Misure alternative alla pena detentiva

Le misure alternative alla pena detentiva

Per facilitare la risocializzazione ed evitare la recidiva dei condannati a detenzioni brevi, il legislatore ha introdotto le misure alternative alla pena detentiva

 

L’introduzione delle misure alternative alla pena detentiva

Le misure alternative alla pena detentiva sono state introdotte dal legislatore dagli articoli 47 e successivi della Legge sull’Ordinamento Penitenziario per rispondere all’esigenza del sovraffollamento carcerario[1] e ai possibili effetti dannosi della detenzione breve in carcere.

A tal proposito, l’ingresso nell’istituto penitenziario segna profondamente l’individuo, in quanto implica una effettiva separazione dalla vita che si conduceva in precedenza, in particolar modo, in ambito lavorativo, relazionale e familiare. Questa rottura e le condizioni critiche in cui versano le carceri italiane possono indurre il condannato a ritenere che la strada del crimine sia l’unica via percorribile, e ciò anche in conseguenza dello sdegno e dell’emarginazione della società e alla vicinanza con altri criminali, che possono facilitare l’orientamento definitivo del condannato verso la criminalità.

Per questo, il legislatore ha ritenuto che, per quanto concerne le pene detentive brevi che sono applicate esclusivamente nei confronti di soggetti che abbiano commesso reati cosiddetti minori, sia opportuno evitare l’ingresso nel penitenziario e favorire la punizione, la deterrenza e la risocializzazione – che costituiscono le funzioni della pena sancite dalla Costituzione all’articolo 27 – al di fuori di tale contesto.

Le misure alternative alla detenzione disciplinate dall’Ordinamento Penitenziario – l’insieme di norme che regolano l’attività carceraria – sono:

  • l’affidamento in prova al servizio sociale di cui all’art. 47,
  • la detenzione domiciliare disciplinata dall’art. 47 ter,
  • la semilibertà sancito dall’art. 48 e
  • la liberazione anticipata introdotta dall’art. 54, sebbene quest’ultimo strumento non possa essere qualificato come del tutto alternativo alla pena detentiva, in quanto costituisce uno sconto per buona condotta.

 

Affinché tale disciplina non sia fonte di abusi e distorsioni del sistema, l’accesso è precluso agli autori di reati particolarmente efferati aventi legami con la criminalità organizzata e sono state previste delle limitazioni nei confronti dei recidivi.

L’istituto delle misure alternative rientra nella disciplina dell’ordinamento penitenziario in quanto non viene disposta dal giudice che condanna l’imputato – definito giudice di cognizione – ma dal cosiddetto tribunale di sorveglianza, che subentra nella fase esecutiva della sentenza. Infatti, a seguito della decisione del giudice di cognizione, il pubblico ministero è tenuto a sospendere l’esecuzione della condanna per un termine di trenta giorni, entro il quale il condannato può fare richiesta di applicazione di una misura alternativa alla pena detentiva.

 

L’affidamento in prova al servizio sociale

Questo istituto permette al condannato di scontare una pena alternativa al di fuori dell’istituto penitenziario, sottoforma di una prova della durata pari a quella individuata dal giudice di cognizione nella sentenza di condanna, durante la quale è tenuto a rispettare una serie di obblighi e doveri individuati dal tribunale di sorveglianza.

Ai fini di una buona riuscita della prova che consente l’estinzione della pena, il reo viene controllato e aiutato dai servizi sociali. Nell’accoglimento della richiesta di applicazione dell’istituto in questione, il tribunale di sorveglianza può individuare una serie di obblighi e divieti e deve verificare che il provvedimento consenta una rieducazione del reo, ed eviti una recidiva.

Non è permesso accedere a questa misura alternativa se la pena ancora da espiare sia maggiore di tre anni, con innalzamento di tale limite a quattro anni, previa valutazione del giudice. In quest’ultimo caso, il tribunale mantiene un ampio margine di discrezionalità in merito all’applicazione dell’istituto, che deve fondarsi su una valutazione dell’atteggiamento tenuto dal condannato in un arco di tempo considerevole, per esempio, dell’anno precedente la richiesta.

Si tratta, senza dubbio, della tipologia di misura alternativa più largamente utilizzata ma, ai fini dell’efficienza di tale istituto, è necessario un vero e proprio coinvolgimento e controllo da parte dei servizi sociali. In assenza di tale sostegno, l’affidamento in prova potrebbe mascherarsi in una sospensione condizionale della pena. Questa modalità è molto diffusa anche per via dell’introduzione di forme speciali di affidamento in prova con funzione prevalentemente terapeutica, previste per i soggetti affetti da AIDS o da grave deficienza immunitaria, per i tossicodipendenti e per gli alcoldipendenti.

 

La detenzione domiciliare

La misura alternativa della detenzione domiciliare prevede che il condannato sconti la pena presso la propria abitazione, in un luogo di privata dimora, oppure un luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza.

Anche in questo caso, il tribunale di sorveglianza ha la possibilità di individuare una gamma di obblighi e doveri che il condannato è tenuto a rispettare, andando a ricalcare la disciplina prevista per la misura cautelare degli arresti domiciliari, innanzitutto prevedendo il divieto di allontanamento dal luogo presso il quale sconta la pena. Trasgredendo tale divieto, il condannato è accusato di evasione e viene disposta la revoca della detenzione domiciliare. Per verificare che vengano rispettate le prescrizioni individuate dal tribunale di sorveglianza, attualmente il legislatore consente il monitoraggio tramite mezzi elettronici, oppure tramite modalità tradizionali, quali la firma giornaliera presso la stazione di polizia, in assenza di tali mezzi.

