Palazzo del Quirinale

Il Palazzo del Quirinale

Un viaggio alla scoperta di uno dei palazzi più importanti d’Italia tra politica, storia e arte: il Palazzo del Quirinale

 

Il Palazzo del Quirinale: originalità e sede presidenziale

A Roma, in Piazza del Quirinale, si erge un maestoso palazzo che contiene un patrimonio artistico, storico e culturale di inestimabile valore.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’ha descritto come un “Palazzo vivo e vitale per la nostra democrazia”. Si tratta del Palazzo del Quirinale.

Non confondiamo la sede del Presidente della Repubblica con:

  • La sede del Senato, Palazzo Madama
  • La sede della Camera dei deputati, Palazzo Montecitorio

 

Il Palazzo del Quirinale: da residenza papale fino a residenza del Presidente della Repubblica

La storia moderna del Quirinale ha origine proprio con un pontefice: Papa Sisto V, colui che, alla fine del Cinquecento, decise di acquistare il Palazzo per trasformarlo nella sede pontificia.

Il Quirinale vedeva un susseguirsi di pontefici e la vita all’interno delle mura proseguiva serenamente. Sino al 1809! Il 1809 è l’anno in cui le truppe dell’esercito napoleonico occuparono Roma.

Napoleone aveva le idee chiare: desiderava a tutti i costi trasformare il maestoso Palazzo nella residenza dell’Imperatore. Nella notte tra il 5 ed il 6 luglio di quell’anno Papa Pio VII venne arrestato e deportato in Francia. Napoleone diede indicazioni per adattare le stanze al suo gusto neoclassico.

Il tempo era poco e i lavori da fare erano tantissimi. Così, l’architetto responsabile, Raffaele Stern, si fece coadiuvare da un’eccellente equipe di artisti, tra i quali Felice Giani, Jacques Dominique Ingres e Bertel Thorvaldsen. Tuttavia, il desiderio di Napoleone non si trasformò in realtà. Il Quirinale tornò nella mani di Pio VII. L’unica cosa dell’epoca appena passata che Pio VII decise di mantenere fu l’architetto Stern. Tutto il resto doveva essere cancellato.

Il Palazzo rimase una residenza secondaria per i pontefici sino al 1870, quando divenne il Palazzo Reale dei Savoia. L’antico Palazzo papale venne così trasformato e ristrutturato, in linea con lo stile, decisamente sfarzoso, di Luigi XV.

Soltanto nel 1946, anno in cui venne indetto il referendum, il Quirinale divenne la sede istituzionale del Presidente della Repubblica[1].

Il Quirinale, quindi, nel corso della sua lunga storia ha ospitato le sedi del potere papale, monarchico ed infine repubblicano.

 

Lo Scalone d’Onore, il Salone delle Feste, il Salone dei Corazzieri e le Scuderie

Il Quirinale costituisce il cuore della politica italiana.

È uno dei dieci palazzi con la superficie più ampia al mondo: pari a ben 110.500 metri quadri. Si compone di 1.200 stanze, numerose sale, scalinate e corridoi.

Tra le scale, non si può non menzionare lo Scalone d’onore: imponente e maestoso. Si tratta di uno scalone a doppia rampa spezzato da un pianerottolo che si affaccia sui giardini del Quirinale.

L’ultima occasione in cui è stato protagonista di uno dei servizi del Telegiornale nazionale è stata domenica 23 ottobre 2022, il giorno del passaggio di consegne con la cerimonia della campanella.  È da questo Scalone che la neo Presidente del Consiglio Meloni è salita dopo essere stata accolta dal picchetto d’onore delle forze armate.

Lo Scalone d’onore è dominato dall’affresco del Cristo in gloria di Melozzo da Forlì, che fungeva da “benedizione papale”. Esso conduce all’anticamera del Salone delle Feste e al Salone dei Corazzieri.

Come è facile intuire dal suo nome, in origine il Salone delle Feste era destinato ad ospitare i pranzi ed i balli. È una stanza preziosa: lo spazio è ampio, vi sono maestosi lampadari e due grandi specchiere che amplificano la loro luce. Per completare l’ambiente, nel 1889 venne creato un balconcino che si affaccia sulla sala, dedicato ad ospitare i musicisti incaricati di accompagnare i banchetti e le danze di corte.

Il Salone delle Feste è il luogo in cui svolgono i pranzi di Stato, il giuramento del nuovo governo, le cerimonie e le udienze che prevedono un cospicuo numero di invitati.

Anche il Salone dei Corazzieri è utilizzato per importanti cerimonie e udienze. Questa è la sala più grande e solenne del palazzo.

Originariamente fungeva da sala del trono pontificio. Pavimenti in marmo, soffitto ligneo, affreschi, arazzi francesi e napoletani sono soltanto alcuni degli elementi che lo abbelliscono.

Vale la pena dedicare alcune parole al parato di arazzi settecenteschi che riveste le pareti. Esso fa parte di due distinte serie: una, francese, dedicata alle Storie di Psiche, e l’altra, in parte francese ed in parte napoletana, dedicata alle vicende di Don Chisciotte.

Anche nel Salone dei Corazzieri è evidente l’originale destinazione del palazzo: vi è una grande lunetta in marmo raffigurante la Lavanda dei Piedi, scolpita nel 1578 da Taddeo Landini per la basilica di San Pietro e trasferita al Quirinale nel 1616. La storia del Salone non è sempre stata idilliaca. Agli inizi del ‘900 ne fu progettato un uso come pista di pattinaggio, mentre nel 1912 fu adibito a campo da tennis coperto.

Parlando degli interni del palazzo meritano attenzione anche le Scuderie del Quirinale, la cui costruzione, a cura dell’architetto Alessandro Specchi, avvenne circa duecento anni dopo quella del Palazzo. Il Palazzo delle Scuderie, insieme al Palazzo del Quirinale e al Palazzo della Consulta, delimita lo spazio urbano al centro del quale è posta la fontana con le statue dei Dioscuri. La superficie complessiva delle Scuderie è di circa 3.000 metri quadrati, distribuiti su più piani.

Nel corso degli anni le Scuderie del Quirinale hanno ospitato esposizioni dedicate a grandi artisti come Antonello da Messina, Botticelli, Caravaggio e Raffaello.

 

Capolinea

Ci avviciniamo alla fine di questo viaggio.

Per concluderlo al meglio ti porto in quella che, a mio parere, è una delle sale più incantevoli: la biblioteca dell’ebanista piemontese Pietro Piffetti, trasferita al Quirinale dal Castello di Moncalieri.

Hai mai pensato all’anagramma della parola “bibliotecario”? Beato coi libri.

Nella biblioteca del Quirinale ci si sente proprio così: beati tra i libri. Il pavimento ligneo scalda l’atmosfera e le rilegature decorate impreziosiscono ogni volume.

La stanza è piccina, raccolta. I veri protagonisti sono loro: i libri. La maggior parte delle opere risale alla fine dell’800. Alcuni di loro contengono dediche ed ex libris[2] riferiti alla regina Margherita.

Sicuramente la pace regna sovrana nella biblioteca, ma se si desiderano davvero silenzio e quiete, allora bisogna recarsi nella stanza a loro dedicata: la Sala della Pace.

All’interno del palazzo del Quirinale, vi è, naturalmente, anche lo studio del Presidente della Repubblica, luogo in cui si tengono gli incontri ufficiali con i Capi di Stato ospiti e le consultazioni con i segretari di partito per la formazione del governo. Originariamente, il luogo oggi adibito a studio era la camera da letto estiva del pontefice. Divenne, poi, la camera da pranzo dell’Imperatore e soltanto alla fine dell’Ottocento il re Umberto I la utilizzò come studio personale.

I luoghi del Quirinale sono tanti, tantissimi. Oltre a quelli descritti finora, vi sono la Cappella Paolina, la Sala di Rappresentanza, la Sala delle Virtù, la Sala del Diluvio, la Sala Gialla (e molti altri).

Siamo giunti al capolinea!

Se, dopo le mie parole, ti è venuta voglia di ammirare in prima persona le meraviglie del Palazzo puoi prenotare una visita al Quirinale sul sito palazzo.quirinale.it. Tramite il sito è anche possibile fare un tour virtuale grazie ad un apposito software.

Informazioni

[1] Qui puoi trovare un contributo relativo al ruolo e alle funzioni del Capo dello Stato, garante della Costituzione: Il Presidente della Repubblica – DirittoConsenso

[2] La formula ex libris seguita dal nome del proprietario era usata in passato come contrassegno posto sulla controguardia dei libri per attestarne la proprietà.

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Referendum confermativo

Il referendum confermativo

Che cos’è il referendum confermativo? Condizioni procedurali e possibili esiti referendari

 

Introduzione al referendum confermativo

Prima di addentrarci nel cuore dell’argomento protagonista dell’articolo di oggi, è necessario porsi una semplice domanda: che cosa si intende per “referendum confermativo”?

La risposta è altrettanto semplice: il referendum confermativo è un referendum che prescinde dal quorum. Questo comporta il conteggio dei voti indipendentemente dalla partecipazione alla consultazione di un determinato numero di aventi diritto.

Tale peculiarità lo distingue del referendum abrogativo (art. 75 Cost.), con il quale si decide se abrogare o meno una legge. Secondo l’art. 75, comma 4, della Costituzione, infatti, ai fini della validità della consultazione è necessaria la partecipazione alla votazione della “maggioranza degli aventi diritto”.

Il referendum confermativo è detto anche costituzionale o sospensivo ed è disciplinato dall’art. 138 della Costituzione. È possibile procedere con tale tipologia di referendum soltanto se, entro tre mesi dalla pubblicazione di una legge costituzionale o di revisione costituzionale, ne fanno richiesta alternativamente:

  • 1/5 dei membri di una Camera;
  • 000 elettori;
  • 5 Consigli regionali.

 

La richiesta di procedere al referendum costituzionale è sottoposta al controllo dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, il quale è chiamato a verificarne la conformità alle norme costituzionali e a quelle della L. 352/1970[1].

In caso di esito positivo del predetto controllo, la consultazione è indetta dal Presidente della Repubblica.

Se si verifica la suddetta condizione, la votazione avrà luogo in una domenica compresa tra il 50° ed il 70° giorno successivo all’indizione del referendum stesso.

L’ultimo comma dell’art. 138 Cost., però, prevede che “non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”.

 

Latinismi

Il termine referendum deriva dal latino. Tra i suoi significati, vi è quello di riferire, riportare, rispondere. Si tratta di un istituto giuridico per il quale è richiesta al corpo elettorale una decisione su singole questioni.

Anche quorum deriva dal latino. Tale espressione indica il numero legalmente necessario per la validità delle adunanze e delle deliberazioni di determinati organi collegiali.

Si distingue tra:

  • quorum costitutivo: quello necessario per la validità della costituzione di un’assemblea;
  • quorum deliberativo: quello necessario per la validità di una delibera assembleare.

 

L’istituto del referendum è certamente democratico. Esso consente ai cittadini di partecipare attivamente ad alcune decisioni politiche e di diventare i protagonisti del processo democratico.

Gli aventi diritto hanno la possibilità di ricoprire un ruolo attivo nella politica del proprio Paese, con responsabilità e consapevolezza.

Con il referendum confermativo i cittadini sono chiamati a decidere sull’entrata in vigore di una legge di modifica costituzionale: la legge entrerà in vigore soltanto se approvata dai cittadini.

Tutti gli aventi diritto potranno manifestare la loro volontà con un SI’ o con un NO. La legge di modifica entrerà in vigore soltanto se i SI’ raggiungeranno la maggioranza.

 

Leggi costituzionali e di revisione costituzionale

Il referendum confermativo riguarda esclusivamente le leggi costituzionali e di revisione costituzionale. Entrambe sono leggi di pari rango rispetto alla Costituzione. In particolare, le leggi costituzionali servono per integrarla, le seconde servono per modificarla.

Trattandosi di leggi particolarmente “importanti”, cioè di leggi che possono intervenire sul testo di un caposaldo dell’ordinamento giuridico, esse sono approvate dal Parlamento con il cd. procedimento aggravato di cui all’articolo 138 della Costituzione.

