Corte Penale Internazionale e tutela ambientale
Dall’Articolo 8 dello Statuto di Roma alle recenti prospettive di emendamento: verso un nuovo crimine internazionale per la tutela ambientale
Lo Statuto di Roma e le gravi violazioni ambientali: l’Articolo 8(2)(b)(iv)
Lo Statuto di Roma, istitutivo della Corte Penale Internazionale, contiene un insieme di disposizioni per perseguire le più gravi violazioni di diritti umani. Esso presenta un riferimento esplicito all’ambiente unicamente nell’ambito della previsione sui crimini di guerra, all’Articolo 8(2)(b)(iv), che proibisce di “lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che questi avranno come conseguenza […] danni diffusi, duraturi e gravi all’ambiente naturale, che siano manifestamente eccessivi rispetto all’insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti”. Questa disposizione rappresenta una pietra miliare nella tutela ambientale in tempo di guerra, in quanto esso punisce la causazione di danni ambientali indipendentemente dall’effetto di questi sugli esseri umani.
Per questo, l’Articolo 8(2)(b)(iv) è considerato il primo crimine di guerra di carattere ecocentrico – specialmente rispetto alle precedenti disposizioni dell’Articolo 35(3) del Protocollo I delle Convenzioni di Ginevra e dell’Articolo I della Convenzione ENMOD, da cui esso trae origine.
Articolo 8(2)(b)(iv): requisiti legali e limiti di efficacia
A parte l’elemento di contesto comune a tutti i crimini di guerra l’art. 8(2)(b)(iv) individua tre requisiti principali:
- il requisito oggettivo, o actus reus;
- il requisito soggettivo, o mens rea; ed
- il vantaggio militare.
In particolare, perché una determinata condotta sia tale da qualificarsi come un crimine di guerra ex Articolo 8(2)(b)(iv) dello Statuto, è necessario che essa: causi danni diffusi, duraturi e gravi all’ambiente; sia perpetrata con “conoscenza” ed “intenzione”; e non sia giustificata da un vantaggio militare.
Per quanto riguarda la componente oggettiva, mancando una espressa definizione dei termini “diffuso”, “duraturo” e “grave” nell’ambito dello Statuto di Roma, si potrebbe guardare alle interpretazioni dell’Articolo 35(3) del Protocollo I e dell’Articolo I della Convenzione ENMOD. Tuttavia, da una parte la Convenzione ENMOD esclude espressamente la possibilità di utilizzare l’interpretazione delle proprie disposizioni in altre sedi; dall’altra, i requisiti oggettivi dell’Articolo 35(3) del Protocollo I – di carattere cumulativo, proprio come nell’Articolo 8(2)(b)(iv) – sono fissati ad una soglia molto alta e, di conseguenza, sono raramente efficaci nella pratica. Inoltre, anche il requisito soggettivo è estremamente esigente, in quanto la disposizione richiede che l’autore del crimine sia consapevole che la propria condotta causerà un danno diffuso, duraturo e grave all’ambiente ed agisca con l’intento di causare tale danno. Per quanto riguarda la terza componente, una volta soddisfatti i requisiti oggettivi e soggettivi, è necessario che il danno ambientale sia “manifestamente eccessivo rispetto all’insieme del concreto e diretto vantaggio militare previsto”. In questo senso, la disposizione contiene un elemento di bilanciamento che deriva dalla dottrina tradizionale della necessità militare. Tuttavia, l’utilizzo di tale bilanciamento nella pratica incontra non poche difficoltà. Infatti, il danno ambientale da una parte ed il vantaggio militare dall’altra sono elementi di natura dissimile, che non possono quindi essere oggettivamente misurati e comparati: di conseguenza, non è possibile stabilire alcuna esatta relazione di proporzionalità tra di essi.
