Il concordato preventivo è uno strumento di gestione della crisi d’impresa, nonché una procedura concorsuale giudiziaria. Di che si tratta?
Introduzione al concordato preventivo
Il concordato preventivo è uno strumento giuridico negoziale previsto dall’ordinamento italiano per gestire lo stato di crisi[1] di un’azienda o di una società e prevenire l’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale. Il concordato preventivo permette quindi al debitore, sia esso un imprenditore o una società[2], di evitare il fallimento, e quindi, in termini del tutto atecnici, la chiusura dell’azienda.
Con il concordato preventivo il debitore propone ai creditori un piano per il loro soddisfacimento, anche parziale, dei loro crediti: questa procedura perciò non deve essere vista come una procedura residuale o a cui ricorrere come strumento emergenziale salvavita dell’impresa ma può essere attivata anche in una fase dove esistono ancora margini di riorganizzazione dell’impresa.
Per la precisione, è una procedura concorsuale giudiziale volontaria. Perché volontaria? Perché il debitore propone ai propri creditori un determinato soddisfacimento delle loro pretese – e qui c’è l’elemento importante – sulla base di un piano di ristrutturazione dei debiti.
La disciplina vigente
Il concordato preventivo è disciplinato nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) entrato in vigore il 15 luglio 2022 e più volte modificato con dei decreti comunemente noti con il nome di Correttivi. Il Codice in questione ha ridisegnato profondamente gli istituti della crisi con una spiccata preferenza per la conservazione dell’impresa. La normativa attua la Direttiva UE 2019/2023[3] in materia di quadri di ristrutturazione preventiva.
L’architrave del concordato preventivo è l’art. 87 CCII: il piano deve garantire la c.d. viability of the business che è proprio tradotta nell’ordinamento italiano come “sostenibilità economica dell’impresa”. Proprio questa nozione apparentemente poco significativa può avere diverse chiavi di lettura:
- La sostenibilità del modello di business può essere vista come la compatibilità del modello dell’offerta dell’impresa con i bisogni del mercato collegata al posizionamento dei prodotti nel loro ciclo di vita
- La sostenibilità può essere intesa come la capacità dell’impresa di remunerare il capitale, il lavoro ed i cespiti
- La sostenibilità riguarda anche il debito: il debito deve essere rimborsabile in un numero di anni coerente con il settore avendo riguardo alla stabilità dei flussi e al ciclo di vita dei prodotti.
A questo si aggiunge un ulteriore elemento fondamentale del concordato preventivo: che il piano non sia manifestamente inidoneo a garantire un valore percepibile ai creditori. Perciò accanto alla sostenibilità economica dell’impresa occorre che da essa i creditori possano ritrarre un valore materialmente percepibile e non una mera chance.
Gli elementi del concordato preventivo
Il concordato preventivo ha due elementi fondamentali:
- L’accordo tra la maggioranza dei creditori ed il proponente del concordato (quindi il debitore)
- L’intervento istituzionale degli organi della procedura che garantisca la regolarità del piano di concordato.
Pertanto il concordato preventivo si fonda su una proposta ai creditori basata sull’esecuzione di un piano. Tale piano può avere:
- Sia la finalità di raggiungere il risanamento dell’impresa preservandone la continuità aziendale (per questo si parla in breve di concordato in continuità o di concordato in continuità aziendale)
- Sia la finalità di raggiungere la sua integrale liquidazione (e qui invece si parla di concordato liquidatorio).
Il piano di concordato può prevedere la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. In particolare:
- Nel concordato liquidatorio la suddivisione in classi è facoltativa salvo che per le seguenti categorie di creditori:
- Creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali di cui non sia previsto l’integrale pagamento
- Creditori titolari di garanzie prestate da terzi
- Creditori soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro
- Creditori proponenti il concordato e parti correlate
- Nel concordato in continuità la suddivisione in classi è obbligatoria con la precisazione che i seguenti creditori devono essere inseriti in classi separate:
- Creditori assistiti da cause legittime di prelazione perché non soddisfatti in denaro ed entro 180 giorni dalla omologazione
- Imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi.
Dato che il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) prevede diversi strumenti giuridici negoziali[4], esistono dei presupposti per il concordato preventivo:
- Il presupposto soggettivo è che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali “che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d)[5] e che siano in stato di insolvenza”.