Il procedimento aggravato è un sistema di votazione che richiede maggioranze più ampie di quelle necessarie per l’approvazione delle leggi ordinarie.

In particolare occorrono:

– due deliberazioni da parte di ciascuna Camera ad intervallo non minore di tre mesi;

– nella seconda votazione deve essere raggiunta

  • la maggioranza qualificata: cioè il voto favorevole dei 2/3 dei componenti di ogni Camera (in questo caso il referendum non può essere richiesto);
  • la maggioranza assoluta: cioè il voto favorevole del 50 % più uno dei componenti di ogni Camera (in tal caso è possibile domandare il referendum entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

 

Possibili esiti referendari

Una volta illustrata la procedura, sorge spontanea un’altra domanda.

Che cosa può succedere dopo il referendum confermativo?

Questa tipologia di referendum è nota anche come referendum “sospensivo” perché il suo esito condiziona l’entrata in vigore della legge costituzionale.

Gli esiti referendari possibili sono soltanto due:

  1. il risultato è contrario all’approvazione: ne viene data notizia sulla Gazzetta Ufficiale e la legge si considera come mai emanata;
  2. il risultato è favorevole all’approvazione: il Presidente della Repubblica promulga la legge di rango costituzionale e si procede alla pubblicazione della medesima sulla Gazzetta Ufficiale.

 

Non tutte le disposizioni della Costituzione possono essere modificate con una legge costituzionale. Il “nucleo duro” della Costituzione è intoccabile.

Pertanto non è possibile intervenire sugli articoli contenenti i princìpi supremi dell’ordinamento giuridico.

 

Conclusioni

Ricapitoliamo adesso le informazioni essenziali relative all’istituto del referendum confermativo.

L’art. 138 della Costituzione prevede che se una legge di modifica costituzionale non è approvata da entrambi i rami del Parlamento con la maggioranza dei due terzi, questa può essere sopposta a referendum popolare confermativo entro tre mesi dall’ultima approvazione.

La condizione necessaria affinché le leggi costituzionali o di revisione costituzionale possano essere sottoposte a referendum confermativo è soltanto una: entro il predetto termine deve pervenire la richiesta da parte di 1/5 dei membri della Camera oppure 500.000 elettori oppure 5 Consigli regionali.

Non è previsto alcun quorum, quindi ai fini della validità del referendum non è necessario un numero minimo di votanti. La votazione sarà valida indipendentemente dal numero di persone che decideranno di esercitare il loro diritto di voto[2].

La proposta soggetta a referendum è approvata se i voti favorevoli superano quelli sfavorevoli.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

Le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale sono le uniche che possono essere sottoposte a referendum confermativo. Si tratta di leggi di pari rango rispetto alla Costituzione per la cui approvazione è previsto il cd. procedimento aggravato di cui all’art. 138 Cost.

A seconda dell’esito referendario, la legge potrà essere promulgata dal Presidente della Repubblica oppure, in caso contrario, considerata come mai emanata.

Informazioni

Costituzione italiana aggiornata.

M. Dogliani, I. Massa Pinto, Elementi di diritto costituzionale, Torino, Giappichelli, (ult. ed.).

L. Gianniti, N. Lupo, Corso di diritto parlamentare, II Mulino, Bologna (ult. ed.).

[1] La L. 352/1970 contiene le norme sui referendum previsti dalla Costituzionale e sull’iniziativa legislativa del popolo.

[2] Qui puoi trovare un contributo relativo al diritto di voto: https://www.dirittoconsenso.it/2022/04/14/il-diritto-di-voto/


Caporalato

Il delitto di caporalato

Il fenomeno del caporalato. Disamina dell’art. 603 bis c.p. e degli indici di sfruttamento

 

Introduzione al delitto di caporalato

La legge fondamentale in tema di contrasto e prevenzione del caporalato è la L. n. 199/2016, intitolata “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro in nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”.

Negli ultimi anni è notevolmente cresciuto in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale il numero di inchieste in questo settore. Nel 2019 erano 214. Hanno raggiunto quota 458 nel 2022[1].

Dall’esame dei report redatti in materia emerge la tendenza allo sfruttamento delle persone straniere. I mediatori culturali svolgono un ruolo di notevole importanza in questo campo, rappresentando un punto di riferimento per tutte le persone estranee al contesto linguistico e culturale italiano.

Tuttavia, nonostante il 74% delle vittime sia straniero, negli ultimi tempi sta crescendo il numero delle vittime italiane[2].

La Legge n. 199/2016 rappresenta un progetto ambizioso e contiene misure a tutela dei lavoratori agricoli, misure repressive e misure di sostegno alle vittime.

L’elemento innovativo di tale Legge riguarda l’art. 603 bis c.p., oggetto della presente trattazione. Il delitto di caporalato è infatti stato riscritto ed è stata prevista la responsabilità penale del datore di lavoro, ovvero di colui che utilizza la forza lavoro in condizioni di sfruttamento.

Sul piano processuale vi è stato un inasprimento del trattamento attraverso la previsione dell’arresto obbligatorio in flagranza. Tuttavia nella prassi questo non accade di frequente in quanto è piuttosto raro trovarsi di fronte a situazioni di flagranza di reato.

Ulteriormente, è stato rafforzato il contrasto patrimoniale del delitto di caporalato prevedendo la confisca dei beni sequestrati.

Appare utile evidenziare altresì l’adozione di misure relative all’azienda, che è considerata lo strumento di commissione del delitto.

L’idea del legislatore è stata quella di porsi in un’ottica di bonifica, laddove possibile, così da evitare che l’accertamento della responsabilità e la sanzione in capo ai responsabili possa avere un impatto negativo in termini di livelli occupazionali e di capacità di produrre beni e servizi.

La misura cautelare del controllo giudiziale prevede di sottoporre l’azienda ad una sorta di vigilanza così da depurarla da tutti gli aspetti negativi e restituirla “sana” al mercato. Si tratta di uno strumento di politica criminale che sta prendendo sempre più piede nel nostro ordinamento.

Il Legislatore ha introdotto anche un rinvigorimento delle funzioni del fondo anti tratta, prevedendo che i proventi delle confische conseguenti a condanne per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro confluiscano in questo fondo, destinato anche alle vittime del caporalato.

Il fondo anti tratta risale al 2002 ed è destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime di reati.

 

Caporalato e lavoro agricolo

Nel 2016, anno dell’entrata in vigore della Legge n. 199, la forma di caporalato più diffusa si concentrava nel mondo dell’agricoltura.

Gli artt. 8 e 9 della Legge hanno quindi previsto misure di sostegno a tutela del lavoro, in particolare del lavoro agricolo.

Tuttavia, il fenomeno ha dimostrato un’incredibile vitalità trasferendosi dalle zone dove storicamente era impiantato (ovvero le zone del sud a prevalente vocazione agricola) ad altre località (centro e nord Italia).

L’art. 8 ha previsto una sorta di “white list”, ovvero una lista di imprese virtuose osservanti la normativa in materia di rapporti di lavoro, così da valorizzare le imprese ossequiose della legge. Si tratta di realtà imprenditoriali che possono vantare sul mercato l’osservanza della normativa, anche dal punto di vista fiscale, in materia di rapporti di lavoro.

L’art. 9, anche questo relativo al lavoro agricolo, prevede delle misure per la sistemazione logistica ed il supporto dei lavoratori stagionali.

Ad oggi l’agricoltura rimane il settore numericamente più rilevante in materia di sfruttamento del lavoro. Tuttavia si registra un ampliamento dei settori coinvolti, che oggi sono anche quello della logistica, dei trasporti, della distribuzione e della comunicazione.

 

Iniziative concrete per la lotta al caporalato

Uno dei pregi della L. 199/2016 è che non si limita ad introdurre una fattispecie incriminatrice, rischiando quindi di dare vita ad un diritto penale simbolico non idoneo a prevenire il fenomeno del caporalato, bensì introduce una serie di norme che fanno da contorno a tale fattispecie, così da aumentare le possibilità di successo nel contrasto al fenomeno.

La rete di lavoro agricolo di qualità, il fondo anti tratta ed il supporto dei lavoratori stagionali rappresentano quindi delle misure volte a garantire una maggiore efficacia della fattispecie incriminatrice.

Uno dei maggiori problemi che si riscontava nella vecchia formulazione del reato era la mancanza di una sanzione per il datore di lavoro. Si puniva quindi soltanto il caporale (colui che recluta i lavoratori e li colloca presso il datore di lavoro) e non il datore di lavoro (colui che si approfitta dello stato di bisogno per sfruttare i lavoratori, sottopagandoli dopo averli sottoposti a condizioni di lavoro particolarmente faticose) che si giovava della manodopera dei lavoratori sfruttati.

Tuttavia è pacifico che l’intermediazione e l’utilizzo dei lavoratori in condizioni di sfruttamento siano ugualmente penalmente rilevanti.

Al fine di rimediare a tale clamorosa svista del Legislatore, le procure indagavano il datore di lavoro come concorrente nella condotta di intermediazione. Si trattava, però, di una soluzione molto complessa da applicare nella prassi, anche perché diventava difficile provare il dolo del soggetto agente.

Nel 2016 il Legislatore, prendendo atto dell’errore, ha deciso di sdoppiare le due condotte, riscrivendo l’art. 603 bis c.p.

Oggi è pertanto punito chiunque:

  • recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
  • utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al punto precedente, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

 

Le condotte punite sono quindi due.

Il reclutamento è la condotta del caporale, il cd. intermediatore, che approfitta dello stato di bisogno dei lavoratori e li destina ad un lavoro in condizioni di sfruttamento.

L’utilizzo, l’assunzione e l’impiego della manodopera è, invece, la condotta posta in essere dal datore di lavoro. La particella aggiuntiva “anche”, evidenziata in grassetto, sottolinea come l’attività di intermediazione non sia assolutamente necessaria per ritenere configurato il delitto di caporalato.

Il comma II dell’articolo recita:

“Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato”.

 

In questo modo il legislatore ha dato un segnale forte, in quanto da tale previsione si deduce che molto probabilmente la pena verrà scontata in carcere, a meno che sussistano delle circostanze attenuanti, il che, però, appare alquanto insolito nel caso del caporalato.

 

Indici di sfruttamento

Il Legislatore del 2016 ha individuato quattro indici in presenza dei quali è probabile che si configuri il reato di cui si parla.

In presenza di almeno uno di questi elementi il pubblico ministero prima ed il giudice poi devono valutare se nel caso concreto sussista una condizione di sfruttamento oppure no.

Si tratta soltanto di indicatori. Quindi in astratto potrebbe essere integrata la fattispecie di cui si parla anche in assenza di tali indici o, al contrario, potrebbe non essere integrata nonostante la sussistenza di almeno uno di questi indici.

Tuttavia si tratta solo di ipotesi astratte necessarie per far capire il meccanismo. Nella realtà è praticamente impossibile che le due ipotesi astratte si verifichino. Gli indici, infatti, prendono in considerazione tutte le possibilità di sfruttamento.

Gli indici da tenere in considerazione sono quattro.

  • Il primo riguarda la reiterata corresponsione di una retribuzione palesemente difforme dai CCNL e sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato. Ogni termine utilizzato ha un significato importante. L’avverbio “palesemente” indica che non è sufficiente che sia corrisposto qualche euro in meno rispetto alle indicazioni del CCNL di riferimento perché si possa ritenere configurato il reato di caporalato. Inoltre, oltre al riferimento ai contratti collettivi, l’art. 603 bis c.p. parla della sproporzione rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato.
  • Il secondo indice riguarda gli orari di lavoro, in particolare “la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di risposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie[3].
  • Il terzo indice riguarda la sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro.
  • L’ultimo concerne il livello di degrado delle condizioni di lavoro.

 

Anche la presenza di uno solo di questi indici può portare a motivare adeguatamente lo sfruttamento del lavoratore al fine di ritenere configurato il reato di cui all’art. 603 bis c.p.

