Il diritto alla retribuzione “giusta”: tutela costituzionale, azione collettiva e intervento giurisprudenziale

 

Il diritto alla retribuzione nella Costituzione

Il diritto alla retribuzione è tutelato dalla Costituzione all’articolo 36. Tale articolo prescrive il diritto del lavoratore a ricevere una retribuzione che definiremo nel corso della presente trattazione come “giusta”, ossia proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, in ogni caso sufficiente ad assicurare all’individuo e alla propria famiglia una esistenza libera e dignitosa.

Nella Costituzione sono presenti altri articoli che integrano il significato della suddetta disposizione fondamentale. Si tratta, ad esempio, dell’articolo 37 che, prefiggendosi l’obiettivo di tutelare il lavoro di determinate categorie di lavoratori – donne e minori – si premura di enunciare chiaramente che a tali soggetti spettano gli stessi diritti e, a parità di lavoro, la stessa retribuzione del lavoratore. Entrambi i suddetti articoli sono da leggersi inoltre nell’ambito del generale dovere di garanzia dei diritti inviolabili a carico della Repubblica previsto all’articolo 2 e nel rispetto dei diritti di uguaglianza formale e – soprattutto – sostanziale, previsti all’articolo 3[1].

 

Principi fondamentali e contrappesi

La disposizione fondamentale prevista all’art. 36 integra una serie di principi che risultano utili nell’interpretare le situazioni concrete della realtà sociale, a tutela della dignità dei lavoratori:

  • il principio di proporzionalità e sufficienza, che si manifesta sotto la doppia veste della tutela della dignità individuale e sociale. Nel primo caso, si sostanzia nel garantire al lavoratore un quantum di retribuzione tale da consentirgli di condurre una vita non di mera sussistenza ma ben al di sopra dei livelli di sopravvivenza, al fine di rendergli possibile la partecipazione alla vita sociale. Nel secondo caso, si sostanzia nel garantire al lavoratore le condizioni per assicurare una vita degna anche al proprio nucleo famigliare, in coerenza con le garanzie di dignità sociale previste all’articolo 2 della Costituzione;
  • il principio di libertà, che in questo contesto assume un ruolo di complementarietà rispetto alla “giusta” retribuzione secondo i parametri appena indicati. Difatti, il salario adeguato è condizione essenziale affinché un lavoratore, insieme alla propria famiglia, possa realizzare la propria personalità nella comunità sociale, perché libero dalle condizioni di indigenza e bisogno;
  • il principio di uguaglianza nella declinazione sostanziale prevista all’articolo 3 comma 2 della Costituzione, che interviene nella definizione dell’adeguatezza dello standard retributivo, al fine di riequilibrare la condizione di disparità contrattuale insita nel rapporto di lavoro tra datore di lavoro e lavoratore.[2]

 

Il diritto alla retribuzione è un diritto indisponibile – ossia un diritto che non può essere ceduto da chi ne è titolare – ma non è assoluto, perché entra in bilanciamento con altri principi fondamentali costituzionalmente tutelati. In particolare:

  • il principio di libertà di iniziativa economica privata previsto all’articolo 41 Cost., che prevede esso stesso due ordini di limiti: un limite interno, che si sostanzia nella rispondenza all’utilità sociale dell’azione imprenditoriale, che ad essa non deve confliggere; ed un limite esterno, ossia il divieto di recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, che rappresenta proprio il nucleo di collegamento con l’articolo 36[3].
  • il diritto al lavoro sancito all’articolo 4 della Costituzione; assume un ruolo preponderante seppur transitorio nelle situazioni di crisi, che pongono i presupposti per la prevalenza del diritto al possedere un lavoro piuttosto che quello ad una giusta retribuzione[4].

 

L’evoluzione del diritto alla “giusta” retribuzione dal Secondo Dopoguerra

Il diritto alla retribuzione si è manifestato per la prima volta nel Secondo Dopoguerra come uno dei pilastri portanti dei nuovi stati sociali[5].

Storicamente si possono distinguere dunque due fasi[6]:

  • il c.d. “trentennio glorioso” del diritto del lavoro (1945-1975), dove prevaleva una nozione di “giusta retribuzione” forte e svincolata dalle dinamiche macroeconomiche. Ne è un chiaro esempio l’istituto della c.d. “scala mobile” in base al quale, al fine di tutelare il diritto dei lavoratori a fruire del valore reale (e non solo nominale) del trattamento economico, uno specifico meccanismo automatico adeguava la retribuzione ai tassi di inflazione. Nella pratica, nella busta paga era presente una voce variabile denominata “indennità di contingenza”.
  • Fase di “moderazione salariale”, dalla crisi economica degli anni ’70 e per i successivi trent’anni. In questo periodo inizia ad emergere l’idea di una retribuzione quale elemento di costo da contenere per la sostenibilità aziendale. Assume inoltre un ruolo preponderante la Corte costituzionale nel dirimere le controversie tra la conformità delle dette misure normative con l’art. 36 Cost. e rispetto al bilanciamento fra il diritto alla “giusta retribuzione”, l’autonomia della contrattazione collettiva nella determinazione dei minimi retributivi e le finalità della legislazione emergenziale. A tal proposito, con il Protocollo sul costo del lavoro e le politiche dei redditi del luglio 1993 viene abolito il meccanismo della scala mobile[7].

