Che differenze ci sono tra contratti onerosi e contratti gratuiti? Quali sono i più diffusi di queste due tipologie?
Introduzione ai contratti onerosi e contratti gratuiti
Il Codice Civile disciplina diverse tipologie di contratto, suddividendoli in base alle caratteristiche che li contraddistinguono. Di particolare rilievo è la contrapposizione tra contratti onerosi e contratti gratuti (per la precisione, contratti a titolo oneroso e contratti a titolo gratuito), i quali si differenziano tra loro a seconda se all’esecuzione di una prestazione di una delle parti contrattuali corrisponde la ricezione di un compenso dall’altra parte o se, al contrario, la controparte non riceva alcun vantaggio economico, patrimoniale o finanziario rilevante.
Il contratto in generale
L’articolo 1321 del Codice civile definisce il contratto come “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. Da tale articolo si deduce che il contratto è un negozio necessariamente plurilaterale, o almeno bilaterale, che ha la funzione di costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico a carattere patrimoniale.
Gli elementi del contratto sono enunciati dall’articolo 1325 del Codice civile e sono:
- L’accordo delle parti
- La causa
- L’oggetto
- La forma, quando prescritta dalla legge.
In mancanza di uno di questi elementi il contratto è considerato nullo ed in quanto tale privo di effetti.
Il Codice civile disciplina diverse tipologie di contratto, suddividendoli in base alle caratteristiche che li contraddistinguono. I contratti possono, ad esempio, essere consensuali o reali a seconda se si perfezionano con il semplice scambio del consenso tra le parti o con la consegna della cosa. Possono essere unilaterali, quando soltanto una delle parti è obbligata ad eseguire la prestazione, o a prestazioni corrispettive, se ogni parte del contratto è tenuta ad eseguire una prestazione. Possono essere ad esecuzione istantanea se esauriscono i loro effetti in un unico momento o ad esecuzione prolungata quando l’esecuzione si protrae nel tempo e possono inoltre essere commutativi, quando le corrispettive prestazioni comportano uno scambio sostanzialmente equivalente, o aleatori, quando le prestazioni non sono equivalenti e ad una prestazione certa di una delle parti corrisponde una prestazione incerta di un’altra parte.
I contratti possono inoltre essere a titolo oneroso o a titolo gratuito.
Contratti a titolo oneroso
Un contratto, o un negozio, si definisce a titolo oneroso quando ad una prestazione che una delle parti contrattuali compie corrisponde un vantaggio patrimoniale o finanziario della controparte. Tale vantaggio economico è denominato corrispettivo o compenso.
Gli elementi di un contratto a titolo oneroso sono dunque l’esecuzione della prestazione di una parte contrattuale, che solitamente si traduce in un sacrificio patrimoniale per la stessa, e il vantaggio economico dell’altra parte.
Il contratto a titolo oneroso più diffuso è il contratto di compravendita, ed è anche il più chiaro per far comprendere perfettamente come funziona tale tipologia di contratto. Nello specifico, il contratto di compravendita è il contratto con cui un soggetto, denominato venditore, trasferisce la proprietà di una cosa ad un altro soggetto, denominato compratore, dietro corrispettivo di un prezzo. Si tratta di un contratto necessariamente bilaterale in cui entrambi i contraenti, venditore e compratore, assumono degli obblighi reciproci. L’obbligo del venditore consiste nel trasferire la proprietà della cosa in questione al compratore, il cui obbligo è quello di pagarne il prezzo concordato. Nel contratto di compravendita il corrispettivo è sempre rappresentato da un prezzo, quindi da una somma di denaro concordata (nel caso contrario, ovvero nel caso in cui vi sia uno scambio di cosa con cosa e non di cosa con denaro si avrebbe un contratto diverso e cioè il contratto di permuta). Nel contratto di compravendita dunque entrambe le parti sono tenute ad eseguire una prestazione, che per una parte consiste in un sacrificio patrimoniale che comporta un vantaggio patrimoniale dell’altra parte.
Un altro esempio di contratto a titolo oneroso, molto utilizzato nel quotidiano, è il contratto di locazione[1].
