Quali sono i tratti principali di oggi della forma di governo in Argentina? E come funzionano i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario?

 

Il contesto storico della forma di governo in Argentina. La Costituzione nazionale e il federalismo

Nel 1982, il rovinoso esito della guerra delle isole Malvinas (o Falkland) che si concluse con la schiacciante vittoria inglese segnò l’inizio della fine della dittatura militare che governò l’Argentina nel periodo 1976-1983. La transizione democratica fu il frutto di una scelta inevitabile presa pacificamente dalla giunta militare allora guidata dal generale Reynaldo Bignone, vista la crisi generale e la stagnazione economica.

Con il motto Nunca màs[1](“Mai più”), il nuovo Presidente Ricardo Raùl Alfonsin[2] diede il via a un processo di rinnovamento delle istituzioni democratiche per ripristinare le libertà perse a causa della dittatura, eliminare ogni avanzo di autoritarismo e costruire un percorso di pace e democrazia che l’Argentina vive ancora oggi.

Sotto il governo del suo successore, Carlos Saùl Menem, venne approvata la nuova Costituzione nel 1994[3] che sostituì quella del 1853, pur modificata nel corso dei decenni. La Costituzione – in particolare il titolo II intitolato “Autorità nazionali” – rimane il testo fondamentale di riferimento per comprendere la forma di governo dello Stato, cioè i rapporti che intercorrono tra gli organi che esercitano i poteri dello Stato. Quella argentina si inserisce nell’alveo della tradizione occidentale e si fonda sulla separazione dei poteri.

L’Argentina è una repubblica federale rappresentativa[4](art. 1 Cost), organizzata su tre livelli di governo: la federazione guidata dal governo nazionale, le province, cioè le entità federate che godono di proprie prerogative, anche legislative, e le municipalità. Alle 23 province si aggiunge la città autonoma di Buenos Aires (CABA) che è la capitale federale e gode di un regime di governo autonomo e proprie prerogative (art. 129).

L’Argentina è caratterizzata da una distribuzione della popolazione fortemente squilibrata[5] che ha conseguenze sul grado di sviluppo del Paese: la capitale e la sua provincia sono molto più ricche delle altre province.

La Costituzione Nazionale prevede che ciascuna Provincia adotti una propria costituzione (artt. 5 e 123) nel rispetto dei princìpi e dei vincoli federali (art. 128) e che esse mantengano tutto il potere non delegato alla federazione (art. 121). Per garantire servizi essenziali come l’amministrazione della giustizia e tutelare i propri interessi economici, esse possono stipulare trattati anche parziali (art. 125), promuovendo le proprie risorse interne, come l’industria, l’agricoltura, le infrastrutture. In alcun modo le province possono stipulare trattati che abbiano natura politica né promulgare leggi nelle materie di competenza del governo centrale (art. 128).

 

Il potere legislativo

Il potere legislativo è esercitato a livello federale dal Congresso (art. 44), composto dalla Camera dei deputati della Nazione e dalla Camera dei Senatori delle province e della Città di Buenos Aires.

Si può essere eletti alla carica di deputato a partire dal venticinquesimo anno d’età (art. 48). La camera bassa è composta di 257 deputati[6] che rimangono in carica per quattro anni (art. 50) e ogni due anni si tengono le elezioni per il rinnovo della metà di loro. Competono in via esclusiva alla Camera dei deputati la proposta di leggi per il reclutamento militare (art. 52) e i procedimenti per mettere in stato d’accusa i membri del governo e della Corte Suprema per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni (art. 53).

Il Senato argentino è composto da tre senatori in rappresentanza di ciascuna provincia, a cui se ne aggiungono altri tre per la Città di Buenos Aires (art. 54), per un totale complessivo di 72 senatori. Per essere eletti alla carica di senatore è necessario aver compiuto trent’anni ed essere da almeno sei, cittadino argentino (art. 55). Il mandato dura sei anni e il Senato si rinnova di un terzo dei suoi componenti ogni due anni (art. 56). Compete alla camera alta il giudizio politico[7] (art. 59) sui procedimenti iniziati dalla Camera dei deputati nei confronti delle più alte cariche politiche; la decisione è presa sotto giuramento e con la maggioranza di almeno i due terzi dei presenti.

