Analisi dei principi generali del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: un approfondimento sugli articoli 3-11
Breve introduzione al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza è un testo normativo cardine della materia del diritto dell’insolvenza, diritto della crisi d’impresa o diritto dell’impresa in crisi, espressioni da preferire al c.d. diritto fallimentare. Il Codice infatti è una riforma organica della vecchia legge fallimentare nell’ordinamento italiano (R.D. 16 marzo 1942, n. 267). Il Codice, entrato in vigore il 15 luglio 2022, ha elencato principi e introdotto nuovi strumenti per la gestione e la prevenzione delle situazioni di difficoltà aziendale[1]. Bisogna essere attenti però a pensare che il Codice sia corpo normativo contenitore di tutte le disposizioni della materia del diritto della crisi d’impresa: la legge italiana ha tante disposizioni di legge utili della materia[2], basti pensare a diversi articoli del Codice Civile[3].
Sui principi generali del Codice della Crisi e sulle funzioni
I principi generali del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) si trovano nel Capo II. La scelta di individuare specifici principi e collocarli all’interno del CCII è una novità perché nella Legge Fallimentare del 1942 non erano individuati dei principi.
Il rischio di considerare questi principi come superflui potrebbe essere alto se non fosse che poche norme, tra l’altro poste all’inizio del Codice, segnano l’intero insieme delle disposizioni in tema di crisi d’impresa e di insolvenza, composto da quasi 400 articoli e da diversi istituti. D’altronde, è importante sottolineare proprio 3 funzioni che i principi del Codice della Crisi possono svolgere:
- La funzione interpretativa: i principi indicano agli operatori del diritto (giudici, professionisti, imprenditori) la chiave di lettura da preferire quando si applicano le norme di dettaglio. In altre parole, aiutano a capire “in che direzione” va interpretata una regola specifica, soprattutto quando nella crisi d’impresa entrano in gioco interessi diversi e in conflitto tra loro (quelli del debitore, dei creditori, dei lavoratori).
- La funzione integrativa: i principi permettono di colmare eventuali vuoti normativi. Il Codice, infatti, nasce dalla stratificazione di più interventi legislativi nel tempo, e questo ha lasciato alcuni “spazi vuoti” che vanno riempiti facendo riferimento proprio ai principi generali.
- La funzione normativa: i principi non sono semplici enunciazioni teoriche, ma vere e proprie regole di comportamento che i soggetti coinvolti devono rispettare.
L’articolo 3
L’articolo 3, il primo dei principi generali del Codice della crisi, stabilisce gli obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell’insolvenza, individuando quali attività deve svolgere ogni soggetto. In particolare:
- L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
- L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del Codice civile ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
In entrambi i casi balza all’occhio la tempestività: nell’ottica del legislatore, prima si agisce e meglio è. Concretamente, l’articolo chiede alle imprese di dotarsi di strumenti capaci di individuare per tempo alcuni “campanelli d’allarme”: squilibri economici o finanziari rispetto alle caratteristiche dell’attività svolta, difficoltà a sostenere i debiti nei dodici mesi successivi, oppure segnali più specifici come ritardi prolungati nel pagamento di stipendi, fornitori o rate bancarie. Questi indicatori servono anche a verificare, con l’aiuto di strumenti messi a disposizione dal Codice stesso, se esistano concrete possibilità di risanamento dell’impresa.
L’articolo 3 termina con il quarto comma, contenente dei segnali di pericolo per le imprese prima ancora che possa emergere la crisi o l’insolvenza.
L’articolo 4
L’articolo 4 è uno dei principi più interessanti del Codice della crisi. In base a questa disposizione, “nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione, debitore e creditore devono comportarsi secondo buona fede e correttezza”.
Potrebbe quindi apparire come un principio limitante e ci si potrebbe chiedere se il principio valga solamente nella composizione negoziata ed alle trattative ed ai procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. In realtà una valutazione complessiva degli interessi del debitore e dei creditori richiede un’applicazione del principio della buona fede in tutte le fasi dei rapporti: un principio di buona fede e correttezza che fosse applicato a macchie causerebbe danni inimmaginabili, specie in situazioni come quelle della crisi e dell’insolvenza, ed in cui le scelte del debitore e del creditore/dei creditori avrebbero un impatto su una vasta platea di altri soggetti[4].
Da un punto di vista pratico nell’affrontare la situazione di crisi e di insolvenza, il principio di buona fede deve essere coniugato ai doveri indicati al comma 2 dell’articolo 4[5]. In questo modo è chiaro che il principio appare come un elemento fondamentale per l’intera situazione di crisi e di insolvenza.
Gli articoli 5 e 6
Gli articoli 5 e 6 spiegano rispettivamente la trasparenza ed efficienza delle nomine e la prededucibilità dei crediti.
