In quali casi ed in che modo è possibile la riapertura delle indagini nel processo penale?

 

Introduzione al tema della riapertura delle indagini

Il Pubblico Ministero durante la fase delle indagini preliminari si occupa di svolgere tutte le indagini da lui ritenute necessarie al fine di raccogliere elementi di prova e di accertare la verità dei fatti[1]. Terminate le indagini presenta al giudice competente una richiesta di rinvio a giudizio per il soggetto indiziato[2] nel caso in cui ritenga che vi siano abbastanza elementi di prova tali da poter affrontare un processo o, al contrario, in assenza di tali elementi di prova presenta una richiesta di archiviazione del fatto. Ma una volta conclusa la fase delle indagini preliminari, è possibile richiedere una riapertura delle indagini?

 

La riapertura delle indagini

Il tema della possibilità o impossibilità di una riapertura delle indagini successivamente all’emissione di un provvedimento di archiviazione del fatto è da sempre oggetto di diversi dibattiti, e sulla questione è intervenuta più volte la giurisprudenza, ma a fornire una risposta a questo interrogativo è il Codice di procedura penale (c.p.p.).

In particolare, l’articolo 414 c.p.p. afferma che dopo il provvedimento di archiviazione del fatto il giudice può autorizzare con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del Pubblico Ministero se motivata dall’esigenza di nuove investigazioni. In caso quindi di sopravvenienza dell’esigenza di effettuare nuove investigazioni, una richiesta di riapertura delle indagini può essere presentata al giudice competente.

L’articolo in questione aggiunge tuttavia che la richiesta di riapertura delle indagini è respinta quando non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l’esercizio dell’azione penale.

Secondo quanto sancito dall’articolo 414 del c.p.p. dunque il provvedimento di archiviazione del fatto emesso dal giudice competente non esclude in modo assoluto la futura possibilità di procedere con nuove indagini. L’articolo 414 evidenzia tuttavia che tale ipotesi trova applicazione soltanto nel caso in cui vi sia ragionevole motivo di ritenere che delle nuove indagini porterebbero all’individuazione di nuove fonti di prova tali da determinare l’esercizio dell’azione penale nei confronti del soggetto indiziato. Non ogni richiesta di riapertura delle indagini può dunque essere accettata, ma è necessaria una nuova analisi della situazione e degli elementi di fatto.

La richiesta di riaperture delle indagini può essere presentata direttamente dalla persona offesa dal reato o dal suo difensore e il giudice competente decide con decreto.

Il secondo comma dell’articolo 414 afferma inoltre che quando è autorizzata la riapertura delle indagini il Pubblico Ministero procede a nuova iscrizione a norma dell’articolo 335 c.p.p., con conseguente decorrenza di un nuovo termine per la chiusura delle indagini.

Il comma 2 bis aggiunge che gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura delle indagini emesso dal giudice competente sono inutilizzabili.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SS.UU., Cass. Pen., sent. n. 9/2000) hanno inoltre aggiunto che, una volta disposta l’archiviazione del fatto, e in assenza del provvedimento del giudice di riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p., non è consentito al Pubblico Ministero la richiesta di applicazione di una misura cautelare o di emissione di un altro provvedimento implicante l’attualità di un procedimento investigativo nei confronti della stessa persona per lo stesso fatto.

 

È possibile riaprire le indagini in un procedimento contro ignoti?

Può accadere che le indagini compiute e gli elementi di prova raccolti non abbiano portato all’individuazione dell’autore o degli autori del fatto considerato reato, i quali sono dunque rimasti ignoti. L’articolo 415 del c.p.p. sancisce che in tale ipotesi, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, il Pubblico Ministero può presentare al giudice competente una richiesta di archiviazione del fatto o un’autorizzazione a proseguire le indagini.

Ma in caso di archiviazione del fatto contro ignoti il Pubblico Ministero può presentare al Giudice una richiesta di riapertura delle indagini?

Su tale questione è sorto un contrasto giurisprudenziale in quanto una parte della dottrina sosteneva la necessità di richiedere ed ottenere un provvedimento da parte del giudice che autorizzasse la riapertura delle indagini, e un’altra parte della dottrina affermava invece che tale autorizzazione non fosse necessaria nell’ipotesi in cui l’autore o gli autori del reato, in precedenza ignoti, fossero stati poi identificati successivamente all’emissione del provvedimento di archiviazione del fatto.