Dall’analisi di tali elementi emerge come l’ambiguità dei termini relativi al requisito oggettivo, combinata con la ristrettezza del requisito soggettivo e l’incertezza del bilanciamento proporzionale, rendono l’Articolo 8(2)(b)(iv) sensibilmente inadeguato a garantire una tutela effettiva dell’ambiente in tempo di guerra. Infatti, sebbene il riferimento esplicito all’ambiente contenuto nell’Articolo 8(2)(b)(iv) rappresenti idealmente un importante elemento di tutela ambientale nel diritto penale internazionale, tale disposizione rischia di tradursi in una “nullità virtuale” nella pratica a causa dei fattori di cui sopra.
A ciò si aggiunga che l’ambito di applicazione di tale disposizione è limitato ai soli conflitti di carattere internazionale. L’Articolo 8 non garantisce espressamente alcuna tutela dell’ambiente relativamente ai conflitti interni, ma è possibile individuare soltanto una tutela indiretta ed alquanto debole in tali contesti – in particolare, gli articoli 8(2)(e) num. (v), (viii), (xii), (xiii) e (xiv). Da ciò deriva una grande lacuna, soprattutto alla luce del fatto che anche i conflitti di carattere non-internazionale hanno un impatto significativo sulle risorse naturali, che spesso sono causa, mezzo e vittima di questi ultimi.
Il Policy Paper on Case Selection and Prioritisation
Nonostante i limiti dello Statuto di Roma relativamente all’ambiente, la Corte Penale Internazionale ha progressivamente mostrato alcuni segnali di apertura verso la tutela ambientale. In particolare, il Policy Paper on Case Selection and Prioritisation del 2016 ha segnato un passo significativo: esso prevede che l’Ufficio del Procuratore, nell’esercizio della sua discrezionalità, dia priorità alla investigazione di quei crimini che siano perpetrati tramite condotte dannose per l’ambiente.
Da una parte, il Policy Paper del 2016 non comporta una vera e propria estensione della giurisdizione ratione materiae della Corte ad un nuovo crimine internazionale ambientale: ciò implica che le condotte dannose per l’ambiente non possono essere punite in quanto tali; bensì, esse devono soddisfare i requisiti legali degli Articoli 6, 7, 8 e 8bis dello Statuto e quindi ammontare ad uno dei quattro crimini internazionali esistenti – rispettivamente, genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e crimini di aggressione – perché possano essere perseguite dalla Corte. In effetti, di fronte alla difficoltà – oltre che alla apparente ritrosia – della comunità internazionale nel qualificare la distruzione ambientale come un crimine internazionale autonomo, si ritiene che la componente ambientale sia intrinsecamente inscindibile dai crimini internazionali tradizionali. In questo senso, la capacità della Corte Penale Internazionale di condannare condotte dannose per l’ambiente secondo quanto previsto dal Policy Paper del 2016 è da considerarsi non solo appropriata, ma essenziale all’integrità dei crimini internazionali fondamentali.
Dall’altra parte, il Policy Paper, pur non introducendo un nuovo crimine, estende di fatto il novero di condotte che possono essere oggetto di indagini da parte del Procuratore – ad esempio, la pratica dell’accaparramento di terre (il cosiddetto land-grabbing), lo sfruttamento illecito di risorse naturali, la distruzione degli ecosistemi a scapito delle popolazioni indigene, e così via. A tal proposito, bisogna ricordare che, in occasione della 15esima Assemblea degli Stati Membri, il Rappresentante della Repubblica di Vanuatu, uno dei numerosi Stati-isola che subisce direttamente le conseguenze del cambiamento climatico, ha accolto con grande entusiasmo il Policy Paper del 2016, esortando la comunità internazionale ad una reazione sempre più coesa e determinata alle sfide ambientali globali.
Quale è l’impatto del Policy Paper?
In definitiva, dunque, il Policy Paper del 2016 può essere considerato un documento che esprime uno spostamento del focus della Corte Penale Internazionale verso le condotte particolarmente gravi e dannose per l’ambiente e dimostra l’intenzione del Procuratore a non lasciarle impunite. Tuttavia, al di là del valore simbolico del documento, bisogna considerare che finora l’impatto pratico del Policy Paper non è stato altrettanto decisivo. Infatti, il sistema della Corte Penale Internazionale sembra ancora non rispondere efficacemente ai danni ambientali.
