L’evoluzione del concetto e la rilevanza giuridica della carbon footprint come strumento chiave nelle politiche di sostenibilità e nei meccanismi di responsabilità ambientale
La carbon footprint tra scienza, diritto ed economia
La crescente attenzione verso le tematiche ambientali, alimentata dall’urgenza della crisi climatica in atto, ha favorito l’emergere di strumenti utili a misurare e contenere l’impatto delle attività umane sull’ambiente. Tra questi, la carbon footprint – o impronta di carbonio – si è affermata come indicatore chiave per quantificare le emissioni di gas serra legate a prodotti, processi e comportamenti.
Oggi, la misurazione e riduzione della carbon footprint si collocano all’incrocio tra scienza, economia e diritto: in particolare, il ruolo del legislatore risulta cruciale nell’integrare tale strumento in un sistema normativo coerente, capace di promuovere la sostenibilità e la responsabilità sociale delle imprese e dei soggetti pubblici.
Questo contributo propone un’analisi giuridica dell’impronta di carbonio, alla luce della normativa internazionale, europea e nazionale in materia di sostenibilità, responsabilità ambientale e transizione ecologica. Verranno esaminati i principali riferimenti normativi e tecnici, i limiti applicativi e le prospettive evolutive. Un focus specifico sarà dedicato alle potenziali implicazioni penalistiche, con particolare attenzione all’evoluzione del diritto penale ambientale.
Dall’indicatore tecnico alla rilevanza normativa: la carbon footprint nei sistemi giuridici
La carbon footprint, letteralmente “impronta carbonica”, è un’espressione utilizzata per indicare “in CO2 (anidride carbonica) equivalente la quantità totale di emissioni di gas serra direttamente o indirettamente associate a un prodotto, un’organizzazione o un servizio.”[1].
La nozione di carbon footprint trova le sue radici nel concetto più ampio di “impronta ecologica”, elaborato nei primi anni ’90 da William Rees e Mathis Wackernagel. Proprio a loro si deve l’intuizione di rappresentare in modo immediato e visivamente efficace l’impatto delle attività umane sugli ecosistemi terrestri, fornendo uno strumento comunicativo capace di rendere tangibile l’alterazione degli equilibri ambientali. Il concetto di impronta ecologica – e successivamente quello più specifico di carbon footprint – si sviluppa in un contesto di crescente attenzione internazionale alla sostenibilità, culminato con il Vertice della Terra di Rio de Janeiro del 1992[2], che segnò un momento decisivo nella presa di coscienza collettiva circa le conseguenze ambientali delle azioni umane, in particolare sul cambiamento climatico.
L’impronta ecologica si propone come indicatore che misura la domanda di risorse naturali da parte degli esseri umani in rapporto alla capacità della Terra di rigenerarle: in sostanza, quantificando la quantità di superficie terrestre necessaria per fornire le risorse consumate e assorbire i rifiuti prodotti da una popolazione.
Nella sua specificità, il concetto carbon footprint è stato elaborato in un primo momento come strumento di misurazione tecnico-scientifica: tuttavia, ha gradualmente assunto anche un rilievo giuridico.
A livello internazionale[3], la nozione riceve una prima formalizzazione con il Protocollo di Kyoto nel 1997: si tratta di un Trattato internazionale che stabilisce obiettivi vincolanti per la riduzione delle emissioni di gas serra da parte di paesi sviluppati. L’obiettivo principale è ridurre le emissioni di sei gas ritenuti responsabili del riscaldamento globale, entro il 2012, fornendone un elenco dettagliato.
Successivamente, l’Accordo di Parigi del 2015 pone come obiettivo globale il contenimento dell’aumento della temperatura media terrestre ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali, favorendo la diffusione di strumenti di misurazione come l’impronta di carbonio. Firmato da quasi tutti i Paesi della comunità internazionale, impegna questi ultimi in obiettivi a lungo termine sottoposti a revisione periodica: l’Unione Europea, ad esempio, ha adottato un obiettivo di riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030 e s’impegna a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050[4].
Focus sull’inquadramento europeo: obblighi di trasparenza e criteri di sostenibilità
In ambito europeo possiamo citare alcuni esempi normativi a sostegno dell’obiettivo assunto: la Direttiva UE 2022/2464 (CSRD)[5], la quale impone alle imprese obblighi di rendicontazione in materia di sostenibilità, richiedendo la comunicazione trasparente delle emissioni di gas serra e delle strategie di mitigazione. In questo modo, i dati relativi alla carbon footprint assumono quindi un ruolo decisivo non solo per valutare l’impatto ambientale, ma anche per orientare investimenti, rapporti contrattuali e relazioni con i consumatori.
Parallelamente, possiamo citare il Regolamento UE 2020/852 (Regolamento Tassonomia)[6] il quale stabilisce invece i criteri per identificare le attività economiche sostenibili: tra i requisiti fondamentali per l’accesso ai c.d. “fondi e investimenti verdi”[7] vi è il contributo alla mitigazione del cambiamento climatico, spesso valutato proprio attraverso la misurazione della carbon footprint.
