fake news

Le fake news: astuzia non fa rima con informazione

Fake news: Stati, Enti, Social Network sono sul piede di guerra per garantire un livello di informazione adeguato e soprattutto fondato sulla verità. Individualmente o in simbiosi si vuole dare caccia alle fake news e ai loro creatori, ma perché esistono? E come si vuole combatterle?

 

Introduzione

Partiamo da una curiosità. Secondo il Vocabolario della Crusca il termine “bufala” deriva dall’espressione “menare per il naso come una bufala”, ovvero portare a spasso l’interlocutore trascinandolo come si fa con i buoi e i bufali per l’anello attaccato al naso[1].

 

“London Bridge is down: è morta la Regina Elisabetta”

“La sottosegretaria Boschi e il presidente della Camera Boldrini presenti ai funerali di Totò Riina”

“Greta Thunberg si diverte a sparare con fucili di precisione”

“Il coronavirus si combatte bevendo spremute e facendo yoga”

 

Cos’hanno in comune queste e tantissime altre notizie?

Queste sono tutte fake news (letteralmente notizie false) ossia articoli  redatti con informazioni inventate, ingannevoli o distorte[2], resi pubblici con il deliberato intento di disinformare o di creare scandalo attraverso i mezzi di informazione. Tradizionalmente a veicolare le fake news sono i grandi media, ovvero le televisioni e le più importanti testate giornalistiche, tuttavia con l’avvento di Internet, soprattutto con il meccanismo della condivisione tramite social media, è aumentata grandemente la diffusione di notizie false o “bufale”.

 

Chi sono i mittenti delle fake news e perché vengono create?

Vi sono vari tipi di creatori e “untori” di bufale. Innanzitutto, vi sono molti siti web che vivono di click baiting. Questi pubblicano notizie false con foto e titoli sensazionalistici per attirare clic sulle proprie pagine e guadagnare con le impressioni degli annunci online. Oltre alle false informazioni, questi siti sono pericolosi perché spesso contengono malware o altre minacce informatiche.

Malware o “software malevolo” è un termine generico che descrive un programma/codice dannoso che mette a rischio un sistema. Ostili, invasivi e volutamente maligni, i malware cercano di invadere, danneggiare o disattivare computer, sistemi, reti, tablet e dispositivi mobili, spesso assumendo il controllo parziale delle operazioni del dispositivo. Proprio come l’influenza, interferiscono con il loro normale funzionamento.

Lo scopo dei malware è lucrare illecitamente a spese degli utenti. Sebbene i malware non possano danneggiare gli hardware fisici di un sistema o le attrezzature di rete, possono rubare, criptare o eliminare i dati, alterare o compromettere le funzioni fondamentali di un computer e spiare le attività degli utenti senza che questi se ne accorgano o forniscano alcuna autorizzazione.

La seconda categoria di autori di bufale online è costituita da attori sociali che utilizzano le fake news per manipolare l’opinione pubblica, ad esempio per screditare un certo personaggio politico, creare consenso intorno a temi sensibili come l’immigrazione o il terrorismo o addirittura influenzare i cittadini prima delle elezioni.

Esiste un discrimine tra ciò che è possibile scrivere su internet e ciò che non lo è? O meglio cosa è lecito e cosa non lo è?

Partiamo da un presupposto. Ancora non esistono leggi che vietano di creare notizie false. Le uniche norme sono solo quelle che proteggono la reputazione delle persone.

Pertanto laddove si racconta di un fatto che non implica alcun danno all’immagine altrui non si possono ravvisare estremi di responsabilità. Si tenga comunque conto che quando la notizia è lanciata da un giornalista iscritto all’albo quest’ultimo può essere segnalato per responsabilità deontologica al competente consiglio dell’ordine e rischierà però sanzioni disciplinari e nient’altro. In buona sostanza, tutte le volte in cui nella fake news entra una persona (fisica o giuridica) anche indirettamente si commette reato. In tutti gli altri casi non c’è nulla da fare se non ricordare il nome del giornale e non leggerlo più!