In particolare, è doveroso ricordare due recenti Comunicazioni presentate alla Corte: una relativa all’accaparramento di terre (o “land-grabbing”) perpetrato su larga scala dall’Élite cambogiana; l’altra relativa allo sfruttamento delle risorse naturali della Amazzonia ecuadoriana da parte della compagnia petrolifera Texaco-Chevron. In entrambi i casi, a tali notevoli segnalazioni non è seguito l’inizio di indagini da parte del Procuratore. Ciò dimostra, quindi, che l’apertura della Corte verso la tutela ambientale sia purtroppo rimasta ancora sul piano teorico della policy, e non abbia invece rappresentato un effettivo catalizzatore di cambiamento anche sul piano concreto.
L’impegno della Corte in ambito ambientale è stato nuovamente sollecitato da una richiesta di investigazione contro il Presidente del Brasile Bolsonaro, presentata lo scorso 22 gennaio, per la commissione di crimini contro l’umanità tramite politiche di governo messe in atto a danno dell’ecosistema della foresta pluviale e delle popolazioni indigene. Rimane quindi aperta la speranza che da tale richiesta possa emergere il primo, decisivo caso di marcato carattere ambientale davanti alla Corte Penale Internazionale, in linea con quanto stabilito dal Policy Paper del 2016.
Alle origini della questione dell’ecocidio: un tema ancora irrisolto
Attualmente, il dibattito circa il ruolo della Corte Penale Internazionale nella persecuzione delle più gravi violazioni ambientali è acceso. In particolare, alla luce degli sviluppi ma anche dei limiti di cui sopra, si discute circa l’introduzione di un nuovo, autonomo crimine internazionale di carattere ambientale: il crimine di ecocidio[1].
Si ritiene quindi che l’ecocidio abbia iniziato ad emergere come fenomeno quando l’uomo imparò a modificare l’ambiente sulla base dei propri bisogni: ad esempio, il fuoco è considerato la prima forza di portata distruttiva per l’ambiente. Andando non troppo indietro nel tempo, però, è doveroso ricordare la distruzione degli ecosistemi per mano del Colonialismo europeo, così come il ricorso ad operazioni di carattere chimico e nucleare per fini militari e non. Da un punto di vista istituzionale, le origini dell’ecocidio sono da collegare a quelle del genocidio: nel 1933, il giurista polacco Lemkin formulò[2] una definizione di genocidio tale da comprendere la distruzione non solo fisica, ma anche culturale dei popoli. A tal proposito, bisogna considerare che le condotte di portata fortemente dannosa per l’ambiente spesso sono tali da mettere a rischio tanto la cultura e la tradizione dei popoli (soprattutto indigeni), quanto la loro vera e propria sopravvivenza, poiché ne compromettono i luoghi di culto, l’ambiente vitale, i mezzi e le risorse di sussistenza.
La questione della criminalizzazione dell’ecocidio è poi iniziata ad emergere in maniera autonoma sulla scena internazionale come reazione ai disastri ambientali perpetrati durante la guerra del Vietnam, in occasione della Conferenza di Stoccolma del 1972 e della proposta di una Convenzione sul Crimine di Ecocidio elaborata da Richard Falk nel 1973. Tuttavia, a seguito della soppressione (in circostanze quanto mai ambigue) dell’articolo 26 del Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind – che proibiva la causazione intenzionale di danni diffusi, duraturi e gravi all’ambiente – la questione dell’ecocidio è stata ripresa con forte determinazione soltanto nel 2010, da parte dell’avvocato ed ambientalista Polly Higgins.
L’ecocidio oggi: verso un nuovo crimine internazionale per la tutela ambientale?
Sulla scia del lavoro di Polly Higgins, negli ultimi anni, l’ecocidio non solo è stato chiamato a gran voce come “il quinto crimine mancante” nel novero dei crimini internazionali, ma soprattutto è stato oggetto di una serie di proposte, da parte di iniziative sia di natura accademica sia della società civile, che hanno cercato di elaborarne una definizione.