Il contratto di locazione è l’accordo tramite il quale una parte, denominata locatore, concede il godimento o l’uso temporaneo di un bene mobile o immobile di sua proprietà ad un altro soggetto, denominato conduttore o locatario, per un periodo di tempo determinato o determinabile, in cambio di un corrispettivo in denaro. Anche il contratto di locazione, come il contratto di compravendita, è dunque un contratto ad obbligazioni corrispettive che consistono, per il locatore nel concedere il godimento o l’uso temporaneo di un bene di sua proprietà al locatario, il quale si impegna a pagare un corrispettivo in denaro. Anche in tali situazioni abbiamo dunque un sacrificio patrimoniale di una parte, in tal caso del locatario, al quale corrisponde un vantaggio patrimoniale della controparte, ovvero del locatore.
Contratti a titolo gratuito
Ai contratti a titolo oneroso si contrappongono i contratti a titolo gratuito.
Un contratto, o un negozio, si definisce a titolo gratuito quando una parte esegue una prestazione ma non riceve dalla controparte alcun vantaggio economico, patrimoniale o finanziario significativo.
Occorre sottolineare che i contratti a titolo gratuito non devono essere confusi con i contratti liberali, i quali si caratterizzano per la volontà di una parte di arricchire un’altra parte senza ricevere alcuna controprestazione, ma soltanto per spirito di liberalità. Nei contratti a titolo gratuito il contraente si impegna a compiere un atto non per spirito di liberalità, ma per ricevere comunque una controprestazione, la quale però non è significativa dal punto di vista patrimoniale, finanziario o economico.
Ad esempio, il contratto liberale per eccellenza, molto utilizzato nel quotidiano, è il contratto di donazione con il quale, come sancito dall’articolo 769 del Codice civile, una parte arricchisce l’altra disponendo a suo favore di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione, per solo spirito di liberalità, senza ricevere in cambio alcuna controprestazione. Nei contratti liberali dunque il disponente non riceve mai alcuna controprestazione, mentre nei contratti a titolo gratuito il disponente riceve comunque una controprestazione la quale però non è significativa sotto il profilo patrimoniale, finanziario o economico.
Contratti ad obbligazioni corrispettive a titolo gratuito
I contratti ad obbligazioni corrispettive sono solitamente contratti a titolo oneroso, come ad esempio il contratto di locazione, il contratto di compravendita o il contratto di mandato. Ci sono tuttavia ipotesi in cui anche un contratto ad obbligazioni corrispettive può essere a titolo gratuito, quale ad esempio il contratto di deposito o il contratto di comodato.
Il contratto di deposito, come sancito dall’art. 1766 del Codice civile, consiste nella ricezione da parte di un soggetto detto depositario di una cosa mobile depositata da un’altra parte detta depositante con l’obbligo di custodirla e restituirla in natura. Nel contratto di deposito dunque una parte si impegna a sorvegliare e a detenere un oggetto depositato dal depositante, senza ricevere in cambio alcun vantaggio economico, patrimoniale o finanziario significativo. Il contratto di deposito difatti si presume sempre a titolo gratuito a meno che non sia diversamente stabilito.
La medesima disciplina si applica al contratto di comodato, detto anche contratto di prestito d’uso, che prevede che una parte consegni ad un’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Anche con il contratto di comodato dunque abbiamo una parte che ottiene un vantaggio, che consiste nel servirsi della cosa in oggetto, senza che la controparte ne ricavi un vantaggio economico, patrimoniale o finanziario significativo.
Informazioni
Artt. 1321, 1325, 769, 1766 del Codice Civile;
Geraci Antonio, Compendio di diritto civile, Nel Diritto Editore;
Di Pirro Massimiliano, Manuale di istituzioni di diritto civile, Edizioni giuridiche Simone.
[1] Per un approfondimento sul contratto di locazione invito a leggere: Il contratto di locazione – DirittoConsenso.
Daniela Romano
Ciao, sono Daniela. Nel 2017 mi sono laureata in giurisprudenza presso l’università di Bologna, scegliendo un percorso in diritto italo-francese e discutendo una tesi in diritto penale. Nel 2021 ho conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Dal 2022 mi occupo di scrittura di testi giuridici per riviste e portali online. Mi interessa soprattutto il diritto penale e il diritto processuale penale.



