La funzione del Pubblico Ministero durante la fase delle indagini preliminari è di raccogliere informazioni ed elementi di prova al fine di decidere se presentare al giudice competente una richiesta di archiviazione del fatto o se, al contrario, esercitare l’azione penale. Ma cos’è l’azione penale?

 

La definizione di azione penale

Per azione penale si intende la richiesta presentata dal Pubblico Ministero (p.m.) al Giudice per le indagini preliminari (g.i.p.) con la quale si chiede che il soggetto individuato come autore di un fatto considerato reato venga sottoposto ad un procedimento penale. L’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero segna un momento importante, in quanto determina la conclusione della fase delle indagini preliminari e l’inizio della fase processuale in senso stretto.

Ai sensi dell’art. 50 del Codice di procedura penale il Pubblico Ministero esercita l’azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione[1]. Il secondo e il terzo comma del suddetto articolo aggiungono inoltre che, quando non è necessaria la querela, la richiesta, l’istanza o l’autorizzazione a procedere, l’azione penale è esercitata d’ufficio e che l’esercizio dell’azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

Il Pubblico Ministero è il solo titolare dell’azione penale e, ai sensi dell’articolo 112 della Costituzione, ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. L’esercizio dell’azione penale costituisce dunque non soltanto una facoltà del Pubblico Ministero, ma un vero e proprio obbligo giuridico. La ratio del principio costituzionale di obbligatorietà dell’azione penale è quella di garantire l’uguaglianza di tutti i soggetti dinanzi alla legge e garantire una corretta applicazione di quest’ultima.

 

La richiesta di rinvio a giudizio

La richiesta di rinvio a giudizio[2] è l’atto tramite cui il Pubblico Ministero esercita l’azione penale ed è disciplinata dall’articolo 416 del Codice di Procedura Penale.

In particolare, questo sancisce che la richiesta di rinvio a giudizio deve essere depositata dal Pubblico Ministero nella cancelleria del giudice unitamente al fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini portate a termine e i verbali degli atti compiuti dinanzi al Giudice per le indagini preliminari. L’eventuale corpo del reato e le cose pertinenti al reato devono essere allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.

L’articolo 416 afferma inoltre che la richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall’avviso previsto dall’articolo 415 bis (cioè l’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari), nonché dall’invito a presentarsi per rendere interrogatorio ai sensi dell’articolo 375 comma 3, nel caso in cui la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine è previsto dalla legge.

L’articolo 417 del Codice di procedura penale prevede gli elementi e i requisiti che la richiesta di rinvio a giudizio deve contenere a pena di nullità. In particolare, la richiesta di rinvio a giudizio deve contenere in primo luogo le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali necessarie per identificarlo, oltre che le generalità della persona offesa dal reato quando ne sia possibile l’identificazione. La richiesta di rinvio a giudizio deve altresì contenere l’enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, l’indicazione delle fonti di prova acquisite, la data e la sottoscrizione del Pubblico Ministero.

Il giudice, entro cinque giorni dal deposito della richiesta di rinvio a giudizio, fissa con decreto il giorno, l’ora e luogo dell’udienza in camera di consiglio. Il secondo comma dell’articolo 418 del Codice di procedura penale specifica che tra la data di deposito della richiesta di rinvio a giudizio e la data dell’udienza non può intercorrere un termine superiore a 30 giorni. L’avviso contenente il giorno, l’ora e il luogo dell’udienza deve essere notificato all’imputato e alla persona offesa, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio formulato dal Pubblico Ministero.

La richiesta di rinvio a giudizio da parte del Pubblico Ministero è irretrattabile, non può dunque essere successivamente ritirata o modificata.

 

Altre modalità di esercizio dell’azione penale

Oltre che tramite la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio da parte del Pubblico Ministero al giudice, l’azione penale può essere esercitata:

  • tramite decreto di citazione diretta a giudizio,
  • tramite richiesta di giudizio immediato o di giudizio direttissimo oppure
  • tramite richiesta di emissione di un decreto penale di condanna o di applicazione della pena.