- Il presupposto oggettivo è che può proporre un concordato preventivo “l’imprenditore che si trova in stato di crisi o di insolvenza” (come stabilito dall’art. 84, comma 1, CCII).
Infine, ulteriori elementi da tenere in seria considerazione sono i tempi ed i costi.
Non esistono limiti temporali particolari: il ricorso al concordato preventivo comprende – dalla presentazione della domanda alla sua omologazione – un arco temporale che va tra i 6 mesi a diversi anni a seconda della complessità delle operazioni (pensiamo a quanto un concordato preventivo possa essere diverso tra una grossa società con diverse sedi ed una piccola azienda a conduzione famigliare locale).
Per quanto riguarda i costi, l’imprenditore-debitore deve considerare diverse voci come i compensi dei professionisti (avvocati, consulenti, attestatore); il compenso del commissario giudiziale e gli eventuali costi di gestione della procedura gli oneri legati alla predisposizione del piano. Sottovalutare questi aspetti nella fase iniziale può essere un grave errore: prevenire tale scenario è opportuno anche per capire se orientarsi verso strumenti alternativi di prevenzione della crisi e dell’insolvenza.
L’iter
Lo svolgimento del concordato preventivo segue regole precise.
Possiamo distinguere diverse fasi dell’iter giudiziale:
- Fase di apertura o fase di ammissione: in questa fase inizia il procedimento ai sensi dell’art. 40 CCII con il deposito presso il Tribunale del ricorso da parte del debitore indicante l’ufficio giudiziario, l’oggetto (cioè la procedura), le ragioni della domanda, la relazione di un professionista indipendente e le conclusioni. Il debitore deve, con l’aiuto di professionisti, individuare le modalità concrete di soddisfacimento dei creditori, i tempi e le risorse disponibili. Nella domanda di concordato preventivo il debitore deve presentare la documentazione prevista dall’art. 39, comma 3 del CCII[6] e deve richiedere le misure protettive (cioè strumenti confermate dal tribunale e di durata temporanea che consentono di “bloccare” temporaneamente le azioni dei creditori evitando che iniziative individuali compromettano la gestione ordinata della crisi) di cui all’art. 54[7]. L’articolo 87 CCII prevede quali sono gli elementi contenuti nel piano di concordato. Il debitore deposita la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo innanzi al Tribunale presso cui ha la sede principale l’impresa mentre la cancelleria del Tribunale deve provvedere entro il giorno successivo al deposito alla pubblicazione del decreto di concessione termini così che la richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo diventi pubblica e l’informazione sia accessibile a tutti i terzi. Avvenuto il deposito, il Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale[8], che è un professionista con funzioni di vigilanza sull’amministrazione del patrimonio e sulla gestione dell’impresa e di accertamento, valutazione del valore del patrimonio del debitore ed informazione, verifica l’ammissibilità della proposta:
- Se ammette, il Tribunale nomina con decreto il giudice delegato, nomina o conferma il commissario giudiziale, stabilisce la data iniziale e finale per l’espressione del voto dei creditori e fissa il termine perentorio (inferiore a 15 giorni) entro il quale il debitore deve depositare la somma nella cancelleria del Tribunale pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura
- Se non ammette perché non sussistono i presupposti per l’ammissione al concordato, ci può essere l’apertura della liquidazione giudiziale.
- Fase negoziale: Il tribunale, con il decreto che apre la procedura, fissa una data di inizio e una data di fine entro cui i creditori devono far pervenire il proprio voto. Prima della votazione, il commissario giudiziale ha un ruolo centrale: deve inviare ai creditori una relazione che illustra la proposta del debitore e allega l’elenco di chi ha diritto di voto, con l’indicazione dei rispettivi crediti. Su questo elenco i creditori (ma anche il debitore) possono sollevare contestazioni, e in caso di crediti contestati è il giudice delegato a decidere, in via provvisoria, se ammetterli al voto, in tutto o in parte: questa decisione serve solo a calcolare le maggioranze e non stabilisce in modo definitivo se il credito esiste davvero o quanto vale. Il voto ha natura negoziale, cioè è paragonabile a una dichiarazione di volontà del singolo creditore: può essere favorevole o contrario alla proposta, ed è possibile anche modificarlo fino alla scadenza del termine finale fissato per la votazione. Se sono state presentate più proposte concorrenti (cioè non solo quella del debitore, ma anche proposte alternative da parte di alcuni creditori), i creditori votano su tutte, una dopo l’altra, seguendo l’ordine in cui sono state depositate. Infine, chi è stato escluso dal voto può contestare tale esclusione, ma solo più avanti, nella fase di omologazione del concordato, e solo se dimostra che la sua partecipazione al voto avrebbe potuto cambiare l’esito della votazione[9].
