La delinquenza minorile: l’analisi delle cause, gli strumenti di recupero e la risposta del sistema penale italiano

 

Introduzione al tema della delinquenza minorile

Il diritto penale minorile si occupa dei reati commessi da individui di età inferiore ai 18 anni[1], bilanciando l’esigenza di protezione della società con l’attenzione alla crescita e alla riabilitazione dei giovani.

Diversamente dal diritto penale “per adulti”, quello minorile si fonda sui principi di educazione e rieducazione, cercando di prevenire la recidiva attraverso interventi personalizzati e l’uso di misure correttive adatte all’età e allo sviluppo psicologico dei giovani.

Nel regolamentare il diritto penale minorile, la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia del 1989 è il documento di riferimento. Ratificata il 27 maggio 1991 dall’Italia, con la legge n. 176, essa sancisce che i minori debbano essere trattati in modo da tenere conto del loro benessere e della necessità di reinserimento sociale.

Il diritto penale minorile, quindi, non si limita a gestire la responsabilità del minore, ma cerca anche di comprendere le radici profonde del comportamento deviante adottando un approccio preventivo e educativo. Tra i fattori che possono influenzare la delinquenza minorile vi sono contesti familiari disfunzionali, condizioni socio-economiche svantaggiate e problemi psicologici o scolastici.

 

La delinquenza minorile e le sue cause

Possiamo affermare che sono stati due i principali orientamenti che hanno delineato le cause della delinquenza minorile: uno, legato all’aspetto psicologico (o meglio, psicopatologico) del minore. Ne è un esempio il “disturbo della condotta”[2], che si manifesta nell’adolescenza e delinea una personalità sprezzante delle regole e della propria nonché altrui sicurezza.

L’altro, è invece chiamato di “disorganizzazione sociale[3].

Il concetto stesso di disorganizzazione sociale ci suggerisce che le ragioni che conducono il minore alla delinquenza, in questo caso, affondano le radici in una significativa carenza dei principali contesti sociali con cui egli interagisce (ambiente familiare[4], sociale, scolastico[5]…): al loro interno, il bambino e poi l’adolescente, non riesce a sviluppare quei valori che dovrebbero definire la genesi di sane relazioni sociali.

Più recentemente, sono state sviluppate teorie che contemplano una sinergia tra più fattori: questi fanno riferimento sia alle singole problematiche psicologiche che ai rapporti educativi familiari, scolastici, la relazione tra coetanei, l’utilizzo di droga, alcol ed infine l’attività sul web[6].

Particolare rilievo, oggi, viene riservato alla formazione dell’identità del minore, considerata un periodo cruciale nella sua evoluzione in persona adulta.

Per questo, viene attribuito un ruolo decisivo al gruppo dei pari, all’interno del quale trova origine il senso di appartenenza e la creazione di valori. L’esito della delinquenza minorile come risultato dei condizionamenti e delle pressioni che derivano dai coetanei, determina “(…) il realizzarsi condotte attuate nella maggior parte dei casi con la complicità e la connivenza di altri membri del gruppo (definiti co-offending), guidate principalmente da una non percezione del rischio, dal desiderio di trasgredire e dalla volontà di essere approvato dai coetanei (…).[7]. Gli autori Di Lernia, Penazzo, Tamburriello e Pastore offrono come esempio lo “street bullying[8] un fenomeno attuale che segna la moderna tendenza ad una precocità nei comportamenti devianti che conducono alla delinquenza minorile.

L’attività sul web, infine, si propone anch’essa come contemporanea fonte di condotte delinquenziali ad opera di soggetti di minor età: il diffondersi a macchia d’olio dell’uso dei social media e di messaggistica istantanea tra i giovanissimi, soprattutto a seguito della pandemia da Covid-19, hanno esacerbato episodi di cyberbullismo[9] – contrastato dall’introduzione della Legge del 29 maggio 2017, n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo[10], revenge porn[11] (regolato all’art. 612 ter c.p.) e altresì diffusione di video che catturano sia scene di vita quotidiana “goliardiche” – anche in ambito scolastico[12] – quanto, talvolta, diffusione video di aggressioni ed umiliazioni o violenze di gruppo[13].

La delinquenza minorile si configura come un fenomeno complesso e multifattoriale, in cui fattori psicologici, sociali e ambientali interagiscono in modo dinamico. La disgregazione dei contesti familiari, scolastici e sociali, unitamente all’influenza dei pari e all’uso pervasivo delle tecnologie digitali, sembra amplificare il rischio di delinquenza minorile. L’evoluzione dei comportamenti delinquenziali tra i giovani richiede dunque un approccio integrato e preventivo.

Di fronte a questa complessità, il sistema penale minorile si pone l’obiettivo non solo di reprimere, ma soprattutto di rieducare, cercando di reintegrare i giovani autori di reati nella società attraverso percorsi di recupero mirati e misure alternative alla detenzione. Vediamo come nel prossimo paragrafo.

