Cos’è la perquisizione e cosa prevede il Codice di procedura penale? Definizione, tipologie principali, limiti di legittimità e differenze con l’ispezione

 

Che cos’è la perquisizione?

L’Istituto della perquisizione è previsto dall’articolo 247 del Codice di Procedura Penale. La norma stabilisce che:

“1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso, è disposta perquisizione locale.

1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione.

2. La perquisizione è disposta con decreto motivato.

3. L’autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che l’atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto.”.

 

La perquisizione può essere definita come lo strumento attraverso il quale viene effettuata la ricerca della prova da parte della polizia giudiziaria.

 

I tipi di perquisizione

Attualmente, esistono diversi tipi di perquisizione:

  • personale: indicata anche come ordinaria è quella prevista dall’art. 247 c.p.p. Essaè disposta quando esistono degli elementi precisi che portano a ritenere che lo strumento del reato o elementi inerenti ad esso si possano trovare sul corpo dell’imputato, della persona offesa oppure di soggetti estranei al procedimento, sugli indumenti o tra gli oggetti.
    Gli elementi che costituiscono la perquisizione sono: il corpo del reato e le cose pertinenti allo stesso. Per quanto riguarda il primo, si configura come l’oggetto utilizzato per commettere il reato, come, ad esempio, potrebbe essere un’arma con la quale è stato commesso un omicidio, oppure il prodotto, il profitto o il prezzo derivanti dallo stesso reato, come ad esempio la refurtiva in caso di un furto. Per quanto riguarda il secondo, invece, potrebbero essere tutti quegli oggetti o tracce che sono direttamente o indirettamente riconducibili al reato e che permettono alle forze di polizia di accertare che il reato sia stato effettivamente posto in essere.
    La perquisizione ordinaria, affinché possa essere concretamente realizzata, è necessario sia disposta in precedenza dal Pubblico Ministero o dal Giudice con un decreto motivato (cosiddetto mandato di perquisizione). Nel decreto, l’autorità giudiziaria dovrà specificare: gli oggetti da ricercare, le modalità in cui verranno ricercati ed acquisiti e, soprattutto, le motivazioni che giustificano la perquisizione stessa.
  • domiciliare o locale: anche questa è disciplinata dall’ 247 del c.p.p. Questa consente alle forze dell’ordine di ricercare in un determinato luogo il corpo del reato o le cose pertinenti al reatoprecedentemente commesso. Tale perquisizione è ammessa in qualsiasi tipo di locale, lo stesso potrebbe coincidere anche con il domicilio stesso. Inoltre, consente di ricercare l’indagato o l’evaso in un determinato luogo in modo tale da poter procedere all’arresto. Come per la precedente, è necessario il decreto motivato dell’autorità giudiziaria. Il tema relativo a questo tipo di perquisizione, essendo la stessa posta in essere anche presso il domicilio, è che richiede precise garanzie ossia: deve rientrare in una delle possibilità riconosciute dalla legge, deve essere disposta dall’autorità giudiziaria (salvo casi eccezionali), deve avvenire con modalità che rispettino la dignità ed i diritti della persona. I casi in cui la violazione del domicilio è consentita sono anch’essi previsti dalla legge ed i casi sono: sanità, incolumità pubblica, fini economici e/o fiscali quando sia necessario procedere ad accertamenti o messe in sicurezza.
  • perquisizione informatica:anche la perquisizione informatica è prevista dall’ 247 del c.p.p. Essa permette alla polizia giudiziaria di perquisire strumenti informatici qualora si abbiano fondati motivi per credere che tramite gli stessi sia possibile recuperare dati, informazioni, programmi o comunque tracce relative al reato. Anche in questo caso, è necessario che gli ufficiali di polizia giudiziaria siano in possesso del decreto motivato del Pubblico Ministero o del Giudice.
  • perquisizione senza mandato: essa è indicata anche con il nome di perquisizione d’urgenza(senza mandato di perquisizione). È disciplinata dall’ 352 del c.p.p. Le forze dell’ordine, in alcuni casi, possono procedere alla perquisizione di persone, luoghi, sistemi informatici anche senza la precedente autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Questo tipo di perquisizione è ammessa solo ed esclusivamente in presenza di alcune condizioni ossia: l’arresto in flagranza di reato[1], l’evasione dell’indagato o del detenuto e il fondato timore che le cose o le tracce relative al reato potrebbero essere cancellate o disperse. L’arresto in flagranza si verifica quando l’indagato viene colto nel momento stesso in cui sta commettendo il reato oppure quando viene inseguito subito dopo averlo commesso o, ancora, quando viene trovato in possesso di oggetti attraverso i quali risulta essere la persona in oggetto l’autrice del reato. Per evasione dell’indagato o del detenuto si intende il suo allontanamento, senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria, dal luogo in cui è detenuto a seguito di una misura cautelare o di una sentenza di condanna.
    In tutti questi casi, la polizia giudiziaria procede alla perquisizione senza un precedente decreto motivato del Pubblico Ministero ossia senza mandato. È, però, in ogni caso obbligata entro e non oltre le 48 ore a trasmettere il verbale di perquisizione all’autorità giudiziaria per sottoporlo al suo esame e richiederne la convalida.
  • perquisizione per droga: essa è prevista dall’ 103 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti. Consente alle forze dell’ordine, durante lo svolgimento delle loro operazioni antidroga, diprocedere alla perquisizione di: persone, effetti personali, bagagli, locali e mezzi di trasporto qualora vi siano fondati motivi rispetto al ritrovamento di sostanze stupefacenti.
    Anche in questi casi, definiti di necessità e urgenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono dotati di una preventiva autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria e sono, perciò, tenuti a trasmettere il verbale delle operazioni compiute. Queste ultime necessitano di convalida entro 48 ore da parte dell’autorità giudiziaria. Gli agenti che la effettuano sono tenuti a rilasciare immediatamente il verbale di perquisizione anche al soggetto perquisito.
  • perquisizione per armi ed esplosivi: questa è prevista dall’ 41 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. Essa consente alla polizia giudiziaria di perquisire qualsiasi locale, pubblico o privato e qualsiasi abitazionese hanno notizia dell’esistenza di armi, munizioni e esplosivi non regolarmente denunciate, non consegnate o abusivamente detenute. Anche questo tipo di perquisizione può essere compiuta in assenza di decreto motivato ma necessita di convalida entro 48 ore.

