La Global Sumud Flotilla: analisi dei fatti, profili penali e legittimità del blocco navale israeliano
Un’analisi completa della Global Sumud Flotilla 2025: cronologia dei fatti, possibili reati, profili di diritto internazionale e dubbi sulla legittimità del blocco navale israeliano
Premessa
Per svolgere una completa analisi degli estremi penali relativi alla vicenda internazionale che ha coinvolto la Global Sumud Flotilla, è necessario partire da una chiara ricostruzione cronologica dei fatti.
Cominciamo, dunque, ricordando che nel corso degli ultimi due decenni, diversi movimenti internazionali di carattere umanitario hanno tentato di raggiungere le coste palestinesi via mare. Era il 2008 quando l’operazione umanitaria condotta dalla Freedom Flotilla Coalition (Ffc) tentò di rompere il blocco navale imposto da Israele dinanzi alle coste palestinesi. Da allora le missioni umanitarie verso la Striscia di Gaza non si sono mai interrotte, anche se solo in pochi casi sono riuscite a raggiungere l’obiettivo di attraccare sulla costa della Striscia di Gaza. Molteplici sono state, infatti, le missioni fallite a causa degli ostacoli che le forze armate israeliane creavano alle imbarcazioni ancora al largo o, purtroppo, a causa anche di alcuni attacchi armati che hanno causato vittime tra gli attivisti[1].
La Global Sumud Flotilla s’inserisce in questo contesto, pur se in uno scenario geopolitico decisamente più fragile e pericoloso rispetto a quello degli anni precedenti. All’ultima operazione umanitaria hanno partecipato numerosi attivisti provenienti da diversi Paesi europei, tra cui anche l’Italia, rappresentata in particolar modo da Annalisa Corrado (Eurodeputata del PD), Benedetta Scuderi (Eurodeputata di AVS), Arturo Scotto (Deputato del PD), Marco Croatti (Senatore del Movimento 5 Stelle) e Paolo Romano (Consigliere Regionale della Regione Lombardia, PD).
Il fatto in breve
Tra fine agosto e inizio settembre 2025, dopo alcuni ritardi dovuti al maltempo, le barche della Flotilla sono salpate dai porti di Spagna, Italia, Tunisia e Grecia in direzione della costa palestinese, arrivando a formare un convoglio di circa quaranta imbarcazioni.
Appena qualche giorno dopo la partenza, tuttavia, si sono verificati i primi tentativi di sabotaggio della missione da parte delle forze armate israeliane. Tra l’8 e il 10 settembre, infatti, alcune navi battenti bandiera tunisina sono state raggiunte da diversi attacchi incendiari che, pur non ledendo l’incolumità di alcuno, hanno severamente manomesso la struttura esterna delle imbarcazioni. Un secondo attacco, molto simile al primo, si è verificato al largo dell’isola di Creta, nella notte tra il 23 e il 24 settembre.
Infine, la notte tra il 30 settembre e il 1° ottobre, quando ancora si trovavano in acque internazionali, tutte le imbarcazioni della Flotilla sono state raggiunte dalle navi della marina militare israeliana, le quali hanno operato nei loro confronti un vero e proprio abbordaggio militare, costringendo gli attivisti a dirigersi verso il porto di Ashdod – situato appena poco più a Nord della Striscia di Gaza – e sequestrando tutte le imbarcazioni. Una volta giunti sul suolo israeliano, gli attivisti sono stati arrestati e trasportati presso il carcere di massima sicurezza di Ketziot, dal quale sono stati successivamente liberati per essere definitivamente espulsi dallo Stato di Israele.
I possibili profili penali – i reati perseguibili su scala nazionale
L’operazione militare israeliana condotta nei confronti dei volontari della Global Sumud Flotilla ha senza dubbio concretizzato diverse fattispecie di reato, sia sul piano nazionale che su quello internazionale.
Partendo dalle contestazioni di carattere penalistico valide sul profilo nazionale, una prima ipotesi di reato deriverebbe dall’arresto e dalla successiva detenzione degli attivisti presso il carcere di Ketziot. La privazione della libertà personale inflitta agli attivisti da parte dei militari israeliani avrebbe concretizzato, a tutti gli effetti, il reato di sequestro di persona, disciplinato dall’articolo 605 del codice penale, con l’applicazione delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 61 n. 5, 112 n. 1 e 585 c.p. – relative, rispettivamente, all’aver profittato delle circostanze di tempo, luogo o persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, al numero di persone concorse nel reato superiore a cinque e all’uso delle armi nell’operazione di sequestro.
Un secondo profilo attiene, invece, al sequestro delle imbarcazioni e dei beni di prima necessità che le stesse trasportavano: operazione, questa, che presenta gli estremi del reato di rapina, di cui all’articolo 628 c.p. Si tratterebbe di una fattispecie di rapina che, più precisamente, viene definita “propria”, in quanto contraddistinta dalla contestualità dell’uso della violenza e della minaccia rispetto all’atto di sottrazione delle barche appartenenti al convoglio. Anche in questo caso, inoltre, risulta concretizzata l’aggravante dell’uso delle armi, di cui all’articolo 585 c.p.
Si tratta, com’è chiaro, di reati commessi all’estero, ma per i quali, avendo essi integrato l’offesa di interessi politici dello Stato italiano ed essendo stati commessi su imbarcazioni battenti bandiera italiana – e, quindi, assimilabili in tutto e per tutto al territorio italiano –, sarebbe competente l’autorità giurisdizionale italiana, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8 c.p. In sostanza, qualora si volesse perseguire la volontà di giudicare tali condotte, la competenza verrebbe attribuita, in particolare, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, competente per tutti i reati politici commessi all’estero.
I reati perseguibili su scala internazionale
Sul piano internazionale, l’analisi delle condotte penalmente rilevanti deve necessariamente partire da quanto sancito all’interno della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, meglio conosciuta come Convenzione di Montego Bay.
