Un’analisi completa della Global Sumud Flotilla 2025: cronologia dei fatti, possibili reati, profili di diritto internazionale e dubbi sulla legittimità del blocco navale israeliano

 

Premessa

Per svolgere una completa analisi degli estremi penali relativi alla vicenda internazionale che ha coinvolto la Global Sumud Flotilla, è necessario partire da una chiara ricostruzione cronologica dei fatti.

Cominciamo, dunque, ricordando che nel corso degli ultimi due decenni, diversi movimenti internazionali di carattere umanitario hanno tentato di raggiungere le coste palestinesi via mare. Era il 2008 quando l’operazione umanitaria condotta dalla Freedom Flotilla Coalition (Ffc) tentò di rompere il blocco navale imposto da Israele dinanzi alle coste palestinesi. Da allora le missioni umanitarie verso la Striscia di Gaza non si sono mai interrotte, anche se solo in pochi casi sono riuscite a raggiungere l’obiettivo di attraccare sulla costa della Striscia di Gaza. Molteplici sono state, infatti, le missioni fallite a causa degli ostacoli che le forze armate israeliane creavano alle imbarcazioni ancora al largo o, purtroppo, a causa anche di alcuni attacchi armati che hanno causato vittime tra gli attivisti[1].

La Global Sumud Flotilla s’inserisce in questo contesto, pur se in uno scenario geopolitico decisamente più fragile e pericoloso rispetto a quello degli anni precedenti. All’ultima operazione umanitaria hanno partecipato numerosi attivisti provenienti da diversi Paesi europei, tra cui anche l’Italia, rappresentata in particolar modo da Annalisa Corrado (Eurodeputata del PD), Benedetta Scuderi (Eurodeputata di AVS), Arturo Scotto (Deputato del PD), Marco Croatti (Senatore del Movimento 5 Stelle) e Paolo Romano (Consigliere Regionale della Regione Lombardia, PD).

 

Il fatto in breve

Tra fine agosto e inizio settembre 2025, dopo alcuni ritardi dovuti al maltempo, le barche della Flotilla sono salpate dai porti di Spagna, Italia, Tunisia e Grecia in direzione della costa palestinese, arrivando a formare un convoglio di circa quaranta imbarcazioni.

Appena qualche giorno dopo la partenza, tuttavia, si sono verificati i primi tentativi di sabotaggio della missione da parte delle forze armate israeliane. Tra l’8 e il 10 settembre, infatti, alcune navi battenti bandiera tunisina sono state raggiunte da diversi attacchi incendiari che, pur non ledendo l’incolumità di alcuno, hanno severamente manomesso la struttura esterna delle imbarcazioni. Un secondo attacco, molto simile al primo, si è verificato al largo dell’isola di Creta, nella notte tra il 23 e il 24 settembre.

Infine, la notte tra il 30 settembre e il 1° ottobre, quando ancora si trovavano in acque internazionali, tutte le imbarcazioni della Flotilla sono state raggiunte dalle navi della marina militare israeliana, le quali hanno operato nei loro confronti un vero e proprio abbordaggio militare, costringendo gli attivisti a dirigersi verso il porto di Ashdod – situato appena poco più a Nord della Striscia di Gaza – e sequestrando tutte le imbarcazioni. Una volta giunti sul suolo israeliano, gli attivisti sono stati arrestati e trasportati presso il carcere di massima sicurezza di Ketziot, dal quale sono stati successivamente liberati per essere definitivamente espulsi dallo Stato di Israele.

 

I possibili profili penali – i reati perseguibili su scala nazionale

L’operazione militare israeliana condotta nei confronti dei volontari della Global Sumud Flotilla ha senza dubbio concretizzato diverse fattispecie di reato, sia sul piano nazionale che su quello internazionale.

Partendo dalle contestazioni di carattere penalistico valide sul profilo nazionale, una prima ipotesi di reato deriverebbe dall’arresto e dalla successiva detenzione degli attivisti presso il carcere di Ketziot. La privazione della libertà personale inflitta agli attivisti da parte dei militari israeliani avrebbe concretizzato, a tutti gli effetti, il reato di sequestro di persona, disciplinato dall’articolo 605 del codice penale, con l’applicazione delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 61 n. 5, 112 n. 1 e 585 c.p. – relative, rispettivamente, all’aver profittato delle circostanze di tempo, luogo o persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, al numero di persone concorse nel reato superiore a cinque e all’uso delle armi nell’operazione di sequestro.

