Il Pubblico Ministero svolge sì un ruolo fondamentale nelle indagini ma quali sono le attività del Pubblico Ministero nell’intero processo penale?

 

Le ‘prime’ attività del Pubblico Ministero: l’articolo 358 del Codice di Procedura Penale

Le attività del Pubblico Ministero nella fase delle indagini preliminari sono disciplinate dal Titolo V del Quinto Libro del Codice di Procedura Penale. Questo inizia con l’art. 358 che attribuisce al PM il potere di compiere ogni attività necessaria per raccogliere gli elementi utili al corretto esercizio dell’azione penale.

Si tratta di un principio generale che non si traduce in un potere arbitrario ma che resta comunque limitato a determinate attività e a degli strumenti precisi disciplinati dal legislatore a cui il Pubblico Ministero può ricorrere al fine di accertare i fatti e individuare i colpevoli.

Il Pubblico Ministero deve dunque, nel corso delle indagini preliminari, verificare la fondatezza della notizia di reato e procedere alla raccolta delle prove a carico del soggetto indiziato. Tuttavia, conformemente al principio di imparzialità del Pubblico Ministero e al principio garantista su cui si fonda il nostro ordinamento, l’art. 358 del Codice di Procedura Penale sancisce altresì l’obbligo per il PM di svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini. L’attività del Pubblico Ministero deve dunque estendersi non soltanto alla ricerca degli elementi di prova a sostegno dell’accusa, ma anche agli elementi di prova che potrebbero scagionare il soggetto indagato dalle accuse.

 

Gli accertamenti tecnici

Tra i principali strumenti a cui il Pubblico Ministero può fare ricorso durante le indagini rientrano gli accertamenti tecnici. Si tratta di un’attività di particolare importanza finalizzata alla verifica di dati materiali per il cui compimento sono richieste specifiche competenze di cui il Pubblico Ministero è di norma sprovvisto e che dunque delega a dei soggetti specializzati, denominati consulenti tecnici. Il PM sceglie il consulente tecnico tra quelli iscritti negli Albi dei Periti i quali, una volta nominati, non possono rifiutare di prestare la loro opera.

Gli accertamenti tecnici si distinguono in accertamenti ripetibili e accertamenti non ripetibili. Un accertamento tecnico è considerato ripetibile se può essere effettuato più di una volta senza che questo comporti l’alterazione o la distruzione dell’elemento materiale che ne costituisce l’oggetto. Solitamente gli accertamenti tecnici sono considerati tali se possono essere compiuti anche successivamente dinanzi al giudice del dibattimento, così da poter rispettare il principio di immediatezza e il principio del contraddittorio nella formazione della prova in udienza. Al contrario, sono considerati accertamenti tecnici non ripetibili quelli che non possono essere compiuti per più di una volta senza alterare o distruggere l’elemento materiale che ne costituisce l’oggetto. In tali situazioni, per assicurare comunque il contraddittorio nella formazione della prova, il legislatore impone al pubblico ministero di avvisare senza ritardo la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa dal reato del luogo e dell’ora fissati per il conferimento dell’incarico al consulente tecnico, al quale potranno partecipare assistiti dai propri difensori. Sia la persona sottoposta alle indagini che la persona offesa dal reato potranno inoltre nominare i propri consulenti tecnici[1] e formulare eventuali osservazioni e riserve.

 

Le assunzioni di informazioni, le misure urgenti di protezione e il prelievo di campioni biologici

Nel corso delle indagini preliminari, così come disposto dall’art. 362 del Codice di Procedura Penale, il Pubblico Ministero può decidere di assumere informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili per l’accertamento dei fatti o dai potenziali testimoni. Questa è una delle più importanti attività del Pubblico Ministero.

Il primo comma dell’articolo 362 sancisce che alle persone informate sui fatti, ove siano già state sentite dal difensore o da un suo sostituto, non possono essere richieste informazioni sulle domande formulate o sulle risposte date. L’assunzione di informazioni deve avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni e delle garanzie previste dalla legge. Nel caso in cui le informazioni debbano essere assunte da persone minori o da soggetti maggiorenni in condizioni di particolare vulnerabilità, il PM deve avvalersi dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria.

Per quanto concerne l’applicazione di misure urgenti di protezione della persona offesa, l’art. 362 bis del Codice di Procedura Penale dispone che quando si procede per alcuni delitti, caratterizzati da particolari gravità, tra cui il reato di cui all’art 575 c.p. (cioè omicidio) o di cui all’articolo 612 bis c.p. (cioè atti persecutori), consumati o tentati, il Pubblico Ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie e dopo aver assunto informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, è tenuto a valutare entro 30 giorni dall’iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione di una misura cautelare, al fine di proteggere la persona offesa dal reato da ulteriori conseguenze del reato.

Un altro strumento di fondamentale importanza a cui il Pubblico Ministero può ricorrere per l’accertamento dei fatti e l’individuazione del colpevole è il prelievo di campioni biologici su soggetti viventi, il quale avviene di norma con il consenso della persona interessata e nel pieno rispetto delle garanzie previste dalla legge. L’art. 359 bis del Codice di Procedura Penale prevede tuttavia che in caso di mancato consenso del soggetto interessato il Pubblico Ministero è tenuto a richiedere al giudice per le indagini preliminari un’ordinanza con la quale si dispone un prelievo coattivo e che nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare un grave o un irreparabile pregiudizio alle indagini, questi può disporre lo svolgimento immediato delle operazioni con decreto motivato, il quale entro le 48 ore successive dovrà essere convalidato dal Gip.