Si tratta di ipotesi dolose, è pertanto necessario che il datore di lavoro abbia voluto approfittare della situazione di bisogno del lavoratore. Non è necessario che il caporale abbia un ritorno economico. È infatti astrattamente possibile che egli agisca con il solo scopo fare un favore al datore di lavoro.

 

Differenza tra caporalato e riduzione in schiavitù

La sentenza n. 24441/2021 della Cassazione rappresenta un punto di riferimento per l’individuazione dell’approfittamento dello stato di bisogno. Esso non deve confondersi con quella situazione di totale assoggettamento che è richiesta dalle norme che puniscono la riduzione di schiavitù.

La Corte ha chiarito quali sono i casi in cui c’è uno stato di bisogno e quando, invece, sussiste la totale sudditanza che caratterizza la riduzione in schiavitù:

  • Il primo sussiste quando vi è una “grave difficoltà anche solo temporanea che limita la volontà della vittima inducendola ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose”. È questo il caso in cui si configura il delitto di caporalato. Nel delitto di cui all’art. 603 bis c.p. la volontà del soggetto sfruttato è fortemente limitata, ma non è del tutto assente. Si pensi al caso di un individuo irregolare che cerca lavoro e che non vorrebbe accettare le condizioni prospettategli, ma acconsente a causa del suo stato di bisogno, della sua necessità di lavorare. In questo caso il soggetto ha la possibilità di rifiutare le condizioni proposte, ma al contempo ha un impellente bisogno di lavorare che lo porta ad accettare i vincoli prospettati.
  • Per la configurazione della schiavitù, invece, è necessario uno “stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualsiasi libertà di scelta”.

Informazioni

Banca dati Dejure

Codice penale aggiornato

G. De Santis, S. M. Corso, F. Delvecchio, Studi sul caporalato, Giappichelli editore, 2019

[1] Dati del IV “Rapporto sullo sfruttamento lavorativo e sulla protezione delle sue vittime” del Laboratorio “Altro Diritto”/FLAI-CGIL, basato su oltre 400 inchieste delle Procure di tutta Italia.

[2] “Rapporto sullo sfruttamento lavorativo e sulla protezione delle sue vittime” cit. nota 1.

[3] Per un approfondimento sul diritto dei lavoratori alle ferie si consiglia la lettura di questo articolo: Il diritto alle ferie – DirittoConsenso.


Occultamento di cadavere

L'occultamento di cadavere

I dettagli fanno la differenza. Disamina del reato di cui all’art. 412 c.p.: l’occultamento di cadavere

 

Occultamento: che cosa significa?

Il precetto e la sanzione della norma incriminatrice oggetto dell’articolo di oggi sono apparentemente molto semplici. L’articolo 412 del codice penale recita:

“Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni”.

 

Tuttavia, per comprendere a fondo il significato di tali espressioni si rende necessaria una puntuale disamina della fattispecie, in quanto, come i lettori affezionati di DirittoConsenso sanno bene, il “legalese” è un linguaggio talvolta astruso, che può nascondere delle insidie.

Nonostante la norma parli esplicitamente di “cadavere”, ciò che conta ai fini della configurabilità del reato di cui si parla è che il soggetto agente ipotizzi ragionevolmente l’imminente morte della vittima. Pertanto affinché si ritenga integrato il reato di occultamento di cadavere non è necessario che la condotta sia posta in essere quando il corpo è già privo di vita, purché l’agente sistemi il cadavere in modo tale da ritardarne il ritrovamento per un tempo apprezzabile.

Esemplificativamente: Tizio si trova in fin di vita, pertanto Caio ipotizza ragionevolmente che morirà entro qualche ora e, così, lo trasporta in un posto nascosto al fine di occultarne il corpo. Tizio muore dopo che avviene l’occultamento. Ebbene, è possibile concludere che la condotta posta in essere da Caio costituisca il delitto previsto dall’art. 412 c.p.

 

Occultamento e soppressione di cadavere: quali sono le differenze?

La locuzione “soppressione di cadavere” viene talvolta utilizzata nei resoconti di cronaca nera dei media. In più di un’occasione alcuni lettori e telespettatori hanno fatto notare come l’espressione sia usata impropriamente, proponendo quindi di utilizzare il sostantivo “occultamento” per meglio descrivere la condotta.

Tuttavia, in ambito giuridico i due termini non sono affatto sinonimi, bensì due tecnicismi che indicano due delitti diversi. L’uso giornalistico talvolta improprio ha contribuito a rendere oscuro ed ambiguo il significato dei termini.

Nel reato di cui all’art. 412 c.p. la condotta posta in essere dal soggetto agente consiste nel nascondimento temporaneo di un cadavere, di una parte di esso o delle ceneri. Perché sia configurabile il reato di occultamento di cadavere, il celamento deve essere temporaneo, quindi tale da consentirne il successivo ritrovamento. La precarietà del nascondimento distingue pertanto l’occultamento dalla soppressione di cadavere, punita all’art. 411 c.p.

Quest’ultima fattispecie, infatti, prevede che il soggetto agente occulti il cadavere in modo stabile, così da sottrarlo con un alto grado di probabilità dal ritrovamento.

Le due condotte sono difficili da distinguere, perciò la dottrina ritiene che a tal fine si debba verificare quale fosse la volontà del reo.

Ebbene, si sottolinea ancora una volta la diversità tra il delitto di occultamento di cadavere ed il delitto di soppressione di cadavere.

Il primo reato ha la forma di reato permanente, quindi gli effetti dell’offesa si protraggono nel tempo per effetto della persistente condotta volontaria del soggetto. Si parla infatti del cd. ciclo consumativo, così da evidenziare che, nonostante la consumazione sussista fin dalla prima apparizione dell’evento, questo si riproduce di momento in momento finché l’agente non abbia adempiuto al dovere di far cessare lo stato antigiuridico o lo stesso non sia comunque venuto meno.

Il reato di cui all’art. 411 c.p., invece, è un reato istantaneo con effetti permanenti. Questo significa che si consuma non appena il cadavere sia reso definitivamente introvabile.

Messe in luce le differenze che sussistono tra i due reati in termini di forma e di struttura, appare qui utile evidenziare altresì che essi sono accomunati dall’identità di oggetto giuridico e materiale, in un rapporto di continenza, per cui la soppressione del cadavere ha già insito un certo nascondimento attraverso il quale è passata. Pertanto, se i relativi fatti sono commessi dallo stesso soggetto il quale, perdurando l’occultamento del cadavere, lo sopprime, è configurabile un unico reato progressivo[1].

Al fine di chiarire ulteriormente le differenze tra le due fattispecie delittuose, si evidenzia che la Suprema Corte penale ha affermato che “il discrimine tra la sottrazione e l’occultamento di cadavere va individuato nelle modalità del nascondimento, tali da rendere il rinvenimento del corpo tendenzialmente impossibile nel primo caso, altamente improbabile, sia pure a mezzo di una ricerca accurata, nel secondo” (Cass. pen., sez. I, n. 32038/2013).

 

Inquadramento generale del reato di occultamento di cadavere

La fattispecie di occultamento di cadavere è definibile come reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque, indipendentemente da particolari caratteristiche soggettive.

L’elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo generico, pertanto è sufficiente che sia voluto il fatto descritto dalla norma incriminatrice, non rilevando il fine perseguito dall’agente.

Trattandosi di reato di evento è astrattamente configurabile il tentativo, ex art. 56 c.p.

Si tratta di un reato procedibile d’ufficio.

Il reato di cui si parla è regolato dal Titolo IV, Capo II c.p., rubricato “Dei delitti contro la pietà dei defunti” e mira a tutelare la dignità e l’onorabilità dei defunti. Tuttavia, il bene giuridico meritevole di tutela è altresì il buon andamento dell’attività giudiziaria laddove il cadavere fosse attenzionato dalla medesima[2].

 

Diritto e sentimento

Il Titolo IV del Libro II del codice penale è rubricato “Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti”. Ma un sentimento può essere oggetto di tutela penale? Parte della dottrina risponde di no, richiedendo quindi un intervento legislativo che ridefinisca la fattispecie in termini di tutela della sanità pubblica.

Nel codice Zanardelli non si parlava di “sentimento” e il reato in oggetto era collocato nel Capo dedicato alla libertà dei culti, facendo sì che la tutela si estrinsecasse nella libertà di venerare la memoria dei defunti.

A tal proposito, si sottolinea che la Suprema Corte ha ricondotto alla nozione di cadavere “anche i resti umani capaci di suscitare sentimento della pietà verso i defunti (Cass. Penale, Sez. III, 25 giugno 2014, n.45444).

La pietas, ossia il sentimento di pietà, venerazione e rispetto verso i defunti, i loro corpi e i luoghi che li conservano accompagna i defunti indipendentemente dall’appartenenza ad una determinata confessione religiosa. La tutela, infatti, è sganciata da qualsiasi connotazione di ordine religioso.

I delitti contro il sentimento religioso sono di rara applicazione nei tempi moderni, tuttavia godono ancora oggi di un fortissimo valore simbolico. Essi vengono inquadrati nell’ambito dei reati d’opinione.

Il Titolo IV del Libro II è diviso a sua volta in:

  • Delitti contro le confessioni religiose (capo I) e
  • Delitti contro la pietà dei defunti (capo II).

 

Nel primo Capo si trova una serie di reati contro le confessioni religiose intese in senso proprio, ma anche contro le persone e i beni che appartengono ad una determinata confessione religiosa, nonché i reati idonei a turbare quest’ultima. L’art. 404 c.p. punisce, infatti, chiunque in un luogo destinato al culto o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato mediante vilipendio di cose oggetto di culto o destinate all’esercizio dello stesso. L’articolo successivo, il 405 c.p., punisce, invece, chiunque impedisce o turba l’esercizio di funzioni di culto o religiose.

Informazioni

Codice penale aggiornato.

R. Bartoli – M. Pelissero – S. Seminara, Manuale di diritto penale. Parte speciale, Giappichelli editore, Torino, 2020.

[1] Si parla di reato progressivo quando l’agente passa da una figura iniziale di reato ad una successiva più grave che assorbe la precedente (es. dall’occultamento di cadavere alla soppressione di cadavere; dalla lesione all’omicidio).

[2] A tal proposito si consiglia la lettura dell’articolo dedicato alla durata delle indagini preliminari: La durata delle indagini preliminari – DirittoConsenso.


Ministri con e senza portafoglio

Ministri con e senza portafoglio

Quali sono le differenze tra i ministri con e senza portafoglio? E qual è l’origine del termine “portafoglio”?

 

Origini del termine “portafoglio”

La figura del ministro senza portafoglio esisteva già nell’Ottocento. Probabilmente il termine “portafoglio” faceva riferimento alla cartella che i ministri del Re utilizzavano per trasportare i documenti, le pratiche e i soldi necessari per esercitare le loro funzioni. Nei documenti di allora si legge di frequente “portafoglio del ministero degli Affari esteri” o “portafoglio del ministero della Guerra”, a dimostrazione del fatto che la parola “portafoglio” veniva adoperata come sinonimo di “ministro”.

Il linguaggio e il diritto sono fenomeni dinamici. Il linguaggio giuridico si modifica con il modificarsi del diritto. Basti pensare all’art. 587 c.p. (delitto d’onore) che fino a quarantuno anni fa considerava un’esimente importante della colpevolezza del reo ciò che oggi viene bandito come sinonimo di barbarie.

E, così, quando oggi si parla di ministro con o senza portafoglio, quest’ultimo termine fa riferimento al dicastero di riferimento e non più alla persona del ministro.

I ministeri sono delle articolazioni fondamentali dello Stato. Sono composti da strutture amministrative complesse, formate da molteplici uffici, operanti in settori di intervento omogenei.

La Costituzione non fornisce alcuna indicazione in ordine al numero di ministeri, ma rimette la questione a una legge ordinaria (art. 95, c. 3 Cost.). È questa la ragione per cui nel corso dell’esperienza repubblicana il numero dei ministri è sempre stato variabile. Dagli originari otto ministeri previsti nella legge 1483/1853 si è arrivati a governi con un numero di ministri anche quattro volte superiore.

