Violenza economica: il controllo invisibile che annienta l'autonomia
Definizione, strumenti di tutela e prospettive di intervento nel contrasto del fenomeno della violenza economica
Un fenomeno sommerso che interroga il diritto: la violenza economica
La violenza economica costituisce una delle forme più insidiose e meno immediatamente riconosciute di abuso nelle relazioni familiari e di coppia. In una delle sue più recenti pubblicazioni sul tema[1], l’ISTAT evidenzia come in Italia la violenza domestica non si esaurisca nelle condotte fisiche o sessuali, ma possa manifestarsi anche attraverso comportamenti di natura psicologica ed economica, espressione di dinamiche relazionali fondate sull’asimmetria di potere e sul controllo sistematico. Tali condotte, che la letteratura internazionale indica con i termini verbal abuse, emotional abuse e financial abuse[2], assumono un rilievo crescente nel dibattito giuridico e sociale, poiché incidono in modo sostanziale sulla libertà individuale e sull’autonomia materiale delle persone che le subiscono.
Spesso la violenza economica si cela dietro gesti apparentemente ordinari, come l’imposizione di decisioni patrimoniali unilaterali o la limitazione della disponibilità di risorse finanziarie, arrivando a consolidarsi nel tempo in pratiche di controllo e privazione. Non si tratta di meri contrasti sulla gestione del patrimonio familiare, ma di un insieme di comportamenti che mirano a minare la capacità di autodeterminazione della persona offesa e a consolidarne la dipendenza.
La rilevanza di questo fenomeno è stata progressivamente riconosciuta sia nella riflessione accademica sia nelle fonti sovranazionali: la Convenzione di Istanbul[3], ratificata dall’Italia nel 2013, all’articolo 3 include espressamente la violenza economica tra le condotte di violenza domestica, imponendo agli Stati obblighi articolati di prevenzione, protezione e perseguimento.
Sul piano empirico, i dati disponibili restituiscono un quadro complesso.
Secondo l’indagine ISTAT del 2014[4], su cento donne offese dalla violenza di genere[5] l’1,4% dichiara di aver subito restrizioni economiche o forme di privazione materiale. Un’ulteriore conferma di questa tendenza emerge dal Report annuale del Telefono Rosa Piemonte, che rileva come sul territorio piemontese in circa un quarto dei casi segnalati l’abuso economico si accompagni ad altre forme di maltrattamento domestico, incidendo sulla possibilità concreta di sottrarsi al contesto di violenza. Nell’anno 2024 su 749 donne offese dalla violenza accolte nel Centro, 221 di esse hanno dichiarato di aver avuto esperienza di violenza economica: si tratta del 29.51%[6].
Nella prospettiva dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite, la violenza economica è oggi considerata un’espressione di disuguaglianza strutturale che, unita a forme di isolamento psicologico e svalutazione, costituisce un ostacolo sostanziale all’effettivo esercizio dei diritti fondamentali della persona.
In Italia, la progressiva evoluzione culturale del concetto di parità sostanziale fra i coniugi e la crescente attenzione al profilo economico della violenza di genere ha portato ad un lento ma significativo mutamento di paradigma: la dipendenza finanziaria, infatti, si traduce in un vincolo che spesso preclude alle persone offese la possibilità di interrompere la relazione violenta, in ragione del timore di non poter garantire a sé, ed eventualmente ai propri figli, mezzi di sostentamento adeguati. Questo dato evidenzia come la violenza economica, pur non lasciando segni immediatamente visibili, generi effetti profondamente lesivi sotto il profilo psicologico e sociale.
Oltre il controllo del denaro: genesi, natura e conseguenze della violenza economica
La violenza economica costituisce una delle manifestazioni più pervasive e meno immediatamente percepibili della violenza domestica. Essa si concretizza in una pluralità di condotte dirette a limitare o negare l’autonomia materiale e decisionale della persona offesa, compromettendone la capacità di autodeterminazione e, di conseguenza, di fuoriuscita dalla relazione abusante. Si manifesta attraverso il controllo esclusivo delle risorse economiche familiari, l’imposizione di consegnare lo stipendio o altre entrate, il divieto di accedere a un’occupazione lavorativa[7] o a percorsi formativi, la sottrazione di beni personali o la contrazione di obbligazioni a nome della persona offesa con o senza il suo consenso.
È importante riconoscere, lo ribadiamo, che non si tratta di meri dissidi sulla gestione delle spese domestiche, ma di condotte sistematiche finalizzate a consolidare un’asimmetria di potere e dipendenza economica, elementi che caratterizzano in modo peculiare questa forma di abuso.
Sebbene l’attenzione pubblica e normativa si sia storicamente concentrata sulle violenze fisiche e sessuali, negli ultimi decenni la riflessione internazionale ha progressivamente riconosciuto la violenza economica quale componente strutturale della violenza domestica e di genere.
Già le Nazioni Unite, nell’ambito della Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne del 1993[8], richiamavano la necessità di contrastare ogni forma di coercizione economica. Successivamente, la Convenzione di Istanbul del 2011[9], ratificata dall’Italia con legge n. 77 del 2013[10], all’articolo 3 definisce la violenza domestica come “tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica” compiuti all’interno della famiglia o del nucleo domestico. Si tratta di un passaggio di rilevanza sistematica: la Convenzione introduce un obbligo positivo in capo agli Stati membri di adottare politiche integrate di prevenzione, protezione e perseguimento della violenza economica, oltre a misure di sostegno all’autonomia delle vittime.
Anche l’Unione Europea, attraverso la recente proposta di Direttiva del 2022 sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica[11], ribadisce l’importanza di riconoscere l’abuso economico tra le condotte lesive da contrastare in modo coordinato. Tali strumenti sovranazionali contribuiscono a delineare un quadro di tutela che supera la dimensione meramente patrimoniale per valorizzare la connessione tra indipendenza economica e libertà personale.
In Italia, il riconoscimento giuridico della violenza economica è stato tradizionalmente frammentato ed implicito: essa può costituire una modalità di realizzazione di fattispecie penali quali maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) o violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), nonché integrare gli estremi per l’adozione di ordini di protezione di natura civile. Tuttavia, l’ordinamento italiano riconosce in via generale il principio di pari dignità e autonomia economica dei coniugi e dei conviventi, sancito dall’articolo 3 della Costituzione e declinato nel Codice civile negli articoli relativi ai diritti e doveri reciproci nell’ambito familiare (artt. 342 bis c.c. e 342 ter c.c.). Questi riferimenti, che saranno approfonditi nel paragrafo successivo, costituiscono il presupposto normativo per l’individuazione di strumenti di tutela efficaci poiché la violenza economica non si configura come un reato autonomo.
Sul piano psicologico, gli effetti della violenza economica sono profondamente lesivi: la perdita di controllo sulle risorse genera un senso di frustrazione, inadeguatezza e colpa, spesso alimentato da strategie di svalutazione emotiva ed isolamento sociale.
La persona offesa sperimenta una progressiva erosione della propria autostima e un vissuto di impotenza, compromettendo la capacità di reagire e chiedere aiuto. È proprio questa componente invisibile e silenziosa a rendere la violenza economica tanto insidiosa e pervasiva: un insieme di condotte reiterate che, pur non lasciando segni evidenti sul corpo, determinano un grave pregiudizio alla libertà e alla dignità della persona.
Per queste ragioni, appare indispensabile promuovere un approccio culturale e giuridico che consenta di riconoscerne tempestivamente i segnali e di valorizzare strumenti di prevenzione, informazione e assistenza integrata, in un’ottica di pieno rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo.
Il riconoscimento giurisprudenziale della violenza economica tra diritto sostanziale e procedurale
Nonostante la violenza economica sia entrata nel dibattito pubblico e nella riflessione giuridica solo in tempi relativamente recenti, la giurisprudenza italiana ha iniziato gradualmente a intercettarne le dinamiche all’interno delle categorie giuridiche già esistenti, colmando parzialmente il vuoto normativo espresso.
In assenza di una definizione autonoma nel nostro Codice penale, la violenza economica è stata finora inquadrata in una prospettiva interpretativa che fa leva su istituti e fattispecie riconducibili a reati già tipizzati, come:
- la violenza privata (art. 610 c.p.)
- l’estorsione (art. 629 c.p.)
- il maltrattamento contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)
- la circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.)
- la truffa (art. 640 c.p.)
- nonché la violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.).
In particolare, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha più volte riconosciuto che la privazione sistematica di risorse economiche, l’imposizione unilaterale di scelte finanziarie o il divieto di lavorare possono costituire maltrattamenti abituali ai sensi dell’art. 572 c.p., specialmente laddove siano accompagnati da comportamenti vessatori, denigratori o lesivi della dignità della vittima. La violenza economica viene dunque letta in chiave funzionale, come strumento di annichilimento psicologico e di subordinazione materiale, configurabile all’interno di condotte più ampie di violenza domestica.
Sul piano procedurale, è significativo l’inserimento, con la L. 69/2019 (c.d. “Codice Rosso”), di una corsia preferenziale per i procedimenti che riguardano i reati contro la persona commessi in ambito familiare o affettivo. La novella ha avuto l’effetto di potenziare gli strumenti di tutela preventiva e repressiva, anche nei casi di violenza economica intesa come parte di un quadro più ampio di violenze domestiche.
Rilevante è anche il ruolo delle misure cautelari personali, come l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento (artt. 282-bis e 282-ter c.p.p.), spesso richieste e concesse nei casi in cui la condotta economica del partner o dell’ex partner risulti particolarmente oppressiva o pericolosa per la donna e per l’eventuale prole.
Va inoltre evidenziato che alcuni tribunali hanno valorizzato anche profili di responsabilità patrimoniale, attribuendo rilievo alla sottrazione di beni personali, alla distrazione di fondi comuni o all’indebito utilizzo del reddito della vittima come condotte giuridicamente rilevanti ai fini risarcitori.
In ambito civilistico, la violenza economica non gode ancora di una definizione esplicita, ma viene sempre più spesso intercettata dalla prassi giudiziaria nell’ambito delle relazioni familiari, specialmente in sede di separazione e affidamento dei figli.
Sul piano sostanziale, assumono particolare rilievo:
- gli obblighi di contribuzione al mantenimento ex art. 143 c.c. (doveri nascenti dal matrimonio) e art. 316-bis c.c. (contributo al mantenimento dei figli)
- la disciplina dell’assegno di mantenimento e divorzile, che può essere riconosciuto non solo in funzione assistenziale, ma anche riequilibratrice e compensativa
- e l’accertamento del danno endofamiliare, ove le condotte lesive del partner (comprese quelle di tipo economico) siano tali da ledere diritti fondamentali della persona (dignità, autodeterminazione, salute psico-fisica).
In questi contesti, la violenza economica può manifestarsi tramite la sottrazione o la gestione unilaterale del reddito familiare, il diniego all’accesso a risorse comuni, o l’imposizione forzata di dipendenza economica, configurandosi come una grave violazione dei doveri familiari, con rilevanza anche ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale.