Numerosi sono i requisiti necessari ai fini dell’applicazione dell’istituto della pena detentiva generica:

  • la pena da eseguire non deve essere superiore a diciotto mesi;
  • non deve sussistere pericolo di fuga del condannato;
  • deve essere disponibile un alloggio presso cui scontare la pena;
  • non deve essere applicabile né la sospensione condizionale, né la pena sostitutiva, né una qualsiasi altra misura alternativa.

 

Il campo di applicazione della misura è ampio e varia a seconda della tipologia di detenzione domiciliare.

  • Un primo tipo di detenzione domiciliare prevede che il condannato che abbia più di settant’anni e non sia considerato un delinquente abituale, professionale o recidivo, indipendentemente dalla pena da scontare.
  • Una seconda ipotesi riguarda una serie di soggetti ai quali sia individuata una pena inferiore ai quattro anni di detenzione, tra i quali: la donna incinta, la madre con la prole convivente inferiore ai dieci anni, o in alternativa, il padre qualora la madre sia deceduta o non possa assistere il minore; la persona gravemente inferma che necessiti di cure; l’individuo con meno di vent’uno anni qualora abbia comprovate esigenze familiari, di salute, di lavoro o di studio.
  • Una terza modalità si rinviene nella cosiddetta detenzione domiciliare umanitaria, qualunque sia l’ammontare della pena individuata.
  • Una quarta alternativa consiste nella forma di detenzione domiciliare generica che può essere applicata a qualsiasi condannato.
  • Una quinta forma è individuata per i soggetti affetti di AIDS, similmente a quanto avviene per l’affidamento in prova.
  • Un’ultima possibilità si rinviene nella detenzione domiciliare riservata alle madri con prole di età inferiore ai dieci anni, indipendentemente dalla pena inizialmente individuata, se la condannata abbia scontato almeno un terzo della pena (per l’ergastolo almeno quindici anni), previa verifica che non sussista un pericolo per i figli conviventi. Allo stesso modo, è concessa questa facoltà ai padri, qualora le madri siano decedute o impossibilitate a prendersi cura della prole.

 

La semidetenzione e la liberazione anticipata

Trattiamo ora le ultime misure alternative alla pena detentiva.

L’istituto della semidetenzione consente al condannato di uscire dall’istituto penitenziario, nel quale trascorre la maggior parte del tempo della giornata, per svolgere attività lavorative, istruttive o necessarie per il suo rinserimento sociale.

Infatti, il tribunale di sorveglianza permette l’accesso a tale misura alternativa solo qualora reputi l’uscita dal penitenziario necessaria per facilitare la risocializzazione del condannato, previa valutazione del comportamento del reo in relazione alla pena già scontata. Ulteriore requisito necessario è l’aver scontato almeno metà della pena individuata, salvo la sanzione consti di una pena inferiore ai tre anni per la quale è stata fatta richiesta di affidamento in prova, ma il tribunale di sorveglianza ha optato per la semidetenzione. Un’ulteriore eccezione si verifica nel caso di condanna a un arresto o a una detenzione inferiore ai sei mesi, durante i quali si può richiedere fin dall’inizio l’applicazione della misura della semidetenzione.

In caso di una buona condotta carceraria, il tribunale di sorveglianza può disporre l’applicazione dell’istituto e, eventualmente, individuare una gamma di doveri e obblighi, ai quali il reo deve attenersi in fase di esecuzione della semidetenzione. Il tribunale di sorveglianza si riserva un ampio margine di discrezionalità non solo in sede di accettazione dell’istituto ma anche in fase di esecuzione, potendo revocare la concessione qualora il condannato “non si appalesi idoneo al trattamento”.

La revoca può intervenire anche qualora il reo, senza giustificato motivo, non faccia rientro in carcere entro l’orario previsto. Nel caso in cui il ritardo sia inferiore alle dodici ore, è prevista l’applicazione di una sanzione disciplinare. Al contrario, se il rientro superi tale soglia, il reo sarà accusato di evasione, che presuppone l’automatica revoca della concessione della semidetenzione.

Nella pratica questa misura ricopre un ruolo marginale rispetto alle altre modalità alternative alla detenzione.

Il legislatore ha ritenuto opportuno inserire nella legge dell’ordinamento penitenziario anche l’istituto della liberazione anticipata, che consiste nella riduzione pari a quarantacinque giorni di pena ogni sei mesi di buona condotta in carcere. Si tratta di un beneficio che viene concesso al condannato come premio per il comportamento positivo che questo dimostra di avere nel penitenziario.

Anche per questa misura può essere disposta la revoca se il reo commette un delitto non colposo nel periodo di concessione del beneficio e il suo comportamento risulti essere incompatibile con la funzione dell’istituto stesso.

Informazioni

G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G.L. GATTA, Manuale di diritto penale, parte generale, VII ed., Milano, Giuffrè Editore, 2018;

Costituzione italiana

Ordinamento penitenziario, L. 26 luglio 1975, n. 354

[1] Si rimanda alla lettura dell’articolo di Biagio Sapone per DirittoConsenso sul tema del sovraffollamento carcerario, reperibile al link http://www.dirittoconsenso.it/2018/11/05/il-problema-del-sovraffollamento-carcerario/


Esame testimoniale

L'esame testimoniale nel processo penale

Durante l’esame testimoniale, il teste ha un ruolo chiave nel processo penale, perché viene sottoposto a una cross-examination. Di che si tratta?

 

Fondamento giuridico degli elementi probatori

Per poter comprendere al meglio la fondamentale funzione dell’esame testimoniale[1], è opportuno richiamare la Costituzione.