Un secondo profilo attiene, invece, al sequestro delle imbarcazioni e dei beni di prima necessità che le stesse trasportavano: operazione, questa, che presenta gli estremi del reato di rapina, di cui all’articolo 628 c.p. Si tratterebbe di una fattispecie di rapina che, più precisamente, viene definita “propria”, in quanto contraddistinta dalla contestualità dell’uso della violenza e della minaccia rispetto all’atto di sottrazione delle barche appartenenti al convoglio. Anche in questo caso, inoltre, risulta concretizzata l’aggravante dell’uso delle armi, di cui all’articolo 585 c.p.

Si tratta, com’è chiaro, di reati commessi all’estero, ma per i quali, avendo essi integrato l’offesa di interessi politici dello Stato italiano ed essendo stati commessi su imbarcazioni battenti bandiera italiana – e, quindi, assimilabili in tutto e per tutto al territorio italiano –, sarebbe competente l’autorità giurisdizionale italiana, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8 c.p. In sostanza, qualora si volesse perseguire la volontà di giudicare tali condotte, la competenza verrebbe attribuita, in particolare, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, competente per tutti i reati politici commessi all’estero.

 

I reati perseguibili su scala internazionale

Sul piano internazionale, l’analisi delle condotte penalmente rilevanti deve necessariamente partire da quanto sancito all’interno della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, meglio conosciuta come Convenzione di Montego Bay.

All’interno di questo Trattato internazionale, la cui firma risale al 1982, sono stati definiti i limiti degli spazi marittimi di competenza dei singoli Stati, nonché le regole sulla navigazione, lo sfruttamento delle risorse e la protezione dell’ecosistema marittimo. Si tratta di una convenzione che, è bene specificarlo, non è stata ratificata da Israele ma, ciononostante, «riproduce consuetudini valide generalmente»[2], alle quali, perciò, anche lo Stato israeliano deve necessariamente sottostare.

Di rilievo, in particolare, risultano le disposizioni della suddetta Convenzione concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati costieri relativi alla definizione e alla gestione delle acque sotto la loro sovranità e giurisdizione, così divise in:

  • mare territoriale: zona che comprende un massimo di 12 miglia marine a partire dalla linea base individuata, ossia la linea costiera;
  • zona contigua: zona che si estende oltre il confine del mare territoriale per arrivare fino a 24 miglia marine. Si tratta di una zona in cui lo Stato costiero può esercitare il controllo necessario al fine di prevenire o punire eventuali violazioni di proprie disposizioni di legge o di regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione all’interno del proprio territorio o della zona di mare territoriale;
  • zona economica esclusiva: si estende dalla linea base fino a 200 miglia marine. In questa zona lo Stato costiero esercita il controllo sulle proprie risorse economiche e, correlatamente, sull’inquinamento delle stesse;
  • piattaforma continentale: si estende per almeno 200 miglia dalle linee di base territoriale di uno Stato costiero fino all’orlo esterno del margine continentale;
  • alto mare: mare aperto, zona che non rientra in alcuna giurisdizione nazionale;
  • area oltre ai rispettivi diritti e obblighi di tutti gli Stati.

 

La Convenzione sancisce, inoltre, il principio di libertà di navigazione in alto mare[3], ossia in quella zona in cui le acque non appartengono alla giurisdizione di alcuno Stato.

Avendo ora chiara la definizione degli ordini giuridici nei diversi spazi oceanici, è bene ora evidenziare che nessuno degli attacchi subiti dalle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla si è verificato in acque territoriali palestinesi. Tutto è avvenuto, infatti, a circa 70 miglia dalla costa palestinese, ossia nella zona di “alto mare” ove, come si è detto, nessuno Stato può applicare la propria giurisdizione.

Parimenti rilevante, per quanto concerne il tema oggetto della presente trattazione, è la disciplina sancita negli articoli 102 e 103 del Manuale di Sanremo sul diritto applicabile ai conflitti armati in mare, entrato in vigore nel 1994:

  • L’articolo 102 del citato documento disciplina i casi in cui la dichiarazione di un blocco navale debba intendersi vietata, ossia: se ha il solo scopo di affamare la popolazione civile o di privarla di altri beni essenziali per la sua sopravvivenza o se il danno alla popolazione civile è, o ci si può aspettare che sia, eccessivo rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto dal blocco.
  • L’articolo 103, invece, sancisce l’obbligo di garantire comunque, anche in presenza di un blocco navale, il libero passaggio di generi alimentari o di altri rifornimenti essenziali.

