Cosa si intende per affettività in carcere e come viene salvaguardato questo diritto? Analisi dell’istituto e spiegazione della recente sentenza della Corte Costituzionale
Una breve introduzione prima di parlare di affettività in carcere
La pena detentiva rappresenta, ancora oggi, il primato nel nostro sistema penale. Nel corso degli anni si è andati verso un’attenuazione tramite l’entrata in vigore di misure alternative, pene sostitutive, con un occhio di riguardo soprattutto alla criminalità minorile[1]. Il diritto penitenziario è stato al centro di un importante legge che ha riformato l’intero sistema, effettuando un “cambio di rotta” rispetto al precedente di origine fascista.
La Legge di riforma del 1975 è entrata in vigore dopo un iter legislativo non troppo fluido, ma dove si è riuscito a portare alla luce importanti principi dell’esecuzione penale. Il principio di rieducazione[2], quindi il percorso di risocializzazione della persona ristretta, possono essere classificati come la base da cui partire.
Il finalismo rieducativo lo troviamo anche, e soprattutto, nella Costituzione all’articolo 27 comma 3, il quale recita: “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Questa norma è la prima a cui fare riferimento, in quanto al suo interno viene espressa la direttiva primaria a cui il legislatore deve ispirarsi per disciplinare l’esecuzione della pena.
La Legge 354/1975: le novità introdotte e l’attenzione al percorso di rieducazione della persona condannata
L’applicazione in termini legislativi di quanto predisposto nella Costituzione, lo troviamo all’articolo 1 della Legge 354/1975 e in altre disposizioni della medesima. Nello specifico, si fa una distinzione tra trattamento penitenziario e trattamento rieducativo.
Con il primo termine si intendono le normative e le attività che riguardano l’esecuzione delle pene o di altre misure restrittive della libertà personale; mentre con il termine regime penitenziario si fa riferimento alle norme che regolano la vita quotidiana all’interno degli istituti penitenziari.
Con il secondo termine, invece, trattamento rieducativo, si intende l’insieme della disciplina afferente alla rieducazione del singolo condannato. Questo obiettivo è eseguito tramite l’applicazione di metodologie e prassi operative in riferimento alla personalità del soggetto, al reato commesso, nonché prendendo in considerazione la sua situazione famigliare, sociale e lavorativa.
Questo trattamento deve essere individualizzato, cioè, mirato alle specifiche criticità che riguardano la persona, anche mettendo in risalto eventuali carenze psicofisiche[3].
Il risultato che si vuole perseguire è quello di far comprendere il disvalore del comportamento che ha avuto e restituire una persona in grado di risocializzarsi, vivere all’interno della società ed essere in grado di adeguarsi alle regole del vivere quotidiano. I destinatari del trattamento sono tutti i soggetti condannati e internati.
In questa prospettiva, quindi, viene ad elaborarsi un programma rieducativo personalizzato basato sull’osservazione scientifica della personalità e redatto tramite una relazione di sintesi diretta a rappresentare in concreto il piano operativo da svolgersi al fine della risocializzazione[4].
Gli elementi che caratterizzano il trattamento rieducativo sono molteplici: l’istruzione, la religione, il lavoro, attività culturali, sportive e ricreative, i rapporti con il mondo esterno e con la famiglia, i colloqui, la corrispondenza, i permessi, le licenze.
La disciplina in materia di colloqui e i rapporti con la famiglia
I colloqui visivi rappresentano uno degli elementi più importanti del trattamento rieducativo della persona condannata, nonché un aspetto fondamentale per mantenere il proprio rapporto con la famiglia. È stato rilevato che il mantenimento con i propri cari, rappresenta una fonte di grande valore per la presa di coscienza della condotta antisociale tenuta dal soggetto ristretto e l’esito positivo del suo percorso.
La disciplina dei colloqui è prevista all’articolo 18 della Legge 354/1975, la quale fa un elenco di coloro che sono ammessi nell’istituto per lo svolgimento dell’incontro: i familiari, dove sono compresi coniuge, persona convivente, persona legata da unione civile e tutti coloro che vantano un rapporto di parentela e affinità entro il quarto grado. La norma parla anche di “altre persone”, comprendendo quelle che sono al di fuori della cerchia famigliare: la fidanzata/o non convivente, rapporti di amicizia e altre persone che hanno esigenza di incontrare per il compimento di atti giuridici, come può essere un notaio. Per questa categoria di soggetti, è necessaria un’autorizzazione che si fonda su ragionevoli motivi.