 

La nozione di “giusta retribuzione” a contrasto del lavoro “povero” ed il ruolo della Contrattazione collettiva

Con il nuovo millennio il focus della questione è traslato sulla quantificazione di una retribuzione “giusta” al fine di contrastare il c.d. lavoro povero (ossia il fenomeno della povertà nonostante il possesso di un lavoro). Negli ultimi anni questo fenomeno è accentuato da una pluralità di fattori sia di tipo economico indotti dalla globalizzazione, dalle ricorrenti crisi finanziarie e, da ultimo, dalla pandemia, sia di tipo produttivo, consistenti nelle trasformazioni dei sistemi e dei processi produttivi e delle modalità di lavoro dovute allo sviluppo tecnologico.

La legge è intervenuta con diversi provvedimenti legislativi al fine di uniformare i trattamenti retributivi minimi – in un generale quadro di rafforzamento della tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e di repressione del lavoro nero, oltre che di contrasto al lavoro povero – ad esempio subordinando la concessione di particolari benefici o l’accesso ad appalti pubblici all’applicazione di condizioni di lavoro e, soprattutto economiche, non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi maggiormente rappresentativi. Questi ultimi sono quei contratti che, ai sensi dell’art. 51 del D. lgs. 81/2015 e sulla scorta di numerose interpretazioni giurisprudenziali e dottrinarie, all’esito della comparazione con le altre associazioni sindacali presenti nel medesimo settore, risultino più rappresentativi[8]. Si tratta di una questione rilevante, in quanto i contratti collettivi – a causa della mancata attuazione dell’articolo 39 della Costituzione – si definiscono “di diritto comune” ed a efficacia inter partes, ossia fra i soli firmatari del contratto ai sensi dell’art. 1372 comma 2 c.c.

Tuttavia, nonostante l’efficacia soggettiva limitata, nel tempo si sono formati diversi meccanismi che hanno reso possibile l’applicabilità del contratto collettivo anche a soggetti non iscritti; ad esempio, la giurisprudenza ha consentito l’estensione soggettiva mediante proprio l’applicazione dell’articolo 36 della Costituzione[9].

 

Il caso del C.C.N.L. Vigilanza Privata – Sezione Servizi Fiduciari

Il tema del lavoro povero è stato recentemente oggetto di una serie di sentenze della Corte di Cassazione, sezione lavoro, pubblicate nel mese di ottobre 2023, avente ad oggetto i trattamenti retributivi previsti dal C.C.N.L. Vigilanza Privata – Sezione Servizi Fiduciari[10].

In particolare, la principale problematica riguardava il trattamento retributivo riservato agli addetti alle attività di portineria e guardiania ed il fatto che tale C.C.N.L., pur essendo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, stabilisca retribuzioni decisamente inferiori rispetto ad altri contratti collettivi riferiti a mansioni assimilabili (come quelle previste nel C.C.N.L. Multiservizi), tant’è che gli stessi lavoratori hanno agito in giudizio affermando che i livelli retributivi stabiliti dal C.C.N.L. violassero l’articolo 36 della Costituzione.

Questa situazione ha messo in crisi il c.d. principio di presunzione di conformità del contratto collettivo comparativamente più rappresentativo all’articolo 36, in quanto si credeva che i C.C.N.L. stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative fossero in assoluto coerenti con i principi costituzionali. La Corte ha ribadito, a questo proposito, come i precetti costituzionali di proporzione e sufficienza della retribuzione rappresentino il discrimine fra lavoro povero e lavoro dignitoso e come tali si impongono sulla legge e sul contratto collettivo, anche se stipulato dalle organizzazioni più rappresentative[11].

Informazioni

G. Ricci, WP CSDLE “Massimo D’Antona”, 163/2012, Il diritto alla retribuzione adeguata fra Costituzione, mercato ed emergenza economica.

G. Ricci, WP C.S.D.L.E. Massimo D’Antona, 113/2014, La retribuzione in tempi di crisi: diritto sociale fondamentale o variabile dipendente?

C. Zoli, Variazioni su temi di Diritto del Lavoro – il lavoro povero in Italia: problemi e prospettive, 2022, Giusta retribuzione e lavoro povero.

