Il Codice della Strada è stato modificato con la Legge 177 del 2024: la riforma merita un approfondimento in particolare sulle novità in ambito penale
Il nuovo Codice della Strada: la legge 177 del 2024
Dallo scorso 14 dicembre è entrata in vigore, con L. n. 177/2024, la riforma del Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992), fortemente voluta dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.
Con questa riforma ci sono molte novità che riguardano sia aspetti penalistici che aspetti di puro carattere amministrativo.
Si tratta di un intervento normativo che incide in modo particolare sulle conseguenze cui, d’ora innanzi, andranno incontro i guidatori che fanno uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, chiaro segno dell’intento del legislatore di porre un freno agli incidenti[1] che, ormai troppo spesso, interessano la rete stradale del nostro Paese.
Sulla guida in stato di ebbrezza
Con riferimento, in primo luogo, al reato di guida in stato d’ebbrezza, disciplinato dall’art. 186 del Codice della Strada (d’ora in poi, C.d.S.), i limiti alcolemici e il relativo apparato sanzionatorio rimangono del tutto invariati.
Per un breve, ma forse utile, riassunto dei vari tassi alcolemici, è bene ricordare che, ai sensi dell’art. 186 co. 2 lett. a), tra 0,5 g/l e 0,8 g/l è prevista una multa da 543 € a 2.170 € (attenzione a distinguere la multa dall’ammenda: se, infatti, la prima costituisce una mera sanzione amministrativa, la seconda rientra, invece, nell’ambito penale). Ai sensi della lett. b) del citato articolo, laddove il tasso sia compreso fra 0,8 g/l e 1,5 g/l, si prevede un’ammenda da 800 € a 3.200 €, con l’arresto fino a sei mesi. Infine, ai sensi della lett c), laddove il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 g/l, l’ammenda va da 1.500 € a 6.000 €, con l’arresto da sei mesi a un anno.
Se, dunque, nulla cambia per le soglie di tasso alcolemico e il relativo apparato sanzionatorio per queste previsto, un’incisiva novità è stata prevista, invece, per chi ha già subito una condanna per uno dei reati previsti dal citato art 186 co. 2 lett b) e c).
A tal proposito, il nuovo co. 9 ter dell’art. 186 prevede che nei confronti di costoro saranno rilasciati due codici che, risultando direttamente dal tesserino della patente, saranno validi su tutto il territorio unionale. Trattasi del Cod. 68, “Niente alcol” e del Cod. 69 “Uso limitato alla guida dei veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”, di cui all’All. 1 della Direttiva 126/2016/CE, del 20 dicembre 2016.
In sostanza, secondo tale nuova previsione, chi è già stato condannato per uno dei reati di cui all’art. 186 co. 2 lett b) e c) e, una volta sottoposto a controllo, risulti avere nuovamente un tasso almeno superiore a 0,8 g/l sarà destinatario di un codice identificativo, apposto direttamente sulla patente, che gli imporrà per una certa durata di non superare il tasso di 0,0 g/l, nonché di guidare esclusivamente veicoli dotati del c.d. “alcolock”.
Secondo le previsioni del legislatore, l’alcolock consisterebbe in un dispositivo elettronico collegato al motore dell’automobile e in grado d’impedire l’avviamento del veicolo laddove sia accertata la sussistenza, in capo al guidatore, di un tasso alcolemico superiore a 0,0 g/l.
È bene sottolineare, tuttavia, che ad ora le caratteristiche di questo dispositivo non sono ancora note, né si sa quale ufficio dovrebbe occuparsi della loro fornitura e manutenzione. Il tutto dovrebbe essere meglio precisato con un decreto ministeriale che entrerà in vigore nei prossimi mesi.
La permanenza di tali codici identificativi sul tesserino della patente è stabilita, salvo maggior durata imposta da una commissione medica predisposta a tal fine, per un periodo di almeno due anni in relazione al reato di cui alla lett b) dell’art. 186 e di almeno tre anni nei casi di cui alla lett c). In entrambi i casi, il termine decorre dalla data di restituzione della patente dopo la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale competente.
Si ricordi, infine, che oltre all’apposizione del codice identificativo e all’obbligo di guidare solo veicoli ove sia stato installato il dispositivo alcolock, i c.d. “recidivi” dei reati previsti dall’art. 186 co. 2 c.p. saranno, altresì, destinatari di sanzioni raddoppiate qualora si accerti il malfunzionamento, l’alterazione ovvero la manomissione del citato dispositivo.
Sulla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti
Come si anticipava, il secondo importante ambito oggetto di modifica da parte della recente riforma coincide con il reato previsto dall’art. 187 d.lgs. 285/1992: questo articolo, precedentemente rubricato “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”, riporta ora la seguente intestazione “Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti”.
Se, dunque, prima della riforma il reato si concretizzava nell’atto di mettersi alla guida in stato di alterazione psico-fisica – dovuta ad un precedente uso di sostanze stupefacenti –, ora la condotta criminosa si perfeziona già nel momento in cui il soggetto agente si pone alla guida dopo aver assunto sostanze psico-attive, a prescindere dall’eventuale alterazione che tali sostanze possano o meno avere sulla propria condizione psico-fisica.
In altri termini, l’eliminazione delle parole “stato di alterazione psico-fisica” dal testo del citato articolo rende, d’ora in poi, sufficiente anche un solo test salivare positivo, effettuato anche a distanza di giorni dal momento dell’assunzione della sostanza, perché si possa procedere al ritiro cautelare del veicolo per un massimo di dieci giorni.