 

Le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri

Tra le attività del Pubblico Ministero ci sono anche ispezioni, perquisizioni e sequestri. Questi sono mezzi di ricerca della prova e sono fondamentali per il proseguimento delle indagini. Spetta al Pubblico Ministero ordinare ispezioni, perquisizioni e sequestri.

L’ispezione viene richiesta dal Pubblico Ministero con decreto motivato per accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato o per descrivere lo stato dei luoghi. L’ispezione può essere personale o reale, a seconda se venga effettuata su un soggetto vivente o all’interno di un luogo e deve necessariamente essere preceduta dalle informazioni di garanzia. Tuttavia, quando vi è fondato pericolo che le cose, le tracce o i luoghi del reato possano essere alterati o si possano disperdere, e il PM non possa intervenire tempestivamente, l’ispezione può essere effettuata su iniziativa della polizia giudiziaria e convalidata successivamente.

La perquisizione è disciplinata dall’art. 247 del Codice di Procedura Penale e consiste in un’attività di ricerca del corpo del reato o di cose pertinenti al reato, cioè quelle cose a mezzo delle quali il reato è stato commesso o che ne costituiscono il profitto, il prezzo o il prodotto. La perquisizione può essere personale o locale. È definita personale la perquisizione effettuata sul corpo di un soggetto, solitamente l’imputato o la persona offesa dal reato, mentre è considerata locale la perquisizione effettuata in un luogo preciso, quando vi è fondato motivo di ritenere che il corpo del reato o che cose pertinenti al reato si trovino in tale luogo o che in esso possa essere eseguito l’arresto dell’imputato o dell’evaso. Anche la perquisizione, al pari dell’ispezione, deve essere disposta con decreto motivato del Pubblico Ministero o dell’autorità giudiziaria.

Il Pubblico Ministero può inoltre disporre il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato quando sia necessario per l’accertamento dei fatti, così come stabilisce l’art. 253 del Codice di Procedura Penale, il quale aggiunge che la copia del decreto di sequestro deve essere consegnata al soggetto interessato se presente.

 

Gli interrogatori e le intercettazioni

Al fine di accertare i fatti, il Pubblico Ministero può inoltre fare ricorso allo strumento delle intercettazioni. Le intercettazioni, disciplinate all’art. 267 del Codice di Procedura Penale, sono dei mezzi di ricerca della prova e consistono nella registrazione di conversazioni dalle quali si possa dedurre la commissione di un reato e l’individuazione del relativo colpevole.

L’ambito delle intercettazioni è molto delicato, in quanto contrastante con i principi costituzionali della libertà e della segretezza delle comunicazioni, e in quanto tale possono essere disposte dal PM soltanto a seguito di autorizzazione del Gip e soltanto in presenza di taluni requisiti[2]. Il legislatore prevede inoltre che in casi di urgenza, ovvero quando dal ritardo dell’operazione possa derivare un grave pregiudizio per le indagini, le intercettazioni possono essere disposte direttamente dal Pubblico Ministero con decreto motivato, il quale però dovrà essere immediatamente comunicato al Gip che dovrà provvedere a convalidarlo entro 48 ore dalla emissione del decreto.

Il Pubblico Ministero può inoltre, al fine di raccogliere prove relative al fatto per il quale procede, decidere di effettuare un interrogatorio nei confronti del soggetto indagato, il quale può essere eseguito soltanto in presenza di un difensore, con il rispetto delle prescrizioni di legge e nel rispetto delle garanzie previste dall’articolo 64 del Codice di Procedura Penale. In particolare, prima di procedere con l’interrogatorio deve essere rivolto al soggetto interrogato un avviso preliminare con il quale egli dovrà essere informato del suo diritto di potersi avvalere della facoltà di non rispondere[3], consapevole che il procedimento proseguirà anche in caso di una sua mancata risposta, e che ogni dichiarazione rilasciata potrà essere utilizzata nei suoi confronti. L’interrogatorio del Pubblico Ministero nel processo penale ha carattere investigativo ed egli è di norma libero di scegliere il momento in cui ritiene più opportuno procedere con l’interrogatorio, tranne nel caso in cui si tratti di un soggetto sottoposto a custodia cautelare in quanto, in tal caso, l’interrogatorio del Giudice precede sempre quello del Pubblico Ministero.

Informazioni

Artt. 358, 359,359 bis, 360, 361, 362, 362 bis, 364, 368, 369 Codice di Procedura Penale.

Pontillo S., Saladino V., Compendio di Diritto Processuale Penale, Nel Diritto Editore, 2024.

De Gioia Valeria, Compendio di Diritto Processuale Penale, I Compendi Tribuna, 2024.

[1] I consulenti possono infatti essere d’ufficio (perciò denominati consulenti tecnici d’ufficio, CTU) oppure di parte (consulenti tecnici di parte, CTP). Per un approfondimento su questi ultimi: Cos’è la Consulenza Tecnica di Parte (CTP)? – DirittoConsenso.

[2] Cioè quando vi siano a carico del soggetto intercettato dei gravi indizi di reato e quando l’intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini.

[3] Sulla facoltà di non rispondere invito a leggere: La facoltà di non rispondere dell’indagato – DirittoConsenso.

Daniela Romano

Ciao, sono Daniela. Nel 2017 mi sono laureata in giurisprudenza presso l’università di Bologna, scegliendo un percorso in diritto italo-francese e discutendo una tesi in diritto penale. Nel 2021 ho conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Dal 2022 mi occupo di scrittura di testi giuridici per riviste e portali online. Mi interessa soprattutto il diritto penale e il diritto processuale penale.


Ti potrebbe interessare

Privacy Preference Center