I colloqui con i famigliari sono configurati come un diritto soggettivo del detenuto, ciò significa che possono essere tutelati dal magistrato di sorveglianza tramite l’istituto del reclamo. Altri soggetti ammessi sono il difensore, il quale riveste una posizione di particolare importanza per la persona detenuta, tant’è che l’incontro con essi viene valutato come un diritto inviolabile e possono svolgersi in qualsiasi giorno, non hanno un limite numerico mensile e vengono effettuati in locali diretti a garantirne la riservatezza. Inoltre, da non dimenticare, i garanti dei diritti dei detenuti e gli organismi investigativi in materia di criminalità organizzata e terrorismo.
Concentrandoci, adesso sui rapporti con la famiglia, è stato rilevato come gli effetti della detenzione siano inevitabilmente riversati anche verso i famigliari. Questo aspetto è ribadito nell’articolo 28: “particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie”.
É valutato come un principio cardine dell’area penitenziaria, sia per mantenere e migliorare i rapporti affettivi stabili, sia per rinsaldare quelli che rischiano di rompersi o provocare un allontanamento a causa del tempo trascorso in carcere[5].
La cura verso i rapporti famigliari è data anche dal fatto che i detenuti hanno diritto di essere assegnati ad un istituto il più vicino possibile alla dimora della famiglia, o comunque con il luogo dove la persona ristretta ha i suoi legami. Questa caratteristica deve essere perseguita anche nel caso in cui vengano effettuati dei trasferimenti di qualsiasi tipo, con il relativo obbligo di esporre le motivazioni da parte dell’amministrazione penitenziaria.
Un elemento, inoltre, da non trascurare è dato anche dal fatto che nella fase iniziale della detenzione, l’allontanamento dalla realtà sociale e dai rapporti famigliari/legami affettivi, è ancora più dura e può causare un trauma alla persona che entra in carcere; ecco perché possono essere predisposti dei colloqui “eccezionali” o comunque oltre gli orari previsti dalla disciplina ordinaria, soprattutto se ci sono figli.
In conclusione, si può ritenere che l’ambito normativo in materia penitenziaria abbia fatto un radicale cambio di rotta rispetto al regime vigente in passato, ma allo stesso tempo ancora molto vi è da fare.
Il recente intervento della Corte Costituzionale sul tema dell’affettività in carcere: la sentenza n. 10/2024
Un anno fa, con la sentenza n. 10/2024, la Corte Costituzionale è intervenuta per andare a pronunciarsi su uno dei temi più dibattuti in materia penitenziaria: il diritto all’affettività. La Corte ha dichiarato illegittimo il divieto, posto dall’articolo 18 della Legge 354/1975, che stabilisce il divieto di colloqui intimi in carcere tra i detenuti e le persone a loro legate da una relazione affettiva, in assenza di motivi legati alla pericolosità e sicurezza. Questo divieto è stato dichiarato “esageratamente afflittivo”.
La legittimità di questa disposizione era già stata messa in discussione nel 2012 dal magistrato di sorveglianza di Firenze, ma la questione era stata dichiarata inammissibile.
In questa occasione, però, la Consulta non aveva tralasciato di affermare che l’intimità del colloquio rappresenta una forte esigenza per le persone sottoposte a restrizione di libertà.
A distanza di più di dieci anni, la tematica è stata ripresa dal magistrato di sorveglianza di Spoleto.
La vicenda inizia con un reclamo da parte della persona detenuta, che si lamentava delle modalità con cui venivano svolti i colloqui con i suoi famigliari, in particolare con la figlia minore e la compagna.
Nell’ordinanza è stata data particolare attenzione all’assenza di intimità con quest’ultima e le conseguenze negative che stava portando al proprio rapporto di coppia.
Ecco che in questo caso, a differenza degli anni precedenti, si è proposta questione di legittimità dell’art. 18 dell’ordinamento penitenziario con riferimento a diversi articoli della Costituzione.
Questa preclusione è stata ritenuta di ostacolo alla libera espressione dell’affettività come componente della personalità, come possibile sofferenza in riferimento al diritto alla genitorialità, nonché un aspetto non positivo per il proprio diritto alla salute. Il carcere rappresenta già un luogo di restrizione della libertà personale, un cambio netto della quotidianità e in aggiunta anche alla “sfera essenziale della personalità”.
Da non tralasciare è anche il riferimento all’articolo 27 della Costituzione, dove al terzo comma sono ribaditi i principi di umanità e rieducazione. I rapporti famigliari e affettivi, come già enunciato sopra, rappresentano un nucleo fondamentale di ogni relazione sociale ed elemento del percorso di risocializzazione della persona ristretta.
