Il DdL Roccella ha introdotto importanti novità per la repressione della violenza domestica e di genere

 

All’origine del DdL Roccella

Era il 12 luglio 2023 quando, in Parlamento, venne depositato un Disegno di Legge intitolato: “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”. Si trattava, in sostanza, di un importante passo in avanti dopo il cd “Codice Rosso”[1], approvato ormai quattro anni prima e che aveva come obiettivo il contrasto della violenza di genere.

Questo DdL (detto “Roccella” per il nome del ministro proponente, Eugenia Maria Roccella) venne presentato con una motivazione molto chiara: porre un freno ai numerosi casi di violenza sulle donne e introdurre nuove misure per prevenire tali eventi. Ed è proprio da un’analisi del contesto storico che si deve partire per comprendere la portata di questo intervento legislativo che ha trovato la luce con la Legge n.168/2023.

Osservando la relazione illustrativa al Ddl Roccella, viene innanzitutto in rilievo un quadro della situazione italiana in tema di reati maggiormente commessi. In realtà, a ben vedere, questi corrispondono proprio con quei reati che il disegno di legge definisce “reati spia”. Si tratta di delitti che possono rappresentare un importante segnale circa l’innesco di una violenza di genere, e questi sono: gli atti persecutori, i maltrattamenti contro familiari e conviventi, le violenze sessuali.

Il DdL Roccella, partendo da questo presupposto, offre una panoramica sui dati connessi a questi tipi di reati. Verranno qui di seguito riportati quelli più rilevanti, relativi all’anno 2022, e che hanno avuto un peso determinante nella strutturazione della riforma. Si legge nella relazione:

  • gli atti persecutori registrati sono stati 17.259, dove il 74% delle vittime è stato rappresentato dal genere femminile;
  • i maltrattamenti contro familiari e conviventi sono ammontati a 23.196, con l’81% di vittime donne;
  • le violenze sessuali, su un totale di 5.991, hanno avuto le donne come vittime nel 91% dei casi.

 

Particolarmente interessante è poi il confronto tra i reati commessi e quelli effettivamente scoperti (vale a dire le azioni di contrasto in concreto attuate). Per gli atti persecutori, fino al 2020, è sempre cresciuto il numero delle commissioni a fronte di un calo delle azioni di contrasto. Tra il 2021 e il 2022, invece, si è registrata un’inversione dei due parametri.

Il delitto più peculiare è la violenza sessuale, dove a partire dal 2020 vi è stato un importante aumento dei delitti commessi, mentre la percentuale di quelli scoperti si è sostanzialmente abbassata nel corso del tempo (nel 2022 era del 61%). Lasciando da parte i riflessi del Covid-19 su tali dati, non è certamente in dubbio la criticità di questi risultati, ed è proprio sulla base di questo che si è mosso il DdL Roccella.

Nei paragrafi successivi verranno analizzati gli interventi e le modifiche legislative più rilevanti.

 

I principali interventi a fini preventivi

Prima di esaminare i punti centrali del DdL Roccella è bene chiarire alcuni termini che ritroveremo a breve. Il codice di procedura penale, a differenza degli atti derivanti dall’UE, parla di “persona offesa dal reato”. Con questa intendiamo cioè il titolare del bene che viene leso dalla condotta criminosa. Per fare un esempio: persona offesa dal delitto di omicidio è la persona che perde la vita, infatti la disposizione che punisce l’omicidio ha come bene protetto la vita. In molte direttive dell’UE, invece, si parla di “vittima”, intendendosi spesso sia quella che noi definiamo persona offesa, sia i familiari della stessa, o comunque persone vicine alla vittima. Partiamo ora con una disamina degli interventi che possono essere classificati come “preventivi”, in modo da analizzare in modo più organico la riforma.

  1. L’art.1 del DdL Roccella esprime chiaramente il primo ed importante obiettivo: intercettare e bloccare il cosiddetto “ciclo della violenza”. Se determinati reati, come detto prima, possono fungere da “spia”, allora intercettarli può contribuire ad evitare che questi sfocino in reati ancora più gravi. Infatti l’art.1 prevede proprio l’aumento del novero dei reati per i quali è comminabile la misura dell’ammonimento del questore. Con la riforma, cioè, i casi in cui opera l’ammonimento si ampliano. Viene inoltre riconosciuta la possibilità, per il questore, di assumere sommarie informazioni, e il tutto a prescindere dalla presentazione di una querela. Tra i nuovi reati introdotti in questo elenco spiccano la violazione di domicilio e la violenza privata.
  2. L’art. 9 del Disegno di Legge prevede invece il cd “arresto in flagranza differita”, applicabile ad un elenco di reati che comprende, ad esempio, gli atti persecutori. L’intento del legislatore è quello di estendere lo “stato di flagranza” all’ipotesi in cui l’autore del fatto risulti tale anche sulla base di documentazione video fotografica, derivante da un qualsiasi dispositivo. Viene così consentito l’arresto se effettuato entro le successive 48 ore, e i documenti di cui si parla possono consistere anche in chat o condivisioni della posizione, con il requisito che emerga in modo inequivoco il fatto e il suo autore. La fragranza viene detta “differita” proprio perché viene spostata nel tempo fino a 48 ore dopo la commissione del fatto.
  3. L’art.12, nonché il più breve ad un primo sguardo, attiene alle informazioni da dare alla persona offesa. La disposizione prevede un importante diritto a favore di quest’ultima: essere informata di tutti i provvedimenti de libertate[2] riguardanti l’autore del reato. Opera a favore delle vittime di violenza domestica e per i reati commessi contro le donne, con un’evidente finalità di avvertimento in vista di una vicenda attinente la libertà personale dell’autore del reato. Si tratta di un obbligo di comunicazione e che, in quanto tale, non è subordinato ad una richiesta da parte della persona offesa.

