Il reato di adescamento di minori: come è disciplinato dal Codice Penale e quali sono le conseguenze legali e preventive

 

L’articolo è stato scritto in collaborazione con Andrea Valentinotti, avvocato del Foro di Ravenna

 

Quando si configura il reato di adescamento di minori

Il reato di adescamento di minori è disciplinato all’articolo 609–undecies del Codice Penale, il quale è stato introdotto dalla Legge 1° Ottobre 2012, n. 172-Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e abuso sessuale.

Nello specifico, la Convenzione di Lanzarote ha seguito la finalità di rendere penalmente rilevante anche la semplice intenzione di un incontro da parte del soggetto adulto nei confronti di un minore e diretto a commettere delitti attinenti alla sfera sessuale.

La fattispecie oggetto in esame viene anche chiamata “child grooming”, con cui viene inteso il vero e proprio atteggiamento messo in atto dal soggetto verso il minore, ossia conquistare la sua simpatia e fiducia.

La condotta tipica delineata dalla norma stabilisce che per adescamento si intende:

qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.

 

Questa definizione risulta essere interessante, in quanto si discosta da quella dell’articolo 23 della Convenzione di Lanzarote, dove per adescamento si afferma essere:

il fatto che un adulto proponga intenzionalmente ad un minore, per mezzo delle tecnologie di comunicazione e di informazione, un incontro” allo scopo di compiere atti sessuali nei suoi confronti. Come si può notare, da un punto di vista letterale, la norma comunitaria stabilisce che si debba instaurare un incontro con il minore; mentre il legislatore italiano è andato ad ampliare la condotta penalmente rilevante, non delineando la sussistenza di un incontro, ma “qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe e minacce”.

Si parla di “friendship forming stage” o “relationship forming stage”, comprendenti tutti quei comportamenti dove viene costruito un rapporto di fiducia con i soggetti minori.

Nella definizione di adescamento si configurano tre modalità con cui si può realizzare il comportamento:

  • tramite delle minacce,
  • tramite degli artifici e
  • tramite delle lusinghe.

 

Le minacce possono essere delineate come un male ingiusto e futuro; l’artificio, invece, può essere definito come una manipolazione della realtà o una rappresentazione di circostanze inesistenti; infine, le lusinghe, possono essere qualificate come delle frasi amichevoli o delle attenzioni particolari rivolte al soggetto, al fine di ottenere la sua fiducia. Quest’ultimo è un termine poco diffuso all’interno dell’ambito giuridico penalistico, il quale può includere diversi comportamenti a seconda del contesto in cui ci si trova.

Al fine di commettere adescamento di minori, inoltre, non è necessaria la presenza fisica del minore e questo è confermato dalla definizione stessa dell’articolo 609-undecies il quale afferma testualmente: “anche mediante l’utilizzo della rete internet o altri mezzi di comunicazione”.

Un altro elemento da tenere in considerazione è l’età della vittima, la quale è disciplinata dalla norma come minore di anni sedici, individuata dal legislatore con il fine di tutelare i soggetti che si trovano in una fase adolescenziale della loro vita, connotata da possibili influenze esterne.

Il soggetto reo, d’altro canto, ha uno specifico scopo nel suo comportamento. C’è la volontà di realizzare degli incontri a fini sessuali, con lo scopo di commettere i reati di cui agli articoli:

  • 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù),
  • 600 bis c.p. (prostituzione minorile),
  • 600 ter c.p. (pornografia minorile)[1],
  • 600 quater c.p. (detenzione o accesso a materiale pornografico).

 

Il reato di adescamento di minori è punito con la reclusione da uno a tre anni, se non costituisce un più grave reato.

 

Il ruolo della Polizia di Stato e il Protocollo d’intesa con Save the Children

Negli ultimi anni il boom dei social network e l’aumento degli strumenti informatici hanno portato ad un incremento del rischio di adescamento; non a caso, il momento in cui viene consumato questo reato è quello che coincide con il primo contatto con il minore.

La collaborazione di Save the Children insieme al corpo della Polizia di Stato rappresenta un elemento fondamentale per la prevenzione e l’assistenza delle vittime.

L’aspetto che spicca maggiormente è dato dalla volontà di coinvolgere attivamente la società, per cercare di responsabilizzare e sensibilizzare al tema, ai pericoli del cosiddetto “dark web”.

Il dark web può essere definito, brevemente, come una parte della rete internet i cui contenuti vengono resi invisibili perché il motore di ricerca e i software utilizzati non sono quelli che comunemente impieghiamo. Queste reti anonime sono generalmente usate per attività illecite, di criminalità, pornografia, traffico di armi e molto altro.

