Considerazioni critiche sulla genderizzazione dell’omicidio doloso e analisi della disciplina del reato di femminicidio in America Latina
Reato di femminicidio: una fattispecie necessaria nel nostro ordinamento penale?
“Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, ma alcuni sono più uguali degli altri”. Una lettura orwelliana dell’art. 3 Cost. sembrerebbe essere prospettata da una eventuale introduzione, nella nostra legislazione penale, di un reato di femminicidio[1]. Una previsione incriminatrice per la repressione dell’omicidio di genere, infatti, contrasterebbe con il canone di uguaglianza/ragionevolezza poiché l’art. 575 c.p. appresta tutela al bene giuridico “vita”, senza distinzioni in base al sesso del suo titolare. Nessuna fattispecie incriminatrice (ad eccezione delle norme sull’interruzione della gravidanza) contiene discriminazioni relative al sesso del soggetto passivo che subisce violenza. Tuttavia, le politiche populiste, nella bulimica ricerca di consenso dell’opinione pubblica, invocano la creazione di una norma incriminatrice ad hoc.
È fuor di dubbio che la violenza contro le donne sia un fenomeno esecrabile, ma muoversi entro le coordinate di un diritto penale simbolico, acutizzando quell’ipertrofia che ammorba, da anni, lo ius criminale, non rappresenta una soluzione congeniale. Il rischio che si prospetta sarebbe, inoltre, quello di svilire la complessità di determinati episodi criminosi, focalizzandosi eccessivamente sul movente patriarcale, trascurando, per converso, la rilevanza eziologica di fattori eterogenei e un’attenta analisi del profilo psicologico dell’autore.
Lo slogan femminista “il maschio violento è il figlio sano del patriarcato” generalizza dinamiche ben più complesse, fomentando, per paradosso, una isteria misandrica, riprovevole allo stesso modo della misoginia ripugnata. Ad esempio, i disturbi della personalità, spesso sottovalutati, possono interferire con la capacità dell’individuo di comprendere e rispettare le dinamiche di una relazione sana, con un conseguente aumento del rischio di comportamenti controllanti e violenti. Si pensi ad alcuni uomini, autori di femminicidio, che presentano una personalità narcisistica, caratterizzata da un ego grandioso e una marcata assenza di empatia. Qualora la donna maturi la scelta di interrompere la relazione sentimentale o sottrarsi definitivamente alle sue strategie manipolative, il narcisista ben potrebbe reagire con una escalation di rabbia esplosiva e violenza che possono culminare nell’omicidio della vittima, non come esito diretto di una cultura maschilista, ma in risposta ad una intollerabile disconferma percecepita.
Il caso dell’America Latina: la poliedricità della violenza contro le donne
In America Latina, si registrano i tassi più alti al mondo di crimini violenti contro le donne. I dati sono inquietanti. Secondo i dati della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’America Latina e i Caraibi (ECLAC), nel 2023, sono state almeno 3.897 le donne assassinate, ovvero una media di 11 al giorno.
Le cause degli omicidi e degli abusi non si rinvengono soltanto nel machismo, nella visione della donna come essere inferiore e relegata al ruolo di “angelo del focolare domestico”[2], ma anche nel ruolo attivo della criminalità organizzata transnazionale. Le vittime del traffico di esseri umani sono, per la maggioranza, donne, provenienti persino dall’Europa orientale, sfruttate nel mercato del sesso e, spesso, assassinate.
Un ulteriore fattore che influisce sull’alto tasso di omicidi femminili è, in molti casi, legato alla diffusa presenza di gang criminali, radicate nel territorio, note come le Maras. In contesti di degrado sociale e in assenza di opportunità lavorative, rapine, estorsioni, riciclaggio di denaro, traffico di droga e armi diventano i mezzi di sostentamento primari. L’affiliazione al gruppo implica dei rigidi riti d’iniziazione che vanno dalle percosse per gli uomini allo stupro per le donne. Durante le faide tra gang, inoltre, amiche, sorelle e madri dei membri da colpire diventano un veicolo di ritorsione e il principale bersaglio di omicidi per vendetta.