Affinché un individuo possa essere condannato, è necessario che venga verificata la sua responsabilità a livello penale, sancita dall’articolo 27 comma 1. Per fare ciò, il pubblico ministero deve raccogliere una serie di elementi di prova, tali da permettere l’accertamento della colpevolezza dell’imputato, che il giudice utilizzerà a fondamento della propria decisione. Infatti, la Costituzione, all’articolo 27 comma 2, disciplina la “presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva”: nessun soggetto può essere considerato colpevole fino a che non sia dichiarato tale da una sentenza passata in giudicato[2]. Questo meccanismo viene definito “onere della prova”, che, nell’ambito del processo penale, ricade in capo all’accusa. Se questa non riesce a superare la presunzione di non colpevolezza, e dunque sussiste un margine di dubbio, allora il giudice non può condannare l’imputato. Questo sistema è definito “principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio”.

Gli elementi probatori, raccolti tanto dall’accusa quanto dalla difesa (cosiddette indagini difensive) servono, da un lato, a fornire la ricostruzione dei fatti, quindi capire come si sono svolti gli eventi; e dall’altro lato, appurata l’esistenza di una condotta da parte dell’accusato, a confermare o escludere la sua colpevolezza e punibilità, a seconda che la prova sia stata assunta, rispettivamente, dal pubblico ministero o dall’avvocato difensore.

In particolare, il soggetto viene assolto se:

  • il fatto non sussiste: l’evento non si è verificato;
  • il fatto non è stato commesso dall’imputato: l’evento si è verificato, ma non è stato compiuto dal soggetto oggetto di giudizio;
  • il fatto non è previsto dalla legge come reato: l’evento esiste, è stato commesso dall’accusato, ma manca l’elemento soggettivo (dolo o colpa), oppure si è verificata una causa di giustificazione, per esempio, la legittima difesa;
  • il fatto non costituisce reato: l’evento sussiste, è stato commesso dall’accusato, il quale ha violato la legge, ma è intervenuta una causa di esclusione della punibilità, per esempio, nel caso in cui la condotta sia conseguenza di un’alterazione psicofisica non voluta dall’agente.
  • il pubblico ministero non è riuscito a provare la sussistenza di uno degli elementi precedenti.

 

Le prove possono essere:

  • dirette, ossia in grado di provare esplicitamente un fatto. Per esempio: una registrazione nella quale si vede il soggetto scippare la vittima; oppure
  • indirette (anche dette indizi), quando non provano l’esistenza di quella condotta in modo univoco, ma nel loro insieme riesco a far presumere, con elevata probabilità, la sua sussistenza. Alcuni esempi: ci sono testimoni che collocano il soggetto nelle vicinanze del luogo del reato; sotto casa dell’accusato è stata rinvenuta la borsa della vittima; l’imputato, nullatenente, pochi giorni dopo lo scippo ha comprato una cosa del valore pari alla refurtiva, ecc.

 

In relazione a ciò, per poter condannare un individuo, la legge prevede che gli elementi indiziari debbano essere gravi, precisi e concordanti tra di loro.

 

L’importanza della testimonianza nel processo penale

La prova chiave all’interno del processo penale è, senza ombra di dubbio, l’esame testimoniale, che può essere operato tanto dal pubblico ministero quanto dall’avvocato difensore, mai dal giudice, a differenza di quanto avviene nel giudizio civile.

La ragione di tale scelta normativa dimora nel principio del giusto processo, sancito dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo prima e dalla Costituzione poi, che presuppone la parità d’armi tra le parti nel contraddittorio. Questo implica che le parti del procedimento, accusa e difesa, debbano avere a disposizione i medesimi strumenti.

Nonostante siano le parti a condurre l’esame, è necessario richiedere l’ammissione della prova al giudice, il quale, valutata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, assume la prova in giudizio.

 

Chi può testimoniare?

Innanzitutto, non tutti i soggetti possono essere chiamati a testimoniare, ma vi sono delle incompatibilità; non possono testimoniare:

  • il giudice, i suoi ausiliari, la difesa, l’accusa, l’investigatore del procedimento;
  • il coimputato nel medesimo procedimento;
  • il coimputato in un procedimento connesso: l’esame testimoniale viene svolto con particolari garanzie, in quanto subentra l’istituto della cosiddetta testimonianza assistita. In questo caso, è presente anche il difensore del coimputato, normalmente non necessario per il testimone, e il giudice non può utilizzare, in sede di motivazione di condanna, le dichiarazioni autoincriminanti eventualmente rese;
  • il responsabile civile: chi è obbligato a risarcire il danno commesso dall’imputato qualora quest’ultimo non sia in grado di farlo come, per esempio, il tutore o il genitore nel caso di accusato minorenne.

 

Aldilà di queste circostanze, chiunque può essere sentito come testimone, anche un bambino di pochi anni, salvo l’utilizzo di strumenti e/o accorgimenti volti a tutelare il minore.

Segnatamente, è il giudice che verifica se sussistono le condizioni fisiche o mentali per poter rendere la testimonianza. Infatti, normalmente l’esame è condotto dalle parti, a seconda di chi richieda l’assunzione della prova, ma qualora vi siano soggetti da tutelare, è il giudice, o un suo funzionario, che si occupa di sostenere l’esame dei testimoni. Questa è una deroga al principio del contraddittorio, in quanto prevale l’interesse di tutela del testimone considerato particolarmente fragile, rispetto al diritto di avere un processo nella parità d’armi tra le parti. Ciò avviene, appunto, nel caso del testimone minorenne, che viene affiancato da un familiare o da uno psicologo, oppure qualora vi sia un teste infermo di mente.

Ovviamente l’esame viene condotto sulla base delle domande poste dalle parti, previa valutazione da parte dei professionisti circa l’appropriatezza della richiesta.

 

L’esame testimoniale per chi è chiamato a testimoniare

Sono posti dei limiti in relazione all’oggetto di prova, per esempio, è fatto divieto deporre sulla moralità dell’imputato: il giudizio penale è un processo ai fatti e non alla persona dell’accusato.

