Definizione, strumenti di tutela e prospettive di intervento nel contrasto del fenomeno della violenza economica
Un fenomeno sommerso che interroga il diritto: la violenza economica
La violenza economica costituisce una delle forme più insidiose e meno immediatamente riconosciute di abuso nelle relazioni familiari e di coppia. In una delle sue più recenti pubblicazioni sul tema[1], l’ISTAT evidenzia come in Italia la violenza domestica non si esaurisca nelle condotte fisiche o sessuali, ma possa manifestarsi anche attraverso comportamenti di natura psicologica ed economica, espressione di dinamiche relazionali fondate sull’asimmetria di potere e sul controllo sistematico. Tali condotte, che la letteratura internazionale indica con i termini verbal abuse, emotional abuse e financial abuse[2], assumono un rilievo crescente nel dibattito giuridico e sociale, poiché incidono in modo sostanziale sulla libertà individuale e sull’autonomia materiale delle persone che le subiscono.
Spesso la violenza economica si cela dietro gesti apparentemente ordinari, come l’imposizione di decisioni patrimoniali unilaterali o la limitazione della disponibilità di risorse finanziarie, arrivando a consolidarsi nel tempo in pratiche di controllo e privazione. Non si tratta di meri contrasti sulla gestione del patrimonio familiare, ma di un insieme di comportamenti che mirano a minare la capacità di autodeterminazione della persona offesa e a consolidarne la dipendenza.
La rilevanza di questo fenomeno è stata progressivamente riconosciuta sia nella riflessione accademica sia nelle fonti sovranazionali: la Convenzione di Istanbul[3], ratificata dall’Italia nel 2013, all’articolo 3 include espressamente la violenza economica tra le condotte di violenza domestica, imponendo agli Stati obblighi articolati di prevenzione, protezione e perseguimento.
Sul piano empirico, i dati disponibili restituiscono un quadro complesso.
Secondo l’indagine ISTAT del 2014[4], su cento donne offese dalla violenza di genere[5] l’1,4% dichiara di aver subito restrizioni economiche o forme di privazione materiale. Un’ulteriore conferma di questa tendenza emerge dal Report annuale del Telefono Rosa Piemonte, che rileva come sul territorio piemontese in circa un quarto dei casi segnalati l’abuso economico si accompagni ad altre forme di maltrattamento domestico, incidendo sulla possibilità concreta di sottrarsi al contesto di violenza. Nell’anno 2024 su 749 donne offese dalla violenza accolte nel Centro, 221 di esse hanno dichiarato di aver avuto esperienza di violenza economica: si tratta del 29.51%[6].
Nella prospettiva dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite, la violenza economica è oggi considerata un’espressione di disuguaglianza strutturale che, unita a forme di isolamento psicologico e svalutazione, costituisce un ostacolo sostanziale all’effettivo esercizio dei diritti fondamentali della persona.
In Italia, la progressiva evoluzione culturale del concetto di parità sostanziale fra i coniugi e la crescente attenzione al profilo economico della violenza di genere ha portato ad un lento ma significativo mutamento di paradigma: la dipendenza finanziaria, infatti, si traduce in un vincolo che spesso preclude alle persone offese la possibilità di interrompere la relazione violenta, in ragione del timore di non poter garantire a sé, ed eventualmente ai propri figli, mezzi di sostentamento adeguati. Questo dato evidenzia come la violenza economica, pur non lasciando segni immediatamente visibili, generi effetti profondamente lesivi sotto il profilo psicologico e sociale.
Oltre il controllo del denaro: genesi, natura e conseguenze della violenza economica
La violenza economica costituisce una delle manifestazioni più pervasive e meno immediatamente percepibili della violenza domestica. Essa si concretizza in una pluralità di condotte dirette a limitare o negare l’autonomia materiale e decisionale della persona offesa, compromettendone la capacità di autodeterminazione e, di conseguenza, di fuoriuscita dalla relazione abusante. Si manifesta attraverso il controllo esclusivo delle risorse economiche familiari, l’imposizione di consegnare lo stipendio o altre entrate, il divieto di accedere a un’occupazione lavorativa[7] o a percorsi formativi, la sottrazione di beni personali o la contrazione di obbligazioni a nome della persona offesa con o senza il suo consenso.
È importante riconoscere, lo ribadiamo, che non si tratta di meri dissidi sulla gestione delle spese domestiche, ma di condotte sistematiche finalizzate a consolidare un’asimmetria di potere e dipendenza economica, elementi che caratterizzano in modo peculiare questa forma di abuso.
Sebbene l’attenzione pubblica e normativa si sia storicamente concentrata sulle violenze fisiche e sessuali, negli ultimi decenni la riflessione internazionale ha progressivamente riconosciuto la violenza economica quale componente strutturale della violenza domestica e di genere.