 

Nuove proposte per nuovi scenari

Nell’intento di dotare il nostro sistema di una compiuta regolamentazione dei comportamenti atti a manipolare l’informazione online, nel febbraio del 2017 è stato presentato un disegno di legge avente ad oggetto Disposizioni per prevenire la manipolazione dell’informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l’alfabetizzazione mediatica”.

Ricalcando gli indirizzi espressi nel gennaio dello stesso anno dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa sul tema dei media online e del giornalismo, il disegno di legge propone l’introduzione di una nuova contravvenzione nel codice penale, inserendo l’articolo 656-bis “Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico, attraverso piattaforme informatiche”[3]. Tale articolo viene collocato subito dopo l’art. 656 c.p. avente ad oggetto il reato di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l’ordine pubblico[4], di cui ricalca sostanzialmente la fattispecie, prevedendo il caso specifico dell’utilizzo delle piattaforme informatiche.

Sempre col medesimo disegno di legge, vengono introdotte anche due ulteriori fattispecie, mediante l’inserimento degli articoli 265-bis e 265-ter aventi ad oggetto rispettivamente la “Diffusione di notizie false che possono destare pubblico allarme o fuorviare settori dell’opinione pubblica” e la “Diffusione di campagne d’odio volte a minare il processo democratico” con i quali si cerca, fondamentalmente, di predisporre un sistema sanzionatorio ad hoc per i casi in cui la stessa diffusione di notizie false intacchi altri valori di maggior rilievo quali l’opinione pubblica, innescando forme di allarme pubblico, ed il processo democratico.

Al presente disegno di legge ha fatto seguito un’ulteriore iniziativa parlamentare, del dicembre 2017 avente ad oggetto “Norme generali in materia di Social Network e per il contrasto della diffusione su internet di contenuti illeciti e delle fake news[5]. Quest’ultima iniziativa, più che entrare nel merito della definizione della possibile casistica e relativa regolamentazione di fattispecie rientranti nella nozione di fake news, si pone un obiettivo ben più ampio, ossia quello di approntare una regolamentazione a livello generale del fenomeno nella sua peculiare caratteristica di evento social, configurando una serie di responsabilità in capo ai fornitori di servizi del web.

Come specificato nella relazione:

l’obiettivo del provvedimento è quello di limitare fortemente la pubblicazione e la circolazione di contenuti che configurino delitti contro la persona e alcune altre gravi fattispecie di reato che potremmo definire complessivamente come delitti contro la Repubblica. Questi ultimi vanno dall’istigazione a delinquere alla propaganda all’odio razziale, dai reati con finalità di terrorismo ai reati di frode e falsificazione di documenti e comunicazioni informatiche. L’obiettivo è quello di indurre i fornitori di servizi di social network a costruire sistemi, procedure ed organismi di autoregolamentazione e controllo dei contenuti veicolati dalle proprie piattaforme, capaci di contrastare la pubblicazione di contenuti illeciti e di diminuire sensibilmente l’entità e la diffusione dei danni provocati da tali crimini”[6].

 

A prescindere da quelli che potranno essere gli scenari di una futura normativa ad hoc sulla materia, sta di fatto che, allo stato, la diffusione di false notizie attraverso l’uso dei social network può trovare una prima ed adeguata regolamentazione ove rapportata, in virtù di un’analisi delle caratteristiche e delle finalità che sono alla base del gesto, alla disciplina normativa vigente. L’uso del web può certamente rappresentare una particolare modalità di diffusione della notizia ed incide indubbiamente sulla divulgazione e, conseguentemente, sui relativi danni arrecati, ma gli intenti e le peculiarità delle condotte possono trovare una regolamentazione nelle vigenti disposizioni, vieppiù nei casi in cui la notizia falsa integri gli estremi di un illecito.

 

Quando le fake news entrano nei tribunali

Una delle prime pronunce in materia di fake news è stata fornita dal tribunale di Torino[7]. Secondo i giudici piemontesi, il giornalista è tenuto a fare un rigoroso vaglio delle fonti da cui ha attinto la notizia prima di pubblicarla. Il caso è quello di un articolo online che aveva ritenuto “un clamoroso errore giudiziario” il sequestro effettuato da un giudice sui beni di una persona, quando invece ne sussistevano i presupposti. Il magistrato ha così chiamato in causa l’autore dell’articolo per ottenere il risarcimento alla sua reputazione professionale. Risarcimento accordato dal suo collega.

