La cooperazione colposa: origine dell’istituto controverso, analisi e applicazioni giurisprudenziali nell’ambito dell’attività medica di équipe

 

Cooperazione colposa: un ossimoro giuridico o un istituto indispensabile?

Il problema della compatibilità ontologica tra concorso di persone e colpa è atavico. Già sotto la vigenza del codice Zanardelli, la diatriba che animava la dottrina penalistica aveva ad oggetto la configurabilità del concorso di persone nel reato colposo. Il “nodo gordiano” consisteva proprio in una impossibilità di conciliare, su un piano logico prima ancora che giuridico, la prevedibilità e non volontà dell’evento a titolo di colpa con la volontà dei compartecipi nell’esecuzione del reato poiché il pactum sceleris, ossia il previo accordo criminoso tra i concorrenti, era ritenuto un elemento indefettibile del concorso.

Il codice Rocco, nel 1930, risolve secondo una logica autoritaria la questione e introduce l’istituto della cooperazione colposa, all’art. 113 c.p., per colmare una lacuna sanzionatoria derivante dalla mancata previsione della compartecipazione nel delitto colposo. La scelta di politica criminale non è stata accolta con favore da alcuni autori in dottrina che hanno avanzato la tesi della natura “inutile” della norma, in quanto mero doppione dell’art. 110 c.p. sul concorso di persone nel reato[1].

In realtà, più che esempio di ridondanza legislativa da espungere, in prospettiva di una nuova codificazione penale, l’istituto della cooperazione colposa presenta un sostrato empirico criminoso degno di rilievo ed è espressione di una inconsapevole lungimiranza del legislatore del 1930. Il fenomeno concorsuale, infatti, non è una prerogativa esclusiva della criminalità dolosa e la pluralità di agenti accresce l’attitudine lesiva delle loro condotte, a prescindere dall’elemento soggettivo che le connota. Da questo punto di vista, il codice Rocco è riuscito a cogliere la fisionomia dell’illecito colposo nella realtà contemporanea del “macchinismo” e del progresso tecnologico, anticipando una casistica problematica legata alle attività rischiose socialmente utili (es.: attività medica, attività industriale, circolazione stradale, aerea, ferroviaria, marittima), nel contesto delle quali, la cooperazione colposa costituisce ipotesi di frequente verificazione.

Alla luce di queste considerazioni, non è poi forse così “inutile” una norma che svolge una razionale funzione di incriminazione nella moderna società del rischio e che, per di più, trova cospicua applicazione in innumerevoli pronunce giurisprudenziali.

 

La “problematica” funzione incriminatrice dell’art. 113 c.p.

L’art. 113 c.p., rubricato “Cooperazione nel delitto colposo” dispone, al primo comma, che:

nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso”.

 

Esso realizza un modello di disciplina unitario su base causale, assoggettando alla medesima pena edittale tutti i concorrenti che realizzino condotte atipiche rispetto al fatto colposo altrui, fermo restando la possibilità per il giudice di aumentarla, ai sensi del secondo comma, “per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell’art. 111 c.p.[2] e nei numeri 3[3] e 4[4] dell’art. 112 c.p.”.

Parte della dottrina[5] ha ritenuto che la norma sia dotata di una pericolosa funzione incriminatrice, in contrasto patente con il canone di frammentarietà del diritto penale e il principio di stretta legalità, finendo per “allargare le maglie” della responsabilità colposa a condotte colpose atipiche che, per loro stessa natura, di per sé sole, non si pongono, in contrasto con alcuna regola cautelare.

Si sostiene, in particolare, che la condotta di concorso rilevante ex art. 113 c.p. debba consistere sempre nella violazione di una regola cautelare diretta ad evitare l’evento lesivo. In realtà, le obiezioni mosse alla cooperazione colposa trascurano la funzione intrinseca delle norme sulla compartecipazione criminosa, propria anche dell’art. 110 c.p. sul concorso doloso e che consiste, appunto, nel conferire rilievo penale a condotte atipiche. La funzione dell’art. 113, pertanto, è quella di incriminare chi arreca un contributo morale o materiale alla altrui condotta colposa.

Pensiamo all’esempio del passeggero che istighi il conducente a viaggiare ad una velocità sconsiderata, realizzando una partecipazione morale nel conseguente sinistro lesivo o mortale; l’invito ad aumentare la velocità, accolto dal soggetto alla guida del veicolo, costituisce, infatti, una ipotesi inconfutabile di istigazione colposa.

Cesare Pedrazzi spiega[6] che la condotta di partecipazione colposa <<pur risultando a posteriori pienamente causale, non ha da sola una fisionomia definita; in altre parole: non ha natura esecutiva; la sua pericolosità ancora astratta e indeterminata, diventa attuale e specifica solo incontrando la condotta pericolosa altrui; […] la condotta di Tizio che lascia incustodito un fucile carico, acquista una fisionomia giuridica solo quando Caio impugna l’arma senza verificarla, e la punta per gioco contro una persona o un animale o una cosa, derivandone un danno che può essere di natura diversissima>>[7].