Il giudice non può fondare il proprio convincimento sulla base di apprezzamenti personali o opinioni del teste. Difatti, l’oggetto della testimonianza deve riguardare fatti determinati, ovviamente nei limiti del possibile perché non si può sapere esattamente cosa dirà il teste. Per esempio, non è possibile domandare “Mi parli un po’ dell’accaduto”.

Inoltre, sono previsti degli obblighi in capo al testimone:

  • Obbligo di presentarsi all’udienza, in caso contrario le forze dell’ordine possono portare il soggetto davanti al giudice con la forza;
  • Obbligo di rispondere secondo verità, altrimenti commette il reato di falsa testimonianza;
  • Obbligo di astensione sui fatti coperti da segreto di Stato, qualora siano chiamati a testimoniare pubblici ufficiali, pubblici impiegati, incaricati di pubblico servizio;
  • Facoltà di astensione, possono decidere di non rendere testimonianza, i prossimi congiunti non querelanti o denuncianti dell’accusato e le persone tenute al segreto professionale, come gli psicologici, gli avvocati, i medici, ministri religiosi, investigatori privati, ecc.

 

La cross-examination

L’origine dell’istituto della cross-examination si rinviene nell’esperienza statunitense, per molti anni restata estranea al sistema penale italiano. Sul finire del secolo scorso, però, si è dato via via sempre più peso al principio dell’equo processo, e ciò ha permesso che si sviluppasse tale istituto processuale, nonché consentito lo svolgimento delle indagini difensive da parte del difensore dell’imputato, in precedenza condotte solo dalla polizia giudiziaria (accusa). Infatti, sono le parti che decidono quali testi sentire e cosa chiedere, previa autorizzazione del giudice, il quale deve rimanere estraneo all’esame per poter decidere in modo imparziale.

La cross-examination si fonda su un sistema di esame-controesame del teste da parte dell’accusa e difesa.

In primo luogo, il soggetto che ha richiesto l’assunzione della prova si occupa di svolgere l’esame diretto del testimone. In questo caso, l’interlocutore ha un obiettivo dimostrativo:

  • nel caso si tratti del pubblico ministero, questo ha come fine quello di provare la sussistenza del fatto, oppure la condotta illecita dell’imputato;
  • qualora sia il difensore ha condurre l’esame, quest’ultimo ha come obiettivo quello di dimostrare l’inesistenza dell’evento, oppure l’estraneità dell’imputato al fatto contestatogli, o ancora l’esistenza di cause di giustificazione o di non punibilità che lo scagionino, ed infine, cerca di mettere in dubbio la veridicità di quanto affermato dall’accusa (da non dimenticare che il dubbio è sufficiente per prosciogliere l’imputato), per esempio, presentando un ulteriore (e alternativo!) potenziale colpevole.

 

In particolare, sono posti dei limiti all’attività dell’esaminatore, al fine di evitare che le informazioni fornite dal teste possano essere manipolate. Per questo, il legislatore vieta l’utilizzo di domande suggestive e nocive da parte dell’interlocutore:

  • le prime sono quelle che tendono a suggerire la risposta, per esempio, “Che giorno era? Era forse martedì?”;
  • le seconde sono quelle che possono nuocere alla sincerità della risposta, per esempio, “Era rossa o blu la macchina?” pur essendo a conoscenza del fatto che la macchina è nera, oppure “Sappiamo tutti come è andata. Ci racconti. Lei non può non sapere”, sottintendendo una qualche forma di minaccia.

 

Non è detto che un teste assunto da una parte resti favorevole a questa per tutto l’esame. Infatti, può capitare che questo diventi un testimone cosiddetto ostile e, in queste circostanze, le regole mutano perché si modifica l’intento dell’esaminatore: da esame diventa contro-esame. Oppure, può accadere l’opposto, un teste, che era stato assunto dalla controparte, fa dichiarazioni favorevoli e, anche in questo caso, si modificano i poteri del suo interlocutore.

 

E il contro-esame?  

Successivamente, ci si imbatte in una fase solo eventuale: il contro-esame. In questo caso, i limiti posti sono differenti rispetto a quelli della fase precedente per via della diversa funzione svolta da questo passaggio: non sono ammesse domande nocive, ma è possibile porre domande suggestive.

In particolare, l’obiettivo del contro-esaminatore è quello di demolire il teste, quindi, di dimostrare al giudice che si sta sbagliando, oppure che sta mentendo, o, ancora, che non è affidabile in quanto la sua memoria vacilla, o perché non è (o non era) in quel momento totalmente in grado di intendere e di volere.

Eventualmente, solo sulla base delle circostanze emerse in sede di contro-esame, può essere richiesto un riesame da parte del soggetto che abbia richiesto inizialmente l’ammissione della prova. Questa fase implica un ulteriore “contro-riesame” qualora fosse necessario, quindi in realtà i passaggi sono quattro.

Informazioni

Costituzione italiana.

Codice di procedura penale.

“Manuale di procedura penale”, Paolo Tonini, Milano: Giuffrè Editore; 2018.

“Della prova testimoniale”, Alessandro Pisu, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2018.

[1] A questo proposito, si rimanda all’articolo “I testimoni di giustizia” pubblicato su Dirittoconsenso, www.dirittoconsenso.it/2021/05/27/testimoni-di-giustizia/

[2] Perché una sentenza passi in giudicato è necessario che siano decorsi i termini per l’impugnazione senza l’imputato abbia fatto ricorso, oppure abbia raggiunto in terzo grado di giudizio e la Cassazione abbia confermato la condanna emessa in precedenza.


Dolo eventuale e colpa cosciente

Dolo eventuale e colpa cosciente: casi di cronaca contemporanea

In diritto si distingue tra dolo eventuale e colpa cosciente: a seconda dell’elemento psicologico individuato, il giudice applica una pena differente

 

Il contesto nel quale si inserisce l’elemento psicologico del reato: il dolo e le sue forme  

Per poter comprendere al meglio la labile distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente è opportuno richiamare la struttura organizzativa delineatasi nel nostro ordinamento.