Anche il tribunale di Catania[8] si è espresso nei medesimi termini. Un uomo aveva chiesto ad una tv locale il risarcimento dei danni subiti a causa delle offese diffuse dalla sua ex moglie. Per il giudice non ci sono dubbi, «le fake news possono rendere irrespirabile l’aria di una comunità di poche migliaia di anime» in cui le notizie che «attribuiscono la patente di orco al danneggiato corrono di bocca in bocca a soddisfare l’insana sete di quanti si beano a vedere il mostro di turno sbattuto in prima pagina». Anche in questo caso, il tribunale ha condannato la mancata verifica delle fonti, che fa di una notizia non accuratamente vagliata una vera e propria fake news. 

La rettifica di una notizia falsa non esonera dalla responsabilità penale del suo autore, sostiene la Cassazione[9]. Essa, infatti, non elimina gli effetti negativi dell’azione criminosa, ma può avere la sola funzione di attenuare la sanzione pecuniaria.

Secondo il tribunale di Palermo[10], il superamento dei limiti del diritto di cronaca e l’inidoneità di eventuali successive rettifiche volte ad eliminare le conseguenze dannose prodotte dalla divulgazione di una notizia falsa e gravemente lesiva della reputazione di taluni, rendono la condotta posta in essere da chi ha diffuso le notizie lesiva del diritto alla reputazione, con conseguente diritto al risarcimento del danno.

Informazioni

Abbiamo anche parlato di pubblicità ingannevole, in questo articolo.

[1] Accademia della Crusca, Lemmario, V Edizione, volume II, pagina 307

[2] Fake news nell’Enciclopedia Treccani

[3] Questo il testo dell’art. 656-bis c.p. previsto dal disegno di legge: “Chiunque pubblica o diffonde, attraverso piattaforme informatiche destinate alla pubblicazione o diffusione di informazione presso il pubblico, con mezzi prevalentemente elettronici o comunque telematici, notizie false, esagerate o tendenziose che riguardino dati o fatti manifestamente infondati o falsi, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’ammenda fino a euro 5.000,00”

[4] Art. 656 c.p. “Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309,00”

[5] Disegno di legge d’iniziativa dei senatori Zanda, Filippin presentato in data 14 dicembre 2017 e consultabile sul sito www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/48538.html

[6] Il disegno di legge riprende l’impostazione seguita dalla legge tedesca pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Federale n. 61 del 7 settembre 2017 (BGBI. Is. 3352)

[7] Tribunale di Torino, sent. 2861/2018 del 9.06.2018

[8] Tribunale di Catania, sent. 3475 del 19.07.2018

[9] Cassazione, sent. 48077 del 2019

[10] Tribunale di Palermo, sent. 2259 del 2019


smart working

Lo smart working: normativa, diritti e doveri

Flessibilità, autonomia e tecnologia: quando il lavoro diventa “agile”. Un inquadramento sullo smart working.

 

Lo smart working diventa noto nel momento del bisogno

Nell’ambito delle misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus), il Presidente del Consiglio dei ministri ha emanato il 1° marzo 2020 un nuovo Decreto che interviene sulle modalità di accesso allo smart working, confermate anche dal Decreto del 4 marzo 2020.

Come indicato nel DPCM dell’11 marzo 2020, si raccomanda “venga attuato il massimo utilizzo, da parte delle imprese, di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza”.

Questo è quanto si può apprendere dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sottolineando per l’appunto l’importanza dello strumento smart working come una delle misure possibili e percorribili al fine di limitare la diffusione del virus[1]; ma in cosa consiste nello specifico questo nuovo metodo lavorativo? esistono normative che ne regolano i confini e gli aspetti giuridici? quali sono i pro e i contro rispetto all’ordinaria attività lavorativa?