Fra le disposizioni più rilevanti, comuni a entrambe le Camere, occorre riportare il principio di piena autonomia interna[8] in base al quale ciascuna Camera è “giudice delle elezioni, dei diritti e dei titoli dei propri membri” (art. 64), nonché le tradizionali garanzie dell’insindacabilità per le affermazioni rese dai parlamentari nell’esercizio delle funzioni (art. 68) e l’immunità parlamentare (artt. 69 e 70) per tutta la durata in carica del deputato o senatore.

 

Il potere esecutivo

Il potere esecutivo è esercitato da un Presidente della Nazione e un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di rinuncia, destituzione, morte o altri casi di incapacità, come la malattia o l’assenza fisica dal territorio dello Stato (art. 88). Il Vicepresidente è di diritto presidente del Senato, ma egli non prende parte alle votazioni, salvo il caso che il suo voto sia determinante (art. 57). Entrambi rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta (art. 90). La squadra presidenziale viene eletta al raggiungimento del 45% dei voti validi, o del 40% se vi è un distacco di almeno dieci punti percentuali dal secondo (artt. 97 e 98): se ciò non si verifica al primo turno è previsto un ballottaggio che si terrà entro trenta giorni dalla prima tornata. Il sistema elettorale è, dunque, a doppio turno e a collegio unico nazionale (art. 94)[9].

Per le funzioni esecutive, il Presidente si avvale di un Capo di Gabinetto e dei Ministri che sono posti a capo delle amministrazioni dello Stato.

Trattandosi di una forma di governo presidenziale, il Presidente argentino è titolare di vasti poteri elencati dettagliatamente all’art. 99 della Costituzione tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il comando delle forze armate, il potere di dichiarare guerra e lo stato d’assedio, di concludere e sottoscrivere trattati, di nominare i giudici della Corte Suprema insieme al Senato, di partecipare al procedimento legislativo e di promulgare le leggi, di dare tutte le istruzioni per l’attuazione delle leggi.

Il Presidente non ha competenza legislativa propria, tuttavia può, in deroga alle regole ordinarie, emanare decreti con forza di legge[10] che vengono immediatamente sottoposti al vaglio di una Commissione Bicamerale Permanente del Congresso, composta in modo tale che vi siano rappresentate proporzionalmente tutte le forze politiche. La Commissione si esprime entro dieci giorni e la Costituzione, in questo, rinvia a una successiva legge per stabilire i limiti di intervento del Congresso.

 

Il potere giudiziario

La Costituzione menziona quattro organi del potere giudiziario: la Corte Suprema di Giustizia, i tribunali, il Consiglio della Magistratura e l’Ufficio del pubblico ministero.

Il massimo organo della giustizia argentina è la Corte Suprema della Nazione, alla quale si affiancano i tribunali inferiori istituiti per legge (art. 108). Possono essere nominati giudici della Corte Suprema gli avvocati che abbiano maturato almeno 8 atti di esercizio della professione e abbiano i requisiti per essere eletti alla carica di senatore (art. 111). La Corte Suprema esercita le sue funzioni solo per appello (art. 115), ciò significa che è necessario celebrare almeno un grado di giudizio, prima di poterla adire. Essa è competente per tutte le materie su cui è prevista la giurisdizione federale dalla Costituzione e giudica le controversie che possono sorgere tra province o tra gli abitanti di una provincia con quelli di un’altra provincia (art. 116).