Sul piano procedurale, si registra un crescente ricorso a:
- provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per tutelare le vittime da privazioni economiche lesive della loro dignità o della sicurezza dei figli;
- istanze di modifica delle condizioni di separazione o divorzio[12], fondate sull’inadempimento sistematico degli obblighi economici;
- e, in alcuni casi, azioni di rendiconto o restituzione, volte a ricostruire e riequilibrare il patrimonio familiare gestito abusivamente da uno solo dei coniugi.
Com’è stato possibile rilevare, il quadro giurisprudenziale rimane disomogeneo: se da un lato si registra una crescente apertura verso il riconoscimento giuridico della violenza economica, dall’altro permane l’assenza di un inquadramento normativo autonomo, che renda effettiva e sistemica la tutela delle vittime. La frammentazione interpretativa costringe, infatti, le procure e i giudici a ricorrere a letture estensive delle norme esistenti, con evidenti problemi in termini di certezza del diritto e di uniformità applicativa.
È auspicabile, pertanto, una riforma legislativa che introduca espressamente la violenza economica come reato autonomo o come aggravante, colmando le lacune attuali e offrendo una tutela più coerente con gli impegni assunti dall’Italia in ambito sovranazionale.
Dall’invisibilità al riconoscimento: verso una risposta sistemica alla violenza economica
La violenza economica si configura come una delle forme più subdole di abuso nelle relazioni affettive, ancora sottovalutata tanto nella coscienza collettiva quanto nella pratica giuridica. L’analisi condotta ha evidenziato come, nonostante l’assenza di una compiuta tipizzazione normativa, siano già presenti nel nostro ordinamento – e in ambito sovranazionale – strumenti utili a intercettarne gli effetti e a tutelare le vittime. Tuttavia, il riconoscimento giuridico non può prescindere da un cambiamento culturale che renda visibile l’invisibile e che restituisca centralità al principio di autodeterminazione. Serve una risposta sistemica, trasversale e integrata, capace di unire prevenzione, formazione e intervento concreto. Solo così sarà possibile colmare il divario tra le istanze delle vittime e l’effettività delle tutele.
Informazioni
Codice penale.
Codice di procedura penale.
[1] https://www.istat.it/it/files/2015/06/Violenze_contro_le_donne.pdf
[2] “Violenza verbale, violenza psicologica e violenza economica”
[3] La Convenzione di Istanbul – DirittoConsenso.
[4] https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/il-numero-delle-vittime-e-le-forme-di-violenza/
[5] Il Codice Rosso – DirittoConsenso.
[6] https://telefonorosatorino.it/wp-content/uploads/2024/07/REPORT-2023.pdf
[7] L’impatto del covid-19 sull’impiego femminile – DirittoConsenso.
[8] Eliminazione della violenza contro le donne.
[11] eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0105.
La carbon footprint: tra sostenibilità ambientale e rilevanza giuridica
L’evoluzione del concetto e la rilevanza giuridica della carbon footprint come strumento chiave nelle politiche di sostenibilità e nei meccanismi di responsabilità ambientale
La carbon footprint tra scienza, diritto ed economia
La crescente attenzione verso le tematiche ambientali, alimentata dall’urgenza della crisi climatica in atto, ha favorito l’emergere di strumenti utili a misurare e contenere l’impatto delle attività umane sull’ambiente. Tra questi, la carbon footprint – o impronta di carbonio – si è affermata come indicatore chiave per quantificare le emissioni di gas serra legate a prodotti, processi e comportamenti.
Oggi, la misurazione e riduzione della carbon footprint si collocano all’incrocio tra scienza, economia e diritto: in particolare, il ruolo del legislatore risulta cruciale nell’integrare tale strumento in un sistema normativo coerente, capace di promuovere la sostenibilità e la responsabilità sociale delle imprese e dei soggetti pubblici.
Questo contributo propone un’analisi giuridica dell’impronta di carbonio, alla luce della normativa internazionale, europea e nazionale in materia di sostenibilità, responsabilità ambientale e transizione ecologica. Verranno esaminati i principali riferimenti normativi e tecnici, i limiti applicativi e le prospettive evolutive. Un focus specifico sarà dedicato alle potenziali implicazioni penalistiche, con particolare attenzione all’evoluzione del diritto penale ambientale.
Dall’indicatore tecnico alla rilevanza normativa: la carbon footprint nei sistemi giuridici
La carbon footprint, letteralmente “impronta carbonica”, è un’espressione utilizzata per indicare “in CO2 (anidride carbonica) equivalente la quantità totale di emissioni di gas serra direttamente o indirettamente associate a un prodotto, un’organizzazione o un servizio.”[1].
La nozione di carbon footprint trova le sue radici nel concetto più ampio di “impronta ecologica”, elaborato nei primi anni ’90 da William Rees e Mathis Wackernagel. Proprio a loro si deve l’intuizione di rappresentare in modo immediato e visivamente efficace l’impatto delle attività umane sugli ecosistemi terrestri, fornendo uno strumento comunicativo capace di rendere tangibile l’alterazione degli equilibri ambientali. Il concetto di impronta ecologica – e successivamente quello più specifico di carbon footprint – si sviluppa in un contesto di crescente attenzione internazionale alla sostenibilità, culminato con il Vertice della Terra di Rio de Janeiro del 1992[2], che segnò un momento decisivo nella presa di coscienza collettiva circa le conseguenze ambientali delle azioni umane, in particolare sul cambiamento climatico.
L’impronta ecologica si propone come indicatore che misura la domanda di risorse naturali da parte degli esseri umani in rapporto alla capacità della Terra di rigenerarle: in sostanza, quantificando la quantità di superficie terrestre necessaria per fornire le risorse consumate e assorbire i rifiuti prodotti da una popolazione.
Nella sua specificità, il concetto carbon footprint è stato elaborato in un primo momento come strumento di misurazione tecnico-scientifica: tuttavia, ha gradualmente assunto anche un rilievo giuridico.
A livello internazionale[3], la nozione riceve una prima formalizzazione con il Protocollo di Kyoto nel 1997: si tratta di un Trattato internazionale che stabilisce obiettivi vincolanti per la riduzione delle emissioni di gas serra da parte di paesi sviluppati. L’obiettivo principale è ridurre le emissioni di sei gas ritenuti responsabili del riscaldamento globale, entro il 2012, fornendone un elenco dettagliato.
Successivamente, l’Accordo di Parigi del 2015 pone come obiettivo globale il contenimento dell’aumento della temperatura media terrestre ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali, favorendo la diffusione di strumenti di misurazione come l’impronta di carbonio. Firmato da quasi tutti i Paesi della comunità internazionale, impegna questi ultimi in obiettivi a lungo termine sottoposti a revisione periodica: l’Unione Europea, ad esempio, ha adottato un obiettivo di riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030 e s’impegna a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050[4].
Focus sull’inquadramento europeo: obblighi di trasparenza e criteri di sostenibilità
In ambito europeo possiamo citare alcuni esempi normativi a sostegno dell’obiettivo assunto: la Direttiva UE 2022/2464 (CSRD)[5], la quale impone alle imprese obblighi di rendicontazione in materia di sostenibilità, richiedendo la comunicazione trasparente delle emissioni di gas serra e delle strategie di mitigazione. In questo modo, i dati relativi alla carbon footprint assumono quindi un ruolo decisivo non solo per valutare l’impatto ambientale, ma anche per orientare investimenti, rapporti contrattuali e relazioni con i consumatori.
Parallelamente, possiamo citare il Regolamento UE 2020/852 (Regolamento Tassonomia)[6] il quale stabilisce invece i criteri per identificare le attività economiche sostenibili: tra i requisiti fondamentali per l’accesso ai c.d. “fondi e investimenti verdi”[7] vi è il contributo alla mitigazione del cambiamento climatico, spesso valutato proprio attraverso la misurazione della carbon footprint.
Il più importante sforzo realizzato dall’UE nel raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’Accordo di Parigi, è sicuramente il Green Deal europeo[8]: si tratta di un pacchetto di iniziative strategiche lanciato nel 2019 il quale mira a raggiungere la neutralità climatica[9] entro il 2050 e ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030.
Il contesto nazionale: applicazioni settoriali e spazi di evoluzione normativa
Sebbene in Italia manchi una disciplina organica, la carbon footprint è progressivamente integrata nella normativa ambientale settoriale.
Per esempio, i c.d. Criteri Ambientali Minimi (CAM)[10], adottati con decreti ministeriali nell’ambito degli appalti pubblici, prevedono requisiti legati alla riduzione e tracciabilità delle emissioni responsabili dell’alterazione climatica. Tali requisiti ambientali devono essere rispettati dalla Pubblica Amministrazione in tutte le fasi di acquisto di prodotti, servizi e lavori, per assicurare un impatto ambientale minore.
Prospettive penalistiche: verso un diritto penale climatico?
Il profilo penalistico si inserisce in modo ancora embrionale, ma in costante evoluzione, nel quadro normativo volto a ridurre la carbon footprint.
Possiamo citare la recente Direttiva (UE) 2024/1203[11] sulla tutela penale dell’ambiente include tra i reati ambientali le condotte lesive dell’atmosfera e del clima: sebbene non disciplini esplicitamente la carbon footprint, si apre la strada ad una possibile rilevanza penale delle comunicazioni ambientali infedeli od omissive, specie se correlate a danni gravi.
È quindi plausibile una futura estensione della responsabilità penale o amministrativa dell’impresa in presenza di condotte che celano, falsificano o omettono dati rilevanti sulle emissioni.
L’emersione della carbon footprint come parametro giuridico tra tecnica e diritto
La carbon footprint si colloca oggi in una zona di confine tra scienza ambientale e diritto.
Da mero indicatore tecnico-scientifico, essa sta progressivamente assumendo rilevanza giuridica, affermandosi come parametro decisionale nei processi pubblici e privati, trovando spazio tanto nella contrattualistica ambientale quanto nella normazione tecnica e nelle politiche di sostenibilità aziendale. Tuttavia, in assenza di una qualificazione normativa unitaria, sia a livello interno che sovranazionale, la sua efficacia dipenderà dalla capacità degli ordinamenti giuridici di tradurre l’evidenza scientifica in obblighi giuridici chiari, vincolanti e verificabili, capaci di garantire certezza.
La carbon footprint come parametro giuridico non è dunque un fatto acquisito, ma un processo in corso che riflette una tendenza più ampia: quella dell’ibridazione tra sapere tecnico e norma giuridica, quale risposta necessaria all’urgenza climatica. In questo contesto, il diritto ambientale è chiamato a evolversi in senso sistemico, incorporando strumenti di misurazione ambientale nella propria struttura normativa, e contribuendo così alla costruzione di un ordinamento orientato alla sostenibilità.