Già le Nazioni Unite, nell’ambito della Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne del 1993[8], richiamavano la necessità di contrastare ogni forma di coercizione economica. Successivamente, la Convenzione di Istanbul del 2011[9], ratificata dall’Italia con legge n. 77 del 2013[10], all’articolo 3 definisce la violenza domestica come “tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica” compiuti all’interno della famiglia o del nucleo domestico. Si tratta di un passaggio di rilevanza sistematica: la Convenzione introduce un obbligo positivo in capo agli Stati membri di adottare politiche integrate di prevenzione, protezione e perseguimento della violenza economica, oltre a misure di sostegno all’autonomia delle vittime.
Anche l’Unione Europea, attraverso la recente proposta di Direttiva del 2022 sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica[11], ribadisce l’importanza di riconoscere l’abuso economico tra le condotte lesive da contrastare in modo coordinato. Tali strumenti sovranazionali contribuiscono a delineare un quadro di tutela che supera la dimensione meramente patrimoniale per valorizzare la connessione tra indipendenza economica e libertà personale.
In Italia, il riconoscimento giuridico della violenza economica è stato tradizionalmente frammentato ed implicito: essa può costituire una modalità di realizzazione di fattispecie penali quali maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) o violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), nonché integrare gli estremi per l’adozione di ordini di protezione di natura civile. Tuttavia, l’ordinamento italiano riconosce in via generale il principio di pari dignità e autonomia economica dei coniugi e dei conviventi, sancito dall’articolo 3 della Costituzione e declinato nel Codice civile negli articoli relativi ai diritti e doveri reciproci nell’ambito familiare (artt. 342 bis c.c. e 342 ter c.c.). Questi riferimenti, che saranno approfonditi nel paragrafo successivo, costituiscono il presupposto normativo per l’individuazione di strumenti di tutela efficaci poiché la violenza economica non si configura come un reato autonomo.
Sul piano psicologico, gli effetti della violenza economica sono profondamente lesivi: la perdita di controllo sulle risorse genera un senso di frustrazione, inadeguatezza e colpa, spesso alimentato da strategie di svalutazione emotiva ed isolamento sociale.
La persona offesa sperimenta una progressiva erosione della propria autostima e un vissuto di impotenza, compromettendo la capacità di reagire e chiedere aiuto. È proprio questa componente invisibile e silenziosa a rendere la violenza economica tanto insidiosa e pervasiva: un insieme di condotte reiterate che, pur non lasciando segni evidenti sul corpo, determinano un grave pregiudizio alla libertà e alla dignità della persona.
Per queste ragioni, appare indispensabile promuovere un approccio culturale e giuridico che consenta di riconoscerne tempestivamente i segnali e di valorizzare strumenti di prevenzione, informazione e assistenza integrata, in un’ottica di pieno rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo.
Il riconoscimento giurisprudenziale della violenza economica tra diritto sostanziale e procedurale
Nonostante la violenza economica sia entrata nel dibattito pubblico e nella riflessione giuridica solo in tempi relativamente recenti, la giurisprudenza italiana ha iniziato gradualmente a intercettarne le dinamiche all’interno delle categorie giuridiche già esistenti, colmando parzialmente il vuoto normativo espresso.
In assenza di una definizione autonoma nel nostro Codice penale, la violenza economica è stata finora inquadrata in una prospettiva interpretativa che fa leva su istituti e fattispecie riconducibili a reati già tipizzati, come:
- la violenza privata (art. 610 c.p.)
- l’estorsione (art. 629 c.p.)
- il maltrattamento contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)
- la circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.)
- la truffa (art. 640 c.p.)
- nonché la violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.).
In particolare, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha più volte riconosciuto che la privazione sistematica di risorse economiche, l’imposizione unilaterale di scelte finanziarie o il divieto di lavorare possono costituire maltrattamenti abituali ai sensi dell’art. 572 c.p., specialmente laddove siano accompagnati da comportamenti vessatori, denigratori o lesivi della dignità della vittima. La violenza economica viene dunque letta in chiave funzionale, come strumento di annichilimento psicologico e di subordinazione materiale, configurabile all’interno di condotte più ampie di violenza domestica.
Sul piano procedurale, è significativo l’inserimento, con la L. 69/2019 (c.d. “Codice Rosso”), di una corsia preferenziale per i procedimenti che riguardano i reati contro la persona commessi in ambito familiare o affettivo. La novella ha avuto l’effetto di potenziare gli strumenti di tutela preventiva e repressiva, anche nei casi di violenza economica intesa come parte di un quadro più ampio di violenze domestiche.
Rilevante è anche il ruolo delle misure cautelari personali, come l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento (artt. 282-bis e 282-ter c.p.p.), spesso richieste e concesse nei casi in cui la condotta economica del partner o dell’ex partner risulti particolarmente oppressiva o pericolosa per la donna e per l’eventuale prole.