Da ciò si deduce che, quando una pena impedisce al condannato di esercitare la propria affettività nei colloqui con i famigliari, si rischia di andare incontro ad una sua inidoneità della finalità rieducativa. Inoltre, come messo in luce dal magistrato di sorveglianza, in riferimento al caso specifico: “se si impongono controlli a vista senza esigenze di sicurezza, è irragionevole e inutilmente afflittivo”.
Questa sentenza rappresenta un aspetto molto delicato e importante dell’aspetto carcerario, ma soprattutto una pronuncia epocale della Corte Costituzionale che ha preso una direzione verso quello che può essere definito il diritto all’affettività. Da questo momento, quindi, si è imposto l’attuazione sia da parte del legislatore, sia degli organi centrali dell’amministrazione penitenziaria e i direttori degli istituti, di predisporre degli spazi assegnati ai colloqui intimi dei detenuti. Questo, però, deve essere ancora messo in atto.
Considerazioni finali
Ad un anno da tale sentenza, è intervenuta anche la Corte di Cassazione, relativamente ad un reclamo esposto da un detenuto della casa di reclusione di Asti, al quale era stata negata la possibilità di avere un colloquio intimo con la propria moglie, motivando la richiesta con il fatto che la struttura non lo consente. Il magistrato di sorveglianza di Torino, inoltre, aveva sottolineato che la richiesta non configurava un vero e proprio diritto, ma una mera aspettativa, non tutelabile in via giurisdizionale.
La Cassazione, invece, si è dichiarata in altro senso: si tratta di un vero e proprio diritto all’affettività, che rappresenta la coltivazione dei rapporti famigliari del detenuto.
I colloqui intimi, come ribadito l’anno scorso dalla Corte Costituzionale, possono essere negati solo se sussistono ragioni di sicurezza, di ordine e disciplina. Di conseguenza, nel caso trattato, non essendoci queste problematiche, il reclamo effettuato dal soggetto detenuto non può essere dichiarato inammissibile.
In conclusione, alla luce di quanto esposto, si può affermare che il carcere rappresenta una realtà ancora poco “considerata” dall’esterno, dove si sono fatti dei grandi passi in avanti rispetto al passato, ma che ancora tanti devono essere fatti.
Informazioni
Manuale di diritto penitenziario, di Forti-Giunta-Varraso, Cedam, II° edizone, 2024
Manuale di diritto penitenziario, Della Casa-Giostra, Giappichelli, 2023
www.sistemapenale.it Articolo: “La Cassazione sull’affettività in carcere come diritto: ammissibile il reclamo del detenuto al quale sia negato un colloquio in condizioni di intimità” di Gian Luigi Gatta
[1] Il diritto penale processuale minorile si basa su importanti principi. Per un approfondimento: I principi del processo penale minorile – DirittoConsenso.
[2] Per un approfondimento sul principio di rieducazione invito a leggere: La rieducazione del condannato – DirittoConsenso.
[3] Quello che si viene a creare con la persona ristretta è un rapporto di interlocuzione, che può essere definito come un’offerta trattamentale. Tale rapporto si sviluppa all’interno dell’istituto stesso, curato da persone specializzate del singolo settore, dove si cerca di elaborare un’evoluzione della personalità, diretta a modelli socialmente validi e puntando in particolar modo alla condotta avuta dal soggetto condannato che lo ha portato alla commissione del reato.
[4] Gli elementi che caratterizzano il trattamento rieducativo sono molteplici: l’istruzione, la religione, il lavoro, attività culturali, sportive e ricreative, i rapporti con il mondo esterno e con la famiglia, i colloqui, la corrispondenza, i permessi, le licenze.
[5] Un esempio di questa attenzione da parte dell’amministrazione penitenziaria, è data ad esempio dal fatto che i detenuti possono tenere con sé oggetti che hanno un particolare significato morale ed affettivo.
Dania Cuccato
Ciao, sono Dania. Sono dottoressa in Giurisprudenza presso l’università di Padova. Ho scelto questa facoltà, in primis, perché credo fortemente nel ruolo dell’avvocato nel nostro Stato, nel valore della parola ‘diritto’, di cui tutti noi siamo titolari. Inoltre, oltre a dedicarmi alla professione forense in materia di diritto di famiglia, nutro una passione anche per il diritto penale, in particolare per l'ambito penitenziario. Da sempre mi piace scrivere, approfondire tematiche di diritto e renderle alla portata di tutti. Ecco perché ho scelto di collaborare con alcune pagine giuridiche. Da giugno 2024 faccio parte di DirittoConsenso.



