Le nuove linee guida del DAP regolano i colloqui intimi in carcere, riconoscendo il diritto all’affettività dei detenuti secondo la sentenza 10/2024

 

Le nuove linee guida del DAP a garanzia del diritto all’affettività in carcere

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 10/2024[1], ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 della L. 354/1975 cioè la legge “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie.

L’indiscriminata previsione del controllo a vista sui colloqui tra i detenuti e le persone a questi legate da stabile relazione affettiva, infatti, precludendo radicalmente la condizione di intimità all’incontro, si pone in attrito con l’art. 3 Cost., risolvendosi in “una compressione sproporzionata ed in un sacrificio irragionevole della dignità del detenuto e della libertà della persona a questi legata da una stabile relazione affettiva, che risulta limitata, anche per anni, a coltivare detta relazione, pur essendo estranea al reato e alla condanna”.

Ulteriori profili di illegittimità costituzionale sono stati ravvisati con riferimento all’art. 27 c. 3 Cost. e con l’art. 117 c. 1 Cost. in relazione all’art. 8 CEDU a presidio del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Ne deriva, dunque, una qualificazione dei colloqui intimi in carcere come un vero e proprio diritto soggettivo riconosciuto al detenuto poiché la restrizione della libertà personale trova, comunque, un limite inderogabile nel proprio “contraltare costituzionale”, fondato su beni parimenti meritevoli di tutela.

La Corte Costituzionale, consapevole dell’impatto della pronuncia sulla gestione degli istituti penitenziari, ha evidenziato che, in attesa di una regolamentazione legislativa, la preminente necessità di garantire alle persone ristrette di potere esprimere una normale affettività implicasse altresì un intervento dell’amministrazione della giustizia, in tutte le sue articolazioni, centrali e periferiche, al fine di dare un’ordinata attuazione alla decisione, incluse, dunque, le Direzioni degli Istituti, auspicando una “azione combinata” della magistratura di sorveglianza e dell’amministrazione penitenziaria.

Per tale motivo, dopo oltre un anno di stallo dalla pronuncia additiva di principio, lo scorso 11 aprile, sono state firmate dal Capo del DAP, Lina Di Domenico, linee guida, trasmesse ai Provveditori, Direttori e Comandanti di reparto degli istituti penitenziari, che fissano una disciplina volta a stabilire termini e modalità di esplicazione del diritto all’affettività, individuando i destinatari interni ed esterni per la concessione di colloqui intimi, il loro numero, la loro durata, la loro frequenza e la conseguente determinazione delle misure organizzative interne. Una tappa importante, dunque, lungo il percorso di inveramento del volto costituzionale della pena.

 

Colloqui intimi in carcere: natura giuridica, criteri di priorità, fruitori

L’alveo nel quale va ricondotta giuridicamente la fattispecie dei colloqui intimi in carcere è quello dei colloqui intramurari. Possono trovare applicazione, dunque, le disposizioni contenute nell’art. 37 del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 230/2000, con esclusione di quelle incompatibili con l’assenza di controllo visivo sul colloquio. In particolare, sono applicabili il comma 8, concernente il numero di colloqui dei quali i detenuti ed internati fruiscono mensilmente, nei quali dovranno essere computati i colloqui in argomento, ed il comma 10 relativo alla durata che è quantificata nella misura massima consentita di due ore.

L’art. 18, comma 3, secondo periodo, O.P. fornisce le coordinate che possono indirizzare l’amministrazione penitenziaria nell’individuazione degli ambienti nei quali far svolgere i colloqui senza controllo visivo, prevedendo che “i locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell’ingresso dell’istituto”. Solo per speciali motivi, la direzione può consentire che il colloquio si svolga in un locale distinto, ai sensi dell’art. 37, comma 5, del D.P.R. 230/2000. Per garantire un corretto svolgimento dei colloqui intimi, i locali, individuati dai Provveditori, dovranno essere dotati di una camera arredata con un letto e con annessi servizi igienici.

Sul punto, va osservato come il dato normativo sia antitetico alla realtà poiché, dei 189 istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, solo 32 hanno confermato, allo stato, l’esistenza di uno spazio idoneo allo scopo, previa preventiva attuazione di ingenti e corposi interventi strutturali[2].

La mancanza di spazi sufficienti a soddisfare tutte le domande presuppone, pertanto, l’individuazione di criteri di priorità, laddove si renda necessario operare una scelta. In tal caso, la precedenza verrà accordata:

  • ai detenuti che non beneficiano di permessi premio, né di altri benefici penitenziari che consentano di coltivare i rapporti affettivi all’esterno;
  • ai detenuti, compresi gli imputati, che a parità di condizioni con altri devono espiare pene più lunghe e che sono in stato di privazione della libertà da più tempo.