- Fase istituzionale: la fase istituzionale ha inizio quando il tribunale entro 12 mesi dalla presentazione ha omologato il concordato verificando la regolarità della procedura e l’ammissibilità della proposta, l’esito della votazione dei creditori, la corretta formazione delle classi e parità di trattamento tra i creditori nelle singole classi e la fattibilità del piano[10]. L’omologazione comporta determinati effetti sul debitore[11], sui crediti anteriori[12] e sui creditori successivi. In più, sempre dopo l’omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l’adempimento secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione riferendo su ogni fatto che potrebbe arrecare danno ai creditori. Conclusa l’esecuzione del concordato, il liquidatore comunica al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione. Il commissario ne dà notizia con le sue osservazioni al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia presso la cancelleria del tribunale. Il commissario giudiziale deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9.
A seguito della fase istituzionale c’è l’esecuzione della proposta e del piano.
Le tipologie di concordato preventivo
Per concludere la panoramica sul concordato preventivo, è bene sapere che esistono due tipologie di concordato:
- Il concordato in continuità aziendale: la continuità aziendale deve tutelare l’interesse dei creditori ed i posti di lavoro per quanto possibile. Nel concordato in continuità i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta.
- Continuità diretta: presuppone la prosecuzione dell’attività da parte del debitore che ha presentato la domanda di concordato
- Continuità indiretta: presuppone la prosecuzione o la ripresa dell’attività da parte di un soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell’azienda in una o più società o affitto dell’azienda
- Il concordato liquidatorio: nel concordato con la liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misure non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del Codice Civile purchè sia rispettato il requisito del 20%. Le risorse si dicono esterne perché apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali.
Informazioni
Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modifiche
[1] Sul concetto di crisi si veda: Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – DirittoConsenso.
[2] Sono tuttavia esclusi dal concordato preventivo gli enti pubblici e le imprese agricole.
[3] La direttiva 2023 del 2019 è comunemente nota come Direttiva Insolvency.
[4] I piani di risanamento (art. 56 CCII) e gli accordi di ristrutturazione (art. 57 CCII).
[5] Si tratta dell’impresa minore come definita dall’articolo 2. Testualmente: “«impresa minore»: l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 348”.
[6] “Quando la domanda è presentata ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a, il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all’obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l’indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti. L’ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a)”.
[7] Le misure protettive possono accompagnarsi solo ad una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza (concordato, accordi o piano di ristrutturazione soggetto ad omologa), sono appannaggio del solo debitore e mirano ad impedire che iniziative individuali dei creditori sul patrimonio e sull’impresa ostacolino il buon esito delle trattative.
[8] Il commissario giudiziale è nominato dal Tribunale ai sensi dell’art. 44 CCII e svolge diverse funzioni, tra cui, vigilare sull’amministrazione del patrimonio e sulla gestione dell’impresa, comunicare al tribunale ogni atto di frode del debitore nei confronti dei creditori e di ogni eventuale condotta del debitore tale da pregiudicare la risoluzione efficace della crisi, svolgere un ruolo proattivo nella redazione del piano e nell’individuazione di una soluzione alla crisi nel caso del concordato con riserva.
[9] Che è la cosiddetta “prova di resistenza”. Vedi: Il voto nel concordato preventivo*.
[10] La fattibilità del piano deve essere intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.
[11] Ci sono effetti sugli atti ordinari, sugli atti straordinari, in tema di alienazione o affitto di azienda.
[12] Ci sono effetti sulla cristallizzazione della massa passiva, sulla compensazione, sul blocco delle azioni esecutive e cautelari, il divieto di acquisizione di diritti di prelazione, sul pagamento di crediti anteriori nel concordato con continuità.
Lorenzo Venezia
Ciao, sono Lorenzo. Ho ottenuto la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca con una tesi sul recupero dei beni culturali nel diritto internazionale e sul ruolo dell'INTERPOL e poi ho completato il master "Cultural property protection in crisis response" all'Università degli Studi di Torino. Ho studiato la tutela dei beni culturali nel diritto internazionale ed il traffico illecito di beni culturali e oggi approfondisco il ruolo delle organizzazioni culturali.