Il Consiglio della Magistratura garantisce l’autonomia e l’indipendenza del potere giudiziario, seleziona i magistrati e il personale dell’amministrazione della giustizia in concorsi pubblici ed esercita l’azione disciplinare sui magistrati. È composto da giudici, avvocati, docenti universitari in materie giuridiche e da una quota esterna in rappresentanza delle forze politiche (art. 114).

Il Ministero Pubblico, infine, è l’organo incaricato di promuovere l’applicazione della legge, tutelando la legalità (artt. 119 e 120): per questo è dotato di indipendenza e autonomia finanziaria rispetto alle altre componenti del potere giudiziario e non è, pertanto, soggetto alla giurisdizione del Consiglio della Magistratura. È suddiviso in due grandi branche: il Ministero Pubblico Fiscale (MPF), guidato da un Procuratore generale nominato dal potere esecutivo, ma da esso indipendente, che rappresenta lo Stato, tutela gli interessi della collettività e svolge le indagini. Il Ministero Pubblico della Difesa (MFD), invece, al cui vertice si trova l’Ufficio di Difesa generale dal quale dipendono quelli federali, è incaricato della tutela dei diritti umani, dell’accesso alla giustizia e dell’assistenza giudiziale integrale dei cittadini.

Informazioni

Senato della Repubblica, Settore orientamento e informazioni bibliografiche (a cura di), Rivista online “Giovanni Spadolini”, n.33, 2016 Le costituzioni federali di civil law dell’America Latina (Terza parte): la Repubblica Argentina

[1] Segnò la rottura con il periodo precedente. Tra i primi interventi di Alfonsìn ci fu l’istituzione della CONADEP (Comisiòn Nacional sobre la Desapariciòn de las Personas), la Commissione che ebbe il compito di ricostruire le storie dei cd. desaparecidos, persone invise al regime fatte sparire forzosamente, recuperandone e identificandone i cadaveri.

[2] Vincitore delle elezioni del 1983 alla guida della Uniòn Civica Radical (UCR), partito tendenzialmente di centro-sinistra opposto storicamente al Partido Justicialista (PJ)

[3] Il testo integrale della Costituzione argentina con traduzione a fianco, a questo link.

[4] Una forma di governo diversa è quella di uno Stato sudamericano dalla storia ben diversa, il Perù. Per un approfondimento invito a leggere: La forma di governo del Perù – DirittoConsenso.

[5] Dall’ultimo censimento del 2022 emerge che rispetto alla popolazione totale di 45 milioni di argentini, poco più di 16 milioni, circa il 36%, vivono a Buenos Aires e nell’area metropolitana le quali corrispondono allo 0,4% di superficie di tutto il territorio nazionale

[6] Uno ogni trentamila abitanti o frazione non inferiore a sedicimila (art. 45).

[7] Che il giudizio abbia natura politica lo indica l’art. 60 Cost., ai sensi del quale l’eventuale sentenza ha come unico scopo di dichiarare il destinatario indegno di ricoprire incarichi pubblici, non interferendo in alcun modo con il normale decorso della giustizia ordinaria.

[8] È la cd. autodichia delle Camere, nata storicamente a garanzia della loro indipendenza per impedire le ingerenze del sovrano nelle attività parlamentari.

[9] Significa che vi sono due tornate elettorali e il bacino territoriale di provenienza dei voti è l’intero territorio nazionale (il fatto di non suddividere il territorio in circoscrizioni elettorali riduce al minimo gli arrotondamenti in percentuale dei voti e restituisce un’immagine più veritiera possibile dei rapporti di forza dei candidati presso l’elettorato).

[10] Sono i cd. decreti di necessità e urgenza (abbreviati in DNU). Ne è esclusa l’adozione in alcune materie come quella penale, elettorale e tributaria e devono essere controfirmati da tutti i ministri e dal capo di gabinetto.

Luca Pasin

Ciao, sono Luca. Sono uno studente di giurisprudenza all'Università di Torino. Mi piace scrivere, lo considero un momento di confronto personale dove ciascuno si può mettere in gioco e un momento di scambio con il lettore.


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