Nel sistema penale italiano perché un individuo possa essere considerato colpevole è necessario che sussistano quattro elementi:

  1. il fatto, definito come l’insieme degli elementi oggettivi che qualificano ciascun reato nei termini di una particolare forma di offesa;
  2. l’antigiuridicità, intesa come il contrasto tra il fatto e la legge;
  3. la colpevolezza, che conferisce la possibilità di muovere un rimprovero per aver commesso il fatto antigiuridico; ed infine,
  4. la punibilità, l’insieme delle condizioni aggiuntive al fatto antigiuridico e colpevole che fondano l’opportunità di punire il responsabile.

 

Questo implica che il giudice, chiamato a decidere la questione, deve valutare che sussistano tutti questi elementi affinché possa dichiarare colpevole l’accusato, e dunque, è tenuto a prosciogliere l’imputato se anche solo uno di questi non è presente.

In particolare, è opportuno soffermarci sul presupposto della colpevolezza, che implica che la condotta antigiuridica possa essere personalmente rimproverata all’autore.

Il fondamento costituzionale di tale elemento si rinviene nell’articolo 27 della Costituzione, che stabilisce la responsabilità personale per i fatti criminosi. In relazione a ciò, l’ordinamento definisce la colpevolezza come “l’insieme dei requisiti dai quali dipende la possibilità di muovere all’agente un rimprovero per aver commesso il fatto antigiuridico”, tra i quali si riscontra dolo e colpa.

Per quanto concerne il primo elemento, la realizzazione con dolo di una condotta antigiuridica costituisce la forma più grave di responsabilità penale. Si tratta dell’elemento psicologico in cui verte il soggetto[1] al momento della commissione del fatto antigiuridico. Per l’esistenza del dolo è richiesta un duplice coefficiente psicologico, che, in diritto, è definito rappresentazione e volizione. Infatti il soggetto non solo è consapevole dell’antigiuridicità dell’azione né si lascia dissuadere dalla condotta criminosa, ma anche il suo intento è quello di realizzare le conseguenze dannose derivanti dal fatto. Si possono riscontrare tre gradi: dolo intenzionale, diretto ed eventuale.

Nello specifico:

  1. il dolo intenzionale si configura quando il soggetto agisce allo scopo di realizzare il fatto. Secondariamente,
  2. il dolo diretto si verifica, quando l’agente non persegue direttamente la realizzazione del fatto, ma si prefigura come certo il verificarsi dell’evento, come conseguenza della condotta; infine,
  3. il dolo eventuale si concretizza quando, l’individuo non cerca di raggiungere l’evento criminoso, ma ritiene che sia seriamente probabile. In quest’ultimo caso, il soggetto, pur di non rinunciare all’azione e agli eventuali vantaggi, accetta che possa verificarsi l’evento dannoso. È importante sottolineare che, la definizione di dolo eventuale, a volte, delinea la linea di confine di responsabilità penale. Infatti, non tutte le azioni criminose sono punite nel caso di colpa: ci sono fattispecie criminali che la legge configura come reato solo nel caso di dolo (si pensi al furto), e dunque il dolo eventuale costituisce il limite entro cui il giudice può punire un soggetto che abbia commesso un fatto antigiuridico.

 

I delitti colposi: la colpa cosciente

Differentemente da quanto ci porta a pensare l’uso comune del termine colpa, il compimento per colpa di una condotta antigiuridica implica una responsabilità giuridica minore rispetto a quella relativa alla realizzazione dolosa della stessa. Anche in questo caso, si tratta dell’elemento psicologico in cui verte il soggetto al momento della commissione del fatto antigiuridico.

La legge sancisce che si configura colpa quando, seppur prefiguratosi l’evento, l’agente non lo ricerca ma “si verifica a causa di negligenza, o imperizia, o imprudenza, ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.  Sono, perciò, necessari due requisiti, uno negativo e uno positivo:

  1. il primo riguarda l’assenza di dolo;
  2. il secondo fa riferimento alla presenza di negligenza (omessa realizzazione di un’azione doverosa), o imperizia (carenza di conoscenze necessarie o abilità nello svolgimento di attività tecniche o professionali), o imprudenza (disattendere un divieto o direttive di comportamento), ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ossia quanto il comportamento del soggetto si discosta dal modello di condotta imposto da regole di diligenza, perizia, o prudenza.

 

Inoltre, un ulteriore eventuale elemento è dato dalla previsione dell’evento da parte del soggetto agente, che comporta una circostanza aggravante dei reati colposi: la colpa cosciente, anche detta colpa con previsione, che si contrappone alla colpa incosciente o senza previsione. La colpa cosciente costituisce il limite che delinea l’area di responsabilità per dolo e la differenzia da quella per colpa. In tale circostanze, l’agente si prefigura il verificarsi dell’evento ma ritiene che non si verificherà, e questo in quanto, per leggerezza, sottovaluta la probabilità che si realizzi o, per superficialità, sopravvaluta le proprie capacità di evitarlo. In questo caso si configura un’aggravante in quanto per, il legislatore, l’aver agito nonostante la previsione dell’evento, costituisce una situazione più riprovevole, e dunque da sanzionare con una pena più grave.

 

Differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente

Una questione molto dibattuta in diritto penale riguarda la labile distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, che risulta essere particolarmente rilevante in quanto l’ordinamento prevede livelli di gravità differenti a seconda che si individui l’uno o l’altro elemento psicologico, e, addirittura, in talune situazioni esclude la colpevolezza del responsabile, e dunque la possibilità di applicare la pena. Difatti, il legislatore per la commissione di alcuni reati prevede la presenza del coefficiente psicologico del dolo. Questo è il caso del furto, di cui all’articolo 624 del codice penale, per il quale è richiesto un dolo specifico: solo nel caso in cui l’agente sottrae una cosa altrui nell’intento di trarne profitto, può essere punito dalla legge.