Ma la violenza contro le donne costituisce anche una forma di repressione del dissenso politico. In Cile, in oltre tre mesi di proteste contro il governo di Sebastian Piñera, le organizzazioni in difesa dei diritti umani hanno denunciato aggressioni, torture e stupri nei confronti delle manifestanti, perpetrati dai militari e dalle forze di polizia. Secondo i dati pubblicati nel gennaio 2020 dall’Istituto nazionale dei diritti umani (INDH), sono stati denunciati almeno 191 casi di violenza sessuale, 412 casi di tortura e 842 casi di violenza per uso eccessivo della forza durante la detenzione.
La disciplina del reato di femminicidio in America Latina: Messico, Costarica, Guatemala e Cile
L’art. 325 del Codice penale federale del Messico dispone, al primo comma, che “commette il delitto di femminicidio chi priva una donna della sua vita per ragioni di genere”. Esistono ragioni di genere quando ricorrono segni di violenza sessuale di qualsiasi tipo, lesioni, mutilazioni precedenti o posteriori alla privazione della vita o, ancora, atti di necrofilia. Altresì rilevanti sono gli antefatti violenti subiti in ambito familiare, lavorativo o scolastico, la relazione sentimentale, affettiva o di fiducia tra il soggetto attivo e la donna, minacce poste in relazione con l’atto delittuoso, isolamento precedente alla privazione della vita e, infine, l’esposizione del corpo della vittima in luogo pubblico. La cornice sanzionatoria è draconiana, sproporzionata rispetto alla pena stabilita dall’art. 302 per l’omicidio doloso che va, invece, da 8 a 20 anni di reclusione. La norma prevede infatti, in aggiunta a una cospicua pena pecuniaria, che al femminicida siano imposti dai quaranta ai sessanta anni di prigione. Inoltre, il soggetto attivo perde tutti i diritti relativi alla vittima, inclusi quelli di carattere successorio.
In Costarica, la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres del 2007, all’art. 21, stabilisce che “si imporrà la pena di prigione da venti a trentacinque anni a chi provoca la morte di una donna con la quale abbia una relazione di matrimonio, un’unione di fatto, dichiarata o non dichiarata”.
La Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer, approvata in Guatemala nel 2008, all’art. 6, prevede che “commette il delitto di femicidio chi, nell’ambito delle relazioni diseguali di potere tra uomini e donne, provoca la morte di una donna, per la sua condizione di donna”. L’autore del delitto è punito con la reclusione da venticinque a cinquant’anni e non può beneficiare di alcuna riduzione di pena.
L’art. 390 del Codice penale del Cile punisce con la pena della reclusione di lunga durata, fino al massimo del carcere a vita, chi uccide la coniuge o la convivente, attuale o con la quale è stato legato, anche soltanto in passato, da matrimonio o convivenza.
Il reato di femminicidio in America Latina: El Salvador, Nicaragua, Bolivia, Perù
Con la Ley Especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres, promulgata nel 2010, è stato disciplinato il reato di femminicidio nella Repubblica di El Salvador. L’art. 45 della legge incrimina “chi causa la morte di una donna, manifestando motivi di odio o spregio per la sua condizione di donna, con la pena di prigione da venti a trentacinque anni”.
Si considera che esiste odio o spregio per la condizione di donna quando la morte sia stata preceduta da qualche avvenimento di violenza commesso dall’autore contro la donna o sia stata commessa in danno di quest’ultima qualsiasi condotta qualificata come reato contro la libertà sessuale. Ulteriori circostanze sono date dal fatto che l’autore abbia approfittato di qualsiasi condizione di vulnerabilità fisica o psichica della vittima o, ancora, della superiorità generata dalle relazioni diseguali di potere basate sul genere. L’art. 48 delinea la fattispecie del “suicidio femminicida da induzione o con assistenza” che sembra riecheggiare i maltrattamenti aggravati, ex art. 572, co. 3 c.p., dalla morte della vittima, in conseguenza a vessazioni e a sofferenze psico-fisiche[3]. La persona che induce una donna al suicidio o le presta assistenza può essere sanzionata con una pena detentiva da cinque a sette anni.