All’interno di questo Trattato internazionale, la cui firma risale al 1982, sono stati definiti i limiti degli spazi marittimi di competenza dei singoli Stati, nonché le regole sulla navigazione, lo sfruttamento delle risorse e la protezione dell’ecosistema marittimo. Si tratta di una convenzione che, è bene specificarlo, non è stata ratificata da Israele ma, ciononostante, «riproduce consuetudini valide generalmente»[2], alle quali, perciò, anche lo Stato israeliano deve necessariamente sottostare.
Di rilievo, in particolare, risultano le disposizioni della suddetta Convenzione concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati costieri relativi alla definizione e alla gestione delle acque sotto la loro sovranità e giurisdizione, così divise in:
- mare territoriale: zona che comprende un massimo di 12 miglia marine a partire dalla linea base individuata, ossia la linea costiera;
- zona contigua: zona che si estende oltre il confine del mare territoriale per arrivare fino a 24 miglia marine. Si tratta di una zona in cui lo Stato costiero può esercitare il controllo necessario al fine di prevenire o punire eventuali violazioni di proprie disposizioni di legge o di regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione all’interno del proprio territorio o della zona di mare territoriale;
- zona economica esclusiva: si estende dalla linea base fino a 200 miglia marine. In questa zona lo Stato costiero esercita il controllo sulle proprie risorse economiche e, correlatamente, sull’inquinamento delle stesse;
- piattaforma continentale: si estende per almeno 200 miglia dalle linee di base territoriale di uno Stato costiero fino all’orlo esterno del margine continentale;
- alto mare: mare aperto, zona che non rientra in alcuna giurisdizione nazionale;
- area oltre ai rispettivi diritti e obblighi di tutti gli Stati.
La Convenzione sancisce, inoltre, il principio di libertà di navigazione in alto mare[3], ossia in quella zona in cui le acque non appartengono alla giurisdizione di alcuno Stato.
Avendo ora chiara la definizione degli ordini giuridici nei diversi spazi oceanici, è bene ora evidenziare che nessuno degli attacchi subiti dalle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla si è verificato in acque territoriali palestinesi. Tutto è avvenuto, infatti, a circa 70 miglia dalla costa palestinese, ossia nella zona di “alto mare” ove, come si è detto, nessuno Stato può applicare la propria giurisdizione.
Parimenti rilevante, per quanto concerne il tema oggetto della presente trattazione, è la disciplina sancita negli articoli 102 e 103 del Manuale di Sanremo sul diritto applicabile ai conflitti armati in mare, entrato in vigore nel 1994:
- L’articolo 102 del citato documento disciplina i casi in cui la dichiarazione di un blocco navale debba intendersi vietata, ossia: se ha il solo scopo di affamare la popolazione civile o di privarla di altri beni essenziali per la sua sopravvivenza o se il danno alla popolazione civile è, o ci si può aspettare che sia, eccessivo rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto dal blocco.
- L’articolo 103, invece, sancisce l’obbligo di garantire comunque, anche in presenza di un blocco navale, il libero passaggio di generi alimentari o di altri rifornimenti essenziali.
A ciò si aggiunge, poi, quanto affermato dalla Quarta Convenzione di Ginevra sulla protezione della popolazione civile nei conflitti armati, i cui articoli 23 e 25 impongono alle parti in conflitto di garantire alla popolazione civile i mezzi per usufruire dei viveri essenziali e dei beni di prima necessità – viveri e beni che, come si è detto, costituivano proprio ciò che, con le loro barche, gli attivisti della Global Sumud Flotilla intendevano portare alla popolazione palestinese.
La legittimità del blocco navale ed altri problemi di diritto
Le citate disposizioni portano a galla evidenti dubbi in merito all’effettiva legittimità del blocco navale imposto da Israele ai danni dello Stato palestinese. Un tema, questo, su cui vi sono da sempre interpretazioni diverse e spesso contrastanti tra loro. Se ne parlava già a seguito dell’assalto alla nave Mavi Marmara del 31 maggio 2010, ove persero la vita dieci attivisti turchi. All’epoca, la Commissione delle Nazioni Unite, insediatasi per giudicare il fatto, definì il blocco navale israeliano come una misura di sicurezza. Al contrario, il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite giudicò la misura illegale, motivando tale conclusione proprio con riferimento all’evidente sproporzione dell’impatto che essa aveva sulle vite della popolazione civile, nonché alle violazioni del diritto internazionale commesse dalle forze israeliane.
Più recentemente, l’Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite e la Corte Internazionale di Giustizia hanno affermato che l’imposizione del blocco da parte di Israele, connesso alle privazioni che lo stesso comportava per la popolazione civile costituisce una chiara violazione del diritto internazionale umanitario[4].
Ma a quale autorità giurisdizionale dev’essere riconosciuta la competenza per tali violazioni del diritto internazionale? Per rispondere al quesito, si ritiene utile analizzare quanto avvenuto, nel 2010, a seguito del citato attacco militare operato da Israele nei confronti della nave Mavi Marmara. In quell’occasione la Corte Penale Internazionale, a conclusione di un esame preliminare del caso, affermò che, pur potendo ipotizzare l’avvenuta concretizzazione di crimini di guerra da parte dello Stato d’Israele, non fosse possibile procedere nei confronti di quest’ultimo a causa della mancanza del requisito della “sufficiente gravità”, ritenuto necessario, ai sensi dall’articolo 17, lettera d) dello Statuto di Roma, perché la Corte possa attivare la fase delle indagini preliminari nei confronti dello Stato incriminato[5]. Un elemento, quello della sufficiente gravità, che si basa su elementi qualitativi, quantitativi, nonché attinenti alla natura e alle modalità con cui è stata perpetrata la condotta oggetto dell’incriminazione.
Si può, dunque, ipotizzare che, a seguito di quanto accaduto alla Global Sumud Flotilla, la Corte dell’Aja verrà nuovamente audita sul punto, anche se, dal momento che, fortunatamente, questa volta tutti gli attivisti presenti sulle imbarcazioni sono rimasti illesi, la conclusione cui giungerebbero i giudici non potrà più di tanto discostarsi da quella espressa nel 2010 ove, invece, di morti ce ne furono ben dieci.
