Il diritto d’autore alla prova della creatività algoritmica e dell’intelligenza artificiale: tra sfide legali e scenari normativi
Uomo vs IA: chi è il titolare del diritto d’autore sull’opera generata da algoritmi?
Nei sistemi giuridici internazionali ed europei, il diritto d’autore risulta intrinsecamente connaturato all’apporto creativo della persona fisica. Per la Corte di Cassazione, il concetto di “creatività”, cui fa riferimento l’art. 1 della L. 633/1941, a protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, presuppone che l’opera rifletta la personalità dell’autore, manifestando le sue scelte libere e creative. Tuttavia, il paradigma tradizionale della proprietà intellettuale[1], incentrato su una visione antropocentrica, ha iniziato a vacillare con l’avvento delle reti neurali artificiali, ossia modelli computazionali che emulano i processi cognitivi e la capacità elaborativa dei dati propria del cervello biologico. I più avanzati sistemi di intelligenza artificiale generativa, sfruttando algoritmi basati su architetture di rete neurale, sono in grado di generare contenuti di testo, immagini, suoni e video realistici, sulla base di dettagliate istruzioni impartite dall’utente, cd. prompt.
Da un punto di vista civilistico, l’autore artificiale non è dotato di soggettività giuridica autonoma. Stando alla definizione del Parlamento europeo, <<L’intelligenza artificiale è l’abilità di una macchina di mostrare capacità umane, quali il ragionamento, l’apprendimento, la pianificazione e la creatività>>. L’IA, checché ne dica Stephen Thaler[2], rimane pur sempre una res che può costituire, al più, oggetto di rapporti giuridici, escludendosi che possa assurgere a soggetto titolare dei diritti morali e patrimoniali sull’opera, nei quali si estrinseca il diritto d’autore.
Nel caso di sistemi di intelligenza artificiale pienamente generativi, indipendenti dall’intervento dell’utente, il diritto d’autore sugli output generati dovrebbe appartenere allo sviluppatore, considerando l’IA come una estensione del suo personale processo creativo. Questa tesi si fonda su una reinterpretazione della disciplina statunitense delle opere create su commissione (work for hire doctrine), contenuta nel Copyright Act del 1976, secondo la quale le opere create da un dipendente, nell’ambito dell’attività lavorativa, sono di proprietà del datore di lavoro-committente, cui viene riconosciuta la titolarità di tutti i diritti di copyright. In una trasposizione tecnologica, infatti, il programmatore dell’IA, “datore di lavoro”, detiene i diritti d’autore sull’opera realizzata dal sistema algoritmico, “lavoratore”.
Qualora si tratti di IA parzialmente generative, che utilizzano tanto le informazioni del programmatore quanto quelle immesse dall’utente, si dovrebbe, invece, considerare quest’ultimo autore dell’opera, soprattutto quando gli input forniti all’algoritmo siano particolarmente dettagliati e influenzino in modo determinante il risultato finale. Nell’ipotesi di interoperabilità, il fondamento normativo che giustifica la titolarità del diritto d’autore in capo all’utente sarebbe da rinvenire nell’art. 7, primo comma, della L. 633/1941, il quale dispone che “è considerato autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa”.
La tutela delle opere dell’intelligenza artificiale
Affinché l’opera dell’ingegno rientri nell’alveo della tutela autorale, è necessario che, in aggiunta al carattere creativo, sia dotata dei requisiti di originalità e novità. Tuttavia, gli output testuali, visivi o sonori prodotti dai modelli di intelligenza artificiale generativa costituiscono il risultato di una rielaborazione automatica di dati preesistenti, cosicché, nel contesto delle “opere derivate”, i tradizionali elementi costitutivi del diritto d’autore sono più apparenti che reali.
Onde evitare forzature ermeneutiche, pertanto, la questione della protezione delle opere generate dall’IA si gioca tutta sul territorio della creatività. Sul punto, con ordinanza n. 1107 del 16 gennaio 2023, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla questione. In particolare, il caso sottoposto all’attenzione della Corte vedeva coinvolti la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. e un’artista che contestava la violazione del proprio diritto d’autore su un’opera grafica generata tramite IA, dal titolo “The scent of the night”, utilizzata come scenografia per il Festival di Sanremo del 2016. La parte attrice richiedeva il risarcimento dei danni patiti e la rimozione del programma dal sito internet della RAI. La Suprema Corte, sposando una tesi già espressa in più sedi e conferendole autorevolezza, ha precisato che il ricorso all’utilizzo di un software non preclude, di per sé, la possibilità di qualificare il contenuto prodotto come opera dell’ingegno, a meno che, all’esito di un accertamento di fatto in cui il tasso di creatività sia stato scrutinato con rigore, non risulti che l’utilizzo della tecnologia abbia assorbito l’elaborazione creativa dell’artista.