Tra tutte, ricordiamo in particolare:
- la Draft Ecocide Directive del 2013, elaborata da parte della European Citizen Initiative;
- la Draft Convention against Ecocide del 2015, elaborata dal gruppo di ricerca guidato da Laurent Neyret; e
- l’International Monsanto Tribunal, istituito nel 2016 su iniziativa della società civile per affermare la responsabilità della società multinazionale Monsanto per il crimine di ecocidio, con riferimento alla fornitura di agenti chimici ai fini di tattiche militari di defogliamento estensivo.
Ad oggi, l’introduzione del crimine di ecocidio all’interno dello Statuto di Roma è una delle strade individuate come possibili.[3] Dal 2020, a seguito della campagna di sensibilizzazione internazionale portata avanti dall’organizzazione Stop Ecocide, un gruppo di esperti co-presieduto dall’avvocato Philippe Sands e dal giudice internazionale Florence Mumba sta lavorando alla formulazione di una definizione legale di ecocidio sulla quale la comunità internazionale possa realisticamente raggiungere un accordo ai fini dell’introduzione di tale crimine ambientale come il quinto crimine internazionale nello Statuto di Roma.
Sebbene le sfide siano molteplici, la strada è aperta e questo potrebbe segnare un passo storico nella tutela ambientale e nel diritto penale internazionale.
Informazioni
Alessandra Mistura, ‘Is There Space for Environmental Crimes under International Criminal Law: The Impact of the Office of the Prosecutor Policy Paper on Case Selection and Prioritization on the Current Legal Framework’ (2018) 43 Colum. J. Envtl. L. 181 <https://journals.library.columbia.edu/index.php/cjel/article/download/3740/1547/6407>
Jessica C. Lawrence and Kevin Jon Heller, ‘The limits of Article 8(2)(b)(iv) of the Rome Statute: The First Ecocentric Environmental War Crime’ (2007) 20 Geo Intl Envtl L Rev 1 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=979460
Letetia van der Poll and Ashraf Booley, ‘In Our Common Interest: Liability and Redress for Damage Caused to the Natural Environment during Armed Conflict’ (2011) 15 Law Democracy & Dev 90 <http://dx.doi.org/10.4314/ldd.v15i1.5>
Michael N. Schmitt, ‘Green War: An Assessment of the Environmental Law of International Armed Conflict’ (1997) 22 Yale J Intl L 1 https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1054&context=yjil
Payal Patel, ‘Expanding Past Genocide, Crimes against Humanity, and War Crimes: Can an ICC Policy Paper Expand the Court’s Mandate to Prosecuting Environmental Crimes’ (2016) 14(2) Loy U Chi Intl L Rev 175<https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/intnlwrv14&div=13&id=&page=>
Peter Sharp, ‘Prospects for environmental liability in the International Criminal Court’ (1999) 18(2) Va Envtl LJ 217 <https://www.jstor.org/stable/24785960?seq=1>
Ricardo Pereira, ‘After the ICC Office of the Prosecutor’s 2016 Policy Paper on Case Selection and Prioritisation: towards an international crime of ecocide?’ (2020) 31 Crim L Forum 179 <https://link.springer.com/article/10.1007/s10609-020-09393-y>
[1] Il termine ecocidio deriva dalla parola greca “oikos”, “casa”, e dal verbo latino “caedere”, “distruggere”
[2] Raphael Lemkin, ‘Totally Unofficial Man’ in Samuel Totten e Steven Leonard Jacobs (eds), Pioneers of Genocide Studies (Routledge 2017), p. 393.
[3] Un’altra soluzione auspicata consiste nell’istituzione di una nuova organizzazione internazionale con un mandato specifico in materia di tutela ambientale. A tal proposito, si veda Deborah Veraldi, ‘La tutela internazionale dell’ambiente’ (12 Novembre 2020) DirittoConsenso <http://www.dirittoconsenso.it/2020/11/12/la-tutela-internazionale-ambiente/>