Informazioni
Vertice della Terra di Rio de Janeiro del 1992
Protocollo di Kyoto del 1997
Accordo di Parigi del 2015
Direttiva UE 2022/2464
Regolamento UE 2020/852
Green Deal europeo
Direttiva (UE) 2024/1203
[1] https://www.mase.gov.it/portale/-/what-s-carbon-footprint-
[2] https://www.dirittoconsenso.it/2022/01/11/unintroduzione-al-diritto-internazionale-dellambiente/
[3] https://www.dirittoconsenso.it/2020/11/12/la-tutela-internazionale-ambiente/
[4] https://www.europarl.europa.eu/topics/it/article/20191115STO66603/l-ue-e-l-accordo-di-parigi-verso-la-neutralita-climatica#:~:text=L’accordo%20di%20Parigi%2C%20firmato,conseguenze%20catastrofiche%20del%20cambiamento%20climatico
[5] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32022L2464
[6] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/LSU/?uri=oj:JOL_2020_198_R_0002
[7] Si tratta di investimenti che hanno come obiettivo il finanziamento di attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale e di governance. Questi investimenti mirano a sostenere progetti e attività che contribuiscono alla transizione verso un’economia più sostenibile e rispettosa dell’ambiente.
[8] https://ec.europa.eu/stories/european-green-deal/
[9] Indicata anche come “net-zero”, significa raggiungere un equilibrio tra le emissioni di gas serra prodotte dall’attività umana e quelle assorbite dai sistemi naturali.
[10] https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti
[11] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32024L1203
Il fenomeno della delinquenza minorile
La delinquenza minorile: l’analisi delle cause, gli strumenti di recupero e la risposta del sistema penale italiano
Introduzione al tema della delinquenza minorile
Il diritto penale minorile si occupa dei reati commessi da individui di età inferiore ai 18 anni[1], bilanciando l’esigenza di protezione della società con l’attenzione alla crescita e alla riabilitazione dei giovani.
Diversamente dal diritto penale “per adulti”, quello minorile si fonda sui principi di educazione e rieducazione, cercando di prevenire la recidiva attraverso interventi personalizzati e l’uso di misure correttive adatte all’età e allo sviluppo psicologico dei giovani.
Nel regolamentare il diritto penale minorile, la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia del 1989 è il documento di riferimento. Ratificata il 27 maggio 1991 dall’Italia, con la legge n. 176, essa sancisce che i minori debbano essere trattati in modo da tenere conto del loro benessere e della necessità di reinserimento sociale.
Il diritto penale minorile, quindi, non si limita a gestire la responsabilità del minore, ma cerca anche di comprendere le radici profonde del comportamento deviante adottando un approccio preventivo e educativo. Tra i fattori che possono influenzare la delinquenza minorile vi sono contesti familiari disfunzionali, condizioni socio-economiche svantaggiate e problemi psicologici o scolastici.
La delinquenza minorile e le sue cause
Possiamo affermare che sono stati due i principali orientamenti che hanno delineato le cause della delinquenza minorile: uno, legato all’aspetto psicologico (o meglio, psicopatologico) del minore. Ne è un esempio il “disturbo della condotta”[2], che si manifesta nell’adolescenza e delinea una personalità sprezzante delle regole e della propria nonché altrui sicurezza.
L’altro, è invece chiamato di “disorganizzazione sociale”[3].
Il concetto stesso di disorganizzazione sociale ci suggerisce che le ragioni che conducono il minore alla delinquenza, in questo caso, affondano le radici in una significativa carenza dei principali contesti sociali con cui egli interagisce (ambiente familiare[4], sociale, scolastico[5]…): al loro interno, il bambino e poi l’adolescente, non riesce a sviluppare quei valori che dovrebbero definire la genesi di sane relazioni sociali.
Più recentemente, sono state sviluppate teorie che contemplano una sinergia tra più fattori: questi fanno riferimento sia alle singole problematiche psicologiche che ai rapporti educativi familiari, scolastici, la relazione tra coetanei, l’utilizzo di droga, alcol ed infine l’attività sul web[6].
Particolare rilievo, oggi, viene riservato alla formazione dell’identità del minore, considerata un periodo cruciale nella sua evoluzione in persona adulta.
Per questo, viene attribuito un ruolo decisivo al gruppo dei pari, all’interno del quale trova origine il senso di appartenenza e la creazione di valori. L’esito della delinquenza minorile come risultato dei condizionamenti e delle pressioni che derivano dai coetanei, determina “(…) il realizzarsi condotte attuate nella maggior parte dei casi con la complicità e la connivenza di altri membri del gruppo (definiti co-offending), guidate principalmente da una non percezione del rischio, dal desiderio di trasgredire e dalla volontà di essere approvato dai coetanei (…).”[7]. Gli autori Di Lernia, Penazzo, Tamburriello e Pastore offrono come esempio lo “street bullying”[8] un fenomeno attuale che segna la moderna tendenza ad una precocità nei comportamenti devianti che conducono alla delinquenza minorile.
L’attività sul web, infine, si propone anch’essa come contemporanea fonte di condotte delinquenziali ad opera di soggetti di minor età: il diffondersi a macchia d’olio dell’uso dei social media e di messaggistica istantanea tra i giovanissimi, soprattutto a seguito della pandemia da Covid-19, hanno esacerbato episodi di cyberbullismo[9] – contrastato dall’introduzione della Legge del 29 maggio 2017, n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”[10], revenge porn[11] (regolato all’art. 612 ter c.p.) e altresì diffusione di video che catturano sia scene di vita quotidiana “goliardiche” – anche in ambito scolastico[12] – quanto, talvolta, diffusione video di aggressioni ed umiliazioni o violenze di gruppo[13].
La delinquenza minorile si configura come un fenomeno complesso e multifattoriale, in cui fattori psicologici, sociali e ambientali interagiscono in modo dinamico. La disgregazione dei contesti familiari, scolastici e sociali, unitamente all’influenza dei pari e all’uso pervasivo delle tecnologie digitali, sembra amplificare il rischio di delinquenza minorile. L’evoluzione dei comportamenti delinquenziali tra i giovani richiede dunque un approccio integrato e preventivo.
Di fronte a questa complessità, il sistema penale minorile si pone l’obiettivo non solo di reprimere, ma soprattutto di rieducare, cercando di reintegrare i giovani autori di reati nella società attraverso percorsi di recupero mirati e misure alternative alla detenzione. Vediamo come nel prossimo paragrafo.
Il sistema penale minorile: tra principi e normativa
Il sistema penale minorile nasce prefiggendosi l’obiettivo di differenziarsi da quello destinato agli adulti, rispondendo alla complessità della delinquenza minorile con un approccio orientato alla rieducazione e al reinserimento sociale.
Sebbene la criminalità giovanile sia spesso esito di problematiche multifattoriali, come abbiamo avuto modo di approfondire sopra, il sistema penale minorile mira a fornire strumenti di recupero e prevenzione. Attraverso misure specifiche, come la sospensione del processo e l’affidamento in prova, si cerca di limitare l’impatto negativo della detenzione, favorendo invece percorsi di responsabilizzazione e riabilitazione.
I principi cardine, perfettamente rispecchiati dal D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121[14], sono il reinserimento sociale, la cui finalità principale è educare e rieducare il minore, favorendo il suo reinserimento nella società piuttosto che infliggere una punizione severa. La personalizzazione delle misure, che tendono ad essere adattate in base all’età, al contesto familiare e sociale, e alla gravità del reato permettono di trovare la soluzione più adeguata al singolo individuo.
A questi si aggiungono la giustizia riparativa e la mediazione, ove previste, grazie alle quali il minore può riparare il danno causato attraverso azioni concrete in modo da responsabilizzarlo e riconciliare le parti coinvolte.
Quando un minore è sospettato di aver commesso un reato, può essere arrestato[15], ma le condizioni per procedere all’incarcerazione sono generalmente più restrittive rispetto agli adulti, nel rispetto del c.d. “principio di residualità della detenzione”: in molti casi si cerca di evitare la detenzione preventiva, riservata a casi di extrema ratio[16], optando per misure alternative come “(…) l’affidamento in prova al servizio sociale (quando la pena detentiva non supera i 4 anni), affidamento in prova con detenzione domiciliare, detenzione domiciliare (quando non ricorrono le condizioni per l’affidamento in prova al servizio sociale e per l’affidamento in prova al servizio sociale con detenzione domiciliare e la pena non supera i tre anni), semilibertà (misure) significativamente ridenominate misure penali di comunità.”[17].
I processi per i minori sono caratterizzati da una minor formalità: il giudice minorile è generalmente assistito da CTU[18] e assistenti sociali, per meglio comprendere il contesto familiare e sociale del minore al fine di delineare un progetto educativo personalizzato proficuo nel rispetto del c.d. “principio di adeguatezza”[19].
Qualora vi sia una condanna, il minore può essere inviato in strutture penitenziarie dedicate ai minori, dove si cerca di bilanciare la punizione con programmi educativi e riabilitativi, cercando di fornire un ambiente che favorisca il successivo reinserimento nella società.
In sintesi, il sistema penale minorile si distingue per un approccio che, pur riconoscendo la gravità dei reati commessi, privilegia la rieducazione e il reinserimento sociale del minore. Attraverso un’ampia gamma di misure alternative alla detenzione e percorsi personalizzati, il sistema mira a limitare l’impatto negativo del processo penale, promuovendo il recupero del giovane e prevenendo la recidiva.
Un esempio di prevenzione della recidiva è il recente intervento normativo contro la devianza giovanile rappresentato dal c.d. “Decreto Caivano“[20] (D.L. 15 settembre 2023, n. 123): quest’ultimo introduce misure straordinarie in risposta all’incremento di episodi di criminalità minorile, in particolare nei contesti sociali caratterizzati da un forte degrado.
Di particolare rilievo in ambito processuale risultano essere l’introduzione di misure cautelari per i minori, che si sostanziano nell’aumentata possibilità di applicare misure cautelari più rigide per i minorenni coinvolti in episodi di criminalità grave e l’esercizio di un maggior controllo sui coloro che hanno già commesso reati o che sono considerati a rischio, con l’obiettivo di prevenire ulteriori crimini
E, ancora, l’introduzione del c.d. “daspo urbano”, ovvero il “(…) divieto di accesso a particolari aree della città ai maggiori di 14 anni. Il divieto sarà notificato a chi esercita la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore. Per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, si prevede che il divieto di accesso e di avvicinamento ai locali pubblici e ai pubblici esercizi, previsto per chi sia stato denunciato o condannato per vendita o cessione di droga, si applichi anche nei confronti di chi detenga sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Tale divieto è esteso a scuole, università ed aree limitrofe.”[21].
Il decreto in analisi, si propone due obiettivi: rafforzare il controllo e la prevenzione.
Tra le principali misure troviamo il rafforzamento del controllo, che si sostanzia nel coinvolgimento più attivo delle autorità locali e scolastiche nella gestione e nel monitoraggio dei giovani a rischio, anche recidivi, per aumentare la prevenzione di atti criminali. Nelle scuole, in particolare, ci si propone di “contrastare la dispersione scolastica e l’abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale” (art. 10, D.L. 15 settembre 2023, n. 123).