 

A ciò si aggiunge, poi, quanto affermato dalla Quarta Convenzione di Ginevra sulla protezione della popolazione civile nei conflitti armati, i cui articoli 23 e 25 impongono alle parti in conflitto di garantire alla popolazione civile i mezzi per usufruire dei viveri essenziali e dei beni di prima necessità – viveri e beni che, come si è detto, costituivano proprio ciò che, con le loro barche, gli attivisti della Global Sumud Flotilla intendevano portare alla popolazione palestinese.

 

La legittimità del blocco navale ed altri problemi di diritto

Le citate disposizioni portano a galla evidenti dubbi in merito all’effettiva legittimità del blocco navale imposto da Israele ai danni dello Stato palestinese. Un tema, questo, su cui vi sono da sempre interpretazioni diverse e spesso contrastanti tra loro. Se ne parlava già a seguito dell’assalto alla nave Mavi Marmara del 31 maggio 2010, ove persero la vita dieci attivisti turchi. All’epoca, la Commissione delle Nazioni Unite, insediatasi per giudicare il fatto, definì il blocco navale israeliano come una misura di sicurezza. Al contrario, il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite giudicò la misura illegale, motivando tale conclusione proprio con riferimento all’evidente sproporzione dell’impatto che essa aveva sulle vite della popolazione civile, nonché alle violazioni del diritto internazionale commesse dalle forze israeliane.

Più recentemente, l’Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite e la Corte Internazionale di Giustizia hanno affermato che l’imposizione del blocco da parte di Israele, connesso alle privazioni che lo stesso comportava per la popolazione civile costituisce una chiara violazione del diritto internazionale umanitario[4].

Ma a quale autorità giurisdizionale dev’essere riconosciuta la competenza per tali violazioni del diritto internazionale? Per rispondere al quesito, si ritiene utile analizzare quanto avvenuto, nel 2010, a seguito del citato attacco militare operato da Israele nei confronti della nave Mavi Marmara. In quell’occasione la Corte Penale Internazionale, a conclusione di un esame preliminare del caso, affermò che, pur potendo ipotizzare l’avvenuta concretizzazione di crimini di guerra da parte dello Stato d’Israele, non fosse possibile procedere  nei confronti di quest’ultimo a causa della mancanza del requisito della “sufficiente gravità”, ritenuto necessario, ai sensi dall’articolo 17, lettera d) dello Statuto di Roma, perché la Corte possa attivare la fase delle indagini preliminari nei confronti dello Stato incriminato[5]. Un elemento, quello della sufficiente gravità, che si basa su elementi qualitativi, quantitativi, nonché attinenti alla natura e alle modalità con cui è stata perpetrata la condotta oggetto dell’incriminazione.

Si può, dunque, ipotizzare che, a seguito di quanto accaduto alla Global Sumud Flotilla, la Corte dell’Aja verrà nuovamente audita sul punto, anche se, dal momento che, fortunatamente, questa volta tutti gli attivisti presenti sulle imbarcazioni sono rimasti illesi, la conclusione cui giungerebbero i giudici non potrà più di tanto discostarsi da quella espressa nel 2010 ove, invece, di morti ce ne furono ben dieci.

 

Conclusione

La dimostrazione di disobbedienza civile portata avanti dagli attivisti dalla Global Sumud Flotilla ha evidenziato, ancora una volta, la fragilità dell’attuale contesto geopolitico nella zona del Medioriente. Una fragilità che contrasta, in maniera evidente, con la reazione da parte della popolazione civile che, dinanzi a quanto accaduto nelle acque internazionali antistanti le coste palestinesi ha dimostrato il proprio dissenso con un’ondata di manifestazioni che ha rapidamente investito l’intera Europa.

Ancora oggi, benché il 10 ottobre sia stata ufficialmente proclamata una tregua tra i due Stati, la situazione non sembra essersi definita. I più ottimisti potrebbero credere che la missione della Global Sumud Flotilla e le proteste che ad essa sono seguite in diversi Stati abbiano spinto le diplomazie coinvolte nel conflitto a trovare nel breve tempo una soluzione che potesse essere accettata di buon grado sul piano internazionale. Se questo sia vero non è ancora possibile dirlo, certo è che chi ha contribuito a questa missione ha realizzato una piccola, grande rivoluzione. Come non se ne vedevano da tempo.