Conclusione
La dimostrazione di disobbedienza civile portata avanti dagli attivisti dalla Global Sumud Flotilla ha evidenziato, ancora una volta, la fragilità dell’attuale contesto geopolitico nella zona del Medioriente. Una fragilità che contrasta, in maniera evidente, con la reazione da parte della popolazione civile che, dinanzi a quanto accaduto nelle acque internazionali antistanti le coste palestinesi ha dimostrato il proprio dissenso con un’ondata di manifestazioni che ha rapidamente investito l’intera Europa.
Ancora oggi, benché il 10 ottobre sia stata ufficialmente proclamata una tregua tra i due Stati, la situazione non sembra essersi definita. I più ottimisti potrebbero credere che la missione della Global Sumud Flotilla e le proteste che ad essa sono seguite in diversi Stati abbiano spinto le diplomazie coinvolte nel conflitto a trovare nel breve tempo una soluzione che potesse essere accettata di buon grado sul piano internazionale. Se questo sia vero non è ancora possibile dirlo, certo è che chi ha contribuito a questa missione ha realizzato una piccola, grande rivoluzione. Come non se ne vedevano da tempo.
Informazioni
Agence France-Presse (Afp), Scattata la tregua a Gaza, migliaia di Palestinesi in marcia verso nord, Internazionale, 10 ottobre 2025.
Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, Giuristi Democratici e Comma 2 – Lavoro è dignità, La legalità della Global Sumud Flotilla e gli obblighi di protezione dell’Italia.
Azzolini V., L’equipaggio della Flotilla ha violato il codice penale italiano?, in Pagella Politica del 1° ottobre 2025.
Camilli A., Cos’è la Global Sumud Flotilla e che storia ha, Internazionale, 5 settembre 2025.
Camilli A., Perché l’operazione di Israele contro la Flotilla è illegale, Internazionale, 2 ottobre 2025.
Centro di Ateneo per i Diritti Umani Antonio Papisca, Corte Penale Internazionale: dichiarazione del Procuratore generale sul caso “Gaza Freedom Flotilla”, 17 novembre 2024.
Gentilucci P., Sequestro della Flotilla: i possibili profili penali, Altalex.
Gallo D., Gli attacchi alla Flotilla sono un reato!, in volerelaluna del 26 settembre 2025.
Castellaneta M., Israele e la Global Sumud Flotilla: ecco cosa dice il diritto internazionale.
Pierucci F., Flotilla, l’analisi del docente di diritto internazionale – Edoardo Rossi, Professore dell’Università di Urbino, fa il punto sull’abbordaggio e le procedure che seguiranno, Lapresse.it, 2 ottobre 2025.
Wired, Cosa è successo dopo l’abbordaggio alla Global Sumud Flotilla da parte di Israele, articolo del 1° ottobre 2025.
[1] Si ricordi, a tal proposito, quanto avvenuto alla Mavi Marmara, imbarcazione di proprietà dell’ONG turca Humanitarian relief foundation che, nel 2010, fu attaccata dall’esercito israeliano in acque internazionali: un attacco armato che causò la morte di dieci attivisti.
[2] Pierucci F., Flotilla, l’analisi del docente di diritto internazionale – Edoardo Rossi, Professore dell’Università di Urbino, fa il punto sull’abbordaggio e le procedure che seguiranno, Lapresse.it, 2 ottobre 2025.
[3] Per un approfondimento su questo principio invito a leggere: Il passaggio inoffensivo nel diritto internazionale marittimo – DirittoConsenso.
[4] In particolare, la Corte Internazionale di Giustizia ha affermato che «Israele non ha diritto alla sovranità su alcuna parte del Territorio palestinese occupato e non possa esercitarvi poteri sovrani in virtù della sua occupazione», cfr. il parere consultivo della Corte Legal consequences arising from the policies and practicies of Israel in the occupied palestinian territory including East Jerusalem, 19 luglio 2024. Sulla base di questo parere, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha imposto a Israele un termine massimo di dodici mesi – scaduto, quindi, il 13 settembre 2025 – per porre fine alla sua illecita occupazione sul suolo palestinese, ribadendo altresì il divieto per tutti gli Stati membri dell’Organizzazione di riconoscere in qualsiasi modo gli effetti legali di tale occupazione (si veda, sul punto, quanto affermato da Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, Giuristi Democratici e Comma 2 – Lavoro è dignità, La legalità della Global Sumud Flotilla e gli obblighi di protezione dell’Italia).
[5] Cfr. la Dichiarazione del Procuratore della Corte Penale Internazionale sulla segnalazione dell’Unione delle Comore, Paese di registrazione della nave Mavi Marmara e che aveva adito, sul punto, la Corte Penale Internazionale.
Il referendum propositivo
L’analisi del progetto di legge di revisione costituzionale in tema d’iniziativa legislativa popolare e referendum propositivo
Che ne è del referendum propositivo in Italia?
Il recente svolgimento del referendum abrogativo[1] in materia di lavoro e cittadinanza permette di riportare in auge un tema su cui molto si è discusso negli scorsi anni, ma che da qualche tempo a questa parte sembra essersi irrimediabilmente arenato nei corridoi di Camera e Senato: stiamo parlando del referendum propositivo e del relativo progetto di revisione costituzionale[2] avanzato dal Governo nel corso della XVIII legislatura.
Con l’introduzione di tale nuova tipologia di referendum, che si sarebbe aggiunta a quelle attualmente vigenti, il legislatore intendeva perseguire l’obiettivo di garantire una maggiore e più diretta partecipazione dei singoli cittadini alle scelte democratiche del Paese, riconoscendo loro la facoltà di deliberare l’approvazione di una determinata proposta di legge laddove, sul punto, il Parlamento fosse rimasto inerte.
