Una panoramica e una breve analisi dei reati di aggiotaggio nell’ordinamento italiano
La nozione di aggiotaggio e il bene giuridico protetto
Aggiotaggio[1] è un termine composto, risultato dell’unione di aggio, una parola dell’italiano rinascimentale e oggi desueta, che significa “vantaggio”, “utile” che si consegue con una determinata azione e della parola francese tage, da cui poi è derivato il corrispettivo francese di aggiotaggio cioè agiotage.
Nell’ordinamento giuridico, l’aggiotaggio è il termine che indica l’insieme delle condotte che consistono nel provocare fraudolentemente rialzi o ribassi del prezzo delle merci sul mercato, per perseguire finalità speculative, cioè per ottenere un guadagno diretto dalla differenza di prezzo.
Il reato in esame è riconducibile alla più ampia categoria dei reati societari, quelli commessi dai soggetti imprenditoriali di natura collettiva, come le società, che esercitano l’attività economica sul mercato. Ciononostante, rimane un reato comune a differenza della maggior parte dei reati di questa categoria che sono reati propri[2]. Oggi, le attività dei mercati finanziari, con l’eterogeneità degli strumenti finanziari scambiati e dei soggetti che vi partecipano, sono caratterizzate da una complessità tale da ripercuotersi inevitabilmente sulla tipologia di tutela offerta dal legislatore nel controllo delle varie fasi degli scambi: di questa complessità sono un esempio i delitti di aggiotaggio che operano in una logica di controllo successivo, propria di tutto il diritto penale.
Il bene giuridico protetto, cioè l’interesse rilevante che è il presupposto di ogni figura di reato dell’ordinamento è la tutela del risparmio che trova il suo fondamento costituzionale nell’art. 47 della Costituzione. In altre parole, il legislatore vuole garantire l’affidamento degli investitori[3] al fatto che il prezzo dei prodotti scambiati venga determinato dall’interazione naturale tra domanda e offerta e non da comportamenti fraudolenti.
Attualmente, a seguito delle ultime riforme[4], nel nostro ordinamento sono in vigore tre ipotesi di aggiotaggio, quelle di cui al:
- 501 Codice penale;
- 2637 Codice civile;
- 185 d.lgs. n. 58/1998.
La prima di queste è la fattispecie base, mentre le altre due sono entrambi speciali, rientranti nelle norme a tutela dell’andamento societario (nel caso della lett.b)) e dei mercati finanziari (per quanto riguarda la lett. c)).
La condotta
Per semplicità espositiva, verrà analizzato l’art. 2637 c.c. che riguarda in maniera specifica l’ambito bancario e creditizio. Le condotte incriminate sono:
- la diffusione di notizie false, cioè di informazioni riferite a fatti e non semplicemente a valutazioni o previsioni relative a strumenti finanziari, banche o altre questioni ad esse inerenti. Queste devono essere false, cioè non rispondenti al vero o neganti il vero.
- alternativamente il compimento di operazioni simulate o di altri artifici. La simulazione va intesa sia in senso assoluto, cioè riferita a operazioni che i soggetti coinvolti non volevano realizzare in alcun modo, sia in senso relativo cioè come la volontà di realizzare un effetto divergente dalla realtà delle cose[5]. Per artifici si intendono quei comportamenti dotati di capacità ingannatoria altrui. A questo proposito l’aggiotaggio rappresenta un’ipotesi specifica di truffa, il delitto incriminato dall’art. 640 c.p.
Trattandosi di reato a condotta vincolata e di pericolo concreto, non è necessario che si realizzi l’effetto della modificazione del prezzo per far scattare la responsabilità, ma è sufficiente che i comportamenti tipizzati siano realizzati in modo tale da essere concretamente idonei a provocare la sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari o a incidere in modo significativo sull’affidamento riposto dal pubblico sulla stabilità degli istituti bancari.
L’elemento soggettivo e i rapporti tra le altre fattispecie di aggiotaggio
Dal punto di vista soggettivo è richiesto il dolo generico rappresentato dalla scelta consapevole di attuare la condotta tipica di diffusione di notizie o commissione di operazioni simulate o altri artifici.
Applicando le regole comuni del diritto penale, l’aggiotaggio è punibile anche a titolo di dolo eventuale, con tutte le difficoltà del caso nella distinzione rispetto alla colpa cosciente, per cui si corre il rischio di incriminare condotte in concreto non punibili.
Per quanto riguarda le altre fattispecie, l’art. 2637 c.c. si trova in rapporto di doppia specialità con l’art. 501 c.p. Questa espressione indica che entrambe le norme presentano elementi propri che le diversificano l’una dall’altra, nonostante la seconda sia la fattispecie base: l’art. 2637 c.c. è speciale rispetto all’oggetto della condotta e al bene tutelato, mentre l’art. 501 c.p. contiene il dolo specifico della finalità di turbamento del mercato interno dei valori o delle merci.
La fattispecie di cui all’art. 185 del T.U.F., infine, si distingue per avere ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o per i quali vi è stata richiesta di ammissione.
Il trattamento sanzionatorio
La pena edittale va da un minimo di 1 anno fino a un massimo di 5 anni di reclusione nel caso dell’art. 2637 c.c.; è più bassa cioè fino a 3 anni per la fattispecie base ex art. 501 c.p. e leggermente più alta, fino a 6 anni per quanto riguarda l’art. 185 T.U.F.
Sono da segnalare ancora la circostanza attenuante di cui all’art. 2640 c.c. che prevede la riduzione di un terzo se i fatti hanno prodotto un’offesa di particolare tenuità e l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. Come norma di chiusura del sistema è disposta, ai sensi dell’art. 2641 c.c. un’ipotesi speciale di confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
Informazioni
AA.VV. Cadoppi-Canestrari-Manna-Papi (a cura di), Diritto penale dell’economia, Tomo I, Omnia – Trattati giuridici, Utet giuridica, 2019.
[1] R. Maruotti, Aggiotaggio, Cadoppi-Canestrari-Manna-Papi (a cura di), Diritto penale dell’economia, Tomo I, Omnia-Trattati giuridici, Utet giuridica, 2019 pp 293 ss.
[2] Si ricorda che un reato è “proprio” se, per potersi configurare, è richiesta una qualifica in capo al soggetto agente. Un esempio di reato proprio societario è il delitto di false comunicazioni sociali (cd. falso in bilancio) ex art. 2621 cc che può essere commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla documentazione contabile, dai sindaci e dai liquidatori della società.
[3] Per un approfondimento sulla tutela degli investitori invito a leggere: La tutela degli investitori: concetti chiave – DirittoConsenso.
[4] Con il d.lgs. n.61/2002 sono state abrogate le fattispecie speciali di “aggiotaggio societario” (art. 2628 cc), “aggiotaggio bancario” (art. 138 d.lgs. n.385/1983) e “aggiotaggio su strumenti finanziari” (art. 181 d.lgs. n.58/1998)
[5] Ad esempio, la compravendita di titoli di cui non cambia il reale proprietario
Luca Pasin
Ciao, sono Luca. Sono uno studente di giurisprudenza all'Università di Torino. Mi piace scrivere, lo considero un momento di confronto personale dove ciascuno si può mettere in gioco e un momento di scambio con il lettore.