L’incoraggiamento all’esercizio del c.d. “controllo parentale”, ovvero “la possibilità di limitare e controllare, da parte dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, l’accesso ai contenuti e/o alla rete da parte dei minori, mediante la scelta degli spazi digitali e dei tempi di utilizzo” (art. 13, D.L. 15 settembre 2023, n. 123).
Nella lotta contro il cyber-bullismo, si prevede la possibilità nei confronti del minore coinvolto “(…) che il Questore possa proporre all’Autorità giudiziaria di vietare, a determinati soggetti di età superiore ai 14 anni, di possedere o utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce quando il loro uso è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l’avviso orale.
Si estende al minorenne, per la violazione delle prescrizioni dell’avviso orale, la sanzione penale prevista per i maggiorenni (reclusione da uno a tre anni e con multa da euro 1.549 a euro 5.164).”[22].
Ulteriore esempio, è l’introduzione di “(…) una nuova tipologia di ammonimento del Questore per i minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni che commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni. Poiché tali soggetti non sono imputabili, saranno convocati dal Questore insieme ad almeno un genitore (o altra persona che esercita la responsabilità genitoriale), al quale sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto delittuoso.”[23]
Sebbene, com’è possibile intendere dalla breve indagine su alcune delle misure previste nel testo di legge qui proposta, il Decreto Caivano sia stato criticato per il suo approccio di stampo repressivo, prevede altresì misure di inclusione sociale e progetti educativi volti a prevenire la devianza giovanile e promuovere il reinserimento sociale, in linea con i principi del sistema penale minorile orientato alla rieducazione.
La centralità di interventi educativi, unitamente a forme di giustizia riparativa, dimostra come il sistema penale minorile si sforzi di costruire opportunità di riscatto, mettendo al centro il futuro del minore e il suo reinserimento.
Conclusioni
In conclusione, il diritto penale minorile svolge un ruolo cruciale nel garantire che i giovani che commettono reati vengano trattati con un approccio mirato alla rieducazione e al reinserimento sociale, piuttosto che alla punizione pura e semplice. Comprendere le cause della delinquenza minorile e intervenire tempestivamente può fare la differenza nel prevenire il crimine futuro e costruire una società più inclusiva e sicura. Il sistema, non solo tutela i diritti dei minori, ma offre loro una seconda opportunità di crescita.
Informazioni
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[1] Ai sensi dell’art. 98 del c.p., per i minori dai 14 ai 17 anni la capacità di intendere e di volere (imputabilità) in relazione al reato compiuto dev’essere sempre accertata. L’art. 97 c.p. indica che il minore infraquattordicenne non è mai imputabile. https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/pediatria/disturbi-psichiatrici-nei-bambini-e-negli-adolescenti/disturbo-della-condotta
[3] “(…) Il concetto di “disorganizzazione sociale” rovescia la prospettiva individuale e biologica del crimine, sottolineando come le forme di “patologia sociale” – per usare un termine dell’epoca – possano essere spiegate facendo riferimento al venir meno della forza delle norme sociali che dovrebbero disciplinare il comportamento degli individui. Non a caso Thomas e Znaniecki definiscono la disorganizzazione sociale appunto come la “riduzione dell’influenza delle norme di comportamento sociale esistenti sui singoli membri del gruppo”. Ciò può avvenire quando: a) vi sia una socializzazione difettosa o mancante; b) vi siano deboli sanzioni per certi delitti; c) vi sia inefficienza o corruzione nell’apparato giudiziario. (…)”. Approfondimento consultabile al sito https://www.romolocapuano.com/il-concetto-di-disorganizzazione-sociale/
[4] “(…) la famiglia riveste un ruolo centrale nello sviluppo e nell’educazione dell’individuo: un contesto disfunzionale che propone modelli inadeguati o negativi che mostrano sfiducia nei confronti della giustizia e approvano o incoraggiano scelte pro-criminali può determinare nell’adolescente un difetto nella formazione delle istanze superiori della personalità, causando difficoltà nei rapporti con le figure autoritarie, l’inosservanza delle leggi e favorendo, pertanto, condotte delinquenziali. Inoltre, accade purtroppo frequentemente che personalità maltrattanti verso i figli siano state a loro volta vittime di abusi in famiglia ed attuino una continuità intergenerazionale della violenza, un ciclo dell’abuso entro il quale l’adolescente può tendere a normalizzare gli schemi devianti appresi e perpetrarli a sua volta.”. Approfondimento consultabile al sito https://psicologiaintribunale.it/delinquenza-minorile-quali-i-fattori-di-rischio/
[5] “(..) Anche la scuola assume un ruolo fondamentale nell’evoluzione del giovane in quanto rappresenta il primo contesto relazionale in cui egli mette alla prova la propria capacità di adattamento e di confronto con la società e con le sue regole: in tale ambiente un adolescente emarginato, deriso o vittima di stigmatizzazione potrebbe tendere a riconoscersi nell’etichetta negativa attribuitagli, con un possibile impatto sullo sviluppo dell’identità, sulla sua futura condotta e sull’edificazione di una personalità deviante.”, ibidem.
[6] Si tratta dei c.d. fattori di rischio criminogeni.
[7] Ibidem.
[8] https://www.scienzeforensi.org/blog/?criminalita-minorile,-non-solo-baby-gang–analisi-del-fenomeno-dello–street-bullying-
[9] “Una delle forme che, nel tempo, ha assunto questa fenomenologia criminale è nota con il termine cyberbullismo. Infatti a causa della massiccia diffusione dei nuovi media e dei social network, il distorto utilizzo delle innovazioni tecnologiche, senza l’adeguato controllo da parte dei genitori (spesso meno competenti dei figli da un punto di vista informatico), ha portato alla ribalta forme emergenti di prepotenza che si concretizzano in rete (chat, social network e forum), estrinsecandosi in qualsiasi comunicazione digitale, pubblicata od inviata da giovani, allo scopo di intimorire, imbarazzare, perseguitare o colpire in qualsiasi altro modo un proprio coetaneo. Le nuove forme di comunicazione multimediale, più veloci e, a volte, anonime, hanno maggiormente facilitato lo sviluppo di tali condotte criminali di violenza e prevaricazione da parte dei giovani che sono profondamente attratti dal mondo virtuale. (…) Il cyberbullo, attraverso la rete internet, crea gruppi sui social network (Whatsapp, Instagram e Facebook) inviando messaggi intimidatori e/o offensivi, postando video o immagini mediante le quali umilia e vessa le proprie vittime. Infatti tratto caratterizzante il cyberbullismo è quello di porre in essere, in modo virtuale, prepotenze, calunnie o violazioni della privacy attraverso l’invio di sms, e-mail o la diffusione di immagini o filmati compromettenti in internet o sui social network. Gli atti che vengono maggiormente compiuti consistono proprio nel far circolare in rete foto o filmati che ritraggono la vittima in situazioni di disagio o video con contenuti a sfondo sessuale.”, Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale della polizia criminale, Servizio Analisi Criminale, “La devianza minorile”, p. 17 ss.. Consultabile presso https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-09/la_devianza_minorile.pdf
[10] Consultabile presso https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/03/17G00085/sg
[11] https://www.dirittoconsenso.it/2022/04/04/il-revenge-porn-online/
[12] Il Ministero della pubblica istruzione ha introdotto la possibilità di limitare l’uso dei cellulari in orario scolastico, in riferimento al principio di tutela della privacy, tramite l’introduzione della Direttiva Ministeriale 30 novembre 2007, 104 (consultabile presso il sito https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir104_07.pdf ).
[13] https://www.dirittoconsenso.it/2022/09/14/pubblicare-il-video-di-un-reato-e-reato/
[14] Consultabile presso il sito: https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/ordinamento_penitenziario_minorile#:~:text=Decreto%20legislativo%202%20ottobre%202018,per%20i%20minorenni%20all’art.
[15] L’arresto è previsto nei casi di flagranza di reato ed il fermo può essere disposto qualora il minore sia indiziato di delitto: “(…) gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo del minorenne ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonché all’esercente la potestà dei genitori e all’eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia.
Quando riceve la notizia dell’arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell’età e della situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto presso l’abitazione familiare perché vi rimanga a sua disposizione. Il pubblico ministero può anche disporre che il minorenne sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l’applicazione di una misura cautelare.”. Consultabile presso il sito https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/processo_al_minore
[16] https://www.dirittoconsenso.it/2024/06/26/la-flagranza-di-reato/
[17] https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/ordinamento_penitenziario_minorile
[18] https://www.dirittoconsenso.it/2022/10/31/lo-psichiatra-forense/
[19] https://www.dirittoconsenso.it/2024/06/24/ascoltare-un-minore-in-un-processo/
[20] https://www.dirittoconsenso.it/2023/12/06/il-decreto-caivano-e-le-sue-novita/
[21] Ibidem.
[22] Ibidem.
[23] Ibidem.
Il Codice Rosso
Cos’è il Codice Rosso? Spiegazione degli elementi fondamentali della normativa introdotta nel 2019 contro la violenza di genere
Una breve panoramica sull’evoluzione normativa in Italia e la questione di genere
L’Italia inizia a muovere i primi passi verso un concreto impegno nel contrasto alla violenza di genere[1] nel 2013, quando il nostro Parlamento ratificò la Convenzione di Istanbul redatta nel 2011 dal Consiglio d’Europa. Questa convenzione si propone di tutelare le donne da ogni forma di violenza con il fine di prevenire, perseguire ed eliminare la violenza di genere e domestica attraverso l’attuazione di politiche globali coordinate: in particolare, la sottoscrizione di questo documento ha vincolato il nostro Paese ad azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno. Tale impegno si è tradotto con l’introduzione della Legge 19 luglio 2019, n. 69, nota anche come Codice Rosso, un ulteriore passo compiuto in una direzione ben precisa: maggior tutela e lotta alla violenza di genere.
Il Codice Rosso ha come proposito rafforzare – attraverso modifiche ed inasprimenti dei delitti e delle sanzioni previsti nel diritto penale sostanziale e processuale penale – la tutela di chiunque sia offeso da violenze, atti persecutori (i c.d. “reati spia”) e maltrattamenti: siano essi donne o uomini.
Non esiste infatti nel testo del Codice Rosso una distinzione di genere. Il testo del “Provvedimento L. 69/2019: disposizioni in tema di violenza domestica e di genere”, infatti, sceglie di utilizzare formule più inclusive come “persona offesa” o “vittima”[2].
Perché, allora, quando pensiamo alle vittime di violenza di genere l’immaginario collettivo si sofferma principalmente su quello femminile?
Secondo quanto affermato davanti alla “Commissione Parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere” nel corso della “Audizione dell’Istituto Nazionale di Statistica” del Dott. Saverio Gazzelloni (Direttore della Direzione centrale delle statistiche demografiche e del censimento della popolazione) tenutasi il 23 gennaio 2024[3]:
“La dinamica nel tempo degli omicidi mostra notevoli differenze di genere. (…). L’incidenza è decisamente maggiore tra gli uomini (0,73 omicidi per 100mila residenti maschi e 0,40 per 100mila donne nell’anno 2023)”[4].