Va inoltre evidenziato che alcuni tribunali hanno valorizzato anche profili di responsabilità patrimoniale, attribuendo rilievo alla sottrazione di beni personali, alla distrazione di fondi comuni o all’indebito utilizzo del reddito della vittima come condotte giuridicamente rilevanti ai fini risarcitori.
In ambito civilistico, la violenza economica non gode ancora di una definizione esplicita, ma viene sempre più spesso intercettata dalla prassi giudiziaria nell’ambito delle relazioni familiari, specialmente in sede di separazione e affidamento dei figli.
Sul piano sostanziale, assumono particolare rilievo:
- gli obblighi di contribuzione al mantenimento ex art. 143 c.c. (doveri nascenti dal matrimonio) e art. 316-bis c.c. (contributo al mantenimento dei figli)
- la disciplina dell’assegno di mantenimento e divorzile, che può essere riconosciuto non solo in funzione assistenziale, ma anche riequilibratrice e compensativa
- e l’accertamento del danno endofamiliare, ove le condotte lesive del partner (comprese quelle di tipo economico) siano tali da ledere diritti fondamentali della persona (dignità, autodeterminazione, salute psico-fisica).
In questi contesti, la violenza economica può manifestarsi tramite la sottrazione o la gestione unilaterale del reddito familiare, il diniego all’accesso a risorse comuni, o l’imposizione forzata di dipendenza economica, configurandosi come una grave violazione dei doveri familiari, con rilevanza anche ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale.
Sul piano procedurale, si registra un crescente ricorso a:
- provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per tutelare le vittime da privazioni economiche lesive della loro dignità o della sicurezza dei figli;
- istanze di modifica delle condizioni di separazione o divorzio[12], fondate sull’inadempimento sistematico degli obblighi economici;
- e, in alcuni casi, azioni di rendiconto o restituzione, volte a ricostruire e riequilibrare il patrimonio familiare gestito abusivamente da uno solo dei coniugi.
Com’è stato possibile rilevare, il quadro giurisprudenziale rimane disomogeneo: se da un lato si registra una crescente apertura verso il riconoscimento giuridico della violenza economica, dall’altro permane l’assenza di un inquadramento normativo autonomo, che renda effettiva e sistemica la tutela delle vittime. La frammentazione interpretativa costringe, infatti, le procure e i giudici a ricorrere a letture estensive delle norme esistenti, con evidenti problemi in termini di certezza del diritto e di uniformità applicativa.
È auspicabile, pertanto, una riforma legislativa che introduca espressamente la violenza economica come reato autonomo o come aggravante, colmando le lacune attuali e offrendo una tutela più coerente con gli impegni assunti dall’Italia in ambito sovranazionale.
Dall’invisibilità al riconoscimento: verso una risposta sistemica alla violenza economica
La violenza economica si configura come una delle forme più subdole di abuso nelle relazioni affettive, ancora sottovalutata tanto nella coscienza collettiva quanto nella pratica giuridica. L’analisi condotta ha evidenziato come, nonostante l’assenza di una compiuta tipizzazione normativa, siano già presenti nel nostro ordinamento – e in ambito sovranazionale – strumenti utili a intercettarne gli effetti e a tutelare le vittime. Tuttavia, il riconoscimento giuridico non può prescindere da un cambiamento culturale che renda visibile l’invisibile e che restituisca centralità al principio di autodeterminazione. Serve una risposta sistemica, trasversale e integrata, capace di unire prevenzione, formazione e intervento concreto. Solo così sarà possibile colmare il divario tra le istanze delle vittime e l’effettività delle tutele.
Informazioni
Codice penale.
Codice di procedura penale.
[1] https://www.istat.it/it/files/2015/06/Violenze_contro_le_donne.pdf
[2] “Violenza verbale, violenza psicologica e violenza economica”
[3] La Convenzione di Istanbul – DirittoConsenso.
[4] https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/il-numero-delle-vittime-e-le-forme-di-violenza/
[5] Il Codice Rosso – DirittoConsenso.
[6] https://telefonorosatorino.it/wp-content/uploads/2024/07/REPORT-2023.pdf
[7] L’impatto del covid-19 sull’impiego femminile – DirittoConsenso.
[8] Eliminazione della violenza contro le donne.
[11] eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0105.
Alice Alessio
Ciao, sono Alice, laureanda in Giurisprudenza presso l'Università di Torino. Il mio percorso accademico si è concentrato sul diritto penale e sulle ramificazioni di questa branca, soprattutto quelle che si rivolgono alla sanità ed al diritto internazionale. Collaborare con DirittoConsenso è l'opportunità per approfondire questi temi e soddisfare la mia curiosità!



