La legge 20 febbraio 2006 n. 77 prevede misure speciali per i siti UNESCO e per le pratiche immateriali del patrimonio culturale. Quali sono le misure?
La legge 20 febbraio 2006 n. 77
La legge 20 febbraio 2006 n. 77 prevede misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani inseriti nelle liste dell’UNESCO. Questa legge – composta da soli 5 articoli – è entrata in vigore nel 2006 ed è stata modificata nel 2017 e rappresenta un importante strumento legislativo che riconosce l’unicità del patrimonio culturale italiano.
In particolare, la legge riconosce il valore simbolico tanto dei siti – quindi dei beni culturali mobili ed immobili storici e naturali come specificato dalla Convenzione UNESCO del 1972 – quanto degli elementi del patrimonio culturale immateriale[1]. In altre parole patrimonio culturale materiale ed immateriale trovano uguale riconoscimento.
Per comprendere appieno la legge 20 febbraio 2006 n. 77 è bene ricordare che:
- I siti UNESCO iscritti nelle Lista del Patrimonio dell’Umanità (come la Via Appia iscritta nel 2024) sono protetti in base alla Convenzione UNESCO del 1972
- Gli elementi del patrimonio culturale immateriale iscritti nella Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità (come l’arte campanaria) sono tutelati in base alla Convenzione UNESCO del 2003[2].
È poi opportuno ricordare più in generale, che la tutela del patrimonio culturale, mobile o immobile, materiale o immateriale, è oggetto di diverse leggi, anche di recepimento del diritto dell’Unione Europea. Pertanto la legge 20 febbraio 2006 n. 77 è un tassello legislativo che, seppur piccolo, riguarda il patrimonio culturale.
La specificità del patrimonio iscritto presso le liste UNESCO
Se già l’articolo 1 parla di “unicità” e di “punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano”, l’articolo 2 individua una specificità di siti ed elementi: i progetti infatti che vengono realizzati per i siti culturali e ambientali e per gli elementi immateriali godono di una priorità di intervento qualora siano oggetto di finanziamenti. I progetti però devono essere nel rispetto dei piani di gestione.
I piani di gestione sono importantissimi: questi sono strumenti in cui vengono identificate le linee d’azione per la gestione di un sito o di un elemento nelle liste UNESCO. La legge 20 febbraio 2006 n. 77 stabilisce l’obbligatorietà della redazione ed adozione del piano di gestione da parte di tutti i siti iscritti nelle liste UNESCO.
I piani di gestione creano le condizioni per la valorizzazione sia dei siti che degli elementi. In più, secondo l’articolo 3 comma 2 della legge in analisi, definiscono le priorità di intervento e le relative modalità attuative. L’articolo 3 non entra nel dettaglio delle forme dei piani di gestione ma lascia spazio di manovra pur ricordando che “gli accordi tra i soggetti pubblici istituzionalmente competenti alla predisposizione dei piani di gestione e alla realizzazione dei relativi interventi” sono raggiunti secondo le disposizioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio[3].
Gli interventi previsti con le misure di sostegno dall’articolo 4
L’articolo 4 della legge 20 febbraio 2006 n. 77 indica le tipologie delle misure di sostegno e l’ammontare delle risorse. Le misure di sostegno prevedono interventi volti:
- allo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, ambientali, scientifiche e tecniche relative ai siti e agli elementi italiani UNESCO, ivi compresa l’elaborazione dei piani di gestione
- alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché servizi di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza;
- alla realizzazione, anche in zone contigue ai siti, di aree di sosta e sistemi di mobilità, purché funzionali ai siti medesimi;
- alla promozione, tutela e valorizzazione dei siti e degli elementi italiani UNESCO, alla diffusione della loro conoscenza e alla loro riqualificazione; nell’ambito delle istituzioni scolastiche, la valorizzazione è attuata anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole
- alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio enologico caratterizzante il sito, nell’ambito della promozione del complessivo patrimonio tradizionale enogastronomico e agro-silvo-pastorale.
La Commissione consultiva prevista dall’articolo 5
L’articolo 5 che chiude la legge 20 febbraio 2006 n. 77 prevede l’istituzione della Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti e degli elementi UNESCO e per i sistemi turistici locali. Tale Commissione è costituita presso il Ministero dei beni culturali. La funzione della Commissione è di rendere pareri, a richiesta del Ministro, su questioni attinenti ai siti e agli elementi italiani UNESCO.
A fine 2019 è stata costituita la nuova Commissione per la valutazione degli interventi da finanziare per i siti e per gli elementi italiani iscritti nelle liste UNESCO. A capo della Commissione c’è Carla Di Francesco, già segretario generale del ministero e gli altri membri – tra cui ci sono 6 rappresentanti, 3 designati dal Ministro dell’ambiente e 3 dal Ministro delle politiche agricole e forestali – esercitano le loro funzioni nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali.
Secondo i dati forniti dall’Agenzia CULT, dal 2006 al 2018 sono stati finanziati 335 progetti, per un totale di 27.236.263 euro. Oltre quattro milioni di euro sono stati utilizzati dai siti per elaborare ed aggiornare i piani di gestione.
Informazioni
Legge 20 febbraio 2006, n. 77.
Aedon 1/2011 – Marchetti e Orrei, La gestione dei Siti Unesco di Villa Adriana e di Villa D’Este.
Decreto n. 514 del 10.12.2019 del Segretario Generale : Costituzione della nuova Commissione per la valutazione degli interventi da finanziare ai sensi della legge n. 77 del 20 febbraio 2006.
Tesi di dottorato di ricerca “Metodi di valutazione per la conservazione integrata del patrimonio architettonico, urbano ed ambientale”, Il piano di gestione dei siti UNESCO: approcci valutativi per la conservazione integrata del paesaggio urbano storico, Fortuna De Rosa, Università degli Studi di Napoli Federico II, in La Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, istituita nel 1950, ha lo scopo di favorire la promozione, il collegamento, l’informazione, la consultazione e l’ esecuzione dei programmi UNESCO in Italia.
[1] Per sapere cos’è il patrimonio culturale immateriale e per conoscere la sua evoluzione invito a leggere: Cos’è il patrimonio culturale immateriale? – DirittoConsenso.
[2] È l’articolo 2 di questa Convenzione che spiega cosa si intende per patrimonio culturale immateriale. Per sapere di più e per leggere degli esempi invito a leggere:
[3] Cioè il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Lorenzo Venezia
Ciao, sono Lorenzo. Ho ottenuto la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca con una tesi sul recupero dei beni culturali nel diritto internazionale e sul ruolo dell'INTERPOL e poi ho completato il master "Cultural property protection in crisis response" all'Università degli Studi di Torino. Ho studiato la tutela dei beni culturali nel diritto internazionale ed il traffico illecito di beni culturali e oggi approfondisco il ruolo delle organizzazioni culturali.



