Quest’anno ricorrono i 20 anni della firma della Convenzione di Faro del 2005, un importante trattato internazionale per il patrimonio culturale. Che cosa prevede?

 

Introduzione alla Convenzione di Faro: un nuovo approccio al patrimonio culturale

La Convenzione di Faro – ufficialmente Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società – è un importante trattato internazionale del 2005. Negli ultimi anni c’è un maggiore riconoscimento del patrimonio culturale inteso come quel complesso di elementi materiali ed immateriali che uniscono cultura, ambiente, territorio e popolazioni e la Convenzione di Faro ha certamente aiutato in questo senso.

Già nel preambolo ci sono diversi punti interessanti riguardo il rapporto tra l’individuo e la comunità di cui fa parte ed il patrimonio culturale. Nel preambolo infatti c’è il riconoscimento e la convinzione della:

necessità di mettere la persona e i valori umani al centro di un’idea allargata e interdisciplinare di patrimonio culturale […]

[…] necessità di coinvolgere ogni individuo nel processo continuo di definizione e di gestione del patrimonio culturale

[…] fondatezza del principio delle politiche di patrimoniali e delle iniziative educative che trattino equamente tutti i patrimoni culturali, e promuovano così il dialogo fra le culture e le religioni”.

 

Questi concetti sono fortemente innovativi e segnano un cambio di paradigma rispetto ai principi in precedenti trattati internazionali in tema di protezione dei beni culturali e di riconoscimento internazionale del patrimonio culturale. In più si dà importanza a nuovi soggetti – come gli individui e le comunità patrimoniali – e le disposizioni danno spazio a diversi concetti e campi di attività – sviluppo dell’essere umano, partecipazione del pubblico, controllo e cooperazione.

Alcuni numeri sulla Convenzione di Faro: è stata firmata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 27 ottobre 2005 e quest’anno segna quindi i 20 anni dalla data della firma. Ad oggi la Convenzione è stata ratificata da un nucleo ristretto di Stati: sono 25 gli Stati membri[1] del Consiglio d’Europa[2] che l’hanno ratificata[3] e solo 4 l’hanno firmata (Albania, Bulgaria, Cipro ed i Paesi Bassi).

 

Gli scopi della Convenzione

L’approccio innovativo al patrimonio culturale è centrale e lampante negli scopi individuati all’articolo 1 della Convenzione.

Alla lettera a) si parla di “diritto di partecipare all’eredità culturale” come diritto fondamentale. Alla lettera b) c’è il riconoscimento della responsabilità sia individuale che collettiva al patrimonio culturale. La lettera c) sottolinea il ruolo della conservazione del patrimonio ed il suo uso sostenibile perché importanti per lo sviluppo umano e per il miglioramento della qualità della vita. Gli Stati parte devono pertanto rendere effettive le disposizioni della Convenzione di Faro in particolare sui temi:

  • del ruolo del patrimonio culturale per la pace e la società democratica, dei processi di sviluppo sostenibile e della promozione della diversità culturale
  • della sinergia tra gli attori pubblici coinvolti.

 

Gli scopi della Convenzione impegnano quindi gli Stati a realizzare attività complesse e che necessariamente si riflettono nel lungo periodo.

 

Gli articoli 2 e 3 della Convenzione di Faro

La Convenzione di Faro contiene 23 articoli.

Facendo riferimento agli obiettivi e principi spiegati prima, l’articolo 2 contiene diverse definizioni. Alla lettera a) c’è la definizione di patrimonio culturale. Questo è inteso come un insieme di risorse ereditate dal passato “che alcune persone identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni costantemente in evoluzione”. Questo patrimonio comprende anche gli aspetti ambientali derivanti dall’interazione nel tempo fra le persone ed i luoghi.

Alla lettera b) è contenuta la definizione di comunità patrimoniali heritage community – che è intesa come “costituita da persone che apprezzano aspetti specifici del patrimonio culturale che desiderano, nel quadro di un’azione pubblica, sostenere e trasmettere alle generazioni future”. Il concetto di comunità patrimoniali è certamente interessante perché unisce elementi di base come l’identità, il benessere e la qualità della vita.