A dirimere il contrasto giurisprudenziale sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali hanno affermato che non è necessaria l’autorizzazione del giudice alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione in tali situazioni in quanto il regime autorizzatorio prescritto dall’articolo 414 c.p.p. è diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, senza alcuna preclusione dello svolgimento di ulteriori successive attività investigative ricollegabili direttamente al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale (SS.UU., Cass. Pen. sent. n. 13040/2006).

In caso di emissione da parte del giudice di un provvedimento di archiviazione di un fatto commesso da soggetti ignoti, dunque, qualora tali individui siano stati successivamente identificati, le indagini possono essere riaperte senza la necessità di un provvedimento di autorizzazione da parte del giudice.

 

Le modifiche apportate all’articolo 414 c.p.p. dalla riforma Cartabia

La cosiddetta riforma Cartabia del 2022, che prende il nome dalla Ministra che l’ha promossa, ha apportato diverse novità alla fase delle indagini preliminari.

Per quanto concerne la questione della possibilità di riapertura delle indagini preliminari successivamente all’emissione di un decreto di archiviazione la riforma ha modificato l’articolo 414 c.p.p.

Antecedentemente a tale riforma difatti, l’articolo 414 fondava la richiesta di riapertura delle indagini soltanto sull’esigenza di effettuare nuove investigazioni. Per la riapertura delle indagini era dunque sufficiente indicare un qualsiasi elemento o una qualsiasi situazione sopravvenuta per la quale si ritenesse di dover procedere a nuove indagini. Era assolutamente irrilevante dunque l’esito delle indagini effettuate.

La riforma Cartabria ha portato ad una riformulazione dell’articolo in questione che ha comportato un ribaltamento della situazione in quanto, l’articolo 414 oggi stabilisce espressamente che la richiesta di riapertura delle indagini può essere accettata dal giudice soltanto se le nuovi fonti di prova, da sole o unite alle precedenti, possono determinare l’esercizio dell’azione penale. Prima di presentare una richiesta di riapertura delle indagini è dunque necessario, non soltanto indicare i nuovi elementi e le nuove fonti di prova acquisite, ma anche prevedere il possibile scenario processuale e in particolare poter affermare che con le nuove prove si potrà disporre il rinvio a giudizio del soggetto indagato.

La riforma Cartabia ha dunque inasprito la disciplina della riapertura delle indagini preliminari, apportando di conseguenza anche maggior importanza e severità al provvedimento di archiviazione del fatto. Data la difficoltà di ottenere un provvedimento di riapertura delle indagini da parte del giudice, va da sé che prima che il Pubblico Ministero chieda al giudice di procedere con l’archiviazione del fatto e prima che il giudice stesso emetta il provvedimento di archiviazione, è necessaria un’analisi minuziosa e dettagliata di ogni elemento sulla base dei quali è fondata la richiesta di archiviazione.

Informazioni

Artt. 414, 415 Codice di Procedura Penale.

SS.UU., Cass.Pen., sent. n.9/2000.

SS.UU., Cass. Pen., sent. n. 13040/2006.

[1] Il pubblico ministero è un soggetto importante del processo penale. Per un approfondimento sulle attività che può compiere invito a leggere: Le attività del Pubblico Ministero nel processo penale – DirittoConsenso.

[2] Le indagini preliminari devono essere svolte nel pieno rispetto dell’indagato. Ecco perché sono importanti e devono essere garantite tutta una serie di diritti. Per un approfondimento: Le indagini preliminari e la tutela dell’indagato – DirittoConsenso.

Daniela Romano

Ciao, sono Daniela. Nel 2017 mi sono laureata in giurisprudenza presso l’università di Bologna, scegliendo un percorso in diritto italo-francese e discutendo una tesi in diritto penale. Nel 2021 ho conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Dal 2022 mi occupo di scrittura di testi giuridici per riviste e portali online. Mi interessa soprattutto il diritto penale e il diritto processuale penale.


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