Cos’è la risoluzione e perché è un istituto giuridico così importante in materia contrattuale?
Il fondamento della risoluzione
La validità del contratto è una caratteristica che attiene al momento della sua conclusione. Un contratto valido determina il sorgere di plurime obbligazioni, rappresentate dai rispettivi doveri di prestazione, il cui adempimento è funzionale al raggiungimento dello scopo pratico perseguito dai contraenti (la realizzazione dalla cosiddetta causa in concreto)[1]. Qualora per circostanze sopravvenute si verifichi un turbamento del sinallagma contrattuale, vi è il rimedio della risoluzione contrattuale[2].
Si può, dunque, osservare che la risoluzione determina lo scioglimento del vincolo contrattuale[3].
Rispetto al perimetro applicativo, la rescissione è un vizio determinato da un differente difetto funzionale del sinallagma, in quanto lo stesso incide al momento della conclusione del contratto[4].
Oltre alle ipotesi di risoluzione rimediale, di cui si è esaminato il fondamento, vi sono altresì quelle di carattere non rimediale[5]. Tali ultime, in via generale, hanno una funzione diversa, che deve essere ricercata nello specifico caso concreto.
A mero titolo di esempio, si può rilevare che i cosiddetti recessi di liberazione – di cui si dirà nel prossimo paragrafo – hanno la funzione di far venire meno un vincolo contrattuale, che ha una durata indeterminata. Infatti, anche alla luce del fondamento costituzionale indiretto dell’autonomia privata previsto all’art. 41 Cost., si desume che il nostro ordinamento veda con sfavore i cosiddetti vincoli perpetui.
La risoluzione volontaria e legale
La risoluzione può avere fonte convenzionale ovvero legale.
- La prima categoria si connota per il fatto che la risoluzione è determinata da un atto di volontà realizzato da entrambi i contraenti ovvero da uno solo dei due. Si può far riferimento, ad esempio, al mutuo dissenso: ai sensi dell’art. 1372 cc, il contratto «non può essere sciolto che per mutuo consenso». Si sostiene che sia un negozio risolutorio, in quanto il legislatore utilizza il termine scioglimento, il quale si pone quale diretto riferimento alla disciplina della risoluzione, forgiata agli artt. 1453 e ss cc. La Cassazione afferma che tale negozio è «un contratto autonomo con il quale le stesse parti o i loro eredi ne estinguono uno precedente, liberandosi dal relativo vincolo e ‘la sua peculiarità è di presupporre un contratto precedente fra le medesime parti e di produrre effetti estintivi delle posizioni giuridiche create da esso’»[6]
- La seconda categoria, invece, ricomprende tutti quei casi in cui la legge ricollega a un determinato evento la risoluzione del contratto. Si può, ad esempio, far riferimento alla risoluzione per eccessiva onerosità, di cui agli artt. 1467 c.c. e ss., ovvero alle ipotesi di recesso legale. Fra tali ultimi vi sono i cosiddetti recessi di liberazione, espressamente tipizzati dalla legge. E uno di tali casi si ravvisa nell’art. 1616 c.c., in forza del quale – in un contratto di affitto senza determinazione del termine finale – ciascuna delle parti può recedere dalla convenzione, purché dia all’altra un «congruo preavviso».
La risoluzione per inadempimento
La risoluzione per inadempimento è la ipotesi di maggiore rilievo, specialmente nella prassi. L’art. 1453 c.c. statuisce che:
«1. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
2. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento, ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
3. Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.»
Approfondiamo la norma partendo dal primo comma. Intanto, occorre rilevare che la lettera della disposizione circoscrive il perimetro applicativo ai contratti con prestazioni corrispettive.
In secondo luogo, viene stabilito che il presupposto per l’esercizio della domanda giudiziale debba essere l’inadempimento della parte infedele.
Rispetto alla portata dell’inadempimento, l’art. 1455 c.c. stabilisce che lo stesso determini lo scioglimento del vincolo contrattuale, nel caso in cui sia di non «scarsa importanza».
La giurisprudenza di legittimità ha interpretato tale requisito seguendo un criterio oggettivo, che tenga in considerazione l’interesse all’adempimento della parte fedele e l’incidenza dell’inadempimento nell’economia del rapporto, con specifico riguardo allo squilibrio del sinallagma complessivo determinato dall’inadempimento. Inoltre, ha altresì rilevato che possano essere presi in considerazione eventuali caratteri soggettivi: si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui la parte infedele provveda a una immediata riparazione del proprio inadempimento[7].
Il secondo comma dell’art. 1453 co. 2 cc prevede una ipotesi di mutatio libelli.