È infatti opportuno sapere che il THC, ossia il principio psicoattivo presente all’interno delle sostanze stupefacenti di più largo consumo – come, ad esempio, la marjuana –, può rimanere all’interno dell’organismo per più giorni, tanto da poter essere rilevato anche dopo diverso tempo dalla prima assunzione, pur se in concentrazione diversa a seconda di alcune variabili, quali la quantità di dose assunta, la frequenza d’uso e il metabolismo individuale.
Si noti altresì che, laddove anche i successivi test effettuati sul soggetto confermino la presenza di una sostanza stupefacente nell’organismo del soggetto destinatario del suddetto provvedimento, quest’ultimo subirà, oltre al procedimento penale per il reato di cui all’art. 187 c.p., anche la revoca della patente, con inibizione della possibilità di conseguirne una nuova prima di tre anni.
Le critiche
Da quanto fin qui esposto risulta facilmente comprensibile perché le modifiche al Codice della Strada abbiano suscitato aspre critiche provenienti sia da parte degli esponenti delle forze politiche di opposizione, sia da parte di alcune associazioni antiproibizionistiche.
Tali commenti tendono a porre in luce l’incostituzionalità della riforma proprio in relazione al punto in cui essa consente l’avvio di un procedimento penale, oltre che della sanzione amministrativa della revoca della patente, laddove si accerti il mero uso di sostanza stupefacente, senza verificare altresì l’effettiva alterazione dello stato psico fisico del guidatore, né permettendo a quest’ultimo di giustificare in alcun modo il risultato positivo del test – dimostrando, ad esempio, di essere sottoposto a una specifica terapia farmacologica che prevede l’assunzione di un farmaco dagli effetti psicoattivi –.
In sostanza, dal momento che con tale modifica si vuole punire il mero utilizzo di una sostanza stupefacente – condotta che, del resto, non è vietata in alcun modo dalla legge, laddove si dimostri che tale assunzione rientri nei quantitativi massimi previsti dal Decreto Ministeriale del 11.04.2006 –, da diverse frange del Parlamento, della società civile[2], nonché di alcune frange del personale medico sanitario[3] si sono alzate voci espressamente critiche nei suoi confronti, volte a porne in dubbio la legittimità costituzionale.
Più di recente, infine, sul punto si è espressa anche la Corte di Cassazione, con la sentenza 2020/25[4], con la quale ha evidenziato la scarsa attendibilità dei risultati dei test salivari, precisando che, al loro posto, sarebbero più opportuni i test ematici, che costituiscono il metodo principale per stabilire con un rilevante grado di certezza se la persona si trovi effettivamente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Ecco, dunque, le principali modifiche di carattere penalistico apportate al codice della strada, cui si aggiungono, come si accennava, alcune rettifiche anche in ambito amministrativo.
Tra queste, si ricordi l’obbligo di uso del casco e di identificazione tramite targa per chi guida i monopattini elettrici, l’inasprimento delle sanzioni per chi usa cellulari o apparecchi elettronici mentre guida e, infine, la revisione delle sanzioni per chi supera i limiti di velocità.
Informazioni
Legge 177/2024, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Cass. Pen., Sent., IV Sez., 17 gennaio 2025, n. 2020.
Marino Graziella, Il nuovo codice della strada è in vigore: dall’alcolock alle multe, ecco tutte le novità, Il Corriere della Sera, 14 dicembre 2024.
È in vigore il nuovo, contestato, codice della strada, Il Post, 14 dicembre 2024.
Gli psichiatri hanno chiesto al Ministero di rivedere le norme del codice della strada, Il Post, 24 gennaio 2025.
[1] Per un approfondimento invito a leggere: La responsabilità penale negli incidenti stradali – DirittoConsenso.
[2] Tra le associazioni antiproibizionistiche che stanno promuovendo la raccolta firme per formulare l’appello d’incostituzionalità della legge vi è l’Associazione Meglio Legale, la cui coordinatrice, Antonella Saldo, in una recente intervista per Il Post ha recentemente sottolineato proprio l’assenza all’interno di queste norme di alcuna deroga per le persone che assumono cannabis a usi terapeutici, con regolare prescrizione medica: «queste persone già molti problemi quando devono rinnovare la patente, in questo caso rischiano la sospensione per un uso autorizzato dal medico. Si vuole punire esclusivamente il consumo di sostanze stupefacenti, che in Italia non è reato». Di altrettanto rilievo a tal proposito è l’atto di disobbedienza civile posto in essere da Filippo Blengino, Segretario dei Radicali Italiani, il quale si è autodenunciato per essersi messo alla guida due giorni dopo aver assunto sostanza stupefacente di tipo marjuana. Tale scelta comporterà l’attivazione di un processo penale nei suoi confronti e questa sarà l’occasione, secondo i piani dello stesso Blengino, per poter sollevare una questione di legittimità costituzionale su tale nuova norma.
[3] Con riferimento al personale medico, di rilievo sono le recenti critiche sollevate dalla SIP, Società Italiana di Psichiatria, i cui membri hanno segnalato il rischio che con questa nuova normativa i test risulterebbero più spesso erroneamente positivi se effettuati su persone che, in osservanza di una terapia farmacologica a loro prescritta, hanno assunto nei giorni precedenti psicofarmaci come ansiolitici, antidepressivi e sedativi.
[4] Cass. Pen., Sent., IV Sez., 17 gennaio 2025, n. 2020.
Beatrice Del Col
Ciao, sono Beatrice. Originaria di Aosta, nel settembre 2023 mi sono laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino. Il profondo interesse per il mondo del diritto mi ha spinta a continuare il mio percorso formativo e, così, ho deciso d’intraprendere il tirocinio extra curriculare ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Aosta. Questa esperienza, ancora in corso, mi permette di partecipare in prima linea alla conduzione delle indagini e allo svolgimento di udienze, sia pubbliche che camerali, nonché di approfondire lo studio diritto penale sostanziale, con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale.