Alla base della cooperazione colposa vi sarebbe, dunque, una convergenza di condotte atipiche e tipiche verso la produzione di un evento lesivo che segnerebbe il discrimine rispetto al concorso di cause colpose indipendenti, ex art. 41 comma 3 c.p., al quale possono essere ricondotte le ipotesi di concorso tra cause dell’evento tutte illecite in quanto tipicamente colpose.

 

L’elemento psicologico

Uno degli aspetti più controversi della cooperazione colposa riguarda il c.d. legame psicologico che avvince le condotte dei concorrenti e la sua effettiva consistenza. A differenza dell’istituto del concorso di cause colpose indipendenti che non sottende alcun collegamento psicologico tra le condotte degli agenti, ma fatti colposi autonomi che si intersecano e concorrono alla produzione dell’evento lesivo[8], la compartecipazione criminosa nel delitto colposo presuppone una sinergia, un’interazione tra i concorrenti.

Nella letteratura penalistica, una prima tesi richiede la consapevolezza, in capo al partecipe, del carattere colposo dell’altrui condotta; il partecipe, dunque, deve essere consapevole di aderire alla condotta negligente, imprudente o imperita del concorrente[9]. A questa tesi, è stata mossa l’obiezione di limitare l’operatività della cooperazione colposa ai soli casi di colpa cosciente o con previsione dell’evento[10].

Una seconda tesi, prospettata dalla dottrina prevalente[11] e supportata dalla giurisprudenza, ravvisa l’elemento psicologico della fattispecie concorsuale di cui all’art. 113 c.p. nella consapevolezza, anche unilaterale, di conferire il proprio apporto all’azione od omissione di altri che sfocia nella produzione dell’evento non voluto, senza che si richieda una conoscenza del carattere specificamente colposo della condotta del terzo.

Secondo la Corte di Cassazione, sarebbe proprio la consapevolezza di cooperare con altri a dar vita a una cd. connessione di rischio tra le condotte dei concorrenti. Prescindere da un effettivo legame psichico non sarebbe sufficiente a fondare una responsabilità a titolo di concorso colposo. Questo elemento, come anche specificato nella Relazione del Ministro della Giustizia nel progetto definitivo al Codice penale, costituisce, infatti, il denominatore comune ad ogni forma di compartecipazione criminosa, sia dolosa che colposa.

 

La cooperazione colposa nell’attività medica in équipe

Il lavoro d’équipe costituisce l’ipotesi più frequente di cooperazione colposa in ambito medico-sanitario.

Gli operatori di una struttura sanitaria sono titolari di una posizione di garanzia a tutela della salute del paziente, espressione dell’obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto ex artt. 2 e 32 della Costituzione, sia nelle ipotesi di cd. cooperazione sincronica, qualora operino in un unico contesto spazio temporale[12], sia nei casi di cd. cooperazione diacronica che si svolge in tempi diversi e, tuttavia, intersecati tra loro[13].

Il principio di affidamento, corollario del principio di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27 Cost., a rigore, implicherebbe che, nell’ambito del gruppo, ciascun medico sia responsabile per l’errore proprio, connesso alla violazione di regole cautelari attinenti al proprio settore di specializzazione, senza che l’evento lesivo per l’integrità psico-fisica del paziente derivante dalla condotta colposa individuale sia ascrivibile agli altri componenti che abbiano osservato, pedissequamente, le disposizioni medico-sanitarie.

La giurisprudenza, sempre mossa da una grande “sfiducia” nei confronti dell’attività medica di équipe, ha ritenuto che la divisione del lavoro costituisca non soltanto un fattore di sicurezza poiché le specifiche competenze specialistiche consentono al sanitario di profondere tutta la diligenza, prudenza e perizia richieste, ma anche un fattore di rischio che fa insorgere pericoli nuovi e diversi da quelli propri dell’attività medica monosoggettiva, essenzialmente derivanti da difetti di coordinamento e di informazione, da errori di comprensione o dovuti alla mancanza di una visione d’insieme e, spesso, tra loro collegati. Sennonché, l’interpretazione giurisprudenziale ha propeso ad affievolire la portata del principio di affidamento e ha ampliato il contenuto dell’obbligo di diligenza gravante su ciascun componente dell’équipe che concernerebbe, alla prova dei fatti, non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche un controllo sull’operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali.

La giurisprudenza, dunque, sulla base di queste premesse ermeneutiche, nell’ipotesi di cooperazione multidisciplinare con esito infausto per il paziente, ha fatto, spesso, un’applicazione indiscriminata della cooperazione colposa, configurando, tuttavia, una ipotesi di responsabilità oggettiva a carico dei membri dell’équipe che avevano operato nel pieno rispetto delle proprie regole di diligenza.

Negli orientamenti giurisprudenziali più recenti, si registra, invece, una maggiore attenzione a “calibrare” gli obblighi di sorveglianza nell’attività medica di équipe, alla luce del principio di personalità della responsabilità penale.