 

I principali punti toccati dal DdL Roccella, dal punto di vista preventivo, incidono quindi su momenti diversi. Alcuni intervengono immediatamente dopo la commissione del fatto (arresto in flagranza differita), altri estendono l’ambito di applicazione dell’ammonimento del questore, e infine l’obbligo di comunicazione è destinato ad operare anche in futuro, conferendo alla persona offesa un’ulteriore garanzia.

 

Gli articoli 13 e 14

Come si è detto la riforma è molto ampia, e l’obiettivo di questo articolo è andare a trattare le linee essenziali di tale intervento. Per questo, oltre alle innovazioni di tipo preventivo, faremo ora un cenno a quelle che operano in modo leggermente diverso.

L’art. 13 del DdL Roccella opera nella fase di esecuzione della pena, vale a dire dopo che si sia già svolto il giudizio. Il contesto di tale disposizione è quello della pena detentiva, e in particolare la “sospensione condizionale della pena”. Si tratta cioè della possibilità, per il giudice, di sospendere l’esecuzione della pena in determinate circostanze. L’esecuzione della pena, infatti, è la naturale conseguenza di un procedimento penale che si sia concluso con una condanna definitiva. Ciò che fa l’art. 13 è aggiungere un ulteriore requisito alla sospensione condizionale: l’aver svolto dei percorsi di recupero presso associazioni di assistenza psicologica. Questo percorso dovrà svolgersi in sinergia con l’UEPE (Ufficio penale di esecuzione esterna), organo che svolge un importante ruolo di controllo in sede di esecuzione della pena.

L’art. 14, l’ultimo articolo, attiene al pagamento di una somma di denaro in favore della persona offesa o dei suoi famigliari, quando si trovino in stato di bisogno. Il cambiamento apportato dalla riforma risiede nel fatto che prima era necessaria una sentenza di condanna; ora è possibile anticipare il pagamento di tale somma già durante le indagini preliminari. Chiaramente la legge pone dei limiti, come il fatto che la persona offesa non debba aver concorso nel reato, oppure il non aver subito una condanna con sentenza definitiva. Questa somma di denaro prende il nome di “provvisionale”, corrisposta a titolo di ristoro anticipato.

 

Alcune considerazioni sul Ddl Roccella

Leggendo il testo del DdL Roccella emerge subito un aspetto problematico: la terminologia. Tutto l’articolato – o insieme di articoli – è scritto con termini che in alcuni casi hanno un certo significato, e in altri uno ancora diverso. Uno di questi, come si diceva prima, è la parola “vittima”, che viene usata come sinonimo di “persona offesa”, ma che in realtà ha una portata ben diversa.

Ma ciò che stride maggiormente sono i reati a cui si estendono molte delle innovazioni introdotte. È infatti molto facile perdere l’obiettivo unitario della riforma se ogni articolo ha un ambito di applicazione differente. Così, infatti, alcune disposizioni si applicano ai maltrattamenti in famiglia e non agli atti persecutori; altre, seppur scritte con il medesimo intento, solo ai delitti di violenza sessuale.

Certamente il DdL Roccella rappresenta un importante passo in avanti in tema di lotta alla violenza di genere e domestica. Detto questo, però, non bisogna mai trascurare un rischio che è sempre dietro l’angolo: la vittimizzazione secondaria. Obiettivo del legislatore, cioè, dovrebbe essere prima di tutto evitare che la vittima possa patire nuovamente quanto abbia già patito a seguito del reato. Il procedimento penale, in generale, non può lasciare che si riaprano le ferite aperte dal reato; questo, insieme ai programmi di giustizia riparativa, dovrebbe essere un pilastro di ogni riforma sul tema.

Informazioni

Manuale di procedura penale, P.Tonini, C.Conti, Venticinquesima edizione.

XIX Legislatura – Lavori – Progetti di legge – Scheda del progetto di legge.

[1] Il Codice Rosso – DirittoConsenso.

[2] Si tratta di tutti quei provvedimenti che, nel caso concreto, incidono positivamente sulla situazione dell’autore del reato (ad esempio la concessione di una misura alternativa alla detenzione).

Marco Aghemo

Ciao, sono Marco. Frequento la facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino. Credo molto nella scrittura e mi appassiona il poter condividere e scambiare competenze con altre persone attraverso qualsiasi mezzo; qui, come una squadra, proviamo a spiegare il diritto in parole semplici.


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