 

Il sistema penale minorile: tra principi e normativa

Il sistema penale minorile nasce prefiggendosi l’obiettivo di differenziarsi da quello destinato agli adulti, rispondendo alla complessità della delinquenza minorile con un approccio orientato alla rieducazione e al reinserimento sociale.

Sebbene la criminalità giovanile sia spesso esito di problematiche multifattoriali, come abbiamo avuto modo di approfondire sopra, il sistema penale minorile mira a fornire strumenti di recupero e prevenzione. Attraverso misure specifiche, come la sospensione del processo e l’affidamento in prova, si cerca di limitare l’impatto negativo della detenzione, favorendo invece percorsi di responsabilizzazione e riabilitazione.

I principi cardine, perfettamente rispecchiati dal D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121[14], sono il reinserimento sociale, la cui finalità principale è educare e rieducare il minore, favorendo il suo reinserimento nella società piuttosto che infliggere una punizione severa. La personalizzazione delle misure, che tendono ad essere adattate in base all’età, al contesto familiare e sociale, e alla gravità del reato permettono di trovare la soluzione più adeguata al singolo individuo.

A questi si aggiungono la giustizia riparativa e la mediazione, ove previste, grazie alle quali il minore può riparare il danno causato attraverso azioni concrete in modo da responsabilizzarlo e riconciliare le parti coinvolte.

Quando un minore è sospettato di aver commesso un reato, può essere arrestato[15], ma le condizioni per procedere all’incarcerazione sono generalmente più restrittive rispetto agli adulti, nel rispetto del c.d. “principio di residualità della detenzione”: in molti casi si cerca di evitare la detenzione preventiva, riservata a casi di extrema ratio[16], optando per misure alternative come “(…) l’affidamento in prova al servizio sociale (quando la pena detentiva non supera i 4 anni), affidamento in prova con detenzione domiciliare, detenzione domiciliare (quando non ricorrono le condizioni per l’affidamento in prova al servizio sociale e per l’affidamento in prova al servizio sociale con detenzione domiciliare e la pena non supera i tre anni), semilibertà (misure) significativamente ridenominate misure penali di comunità.”[17].

I processi per i minori sono caratterizzati da una minor formalità: il giudice minorile è generalmente assistito da CTU[18] e assistenti sociali, per meglio comprendere il contesto familiare e sociale del minore al fine di delineare un progetto educativo personalizzato proficuo nel rispetto del c.d. “principio di adeguatezza”[19].

Qualora vi sia una condanna, il minore può essere inviato in strutture penitenziarie dedicate ai minori, dove si cerca di bilanciare la punizione con programmi educativi e riabilitativi, cercando di fornire un ambiente che favorisca il successivo reinserimento nella società.

In sintesi, il sistema penale minorile si distingue per un approccio che, pur riconoscendo la gravità dei reati commessi, privilegia la rieducazione e il reinserimento sociale del minore. Attraverso un’ampia gamma di misure alternative alla detenzione e percorsi personalizzati, il sistema mira a limitare l’impatto negativo del processo penale, promuovendo il recupero del giovane e prevenendo la recidiva.

Un esempio di prevenzione della recidiva è il recente intervento normativo contro la devianza giovanile rappresentato dal c.d. “Decreto Caivano[20] (D.L. 15 settembre 2023, n. 123): quest’ultimo introduce misure straordinarie in risposta all’incremento di episodi di criminalità minorile, in particolare nei contesti sociali caratterizzati da un forte degrado.

Di particolare rilievo in ambito processuale risultano essere l’introduzione di misure cautelari per i minori, che si sostanziano nell’aumentata possibilità di applicare misure cautelari più rigide per i minorenni coinvolti in episodi di criminalità grave e l’esercizio di un maggior controllo sui coloro che hanno già commesso reati o che sono considerati a rischio, con l’obiettivo di prevenire ulteriori crimini

E, ancora, l’introduzione del c.d. “daspo urbano”, ovvero il “(…) divieto di accesso a particolari aree della città ai maggiori di 14 anni. Il divieto sarà notificato a chi esercita la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore. Per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, si prevede che il divieto di accesso e di avvicinamento ai locali pubblici e ai pubblici esercizi, previsto per chi sia stato denunciato o condannato per vendita o cessione di droga, si applichi anche nei confronti di chi detenga sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Tale divieto è esteso a scuole, università ed aree limitrofe.[21].

Il decreto in analisi, si propone due obiettivi: rafforzare il controllo e la prevenzione.

Tra le principali misure troviamo il rafforzamento del controllo, che si sostanzia nel coinvolgimento più attivo delle autorità locali e scolastiche nella gestione e nel monitoraggio dei giovani a rischio, anche recidivi, per aumentare la prevenzione di atti criminali. Nelle scuole, in particolare, ci si propone di “contrastare la dispersione scolastica e l’abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale” (art. 10, D.L. 15 settembre 2023, n. 123).