Sulla scorta del suddetto criterio, occorre distinguere le opere generate attraverso sistemi di intelligenza artificiale rispetto alle quali l’elaborazione creativa dell’uomo assume un rilievo significativo da quelle rispetto alle quali, invece, l’apporto creativo dell’uomo è marginale. Solo nel primo caso, l’opera sarà tutelabile secondo le categorie tradizionali del diritto d’autore, e tanto il diritto morale di essere riconosciuto autore, quanto i diritti di sfruttamento economico dell’opera andranno riconosciuti in capo all’artista persona fisica. Questa interpretazione, dunque, sembra subordinare l’accertamento di fatto del gradiente di creatività allo sforzo intellettuale profuso nella formulazione delle istruzioni impartite all’IA.
Dubbi continuano a permanere sul regime normativo applicabile alle opere generate da sistemi di intelligenza artificiale rispetto alle quali l’elaborazione creativa dell’uomo è marginale o del tutto assente. I principali orientamenti espressi in dottrina negano la possibilità di applicare la normativa sul diritto d’autore; alcuni sostengono che le opere in questione ricadano nel pubblico dominio, escludendo la titolarità persino in capo allo sviluppatore del software poiché non contribuirebbe alla loro creazione in modo diretto, altri, prospettando soluzioni più “garantiste”, propendono ad accordare una qualche forma di tutela, quantomeno tramite il riconoscimento di un diritto sui generis.
Le modifiche del DDL IA alla legge sul diritto d’autore
Il 20 marzo 2025, il Senato ha approvato il disegno di legge n. 1146, in materia di intelligenza artificiale, finalizzato ad armonizzare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo “AI Act”. La legge reca principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale. Promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità. Garantisce, inoltre, la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto dell’intelligenza artificiale sui diritti fondamentali.
L’art. 24, rubricato “Tutela del diritto d’autore delle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale”, inserito nel Capo IV recante “Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore”, apporta modifiche all’art. 1, primo comma, della L. 633/1941. La nuova formulazione normativa specifica che le opere dell’ingegno, protette dal diritto d’autore, siano di origine umana e, infine, aggiunge un inciso che estende la tutela anche a quelle create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore. Non si fa più menzione, come era stato proposto in origine, del fatto che il contributo umano debba essere “creativo, rilevante e dimostrabile”; una previsione non esente da criticità che avrebbe fatto ricadere, paradossalmente, l’onere della prova sul titolare dei diritti, introducendo, peraltro, un obbligo non previsto in alcun modo dai trattati internazionali dell’OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) o dalle direttive europee in materia di diritti d’autore e connessi.
Dopo l’art. 70-sexies, viene inserito, inoltre, il nuovo art. 70-septies, il quale prevede che “La riproduzione e l’estrazione di opere o di altri materiali attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 70-ter e 70-quater”. In altri termini, si tratterebbe di riproduzioni compiute da organismi di ricerca e da istituti di tutela del patrimonio culturale, per scopi di ricerca scientifica, allorquando l’utilizzo delle opere e degli altri materiali non sia stato espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi nonché dai titolari delle banche dati.
La necessità dell’intervento normativo si spiega in considerazione del fatto che la crescente produzione di opere attraverso l’intelligenza artificiale generativa sta facendo emergere profili di violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Infatti, i sistemi IA, ai fini della produzione di output, necessitano di un continuo addestramento ed elaborano una enorme mole di dati e contenuti acquisiti dal web. Ciò spiega come i cd. training datasets contengano le creazioni di migliaia di autori che hanno reso il proprio lavoro accessibile al pubblico senza, tuttavia, rinunciare ai diritti su di esso.
Informazioni
Cass. civ., sez. I, 29/05/2020.
Nicotra, M., Sarzana di S. Ippolito, F., Intelligenza artificiale, blockchain e cripto valute (2024), Wolters Kluwer Italia.
Copyright Act, 1976, section 101.
Cass. civ., sez. I, ord. n. 1107/2023.
Senato della Repubblica, XIX Legislatura, Fascicolo Iter DDL S. 1146.
[1] Per un approfondimento sulla proprietà intellettuale e sui diritti ad essa connessi invito a leggere: La proprietà intellettuale e i suoi diritti – DirittoConsenso.it.
[2] Da diversi anni, Stephen Thaler, scienziato e direttore generale della società Imagination Engins, Inc., presenta domande di brevetti presso gli uffici di proprietà intellettuale di tutto il mondo, volte a far riconoscere la titolarità di due invenzioni (un contenitore per alimenti e un dispositivo luminoso di segnalazione) ad un sistema IA da lui progettato, noto come “DABUS”. Thaler sostiene che DABUS sia senziente e che, di conseguenza, abbia diritto a rivendicare i diritti di proprietà intellettuale sulle opere generate. Finora, i tentativi sono stati per lo più infruttuosi, nonostante i numerosi ricorsi presentati contro i rifiuti opposti alle sue domande.
Roberta Bitto
Ciao, sono Roberta. Sono laureanda in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Messina. Durante il mio percorso universitario, ho sviluppato una grande passione per il diritto penale e la criminologia, settori nei quali intendo specializzarmi e incentrare la mia carriera professionale. Collaborare con DirittoConsenso per la redazione di articoli giuridici rappresenta per me una stimolante opportunità di crescita.