Una compiuta analisi di tale progetto di riforma costituzionale deve necessariamente partire da quanto già sancito in Costituzione in merito all’iniziativa legislativa popolare: l’art. 71 comma 2 attribuisce al popolo un potere d’iniziativa di legge, sia ordinaria che costituzionale, «mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli». Un istituto, questo, che tuttavia non ha mai goduto di particolare successo,
non sussistendo nel vigente ordinamento alcuna norma che imponga alle Camere di deliberare su un’iniziativa promossa dal corpo elettorale.
I dettagli della proposta di riforma
Andando, dunque, a modificare l’art. 71 Cost. aggiungendovi ulteriori commi, il progetto di riforma intendeva subordinare l’indizione del referendum propositivo alla verifica della sussistenza di alcune specifiche condizioni.
Si prevedeva, anzitutto, la possibilità di ammettere il referendum solo con riferimento a proposte di legge ordinaria – con conseguente esclusione delle leggi costituzionali e delle leggi di revisione costituzionale. Tali proposte, poi, dovevano essere d’iniziativa popolare, non potendo ammettere alcun tipo di referendum propositivo in relazione a proposte legislative d’iniziativa governativa, regionale ovvero parlamentare. In terzo luogo, si sanciva un numero minimo di firme, pari a 500.000, da cui la proposta di legge popolare dovesse essere supportata per portare all’indizione del quesito referendario e, infine, un periodo di tempo pari a diciotto mesi entro il quale le Camere avrebbero dovuto approvare la proposta onde evitare la chiamata referendaria.
In altri termini, dunque, l’idea era quella di ammettere il referendum propositivo solo laddove la proposta legislativa d’iniziativa popolare, supportata da almeno 500.000 elettori, si fosse scontrata con un’inerzia parlamentare tale da impedirne l’approvazione per un periodo di durata almeno pari a diciotto mesi.
Ulteriori limiti all’indizione di un referendum propositivo erano poi previsti con riferimento a proposte in evidente contrasto con il dettato costituzionale, ad iniziativa riservata, dal contenuto disomogeneo, formulate sul presupposto d’intese o accordi, ovvero richiedenti procedure o maggioranze speciali per la loro approvazione, o ancora se non provvedevano ai mezzi necessari per far fronte ai nuovi o maggiori oneri dalle stesse derivanti.
Sulla base di tali considerazioni, dunque, si evince che i sostenitori della proposta di revisione costituzionale qui in esame volessero introdurre nell’ordinamento «una forma d’iniziativa indiretta, in cui la proposta popolare è sottoposta alla consultazione del corpo elettorale non direttamente, ma solo a condizione che il Parlamento non la approvi entro il termine previsto e sempre che i promotori non vi rinuncino»[3].
All’ipotesi d’inerzia parlamentare, si aggiungeva poi la possibilità di ammettere il referendum propositivo anche laddove il parlamento avesse legiferato ma, a seguito di un dibattito parlamentare, avesse trasformato il testo di legge rendendolo sostanzialmente contraddittorio con la volontà di quella fetta di corpo elettorale che si era fatto portatore dell’iniziativa legislativa.
Dopo aver subito diversi emendamenti, il testo di legge di revisione costituzionale è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati e di lì trasmesso al Senato della Repubblica il 22 febbraio 2019, dal quale si attende ancora oggi una pronuncia in merito.
Il testo arrivato al Senato è ancora al centro di discussioni
Come si accennava, rispetto al testo originario la versione finale approvata dalla Camera presenta alcune importanti modifiche, volte essenzialmente a garantire il maggior equilibrio possibile tra la volontà popolare e l’attività legislativa svolta in sede parlamentare.
Un chiaro esempio, a tal proposito, è rappresentato dall’introduzione di un quorum necessario per l’approvazione della proposta di legge, corrispondente alla «maggioranza dei voti validamente espressi, purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto». Così anche il referendum risulta valido solo se i voti favorevoli superiori a quelli contrari superano un quarto degli aventi diritto al voto.
L’evidente staticità dell’iter di approvazione della legge in materia d’iniziativa legislativa popolare e referendum propositivo denota l’incertezza, da parte del Parlamento – e, nello specifico, da parte del Senato ove il testo è fermo da ormai cinque anni – nel dare corso a una riforma che presenta numerosi aspetti ancora indefiniti, che ancora oggi sono al centro di numerosi dibattiti.
Da un lato, infatti, l’introduzione dell’istituto del referendum propositivo consentirebbe di dare maggior voce ai cittadini ogni qualvolta si debbano assumere importanti decisioni politiche, dando così occasione al Parlamento di mettersi più facilmente in ascolto delle istanze provenienti “dal basso” – spesso quasi del tutto ignorate perché ritenute meno urgenti rispetto ai temi posti all’ordine del giorno dei lavori parlamentari –.
Dall’altro, invece, l’utilizzo di questo nuovo strumento di democrazia diretta potrebbe risultare pericoloso, consentendo al corpo elettorale di invadere eccessivamente lo spazio di lavoro affidato agli attori politici, offuscando così il ruolo del Parlamento, «luogo privilegiato del confronto e della mediazione»[4]. Una critica, quest’ultima, che già in passato aveva impedito l’introduzione del referendum propositivo all’interno della Costituzione italiana.
A tal proposito, è bene ricordare che fu lo stesso Costantino Mortati a proporne l’introduzione nel corso dei lavori dell’Assemblea Costituente. Una proposta che, tuttavia, venne accantonata proprio sulla base delle perplessità, evidenziate dagli altri membri dell’Assemblea, di affidare la formazione di una legge direttamente al popolo, spesso incline a lasciarsi trascinare dalle emozioni scaturenti da dinamiche, sia interne che di carattere internazionale, in cui viene coinvolto. Si temeva, in altri termini, che la poca lucidità e l’inevitabile emotività che contraddistinguono il corpo elettorale potessero costituire un pericoloso ostacolo all’elaborazione di testi di legge che, per quanto a volte complessi e dalla difficile interpretazione, debbono necessariamente osservare quel minimo grado di neutralità e oggettività che si chiede in vista della loro concreta applicazione.
