refoulement nonostante l’assenza di un’apposita disposizione nella CEDU.

Informazioni

Inserisci qui la bibliografia

[1] Testo integrale della Convenzione di Ginevra (28 luglio 1951) https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2016/01/Convenzione_Ginevra_1951.pdf

[2] Art. 14 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (10 dicembre 1948): ‘Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite’. https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf

[3] Art. 1 paragrafo 2 della Convenzione di Ginevra (28 luglio 1951) ‘chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi

fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi’.

[4] Costituzione agli articoli 10, comma IV e 26, comma II; art. 698 Codice di Procedura Penale.

[5] https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Convenzione_contro_la_Tortura.pdf.

[6] Protocollo addizionale II al Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966); Protocolli addizionali VI e XIII alla Convenzione Europea dei diritti umani (1950).

[7] L’UNCHR è l’Agenzia ONU per i Rifugiati che nasce all’indomani della Seconda Guerra Mondiale e dal 1950 gioca un ruolo centrale nell’assistenza dei rifugiati, sfuggiti da violenze, persecuzioni o guerre in patria, assicurando a tutti il diritto di asilo e un rifugio sicuro. L’UNCHR è considerato il guardiano della Convenzione di Ginevra del 1951 e del Protocollo del 1967.

[8] Testo integrale della conclusione https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/ITA-Estradizione.pdf

[9]  UNHCR, “The Principle of Non-Refoulement as a Norm of Customary International Law”

[10] Art. 3 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti: ‘Nessuno Stato Parte espelle, respinge né estrada una persona verso un altro Stato qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale Stato essa rischia di essere sottoposta a tortura’.

[11] Per un approfondimento sulla CEDU invito a leggere: La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – DirittoConsenso.

[12] Testo integrale IV Protocollo Addizionale alla Convenzione di Ginevra https://rm.coe.int/168006b6f1.

[13] CEDU 07.07.1989, ricorso n. 14038/88.

[14] Testo integrale della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo (4 novembre 1950) https://presidenza.governo.it/CONTENZIOSO/contenzioso_europeo/documentazione/Convention_ITA.pdf.

Beatrice Borgomastro

Ciao, sono Beatrice. Sono una studentessa di giurisprudenza presso l’Università di Torino da sempre appassionata di scrittura e nel tempo ho sviluppato un forte interesse per il dibattito interculturale relativo alle questioni di attualità di diritto internazionale, in particolare circa i diritti umani e la loro tutela. Nei miei articoli cerco di mettere insieme queste due passioni.


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