L’incoraggiamento all’esercizio del c.d. “controllo parentale”, ovvero “la   possibilità di limitare e controllare, da parte dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, l’accesso ai contenuti e/o alla rete da parte dei minori, mediante la scelta degli spazi digitali e dei tempi di utilizzo” (art. 13, D.L. 15 settembre 2023, n. 123).

Nella lotta contro il cyber-bullismo, si prevede la possibilità nei confronti del minore coinvolto “(…) che il Questore possa proporre all’Autorità giudiziaria di vietare, a determinati soggetti di età superiore ai 14 anni, di possedere o utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce quando il loro uso è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l’avviso orale.

Si estende al minorenne, per la violazione delle prescrizioni dell’avviso orale, la sanzione penale prevista per i maggiorenni (reclusione da uno a tre anni e con multa da euro 1.549 a euro 5.164).[22].

Ulteriore esempio, è l’introduzione di “(…) una nuova tipologia di ammonimento del Questore per i minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni che commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni. Poiché tali soggetti non sono imputabili, saranno convocati dal Questore insieme ad almeno un genitore (o altra persona che esercita la responsabilità genitoriale), al quale sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto delittuoso.[23]

Sebbene, com’è possibile intendere dalla breve indagine su alcune delle misure previste nel testo di legge qui proposta, il Decreto Caivano sia stato criticato per il suo approccio di stampo repressivo, prevede altresì misure di inclusione sociale e progetti educativi volti a prevenire la devianza giovanile e promuovere il reinserimento sociale, in linea con i principi del sistema penale minorile orientato alla rieducazione.

La centralità di interventi educativi, unitamente a forme di giustizia riparativa, dimostra come il sistema penale minorile si sforzi di costruire opportunità di riscatto, mettendo al centro il futuro del minore e il suo reinserimento.

 

Conclusioni

In conclusione, il diritto penale minorile svolge un ruolo cruciale nel garantire che i giovani che commettono reati vengano trattati con un approccio mirato alla rieducazione e al reinserimento sociale, piuttosto che alla punizione pura e semplice. Comprendere le cause della delinquenza minorile e intervenire tempestivamente può fare la differenza nel prevenire il crimine futuro e costruire una società più inclusiva e sicura. Il sistema, non solo tutela i diritti dei minori, ma offre loro una seconda opportunità di crescita.

Informazioni

Inserisci qui la bibliografia

[1] Ai sensi dell’art. 98 del c.p., per i minori dai 14 ai 17 anni la capacità di intendere e di volere (imputabilità) in relazione al reato compiuto dev’essere sempre accertata. L’art. 97 c.p. indica che il minore infraquattordicenne non è mai imputabile. https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/pediatria/disturbi-psichiatrici-nei-bambini-e-negli-adolescenti/disturbo-della-condotta

[3] “(…) Il concetto di “disorganizzazione sociale” rovescia la prospettiva individuale e biologica del crimine, sottolineando come le forme di “patologia sociale” – per usare un termine dell’epoca – possano essere spiegate facendo riferimento al venir meno della forza delle norme sociali che dovrebbero disciplinare il comportamento degli individui. Non a caso Thomas e Znaniecki definiscono la disorganizzazione sociale appunto come la “riduzione dell’influenza delle norme di comportamento sociale esistenti sui singoli membri del gruppo”. Ciò può avvenire quando: a) vi sia una socializzazione difettosa o mancante; b) vi siano deboli sanzioni per certi delitti; c) vi sia inefficienza o corruzione nell’apparato giudiziario. (…)”. Approfondimento consultabile al sito https://www.romolocapuano.com/il-concetto-di-disorganizzazione-sociale/

[4] “(…) la famiglia riveste un ruolo centrale nello sviluppo e nell’educazione dell’individuo: un contesto disfunzionale che propone modelli inadeguati o negativi che mostrano sfiducia nei confronti della giustizia e approvano o incoraggiano scelte pro-criminali può determinare nell’adolescente un difetto nella formazione delle istanze superiori della personalità, causando difficoltà nei rapporti con le figure autoritarie, l’inosservanza delle leggi e favorendo, pertanto, condotte delinquenziali. Inoltre, accade purtroppo frequentemente che personalità maltrattanti verso i figli siano state a loro volta vittime di abusi in famiglia ed attuino una continuità intergenerazionale della violenza, un ciclo dell’abuso entro il quale l’adolescente può tendere a normalizzare gli schemi devianti appresi e perpetrarli a sua volta.”. Approfondimento consultabile al sito https://psicologiaintribunale.it/delinquenza-minorile-quali-i-fattori-di-rischio/

[5] “(..) Anche la scuola assume un ruolo fondamentale nell’evoluzione del giovane in quanto rappresenta il primo contesto relazionale in cui egli mette alla prova la propria capacità di adattamento e di confronto con la società e con le sue regole: in tale ambiente un adolescente emarginato, deriso o vittima di stigmatizzazione potrebbe tendere a riconoscersi nell’etichetta negativa attribuitagli, con un possibile impatto sullo sviluppo dell’identità, sulla sua futura condotta e sull’edificazione di una personalità deviante.”, ibidem.