R. Santoni Rugiu, Lavoro, Diritti, Europa, 25 luglio 2024, La giusta retribuzione nella giurisprudenza.

[1] G. Ricci, WP CSDLE “Massimo D’Antona”, 163/2012, Il diritto alla retribuzione adeguata fra Costituzione, mercato ed emergenza economica. Sembra opportuno il riferimento al filone del neocostituzionalismo, il cui pilastro portante è rappresentato dall’interpretazione assiologica – eticamente orientata – dei principi enunciati nella carta costituzionale e della relativa ricaduta sulla realtà sociale: “(…) divario tra ciò che il diritto è e ciò che il diritto deve essere all’interno di un medesimo ordinamento giuridico”. N. Bobbio, Prefazione a L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, Roma-Bari, 1990, pp. VII-XIV.

[2] G. Ricci, WP CSDLE “Massimo D’Antona”, 163/2012, Il diritto alla retribuzione adeguata fra Costituzione, mercato ed emergenza economica. A questo proposito sostiene “La rilevanza della dignità sociale (…) è assunta dalla dottrina come paradigma della vis espansiva del diritto sociale alla retribuzione”. Per principio di uguaglianza sostanziale si intende la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale da parte della Repubblica che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

[3] Art. 41 Cost. “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale (limite interno) o in modo da recare danno ((alla salute, all’ambiente,)) alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (limite esterno) (…)”. In presenza di taluni presupposti può comunque prevalere sul principio di adeguatezza retributiva: in caso di bilanciamento con questioni come la difficoltà competitiva dell’impresa, ad esempio per ragioni di mercato, sarebbe giustificata una riduzione della retribuzione minima tabellare prevista dal CCNL al fine di evitare di compromettere la capacità economica dell’impresa, a garanzia di restare validamente sul mercato.

[4] G. Ricci, WP CSDLE “Massimo D’Antona”, 163/2012, Il diritto alla retribuzione adeguata fra Costituzione, mercato ed emergenza economica, citando P. ICHINO, La nozione di giusta retribuzione nell’articolo 36 della Costituzione, in Riv. it. dir. lav., 2010, I, p. 728

[5] L’Assemblea costituente, durante la redazione del testo costituzionale, scelse di non integrare riserve in materia retributiva né prescrivendo poteri in capo alla legge, tramite l’introduzione di un salario minimo legale, né a favore della contrattazione collettiva, a cui è comunque riservata la funzione regolatrice delle modalità di attuazione delle garanzie costituzionali nel quadro dell’articolo 36.

[6] C. Zoli, Variazioni su temi di Diritto del Lavoro – il lavoro povero in Italia: problemi e prospettive, 2022, Giusta retribuzione e lavoro povero. G. Ricci, WP CSDLE “Massimo D’Antona”, 163/2012, Il diritto alla retribuzione adeguata fra Costituzione, mercato ed emergenza economica. L’autore riporta come il passaggio tra la prima e la seconda fase venga definita dalla dottrina maggioritaria come il “passaggio dalla stagione del salario come variabile indipendente a quella del salario come variabile dipendente”.

[7] G. Ricci, WP C.S.D.L.E. Massimo D’Antona, 113/2014, La retribuzione in tempi di crisi: diritto sociale fondamentale o variabile dipendente? Citando Corte Cost. n. 43/1980; n. 141/1980, sostiene che “la clausola salus rei publicae suprema lex esto legittima infatti l’adozione di misure congiunturali, in corrispondenza degli obiettivi di riequilibrio finanziario perseguiti e per il tempo strettamente necessario a ciò”.

[8] Per un approfondimento sulla libertà sindacale invito a leggere: La libertà sindacale – DirittoConsenso..

[9] C. Zoli, Variazioni su temi di Diritto del Lavoro – il lavoro povero in Italia: problemi e prospettive, 2022, Giusta retribuzione e lavoro povero. L’art. 39 Cost. prevede l’obbligo di registrazione per i sindacati al fine di ottenere personalità giuridica e la possibilità di stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria erga omnes, ossia per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

[10] n. 27711, n. 27713, n. 27769, n. 2820, n. 2821, n. 28323.

[11] R. Santoni Rugiu, Lavoro, Diritti, Europa, 25 luglio 2024, La giusta retribuzione nella giurisprudenza. Si tratta di un compito non semplice perché “la presenza di più contratti collettivi riferiti alla medesima categoria con minimi retributivi diversi” disorienta il giudice nel momento in cui deve determinare la giusta retribuzione.

Alessia Boeri

Ciao, sono Alessia. Sono laureata in consulenza del lavoro all'Università di Torino e frequento la magistrale in diritto per le nuove tecnologie e l'innovazione sostenibile a Verona. Nel corso dei miei studi mi sono appassionata al diritto del lavoro ed attualmente sto svolgendo il praticantato per l'abilitazione alla professione di consulente del lavoro presso uno studio di consulenza.


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