 

I soggetti potenzialmente fruitori dei colloqui intimi in carcere con le persone detenute sono il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona stabilmente convivente. Prima di autorizzare il colloquio riservato, il direttore dell’istituto, oltre all’esistenza di eventuali divieti dell’autorità giudiziaria che impediscano i contatti del ristretto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, deve verificare la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l’effettività della pregressa convivenza. L’accertamento potrà essere semplificato per il coniuge o la parte dell’unione civile ove risulti dai registri anagrafici ovvero documentata anche tramite autocertificazione come previsto dalla legislazione vigente, soggetta a controllo di veridicità. Per le persone stabilmente conviventi con il detenuto, che abbiano con lo stesso un rapporto affettivo, se la circostanza non risulti altrimenti nota, la Direzione chiederà all’interessato di integrare opportunamente la documentazione. La persona ammessa al colloquio intimo con il detenuto, prima dello svolgimento dello stesso, sottoscrive un consenso informato inerente alla tipologia dell’incontro da cui risulti in specie che lo stesso avverrà in assenza di controlli diretti da parte della Polizia penitenziaria. Sono esclusi, infine, i detenuti sottoposti a regimi detentivi speciali di cui agli artt. 41-bis O.P. e 14 bis O.P.

 

Modalità organizzative e gestione della sicurezza

Sul fronte organizzativo, permane l’esigenza di video sorvegliare le zone antistanti i locali destinati ai colloqui intimi in carcere ed i percorsi per raggiungere i predetti locali. Non è consentita la chiusura all’interno della porta di accesso, di guisa che i locali dovranno sempre e inderogabilmente risultare accessibili al personale di Polizia penitenziaria, dotato di equipaggiamento tecnico in modo da scongiurare eventuali pericoli per l’incolumità dei detenuti e dei familiari, oltre che dell’ordine e della sicurezza interni.

Qualora, poi, vi sia fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona oggetti non consentiti e potenzialmente lesivi, si procederà a perquisizione personale ai sensi di cui all’art. 274 c.p.p. Si procederà, in ogni caso, all’ispezione degli ambienti prima e dopo l’incontro intimo.

La circolare, inoltre, specifica che la biancheria necessaria è introdotta direttamente dalle persone autorizzate al colloquio intimo e sottoposta a controllo. Le pulizie, da effettuarsi al termine di ciascun colloquio, e la sanificazione, ove necessaria, competono ad un detenuto lavorante ammesso al regime ex art. 21 O.P. interno, che non abbia quindi contatti con la restante popolazione detenuta.

L’indicazione della Corte Costituzionale impone, all’evidenza, un accertamento da parte della Direzione di eventuali motivi ostativi all’autorizzazione del colloquio riservato per ragioni di sicurezza e/o di mantenimento dell’ordine e della disciplina. Dette circostanze devono essere desunte, in primo luogo, dalla condotta intramuraria del detenuto che presuppone un congruo periodo di osservazione funzionale al previo parere del G.O.T. o del G.O.T.A.[3] o tramite lo staff multidisciplinare, riservando la consultazione dell’équipe solo nei casi in cui verrà ritenuta necessaria (ad esempio, nei casi di condannati per reati di cui alla Legge 69/2019 o in quelli per reati di cui all’art. 4-bis O.P. o nei casi di condannati con problematiche personologiche o disciplinari rilevanti).

Nel caso di detenuti nei cui confronti siano stati redatti rapporti disciplinari indicativi di rischi per lo svolgimento dei colloqui riservarti elevati negli ultimi sei mesi o nell’ipotesi di trasferimento per motivi di sicurezza, l’autorizzazione al colloquio potrà avvenire decorso un periodo di osservazione non inferiore a sei mesi, in ragione della gravità della condotta.

In ogni caso, l’autorizzazione al colloquio intimo potrà essere negata nell’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti e/o rinvenimento, ascritto al detenuto richiedente, di cellulari, di oggetti atti ad offendere o il cui possesso non è consentito, ovvero nell’ipotesi di partecipazione a disordini o condotte connotate da atti di violenza fisica nonché di condotte in grado di incidere potenzialmente sui rischi connessi ad un colloquio privo di controllo visivo.

Informazioni

Corte Costituzionale, sent. n. 10/2024.

Circolare DAP, 11 aprile 2025, “Sentenza della Corte Costituzionale e l’affettività in carcere. Prime linee guida per i Signori Provveditori, i Direttori e i Comandanti di Reparto”.

Bricola F., Teoria generale del reato (1973).

[1] Per un approfondimento sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2024 invito a leggere: L’affettività in carcere – DirittoConsenso.

[2] Sono le parole del Ministro della Giustizia, On. Carlo Nordio, in risposta all’interrogazione parlamentare del 14 febbraio scorso presentata dal deputato Roberto Giachetti di Italia Viva

[3] Gruppo di osservazione e trattamento allargato che può prevedere anche la partecipazione di enti del terzo settore o comunque di soggetti terzi rispetto l’amministrazione che partecipano al trattamento del detenuto.

Roberta Bitto

Ciao, sono Roberta. Sono laureanda in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Messina. Durante il mio percorso universitario, ho sviluppato una grande passione per il diritto penale e la criminologia, settori nei quali intendo specializzarmi e incentrare la mia carriera professionale. Collaborare con DirittoConsenso per la redazione di articoli giuridici rappresenta per me una stimolante opportunità di crescita.


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