 

L’articolo 550 del Codice di Procedura Penale disciplina i casi in cui il Pubblico Ministero esercita l’azione penale con la citazione diretta a giudizio, ovvero quando si tratta di contravvenzioni o di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 4 anni o con la multa, sola o congiunta alla pena detentiva. Ai sensi dell’articolo 552 inoltre, il decreto di citazione a giudizio deve contenere le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali necessarie per identificarlo, oltre che le generalità delle altre parti private, con le indicazioni dei rispettivi difensori. Deve inoltre essere indicato il nominativo della persona offesa, qualora identificata e l’enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza. Deve essere indicato altresì il giudice competente per l’udienza di comparizione predibattimentale, il luogo, il giorno e l’ora della comparizione.

Quando un soggetto sia stato arrestato in flagranza di reato[3] o quando il soggetto indagato ha reso confessione il Pubblico Ministero può decidere di concludere rapidamente le indagini e saltare direttamente al dibattimento, senza passare per l’udienza preliminare. In tal caso deve presentare al giudice competente una richiesta di giudizio direttissimo.

L’articolo 459 del Codice di procedura penale disciplina le ipotesi nelle quali il Pubblico Ministero può esercitare l’azione penale tramite la richiesta di emissione di un decreto penale di condanna. In particolare, il primo comma del suddetto articolo sancisce che il Pubblico Ministero può ricorrere a tale strumento quando ritenga che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva. In tale ipotesi il p.m. deve presentare al Giudice per le indagini preliminari una richiesta motivata di emissione di un decreto penale di condanna, indicando la misura della pena, entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il Giudice per le indagini preliminari può decidere anche di non accogliere la richiesta del Pubblico Ministero e in tal caso gli restituisce gli atti. In caso di emissione di un decreto penale di condanna deve esserne data comunicazione anche al querelante.

 

Cosa accade dopo l’esercizio dell’azione penale

Nel momento in cui la richiesta di rinvio a giudizio viene accolta dal giudice competente il soggetto indiziato da indagato diventa imputato. Inizia così la fase processuale in senso stretto, ovvero il soggetto sarà sottoposto ad un vero e proprio processo al fine di determinare la sua colpevolezza o la sua innocenza. L’udienza preliminare si svolge in camera di consiglio ed è prevista la partecipazione necessaria anche del Pubblico Ministero, oltre che del difensore dell’imputato.

Durante la discussione il Pubblico Ministero deve esporre sinteticamente i risultati delle indagini svolte e presentare gli elementi di prova sulla base dei quali ha presentato la richiesta di rinvio a giudizio. L’imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

Al termine della discussione, il Giudice per l’udienza preliminare (g.u.p.) può decidere di emettere una sentenza di non luogo a procedere quando ritiene che l’imputato non ha commesso il fatto, nel caso in cui il fatto non sussiste o non è previsto come reato, nel caso in cui gli elementi di prova acquisiti non siano sufficienti o idonei a sostenere un’accusa in giudizio, quando è presente una causa di estinzione del reato o se è assente una condizione di procedibilità, oppure, al contrario, quando ritenga che a carico dell’imputato vi siano degli elementi sufficienti per sostenere un accusa in giudizio emette il decreto che dispone al giudizio, rinviando il soggetto al dibattimento.

Il g.u.p. inoltre quando lo ritenga necessario può ordinare al Pubblico Ministero il compimento di ulteriori indagini, quando le indagini da quest’ultimo svolte sono da lui considerate incomplete o insufficienti.

Informazioni

Artt. 50, 415 bis, 416, 417, 459, 550, 552, Codice di Procedura Penale.

Art. 112 Cost. COSTITUZIONE – Normattiva.

Pontillo S., Saladino V., Compendio di Diritto Processuale Penale, Nel Diritto Editore, 2024.

[1] Per un approfondimento sulla richiesta di archiviazione invito a leggere: L’archiviazione dei procedimenti penali – DirittoConsenso.

[2] È una delle fasi del processo penale. Per una visione d’insieme del processo invito ad approfondire: Uno schema pratico del processo penale – DirittoConsenso.

[3] La flagranza di reato è una particolare situazione – stato di flagranza – rilevante in ambito penal-processuale. Per un approfondimento: La flagranza di reato – DirittoConsenso.

Daniela Romano

Ciao, sono Daniela. Nel 2017 mi sono laureata in giurisprudenza presso l’università di Bologna, scegliendo un percorso in diritto italo-francese e discutendo una tesi in diritto penale. Nel 2021 ho conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Dal 2022 mi occupo di scrittura di testi giuridici per riviste e portali online. Mi interessa soprattutto il diritto penale e il diritto processuale penale.


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