In Nicaragua, l’art. 9 della Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres y de reformas a la Ley No. 641, “Codigo Penal”, differenzia la pena a seconda che la morte della donna venga provocata in ambito pubblico (pena carceraria da quindici a venti anni) o in ambito privato (pena carceraria da venti a venticinque anni).
L’art. 252 bis del Codice penale boliviano prevede una pena della reclusione di 30 anni, senza diritto ad indulto, per chi uccide una donna, in delle circostanze simili a quelle riportate dall’art. 325 del Codice penale federale messicano e dalla Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer del Guatemala.
La Ley n. 29819, promulgata il 26 dicembre 2011, ha introdotto nell’ordinamento peruviano, il reato di femminicidio. La legge presenta un articolo unico che modifica l’art. 107 del Codice Penale, relativo al reato di parricidio/femminicidio. L’ultimo comma dell’articolo stabilisce che il reato si configura “se la vittima del delitto descritto è o è stata la coniuge o la convivente dell’autore, o è stata legata ad esso da una relazione analoga”.
Considerazioni finali
Ora, nonostante, i considerevoli sforzi definitori compiuti dai legislatori d’Oltreoceano, punto oscuro rimane la nebulosità dello stesso concetto di femminicidio (uccisione di una donna, nel contesto delle diseguali relazioni di potere tra uomini e donne, a causa della condizione di donna). Sul piano tecnico-giuridico, una formulazione normativa strutturata in termini quasi tautologici non può certo essere d’ispirazione per il nostro legislatore poiché, all’interno del nostro ordinamento, porrebbe degli inevitabili problemi di contrasto con il principio di tassatività della fattispecie penale.
Per di più, emerge un’irragionevole omologazione sanzionatoria di condotte dal disvalore eterogeneo, in spregio al principio di proporzione tra fatto e sanzione. Il femminicidio come reato a sé stante, oltre a evidenti profili di illegittimità costituzionale, rivelerebbe, infine, una profonda inadeguatezza a coprire tutta la casistica di violenze contro le donne, con il rischio di confinare un fenomeno assai variegato in una categorizzazione non esaustiva delle motivazioni di genere.
Informazioni
Dossier di documentazione della Camera dei Deputati – XVII Legislatura – La disciplina del reato di “femmicidio” e di “femminicidio” in alcuni Paesi del Centro e del Sud America (Appunto 10/2013).
[1] Tra le normative più importanti e recenti per il contrasto alla violenza di genere, c’è la Legge 19 luglio 2019 n.69, il cosiddetto Codice Rosso. Per un approfondimento sulla normativa: Il Codice Rosso – DirittoConsenso.
[2] Espressione coniata dal poeta vittoriano Coventry Patmore (1823-1896) che pubblicò la raccolta di poesie intitolata “L’Angelo del focolare” (in lingua originale The Angel in the House). Essa descrive la posizione della donna all’interno della società vittoriana, relegata all’interno dei confini domestici; non avendo nessun tipo di contatto con il mondo esterno, infatti, avrebbe potuto mantenersi pura e innocente.
[3] Cass. pen. sez., VI, 15/10/2009, n. 44492, secondo cui sussiste un rapporto di causalità quando “il suicidio sia da mettere in sicuro collegamento con i ripetuti e gravi episodi di maltrattamenti pregressi, così da determinare nella vittima uno stato di prostrazione e di disperazione tale da costituire un vero e proprio attentato alla sua integrità fisica e morale, così grave ed irrimediabile da spingerla alla morte”.
Roberta Bitto
Ciao, sono Roberta. Sono laureanda in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Messina. Durante il mio percorso universitario, ho sviluppato una grande passione per il diritto penale e la criminologia, settori nei quali intendo specializzarmi e incentrare la mia carriera professionale. Collaborare con DirittoConsenso per la redazione di articoli giuridici rappresenta per me una stimolante opportunità di crescita.