In primo luogo, occorre evidenziare che l’art. 171-ter c.p.c. prevede la preclusione per la parte di cambiare il petitum ovvero la causa petendi delle domande e delle eccezioni proposte in giudizio; infatti nelle memorie integrative tali ultime possono essere precisate ovvero modificate (il riferimento è alla cosiddetta emendatio libelli).L’art. 1453 co. 2 cc deroga tale divieto, in quanto prevede testualmente che la parte non inadempiente possa cambiare la domanda di adempimento, proposta in giudizio, in quella di risoluzione. La ratio di tale disposizione si ravvisa nel disinteresse della parte fedele a rimanere vincolata rispetto a un soggetto che non ha adempito la propria prestazione.
Rispetto al perimetro applicativo della deroga, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che si debba trattare solamente di una ipotesi in cui vi sia il cambiamento del petitum; infatti il cambiamento della causa petendi – determinato dall’allegazione di un altro inadempimento da parte dell’attore – non è consentito, in quanto si ricade nella disciplina processuale generale, prima vista[8].
Inoltre, l’art. 1453 co. 2 cc statuisce che colui che ha chiesto la risoluzione della convenzione non possa, successivamente, cambiare la propria domanda in adempimento. In tale ipotesi, la funzione della disposizione si rintraccia nella tutela dell’affidamento della parte infedele, che – a seguito della domanda di risoluzione – desume il disinteresse al mantenimento del vincolo contrattuale della parte adempiente; e, di conseguenza, deve avere la libertà di potersi riorganizzare per poter esplicare diversamente la propria autonomia contrattuale. La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, rilevato che il cambiamento della domanda non preclude altresì di proporre contestualmente l’azione per ottenere il risarcimento dei danni causati dalla cessazione del rapporto contrattuale[9]. Tale lettura si è affermata grazie alla valorizzazione del principio di concentrazione delle tutele in sede processuale.
Per concludere, terminiamo l’analisi con il terzo comma dell’art. 1453 cc. Intanto, si tratta di una scelta di discrezionalità legislativa, che differenzia l’attuale Codice civile da quello previgente. Infatti l’art. 1165 co. 3 c.c. del 1865 prevedeva che la «risoluzione del contratto deve domandarsi giudizialmente, e può essere concessa al convenuto una dilazione secondo le circostanze».
Tale disposizione è stata interpretata valorizzando il fatto che il giudice, nel corso del giudizio, possa concedere un termine ulteriore per adempiere; in questo modo, si legittima una forma di adempimento tardivo. Da ciò si desumeva che l’adempimento potesse essere fatto fintantoché il giudice non avesse sciolto con la sentenza il vincolo contrattuale. Questa interpretazione è stata criticata nella parte in cui si consentiva all’inadempiente di scegliere, di fatto, se mantenere o meno il contratto; inoltre, si creava il rischio di determinare una incertezza nei traffici giuridici.
L’attuale disciplina di cui all’art. 1453 co. 3 cc, recependo anche la critica appena esposta, è stata interpretata nel senso che l’adempimento tardivo possa ammettersi fino alla notifica della domanda di risoluzione alla controparte. In particolare, si ricollega un effetto sostanziale – ossia la preclusione dell’adempimento tardivo della parte infedele – a un atto di natura processuale. Tale assunto si argomenta sulla base del principio di recettizietà degli atti giuridici, come si desume dalla lettura congiunta degli artt. 1334 e 1335 cc.
Gli effetti della risoluzione per inadempimento
L’art. 1458 co. 1 c.c. stabilisce che «La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite».
Tale disposizione statuisce che la risoluzione abbia effetto retroattivo fra le parti, salvo che non si tratti di contratti ad esecuzione continuata o periodica[10].
Secondo l’orientamento prevalente, il venir meno del titolo determina l’insorgere di obblighi restitutori, che seguono la disciplina dell’indebito oggettivo, di cui all’art. 2033 cc[11]. In ogni caso, ai sensi dell’art. 1458 co. 2 cc, la risoluzione non arreca pregiudizio ai diritti dei terzi acquistati in buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della relativa domanda.
Rapporti con l’autonomia privata e la clausola di irresolubilità del contratto
Definito il fondamento, la funzione, la struttura e gli effetti della risoluzione per inadempimento, si può passare ai rapporti che la risoluzione ha con l’autonomia privata.
Occorre, fin da subito, evidenziare che, in primo luogo, l’autonomia negoziale non ha un suo referente normativo diretto nella Costituzione. L’opinione maggioritaria, infatti, ravvisa il suo fondamento indiretto – come già anticipato – nell’art. 41 Cost., il quale regola la libertà di iniziativa economica[12]. In particolare, si rileva che l’autonomia negoziale del singolo è uno strumento essenziale per l’esercizio dell’attività economica privata.
Peraltro, l’art. 41 co. 2 Cost. pone il limite dell’utilità sociale nell’esercizio dell’autonomia privata. Fin da subito, si può osservare che la disposizione è stata forgiata in un momento in cui lo Stato aveva una funziona dirigistica rispetto all’economia; e ciò, peraltro, si ravvisa anche nella concezione della causa quale funzione economico-sociale e non già individuale (in concreto), come oggi la si intende.