L’articolo 3 offre un’altra definizione, quella di patrimonio comune dell’Europa. Questo concetto è espresso in termini di forme di patrimonio culturale che nel loro insieme costituiscono una “fonte condivisa di ricorso, di comprensione, di identità, di coesione e creatività” e “gli ideali, i principi e i valori” che promuovono lo sviluppo di una società pacifica e stabile.

 

Il contenuto della Convenzione

Gli articoli 4, 5 e 6 stabiliscono diritti e responsabilità in tema di e del patrimonio culturale. Con il riconoscimento del diritto di ogni individuo a beneficiare del patrimonio culturale e a contribuire al suo arricchimento, c’è anche un elenco di cosa gli Stati devono impegnarsi a fare. Perciò il tema delle politiche pubbliche crea conseguenze importanti sull’identificazione, la tutela, la valorizzazione e la conservazione del patrimonio: un interessante esempio è la lettera f) dell’articolo 5 che indica l’impegno degli Stati a “riconoscere il valore del patrimonio culturale sito nei territori sotto la propria giurisdizione, indipendentemente dalla sua origine”. Per quanto riguarda gli effetti della Convenzione, il trattato non potrà essere usato per limitare o mettere in pericolo i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, influenzare disposizioni più favorevoli riguardo al patrimonio culturale e all’ambiente, né generare diritti immediatamente esecutivi.

La Parte II della Convenzione con gli articoli 7, 8, 9 e 10 riguarda il contributo del patrimonio culturale allo sviluppo dell’essere umano e della società in termini di dialogo tra comunità, ambientali, economici e di sviluppo sostenibile. I punti interessanti qui sono diversi.

  • Articolo 7, lettera b) e c): se da una parte ci deve essere l’impegno a stabilire processi di conciliazione per gestire equamente le situazioni dove “valori contraddittori” siano attribuiti allo stesso patrimonio culturale da comunità diverse, dall’altra c’è lo sviluppo della conoscenza del patrimonio culturale come risorsa per facilitare la coesistenza pacifica.
  • Articolo 8, lettera b): la promozione di approcci integrati equilibrati alle politiche su diversità culturale, biologica, geologica e paesaggistica.
  • Articolo 9, lettera a), b) e c): l’impegno degli Stati parte è da una parte di definire e promuovere principi per una gestione durevole del patrimonio culturale nonché la sua salvaguardia, dall’altra c’è il bisogno di tener conto di requisiti specifici per la conservazione del patrimonio culturale. Tutto questo deve essere realizzato nel rispetto per l’integrità del patrimonio con decisioni che tengano in considerazione i valori culturali interessati.
  • Articolo 10: tale disposizione è costruita su 3 concetti, consapevolezza del potenziale economico del patrimonio culturale, specificità del patrimonio che devono essere prese in considerazione per le politiche economiche e adozione di politiche che rispettino integrità e valori del patrimonio culturale.

 

La Parte III della Convenzione contiene 4 articoli, 11, 12, 13 e 14. In questa Parte la Convenzione di Faro include disposizioni sull’organizzazione di attività, collaborazioni e iniziative delle istituzioni pubbliche, organizzazioni non governative e società civile, sull’accesso al patrimonio culturale e alla diffusione della conoscenza e sull’uso delle nuove tecnologie anche in termini informativi.

La Part IV della Convenzione di Faro è composta dai soli articoli 15, 16 e 17. L’articolo 15 riguarda gli impegni degli Stati parte come lo sviluppo del sistema di monitoraggio e la cura, lo sviluppo e l’aggiornamento di un sistema informativo comune.