Il d. lgs. 300/1999 ha tentato di ridare ordine alla materia, fissando in dodici il numero dei ministeri. Tuttavia, la regola è stata più volte aggirata, utilizzando un decreto legge. Attualmente i dicasteri sono quindici.

 

Differenze principali tra ministro con e senza portafoglio

I ministri costituiscono una componente essenziale del governo perché concorrono, insieme al Presidente del Consiglio, a formarne l’organo di vertice, il Consiglio dei ministri.

I poteri dei ministri senza portafoglio sono analoghi a quelli dei ministri con portafoglio, quindi entrambi contribuiscono nella stessa misura alle decisioni prese dal Governo.

I ministri con portafoglio sono dei componenti del Governo a capo di un dicastero, cioè di un apparato amministrativo gerarchicamente ordinato, corrispondente a un determinato settore della pubblica amministrazione.

I loro poteri di gestione amministrativa sono più ampi rispetto a quelli attribuiti ai ministri senza portafoglio. I ministeri più importanti sono con portafoglio.

I ministri senza portafoglio, invece, pur facendo parte del Governo, non sono a capo di un ministero e non dispongono di uffici alle loro dipendenze.

Secondo la legge 400/1988 il loro compito è quello di svolgere “le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Consiglio dei ministri”.  Esercitano, quindi, solo le funzioni a loro delegate dal Presidente del Consiglio o attribuite loro per legge.

Contribuiscono, così, a dare l’indirizzo politico del governo, all’interno dell’area di competenza affidatagli dal Presidente. Le deleghe dei ministri senza portafoglio riflettono gli orientamenti politici della maggioranza e cambiano leggermente tra un governo e l’altro.

In qualità di ministri partecipano al Consiglio dei ministri, a differenza dei viceministri e dei sottosegretari, e concorrono alle deliberazioni dell’organo collegiale al pari dei loro colleghi con portafoglio.

I ministri non lavorano da soli! Sono coadiuvati dai sottosegretari, nominati con decreto del Presidente della Repubblica[1], su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il ministro interessato e sentito il Consiglio dei ministri.

I sottosegretari possono intervenire nei lavori parlamentari in rappresentanza del Governo, ma non possono partecipare al Consiglio dei ministri (ad eccezione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri).

In virtù della legge 81/2001, non più di dieci sottosegretari possono essere nominati viceministri. Questi possono partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri, ma sono privi di diritto di voto.

 

Perché i ministri senza portafoglio sono utili?

Il numero di ministeri con portafoglio è stato progressivamente ridotto. Pensiamo al Ministero dell’Economia e delle Finanze: fino agli anni ’90 le sue funzioni erano svolte dal Ministero del Bilancio, da quello delle Finanze e da quello del Tesoro, mentre oggi si ha un dicastero unico.

Il numero di ministri senza portafoglio è quindi cresciuto.

L’esigenza di un aumento di queste ultime figure nasce, in primo luogo, dalla necessità di garantire rappresentanza in Consiglio dei Ministri anche ai partiti minori di una coalizione di governo. Grazie alla figura del ministro senza portafoglio, anche le forze più piccole di una coalizione possono garantirsi un ruolo nelle decisioni collegiali dell’esecutivo.

Un secondo motivo per la nomina di un ministro senza portafoglio è la possibilità di inviare un chiaro messaggio all’opinione pubblica circa il programma del governo che entra in carica. La creazione del ministro per la disabilità è un esempio in questo senso.

Infine, nominare un ministro senza portafoglio può essere il primo passo per la creazione di un nuovo ministero con portafoglio. Con il Governo Prodi II, per esempio, Alessandro Bianchi fu inizialmente nominato ministro senza portafoglio e il giorno successivo alla formazione del Governo divenne ministro con portafoglio di un ministero di nuova costituzione, quello dei trasporti (che nacque dalla scissione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

 

Che cos’è il Consiglio dei ministri?

Arrivati a questo punto, sapete che sia i ministri con portafoglio che quelli senza portafoglio partecipano al Consiglio dei ministri. Ma che cos’è questo Consiglio? E a che cosa serve?

Si tratta di un organo collegiale del Governo, presieduto dal Presidente del Consiglio. In caso di suo impedimento temporaneo, le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Vicepresidente e, qualora, vi siano più Vicepresidenti, dal più anziano d’età. Visto che la figura del Vicepresidente è eventuale nella composizione del Governo, se non viene nominato, tali funzioni sono svolte dal ministro più anziano per età.

Le riunioni non sono pubbliche, a differenza delle sedute del Parlamento. La verbalizzazione delle riunioni è curata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, designato a svolgere le funzioni di Segretario. Egli ha anche il compito di conservare il registro delle deliberazioni.

I Presidenti delle regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige) e delle due province autonome (Trento e Bolzano) possono partecipare alle sedute, con voto consultivo, nel caso in cui siano trattate materie di loro interesse.

Al Consiglio dei ministri sono conferite le attribuzioni costituzionalmente e politicamente più rilevanti del potere esecutivo:

  • deliberazioni sui disegni di legge di iniziativa governativa ex art. 71 Cost.;
  • risoluzione dei conflitti tra i singoli ministri;
  • adozione degli atti aventi forza di legge ex artt. 76 e 77 Cost. (decreti legge e decreti legislativi) e dei regolamenti governativi;
  • decisione di agire in giudizio nei conflitti di attribuzione e nel giudizio in via principale di fronte alla Corte Costituzionale;
  • decisione di impugnare gli Statuti regionali ex art. 123 Cost.;
  • nomina dei più alti funzionari dell’apparato civile e militare (ambasciatori, prefetti, capi di stato maggiore ecc.).

 

Il caso del Ministero del Turismo

Agli inizi della storia repubblicana, il d. lgs. 941/1947 attribuì la competenza in materia di turismo a un commissario istituito presso la presidenza del consiglio.

Nel 1959, con il secondo Governo Segni, nacque una struttura dedicata esclusivamente a tale materia e prese il nome di ministero del Turismo e dello Spettacolo. Quest’ultimo settore era stato gestito fino ad allora dalla presidenza del consiglio.

Nel 1993 il ministero fu abolito a seguito di un referendum popolare. Negli anni successivi il settore turistico passò sotto la competenza di varie amministrazioni, quali la presidenza del Consiglio, il ministero delle Politiche agricole e il ministero dei Beni culturali.

Dato che, a causa della pandemia da coronavirus, il settore turistico è stato colpito da una grave crisi, il governo Draghi ha deciso di ricostituire il ministero del Turismo (Mitur) con portafoglio.

È nato, quindi, il nuovo ministero a guida di Massimo Garavaglia.

Informazioni

Costituzione

M. Dogliani, I. Massa Pinto, Elementi di diritto costituzionale, Torino, Giappichelli, (ult. ed.)

L. Gianniti, N. Lupo, Corso di diritto parlamentare, II Mulino, Bologna (ult. ed.)


Spray al peperoncino

Lo spray al peperoncino è legale?

Come e quando si può utilizzare lo spray al peperoncino? Può essere considerato uno strumento di difesa, anche quando si visita uno Stato estero?

 

Quando si può usare lo spray al peperoncino?

A seguito dell’aumento di furti, violenze sessuali e rapine, sempre più persone, donne e uomini, hanno acquistato lo spray al peperoncino.

Si tratta di un dispositivo nebulizzatore che in Italia è considerato uno strumento di difesa e può essere acquistato liberamente al supermercato o in farmacia, purché siano rispettati i requisiti normativi.

La questione è complessa. Il fatto che si tratti di un prodotto acquistabile liberamente, anche online, non significa che se ne possa fare un uso incontrollato, non soggetto a regole. Vi sono, infatti, dei limiti oltrepassati i quali l’utilizzo dello spray non è legale.

I prodotti a base di peperoncino da utilizzare per l’autodifesa sono stati legalizzati in Italia con il Decreto Ministeriale n. 103 del 12 maggio 2011 per le forze dell’ordine e per chiunque abbia più di sedici anni. Il testo chiarisce che l’utilizzo è giustificato solo dalla necessità di difendersi da aggressioni o minacce all’incolumità personale. Nel caso in cui lo si adoperi per aggredire un’altra persona sarà configurabile il reato di “Porto di armi od oggetti atti ad offendere” di cui all’art. 4, L. 110/1975. Anche la Corte di Cassazione ha confermato che lo spray non deve in alcun modo recare offesa alle persone, ma può essere utilizzato per legittima difesa solo in caso di pericolo. Vale la regola dell’extrema ratio, quindi può essere adoperato solo quando sono falliti tutti gli altri tentativi di sottrarsi all’aggressione.

 

Uso difensivo

Posto che lo spray al peperoncino viene venduto per “uso difensivo”, si rende necessario esaminare che cosa si intenda con tale espressione.

Alla base della legittima difesa[1] come causa di giustificazione vi è il principio del bilanciamento di interessi, che fa prevalere l’esigenza di tutelare l’interesse di chi viene aggredito, rispetto a quello dell’aggressore.

Secondo l’art. 52 c.p., il pericolo deve essere attuale, l’offesa ingiusta e la difesa “proporzionata all’offesa”. Per valutare se si è in presenza di legittima difesa oppure no è necessario, quindi, valutare il rapporto tra mezzi difensivi e mezzi offensivi.

La proporzionalità sussiste ogniqualvolta il male provocato dall’aggredito risulta essere inferiore, uguale o superiore, in modo tollerabile, a quello subìto.

Per comprendere meglio i possibili scenari, prendiamo ad esempio un caso pratico. Si immagini l’ipotesi di un tentativo di violenza sessuale in cui l’aggressore non faccia uso di armi. La vittima, cercando di divincolarsi, estrae dalla sua tasca lo spray al peperoncino e ne dirige lo spruzzo verso gli occhi dell’uomo. Questi, infastidito dal bruciore provocato dalla sostanza nebulizzata, lascia la presa e si porta le mani agli occhi. Una volta utilizzato lo spray, a fronte della desistenza del malintenzionato, la vittima dovrà smettere di utilizzarlo e fuggire.  Questo è il comportamento che la legge richiede affinché non si incorra in sanzioni penali dovute all’uso non corretto di uno strumento di difesa.

Il Legislatore consente alla vittima di difendersi, ma al contempo le chiede di non realizzare un evento più grave di quello che bastava produrre perché trovasse applicazione una scriminante.

Si può concludere dicendo che ciò che non è permesso è superare colposamente i limiti del comportamento consentito dall’articolo 52 c.p.

 

Quando uno spray al peperoncino è considerato legale?

Lo spray al peperoncino può rivelarsi estremamente utile contro potenziali aggressori, basti pensare che è sufficiente un singolo spruzzo ben direzionato per neutralizzare l’aggressore. Ma per risultare legale deve rispettare una serie di caratteristiche indicate nel regolamento entrato in vigore l’8 gennaio 2012.

Ecco l’elenco tassativo dei requisiti che gli spray al peperoncino devono possedere:

  • la bomboletta non deve superare i 20 ml di liquido;
  • il getto non deve superare i 3 metri;
  • la miscela nebulizzante deve essere a base di Oleoresin Capsicum (sostanza urticante ricavata dalla pianta Cayenna);
  • la concentrazione massima di sostanza urticante non deve essere superiore al 2,5%;
  • la bomboletta deve essere sigillata al momento della vendita;
  • l’etichetta deve contenere l’indicazione degli effetti del prodotto e segnalare che la vendita è consentita esclusivamente a persone maggiori di 16 anni;
  • la miscela non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene e aggressivi chimici.

 

Tali indicazioni sono fondamentali in quanto qualora uno spray al peperoncino non a norma provocasse danni a una persona, l’utilizzatore potrebbe essere accusato di “getto pericoloso di cose” ex art. 674 c.p. o di “lesioni personali” ex art. 582 c.p.

Discorso analogo deve essere fatto per chi utilizzi lo spray al peperoncino per offendere e non per difendersi.