Informazioni

Agence France-Presse (Afp), Scattata la tregua a Gaza, migliaia di Palestinesi in marcia verso nord, Internazionale, 10 ottobre 2025.

Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, Giuristi Democratici e Comma 2 – Lavoro è dignità, La legalità della Global Sumud Flotilla e gli obblighi di protezione dell’Italia.

Azzolini V., L’equipaggio della Flotilla ha violato il codice penale italiano?, in Pagella Politica del 1° ottobre 2025.

Camilli A., Cos’è la Global Sumud Flotilla e che storia ha, Internazionale, 5 settembre 2025.

Camilli A., Perché l’operazione di Israele contro la Flotilla è illegale, Internazionale, 2 ottobre 2025.

Centro di Ateneo per i Diritti Umani Antonio Papisca, Corte Penale Internazionale: dichiarazione del Procuratore generale sul caso “Gaza Freedom Flotilla”, 17 novembre 2024.

Gentilucci P., Sequestro della Flotilla: i possibili profili penali, Altalex.

Gallo D., Gli attacchi alla Flotilla sono un reato!, in volerelaluna del 26 settembre 2025.

Castellaneta M., Israele e la Global Sumud Flotilla: ecco cosa dice il diritto internazionale.

Pierucci F., Flotilla, l’analisi del docente di diritto internazionale – Edoardo Rossi, Professore dell’Università di Urbino, fa il punto sull’abbordaggio e le procedure che seguiranno, Lapresse.it, 2 ottobre 2025.

Wired, Cosa è successo dopo l’abbordaggio alla Global Sumud Flotilla da parte di Israele, articolo del 1° ottobre 2025.

[1] Si ricordi, a tal proposito, quanto avvenuto alla Mavi Marmara, imbarcazione di proprietà dell’ONG turca Humanitarian relief foundation che, nel 2010, fu attaccata dall’esercito israeliano in acque internazionali: un attacco armato che causò la morte di dieci attivisti.

[2] Pierucci F., Flotilla, l’analisi del docente di diritto internazionale – Edoardo Rossi, Professore dell’Università di Urbino, fa il punto sull’abbordaggio e le procedure che seguiranno, Lapresse.it, 2 ottobre 2025.

[3] Per un approfondimento su questo principio invito a leggere: Il passaggio inoffensivo nel diritto internazionale marittimo – DirittoConsenso.

[4] In particolare, la Corte Internazionale di Giustizia ha affermato che «Israele non ha diritto alla sovranità su alcuna parte del Territorio palestinese occupato e non possa esercitarvi poteri sovrani in virtù della sua occupazione», cfr. il parere consultivo della Corte Legal consequences arising from the policies and practicies of Israel in the occupied palestinian territory including East Jerusalem, 19 luglio 2024. Sulla base di questo parere, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha imposto a Israele un termine massimo di dodici mesi – scaduto, quindi, il 13 settembre 2025 – per porre fine alla sua illecita occupazione sul suolo palestinese, ribadendo altresì il divieto per tutti gli Stati membri dell’Organizzazione di riconoscere in qualsiasi modo gli effetti legali di tale occupazione (si veda, sul punto, quanto affermato da Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, Giuristi Democratici e Comma 2 – Lavoro è dignità, La legalità della Global Sumud Flotilla e gli obblighi di protezione dell’Italia).

[5] Cfr. la Dichiarazione del Procuratore della Corte Penale Internazionale sulla segnalazione dell’Unione delle Comore, Paese di registrazione della nave Mavi Marmara e che aveva adito, sul punto, la Corte Penale Internazionale.

Beatrice Del Col

Ciao, sono Beatrice. Originaria di Aosta, nel settembre 2023 mi sono laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino. Il profondo interesse per il mondo del diritto mi ha spinta a continuare il mio percorso formativo e, così, ho deciso d’intraprendere il tirocinio extra curriculare ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Aosta. Questa esperienza, ancora in corso, mi permette di partecipare in prima linea alla conduzione delle indagini e allo svolgimento di udienze, sia pubbliche che camerali, nonché di approfondire lo studio diritto penale sostanziale, con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale.


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