Il più importante sforzo realizzato dall’UE nel raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’Accordo di Parigi, è sicuramente il Green Deal europeo[8]: si tratta di un pacchetto di iniziative strategiche lanciato nel 2019 il quale mira a raggiungere la neutralità climatica[9] entro il 2050 e ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030.
Il contesto nazionale: applicazioni settoriali e spazi di evoluzione normativa
Sebbene in Italia manchi una disciplina organica, la carbon footprint è progressivamente integrata nella normativa ambientale settoriale.
Per esempio, i c.d. Criteri Ambientali Minimi (CAM)[10], adottati con decreti ministeriali nell’ambito degli appalti pubblici, prevedono requisiti legati alla riduzione e tracciabilità delle emissioni responsabili dell’alterazione climatica. Tali requisiti ambientali devono essere rispettati dalla Pubblica Amministrazione in tutte le fasi di acquisto di prodotti, servizi e lavori, per assicurare un impatto ambientale minore.
Prospettive penalistiche: verso un diritto penale climatico?
Il profilo penalistico si inserisce in modo ancora embrionale, ma in costante evoluzione, nel quadro normativo volto a ridurre la carbon footprint.
Possiamo citare la recente Direttiva (UE) 2024/1203[11] sulla tutela penale dell’ambiente include tra i reati ambientali le condotte lesive dell’atmosfera e del clima: sebbene non disciplini esplicitamente la carbon footprint, si apre la strada ad una possibile rilevanza penale delle comunicazioni ambientali infedeli od omissive, specie se correlate a danni gravi.
È quindi plausibile una futura estensione della responsabilità penale o amministrativa dell’impresa in presenza di condotte che celano, falsificano o omettono dati rilevanti sulle emissioni.
L’emersione della carbon footprint come parametro giuridico tra tecnica e diritto
La carbon footprint si colloca oggi in una zona di confine tra scienza ambientale e diritto.
Da mero indicatore tecnico-scientifico, essa sta progressivamente assumendo rilevanza giuridica, affermandosi come parametro decisionale nei processi pubblici e privati, trovando spazio tanto nella contrattualistica ambientale quanto nella normazione tecnica e nelle politiche di sostenibilità aziendale. Tuttavia, in assenza di una qualificazione normativa unitaria, sia a livello interno che sovranazionale, la sua efficacia dipenderà dalla capacità degli ordinamenti giuridici di tradurre l’evidenza scientifica in obblighi giuridici chiari, vincolanti e verificabili, capaci di garantire certezza.
La carbon footprint come parametro giuridico non è dunque un fatto acquisito, ma un processo in corso che riflette una tendenza più ampia: quella dell’ibridazione tra sapere tecnico e norma giuridica, quale risposta necessaria all’urgenza climatica. In questo contesto, il diritto ambientale è chiamato a evolversi in senso sistemico, incorporando strumenti di misurazione ambientale nella propria struttura normativa, e contribuendo così alla costruzione di un ordinamento orientato alla sostenibilità.
Informazioni
Vertice della Terra di Rio de Janeiro del 1992
Protocollo di Kyoto del 1997
Accordo di Parigi del 2015
Direttiva UE 2022/2464
Regolamento UE 2020/852
Green Deal europeo
Direttiva (UE) 2024/1203
[1] https://www.mase.gov.it/portale/-/what-s-carbon-footprint-
[2] https://www.dirittoconsenso.it/2022/01/11/unintroduzione-al-diritto-internazionale-dellambiente/
[3] https://www.dirittoconsenso.it/2020/11/12/la-tutela-internazionale-ambiente/
[4] https://www.europarl.europa.eu/topics/it/article/20191115STO66603/l-ue-e-l-accordo-di-parigi-verso-la-neutralita-climatica#:~:text=L’accordo%20di%20Parigi%2C%20firmato,conseguenze%20catastrofiche%20del%20cambiamento%20climatico
[5] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32022L2464
[6] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/LSU/?uri=oj:JOL_2020_198_R_0002
[7] Si tratta di investimenti che hanno come obiettivo il finanziamento di attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale e di governance. Questi investimenti mirano a sostenere progetti e attività che contribuiscono alla transizione verso un’economia più sostenibile e rispettosa dell’ambiente.
[8] https://ec.europa.eu/stories/european-green-deal/
[9] Indicata anche come “net-zero”, significa raggiungere un equilibrio tra le emissioni di gas serra prodotte dall’attività umana e quelle assorbite dai sistemi naturali.
[10] https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti
[11] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32024L1203
Alice Alessio
Ciao, sono Alice, laureanda in Giurisprudenza presso l'Università di Torino. Il mio percorso accademico si è concentrato sul diritto penale e sulle ramificazioni di questa branca, soprattutto quelle che si rivolgono alla sanità ed al diritto internazionale. Collaborare con DirittoConsenso è l'opportunità per approfondire questi temi e soddisfare la mia curiosità!