Ciò che fa discutere maggiormente, però, è la prima circostanza nella quale il legislatore ricollega una pena detentiva differente nel caso di dolo eventuale o di colpa cosciente. Questo si verifica per esempio nel caso di omicidio colposo, sanzionato con una pena da sei mesi a cinque anni, e doloso, punito in modo molto più severo rispetto al precedente, essendo la sanzione ricollegata non inferiore a ventuno anni.

Nel caso concreto, possiamo immaginarci uno scenario che può fungere da esempio.

Un camionista sta sorpassando un altro veicolo e, dalla direzione opposta, arriva un’autovettura. Scontrandosi con questa ultima e provocando la morte del conducente, il camionista risponde di omicidio colposo, di cui all’articolo 589 del codice penale, aggravato dalla circostanza di aver preveduto l’evento, se, in fase di sorpasso, ha ritenuto per colpa che lo scontro non si sarebbe verificato, o ha valutato imprudentemente la distanza tra i due veicoli e quindi sottovalutato il pericolo di collisione, ovvero sopravvalutato imprudentemente la propria capacità di evitare l’incidente.

Al contrario, sarà condannato per omicidio doloso un latitante che, nell’intento di sfuggire alla polizia, con il camion superi un’autovettura e si scontri con un veicolo derivante dalla direzione opposta. In questo caso, il suo intento non era quello di provocare la morte del soggetto nel veicolo, ma comunque risponderà di omicidio doloso con dolo eventuale in quanto l’agente, pur di seminare la polizia, ha accettato persino la possibilità di uccidere il soggetto nella macchina proveniente dalla direzione opposta.

 

Risvolti pratici dell’elemento psicologico: casi di cronaca

Spesso, in casi di cronaca, il requisito psicologico del reato ha costituito un elemento decisivo per le indagini, e ci si è a lungo soffermati sulla questione: da una parte, l’accusa che sostiene l’esistenza del dolo eventuale e, dall’altra parte, la difesa che insiste sulla presenza di colpa cosciente.

Tra i tanti, possiamo ricordare il caso Schettino, in cui la Cassazione ha riconosciuto la colpa cosciente  del comandante della nave in quanto “pur consapevole della presenza di bassi fondali di scogli in prossimità dell’Isola del Giglio, ordinava di modificare la rotta programmata per transitare a distanza ravvicinata della costa e fino all’ultimo non definitiva da tale decisione, confidando nelle proprie capacità marinaresche e ritenendo di essere in grado di evitare il concretizzarsi del rischio di impatto”[2].

Ancora, possiamo riferirci al più recente caso Vannini, in cui Ciontoli, il padre della fidanzata di Marco, è stato dichiarato dalla Suprema Corte colpevole di omicidio doloso, con dolo eventuale poiché, pur di evitare che si venisse a sapere che aveva sparato e rischiare di perdere il proprio lavoro da agente segreto, aveva accettato la possibilità che il ragazzo morisse (non essendo il suo intento iniziale, altrimenti sarebbe stato accusato di dolo intenzionale), omettendo di fornire la ricostruzione dell’incidente e permettere così ai medici di sapere come intervenire e salvare la vita al giovane Vannini. Infatti, se si fosse saputo per tempo del proiettile, Marco sarebbe con ogni probabilità sopravvissuto.

Tale distinzione è stata richiamata nel ormai tristemente noto caso della strage di Stresa-Mottarone. Il reato contestato dall’accusa era, inizialmente, attentato alla sicurezza dei trasporti, aggravato da disastro colposo, previsto dall’articolo 432 del codice Penale. Successivamente, l’accusa ha ritenuto sussistere le condizioni per il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele, sanzionato dall’articolo 437 del codice penale. Tale decisione è legata al fatto che, sulla base di quelle che sono le indagini preliminari, la procura ritiene che si tratti di “un gesto consapevole, per ovviare ai problemi tecnici ed evitare lo stop”, e ciò a danno della sicurezza dei passeggeri. Dovremmo attendere ulteriori sviluppi della questione per poterci esprimere più diffusamente al riguardo.

Non è la prima volta che il problema dei confini tra dolo e colpa viene affrontato in relazione alla responsabilità del datore di lavoro per l’infortuni occorsi in ragione dell’omessa adozione di adeguate misure preventive. Una famosissima sentenza che sancisce definitivamente la distinzione tra questi due elementi psicologici è quella relativa alle acciaierie torinesi ThyssenKrupp, nella quale morirono sette operai. In quest’occasione, la Cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato gli imputati colpevoli di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell’evento, in quanto ha ridimensionato la definizione di dolo eventuale fino ad allora fornita. In particolare, essa ha ritenuto che il dolo eventuale si verifica soltanto laddove emerga che il soggetto non avrebbe modificato la propria condotta neanche nel caso in cui si fosse prefigurato l’evento dannoso come certo. In caso contrario, e dunque nel caso in cui, rendendosi conto della certezza dell’evento, avesse agito differentemente rispetto a quanto fatto, l’agente risponde esclusivamente di colpa cosciente.

Informazioni

MARINUCCI DOLCINI GATTA, Manuale di diritto penale parte generale, Giuffrè Editore, 2018.

Costituzione italiana.

Codice penale.

https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/03/sentenza-cassazione-vannini.pdf

https://www.statiunitiditalia.it/inquadramento-giuridico-di-una-tragedia/

Cass. Pen., Sez. IV, 12 maggio 2017, n. 35585, Schettino, in C.e.d., 270776.