Gli articoli 16 e 17 sono legati tra loro per il contenuto. In base all’articolo 16 della Convenzione di Faro, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, in conformità all’articolo 17 dello statuto del Consiglio d’Europa[4], nominerà un comitato apposito o indicherà un comitato già esistente al fine di monitorare l’applicazione della Convenzione. Questo Comitato sarà autorizzato a definire le modalità di svolgimento della sua missione. Il Comitato così designato, a cui possono partecipare esperti ed osservatori:

  • stabilisce le norme di procedura quando necessarie
  • gestisce il sistema informativo comune considerato nell’articolo 15, attraverso il controllo e la supervisione delle modalità di attuazione di ciascun impegno
  • fornisce un parere consultivo, su richiesta di una o più Parti, su ogni domanda concernente l’interpretazione della Convenzione, prendendo in considerazione tutti gli strumenti giuridici del Consiglio di Europa
  • deve intraprendere una valutazione di ogni aspetto della loro realizzazione della Convenzione
  • promuove l’applicazione tra vari settori di questa Convenzione collaborando con altri comitati e partecipando ad altre iniziative del Consiglio d’Europa
  • riferisce al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulle proprie attività.

 

È quindi fondamentale l’impegno degli Stati a cooperare tra loro e con il Consiglio d’Europea per raggiungere gli obiettivi della Convenzione di Faro.

Per finire, la Parte V prevede le clausole finali. Le ultime disposizioni di un trattato prevedono solitamente le clausole di applicazione per gli Stati con elementi generali come l’entrata in vigore, l’applicazione, le riserve ed altre clausole finali[5].

 

La ratifica dell’Italia della Convenzione di Faro: la Legge 1 ottobre 2020, n. 133

L’Italia ha ratificato la Convenzione di Faro solamente nel 2020 con la Legge 1 ottobre 2020, n. 133, pur avendo sottoscritto la Convenzione nel 2013. C La legge è stata al centro di lunghe discussioni politiche, specie sul contenuto dell’articolo 5[6].

La legge 1 ottobre 2020, n. 133, prevede espressamente che con la ratifica della Convenzione di Faro nell’ordinamento italiano restano fermi i livelli di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale garantiti dalla Costituzione e dalla legislazione vigente. La copertura finanziaria prevista dall’articolo 4 della legge è di 1 milione di euro annui ed è il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Per concludere, la legge 1 ottobre 2020, n. 133 dell’ordinamento italiano può operare come ulteriore tentativo di allargamento della nozione di patrimonio culturale In questo modo è possibile andare al di là dell’identificazione di patrimonio culturale in chiave meramente materialistica.

Informazioni

Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società.

Statuto del Consiglio d’Europa.

Aedon 3/2020, Cammelli, La ratifica della convenzione di Faro.

Chiara Antonia D’Alessandro (2020) “La ratifica della Convenzione di Faro e il difficile inserimento del cultural heritage nell’ordinamento giuridico italiano,” Società e diritti, 5(10).

[1] L’Italia è stato membro del Consiglio d’Europa e ha ratificato la Convenzione di Faro con la Legge 1 ottobre 2020, n. 133 composta da 5 articoli.

[2] Per un approfondimento sul Consiglio d’Europa invito a leggere: Il Consiglio d’Europa – DirittoConsenso.

[3] Tra i grandi assenti in questa Convenzione spiccano Francia, Gran Bretagna e Germania che non l’hanno neanche sottoscritta.

[4] Articolo 17: “Il Comitato dei Ministri può costituire, per ogni scopo che reputi desiderabile, dei comitati o delle commissioni consultive o tecniche.”.

[5] La Convenzione di Faro prevede nello specifico: firma ed entrata in vigore, adesione, applicazione territoriale, denuncia ed emendamenti e notifiche.

[6] L’articolo 5, secondo cui “Nessuna misura di questa Convenzione potrà in alcun modo essere interpretata al fine di: (…) generare diritti immediatamente suscettibili di diretta applicabilità”, promuove la diversità culturale anche delle culture esistenti nel proprio territorio nazionale e che ovviamente non equivale al misconoscimento della propria. È quindi un generico ma quanto mai importante garanzia di rispetto reciproco.

Lorenzo Venezia

Ciao, sono Lorenzo. Ho ottenuto la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca con una tesi sul recupero dei beni culturali nel diritto internazionale e sul ruolo dell'INTERPOL e poi ho completato il master "Cultural property protection in crisis response" all'Università degli Studi di Torino. Ho studiato la tutela dei beni culturali nel diritto internazionale ed il traffico illecito di beni culturali e oggi approfondisco il ruolo delle organizzazioni culturali.


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