E, ancora,:
“Nel 2022, anno per cui si dispone di informazioni più dettagliate (…) i maschi costituiscono il 92,5% dei denunciati, escludendo i delitti a opera di ignoti.”[5].
A fornirci un ulteriore indizio sul perché la percentuale più alta dei soggetti offesi dalla violenza di genere è il genere femmine, è la Commissione Parlamentare d’inchiesta sul femminicidio che nella sua relazione finale nell’anno 2022 descrive questa tendenza come:
“Un fenomeno sociale di carattere strutturale, con radici culturali profonde che ancora oggi permeano le relazioni tra uomini e donne, alimentato e determinato dalla disparità nei rapporti di forza tra i due sessi”[6].
Il Codice Rosso: panoramica del contenuto
Spesso paragonato ad un “pronto soccorso” per chi offeso dalla violenza di genere o ad una “accelerazione” nell’adozione di provvedimenti a tutela delle vittime, l’auspicato effetto della legge in questione è proprio la disposizione più celere di provvedimenti di protezione al fine di evitare che i c.d. reati spia degenerino in crimini violenti[7]. Ma cosa intendiamo quando parliamo di “reati spia”? Secondo il Ministero dell’Interno, si tratta di “(…) atti persecutori (art. 612 bis c.p.)[8], maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e violenze sessuali (art. 609 bis, 609 ter, e 609 octies c.p.).”[9] ovvero tutti quei reati indicatori di una situazione in cui si consuma violenza di genere.
Il Codice Rosso introduce inoltre quattro nuove fattispecie di reato
- la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. revenge porn)[10];
- la deformazione dell’aspetto della persona attraverso lesioni permanenti (es. per mezzo dell’uso di sostanze acide);
- la costrizione o l’induzione al matrimonio;
- la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Composto da ventun articoli, che prevedono anche un catalogo dei reati perseguibili, il Codice Rosso dispone altresì in ambito procedurale introducendo la già citata “accelerazione” per l’avvio del procedimento in virtù di alcuni particolari reati notificati. Inoltre,
- sulla Polizia Giudiziaria ricade il dovere di riferire immediatamente al Pubblico Ministero la notizia di reati di cui si è acquisita notizia;
- laddove il Pubblico Ministero proceda per delitti di violenza di genere o domestica, egli ha l’obbligo di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha dato notizia dei fatti entro tre giorni (prorogabili solo per ragioni imprescindibili): in caso contrario, qualora cioè il termine non venga rispettato, il Procuratore della Repubblica può disporre la revoca dell’assegnazione al magistrato designato per le indagini, procedendo senza indugi ulteriori all’acquisizione delle informazioni;
- gli atti d’indagine delegati dal Pubblico Ministero alla Polizia Giudiziaria devono avvenire senza ritardo.
È altresì prevista una maggiore specializzazione delle forze dell’ordine in virtù del ruolo ricoperto nella prima fase di denuncia: i reati previsti dal Codice Rosso sono infatti soggetti a denuncia della persona offesa, o di un qualsiasi cittadino, procedibile d’ufficio. Ciò significa che, nonostante la possibilità di un ripensamento di chi denuncia, il procedimento penale proseguirà ugualmente.
Il Codice Rosso è stato recentemente oggetto di ampliamento attraverso il c.d. “ddl Roccella”, ovvero il Disegno di legge, n. 923, dal titolo “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”, stato approvato a novembre 2023. Questo provvedimento prevede un blocco di misure composto da 19 articoli che si pone due obiettivi sostanziali: rafforzare gli strumenti di prevenzione, applicandoli anche ai reati spia, e la tutela delle vittime di violenza di genere[11].
Le risorse riservate alle vittime di violenza di genere ed azioni di prevenzione
La violenza di genere è un fenomeno noto e significativamente diffuso nel nostro Paese: negli ultimi anni siamo stati spettatori del suo diffondersi a macchia d’olio, sino al punto di assistere sgomenti a fatti di cronaca sconvolgenti come il consumarsi di femminicidi crudeli o violenze sessuali di gruppo tra minori.
Uno dei tanti obiettivi che la politica contro la violenza di genere e domestica ha deciso di adottare è una supervisione del fenomeno anche attraverso la raccolta ed il monitoraggio di dati a questo legati, non solo con il fine di far emergere forme sommerse di violenza ma anche adottare misure adeguate al suo contrasto.
Una tra le iniziative proposte vuole essere la proposta di sensibilizzazioni e formazioni sul tema nelle scuole italiane, partendo dai più giovani per sradicare la cultura della violenza.
Sono inoltre presenti su tutto il territorio italiano, a livello regionale, centri antiviolenza, i c.d. CAV, che dispongono di operatrici, avvocati e psicoterapeute formate e specializzate nella violenza di genere e dotate degli strumenti necessari per il sostegno e l’accompagnamento di chiunque si riconosca offeso da forme di violenza.
Infine, il numero nazionale 1522, gratuito e attivo 24h su 24, permette di parlare con operatrici pronte ad assistere, aiutare e consigliare.
Informazioni
Codice penale.
Codice di procedura penale.
[1] “Con l’espressione violenza di genere si indicano tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso.”, consultabile presso il sito https://www.interno.gov.it/it/temi/sicurezza/violenza-genere
[2] https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1154235.pdf?_1573172555581
[3] https://www.istat.it/wp-content/uploads/2024/01/Audizione-Istat-Commissione-Femminicidio-23-gennaio-2024.pdf
[4] Idem, p.11.
[5] Idem.
[6] https://www.diritto.it/nuova-legge-per-contrasto-alla-violenza-sulle-donne/
[7] Con la formula qui utilizza s’intende riferirsi ad es. ad omicidi, vedi fenomeno femminicidi, o stupro, violenza sessuale aggravata o violenza sessuale di gruppo.
[8] Sul reato di atti persecutori: Il reato di atti persecutori – DirittoConsenso.
[9] Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale della polizia criminale – Servizio Analisi Criminale, “La violenza di genere nell’anno della pandemia”, Roma, febbraio 2021. Consultabile al sito https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-06/violenza-di-genere-secondo-semestre-2020.pdf
[10] Per un approfondimento sull’argomento: Il revenge porn online – DirittoConsenso.
[11] https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-11-24&atto.codiceRedazionale=23G00178&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
Lo stupro come arma di guerra
Un’analisi del fenomeno del c.d. “stupro come arma di guerra” nel corso della storia e delle previsioni giuridiche nel diritto penale internazionale volte alla sua prevenzione
Cos’è lo “stupro di guerra”? Approfondimento della nozione ed episodi storici
Secondo quanto affermato dall’Osservatorio Diritti, quello che d’ora in poi definiremo “lo stupro come arma di guerra” è “(…) uno dei crimini di guerra meno riconosciuti della storia”[1]. Eppure, i numerosi e sanguinosi eventi che scuotono l’equilibrio della pace internazionale ci impone di guardare quale sia stato ed è il destino riservato a donne, ragazze e bambine che si trovano coinvolte in conflitti armati.
In fondo, non è forse vero che intuiamo il destino ad esse riservato sin dai banchi di scuola?
Lo impariamo mentre ascoltiamo le parole scritte da Euripide nella sua tragedia: Le Troiane, o, Le Troiadi. La guerra di Troia è giunta al suo termine: a seguito di saccheggi, violenze e morte arriva il momento di abbandonare lo spettro di una città distrutta da un brutale conflitto. Con sé, la partenza delle navi porta la ripartizione delle donne troiane superstiti come schiave: il premio finale dei vincitori.
Ma non soffermiamoci solo sulla letteratura. Spostiamo il nostro sguardo anche sulla storia.
Nella storia dell’umanità ci sono molteplici esempi di guerre o conflitti in cui è stato realizzato lo stupro ai danni delle donne come arma di guerra.
Sin dal sorgere delle prime forme di società civile, ci vengono offerte numerose evidenze di quanto affermato fino ad ora: pensiamo al racconto de Il Ratto delle Sabine.
Ricordiamoci anche degli stupri di massa più recenti. Per esempio, quelli di cui si è macchiata l’Armata Rossa, tra il 1944 ed il 1945. Siamo in Germania, e le truppe dei soldati sovietici che hanno invaso lo Stato tedesco usano violenza sessuale su quasi due milioni di donne in un’escalation di violenza incontenibile e senza precedenti. Si parla, probabilmente per la prima volta, di “violenza sessuale di massa”.
Pensiamo al genocidio consumatosi in Rwanda, nel 1994, mosso dall’odio razziale riposto verso la minoranza etnica dei Tutsi e degli Hutu moderati. Durante il compiersi di uno degli eventi più violenti che ha segnato la storia dell’umanità, alle donne è stato riservato – probabilmente – un destino peggiore della morte: separate dal resto del villaggio, e condotte lontane dal consumarsi di uccisioni a dir poco brutali, hanno subito stupri, torture e mutilazioni.
E guardiamo anche alla Siria. Attraverso la ricerca condotta da Marie Forestier[2], la giornalista propone un’analisi del regime di Bashar al Assad in Siria, svelandoci come nei contesti di guerra il ricorso ad ogni tipo di tattica e strategia è possibile ed indiscriminato: persino lo stupro è diventata una vera e propria arma presente nell’arsenale a disposizione del corpo militare, al pari di fucili e bombe.
La giornalista ci descrive la violenza sessuale come “(…) un’arma per stroncare l’opposizione moderata in Siria nei primi anni della rivoluzione”[3], un mezzo sfruttato per giungere a confessioni o mirato alla raccolta di informazioni attraverso l’umiliazione ed il furto della dignità. Infatti, l’autrice afferma “In Siria, le forze pro-regime hanno fatto ricorso allo stupro come tattica e come arma per attaccare direttamente e indebolire l’opposizione.”[4].
In un’inchiesta condotta dal New York Times, durata circa due mesi, ci sono stati raccontati gli orrori di violenze sessuali, mutilazioni e torture perpetrate ai danni delle donne israeliane durante gli attacchi di Hamas nei primi giorni del mese di ottobre 2023 nel sud di Israele. Le testimonianze giunte sino al noto quotidiano attraverso video e fotografie, nonché le interviste condotte con superstiti o i testimoni di tale carneficina, hanno dato vita ad un articolo denuncia che suggerisce il compiersi di brutali violenze riprese e raccontate in seguito anche da testate italiane ed il resto del mondo. Nonostante Hamas neghi con forza le accuse di violenza sessuale rivolte contro i suoi soldati, gli espliciti racconti dei brutali femminicidi consumatisi solo qualche mese fa hanno diffuso nel resto degli Stati della comunità internazionale la consapevolezza che un rave militare si è trasformato in un massacro.
Possiamo concludere, da questa disamina storica, che frequentemente durante i conflitti armati si verificano episodi di violenza sessuale ai danni delle donne. L’aggressione sessuale, possiamo ormai affermarlo con sicurezza, é intesa come un mezzo funzionale a creare un clima di terrore infliggendo trattamenti degradanti alla donna ed alla sua dignità con una brutalità che neanche le armi più sofisticate potrebbero eguagliare.
“Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite considera la violenza sessuale una tattica di guerra quando viene utilizzata per “umiliare, dominare, incutere paura, disperdere e/o trasferire con la forza i membri civili di una comunità o di un gruppo etnico”.”[5].
Lo stupro è la subdola arma per piegare il nemico, estorcere confessioni, umiliare una società trascinando in ginocchio i suoi membri svilendoli spazzando via ogni traccia di umanità. Ma da quali volti? La particolarità di questi crimini, che definisce lo stupro come arma utilizzata nei conflitti armati, è che i carnefici a cui attribuiamo le violenze sono soldati, combattenti e civili che ricorrono allo stupro nel corso di un conflitto armato, una guerra o un’occupazione militare.
Possiamo analizzare la storia, l’epica, la letteratura…potremmo tornare indietro di decenni, secoli persino, per giungere ad una comune conclusione: i corpi delle donne, ieri come oggi, mutilati dal lutto della guerra diventano campi di battaglia e conquista.
Ma com’è regolata questa pratica nei conflitti armati, dal diritto?
L’affermarsi del diritto penale internazionale
Nel paragrafo precedente abbiamo realizzato una breve analisi che ci ha permesso di stabilire con una certa sicurezza cosa significhi il concetto di “stupro come arma di guerra” attingendo a case studies di rilevanza storica che caratterizzano questo fenomeno.
Questo ci permette di constatare la metamorfosi della violenza carnale in strumento di guerra, realizzando un chiaro quadro di violazioni dei più basilari diritti garantiti dal diritto internazionale ovvero quella branca del diritto che si prefigge lo scopo di disciplinare la violazione di norme sostanziali per la comunità internazionale, i c.d. crimini internazionali.
Qual è stato, infatti, il ruolo del diritto internazionale davanti al dispiegarsi di queste vicende? La comunità internazionale è rimasta inerme davanti a tali violazioni dei diritti umani?
Il diritto internazionale ha realizzato, nel corso del tempo, un significativo processo di sviluppo stimolato dalle manifeste esigenze di tutela dei diritti e della libertà fondamentali dell’individuo, il cui riaffermarsi si è reso necessario a causa dagli eventi storici che ne hanno scosso le fondamenta rendendo necessaria l’introduzione di strumenti effettivi che ne tutelassero e garantissero la sopravvivenza ed il rispetto anche durante i conflitti armati.
Possiamo individuare il momento esatto in cui gli Stati membri della comunità internazionale riconoscono all’essere umano in quanto tale maggiori tutele e diritti: il secondo dopoguerra. Vengono infatti alla luce la Dichiarazione Universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sorgono le Nazioni Unite ed è introdotto lo strumento della “cooperazione internazionale”: un insieme di risposte alle impietose violazioni realizzate nel corso della Seconda guerra mondiale.
È dallo Statuto dell’ONU che ricaviamo una prima indicazione di rilevante interesse per la nostra trattazione: uno degli scopi che l’organizzazione persegue è, infatti, rendere effettiva la tutela internazionale dei diritti umani in caso di violazioni commesse in tempo di guerra o nell’ambito dei conflitti armati, non solo accertando le responsabilità dei crimini commessi ma anche con l’applicazione di sanzioni penali.
Seguendo l’orientamento tracciato dalla parabola evolutiva di cui è stato soggetto il diritto internazionale, nel 1945 le potenze vincitrici del secondo conflitto mondiale danno vita ad una nuova e significativa nozione: il “crimine contro l’umanità”. Questo principio affonda le sue radici nella previsione di tre fattispecie criminose, i c.d. core crimes: i crimini di guerra, contro la pace e contro l’umanità.
Si tratta di nozioni originate dagli eventi più significativi che hanno caratterizzato la storia bellica internazionale, la stessa che abbiamo solo in parte sbirciato nel paragrafo precedente: queste fattispecie di reato impongono la necessità di osservare il bene giuridico leso nel corso del conflitto militare e valutare altresì la condotta criminosa adottata con il fine di comminare la pena più conforme. Ad oggi è la Corte penale internazionale a perseguire l’obiettivo di tutelare e promuovere i diritti fondamentali degli individui coinvolti nei conflitti bellici[6], ma prima di giungere alla stabile istituzione della CPI le prime esperienze di Tribunali penali internazionali furono incarnate dai Tribunali di Norimberga e Tokyo (1945), nei quali furono giudicati i criminali di guerra nazisti e giapponesi. Nonostante le testimonianze dei reati di natura sessuale consumatisi durante il corso di tali conflitti, non furono emesse sentenze che considerassero anche le violenze carnali perpetrate.
Possiamo rintracciare una delle possibili motivazioni nel fatto che, all’epoca, non esisteva una normativa che disciplinasse nel contesto giuridico internazionale il reato dello stupro consumato nei contesti bellici. Eppure, gli organi giudicanti avrebbero potuto includerlo tra i “crimini di guerra” che, come sancito nei rispetti Statuti, questi erano chiamati a giudicare: ma ciò non avvenne. Non deve sorprenderci. Un’ottica sociale e di genere ci può fornire ulteriore motivazione.
Vigeva infatti un clima di sostanziale disinteresse nei confronti di questa particolare fattispecie di reato, a cui non era riservata la stessa attenzione e sensibilità che gli è, in parte, accordata oggi: non suscitava particolare rilevanza giuridica la tutela di un genere che era abitualmente destinatario di scarse tutele nonché ignorato dalla società.
Quando, in seguito, tra il 1993 ed il 1994, scoppiarono i conflitti nella ex-Jugoslavia ed in Rwanda l’atrocità dei crimini commessi durante il compiersi delle ostilità imposero l’intervento del diritto penale internazionale. Vennero così creati dei Tribunali penali ad hoc per giudicare i crimini commessi e dissuadere l’intera comunità internazionale dal reiterare simili violazioni.
I processi celebrati presso i c.d. Tribunali speciali hanno inteso perseguire il crimine di genocidio e contro l’umanità[7], tra cui vi era – beninteso – la previsione del reato di stupro.
Con il fine di condannare i crimini commessi nell’ex-Jugoslavia a partire dal 1991, nel maggio del 1993 venne istituito un Tribunale Penale Internazionale ad hoc: l’International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, d’ora in poi indicato come ICTY.
Davanti alle testimonianze dei diffusi stupri delle donne nella ex-Jugoslavia, con una storica sentenza, l’ICTY condannò tre soldati ritenuti colpevoli di aver commesso – anche per via degli stupri consumati – crimini di guerra e crimini contro l’umanità.
Successivamente, nel 1993, fu istituito il Tribunale Penale Internazionale per il Rwanda, l’International Criminal Tribunal for Rwanda, d’ora in poi ICTR.
Con carattere di assoluta novità, nel 1998 l’ICTR dichiarò lo stupro reato di genocidio: fu l’introduzione di un cambiamento non solo giuridico, ma sociale, di genere e storico. In questa circostanza, infatti, le violenze sessuali perpetrate alle donne Tutsi furono giudicate anche funzionali all’eliminazione di un’etnia.
È così che, a partire dalla fine del XX secolo, si giunse a muovere i primi passi verso il riconoscimento della violenza sessuale come violazione dei diritti umani delle donne.
Parliamo di diritti: un approfondimento sugli strumenti giuridici del diritto internazionale volti a definire lo stupro come crimine di guerra e contro l’umanità
È la Convenzione di Ginevra del 1949 a definire per la prima volta “crimini contro l’umanità” tutti gli atti commessi nel corso di un attacco contro le popolazioni civili, includendovi gli stupri e la tortura; con “crimini di guerra”, invece, la stessa Convenzione afferma ci si riferisca a violazioni del diritto bellico internazionale, in cui rientra anche la fattispecie dello stupro di massa.
Un ulteriore passo avanti nel riconoscimento dello stupro nei contesti bellici si realizza nel Primo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra del 1977, all’art. 27 comma I. Viene qui affermato che:
“[…] Le donne saranno specialmente protette contro qualsiasi offesa al loro onore e, in particolare, contro lo stupro, la coercizione alla prostituzione e qualsiasi offesa al loro pudore.”.
All’art. 76, comma I del Protocollo è invece così sancito:
“Le donne saranno oggetto di un particolare rispetto e saranno protette, specialmente contro la violenza carnale, la prostituzione forzata e ogni altra forma di offesa al pudore.”.
Come anticipato brevemente nel paragrafo precedente, nel 1998 assistiamo alla prima pronuncia che condanna lo stupro come crimine contro l’umanità: è il Tribunale penale internazionale per il Rwanda ad emettere la sentenza. Da questa pronuncia, lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale entrato in vigore dal 1° luglio 2022 (al raggiungimento delle ratifiche indispensabili) ascrive gli stupri tra i crimini contro l’umanità ed i crimini di guerra agli artt. 7, lettera g) ed art. 8, lettera b), comma xxii).
Questi articoli possiedono inoltre la qualità di annoverare tra le forme di violenza sessuale anche la prostituzione forzata, la sterilizzazione forzata o “altre forme di violenza sessuale di analoga gravità”[8].
Il 23 aprile 2019 viene poi riconosciuta dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite[9] la violenza sessuale come tattica di guerra e terrorismo, una dichiarazione che porterà alla Risoluzione 2467 (2019).
Nonostante la giurisprudenza dei Tribunali penali internazionali avesse già riconosciuto la violenza sessuale come strumento di guerra, forse per la prima volta viene percepita l’urgenza di adottare misure idonee a contrastare il fenomeno e perseguire i responsabili, riconoscendo innanzitutto in capo ai singoli Stati la responsabilità di tutelare i soggetti vulnerabili.
Parallelamente, si è realizzata l’adozione di nuove misure volte a perseguire e condannare il fenomeno qui analizzato da parte degli organismi internazionali.
Con l’obiettivo di dare vita a nuovi sistemi di prevenzione e controllo delle violenze sessuali nei contesti di guerra, all’interno delle Nazioni Unite nasce nel 2007 la UN Action Against Sexual Violence in Conflict: lo scopo che si prefigge è realizzato attraverso “[…] una rete di 24 entità delle Nazioni Unite, unite dall’obiettivo di porre fine alla violenza sessuale durante e dopo i conflitti armati.”[10].
Nel 2008, invece, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite adotta la Risoluzione “Donne, pace e sicurezza”[11] incontrando il sostegno degli Stati membri del Consiglio di Sicurezza e delle Nazioni Unite: lo scopo della Risoluzione è condannare le violenze sessuali nelle zone in cui si realizza un conflitto armato, chiedendone la cessazione.
In occasione dell’anniversario dell’adozione della Risoluzione 2467 (2019)[12], che esprime l’urgenza di fornire una risposta globale al dilagare dell’utilizzo della violenza sessuale come tattica di guerra e come strumento utilizzato nel contesto del terrorismo internazionale, le Nazioni Unite mostrano un quadro generale del fenomeno dello stupro nei contesti di guerra, stilando il Report of the United Nations secretary-general on Conflict-related sexual violence[13] di cui possiamo consultare quello relativo all’anno 2022.