 

Come si utilizza lo spray al peperoncino?

Oltre alla classica bomboletta, oggi esistono diversi modelli di spray. Alcuni sono racchiusi all’interno di tubi metallici da utilizzare come portachiavi, altri sono nascosti all’interno di un’apparente penna.

Prima di acquistare lo spray, però, è utile conoscere le indicazioni per il suo corretto ed efficace utilizzo. L’effetto per l’aggressore è devastante, tuttavia è temporaneo (dura tra i 20 e i 30 minuti). Gli studi hanno dimostrato che diversi spruzzi brevi della durata di 1-2 secondi rivolti verso il volto dell’aggressore sono più efficaci rispetto a un unico getto continuo, in quanto permettono di aggiustare la mira senza esaurire prematuramente il prodotto.

La bomboletta deve essere impugnata con la mano più forte. Il pollice deve essere saldamente posizionato sul pulsante erogatore e le altre quattro dita devono essere avvolte al corpo dello spray.

Le penne spray o le bombolette di misura ridotta, invece, devono essere impugnate lasciando libero l’indice che in questo caso sarà impiegato per premere sul pulsante erogatore.

Dopo ogni getto, è necessario spostarsi lateralmente o diagonalmente sia per non essere investiti da eventuali vapori dispersi nell’aria sia per evitare che l’aggressore, nonostante il bruciore agli occhi e l’irritazione alle vie respiratorie, si scagli comunque nella direzione da cui proviene il getto che l’ha colpito.

 

Che cosa dice la legge nel resto del mondo?

Quello che in Italia è considerato un normale strumento di autodifesa, in Belgio viene considerato un’arma mortale, concessa solo ai poliziotti. Nel marzo dell’anno scorso, durante una diretta televisiva, Tom Van Grieken, deputato fiammingo a capo di una formazione politica di estrema destra, ha estratto dal taschino della giacca una bomboletta di spray per sostenerne la legalizzazione e la consegna a tutte le donne belghe. A seguito di questo gesto, il pubblico ministero di Anversa ha chiesto alla polizia di presentare una denuncia nei confronti del politico.

Anche a Honk Kong utilizzare lo spray è reato perché si tratta di un prodotto considerato una vera e propria arma.

L’elenco dei Paesi in cui lo spray è considerato illegale comprende anche: l’Inghilterra, la Norvegia, la Danimarca, il Lussemburgo, l’Olanda, la Turchia, l’Islanda, la Grecia, l’Irlanda, Malta, il Bangladesh, la Cina, l’Iran, il Vietnam, il Canada, il Brasile, il Nuovo Galles del Sud e Singapore. In tutti questi Stati il possesso, l’uso e il trasporto dello spray al peperoncino da parte dei civili sono illegali. Solo le forze dell’ordine posso utilizzarlo.

In altri Paesi l’uso dello spray è consentito nel rispetto di determinate condizioni.

In Finlandia il possesso dello spray è concesso esclusivamente a chi detiene il porto d’armi e il suo utilizzo è previsto solo per la difesa personale o come arma da utilizzare nell’ambio lavorativo (es. vigilanza, forze dell’ordine).

Il Portogallo autorizza tutti i cittadini a usarlo, purché abbiano la fedina penale pulita e la concentrazione di OC non superi il 5%.

Anche in Ungheria c’è un limite simile: il volume di agente lacrimogeno non deve superare i 20 grammi.

La Germania, invece, non equipara lo spray a un’arma, ma ne limita l’uso alla difesa dall’attacco di animali.

La Svezia, la Svizzera e la Nuova Zelanda ne consentono l’uso solo dietro specifica licenza.

La Romania è il Paese in cui gli spray sono vietati solo durante gli eventi sportivi e culturali, le occasioni di intrattenimento e sui mezzi di trasporto pubblici. Un regime simile vige in Thailandia.

Gli USA demandano a ogni singolo Stato la regolamentazione in materia.

Tra i Paesi tolleranti che consentono l’uso dello spray per autodifesa, oltre all’Italia, ci sono l’Austria, la Repubblica Ceca, la Russia, la Corea del Sud, Israele, il Taiwan, l’Arabia Saudita, la Spagna, la Slovacchia, la Lettonia, la Mongolia, le Filippine, la Serbia, la Colombia, la Polonia e la Francia.

La Lettonia e la Serbia applicano la stessa regola italiana e quindi consentono l’uso dello spray al peperoncino ai cittadini che abbiano compiuto i 16 anni. La Colombia lo autorizza ai maggiori di 14 anni. Gli altri, invece, richiedono il compimento della maggiore età.

La Slovacchia e l’Austria incoraggiano addirittura l’utilizzo dello spray per le categorie considerate più vulnerabili, ovvero donne e anziani. La stessa esortazione vige in Repubblica Ceca dove, però, si viene arrestati se lo si porta a manifestazioni pubbliche o dentro le aule giudiziarie.

 

Conclusione

Quelle riportate fin qui sono delle indicazioni generali utili per avere una conoscenza d’insieme della normativa, rivolgendo lo sguardo anche al resto del mondo.

La comparazione può rivelarsi utile per comprendere le soluzioni adottate anche da Paesi geograficamente molto lontani da noi. Tuttavia, a coloro che intendono recarsi in un Paese estero e desiderano portare con loro lo spray al peperoncino consiglio di rivolgersi alle autorità di frontiera o all’ambasciata del Paese di destinazione per sapere se il possesso e l’uso dello strumento è consentito e, eventualmente, quali sono i limiti previsti.

Informazioni

Codice penale aggiornato

C. F. Grosso, M. Pelissero, D. Pertini, P. Pisa, Manuale di diritto penale, Giuffrè, 2020

R. Bartoli, M. Pelissero, S. Seminara, Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, Giappichelli, 2021


Presidente della Camera

Il Presidente della Camera nell'ordinamento italiano

Parlamento, bicameralismo e Presidenti. Uno sguardo d’insieme sull’organo principale del potere legislativo ed in particolare sul Presidente della Camera

 

Parlamento, Camere e ping pong

Nella storia costituzionale inglese la parola “Parlamento” indicava la riunione nella quale il Re e i baroni del Regno “parlamentavano” per decidere sulle questioni politiche essenziali.

Il Parlamento è il luogo in cui si esercita il massimo potere politico, basti pensare che tutta la storia costituzionale è la storia della lotta per la conquista del Parlamento, ossia del potere sovrano, come potere rappresentativo.

Nel linguaggio comune tale termine viene adoperato per riferirsi a una specifica attività: quella di parlare e di decidere votando. La definizione di “parlaménto” che si legge sul Vocabolario Treccani è “l’atto, il fatto di parlare, e quindi conversazione, discorso in genere”.

Ma, com’è noto, il Parlamento è soprattutto uno specifico organo costituzionale composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica (art. 55 Cost.). Si tratta di un istituto unitario con forma bicamerale, che si riunisce in seduta comune per discutere delle questioni più rilevanti.

Le due Camere hanno gli stessi poteri (proporre, discutere e approvare le leggi) e si trovano su un piano di assoluta parità. È per questo che si può assistere a una sorta di “ping pong” prima che un disegno di legge venga approvato da entrambi i rami del Parlamento. Se viene presentata una proposta di legge dalla Camera, questa passa al Senato che ha la facoltà di apportarvi delle modifiche. In questo caso, il disegno di legge dovrà tornare alla Camera, affinché quest’ultima approvi le variazioni e così, in una sorta di “ping pong” in cui la pallina è il disegno di legge, fino a quanto il testo sarà approvato definitivamente da entrambi i rami. Per descrivere questo meccanismo si parla di bicameralismo perfetto o paritario.

Le uniche differenze esistenti tra le due Camere riguardano:

  • la composizione: al momento i componenti della Camera sono 630, quelli del Senato sono 315. L’Italia è il Paese europeo con il più alto numero di parlamentari direttamente eletti dal popolo. Ma la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, ha previsto la riduzione da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi. In questo modo, il nostro Paese si allineerà al resto d’Europa. La riduzione del numero entrerà in vigore all’inizio della prossima Legislatura;
  • le caratteristiche dell’elettorato attivo e passivo: ad oggi per eleggere i deputati occorre aver compiuto 18 anni e per essere eletti deputati occorre aver compiuto 25 anni; per eleggere i senatori occorre aver compiuto 25 anni e per essere eletti senatori occorre averne almeno 40 (art. 58 Cost.). Il Costituente pensava che l’età più elevata sarebbe stata indice di maggior maturità, tanto negli elettori quanto negli eletti. Ma le cose cambieranno presto. La legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, ha modificato l’articolo 58 della Costituzione e, così, a decorrere dalle prossime elezioni politiche l’età minima per poter votare per il Senato della Repubblica sarà uguale a quella richiesta per eleggere i deputati: 18 anni e non più 25;
  • l’elezione a base regionale del Senato: i sistemi elettorali delle due Camere sono diversi, infatti i senatori vengono eletti su base regionale (art. 57 c. 1 Cost.).

 

Le ragioni del bicameralismo

“Essendo paritario, non avrebbe ragione di esistere” sostengono alcuni da molto tempo. Effettivamente, nella tradizione del costituzionalismo rivoluzionario francese, l’Assemblea nazionale era monocamerale, proprio in quanto espressione dell’unica Nazione. Anche le nostre Camere sono espressione del medesimo e unico popolo sovrano.

Abbiamo visto finora che il bicameralismo perfetto consente, durante l’iter di approvazione delle leggi, di tornare sui testi dei disegni e dei progetti di legge approvati da una Camera per apportarvi dei miglioramenti, per correggere eventuali errori e per consentire dei ripensamenti.

La ragione originaria che spinse l’Assemblea Costituente ad adottare il bicameralismo paritario fu l’opportunità di verificare gli orientamenti politici del corpo elettorale in momenti diversi. Inizialmente, infatti, l’articolo 60 Cost. prevedeva che la Camera dei deputati fosse eletta per cinque anni e il Senato della Repubblica per sei. Questa differenza iniziale di un anno sarebbe aumentata di legislatura in legislatura e, dunque, le due Camere avrebbero rappresentato orientamenti politici del corpo elettorale colti in due momenti diversi.

Nel 1963 l’articolo fu modificato e venne deciso che il Senato sarebbe stato sciolto ogni cinque anni, facendo così venire meno il motivo primario alla base della scelta bicamerale.

La limitazione di durata della legislatura è una garanzia di democrazia: gli elettori possono confermare con il loro voto i partiti che hanno governato, oppure votarne altri.

Le discussioni circa il superamento del bicameralismo paritario si accendono periodicamente. Nel 2005 il Parlamento approvò a maggioranza assoluta una riforma costituzionale in materia, proposta dal Governo Berlusconi III, sottoposta a referendum confermativo nel giugno 2006, non confermata dal voto popolare. La stessa situazione si verificò nel 2016 con la riforma costituzionale proposta dal governo Renzi: dopo l’approvazione delle Camere a maggioranza assoluta, fu sottoposta a referendum confermativo nel dicembre 2016, ma venne respinta dal voto popolare.

 

Il Presidente e l’Ufficio di Presidenza

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti un Presidente (art. 63 Cost.). Egli è coadiuvato nelle sue attività da un Ufficio di Presidenza. Quest’ultimo è composto da quattro vicepresidenti (che lo sostituiscono in caso di assenza e, in generale, collaborano con lui), tre questori (che sovraintendono all’ordine e all’organizzazione materiale interna) e dai Segretari, il cui numero varia a seconda dei gruppi parlamentari (che assistono il Presidente durante i lavori Parlamentari). Anche i membri dell’Ufficio di Presidenza sono eletti dai parlamentari.

L’elezione avviene a scrutinio segreto ed è diretta da un soggetto chiamato a ricoprire provvisoriamente la posizione di Presidente. Alla Camera viene scelto il più anziano di elezione tra i vicepresidenti delle precedenti legislature; al Senato il più anziano tra i presenti alla seduta.

