Il giudicato consiste in una fotografia del processo, impedisce cioè che si possa rimettere in discussione quanto accertato

 

La definizione di passaggio in giudicato

Nell’ambito del diritto processuale, sia esso civile o penale, assume una certa rilevanza il concetto di “passaggio in giudicato”. È cioè importante andare a capire che cosa sia stato deciso con un processo, in modo da evitare che un giudice successivo debba pronunciarsi sulla medesima questione. E questo avviene per una ragione di economia processuale, ma anche per la necessità di certezza giuridica: in altre parole, quello che viene deciso dal giudice deve divenire immutabile, deciso una volta per tutte.

La definizione di giudicato non la si ritrova espressamente nel Codice di procedura civile. Si può però ricavare una definizione da due articoli: l’art. 325 c.p.c. e l’art. 2909 c.c.

L’art. 325 c.p.c. si riferisce al cosiddetto “passaggio in giudicato formale”. Ecco allora che una sentenza passa in giudicato, secondo questo articolo, quando non è più soggetta ai mezzi ordinari di impugnazione. Ciò significa che, da quando una sentenza non può più essere impugnata, allora il suo contenuto diventa incontrovertibile. La norma parla di “mezzi ordinari” perché il codice di rito prevede anche mezzi cosiddetti “straordinari”, utilizzabili ancorché una sentenza sia già passata in giudicato.

Diverso è invece l’art. 2909 c.c., che fornisce una spiegazione degli effetti del giudicato. Si tratta di quello che viene definito “passaggio in giudicato sostanziale”. Tale articolo recita: “L’accertamento della sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. Ed è proprio così che si realizza quell’accertamento definitivo, immutabile, di cui si diceva all’inizio del paragrafo.

Ecco allora che il passaggio in giudicato può essere accostato ad una “fotografia”: un accertamento incontrovertibile che condiziona le parti e i giudici successivi.

 

L’oggetto del passaggio in giudicato

La cosa giudicata deve essere innanzitutto delimitata, sia sotto l’aspetto oggettivo, sia sotto l’aspetto soggettivo. Cerchiamo ora di capire che cosa copra il giudicato e che cos’è che non può più essere messo in discussione.

L’oggetto del giudicato viene generalmente ricondotto all’oggetto del giudizio, vale a dire il “dedotto” e “deducibile”[1]. L’idea di fondo è quella per cui il diritto o lo status che è stato accertato in giudizio viene coperto dal giudicato; ciò significa che le parti non potranno rivolgersi in futuro ad un giudice chiedendogli di accertare o meno quel diritto. Non solo: il giudicato copre anche il deducibile, e quindi anche tutto quello che le parti avrebbero potuto far valere in giudizio. E questo è l’aspetto più delicato.

Da quanto detto si evince che l’oggetto del giudicato non può essere una mera interpretazione di fatti o di norme giuridiche, così come il giudicato resiste ad eventuali mutamenti legislativi nel corso del tempo. Non è inoltre soggetto a giudicato l’accertamento svolto incidenter tantum[2].

Veniamo ora all’aspetto più complesso: fino a che punto può estendersi il passaggio in giudicato?

Un esempio può aiutare a capire meglio: se oggetto del giudizio è il pagamento di una singola rata, si può mettere poi in discussione l’intero ammontare del debito? La tesi prevalente in dottrina opta per limitare l’ambito oggettivo del giudicato, nel senso di limitarlo al diritto accertato in giudizio. E questo per una ragione di tutela e di affidamento delle parti, nonché di rispetto del principio del contraddittorio. D’altro canto vi è chi sostiene il contrario, e cioè che il giudicato debba estendersi anche al “rapporto fondamentale”. Verrebbe così ad essere coperto anche il presupposto logico-giuridico della decisione; questo a patto che le questioni siano state discusse dalle parti e abbiano avuto un ruolo centrale per la decisione della causa. La ratio di questa tesi risiede nell’esigenza di economia processuale e attribuisce al giudicato un oggetto più ampio.

Da ultimo va detto che ben potrebbe verificarsi una situazione di contrasto tra giudicati. In questo caso si applicherebbe il criterio cronologico, per cui prevarrebbe il giudicato posteriore rispetto a quello anteriore.

