Il danno e il suo risarcimento: il danno da vacanza rovinata
Introduzione alla responsabilità civile
Prima di approfondire il danno da vacanza rovinata dobbiamo partire dalle basi del ragionamento giuridico. Il principio cardine della responsabilità civile[1] è cristallizzato nell’art. 2043 c.c.:
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Dall’analisi dell’articolo è possibile ricavare i tratti caratteristici dell’istituto: da una parte vi troviamo l’aspetto preventivo, che mira ad impedire il compiersi di un atto illecito, dall’altra quello che tende alla riparazione del danno subito, al fine di eliminarne le conseguenze. Così, è importante conoscere quale è il danno risarcibile.
Il danno risarcibile
Il danneggiato viene compensato sia che consegua un danno economico (c.d. danno patrimoniale), sia che il danno sia determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona, privi di rilevanza economica (c.d. danno non patrimoniale) – fermo restando che il danno patrimoniale si affianca a quello non patrimoniale, quando derivante dalla medesima causa. Cosa succede allora in caso di vacanza rovinata? Cosa accade cioè se la condotta illecita di un terzo soggetto impedisce a chi la subisce il godimento di una vacanza? E ancora, cosa accade in caso di inadempimento di obbligazioni derivanti da un contratto di viaggio?
Il danno da vacanza rovinata
In questi casi si parla di “danno da vacanza rovinata”, fattispecie introdotta in forma specifica a livello nazionale dal Codice del Turismo[2], nel quale ha trovato una disciplina organica agli artt. 32-51. Così possiamo definire genericamente il danno da vacanza rovinata come quella situazione che si verifica quando un viaggiatore subisce un disagio che gli impedisce di godere del viaggio o della vacanza organizzata.
Partiamo allora dalla prima ipotesi: la responsabilità extracontrattuale del terzo che abbia impedito o rovinato il godimento di una vacanza deriverà normalmente da un reato (l’esempio scolastico è dato dal ferimento) e dunque coprirà il danno non patrimoniale, ai sensi dell’art. 2059 c.c.[3].
Nel secondo caso, invece, se, a causa dell’inadempimento (non di scarsa importanza) delle prestazioni oggetto del pacchetto, la vacanza viene meno, il viaggiatore ha diritto, ai sensi dell’art. 46, al risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto come desumibile dall’art. 1455 c.c.[4].
Non solo!
Il codice del turismo, all’art. 43, menziona il “diritto al risarcimento dei danni alla persona”. L’interpretazione data dalla giurisprudenza sul tema ha spiegato che tra i pregiudizi risarcibili è compreso anche il danno di natura non patrimoniale, ex art. 2059 c.c. come a voler ribadire la tendenza, ormai consolidata, a garantire una tutela a 360 gradi degli interessi inerenti la sfera personale.
Informazioni
Codice civile
D. Lgs. N. 79 del 2011 – Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. Link: Gazzetta Ufficiale.
[1] La responsabilità civile si divide in alcune forme, le principali sono la responsabilità contrattuale e la responsabilità extracontrattuale. Per un approfondimento su quest’ultima: Fatto illecito e responsabilità extracontrattuale in breve – DirittoConsenso.
[2] D. Lgs. n. 79/2011.
[3] “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.
[4] “Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra”.
Benedetta Probo
Ciao, sono Benedetta. Sono nata a Milano il 24 novembre 1994, ma ho vissuto fino al compimento della maggiore età in un paese della provincia di Lecce, Tricase. Dopo aver conseguito la maturità scientifica presso il liceo statale locale, nel 2013 sono tornata nella mia città natale per intraprendere gli studi giuridici presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e nel luglio 2018 ho conseguito a pieni voti la laurea magistrale in giurisprudenza, discutendo una tesi in diritto pubblico comparato, dal titolo: “Profili di Ordinamento Giudiziario nel Diritto Comparato”. Successivamente ho iniziato e concluso il periodo di tirocinio della durata di 18 mesi presso la Corte d’Appello di Milano, e parallelamente ho svolto un periodo di pratica forense presso uno studio legale di diritto civile. Nella fase post lauream ho potuto approfondire il diritto civile puro, sostanziale e procedurale, senza però accantonare mai del tutto la mia passione per le materie penalistiche.