I Presidenti dei due rami parlamentari svolgono un ruolo imparziale e, pertanto, devono tutelare anche le forze non vittoriose. Fino al 1944 era diffusa la prassi di sceglierne uno nella maggioranza e uno nella minoranza parlamentare. Oggi, invece, entrambi i Presidenti sono espressione della maggioranza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei Deputati, e anche il regolamento utilizzato è quello della Camera. Questa scelta è dovuta al fatto che il Presidente del Senato è già chiamato a esercitare le funzioni del Presidente della Repubblica[1], qualora egli non possa adempierle temporaneamente (art. 86 Cost.). Si è voluto evitare, quindi, che egli assumesse troppe cariche, anche perché la seduta comune delle Camere può avere ad oggetto proprio la figura del Capo dello Stato (artt. 90, 91 Cost.).

Poiché le funzioni dei Presidenti devono ispirarsi al principio d’imparzialità e di garanzia dell’istituzione parlamentare nel suo complesso, per consuetudine, non prendono parte alle votazioni.

 

Il Presidente della Camera: nomina e funzioni

Il Presidente della Camera è eletto dall’Assemblea nella prima seduta della legislatura. Al primo scrutinio è richiesta la maggioranza dei due terzi dei membri della Camera. Se nessuno viene eletto alla prima votazione, al secondo e al terzo scrutinio il quorum si abbassa a due terzi dei votanti (le schede bianche contano come voti validi). Se anche in questo caso nessuno viene eletto, dal quarto scrutinio in poi è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti, e il voto va avanti a oltranza.

Egli rappresenta la Camera e assicura il buon andamento dei suoi lavori. Tra i suoi compiti rientra quello di far osservare il Regolamento e l’Amministrazione interna, diretta dal Segretario generale, che ne risponde nei suoi riguardi.

Le sue molteplici funzioni sono:

  • dirigere e moderare la discussione, mantenendo l’ordine;
  • dare la parola ai deputati;
  • curare l’organizzazione dei lavori della Camera, convocando la Conferenza dei presidenti di gruppo e predisponendo, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza prescritta dal regolamento, il programma e il calendario;
  • porre le questioni;
  • stabilire l’ordine delle votazioni;
  • presiedere l’Assemblea e gli organi collegiali preposti alle funzioni di organizzazione dei lavori e direzione generale della Camera che vengono da lui convocati ogniqualvolta lo ritenga opportuno (Ufficio di Presidenza, Conferenza dei Presidenti di gruppo, Giunta per il regolamento);
  • chiarire il significato delle votazioni e annunciarne l’esito;
  • nominare i componenti degli organi interni di garanzia istituzionale (Giunta per il regolamento, Giunta delle elezioni, Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell’art. 68 Cost.);
  • decidere dell’ammissibilità dei progetti di legge, degli emendamenti, degli ordini del giorno, delle mozioni, delle interrogazioni, delle interpellanze.

Informazioni

L. Gianniti e N. Lupo, Corso di diritto parlamentare, Il Mulino, Bologna (ult. ed.)

S. Curreri, Riforme regolamentari e futuro del Parlamento, in Quaderni costituzionali, 2008

C. de Fiores, Prospettive di riforma del bicameralismo in Italia, in Politica del Diritto, 2007

[1] Per maggiori informazioni sul Presidente della Repubblica: Il Presidente della Repubblica – DirittoConsenso


Diritto di voto

Il diritto di voto

Storia del diritto di voto, analisi dell’articolo 48 della Costituzione e modalità di votazione per i detenuti

 

Un po’ di storia

1861. È da qui che inizia il viaggio del diritto di voto. Dal 27 gennaio al 3 febbraio di quell’anno, ricordato anche dagli studenti meno diligenti per l’Unità d’Italia, si votò per la prima legislatura del Regno d’Italia.

La nascita di tale diritto fu accompagnata da condizioni, vincoli e barriere. In origine, la facoltà di votare era riconosciuta solo agli uomini alfabeti di età superiore a venticinque anni, che pagavano un certo ammontare di tasse ogni anno.

Nel 1882 qualcosa cambiò: il Parlamento estese il diritto di voto anche alla media borghesia e il limite di età fu abbassato a ventuno anni.

Qualche tempo dopo, la legge 666/1912, approvata dal quarto governo Giolitti, sostituì la legge Zanardelli del 1882 e introdusse il suffragio universale maschile. Furono introdotte delle differenze tra maggiori e minori di trent’anni. I primi potevano votare senza dover dimostrare il rispetto di alcuna condizione. I ragazzi maggiorenni (cioè che avevano compiuto i ventuno anni), ma di età inferiore a trenta, invece, potevano esercitare il diritto solo se dimostravano di:

  • aver conseguito la licenza elementare inferiore;
  • aver prestato il servizio militare;
  • aver pagato un’imposta diretta annuale di almeno 19,80 lire.

 

209 contrari, 48 favorevoli, 6 astenuti: con questi numeri la Camera respinse con votazione per appello nominale la concessione del voto alle donne.

Durante il governo Orlando venne approvata la legge n. 1985/1918 che estese il suffragio a tutti i cittadini maschi di età superiore a ventuno anni e a tutti coloro che avessero prestato il servizio militare durante la Prima guerra mondiale, purché avessero compiuto il diciottesimo anno di età. Inoltre, con la legge 1401/1919 venne introdotto il sistema proporzionale, fortemente voluto dalle forze politiche d’ispirazione socialista e cattolica.

 

E le donne?

Donne tutte sorgete! Il vostro primo dovere in questo momento è di chiedere il voto politico” scriveva la pedagogista Maria Montessori nel 1906.

Il 10 marzo di quarant’anni dopo, a seguito della pressione da parte di Togliatti e di De Gasperi, le donne italiane vennero chiamate alle urne per la prima volta, in occasione delle prime elezioni amministrative in 436 comuni del centro-nord. Furono così investite di una responsabilità sino ad allora estranea e iniziarono a costruirsi un futuro nuovo, emancipato. Restavano escluse solo le minori di ventuno anni e le prostitute.

A partire dall’anno successivo, ebbero la possibilità di essere elette, oltre che di eleggere.

Poi arrivò il 2 giugno 1946, la data in cui tutti i cittadini italiani furono chiamati a scegliere quale forma dare allo Stato nascente sulle macerie della guerra e del fascismo e ad eleggere l’Assemblea Costituente. Il voto del 2 giugno è ricordato come “il voto senza rossetto”.

Al seggio meglio andare senza rossetto alle labbra. Siccome la scheda deve essere incollata e non deve avere alcun segno di riconoscimento, le donne nell’umettare con le labbra il lembo da incollare potrebbero, senza volerlo, lasciarvi un po’ di rossetto e in questo caso rendere nullo il loro voto. Dunque, il rossetto lo si porti con sé per ravvivare le labbra fuori dal seggio” fu la raccomandazione apparsa sul Corriere della Sera.

E così, senza alcuna tinta sulle labbra e con l’abito delle grandi occasioni, milioni di donne in tutta la penisola, nelle grandi città industriali del nord come in quelle del sud, nei piccoli centri agricoli e nelle comunità montane, si recarono ai seggi desiderose di lasciare il loro segno, quella crocetta sulla scheda che stringevano come fosse un biglietto d’amore, e di colloquiare con gli uomini con un tono diverso, finalmente alla pari.

 

Dalla Nuova Zelanda all’Arabia Saudita

Oggi vi propongo una legge che dovrebbe permettere alle donne di votare e di essere elette in questo Parlamento”. Furono queste le parole pronunciate dalla ventiquattrenne Meri Mangakahia il 18 maggio 1893 davanti al Parlamento degli indigeni maori in Nuova Zelanda. E fu grazie a queste parole che, poche settimane dopo, questo divenne il primo Paese al mondo a introdurre il suffragio femminile.

Alla Nuova Zelanda seguirono, l’Australia, la Finlandia, la Norvegia, fino al più grande e potente Stato arabo dell’Asia occidentale, l’Arabia Saudita, che ha concesso il diritto di voto alle donne solo nel 2015.

Ma la strada da percorrere per giungere ad una vera uguaglianza in tutto il mondo è ancora molto lunga.

Allah mette al bando l’alcool ma non la schiavitù: evidentemente ha le sue priorità” è la frase che è stata pubblicata nel dicembre 2020 dall’account Twitter “Free from religion”.  La schiavitù a cui allude è quella delle donne. In Arabia Saudita il voto per il gentil sesso non è un diritto, è una corsa ad ostacoli, è una strada impervia. Per votare è necessario essere accompagnate al seggio da un uomo, per cui basta l’indisponibilità dei maschi della famiglia per rendere impossibile esercitare il diritto. Anche per il rilascio del documento necessario per votare serve il benestare dei familiari di sesso maschile. Ed è a causa di queste regole insensate che nel 2015 solo meno del 10% dell’intero corpo elettorale femminile si registrò agli uffici per votare.

 

L’articolo 48 della nostra Costituzione

L’articolo 48 della Costituzione italiana sancisce il suffragio universale, un principio fondamentale dell’ordinamento italiano, ovvero il diritto a partecipare alle elezioni conferito a tutti i cittadini maggiorenni, uomini e donne, che ha segnato il passaggio dallo Stato liberale alla moderna democrazia costituzionale.

I due requisiti positivi per l’esercizio del diritto di voto, quindi, sono:

  • la cittadinanza italiana[1]: sono perciò esclusi gli apolidi e gli stranieri, ma è consentito ai cittadini dell’UE residenti in Italia di votare per le elezioni amministrative e per quelle del Parlamento europeo, purché presentino l’espressa richiesta in comune al fine di essere iscritti nell’apposita lista elettorale aggiuntiva;
  • la maggiore età: grazie alla legge costituzionale 1/2021 l’elettorato attivo per il Senato della Repubblica è stato uniformato a quello già previsto per la Camera dei deputati (art. 56 Cost.), eliminando così l’unica differenza che intercorreva tra i due rami parlamentari.

 

Il diritto di voto è un “dovere civico”, come sottolineato dal comma 2, cioè un dovere di chi vuol essere un buon cittadino e partecipare alle sorti del Paese, ma comunque, libero nell’esercizio. Pertanto, la scelta di non recarsi alle urne non è sanzionata. L’astensionismo è ammesso e ogni cittadino ha la facoltà di decidere se votare o no, se lasciare la scheda in bianco oppure esprimere la sua preferenza.

La disposizione esclude il voto per procura, cioè la possibilità che un individuo deleghi a un altro il suo esercizio, e il voto plurimo, ovvero l’eventualità che il voto di un soggetto abbia un valore numerico superiore a quello di un altro in virtù dei suoi requisiti soggettivi.

Il comma 2 dell’articolo 48 Cost., afferma che il voto è:

  • personale: deve, quindi, essere espresso in prima persona. I non vedenti possono farsi assistere da un accompagnatore preferibilmente scelto tra i propri familiari; gli italiani residenti all’estero, invece, possono esercitare il diritto di voto per corrispondenza;
  • eguale: tutti i voti espressi hanno uguale peso e valore, anche quello degli ex delinquenti o di chi persegue i propri interessi;
  • libero: nessuno può costringere o corrompere una persona a votare per un determinato candidato;
  • segreto: il voto è davvero libero quando nessuno può venirne a conoscenza. Non è consentito portare il cellulare con sé nell’urna elettorale, nella quale non possono entrare altre persone oltre l’elettore. Le schede elettorali sulle quali è presente un segno di riconoscimento verranno annullate.

 

Limitazioni al diritto di voto

Ogni cittadino italiano maggiorenne è titolare del diritto di voto, purché non si trovi in una delle situazioni di incapacità elettorale previste dalla legge.