[6] Si tratta dei c.d. fattori di rischio criminogeni.

[7] Ibidem.

[8] https://www.scienzeforensi.org/blog/?criminalita-minorile,-non-solo-baby-gang–analisi-del-fenomeno-dello–street-bullying-

[9] “Una delle forme che, nel tempo, ha assunto questa fenomenologia criminale è nota con il termine cyberbullismo. Infatti a causa della massiccia diffusione dei nuovi media e dei social network, il distorto utilizzo delle innovazioni tecnologiche, senza l’adeguato controllo da parte dei genitori (spesso meno competenti dei figli da un punto di vista informatico), ha portato alla ribalta forme emergenti di prepotenza che si concretizzano in rete (chat, social network e forum), estrinsecandosi in qualsiasi comunicazione digitale, pubblicata od inviata da giovani, allo scopo di intimorire, imbarazzare, perseguitare o colpire in qualsiasi altro modo un proprio coetaneo. Le nuove forme di comunicazione multimediale, più veloci e, a volte, anonime, hanno maggiormente facilitato lo sviluppo di tali condotte criminali di violenza e prevaricazione da parte dei giovani che sono profondamente attratti dal mondo virtuale. (…) Il cyberbullo, attraverso la rete internet, crea gruppi sui social network (Whatsapp, Instagram e Facebook) inviando messaggi intimidatori e/o offensivi, postando video o immagini mediante le quali umilia e vessa le proprie vittime. Infatti tratto caratterizzante il cyberbullismo è quello di porre in essere, in modo virtuale, prepotenze, calunnie o violazioni della privacy attraverso l’invio di sms, e-mail o la diffusione di immagini o filmati compromettenti in internet o sui social network. Gli atti che vengono maggiormente compiuti consistono proprio nel far circolare in rete foto o filmati che ritraggono la vittima in situazioni di disagio o video con contenuti a sfondo sessuale.”, Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale della polizia criminale, Servizio Analisi Criminale, “La devianza minorile”, p. 17 ss.. Consultabile presso https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-09/la_devianza_minorile.pdf

[10] Consultabile presso https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/03/17G00085/sg

[11] https://www.dirittoconsenso.it/2022/04/04/il-revenge-porn-online/

[12] Il Ministero della pubblica istruzione ha introdotto la possibilità di limitare l’uso dei cellulari in orario scolastico, in riferimento al principio di tutela della privacy, tramite l’introduzione della Direttiva Ministeriale 30 novembre 2007, 104 (consultabile presso il sito https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir104_07.pdf ).

[13] https://www.dirittoconsenso.it/2022/09/14/pubblicare-il-video-di-un-reato-e-reato/

[14] Consultabile presso il sito:  https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/ordinamento_penitenziario_minorile#:~:text=Decreto%20legislativo%202%20ottobre%202018,per%20i%20minorenni%20all’art.

[15] L’arresto è previsto nei casi di flagranza di reato ed il fermo può essere disposto qualora il minore sia indiziato di delitto: “(…) gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo del minorenne ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonché all’esercente la potestà dei genitori e all’eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia.
Quando riceve la notizia dell’arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell’età e della situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto presso l’abitazione familiare perché vi rimanga a sua disposizione. Il pubblico ministero può anche disporre che il minorenne sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l’applicazione di una misura cautelare.”. Consultabile presso il sito https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/processo_al_minore

[16] https://www.dirittoconsenso.it/2024/06/26/la-flagranza-di-reato/

[17] https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/ordinamento_penitenziario_minorile

[18] https://www.dirittoconsenso.it/2022/10/31/lo-psichiatra-forense/

[19] https://www.dirittoconsenso.it/2024/06/24/ascoltare-un-minore-in-un-processo/

[20] https://www.dirittoconsenso.it/2023/12/06/il-decreto-caivano-e-le-sue-novita/

[21] Ibidem.

[22] Ibidem.

[23] Ibidem.

Alice Alessio

Ciao, sono Alice, laureanda in Giurisprudenza presso l'Università di Torino. Il mio percorso accademico si è concentrato sul diritto penale e sulle ramificazioni di questa branca, soprattutto quelle che si rivolgono alla sanità ed al diritto internazionale. Collaborare con DirittoConsenso è l'opportunità per approfondire questi temi e soddisfare la mia curiosità!


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