Un’altra finalità perseguita dalla collaborazione con la Polizia di Stato è quella di assistenza ai minori in caso abbiano subito sfruttamento o adescamento o siano state vittime di pedopornografia.

 

Consumazione del reato e rapporti con l’articolo 609 quater c.p.

Si potrebbe considerare la fattispecie in esame come reato “a consumazione anticipata”, dal momento che il fatto si perfeziona con il solo compimento di atto rivolto a carpire la fiducia del minore al fine di commettere i reati di cui si è parlato.

Muovendo un ragionamento di natura prettamente sistematica, si può ritenere che il reato di cui all’art. 609 undecies c.p. nasca dalla volontà del legislatore, stante la preponderante espansione della rete e quindi del darkweb, di individuare una fattispecie autonoma in grado di intervenire prima della commissione di determinati reati.

Come per tutti i reati commessi a mezzo strumento informatico, sorge il problema della competenza territoriale. Seconda la Suprema Corte (Cass. Sez. III, sentenza n. 36492/19) “Ai fini della determinazione della competenza per territorio, va, quindi, individuato il momento di perfezionamento della fattispecie incriminatrice, facendo riferimento, non solo alla esecuzione della condotta esteriore richiesta per la sussistenza del reato da parte dell’autore, ma, soprattutto, al momento di partecipazione al delitto da parte del minore e, quindi, alla concretizzazione dell’offesa del bene-interesse tutelato”.

Pertanto, dovendosi il reato perfezionare anche con la percezione da parte del minore della condotta adescatrice, il luogo del commesso delitto coinciderà con quello in cui la vittima si trovava al momento degli incontri via web.

Il tentativo è astrattamente configurabile. Resta però l’interrogativo sul rapporto, in particolari ipotesi, tra violenza sessuale nella forma tentata ed il delitto di adescamento di minori. Si pensi all’ipotesi di un soggetto che inviti un minore di anni 14 ad avere con lui rapporti sessuali, incorrendo quindi, in caso di atto perfezionato, nell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 609 quater c.p. (atti sessuali con minorenne) ma che, per l’intervento di terzi, ciò non avvenga. Fermo restando la clausola di sussidiarietà del 609 undecies, quale ipotesi delittuosa andrà a configurarsi, tra quello citato ed il tentativo di atti sessuali con minorenne?

La Suprema Corte ha cercato, nella non certamente facile situazione stante apparentemente la coesistenza di ipotesi di reato riguardanti una medesima situazione, di tracciare una distinzione tra le due ipotesi, ritenendo che il delitto di adescamento di minori è punibile, in virtù della clausola di riservase il fatto non costituisce più grave reato“, solo se non siano ancora configurabili gli estremi del tentativo o della consumazione del reato fine, in quanto, nell’ipotesi che quest’ultimo resti allo stadio della fattispecie tentata, la contestazione anche del delitto di cui all’art. 609 undecies c.p. significherebbe di fatto perseguire la stessa condotta due volte, mentre, qualora il reato fine sia consumato, la condotta di adescamento precedentemente tenuta dall’agente si risolverebbe in un antefatto non punibile (Sez. III, sentenza 8691/2016). In altri termini, il reato di adescamento è contestabile quando ancora non vi siano elementi utili per ritenere configurato il tentativo di rapporto sessuale con minore, quindi in particolare gli atti idonei, o direttamente la consumazione.

Informazioni

  1. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, “CyberCrime”, Utet, 2023.

Codice della Famiglia e dei minori commentato.

Articolo 609-undecies del Codice Penale.

[1] Su questa disposizione invito a leggere l’analisi dei limiti di rilevanza del consenso del minore nei reati di pedopornografia a seguito di una pronuncia della Corte di Cassazione: Il ruolo del consenso del minore nei reati di pedopornografia – DirittoConsenso.

Dania Cuccato

Ciao, sono Dania. Sono dottoressa in Giurisprudenza presso l’università di Padova. Ho scelto questa facoltà, in primis, perché credo fortemente nel ruolo dell’avvocato nel nostro Stato, nel valore della parola ‘diritto’, di cui tutti noi siamo titolari. Inoltre, oltre a dedicarmi alla professione forense in materia di diritto di famiglia, nutro una passione anche per il diritto penale, in particolare per l'ambito penitenziario. Da sempre mi piace scrivere, approfondire tematiche di diritto e renderle alla portata di tutti. Ecco perché ho scelto di collaborare con alcune pagine giuridiche. Da giugno 2024 faccio parte di DirittoConsenso.


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