La Corte di Cassazione ha affermato, infatti, che <<in caso di lavoro d’équipe e, più in generale, di cooperazione multidisciplinare nell’attività medico-chirurgica, l’accertamento del nesso causale rispetto all’evento verificatosi deve essere compiuto con riguardo alla condotta e al ruolo di ciascuno, non potendosi configurare aprioristicamente una responsabilità di gruppo, in particolare quando i ruoli ed i compiti di ciascun operatore sono nettamente distinti tra loro, non potendosi trasformare l’onere di vigilanza in un obbligo generale di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione degli spazi di competenza altrui>>.

Informazioni

G, De Vero, Corso di diritto penale (2017), Giappichelli

C. Pedrazzi, Il concorso di persone nel reato (1952), Priulla

G. Musotto, Corso di diritto penale. Parte generale (1960), Palumbo

A.R. Latagliata, Cooperazione nel delitto colposo (1962), in Enc. dir., vol. X, Giuffrè

L. Risicato, Rileggendo Cesare Pedrazzi, il concorso di persone nel reato, Palermo, 1952, in Discrimen, 23 febbraio, 2021

L. Risicato, L’attività di équipe tra affidamento ed obblighi di controllo reciproco. L’obbligo di vigilare come regola cautelare (2013), Giappichelli

Cass. pen. sez. IV – sentenza n. 41317/2007

Cass. pen. sez. IV – sentenza n. 30626/2019

[1] Ad esempio, MUSOTTO, Diritto penale, cit., 317 afferma: “il fatto che il nostro legislatore dedichi una disposizione a parte per disciplinare il concorso nel reato colposo, non deve indurre a pensare che si tratti di una figura sui generis di concorso. In verità, la norma ha soltanto una funzione chiarificatrice rispetto alla regola generale fissata dall’art. 110 c.p. sul concorso di persone nel reato, in relazione, soprattutto, al dibattito sorto sotto il codice Zanardelli circa l’ammissibilità o meno del concorso nel reato colposo”.

[2] Il soggetto determinato è non imputabile ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale.

[3] Il soggetto determinato è sottoposto all’autorità, direzione, vigilanza del determinatore.

[4] Fa riferimento a chi ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza.

[5] Tra gli altri FIANDACA-MUSCO; ROMANO-GRASSO.

[6] PEDRAZZI, Il concorso di persone nel reato, Palermo, 1952.

[7] RISICATO, Rileggendo Cesare Pedrazzi, il concorso di persone nel reato, in Discrimen, 23 febbraio 2021, osserva che <<la condotta di partecipazione colposa, alla luce del pensiero del Pedrazzi, può quindi essere priva di una immediata connessione di rischio con l’evento lesivo, diventando pericolosa solo grazie all’interferenza con la condotta (direttamente) colposa del terzo: in questa importantissima affermazione si ritrova l’elemento che collega logicamente l’art. 113 c.p. ai limiti del principio di affidamento, consentendo di superare le solide soglie della tipicità monosoggettiva per incriminare il fatto “comune” incautamente gestito>>.

[8] Ad es., in materia di circolazione stradale, Tizio e Caio, l’uno a insaputa dell’altro, non rispettano lo stop che impone di fermarsi a un incrocio particolarmente pericoloso e la collisione determina un sinistro lesivo. Nei Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, si legge che il concorso di cause colpose indipendenti è contraddistinto <<dalla coincidenza fortuita di azioni colpose nel produrre lo stesso evento di danno senza alcun vincolo di coordinamento>>. Per un approfondimento sulla responsabilità penale negli incidenti stradali invito a leggere: La responsabilità penale negli incidenti stradali – DirittoConsenso.

[9] A.R. LATAGLIATA, Cooperazione nel delitto colposo, p. 615, riporta l’esempio del noleggiatore che sia a conoscenza della circostanza che il cliente utilizzi l’autovettura per una gara di velocità in pieno centro; in tal caso, si configurerebbe una responsabilità dello stesso a titolo di cooperazione nel delitto colposo commesso dal cliente, in virtù del collegamento psicologico di adesione all’imprudenza commessa da un’altra persona.

[10] FIANDACA-MUSCO.

[11] Tra gli altri, ROMANO-GRASSO.

[12] Come nel caso dell’esecuzione di un intervento chirurgico.

[13] In tal caso, si realizza una successione nella posizione di garanzia tra vari medici che intervengono in sequenza, come nel caso del paziente che, dopo aver subito un intervento chirurgico, viene trasferito nel reparto di terapia intensiva per una prima fase di degenza.

Roberta Bitto

Ciao, sono Roberta. Sono laureanda in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Messina. Durante il mio percorso universitario, ho sviluppato una grande passione per il diritto penale e la criminologia, settori nei quali intendo specializzarmi e incentrare la mia carriera professionale. Collaborare con DirittoConsenso per la redazione di articoli giuridici rappresenta per me una stimolante opportunità di crescita.


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