Considerazioni finali
Attualmente, dunque, sul piano dell’ordinamento giuridico nazionale il referendum propositivo resta ancora soltanto un’ipotesi, in attesa che il Senato della Repubblica prenda una decisione a tal riguardo.
Non mancano, tuttavia, alcune realtà ove questo istituto ha ormai da tempo preso piede.
Un primo esempio è quello della Repubblica di San Marino, ove questa tipologia di referendum risulta pienamente applicata, ma lo stesso è stato attuato altresì nei territori regionali di Valle d’Aosta[5], Friuli-Venezia-Giulia, nonché nelle Province Autonome di Trento e Bolzano. Ciò risulta possibile in virtù di quanto sancito dal Testo Unico degli Enti Locali (d.lgs. 267/2000), ai sensi del quale ogni ente locale può legittimamente dotarsi di forme di consultazione popolare al fine di meglio soddisfare le proprie esigenze, motivo per cui in tali territori l’istituto è già da tempo incardinato tra gli strumenti di democrazia diretta adottati dalla politica locale.
Informazioni
I.A. NICOTRA, Referendum propositivo e democrazia rappresentativa: alla ricerca di una sintesi, Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo, 22 maggio 20219.
Relazione introduttiva alla proposta di legge costituzionale di “Modifica dell’articolo 71 della Costituzione in materia d’iniziativa legislativa popolare” di iniziativa dei deputati Dell’Uva et al.
S. BOSCAINI, Tutti i nodi e i rischi del disegno di legge sul referendum propositivo, IDossier di Carteinregola, 2/07/2019.
[1] Sul referendum abrogativo invito a leggere: Il referendum abrogativo di una legge elettorale – DirittoConsenso
[2] Si tratta della proposta di legge costituzionale A.C. n. 1173 del 19 settembre 2018, primo firmatario On. D’Uva, recante la Modifica dell’art. 71 della Costituzione in materia d’iniziativa legislativa popolare.
[3] I. A. NICOTRA, Referendum propositivo e democrazia rappresentativa: alla ricerca di una sintesi, Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo, 22 maggio 20219
[4] S. BOSCAINI, Tutti i nodi e i rischi del disegno di legge sul referendum propositivo, IDossier di Carteinregola, 2/07/2019
[5] In Valle d’Aosta, ad esempio, vige la legge regionale 19/2003 che disciplina i referendum regionali, prevedendo che essi possano essere propositivi, abrogativi o consultivi. In virtù di tale testo legislativo si sono svolte già due consultazioni referendarie mediante referendum propositivo: la prima nel 2007, ove non si è raggiunto il quorum necessario, la seconda nel 2012, ove il quorum fu raggiunto.
La legge regionale della Toscana sul fine vita
Analisi della Legge regionale della Toscana sul fine vita: il percorso di approvazione e la procedura di accesso al suicidio assistito
Il percorso che ha portato all’approvazione della legge della Regione Toscana sul fine vita
Quanto avvenuto lo scorso 11 febbraio a Firenze, nell’aula del Consiglio Regionale della Toscana, con ogni probabilità darà il via a un interessante dibattito politico e istituzionale che, si spera, possa portare il legislatore ad affrontare, una volta per tutte, il delicato tema del fine vita, regolando con una legge ad hoc la pratica del suicidio assistito. L’approvazione della legge regionale della Toscana sul fine vita giunge al termine di un lungo iter cominciato con la presentazione dell’iniziativa popolare Liberi subito, sostenuta dall’Associazione Luca Coscioni.
L’intento di tale iniziativa era proprio quello di stimolare il contesto politico regionale, spingendolo ad affrontare la questione e ad arrivare, così, all’adozione di una soluzione condivisa dalla maggioranza. E così è stato.
Il testo di legge, che dev’essere ancora promulgato e solo successivamente potrà entrare in vigore sul territorio regionale, ricalca le linee d’indirizzo indicate dalla Corte Costituzionale con la Sentenza 242/2019, emanata a chiusura del celebre caso riguardante la morte di Dj Fabo[1].
E, quindi, così come previsto dalla citata sentenza, la legge regionale in esame prescrive anzitutto che, per poter usufruire della pratica, il paziente deve obbligatoriamente e contemporaneamente soddisfare i seguenti requisiti:
- Presenza in capo al paziente di una patologia irreversibile
- Presenza di sofferenze fisiche o psicologiche che il paziente reputa intollerabili
- Dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale
- Capacità del paziente di prendere decisioni libere e consapevoli
A ciò si aggiunge, poi, una precisione inerente alla volontà del paziente, che dev’essere da questi espressa in modo libero, autonomo, chiaro e inequivocabile, dopo che lo stesso abbia esplicitamente rifiutato qualsiasi soluzione praticabile in alternativa al suicidio assistito.
La legge regionale della Toscana sul fine vita riprende anche l’aspetto dei trattamenti di sostegno vitale come menzionato nella sentenza della Corte Costituzionale 135/2024, così come l’indicazione dei principali step della procedura che il paziente deve affrontare per poter accedere al trattamento letale.
La procedura
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, è bene precisare che la domanda di accesso alla pratica suicidio assistito avrà inizio con una richiesta presentata dall’interessato, direttamente o tramite un suo delegato, all’azienda sanitaria locale.
Tale richiesta verrà, quindi, analizzata dapprima da una commissione appositamente istituita all’interno della stessa ASL[2]. Entro il termine massimo di 20 giorni il gruppo di professionisti così riunitosi dovrà redigere una relazione con cui comunica la decisione finale alla struttura sanitaria e al paziente. Il suddetto termine, tuttavia, potrà essere sospeso per una sola volta e per non più di 5 giorni al fine di eseguire ulteriori accertamenti clinici.
Una volta svolti tutti le necessarie verifiche, la documentazione dovrà essere inoltrata al Comitato etico locale, che entro 7 giorni dovrà esprimere il proprio parere sul caso.