L’ultimo comma dell’art. 48 Cost. dispone che tale diritto possa essere limitato:

  • per incapacità civile: la legge 180/1878, però, ha eliminato dal nostro ordinamento ogni residua causa di limitazione del diritto di voto in tal senso; in precedenza erano esclusi dall’elettorato attivo i soggetti interdetti e gli inabilitati per infermità di mente. Il riconoscimento dei diritti politici anche alle persone con disabilità psichiche ha rappresentato un momento di maturazione e di progresso democratico e civile;
  • per effetto di sentenza penale irrevocabile: quando il giudice penale condanna un imputato con sentenza definitiva, cioè non più appellabile o ricorribile per Cassazione, egli potrebbe perdere il diritto di voto. Il codice penale regola la disciplina in maniera più analitica. Tutto dipende dalla gravità del reato commesso;
  • nei casi di indegnità morale indicati nella legge: si tratta di coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza detentive oppure condannati a una pena che importi l’interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea, per tutto il tempo della sua durata.

 

I detenuti possono votare?

La risposta a tale quesito, come accade molto spesso quando si pone una domanda inerente al diritto, è “dipende”.

Alcune leggi elettorali, come quella inglese, escludono indiscriminatamente tutti i detenuti dall’esercizio del diritto di voto, senza distinzioni basate sulla durata dell’esecuzione della pena, sulla gravità del reato o sul tipo di pena da scontare. Nel nostro Paese, però, non è così. Tutto dipende dalla gravità del reato commesso e dall’entità della pena comminata.

Solo i condannati all’ergastolo o ad una pena superiore a cinque anni perdono definitivamente il diritto di voto.

Per i condannati ad una pena non inferiore a tre anni, invece, il diritto di voto è solo sospeso per cinque anni a partire dal momento del passaggio in giudicato della sentenza.

Inoltre, l’interdizione dai pubblici uffici, da cui deriva la privazione dell’elettorato attivo e passivo può essere comminata, indipendentemente dal quantum della pena, per specifici delitti individuati da disposizioni di parte speciale, tra i quali i crimini contro la pubblica amministrazione e contro l’amministrazione dello Stato.

Tutti coloro che si trovano in stato di custodia cautelare o la cui sentenza non è ancora definitiva, invece, non perdono il diritto di votare.

La macchina amministrativa, però, è decisamente lenta e così l’Associazione Antigone, che salvaguardia i diritti dei detenuti, denuncia che solo un detenuto su dieci riesce effettivamente a votare.

Tutti coloro che desiderano esercitare tale diritto devono esprimere la loro volontà al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, non oltre il terzo giorno antecedente alla data della votazione, avvalendosi del supporto dell’Ufficio matricola del carcere. La dichiarazione deve indicare il numero della sezione alla quale l’elettore è assegnato, deve recare in calce l’attestazione del direttore dell’istituto comprovante la detenzione dell’elettore, e sarà onere del direttore inoltrarla al comune di destinazione. Una volta ricevuta la richiesta, il sindaco provvede a includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi che saranno consegnati, all’atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale prende nota sulla lista elettorale sezionale. Dopodiché, il sindaco deve procede al rilascio dell’attestazione di avvenuta inclusione negli elenchi.  Sarà onere del sindaco inviare al carcerato la sua tessera elettorale.

Gli artt. 8 e 9 della l. 23 aprile 1976, n. 136, prevedono la costituzione di un seggio elettorale speciale nel luogo di detenzione.

Informazioni

G. Zagrebelsky, V. Marcenò, Lineamenti di diritto costituzionale, Le Monnier Università, Milano, 2019 (terza edizione)

Pisaneschi, Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2018

[1] Qui qualche curiosità in materia: La doppia cittadinanza – DirittoConsenso


Overbooking aereo

Cosa fare in caso di overbooking aereo?

Come evitare che l’overbooking aereo rovini le vacanze

 

Overbooking aereo: di che cosa si tratta?

Che cos’è quella cosa che spegne il sorriso anche al viaggiatore più ottimista? L’overbooking aereo.

Ma di che cosa si tratta?

Le compagnie aeree hanno il diritto di vendere più biglietti rispetto agli effettivi posti a sedere, utilizzando i dati statistici per calcolare quanti venderne al fine di trarre un profitto elevato da ogni volo ed evitare di ritrovarsi con numerose disdette e troppe poche persone a bordo. La ratio di tale regola risiede nel cosiddetto “no show” dei passeggeri: c’è chi non si presenta perché ha bucato una ruota all’ultimo e non è riuscito ad arrivare in tempo in aeroporto, c’è chi non si è alzato in orario perché la sveglia non ha suonato – come è accaduto alla famiglia McCallister nel film natalizio per eccellenza (attenzione, però, a non dimenticare un minore in soffitta, perché altrimenti vi toccherà leggere la sezione “Diritto penale” di DirittoConsenso) – poi c’è chi ha perso la coincidenza a causa del ritardo del volo precedente, e chi ha deciso scientemente di non partire per qualsivoglia ragione.

Si tratta, in ogni caso, di persone che hanno acquistato regolarmente il biglietto, ma non si sono imbarcate sul volo. Secondo le statistiche, la percentuale di passeggeri che non si presentano al gate è compresa tra il 5 e il 15%.

Solo l’operazione di check-in e la corrispettiva emissione della carta d’imbarco assicurano che il posto venga assegnato definitivamente. Ecco perché è sempre meglio fare il check-in online, anziché aspettare di arrivare in aeroporto.

La prenotazione del volo, infatti, non assicura la disponibilità del posto al cento per cento.

C’è chi viaggia per piacere, chi per lavoro, chi per salute, chi per lutto. E non è mai piacevole sentirsi dire: “Mi dispiace, signorina, ma siamo in overbooking”.

Vediamo, quindi, che cosa fare nel caso in cui ciò accada.

 

Appello ai volontari

La prima cosa che la compagnia aerea è tenuta a fare in caso di negato imbarco di un passeggero è un appello ai “volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo operativo” ai sensi dell’art. 4 del Reg. CE 261/2004.

I diritti riconosciuti dal regolamento europeo[1], però, valgono soltanto per i voli decollati dall’Unione europea (operati da qualsiasi compagnia aerea) e/o atterrati in UE (solo se con compagnie aeree con sede nell’UE) e se l’imbarco non è stato negato per una responsabilità del passeggero (per esempio perché è arrivato in ritardo al gate o perché non ha i documenti necessari per partire).

Tuttavia, anche alcuni Stati extracomunitari devono sottostare al regolamento CE 261/2004. Si tratta della Norvegia, della Svizzera e dell’Islanda. Quando si tratta di disservizi aerei, quindi, questi tre Paesi sono considerati alla pari delle nazioni dell’UE.

Se non si trovano volontari, il viaggiatore rimasto a terra avrà diritto ad una compensazione pecuniaria, il cui ammontare dipende dalla tratta aerea e dalla distanza chilometrica percorsa dal volo ai sensi dell’art. 7 del regolamento sopra citato.

Se la tratta aerea è intracomunitaria e la distanza è pari o inferiore a 1.500 km si ha diritto a una compensazione pari a 250 euro. Se, invece, la distanza è maggiore, la compensazione massima sarà di 400 euro.

Le stesse regole valgono per le tratte extracomunitarie, ma in questo caso, se la distanza supera i 3.500 km la compensazione sarà di 600 euro.

Tale compensazione può essere ridotta del 50% se il vettore aereo offre al passeggero la possibilità di raggiungere la destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo, il cui orario di arrivo non supera:

  • di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1.500 km;
  • di tre ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1.500 e 3.500 km;
  • di quattro ore per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi precedenti

l’orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato.

In aggiunta, il passeggero rimasto a terra può scegliere di imbarcarsi su un volo alternativo verso la destinazione finale:

  • non appena possibile in condizioni di trasporto comparabili a quelle scelte inizialmente, oppure
  • anche in una data successiva di suo gradimento a seconda della disponibilità dei posti,

oppure

  • può richiedere il rimborso del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la parte di viaggio non effettuata.

 

The Terminal

Nel caso di overbooking aereo, il film che balza alla mente quando si è in piedi con lo zaino sulle spalle, un piccolo trolley a fianco e una hostess che spiega la situazione dietro il bancone è The Terminal. Quello che non bisogna assolutamente fare è lasciarsi andare allo sconforto. Non dovrete arrangiarvi con i cracker e le salsine distribuite gratuitamente, oppure sperare di poter guadagnare qualche soldo risistemando i carrelli per poi acquistare del cibo al ristorante dell’aeroporto, o, ancora, trovare un addetto alla mensa di nome Enrique che vi offri del cibo in cambio di informazioni sull’agente Torres come è accaduto a Viktor, il protagonista interpretato da Tom Hanks, perché l’articolo 9 del regolamento europeo che ha istituito regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco verrà in vostro soccorso, assicurandovi pasti e bevande in base alla durata dell’attesa.

Nel caso in cui si rendano necessari uno o più pernottamenti in attesa del volo successivo sarete ospitati in un albergo e potrete giovare del trasferimento dall’aeroporto all’hotel e di “due chiamate telefoniche i messaggi via telefax, fax o posta elettronica”.

 

È possibile presentare un reclamo?

Sì, in caso di overbooking aereo, i passeggeri hanno la possibilità di presentare un reclamo entro due anni dalla data del volo o dalla data in cui questo avrebbe dovuto essere effettuato.

Per conoscere la procedura da seguire, sarà necessario attenersi alle indicazioni fornite dalla compagnia aerea coinvolta.

L’Unione Europea ha messo a disposizione un “modulo di reclamo per negato imbarco, sistemazione in classe inferiore, cancellazione o ritardo prolungato del volo”, in versione italiana e inglese, da poter utilizzare nell’ipotesi in cui manchino specifiche indicazioni.

In Italia, l’organismo responsabile dell’applicazione del Regolamento (CE) 261/2004 negli aeroporti nazionali è l’ENAC. Esso ha il potere di irrogare sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti inadempienti.

Il reclamo può essere presentato gratuitamente e personalmente, quindi senza la necessaria assistenza di un legale, utilizzando il modulo dedicato che è facilmente reperibile online.

Se il disservizio coinvolge più persone, appartenenti a uno stesso nucleo familiare è sufficiente inviare un unico reclamo.

Di seguito i casi in cui è possibile presentare il reclamo all’ENAC affinché accerti un’eventuale violazione del Regolamento (CE) 261/2004:

  • quando la compagnia aerea, trascorse sei settimane dalla data di ricezione del reclamo del passeggero, non fornisce alcuna risposta;
  • quando la compagnia aerea fornisce una risposta ritenuta non soddisfacente rispetto a quanto previsto dal Regolamento (CE) 261/2004.

 

È possibile rivolgersi all’ENAC solo se il disservizio è relativo:

  • a un volo prenotato con una compagnia aerea di qualsiasi nazionalità (UE o extra UE) in partenza da un aeroporto italiano;
  • a un volo prenotato con una compagnia aerea UE, in partenza da un Paese Terzo (extra UE) e in arrivo in un aeroporto italiano.

 

Una volta completato l’accertamento, l’ENAC comunica al passeggero l’archiviazione del reclamo oppure l’avvio del procedimento sanzionatorio. Tale organismo, infatti, non fornisce assistenza legale o servizi di consulenza e non può soddisfare in alcun modo le richieste risarcitorie dei passeggeri. Pertanto, lo step successivo vedrà il passeggero avvalersi delle ordinarie vie legali dinanzi all’Autorità Giudiziaria competente. Un rimedio che, in alcuni casi, può rivelarsi conveniente è quello della risoluzione alternative delle controversie, introdotto con il d. lgs. 130/2015, recependo la direttiva UE 2013/11.

 

Ancora qualche precisazione!

Tutti i voli operati da compagnie aeree extra comunitarie, anche se hanno come destinazione un aeroporto situato nel territorio UE, non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento europeo. Se, invece, il disservizio riguarda un volo organizzato da una compagnia aerea di qualsiasi nazionalità in partenza da uno Stato UE e che ha come destinazione un aeroporto situato sul territorio dell’UE, il reclamo potrà essere presentato all’Organismo nazionale responsabile dello Stato UE da cui il volo è partito.

Infine, per i voli in partenza da Stati extra UE con destinazione aeroporti UE, il reclamo dovrà essere presentato all’Organismo responsabile dello Stato in cui il volo è atterrato, ma solo se la compagnia aerea è comunitaria.