[1] Sull’elemento psicologico si può anche fare riferimento ad una particolare forma di dolo, il dolo d’impeto. Per un approfondimento: http://www.dirittoconsenso.it/2020/04/16/il-dolo-dimpeto-brevi-cenni/

[2] Così, Cass., Sez. IV, 12 maggio 2017, n. 35585, Schettino, in C.e.d., 270776.


Diritto di difesa dell'indagato

Il diritto di difesa dell'indagato

Il diritto di difesa dell’indagato si concretizza nella possibilità di nominare un difensore e nella possibilità di non collaborare con le autorità

 

L’origine costituzionale del diritto di difesa dell’indagato

Il diritto di difesa dell’indagato è tutelato dalla Costituzione. L’origine di tale diritto deriva da una serie di garanzie fondamentali che la carta costituzionale individua per l’imputato, tra le quali si riscontra “il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento” sancito dall’articolo 24 e 111 (che richiama l’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo).

Anzitutto, è opportuno domandarsi: chi è l’imputato? È colui nei confronti del quale è stata esercitata l’azione penale, e dunque nei confronti del quale il pubblico ministero (p.m.) ha formulato l’imputazione.

Con l’imputazione si determina la fine delle indagini preliminari svolte dalle autorità di polizia e giudiziaria e l’inizio del processo. La qualità di imputato è mantenuta dal soggetto accusato di reato in ogni stato e grado del processo fino a sentenza di non luogo a procedere non impugnabile, formulata dal giudice dell’udienza preliminare (g.u.p.); oppure con sentenza di condanna o proscioglimento divenuta irrevocabile. Attraverso la sentenza di non luogo a procedere, il g.u.p. dispone l’archiviazione del caso, non ritenendo sussistano sufficienti elementi di prova per sostenere l’accusa in giudizio.

Prima della formulazione dell’atto di imputazione, il soggetto è un indagato, dunque persona sottoposta alle indagini preliminari. Chi è l’indagato? È colui che è stato iscritto dal p.m. nel registro generale delle notizie di reato. Come tale, ha diritto all’estensione delle garanzie previste per l’imputato. In particolare, potendo questa persona subire esami molto invasivi da parte dell’autorità giudiziaria (quali intercettazioni, perquisizioni, sequestri, interrogatori, prelievi coattivi di campioni biologici, ecc.), il codice di procedura penale all’articolo 61 sancisce l’estensione temporale del diritto di difesa anche durante le indagini. Da questo momento, qualunque contatto con le autorità deve avvenire nel rispetto del diritto di difesa dell’indagato[1] per evitare possibili abusi. Nell’intento di evitare tale situazione, l’ordinamento ha introdotto la figura del il giudice delle indagini preliminari (g.i.p.), che interviene nei passaggi delicati dove la figura del giudice è necessaria. Perciò, egli non ha compiti decisori, in quanto non c’è ancora formalmente un’accusa. Durante le indagini, il g.i.p. si occupa, tra le altre cose, delle intercettazioni, di valutare l’applicazione delle misure cautelari, o di qualunque misura limitativa della libertà personale dell’indagato.

 

Il diritto dell’indagato a non collaborare con le autorità

Il diritto di difesa dell’indagato si realizza, da un lato, attraverso il diritto di nominare un difensore, cosiddetto diritto di difesa tecnica; e dall’altro, attraverso il diritto del soggetto sottoposto alle indagini a non collaborare con le autorità. Per quanto concerne quest’ultimo diritto, è opportuno effettuare una distinzione tra il divieto di testimonianza, individuato dall’articolo 62 del codice di procedura penale, e la tutela della persona contro il rischio di auto-incriminazione, anche detta tutela anticipata del diritto al silenzio.

Con divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese dall’indagato, si intende il divieto dell’ufficiale di polizia di partecipare come testimone al processo, in quanto questo soggetto ha ascoltato le affermazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini in qualità di pubblico ufficiale. Questo non significa che non possa essere resa alcuna testimonianza da parte dello stesso ufficiale, per esempio, in qualità di cittadino. Ciò può avvenire solo in riferimento a dichiarazioni rese dall’indagato in un’occasione diversa dall’interrogatorio, dall’intercettazione, dalla perquisizione o dal sequestro. Questo divieto è proprio volto ad evitare l’elusione del diritto di difesa, perché è l’indagato (divenuto successivamente imputato) che deve poter decidere liberamente se intervenire o meno nel processo.

La seconda garanzia prevista dalla costituzione riguarda la cosiddetta tutela anticipata del diritto al silenzio, anticipata in quanto inizialmente garantita solo in fase processuale; essa opera in ogni contatto tra l’autorità e la persona sentita a qualunque titolo. Infatti, il codice di procedura penale all’articolo 63 individua due ipotesi: il caso in cui il p.m. senta un individuo ritenuto come possibile testimone e la situazione nella quale senta una persona in qualità di indagato. Questa tutela è volta ad evitare che chi è stato convocato dall’autorità, tanto un testimone quanto un soggetto sottoposto a indagine, possa fare delle affermazioni auto-indiziarie e compromettere la propria posizione senza l’affiancamento di un difensore che tuteli gli interessi e i diritti del proprio assistito. Nell’eventualità in cui il testimone dovesse rendere tali dichiarazioni, l’autorità giudiziaria è tenuta immediatamente ad interrompere l’esame e avvertire l’interessato della natura auto-indiziante delle dichiarazioni e che, per questo, potranno essere svolte delle indagini nei suoi confronti. Inoltre, per tutelare il diritto di difesa tecnica, il soggetto viene invitato dal pubblico ministero a nominare un difensore. Diversamente, nella seconda circostanza, l’indagato deve essere fin da subito avvertito della sua posizione ed è necessario che il p.m. interroghi il sospettato a seguito di una convocazione formale, non necessaria per il testimone, nella quale è contenuto l’invito a presentarsi con il proprio difensore. Nel caso in cui gli inquirenti non abbiano adempiuto a tali obblighi, le dichiarazioni rese dall’indagato, in assenza del difensore oppure in assenza della convocazione formale, non potranno essere utilizzate non solo contro l’interessato, ma contro chiunque (per es. contro il complice della persona sottoposta alle indagini).