Il Report analizza il periodo incluso tra gennaio e dicembre 2022, focalizzandosi su 20 Paesi: 14 sono coinvolti in un conflitto armato, 3 sono in fase post-conflitto ed altrettanti si trovano in una “situazione di preoccupazione”.
Le statistiche riportate sono drammatiche. Circa il 94% di donne e ragazze in contesto bellico sono state vittime di violenza sessuale legata al conflitto (conflict-related sexual violence): in 787 casi riportati, le vittime erano bambini. 766 erano bambine.
Le donne e la guerra
Il tema è estremamente contemporaneo. Non si è limitato ad attraversare i secoli ed affievolirsi, ma si è radicato in una prassi.
Oggi assistiamo a “dirette”, leggiamo “post”, sfogliamo articoli di cronaca ed inchieste scorrendo il dito su uno schermo, permettendoci di avere dolorose testimonianze di violenze ancora oggi difficili da debellare per il diritto penale internazionale.
Abbiamo constatato attraverso approfondimenti della giurisprudenza internazionale la fatica di attribuire al fenomeno la classificazione di reato e, conseguentemente, la complessità e la lungaggine del percorso che ha permesso di giungere alla previsione e applicazione di tutele internazionali verso violazioni così manifeste.
Cosa possiamo concludere da questo approfondimento?
Oggi, soprattutto in quelle aree attraversate da conflitti politici e sociali in cui la militarizzazione e la circolazione di armi è diffusa, il ricorso allo stupro come arma di guerra è una prassi estesa.
Non siamo ancora in possesso delle statistiche relative all’anno 2023, in cui abbiamo assistito ai conflitti tra Russa ed Ucraina, Palestina e Israele, ma possiamo immaginare cosa ci direbbero.
Forse non è giusto parlare di “stupro come arma di guerra”, alimentando così la narrativa di una violenza sessuale al pari di uno strumento, un oggetto senza anima e coscienza. Invece, si dovrebbe parlare più diffusamente di “stupro come crimine di guerra e contro l’umanità”.
Informazioni
Forestier M., “You want freedom? This is your freedom rape as a tactic of the Assad regime”, Peace and Security Working Paper Series, 3/2017, LSE Women, London.
Marrazzo A., “Stupro di guerra: storia dell’uso della violenza sessuale come arma nei conflitti”, Osservatorio diritti, 5 Maggio 2023.
Statuti dei Tribunali speciali.
Statuto di Roma.
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/118/28/PDF/N1911828.pdf?OpenElement
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/about-us/un-action/
https://www.osservatoriodiritti.it/2017/04/04/lo-stupro-come-arma-di-guerra/
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2023/07/factsheet2022-2.pdf
[1] Marrazzo A., “Stupro di guerra: storia dell’uso della violenza sessuale come arma nei conflitti”, Osservatorio diritti, 5 Maggio 2023.
[2] Forestier M., “You want freedom? This is your freedom rape as a tactic of the Assad regime”, Peace and Security Working Paper Series, 3/2017, LSE Women, London. Paper consultabile al sito https://www.academia.edu/92755259/You_want_freedom_This_is_your_freedom_rape_as_a_tactic_of_the_Assad_regime
[3] Vedi nota 1.
[4] Cit. Forestier M., “You want freedom? This is your freedom rape as a tactic of the Assad regime”, Peace and Security Working Paper Series, 3/2017, LSE Women, London., p. 9.
[5] Op. cit.
[6] La CPI, a cui è riconosciuta giurisdizione sovranazionale, persegue individui presunti responsabili di crimi di guerra, contro la pace e l’umanità, il genocidio e l’aggressione, istruendo processi secondo principi d’imparzialità ed indipendenza. Per un approfondimento sul tema si rinvia a questo articolo pubblicato su DirittoConsenso: La Corte Penale Internazionale – DirittoConsenso.
[7] Cfr. Statuti dei Tribunali speciali.
[8] Cfr. art. 7 Statuto di Roma.
[9] Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite – DirittoConsenso.
[10] https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/about-us/un-action/
[11] La Risoluzione sottolinea che lo stupro o altre forme di violenze sessuale costituiscono crimine di guerra, crimine contro l’umanità o un elemento costitutivo del crimine di genocidio.
[12] https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/118/28/PDF/N1911828.pdf?OpenElement
[13] https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2023/07/factsheet2022-2.pdf
La responsabilità della struttura sanitaria, in breve
La responsabilità della struttura sanitaria e gli obblighi che si configurano in capo ad essa
Cosa si intende per responsabilità della struttura sanitaria?
La responsabilità della struttura sanitaria viene a configurarsi nel momento in cui un/una paziente subisce un danno riconducibile agli obblighi pendenti sulla struttura stessa.
A lungo dottrina e giurisprudenza sono state divise in merito a come definire la natura di suddetta responsabilità, che – come accennato – discende dal legame instaurato tra paziente e struttura che l’accoglie.
Il fulcro di tale dibattito risiedeva nella collocazione di questa: si trattava, infatti, di una responsabilità in ambito contrattuale o extracontrattuale[1]? Quindi, si configura una responsabilità per cui chi non esegue correttamente la prestazione è – in date circostanze – tenuto/a al risarcimento del danno o una responsabilità per cui tra il soggetto che cagiona un danno e l’individuo che patisce l’offesa non è ravvisabile un’obbligazione contrattuale?
Nel tentativo di dirimere le accennate controversie, originatesi in tale ramo del diritto, la giurisprudenza ha inizialmente optato per un orientamento che riconosceva in capo alla struttura una responsabilità di natura contrattuale (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 24 Marzo 1979, n. 1716) fondata su quello che definiamo un contratto di spedalità.
Restando fermi su una generica e risaputa concezione di quanto una struttura ospedaliera s’impegna ad offrire al/alla paziente, la fattispecie del sopracitato contratto occorre a definire “ (…) quanto la struttura sanitaria è tenuta a rendere: sia le specifiche cure mediche e chirurgiche, sia ulteriori prestazioni di natura accessoria, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e paramedico, di medicinali, di attrezzature tecniche e latu sensu alberghiere (…).”[2].
Qualora suddette opere siano disattese, ecco che viene a configurarsi la responsabilità della struttura ospedaliera.
Quando pensiamo all’origine della responsabilità riconosciuta in capo alla struttura ospedaliera, è bene tenere a mente l’atipicità che caratterizza questa fattispecie di contratto: questo viene a sussistere in un momento molto particolare, ovvero quello in cui un/una paziente si sottopone ad una qualsivoglia tipologia di prestazione (strumentale, operatoria…) presso la struttura erogatrice e non solo, o necessariamente, con la stipulazione di un documento scritto. Sicuramente una situazione peculiare, per cui un generico orientamento non basta a definire la complessità dell’oggetto che stiamo qui analizzando.
Per questo, all’introduzione della c.d. Legge Gelli-Bianco (n. 24/2017) è riconosciuto un necessario intervento chiarificatore.
La Legge Gelli e la normativa italiana
La c.d. Legge Gelli ha la qualità di aver specializzato la materia della responsabilità in ambito sanitario. Come?
Quanto sancito dalla Legge Gelli è la previsione, e conseguente distinzione, della figura del medico e della struttura sanitaria. Viene così data vita ad una responsabilità definita a doppio binario[3]:
- Al medico viene attribuita una responsabilità di tipo extracontrattuale a cui si affianca
- la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, pubblica o privata che sia.
Cosa significa?
Secondo le statistiche riportate dall’articolo “Malasanità: qual è la situazione in Italia?”[4] della Rivista Diritto e Finanza, sono circa 300.000 le cause mosse ogni anno contro medici e strutture sanitarie, pubbliche o private.
La Legge Gelli sancisce che sulla struttura sanitaria grava l’obbligo di stipulare un’assicurazione “(…) da un lato per la responsabilità civile verso i terzi, sia per errori commessi propriamente dalla struttura, come quelli derivanti da carenze organizzative e o strutturali, sia per la malpractice dei propri medici, (…) e dall’altro per la responsabilità extracontrattuale degli esercenti la professione sanitaria. (…)”[5].
Per quanto il sanitario debba, in virtù della responsabilità extracontrattuale in cui può incorrere, stipulare privatamente un’assicurazione è la struttura sanitaria che in base all’articolo 7 ‘responsabilità professionale del personale sanitario’ della Legge Gelli a rispondere ed è responsabile dell’operato dei suoi ausiliari
“1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”.
Riassumendo
Ricordando quanto anticipato in precedenza riusciamo a cogliere i tratti dell’evoluzione giurisprudenziale, qui semplificata e tratteggiata, circa la responsabilità della struttura sanitaria.
Se inizialmente l’orientamento della giurisprudenza prevedeva che la struttura sanitaria rispondesse esclusivamente degli obblighi di cui investita (attrezzature, sicurezza delle cure, organizzazione…) con l’introduzione della Legge Gelli, la giurisprudenza in tema si è affinata e specializzata con l’introduzione della “responsabilità a doppio binario” secondo la quale dell’operato degli ausiliari è responsabile in solido la struttura sanitaria.
Possiamo quindi affermare che si tratta, sì, dell’introduzione di una normativa ad hoc ma altresì di un ampliamento di quanto riscontriamo essere ricompreso nel cappello della responsabilità della struttura sanitaria.
Informazioni
Carvelli L. – Luchettu L. – Macrì E. – Mencarelli R. – Petrocelli F. – Salzano A. – Tuccillo R., “La responsabilità delle strutture e degli operatori della sanità.”, ed. I., Nel diritto editore, 2020, p. 25.
Corte d’Appello di Milano, Sentenza n. 3367/2021, 18 novembre 2021.
“Medicina legale per i Corsi di Laurea ad orientamento Giuridico e triennali”, Idelson-Gnocchi, 2020, Napoli, p. 147.
[1] Per un approfondimento: Fatto illecito e responsabilità extracontrattuale in breve – DirittoConsenso
[2] Carvelli L. – Luchettu L. – Macrì E. – Mencarelli R. – Petrocelli F. – Salzano A. – Tuccillo R., “La responsabilità delle strutture e degli operatori della sanità.”, ed. I., Nel diritto editore, 2020, p. 25.
[3] Corte d’Appello di Milano, Sentenza n. 3367/2021, 18 novembre 2021.
[4] http://www.dirittoefinanza.it/diritto/malasanita-qual-e-la-situazione-in-italia/
[5] “Medicina legale per i Corsi di Laurea ad orientamento Giuridico e triennali”, Idelson-Gnocchi, 2020, Napoli, p. 147.
L'interruzione volontaria di gravidanza: da reato a diritto
Come si è giunti a riconoscere il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza? Una breve panoramica sul percorso che ha condotto alla L. 194/1978
L’interruzione volontaria di gravidanza come illecito
Con l’acronimo IVG ci si riferisce all’interruzione volontaria di gravidanza prima che questa giunga naturalmente al suo termine[1], un diritto che in Italia è riconosciuto dalla Legge 22 Maggio 1978, n. 194.
Ma prima di capire meglio cosa prevede questa legge così dibattuta, facciamo un salto indietro nel tempo.