 

Volo in code sharing

Il code sharing (lett. codice condiviso) consiste in un accordo tra due parti che sono:

  • l’OPE (operating carrier), che è la compagnia aerea che effettua il servizio;
  • la Marketing Airline, ovvero la compagnia che vende il biglietto.

 

In questi casi, il passeggero acquista un biglietto con una compagnia aerea, ma dal ticket si evince che si volerà con una compagnia diversa. Questa procedura consente ai vettori di offrire un servizio verso destinazioni che non rientrano tra le rotte operate e ai viaggiatori di avere a disposizione un ventaglio più ampio di destinazioni.

In caso di volo in code sharing le regole che si applicano sono quelle della compagnia con cui effettivamente si volerà. Quindi bisognerà fare riferimento a quest’ultima per tutto ciò che riguarda il trasporto di animali domestici, i bagagli, il check-in, l’imbarco…

Per capire con quale compagnia aerea si volerà effettivamente è sufficiente leggere attentamente il ticket acquistato. Se, oltre alla sigla della compagnia che ha venduto il servizio, c’è la dicitura “operato da” significa che ci si imbarcherà con quest’ultimo vettore.

Il volo in code sharing presenta un grande vantaggio per i passeggeri che devono effettuare un viaggio che prevede più scali. Infatti, in questi casi si avrà la possibilità di effettuare un unico check-in e, quindi, risparmiare tempo e denaro e, soprattutto, avere la comodità di poter ritirare il bagaglio direttamente alla fine del viaggio.


Adozione

Adozione e single. Due parole, tante domande, infinite storie

In Italia è possibile intraprendere la strada dell’adozione senza matrimonio?

 

Di che cosa ha bisogno un bambino per essere felice? La risposta della legge italiana

Per essere felice, un bambino ha bisogno di una mamma e di un papà sposati da almeno tre anni. È questo che dice la legge italiana. È questo ciò di cui sono convinte alcune associazioni che si occupano di adozione. Ma è davvero così?

Sono quindici i Paesi che ammettono all’adozione solo le coppie unite in matrimonio. L’Italia è uno di questi.

L’art. 6 della legge 184/83, come modificata dalla legge 149/2001, recita:

L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare”.

 

C’è un altro vincolo che le coppie devono rispettare: quello che riguarda la differenza di età tra loro e l’adottato.

Tra adottante e adottato non può esserci una differenza di età superiore a 45 anni per uno dei coniugi e 55 per l’altro. C’è, però, una deroga che opera se si adottano due o più fratelli, oppure se si ha già un figlio minorenne naturale o adottivo.

La differenza minima, invece, è di 18 anni.

La ratio di tali limiti è quella di garantire all’adottato dei genitori che siano in grado di seguirlo fino all’età adulta, “in una condizione analoga a quella di una genitorialità naturale” si legge sul sito della Commissione per le Adozioni Internazionali.

Insomma, in Italia senza matrimonio non è possibile neanche pensare all’adozione. Gli aspiranti genitori vengono sottoposti ad una serie di accertamenti legali, sanitari, sociali e psicologici per comprendere se possano essere ritenuti idonei a soddisfare i bisogni fisici e psichici di un bambino, a mantenerlo, ad accogliere un figlio nella loro vita e ad affrontare le eventuali difficoltà di inserimento.  Al primo posto c’è sempre il bene del minore.

 

Le parole di Papa Francesco e la proposta di “rivoluzione culturale” di Aibi-Amici dei Bambini

Nella prima udienza generale del 2022, Papa Francesco ha parlato di adozione e di animali domestici. Ma quelle che qui ci interessano sono le parole che ha speso sulle procedure di adozione.

Parola d’ordine: snellire. E così, Aibi-Amici dei Bambini, l’organizzazione non governativa costituita da un movimento di famiglie adottive e affidatarie che dal 1986 lavora al fianco dei bimbi ospiti degli istituti di tutto il mondo per combattere l’emergenza abbandono, ha avanzato una proposta: eliminare il passaggio dal Tribunale dei minorenni per concedere l’idoneità all’adozione internazionale.

Il motivo che sta alla base di questa richiesta è molto semplice: i Tribunali prendono le decisioni dopo aver ascoltato e letto quanto riportato dai servizi socio-assistenziali da loro stessi incaricati. Quindi, perché non far sì che l’idoneità all’adozione sia rilasciata con un provvedimento amministrativo da parte di quegli stessi servizi che vengono incaricati dai Tribunali?

Al momento sono solo due i Paesi europei che hanno mantenuto il passaggio dal Tribunale dei minorenni: il Belgio e l’Italia. Tutti gli altri hanno sostituito l’idoneità giudiziaria con quella amministrativa.

 

Adozione consentita ai single italiani: quando e perché?

Ci sono dei casi particolari in cui è consentito anche ai single italiani di adottare un minore. Ciò può accadere nelle seguenti ipotesi:

  • quando un bimbo ha perso entrambi i genitori e una persona particolarmente legata a lui per rapporti di parentela o amicizia si rende disponibile ad adottarlo;
  • quando un minore non ha più i genitori ed è affetto da una disabilità fisica o psichica: in questi casi trovare una coppia che si senta pronta ad affrontare la condizione di disabilità risulta particolarmente difficile;
  • quando si è nella condizione della cd. continuità affettiva. Ciò può accadere a seguito dell’affido. I single, infatti, possono essere affidatari[1]. Nel caso in cui i genitori si trovino in un momento di difficoltà che i servizi sociali pensano possa essere superato, il minore viene dato in affido. Cessate le problematiche del nucleo familiare, il minore rientra a casa. Se, però, le difficoltà diventano irreversibili, il minore viene dichiarato adottabile ed è questo il caso in cui per non traumatizzarlo è possibile che venga adottato proprio dall’affidatario con il quale ha condiviso alcuni mesi della sua vita e a cui si è legato affettivamente.

 

Dei centosessanta Paesi al mondo in cui è prevista l’adozione sono cento quelli che consentono di intraprende questo percorso anche alle persone non sposate.

Ma alt! Non pensate che sia sufficiente trasferirsi in uno di questi cento per aggirare la normativa italiana. Le procedure dell’adozione internazionale sono svolte in base alle leggi del Paese in cui il richiedente ha la residenza. Quindi non è possibile per un italiano residente in Italia adottare altrove al fine di aggirare i divieti previsti.

Quello che è possibile fare, però, è il cambio di residenza. Infatti, per un cittadino italiano residente all’estero da almeno due anni, l’iter da seguire è quello del Paese di nuova residenza. Una volta rientrati in Italia, sarà necessario chiedere al Tribunale dei minori il riconoscimento della decisione presa dallo Stato estero al fine di legittimare l’adozione. In questi casi, come in tutti quelli che riguardano l’adozione di minori da parte di una persona non coniugata, è necessaria l’approvazione come “adozione in casi particolari”.

 

Alba

Alla luce di quanto fin qui esposto, è legittima una domanda: se la legge italiana dice che un bambino sano per essere felice ha bisogno di una mamma e di un papà sposati da almeno tre anni, perché la stessa regola non vale per i bimbi che, purtroppo, sono affetti da disabilità?

Perché in questi casi è più difficile – a volte impossibile – trovare delle coppie disposte ad adottare. Questa è la risposta.

Riassumendo, si arriva alla conclusione che i bimbi in buona salute hanno l’assoluta necessità di avere due genitori coniugati, mentre quelli più sfortunati, i bimbi “difettati” – così li definiscono alcuni – si devono poter accontentare di un genitore single perché è arduo trovare delle coppie disposte ad accoglierli nella loro vita. Ma niente paura, come direbbe Ligabue. Perché i bimbi affetti da disabilità che entrano a far parte di una microfamiglia sono circondanti dallo stesso affetto degli altri. Anzi, a volte anche di più. Perché chi non ha trovato l’altra metà della mela può comunque essere avvolto da una nuvola di amore dentro la quale far entrare un altro piccolo essere umano.

Basti pensare ad Alba, la figlia di Luca Trapanese, l’uomo che alcuni definiscono un eroe.

Questa meravigliosa bimba bionda con un sorriso luminoso come il sole è stata abbandonata dai genitori alla nascita e poi ha rischiato di rimanere in ospedale ed entrare in istituto a causa dei rifiuti delle coppie candidate all’adozione. Il motivo dei “no” era sempre lo stesso: la paura. Alba è affetta dalla sindrome di down, il che significa che è bellissima, gioiosa, ama giocare, chiacchierare, adora la musica. Ah, c’è anche un’altra cosa! Ha un cromosoma in più. Ed è proprio questo cromosoma in più che colpiva le future potenziali mamme e i futuri potenziali papà prima ancora dei suoi dolci occhi. Ed è giusto che chi non si è sentito all’altezza, chi non desiderava diventare la mamma o il papà di Alba abbia avuto la possibilità di rifiutare. Così come è giusto che Luca abbia avuto la possibilità di dire “sì”.

Ciò che ha spaventato i potenziali genitori ha reso felice Luca e Alba. Tra l’altro questo è il nome perfetto per un’entusiasta della vita come lei!

 

Che cosa dice la legge nel resto del mondo?

Paese che vai, adozione che trovi! Ogni Paese ha il proprio elenco di requisiti che gli aspiranti single parents devono possedere per candidarsi come genitori adottivi. Alcuni hanno delle preferenze religiose, altri richiedono il rispetto di limiti d’età.

Nel Paese della Torre Eiffel, per esempio, l’adozione da parte dei single è consentita, purché abbiano più di trent’anni.

In quello del Big Ben, invece, si richiede che l’adottante abbia un’età maggiore di ventuno anni.

Nella terra della Sagrada Familia e nello stato della Porta di Brandeburgo l’aspirante genitore non coniugato deve aver compiuto venticinque anni.

In India sia le donne che gli uomini possono adottare come genitori single, ma le coppie coniugate hanno la precedenza (come in Vietnam), i minori devono avere almeno cinque anni, gli uomini possono adottare solo minori di sesso maschile.

In Cina, invece, solo le donne single sono autorizzate ad adottare come single parent.

E poi ci sono le Filippine, dove solo le donne single di età pari o superiore a ventisette anni possono adottare, ma con delle limitazioni: i bambini devono avere un’età compresa tra i nove e i quindici anni, oppure essere bambini “con bisogni speciali”. Anche qui le coppie sposate hanno la precedenza.

E in Colombia? Il paese delle empanadas, che nulla hanno da inviare ai nostri panzerotti, consente l’adozione sia alle mamme single che ai papà single.

E poi ci sono la Costa Rica, il Perù, il Brasile, l’Ecuador, la Repubblica Ceca, gli Stati Uniti… tanti Paesi, ognuno con le sue regole, con i suoi limiti, con dei single parents che desiderano accogliere nella loro vita un bimbo a cui donare amore.

Esistono tante storie su questo tema, come quella del compianto attore Willie Garson – l’amico di Carrie Bradshaw in Sex and The City – che, dopo una storia ventennale con una donna che non voleva figli, ha deciso di adottare Nathen da padre single, e come quella di Sandra Bullock, che a seguito del naufragio della storia d’amore a causa del tradimento del suo ex marito Jesse G. James, ha continuato da sola a perseguire il suo sogno diventando la mamma di Louis e Laila, e che solo in seguito ha trovato l’altra metà della mela, il fotografo Bryan Randall. E poi c’è Charlize Theron, mamma single di Jackson e August.

Negli orfanotrofi ci sono tanti bambini che non piangono più, perché sanno che piangere o no è la stessa cosa: nessuno li andrà a consolare, nessuno correrà da loro. E quindi, alla luce di quanto ho raccontato fin qui, concludo imprimendo su questa pagina bianca un augurio a tutti i piccoli esseri umani del mondo: spero che piangiate a pieni polmoni – d’altronde il nostro viaggio in questa vita inizia proprio così.

Informazioni

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http://www.commissioneadozioni.it

F. Ruscello, Diritto di famiglia, Pacini Giuridica, 2020

L. Lenti, Diritto di famiglia e servizi sociali, Giappichelli, ult. edizione