Laddove il comitato renda parere favorevole, la commissione avrà ulteriori 10 giorni di tempo per definire le concrete modalità di attuazione del suicidio assistito, avendo cura di assicurare al paziente la più completa autonomia al momento dell’assunzione del farmaco letale.
Si ricordi, poi, che proprio per la delicatezza della decisione, naturalmente suscettibile a frequenti ripensamenti da parte del paziente, la disciplina in esame ammette la possibilità per quest’ultimo di sospendere ovvero annullare in qualunque momento la procedura, anche nel caso in cui si sia ormai in procinto della fase finale.
Ad ulteriore dimostrazione dell’estrema attenzione che con quest’attività legislativa si è posta alla tutela del malato, vi è l’attribuzione alle singole ASL dei costi inerenti al supporto, l’assistenza e i mezzi – farmaci compresi – necessari per mettere in atto il suicidio assistito, così che il paziente intenzionato ad accedere alla pratica non debba farsi carico di alcuna spesa. Una previsione, quest’ultima, che pone ancor meglio in risalto la volontà del Consiglio regionale della Toscana di rendere accessibile il suicidio assistito a tutti, indipendentemente dalla capacità economica del singolo.
Le critiche
Com’era prevedibile, considerato anche il tema di estrema sensibilità, l’approvazione della legge oggetto del presente articolo ha sollevato diverse critiche.
A farsi sentire per prima è stata la Chiesa, rappresentata in quest’occasione dal Cardinale Augusto Paolo Lojudice, attuale Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI).
Intervistato a pochi giorni dalla votazione da parte del Consiglio regionale della Toscana, Lojudice si è espresso sul punto con toni allarmati, definendo questa novità legislativa «una vera sconfitta per tutti». Ribadendo, dunque, quanto già affermato più volte da altri esponenti del mondo clericale, il Cardinale si è dichiarato intimorito dalle pericolose conseguenze che tale evento potrebbe avere sulla tutela della vita umana: «Temo che questa legge possa rappresentare la discesa di un crinale dal quale non sarà più possibile risalire. Adesso altre regioni si porranno la domanda se procedere nella stessa direzione. E poi credo che lo stesso Parlamento dovrà assumersi la responsabilità di esprimersi in merito».
E proprio dal Parlamento si sono sollevate altre opinioni contrarie a questa novità legislativa.
Difatti, dovendo reggere il confronto con l’inaspettato risultato ottenuto dal Consiglio regionale toscano, negli scorsi giorni la maggioranza parlamentare ha iniziato a sollecitare una reazione da parte del Governo, suggerendo un’impugnazione del testo di legge dinanzi alla Corte Costituzionale.
Decisivi passi in questa direzione non vi sono ancora stati, dal momento che – come si accennava – si è ancora in attesa che la legge regionale entri effettivamente in vigore, a seguito della sua formale promulgazione da parte del Presidente della Regione Toscana.
Chiaro, tuttavia, risulta essere il principale motivo sulla base del quale si potrebbe sollevare una questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Consulta: l’eccesso di competenza ai sensi dell’art. 127 co. 1 Cost. Essendo la tutela della salute una materia attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell’art. 117 co. 3 Cost., ciò che si potrebbe sostenere nell’ambito di un sindacato di legittimità costituzionale coinciderebbe, con ogni probabilità, con l’affermazione di un eccesso di competenza da parte della Regione Toscana.
In sostanza, si potrebbe sostenere che, proprio per la sua estrema complessità, la materia del fine vita avrebbe dovuto essere regolata non già da una legge regionale, bensì da una legge emanata dal Parlamento, così da garantire un’uniforme applicazione della normativa su tutto il territorio nazionale.
Si ricordi, d’altronde, che un tentativo in tal senso da parte del Governo c’è già stato[3].
Ad ogni modo c’è incertezza su quello che accadrà con riferimento alla legge regionale della Toscana sul fine vita. A seguito della promulgazione e successiva pubblicazione del testo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Governo avrà 60 giorni di tempo per interrogare la Consulta sul punto.
Insomma, la partita non si chiude qui. Anzi, siamo solo a fine primo tempo.
Informazioni
Corte Cost., Sent., 22/11/2019, n. 242
Corte Cost., Sent., 18/07/2924, n. 135
Occhipinti Sara, Fine Vita, in Toscana il suicidio assistito è legge, Altalex, 13/02/2025
Castigliani Marina, Legge sul fine vita in Toscana: la destra accusa “Incostituzionale”. Cappato: “Il Governo contro l’autonomia regionale? Si spara sui piedi”, Il Fatto Quotidiano, 12/02/2025
Trinchella Giovanni, Fine vita, la giurista e il “vuoto” colmato dalla legge della Toscana: “Non è incostituzionale. Paradossale se questo governo la bloccherà”, Il Fatto Quotidiano, 15/02/2025
Piana Federico, Fine vita, Lojudice: “La legge regionale toscana, una deriva pericolosa”, Vatican News
Il Governo ha presentato un ricorso contro la delibera regionale dell’Emilia-Romagna che regola il suicidio assistito, Il Post, 18/04/2024
[1] In occasione di tale sentenza, la Corte aveva dichiarato l’illegittimità dell’allora vigente divieto di accesso alla pratica del suicidio assistito, esortando il Parlamento a regolare la materia e indicando, a tal fine, i requisiti obbligatori che ogni paziente deve necessariamente soddisfare per poter accedere alla procedura. A seguito della pronuncia del 2019, la Corte Costituzionale era recentemente tornata a pronunciarsi sul tema del fine vita con la Sentenza 135/2024, nell’ambito della quale gli Ermellini avevano precisato cosa dovesse intendersi per “trattamenti di sostegno vitale”, affermando che debbano definirsi tali non solo i respiratori meccanici, ma altresì tutte le terapie farmacologiche senza le quali il paziente non potrebbe sopravvivere. Per un approfondimento su un intervento della Corte Costituzionale invito a leggere: La Corte Costituzionale si pronuncia sul diritto a morire – DirittoConsenso.it.
