Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, tra risanamento delle imprese in difficoltà e salvaguardia del mercato e delle imprese operanti
Cosa prevede il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, noto come Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Tale Codice è il risultato di un lungo iter avviato in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155[1], che delegava al Governo la riforma della disciplina delle imprese in crisi o insolventi. Il ritardo nell’entrata in vigore è stato causato dalla pandemia.
Si tratta di un corpus normativo rilevante, che ha riorganizzato le procedure concorsuali, ossia quegli strumenti giuridici utilizzati quando un imprenditore non riesce a far fronte ai propri debiti. Un imprenditore in questa condizione si trova, infatti, in una situazione di crisi economica anche se le situazioni di crisi economica possono essere diverse (come si vedrà più avanti).
Il Codice riforma la storica Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
Esso introduce disposizioni finalizzate alla valorizzazione degli organismi produttivi e dei patrimoni, al fine di garantire il miglior soddisfacimento possibile dei creditori. Prevede inoltre istituti volti, da un lato, al superamento o alla regolazione della liquidazione e, dall’altro, al recupero dell’azienda, tramite la prosecuzione della gestione o l’adozione di sistemi per la conservazione del patrimonio. Il principio cardine infatti è che lo stato di crisi deve essere opportunamente segnalato e che l’imprenditore debba prendere le dovute contromisure.
Il Codice include anche le procedure dedicate agli imprenditori non fallibili, ovvero le cosiddette procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, precedentemente disciplinate dalla L. 3/2012. Non include, invece, la procedura di amministrazione straordinaria, che, pur rilevante in materia, resta disciplinata dal d.lgs. 270/1999[2].
Le più importanti definizioni dell’articolo 2 del Codice
Il Codice, all’articolo 2, fornisce le definizioni più ricorrenti. In particolare, meritano attenzione tre concetti fondamentali:
- Crisi: lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.
- Insolvenza[3]: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano l’impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
- Sovraindebitamento: lo stato di crisi o di insolvenza che riguarda il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, le start-up innovative e qualsiasi altro soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali.
Questi tre concetti indicano situazioni differenti: la crisi può essere temporanea ed è un segnale di allarme; l’insolvenza è una condizione più grave e profonda, in cui il soggetto non è più in grado di adempiere ai propri obblighi finanziari, richiedendo interventi legali; il sovraindebitamento è uno stato di difficoltà economico-finanziaria specifico, in cui un soggetto (persona fisica o piccola impresa) non è in grado di far fronte ai debiti contratti.
Sempre all’articolo 2 sono definiti diversi soggetti. Costoro hanno obblighi diversi e doveri regolati dagli articoli 3 e 4 e sono:
- Impresa minore: l’impresa che presenta congiuntamente questi requisiti:
-
- attivo patrimoniale annuo non superiore a euro 300.000 nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale (o dall’inizio dell’attività se più recente);
- ricavi annui complessivi non superiori a euro 200.000 nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività se inferiore);
- ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a euro 500.000.
- Consumatore: la persona fisica che agisce per fini estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, e che accede agli strumenti di regolazione della crisi per debiti contratti nella qualità di consumatore.
- Società pubbliche: le società a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica e le società in house[4].
- Gruppo di imprese: l’insieme di società, imprese ed enti (esclusi Stato ed enti territoriali) che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del Codice civile, esercitano o subiscono direzione e coordinamento da parte di una società, ente o persona fisica. Si presume che tale attività sia svolta dalla società o ente che consolida i bilanci o esercita il controllo diretto o indiretto (anche congiunto).
- Gruppi di imprese di rilevante dimensione: i gruppi composti da un’impresa madre e imprese figlie incluse nel bilancio consolidato, che rispettano determinati limiti numerici[5].
- Professionista indipendente: il professionista incaricato dal debitore nell’ambito di uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, che soddisfa congiuntamente i seguenti requisiti:
- iscritto all’elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese e al registro dei revisori legali;
- possesso dei requisiti dell’art. 2399 c.c.;
- assenza di legami personali o professionali con l’impresa o le parti interessate che compromettano l’indipendenza di giudizio. Né il professionista né i suoi associati devono aver lavorato per il debitore, fatto parte dei suoi organi di amministrazione o controllo, o detenuto partecipazioni nell’impresa negli ultimi cinque anni.
- Esperto: soggetto terzo e indipendente, iscritto nell’elenco previsto dall’articolo 13, comma 3, e nominato dalla commissione indicata nel comma 6 dello stesso articolo, con il compito di facilitare le trattative nella composizione negoziata.
- Classe di creditori: insieme di creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei.
La struttura e gli strumenti presenti con due esempi
Il Codice è composto da 391 articoli.
Dopo una breve introduzione iniziale, che include ambito di applicazione, definizioni, doveri delle parti e giurisdizione (anche internazionale), vengono disciplinati i seguenti istituti:
- Composizione negoziata della crisi d’impresa – artt. 12-25
- Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento – art. 56
- Accordi di ristrutturazione dei debiti – artt. 57-64
- Convenzione di moratoria – art. 62
- Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione – art. 64-bis
- Procedure di composizione delle crisi di sovraindebitamento – artt. 65-83
- Concordato preventivo – artt. 84-120
- Liquidazione giudiziale – artt. 121-239 (che sostituisce la vecchia procedura di fallimento)
- Concordato nella liquidazione giudiziale – artt. 240-253
- Liquidazione coatta amministrativa – artt. 293-316
Questi strumenti rispondono a esigenze diverse. A titolo esemplificativo:
- L’accordo di ristrutturazione del debito (in tre varianti: ordinario, agevolato e ad efficacia estesa) è uno strumento di regolazione della crisi che richiede un’intesa con i creditori rappresentanti una percentuale minima del totale e necessita dell’omologazione da parte del Tribunale.
- Il concordato preventivo è una procedura concorsuale giudiziale volontaria con cui il debitore propone ai creditori un piano per soddisfare, in tutto o in parte, le proprie obbligazioni (in termini di entità e tempistica). Si definisce “preventivo” poiché mira a evitare la liquidazione giudiziale. L’obiettivo è trovare un compromesso che consenta di ridurre l’ammontare dei debiti o di posticiparne il pagamento.
Informazioni
Legge 19 ottobre 2017, n. 155 – Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza.
[1] Legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza».
[2] Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 – Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.
[3] Il concetto di insolvenza non è nuovo al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Questo era già centrale nella Legge Fallimentare come indicato qui: Lo stato di insolvenza – DirittoConsenso.
[4] Di cui all’articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
[5] I limiti sono previsti all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013.
Lorenzo Venezia
Ciao, sono Lorenzo. Ho ottenuto la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca con una tesi sul recupero dei beni culturali nel diritto internazionale e sul ruolo dell'INTERPOL e poi ho completato il master "Cultural property protection in crisis response" all'Università degli Studi di Torino. Ho studiato la tutela dei beni culturali nel diritto internazionale ed il traffico illecito di beni culturali e oggi approfondisco il ruolo delle organizzazioni culturali.