Oggetto del giudicato è allora il diritto o lo status che sono stati oggetto del giudizio e, per parte della dottrina, anche il rapporto fondamentale alla base di quel diritto (ad esempio un assegno alimentare e il relativo rapporto di filiazione).

 

A chi si rivolge?

Bisogna ora capire chi siano i destinatari del passaggio in giudicato: per chi vale l’accertamento incontrovertibile?

La risposta la fornisce l’art. 2909 c.c. quando parla di “parti, i loro eredi o aventi causa”. Sono quindi colpite dal giudicato non solo le parti, ma anche i loro eredi (a titolo universale o particolare), nonché chi sia divenuto titolare del diritto in un momento successivo all’instaurazione del giudizio[3].

Anche qui sorge però un problema: quello dei cosiddetti “effetti riflessi” del passaggio in giudicato. Ci si chiede se siano destinatari degli effetti anche coloro che non abbiano partecipato al processo; questo vuoi per ragioni di collegamento tra due rapporti giuridici, vuoi per mere ragioni di fatto. Si pensi, a titolo esemplificativo, ad un rapporto del terzo la cui esistenza dipenda da quello oggetto del giudizio. A sentire parte della dottrina sembrerebbe che questo sia un aspetto fisiologico del giudicato, che per sua attitudine si estende anche a questi soggetti. A ben vedere, però, non sarebbe corretto far sorgere il vincolo anche in capo a queste ultime persone. Ecco perché parte della dottrina (Luiso) ha proposto due requisiti: la presenza di una disposizione ad hoc e un rapporto di “dipendenza permanente”, cioé un nesso particolarmente intenso (come per i sub-contratti).

La cosa giudicata, in sostanza, ha come destinatari le parti, gli eventuali eredi a titolo universale o particolare, ma anche chi abbia acquistato il diritto oggetto del giudizio (dopo la sua fine).

 

Il passaggio in giudicato in concreto

Può essere utile, a questo punto, comprendere come funzioni la cosa giudicata in concreto. Come detto la “fotografia” va a blindare il dedotto e il deducibile, e abbiamo anche detto che questo ha delle ricadute sui mezzi di impugnazione. Ecco allora che questo consente di distinguere i mezzi di impugnazione ordinari da quelli straordinari: i primi sono utilizzabili ogni qualvolta la sentenza non sia ancora passata in giudicato, i secondi no. Ciò vuol dire che il passaggio in giudicato è un limite invalicabile per i mezzi ordinari, non anche per quelli straordinari, che consentono di superarlo. Sono mezzi ordinari, ad esempio, l’appello e il ricorso per Cassazione; è straordinario, invece, la revocazione straordinaria.

E ancora: un’eventuale presenza di un giudicato tra le parti, quando non rilevata in un giudizio, costituisce motivo di impugnazione tramite revocazione ordinaria.

Si può dire, in conclusione, che la cosa giudicata sia una fotografia di quanto accertato nel corso del processo, che produce un effetto preclusivo-conformativo nei confronti dei giudici che siano successivamente investiti della medesima questione.

Informazioni

Istituzioni di diritto processuale civile, G.Balena, Vol.II, sesta edizione.

Diritto privato, A.Ciatti Caimi, R.Calvo, quarta edizione.

Uno schema pratico del processo civile ordinario – DirittoConsenso.

Il termine per proporre ricorso per Cassazione nel processo civile – DirittoConsenso.

[1] Da precisare è che il giudicato non copre i fatti novi, quelli che si sono originati dopo la decisione e che non si sarebbero potuti allegare tempestivamente nel corso del giudizio.

[2] Con il termine incidenter tantum si fa riferimento all’ipotesi in cui le parti, rivolgendosi al giudice, chiedano che un diritto venga accertato ai soli fini di proseguire il giudizio, cioè senza efficacia di giudicato. Per farsi si che questa decisione assuma la forza di giudicato è necessaria una richiesta espressa (art. 34 c.p.c.).

[3] Diversamente opererebbero altre regole: chi divenga titolare durante il processo è “colpito” dall’art.111 cpc, vale a dire la norma sulla successione nel processo.

Marco Aghemo

Ciao, sono Marco. Frequento la facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino. Credo molto nella scrittura e mi appassiona il poter condividere e scambiare competenze con altre persone attraverso qualsiasi mezzo; qui, come una squadra, proviamo a spiegare il diritto in parole semplici.


Ti potrebbe interessare

Privacy Preference Center