Cosa si intende per rifugiati nel diritto internazionale? Che tipo di protezione esiste e perché questa categoria di soggetti è particolare?
La definizione di rifugiati nel diritto internazionale
Tra i tanti concetti[1] che ruotano in tema di immigrazione e diritto dello straniero, c’è quello dei rifugiati. La definizione di rifugiati nel diritto internazionale è prevista all’articolo 1 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951.
Una serie di precisazioni prima di entrare nello specifico dell’articolo 1:
- la Convenzione del 1951 è il primo strumento internazionale che riguarda i rifugiati, fermo restando la rilevanza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 in tema di diritti di ogni individuo;
- la Convenzione del 1951 è entrata in vigore il 22 aprile 1954 ed è stata modificata solamente una volta, nel 1967;
- la Convenzione del 1951 è un trattato importante ed è un testo di riferimento per trattati internazionali regionali, cioè per trattati previsti per alcune regioni del mondo[2].
L’articolo 1 precisa che è rifugiato chi non può o non vuole tornare nel proprio Paese d’origine per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica. Il limite temporale previsto dal testo originale dell’articolo 1 è stato rimosso con il Protocollo del 1967.
Cosa rende i rifugiati una categoria particolare
I rifugiati sono una categoria di persone identificate e che è oggetto di protezione speciale da parte del diritto internazionale.
Il concetto della protezione di persone che fuggono da uno Stato trova fondamento nell’idea di asilo[3] e nel diritto di asilo. Nel diritto internazionale poi questo viene individuato come il diritto degli Stati sovrani di accordare asilo secondo la loro discrezione nel proprio territorio. Sembra una piccolezza ma è molto importante: gli Stati hanno così la facoltà di ammettere nel loro territorio profughi politici senza incorrere in alcuna responsabilità internazionale.
La conseguenza è che le norme relative all’asilo hanno trovato una collocazione in vari strumenti nazionali e internazionali, tra cui spicca, appunto, la Convenzione del 1951. Precisazione doverosa: la Convenzione del 1951 non tratta specificamente la concessione dell’asilo ma è un trattato che consolida il diritto dei rifugiati.
La Convenzione del 1951: i concetti chiave
La Convenzione del 1951 prevede 3 principi importanti da tenere a mente: quello di non-discriminazione (stabilito nell’articolo 3), quello di non-penalizzazione (stabilito nell’articolo 31) e non-respingimento (non-refoulement, stabilito nell’articolo 33). Tutto questo trova diretta applicazione: le disposizioni della Convenzione, ad esempio, devono essere applicate senza discriminazioni di razza, religione o paese di origine[4].
In base al principio di non-refoulement, la Convenzione del 1951 non impone agli Stati parte l’obbligo di accogliere nel proprio territorio su base permanente richiedenti asilo e rifugiati (articolo 33). Così è bene precisare il principio corollario dell’ammissione dei richiedenti asilo alla frontiera.
La Convenzione stabilisce anche che, salvo specifiche eccezioni, i rifugiati non devono essere penalizzati per il loro ingresso o soggiorno illegale: ciò riconosce che la richiesta di asilo può richiedere ai rifugiati di violare le norme sull’immigrazione (articolo 31). Le sanzioni vietate potrebbero includere l’essere accusati di reati di immigrazione o penali relativi alla richiesta di asilo, o l’essere detenuti arbitrariamente per il solo fatto di aver chiesto asilo. Si comprende quindi perché si usano queste forme di non-discriminazione, -penalizzazione e -respingimento.
L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
In tema di rifugiati l’organizzazione internazionale più nota per la protezione di queste persone è l’UNHCR, cioè l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, che ha sede a Ginevra. È presente in molti Stati con gli uffici regionali – ce n’è uno in Italia, a Roma, operativo dal 1952.
Operativa dal 1950, come stabilito nel suo Statuto[5], è impegnata nella protezione dei diritti dei rifugiati, degli sfollati e degli apolidi. Il lavoro dell’Alto Commissariato è apolitico e ad impatto sociale ed umanitario seguendo direttive politiche dategli dall’Assemblea Generale e del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).
L’UNHCR è finanziato secondo il budget stabilito dalle Nazioni Unite. A capo dell’organizzazione c’è l’Alto Commissario, attualmente Filippo Grandi, ruolo che ricopre fino al 31 dicembre 2025. Lo staff è nominato dall’Alto Commissario e nel rispetto delle regole stabilite per il personale dall’Assemblea Generale.
Alcuni dati
Secondo i dati più recenti forniti proprio dall’UNHCR, i rifugiati sono circa 43 milioni di cui 31.6 sotto il mandato dell’organizzazione. Il dato, riportato nell’UNHCR Global Trends 2023, è allarmante: è il numero più alto mai registrato dal 1993, anno in cui erano circa 19 milioni.
E ancora: il 40% dei rifugiati ha meno di 18 anni ed almeno 117, 3 milioni di individui sono stati costretti a fuggire. Questo è infatti il dato complessivo di rifugiati, rifugiati interni e apolidi.
Le situazioni più drammatiche riguardano i rifugiati siriani, venezuelani, ucraini e afgani che compongono circa il 65% di tutti i rifugiati sotto il mandato dell’UNHCR. Gli Stati che accolgono più rifugiati sono Colombia, Germania, Iran, Turchia e Uganda[6].
Informazioni
Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951.
Collection of International Instruments and Legal Texts Concerning Refugees and Others of Concern to UNHCR, 2007. Link: Collection of International Instruments and Legal Texts Concerning Refugees and Others of Concern to UNHCR(June 2007) | UNHCR.
Graziani, F. (2006) Antichi e nuovi rifugiati nel diritto internazionale contemporaneo. Napoli: Editoriale Scientifica.
Hathaway, J.C. (2005) The rights of refugees under international law. Cambridge [England]: Cambridge University Press.
Goodwin-Gill, G.S. and McAdam, J. (2007) The refugee in international law. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press.
Cantor, D.J. and Durieux, J.-F. (eds.) (2014) Refuge from inhumanity? : war refugees and international humanitarian law. Leiden: Brill Nijhoff.
[1] Pensiamo al concetto di IDP, cioè di Internationally Displaced Persons. Approfondimento su questa categoria di persone: Gli sfollati interni – DirittoConsenso.
[2] Pensiamo alla Convenzione che governa aspetti specifici dei problemi del rifugiato del 1969 dell’Unione Africana oppure la Direttiva dell’Unione Europea 2004/83/EC del 29 aprile 2004 recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
[3] Un concetto originariamente riconducibile all’accoglienza e all’ospitalità dei popoli nomadi e di molte società antiche.
[4] Gli sviluppi del diritto internazionale dei diritti umani rafforzano anche il principio che la Convenzione deve essere applicata senza discriminazioni di sesso, età, disabilità, sessualità o altri motivi di discriminazione vietati.
[5] Vedi: Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees.
[6] Iran con 3,8 milioni di rifugiati, Turchia con 3,1, Colombia con 2,8, Germania con 2,7, Uganda con 1,7.
Lorenzo Venezia
Ciao, sono Lorenzo. Ho ottenuto la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca con una tesi sul recupero dei beni culturali nel diritto internazionale e sul ruolo dell'INTERPOL e poi ho completato il master "Cultural property protection in crisis response" all'Università degli Studi di Torino. Ho studiato la tutela dei beni culturali nel diritto internazionale ed il traffico illecito di beni culturali e oggi approfondisco il ruolo delle organizzazioni culturali.