[2] Composta al suo interno da un medico palliativista, un neurologo, uno psichiatra, un anestesista, un infermiere e uno psicologo, tutti dipendenti del servizio sanitario regionale.
[3] Si tratta dell’impugnazione sollevata dal Governo nell’aprile dello scorso anno dinanzi al TAR dell’Emilia-Romagna contro una delibera di Giunta che riguardava proprio la regolazione dell’accesso alla pratica del suicidio assistito. Ed effettivamente, la questione posta alla base di tale impugnazione riguardava, in primo luogo, proprio la carenza di potere legislativo in materia di fine vita dell’ente regionale, oltre alla contraddittorietà e all’illogicità delle linee guida inviate alle singole ASL e sindacando, infine, l’istituzione di un comitato etico regionale appositamente dedicato all’analisi dei vari casi (COREC – Comitato regionale per l’etica clinica).
Codice della Strada: le principali novità penali
Il Codice della Strada è stato modificato con la Legge 177 del 2024: la riforma merita un approfondimento in particolare sulle novità in ambito penale
Il nuovo Codice della Strada: la legge 177 del 2024
Dallo scorso 14 dicembre è entrata in vigore, con L. n. 177/2024, la riforma del Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992), fortemente voluta dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.
Con questa riforma ci sono molte novità che riguardano sia aspetti penalistici che aspetti di puro carattere amministrativo.
Si tratta di un intervento normativo che incide in modo particolare sulle conseguenze cui, d’ora innanzi, andranno incontro i guidatori che fanno uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, chiaro segno dell’intento del legislatore di porre un freno agli incidenti[1] che, ormai troppo spesso, interessano la rete stradale del nostro Paese.
Sulla guida in stato di ebbrezza
Con riferimento, in primo luogo, al reato di guida in stato d’ebbrezza, disciplinato dall’art. 186 del Codice della Strada (d’ora in poi, C.d.S.), i limiti alcolemici e il relativo apparato sanzionatorio rimangono del tutto invariati.
Per un breve, ma forse utile, riassunto dei vari tassi alcolemici, è bene ricordare che, ai sensi dell’art. 186 co. 2 lett. a), tra 0,5 g/l e 0,8 g/l è prevista una multa da 543 € a 2.170 € (attenzione a distinguere la multa dall’ammenda: se, infatti, la prima costituisce una mera sanzione amministrativa, la seconda rientra, invece, nell’ambito penale). Ai sensi della lett. b) del citato articolo, laddove il tasso sia compreso fra 0,8 g/l e 1,5 g/l, si prevede un’ammenda da 800 € a 3.200 €, con l’arresto fino a sei mesi. Infine, ai sensi della lett c), laddove il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 g/l, l’ammenda va da 1.500 € a 6.000 €, con l’arresto da sei mesi a un anno.
Se, dunque, nulla cambia per le soglie di tasso alcolemico e il relativo apparato sanzionatorio per queste previsto, un’incisiva novità è stata prevista, invece, per chi ha già subito una condanna per uno dei reati previsti dal citato art 186 co. 2 lett b) e c).
A tal proposito, il nuovo co. 9 ter dell’art. 186 prevede che nei confronti di costoro saranno rilasciati due codici che, risultando direttamente dal tesserino della patente, saranno validi su tutto il territorio unionale. Trattasi del Cod. 68, “Niente alcol” e del Cod. 69 “Uso limitato alla guida dei veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”, di cui all’All. 1 della Direttiva 126/2016/CE, del 20 dicembre 2016.
In sostanza, secondo tale nuova previsione, chi è già stato condannato per uno dei reati di cui all’art. 186 co. 2 lett b) e c) e, una volta sottoposto a controllo, risulti avere nuovamente un tasso almeno superiore a 0,8 g/l sarà destinatario di un codice identificativo, apposto direttamente sulla patente, che gli imporrà per una certa durata di non superare il tasso di 0,0 g/l, nonché di guidare esclusivamente veicoli dotati del c.d. “alcolock”.
Secondo le previsioni del legislatore, l’alcolock consisterebbe in un dispositivo elettronico collegato al motore dell’automobile e in grado d’impedire l’avviamento del veicolo laddove sia accertata la sussistenza, in capo al guidatore, di un tasso alcolemico superiore a 0,0 g/l.
È bene sottolineare, tuttavia, che ad ora le caratteristiche di questo dispositivo non sono ancora note, né si sa quale ufficio dovrebbe occuparsi della loro fornitura e manutenzione. Il tutto dovrebbe essere meglio precisato con un decreto ministeriale che entrerà in vigore nei prossimi mesi.
La permanenza di tali codici identificativi sul tesserino della patente è stabilita, salvo maggior durata imposta da una commissione medica predisposta a tal fine, per un periodo di almeno due anni in relazione al reato di cui alla lett b) dell’art. 186 e di almeno tre anni nei casi di cui alla lett c). In entrambi i casi, il termine decorre dalla data di restituzione della patente dopo la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale competente.
Si ricordi, infine, che oltre all’apposizione del codice identificativo e all’obbligo di guidare solo veicoli ove sia stato installato il dispositivo alcolock, i c.d. “recidivi” dei reati previsti dall’art. 186 co. 2 c.p. saranno, altresì, destinatari di sanzioni raddoppiate qualora si accerti il malfunzionamento, l’alterazione ovvero la manomissione del citato dispositivo.
Sulla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti
Come si anticipava, il secondo importante ambito oggetto di modifica da parte della recente riforma coincide con il reato previsto dall’art. 187 d.lgs. 285/1992: questo articolo, precedentemente rubricato “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”, riporta ora la seguente intestazione “Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti”.
Se, dunque, prima della riforma il reato si concretizzava nell’atto di mettersi alla guida in stato di alterazione psico-fisica – dovuta ad un precedente uso di sostanze stupefacenti –, ora la condotta criminosa si perfeziona già nel momento in cui il soggetto agente si pone alla guida dopo aver assunto sostanze psico-attive, a prescindere dall’eventuale alterazione che tali sostanze possano o meno avere sulla propria condizione psico-fisica.