Approfondendo l’articolo 5, i principi di trasparenza, rotazione ed efficienza sono fondamentali in relazione alle nomine dei professionisti effettuate secondo le regole presenti all’articolo 13, comma 6. Ed è proprio per il rispetto dei principi appena menzionati che il segretario generale della camera di commercio del capoluogo di regione comunica alle autorità che hanno nominato i membri delle commissioni gli incarichi conferiti. Inoltre, anche il presidente del tribunale (o il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza) vigila sull’osservanza dei principi di trasparenza, rotazione ed efficienza.
Per quanto riguarda l’articolo 6, la prededucibilità è, in parole semplici, una sorta di “corsia preferenziale” nel pagamento: riguarda i crediti maturati da professionisti e organi che lavorano per far funzionare la procedura di crisi (ad esempio chi assiste il debitore nella composizione della crisi, o chi cura la domanda di concordato o gli accordi di ristrutturazione). Poiché il buon esito della procedura dipende anche dal loro lavoro, il Codice stabilisce che questi crediti vengano soddisfatti con priorità rispetto agli altri, entro alcuni limiti e condizioni previsti dalla norma (come l’omologazione dell’accordo o l’apertura della procedura). Si tratta quindi di un incentivo concreto affinché professionisti qualificati siano disposti ad affiancare l’impresa in difficoltà.
I principi di carattere processuale: gli articoli 7, 8 e 9
Nella categoria dei principi del Codice della Crisi ci sono anche quelli di carattere processuale.
L’articolo 7 stabilisce le modalità di trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alle procedure di insolvenza. L’obiettivo è di stabilire un unico procedimento tanto che “ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente”. Inoltre per economia processuale, il comma 2 stabilisce a certe condizioni (lett. a,b e c) che: “Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata”.
L’articolo 8 fissa la durata massima delle misure protettive che non devono superare i 12 mesi. Le misure protettive, appannaggio del solo debitore, possono accompagnarsi ad una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza (concordato, accordi o piano di ristrutturazione soggetto ad omologa) e mirano ad impedire che iniziative individuali dei creditori sul patrimonio e sull’impresa ostacolino il buon esito delle trattative.
Il breve articolo 9 stabilisce che la sospensione feriale dei termini non si applica ai procedimenti disciplinati nel Codice della Crisi e che, salvo i casi in cui non sia previsto altrimenti, il patrocinio del difensore è obbligatorio.
Infine, l’articolo 10 disciplina le comunicazioni telematiche. La norma stabilisce che tutte le comunicazioni a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal Codice devono avvenire per via telematica, tipicamente tramite posta elettronica certificata (PEC) o servizi equivalenti di recapito certificato. Si tratta di un valore importante che risponde ai principi di efficienza e celerità delle procedure.
L’ultimo dei principi del Codice della Crisi: l’articolo 11
A chiudere il capo dei principi del Codice della Crisi c’è l’articolo 11 che si occupa della giurisdizione internazionale, cioè di stabilire quando è il giudice italiano ad essere competente a decidere su una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o a una procedura di insolvenza. La norma stabilisce che la giurisdizione italiana sussiste quando il debitore ha in Italia il proprio centro degli interessi principali oppure una dipendenza, fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione Europea, che restano prevalenti.
In conclusione
Dall’articolo 3 all’articolo 11, i principi generali del Codice della Crisi disegnano una vera e propria bussola valoriale per l’intero sistema normativo: dai doveri di diligenza e tempestività dell’imprenditore, alla buona fede tra le parti, fino alle regole di efficienza delle procedure e di individuazione del giudice competente.
Informazioni
Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
[1] Per un approfondimento sul Codice: Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – DirittoConsenso.
[2] Per citare solamente due casi, il D.lgs. 270/1999, poi modificato più volte, in tema di amministrazione straordinaria o il D.lgs. 385/1993 sull’insolvenza delle banche.
[3] Pensiamo all’articolo 2740 c.c. “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”.
[4] Basti guardare ad esempio ai soggetti menzionati dallo stesso articolo 4 ai commi 3 e 4.
[5] “Il debitore ha il dovere di: a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto; b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all’articolo 12, comma 1, durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori; c) gestire il patrimonio o l’impresa durante i procedimenti nell’interesse prioritario dei creditori. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 16, comma 4, e 21.”.
Lorenzo Venezia
Ciao, sono Lorenzo. Ho ottenuto la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca con una tesi sul recupero dei beni culturali nel diritto internazionale e sul ruolo dell'INTERPOL e poi ho completato il master "Cultural property protection in crisis response" all'Università degli Studi di Torino. Ho studiato la tutela dei beni culturali nel diritto internazionale ed il traffico illecito di beni culturali e oggi approfondisco il ruolo delle organizzazioni culturali.