La disposizione oggi deve essere riletta alla luce della visione più liberale, che caratterizza la nostra economia; infatti si sta assistendo, sempre più di frequente, a un intervento dello stato nel mercato quale regolatore.
Alla luce di ciò, si è posto il problema in ordine all’ammissibilità della cosiddetta clausola di irresolubilità (dichiarazione con cui la parte dichiara di rinunciare alla azione di risoluzione). Tale ultima viene apposta generalmente nei contratti della prassi commerciale, in cui le parti vogliono garantirsi reciprocante una maggiore sicurezza nella permanenza del vincolo convenzionale, prevedendo che nessuna o solo una di esse possa esperire il rimedio risolutorio.
In relazione a tale questione vi sono due ricostruzioni.
Secondo una prima lettura, le clausole di irresolubilità sono inammissibili nel nostro ordinamento. In particolare, si osserva che il patto con cui i contraenti rinunciano alla azione di risoluzione, a fronte dell’inadempimento della controparte, determina che l’accordo si trasformi in due promesse autonome[13]. Ciò è determinato dall’affievolimento del nesso di interdipendenza delle prestazioni[14] e si scontra con il principio di tipicità delle promesse, forgiato dall’art. 1987 cc[15].
Secondo una diversa ricostruzione, invece, la clausola di irresolubilità è ammissibile. Nello specifico, si evidenzia che l’affievolimento del nesso, prima osservato, non trasforma l’accordo in due promesse unilaterali, in quanto ciascuna delle prestazioni è comunque assistita dalla domanda di adempimento coattivo e dall’eventuale rimedio risarcitorio.
In secondo luogo, assume importanza il già analizzato art. 1453 co. 1 c.c., in quanto tale disposizione prevede che la parte fedele possa scegliere quale rimedio azionare; di conseguenza la clausola di irresolubilità rappresenta una ipotesi in cui tale scelta è anticipata al momento della conclusione del contratto[16].
In terzo luogo, si valorizza che nel nostro ordinamento vi sono plurime ipotesi tipizzate di irresolubilità del contratto, dalle quali si desume la generale ammissibilità della rinuncia preventiva alla azione di risoluzione per inadempimento. Si fa riferimento a plurime disposizioni[17]:
- L’art. 1525 cc statuisce che, nella vendita con riserva della proprietà, il venditore non possa domandare la risoluzione, qualora non sia pagata una sola rata dal compratore, purché la stessa non superi l’ottava parte del prezzo.
- L’art. 1878 cc stabilisce che il creditore della rendita vitalizia non possa chiedere la risoluzione del contratto, nel caso in cui non siano state pagate delle rate scadute.
- L’art. 1976 cc prevede che non possa essere esperita l’azione di risoluzione, nell’ipotesi in cui sia stata conclusa una transazione novativa.
Informazioni
Inserisci qui la bibliografia
[1] F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2021, 1024.
[2] Come osservato da Gazzoni, la «risoluzione, dunque, mira a riequilibrare la posizione economico-patrimoniale dei contraenti con effetto liberatorio ex nunc e effetto recuperatorio ex tunc delle prestazioni eseguite, eliminando non già il contratto, ma piuttosto i suoi effetti. La risoluzione pertanto incide non sull’atto, ma sul rapporto, cioè sulla situazione giuridica che consegue alla stipula del contratto»[2]. F. Gazzoni, Manuale, cit., 1024.
[3] V. Roppo, Il contratto, in Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano 875.
[4] F. Gazzoni, Manuale, cit., 1024.
[5] V. Roppo, Il contratto, cit., 878.
[6] Cass.civ., sez.trib., 6 ottobre 2011, n. 20445.
[7] L’interpretazione è tratta da Cass.civ., sez. III, 22 ottobre 2014, n. 22346.
[8] Cass.civ., SS.UU., 11 aprile 2014, n. 8510.
[9] Cass.civ., SS.UU., 11 aprile 2014, n. 8510.
[10] C.M. Bianca, Diritto civile, V, Milano, 2021, 307.
[11] C.M. Bianca, Diritto, cit., 308.
[12] F. Gazzoni, Manuale, cit., 793.
[13] G. Amadio, Le deroghe convenzionali alla disciplina della risoluzione per inadempimento, in Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, 9 dicembre 2020.
[14] G. Amadio, Le deroghe, cit.
[15] V. Roppo, Il contratto, cit., 883.
[16] G. Amadio, Le deroghe, cit.
[17] G. Amadio, Le deroghe, cit.
Marco Fanari
Ciao, sono Marco. Nato nel 1998 a Cagliari, ho studiato al liceo L.B. Alberti dove ho conseguito la maturità scientifica. Attualmente frequento la facoltà di giurisprudenza all'Università di Cagliari. Sono affascinato dalle problematiche del diritto penale e del diritto pubblico, anche se mi piace tenermi aggiornato sulle tematiche di diritto privato e commerciale