 

L’interrogato: un mezzo per tutelare il diritto di difesa dell’indagato

L’interrogatorio è un mezzo attraverso il quale si estrinseca il diritto di difesa dell’indagato, infatti è essenzialmente di carattere difensivo. È un mezzo attraverso il quale l’interessato ha diritto di fornire la propria ricostruzione dei fatti e, per questo, può essere richiesto dallo stesso indagato, oppure ciò può essere disposto dall’autorità giudiziaria. Se è stato convocato, il soggetto sottoposto all’interrogatorio ha l’obbligo di presentarsi ma non ha l’obbligo di rendere alcun tipo di dichiarazione. Egli può scegliere se rispondere, restare in silenzio, rispondere selettivamente.

L’articolo 64 del codice di procedura penale dichiara che il p.m. non può in alcun modo condizionare la libertà di dichiarazione dell’interessato. Questa regola vale a garantire l’attendibilità della dichiarazione testimoniale resa. Per questo, l’indagato interviene sempre libero, anche se sottoposto alla misura di custodia cautelare, in quanto la coercizione fisica è un mezzo in grado di condizionare tale libertà. Per lo stesso motivo, non possono essere utilizzati metodi o tecniche idonei a influire sulla volontà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e valutare i fatti. Come spesso si vede nei film, nel sistema statunitense si fa ricorso alla macchina della verità, all’ipnosi o ad altri metodi che possono in modo più o meno accentuato incidere sulla capacità di determinazione. Nel nostro ordinamento, tali sistemi sono preclusi. Ugualmente vietati sono quegli atteggiamenti che potrebbero provocare simili risultati, anche se non tramite metodi meccanici o chimici, come, per esempio, per mezzo di un interrogatorio lungo e in orario notturno, o attraverso la tecnica della fame e della sete.

Altrettanto importante, in sede di interrogatorio, sono gli avvertimenti, che devono essere dati alla persona indagata. Innanzitutto, l’interessato deve essere a conoscenza del fatto che le dichiarazioni potranno essere usate nei confronti dello stesso in sede processuale. La regola verte sul fatto che ognuno è libero di parlare e deve essere consapevole che le sue affermazioni potranno avere delle conseguenze. In secondo luogo, la persona sottoposta all’interrogatorio deve essere informata del fatto che ha la possibilità di non rispondere, come affermato in precedenza in relazione alla cosiddetta tutela anticipata del diritto al silenzio. E infine, gli inquirenti sono tenuti a comunicare al soggetto che se dovesse rendere dichiarazioni concernenti la responsabilità altrui, su quei fatti potrebbe essere chiamato a testimoniare. Quest’ultimo avvertimento evidenzia un’importante differenza tra la figura del testimone e il ruolo dell’indagato (che poi eventualmente diverrà imputato) nel processo penale. La persona sottoposta alle indagini, e più in generale l’imputato, non può essere chiamato a testimoniare per fatti concernenti la propria responsabilità, dove sarebbe obbligato a rispondere secondo verità; infatti, la costituzione sancisce il diritto di non collaborare con le autorità. Diversamente, il testimone, non dovendo esercitare il diritto di difesa, in quanto rende dichiarazioni che concernono la responsabilità altrui, è tenuto a rispondere secondo verità.

 

Il diritto di difesa tecnico dell’indagato

Concludendo, proprio per garantire che i diritti sopraelencati siano stati compresi dall’indagato e vengano rispettati in sede di indagine da parte delle autorità, la Costituzione all’articolo 24 tutela e garantisce la possibilità di essere affiancati da un difensore, cosiddetto diritto di difesa tecnico. Non solo, conferisce la possibilità della cosiddetta difesa d’ufficio: “sono assicurati ai meno abbienti (…) i mezzi per agire e difendersi”. Per poter svolgere al meglio il compito di difesa, l’ordinamento, all’articolo 327 del codice di procedura penale, legittima l’avvocato a svolgere le cosiddette indagini difensive, volte ad acquisire elementi di prova a favore del proprio assistito. Questa norma è, più in generale, un’espressione del diritto di difesa dell’imputato, e nel caso in esame, dell’indagato.

Ovviamente, le garanzie dell’imputato sono adattate alla fase in cui operano, in quanto devono essere bilanciati il diritto di difesa dell’indagato e il diritto di segretezza delle indagini disposto dal codice di procedura penale all’articolo 329, giustificato dalla necessità di un efficace accertamento dei fatti. Per questo, non trovano applicazione le garanzie costituzionali al pari della fase processuale ma sono ridimensionate; segnatamente viene escluso il diritto di piena conoscenza dei fatti o il diritto di piena partecipazione degli atti.

Informazioni

Costituzione italiana

Codice di procedura penale

“Indagini preliminari e udienza preliminare: libro V, Artt. 326-437”; a cura di Gastone Andreazza, Rocco Blaiotta, Giuseppe Borrelli, Fabio D’Alessio, Maria Lucia Di Bitonto [e altri], coordinamento di Pasquale Bronzo e Enrico Gallucci; Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020.

“L’archiviazione della notizia di reato: i diritti dell’indagato e della persona offesa”; Fabio Varone; Milano; Giuffrè Editore; 2015.

“Manuale di procedura penale”; Paolo Tonini; Milano; Giuffrè Editore; 2018.

[1] Per un approfondimento più specifico sulla figura dell’indagato si rimanda a: http://www.dirittoconsenso.it/2021/01/04/indagini-preliminari-e-tutela-indagato/