 

Quando è illegittima la perquisizione?

La perquisizione risulta illegittima quando è posta in essere violando i divieti stabiliti dalla legge. Più nel dettaglio, la perquisizione è illegittima quando:

  • vi è mancanza del decreto motivato da parte dell’autorità giudiziaria.
  • si procede senza che vi siano i presupposti richiesti dalla legge.
  • si procede alla perquisizione di un soggetto in violazione dei propri diritti. Tra questi rientra, ad esempio, il diritto di essere informati della facoltà di farsi assistere da un difensore.
  • È inoltre vietato l’impiego dell’uso della violenza nei confronti della persona perquisita attraverso, ad esempio, l’impiego di schiaffi, pugni o di qualsiasi comportamento aggressivo, offensivo o minaccioso. A questo proposito, l’articolo 609 del Codice Penaleprevede infatti “il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o un’ispezione personale, è punito con la reclusione fino ad un anno.”

 

Differenza tra perquisizione e ispezione 

La perquisizione e l’ispezione sono entrambi definiti come mezzi attraverso i quali si attua la ricerca della prova. Essi presentano, però, delle differenze.

Innanzitutto, l’ispezione è prevista dall’art. 244 c.p.p e ha lo scopo di accertare su persone, luoghi o cose le tracce degli effetti materiali del reato. A differenza della perquisizione in antecedenza descritta, consiste in un’attività di descrizione e rilevazione di dati oggettivi relativi al compimento del reato stesso. Deve essere disposta anch’essa con decreto motivato dal giudice oppure dal pubblico ministero. Durante lo svolgimento di un’ispezione il soggetto mantiene i medesimi diritti che gli sono riconosciuti in caso di una perquisizione. Riassumendo, mentre quest’ultima è diretta a ricercare il corpo del reato o cose pertinenti allo stesso sulle persone o luoghi determinati ovvero ad eseguire l’arresto dell’imputato o dell’evaso, l’ispezione ha come obiettivo quello di accertare sulle persone, luoghi o cose le tracce e gli effetti materiali del reato.

Informazioni

Codice di Procedura Penale 2025, La Tribuna.

Manuale di diritto processuale penale, autori: Scalfati, Bernasconi, De Caro, Menna, Pansini, Pulvirenti, Triggiani, Valentini, Vigoni V Edizione, Febbraio 2025 Giappichelli.

Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti.

Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

[1] Per un approfondimento sulla flagranza di reato invito a leggere: La flagranza di reato – DirittoConsenso.

Rachele Robolini

Ciao, sono Rachele. Laureanda presso la facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Brescia, attualmente lavoro presso un’azienda, all’interno dell’ufficio legale, occupandomi di contrattualistica e pareri legali soprattutto in materia civilistica e penale. Sono appassionata di scrittura e sempre alla ricerca di nuove opportunità per crescere e migliorare costantemente.


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