In altri termini, l’eliminazione delle parole “stato di alterazione psico-fisica” dal testo del citato articolo rende, d’ora in poi, sufficiente anche un solo test salivare positivo, effettuato anche a distanza di giorni dal momento dell’assunzione della sostanza, perché si possa procedere al ritiro cautelare del veicolo per un massimo di dieci giorni.
È infatti opportuno sapere che il THC, ossia il principio psicoattivo presente all’interno delle sostanze stupefacenti di più largo consumo – come, ad esempio, la marjuana –, può rimanere all’interno dell’organismo per più giorni, tanto da poter essere rilevato anche dopo diverso tempo dalla prima assunzione, pur se in concentrazione diversa a seconda di alcune variabili, quali la quantità di dose assunta, la frequenza d’uso e il metabolismo individuale.
Si noti altresì che, laddove anche i successivi test effettuati sul soggetto confermino la presenza di una sostanza stupefacente nell’organismo del soggetto destinatario del suddetto provvedimento, quest’ultimo subirà, oltre al procedimento penale per il reato di cui all’art. 187 c.p., anche la revoca della patente, con inibizione della possibilità di conseguirne una nuova prima di tre anni.
Le critiche
Da quanto fin qui esposto risulta facilmente comprensibile perché le modifiche al Codice della Strada abbiano suscitato aspre critiche provenienti sia da parte degli esponenti delle forze politiche di opposizione, sia da parte di alcune associazioni antiproibizionistiche.
Tali commenti tendono a porre in luce l’incostituzionalità della riforma proprio in relazione al punto in cui essa consente l’avvio di un procedimento penale, oltre che della sanzione amministrativa della revoca della patente, laddove si accerti il mero uso di sostanza stupefacente, senza verificare altresì l’effettiva alterazione dello stato psico fisico del guidatore, né permettendo a quest’ultimo di giustificare in alcun modo il risultato positivo del test – dimostrando, ad esempio, di essere sottoposto a una specifica terapia farmacologica che prevede l’assunzione di un farmaco dagli effetti psicoattivi –.
In sostanza, dal momento che con tale modifica si vuole punire il mero utilizzo di una sostanza stupefacente – condotta che, del resto, non è vietata in alcun modo dalla legge, laddove si dimostri che tale assunzione rientri nei quantitativi massimi previsti dal Decreto Ministeriale del 11.04.2006 –, da diverse frange del Parlamento, della società civile[2], nonché di alcune frange del personale medico sanitario[3] si sono alzate voci espressamente critiche nei suoi confronti, volte a porne in dubbio la legittimità costituzionale.
Più di recente, infine, sul punto si è espressa anche la Corte di Cassazione, con la sentenza 2020/25[4], con la quale ha evidenziato la scarsa attendibilità dei risultati dei test salivari, precisando che, al loro posto, sarebbero più opportuni i test ematici, che costituiscono il metodo principale per stabilire con un rilevante grado di certezza se la persona si trovi effettivamente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Ecco, dunque, le principali modifiche di carattere penalistico apportate al codice della strada, cui si aggiungono, come si accennava, alcune rettifiche anche in ambito amministrativo.
Tra queste, si ricordi l’obbligo di uso del casco e di identificazione tramite targa per chi guida i monopattini elettrici, l’inasprimento delle sanzioni per chi usa cellulari o apparecchi elettronici mentre guida e, infine, la revisione delle sanzioni per chi supera i limiti di velocità.
Informazioni
Legge 177/2024, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Cass. Pen., Sent., IV Sez., 17 gennaio 2025, n. 2020.
Marino Graziella, Il nuovo codice della strada è in vigore: dall’alcolock alle multe, ecco tutte le novità, Il Corriere della Sera, 14 dicembre 2024.
È in vigore il nuovo, contestato, codice della strada, Il Post, 14 dicembre 2024.
Gli psichiatri hanno chiesto al Ministero di rivedere le norme del codice della strada, Il Post, 24 gennaio 2025.
[1] Per un approfondimento invito a leggere: La responsabilità penale negli incidenti stradali – DirittoConsenso.
[2] Tra le associazioni antiproibizionistiche che stanno promuovendo la raccolta firme per formulare l’appello d’incostituzionalità della legge vi è l’Associazione Meglio Legale, la cui coordinatrice, Antonella Saldo, in una recente intervista per Il Post ha recentemente sottolineato proprio l’assenza all’interno di queste norme di alcuna deroga per le persone che assumono cannabis a usi terapeutici, con regolare prescrizione medica: «queste persone già molti problemi quando devono rinnovare la patente, in questo caso rischiano la sospensione per un uso autorizzato dal medico. Si vuole punire esclusivamente il consumo di sostanze stupefacenti, che in Italia non è reato». Di altrettanto rilievo a tal proposito è l’atto di disobbedienza civile posto in essere da Filippo Blengino, Segretario dei Radicali Italiani, il quale si è autodenunciato per essersi messo alla guida due giorni dopo aver assunto sostanza stupefacente di tipo marjuana. Tale scelta comporterà l’attivazione di un processo penale nei suoi confronti e questa sarà l’occasione, secondo i piani dello stesso Blengino, per poter sollevare una questione di legittimità costituzionale su tale nuova norma.
[3] Con riferimento al personale medico, di rilievo sono le recenti critiche sollevate dalla SIP, Società Italiana di Psichiatria, i cui membri hanno segnalato il rischio che con questa nuova normativa i test risulterebbero più spesso erroneamente positivi se effettuati su persone che, in osservanza di una terapia farmacologica a loro prescritta, hanno assunto nei giorni precedenti psicofarmaci come ansiolitici, antidepressivi e sedativi.
[4] Cass. Pen., Sent., IV Sez., 17 gennaio 2025, n. 2020.