Come spiega chiaramente Antonio Paglius[2] nel suo articolo, l’aborto ha radici antichissime: secondo l’autore la sua più antica testimonianza risale a dodici secoli prima di Cristo ed era una pratica comunemente utilizzata ed accettata tra gli antichi greci ed i romani. Con la caduta dell’Impero romano d’occidente ed il buio periodo storico che seguì, sappiamo che il tema dell’aborto tornò alla luce con Papa Sisto V che condannò la pratica definendola niente di meno che un omicidio: fu così che, a partire dal Cinquecento, nacque la concezione di aborto come pratica associata ad un reato.
Questa rappresentazione dell’interruzione della gravidanza si diffuse largamente nelle società, in particolare quella Italiana che è qui oggetto d’analisi. Nel 1930 nello Stato italiano vigeva il Codice Rocco (da Arturo Rocco, il giurista a cui è attribuita la paternità della redazione di suddetto Codice penale ed in seguito altresì del Codice di Procedura penale) che si contraddistingue per il suo carattere spiccatamente autoritario, riflesso dell’epoca storica in cui venne promulgato. Suddetto Codice detta nel Libro secondo, Titolo X, quelli che vengono definiti “Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe” i quali disciplinano rigidamente la materia dell’aborto.
Prima del 1978, infatti, l’interruzione volontaria di gravidanza o l’aborto cagionato da terzi senza il consenso della donna erano considerati un illecito severamente punito con la reclusione, pena comminata sia a colui il quale eseguiva, l’allora, fatto criminoso ed altresì alla donna consenziente che si sottoponeva alla pratica. Era unicamente la c.d. “causa di onore” (art. 551 Codice Rocco) a prevedere una riduzione della pena: nella circostanza in cui l’interruzione di gravidanza era compiuta per “[…] salvare l’onore proprio o quello di un prossimo congiunto [c.p. 307] le pene ivi stabilite sono diminuite [c.p. 63] della metà ai due terzi.” (art. 551 Codice Rocco).
Si dovrà aspettare sino all’inizio degli anni sessanta per assistere ad un cambiamento: questo prese avvio in Italia con un’accesa discussione in materia di aborto, figlia del dibattito che accese i movimenti femministi e dell’antiproibizionismo, eredità delle lotte che presero avvio in diversi Stati (per esempio, l’America e la Francia) ma che influenzeranno inevitabilmente anche l’Italia e porterà all’abrogazione del Titolo X c.p.
La strada che avrebbe condotto alla Legge n. 194 iniziava così ad essere percorsa.
Verso la L. 194/1978: la sentenza della Corte Costituzione n. 27/1975
I mutamenti sociali a cui si stava assistendo, come abbiamo accennato, e le stime circa i ricorsi all’aborto c.d. clandestino furono decisivi nella conduzione di una determinata lotta verso la legalizzazione dell’aborto, che avrebbe garantito non solo il diritto all’aborto ma anche l’accesso ad una procedura medica sicura. Non solo le pratiche clandestine erano alquanto brutali (ad esempio, la spremitura dell’addome o l’inserimento di mezzi meccanici nel cavo uterino) ma le conseguenze lesive potevano essere così severe da condurre anche alla morte della donna.
La trasformazione della disciplina dell’interruzione volontaria della gravidanza iniziò con una storica sentenza della Corte Costituzionale, che il 18 Febbraio 1975 sancì l’incostituzionalità dell’art. 546 del codice penale (“aborto di donna consenziente”).
Le ragioni che mossero il giudizio della Corte soggiacciono nel fatto che suddetto articolo non prevedeva l’ipotesi del c.d. aborto terapeutico se non in stato di necessità: infatti secondo quanto puntualmente disposto dall’art. 54 c.p. la punibilità della pratica abortiva era esclusa solo nella circostanza in cui si fosse realizzata una situazione di pericolo attuale che consisteva nel “grave danno alla persona [… ] che assumeva la caratteristica della grave o permanente menomazione dell’integrità fisica o della minaccia per la vita stessa”[3].
La sentenza del 1975 afferma infatti che “[…] il c.d. aborto terapeutico ricorre soltanto quando sussiste la inevitabilità e l’attualità del pericolo di un grave danno alla persona, mentre l’aborto praticato a scopo medico per evitare che la donna subisca aggravamenti di preesistenti alterazioni fisiche, rimane sanzionato penalmente.”.
Dunque ciò che la Corte rileva è un doppio limite dell’art. 54 c.p.: questo circoscrive all’attualità del grave danno a cui la donna è esposta il ricorso alla pratica abortiva e nel contempo esclude il rischio potenziale, considerato una mera possibilità, che questa potrebbe trovarsi ad affrontare come ragione sufficiente per il ricorso all’aborto terapeutico.
La sentenza infatti continua così: “[…] La condizione della donna gestante è del tutto particolare e non trova adeguata tutela in una norma di carattere generale come l’art. 54 c.p. che esige non soltanto la gravità e l’assoluta inevitabilità del danno o del pericolo, ma anche la sua attualità, mentre il danno o pericolo conseguente al protrarsi di una gravidanza può essere previsto, ma non è sempre immediato.”.
E, ancora, viene criticato l’orientamento dettato dall’art. 54 c.p. poiché “[…] (l)a scriminante dell’art. 54 c.p. si fonda sul presupposto d’una equivalenza del bene offeso dal fatto dell’autore rispetto all’altro bene che col fatto stesso si vuole salvare. Ora non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare.”. La Corte si riferisce, qui, alla inevitabile conseguenza che la disposizione di suddetto articolo comporta, ovvero una mancanza di considerazione verso i beni della vita e della salute della donna rispetto ad una vita che deve ancora realizzarsi compiutamente: con questa sentenza si afferma la prevalenza della vita e della salute della donna rispetto al feto, anticipando il rilievo di elementi quali la salute psicologica e le circostanze sociali ed economiche previste dalla L. 194/1978.
Seguendo le orme di questa sentenza che abbiamo brevemente analizzato, il passo verso l’approvazione della legge 194/1978 fu assai breve.
Il Parlamento giunse alla ratifica della regolamentazione dell’interruzione volontaria di gravidanza stabilendone le condizioni che tutt’oggi legittimano al suo ricorso.
La Legge 194/1978
Il nostro Ministero della Salute definisce la legge come la possibilità riconosciuta ad ogni donna di richiedere l’interruzione della gravidanza, secondo le procedure puntualmente descritte dal Testo di legge.
La legge 194 si propone come una forma di dialogo tra i diritti della donna e l’interesse alla vita del concepito, mantenendo tuttavia come fondamento la prevalenza della salute fisica e psicologica della donna. È così legittimata l’interruzione volontaria di gravidanza in caso di “serio pericolo” poiché, secondo quanto chiaramente stabilito dall’art. 1 l.194/1978, l’impiego della pratica abortiva non è considerato un mezzo per controllare le nascite.
Cosa s’intende con “serio pericolo”, dunque?
In base allo stato di avanzamento della gravidanza – stabilendo così, come anticipato, un equilibrio tra i diritti della donna e del concepito – l’interruzione della gravidanza è ammessa per motivazioni diverse, che possiamo così riassumere
- 4: interruzione volontaria entro i primi 90 giorni; le ragioni di pericolo nel c.d. primo trimestre sono connesse alla salute fisica e psichica della donna, ad anomalie e malformazioni del concepito nonché a motivazioni non necessariamente d’ordine medico ma economico e sociale. Secondo quanto stabilito da suddetto articolo, il procedimento da seguire in questo frangente è:
- La valutazione, con il medico competente, delle motivazioni che spingono la donna a tale richiesta e delle forme di sostegno di cui ella può eventualmente avvalersi[4] per portare a termine la gravidanza;
- La redazione di un documento compilato dal medico competente insieme alla donna, e firmato da entrambi, che attesti “[…] lo stato di gravidanza, l’epoca della gravidanza e l’avvenuta richiesta della sua interruzione”[5] come previsto dall’art. 5 194/1978. Sempre secondo quanto stabilito da suddetto articolo se non è riscontrato un caso d’urgenza, il medico invita la donna a soprassedere per 7 giorni: trascorsi questi, ella potrà recarsi con il documento presso le strutture accreditate per ottenere l’interruzione della gravidanza.
- 6: interruzione della gravidanza oltre i 90 giorni; l’interruzione della gravidanza oltre il primo trimestre è prevista unicamente nei casi in cui vi è un accertato stato di grave pericolo per la salute della donna od “[…] anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”. In questa circostanza l’IVG è consentita solo presso il reparto ove opera lo specialista che ha redatto il certificato di cui abbiamo approfondito sopra.
Secondo quanto prescritto dall’art. 12, la richiesta di IVG dev’essere fatta personalmente e volontariamente dalla donna: durante l’intero percorso dev’esserle garantito l’anonimato e il rispetto della sua dignità.
Qualora la richiesta di interruzione di gravidanza riguardi una minore, si ritiene necessaria l’autorizzazione di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale o di chi eserciti su di essa la tutela. Al Giudice tutelare spetta concedere l’autorizzazione definitiva a procedere, una volta sentita la minore. A rendere lecito l’intervento prescindendo le autorizzazioni, è solo un accertato stato di imminente pericolo per la vita della minore di qualsiasi età.
L’art. 13 riconosce, invece, alla donna interdetta la facoltà di poter decidere rispetto alla prosecuzione della gravidanza: ella può personalmente richiedere l’interruzione e se questa è avanzata dal tutore o dal marito, dev’essere confermata dalla donna. In ogni caso, l’autorizzazione a procedere è accordata esclusivamente dal giudice tutelare.
Informazioni
Pagliuso A., “La storia dell’aborto: dall’antichità fino alla legge n 194.”, Vanilla Magazione.
Cicognani A., Fallani m., Pelotti S., “Medicina legale.”, Casa Editrice Esculapio, Bologna, 2019.
“Medicina legale per i corsi di laurea ad orientamento Giuridico e Triennali”, Edizioni Idelson – Gnocchi, Napoli, 2020.
[1] Quando questa giunge al termine è possibile di conseguenza capire un altro diritto, quello del parto cesareo. Per un approfondimento si rinvia all’articolo di Beatrice Alba per DirittoConsenso: Il diritto al parto cesareo – DirittoConsenso.
[2] Pagliuso A., “La storia dell’aborto: dall’antichità fino alla legge n 194.”, Vanilla Magazione. L’articolo è consultabile al sito https://www.vanillamagazine.it/la-storia-dellaborto-dallantichita-fino-alla-legge-n194/
[3] Cicognani A., Fallani m., Pelotti S., “Medicina legale.”, Casa Editrice Esculapio, 2019, Bologna, p. 169.
[4] “Medicina legale per i corsi di laurea ad orientamento Giuridico e Triennali”, Edizioni Idelson – Gnocchi, Napoli, 2020, p. 422.
[5] Cicognani A., Fallani m., Pelotti S., “Medicina legale.”, Casa Editrice Esculapio, 2019, Bologna, p. 174.