 

Smart working: cos’è e come funziona

Capire in cosa consiste lo smart working non è né facile né immediatamente intuitivo ma possiamo partire, in primis, dalla definizione che ne dà lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per provare a semplificare il tutto:

Lo Smart Working (o Lavoro Agile) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività[2]”.

 

Accanto a questa definizione “ufficiale” derivante dalla Legge 81/2017, esistono altresì altre formulazioni fornite da Enti o centri di studi, come ad esempio quella che ne dà l’Osservatorio del Politecnico di Milano che definisce per l’appunto lo smart working come:

una nuova filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati[3]”.

 

Oppure si veda la definizione coniata da Emanuele Madini, esperto di smart working e HR Transformation secondo cui tale nuovo strumento è:

un modello organizzativo che interviene nel rapporto tra individuo e azienda. Propone autonomia nelle modalità di lavoro a fronte del raggiungimento dei risultati e presuppone il ripensamento “intelligente” delle modalità con cui si svolgono le attività lavorative anche all’interno degli spazi aziendali, rimuovendo vincoli e modelli inadeguati legati a concetti di postazione fissa, open space e ufficio singolo che mal si sposano con i principi di personalizzazione, flessibilità e virtualità[4]».

 

Ma quindi cos’è in concreto il lavoro “agile” e quali sono gli elementi in comune a queste (e ad altre) definizioni?

Partiamo da cosa non è lo smart working. Esso non è assimilabile al cosiddetto telelavoro e di conseguenza è errato utilizzare i due termini come sinonimi, anzi è bene specificare come l’uno derivi direttamente dall’altro. Infatti:

  • nello smart workingil lavoratore dipendente svolge la sua prestazione lavorativa in parte dentro l’azienda e in parte fuori agli ambienti di lavoro aziendali e con totale autonomia organizzativa in ordine a orari, luoghi di svolgimento della prestazione e senza avere una postazione fissa.
  • Nel telelavoro, invece, il lavoratore dipendente svolge la sua prestazione di lavoro in un luogo esterno ai locali aziendali, ma da una postazione di lavoro esplicitamente definita nel contratto di assunzione e dotato di tutti gli strumenti necessari per lo svolgimento della prestazione medesima (pc, tablet, ecc.). Gli orari di lavoro, a differenza di quanto previsto per lo smart working, sono anch’essi definiti nel contratto di assunzione e non possono essere modificati unilateralmente dal lavoratore.

 

Quindi smart working non è un nuovo tipo di contratto di lavoro ma una nuova e diversa modalità di svolgere la prestazione lavorativa. È una versione più evoluta del telelavoro, per cui è un tipo di lavoro che si adatta di più alle esigenze del lavoratore, che gli permette di svolgere la professione fuori dai tradizionali luoghi di lavoro e di organizzarsi nel modo più consono alle sue necessità.

L’idea è quella di poter lavorare da casa, al bar, creando una postazione di lavoro insieme ad altri professionisti ed utilizzare a tal fine strumenti di lavoro adeguati alle proprie esigenze: tablet, pc, documenti condivisi, Skype per le riunioni. L’unico obiettivo di primaria importanza per l’azienda è che venga raggiunto il risultato stabilito. Lo scopo, quindi, è sicuramente quello di rendere più semplice la vita del lavoratore, ma soprattutto quello di incrementare la produttività.

 

Diritti e doveri dello smart worker alla luce della legge 81/2017

Per mezzo della legge n.81 del 22 maggio 2017, entrata poi in vigore il 14 giugno, viene tutelato il lavoro dello smart worker, il quale può liberamente svolgere la sua attività da qualsiasi postazione e location desideri.

Già prima dell’approvazione, molte aziende lo avevano sperimentato, ruotando attorno alle regole del telelavoro, e gestendolo con accordi collettivi stipulati a livello aziendale.

Un esempio di azienda che ha provato ad aprirsi allo smart working è quello di Alpitour, che ha fatto in modo che oltre 800 persone di tutte le sedi della società lavorassero in modalità smart almeno un giorno alla settimana, operando da casa e risparmiando quindi su tempi e costi di trasferimento per raggiungere l’ufficio.

 

Ma cosa comporta la legge sullo smart working per il lavoratore?

Il principio cardine, su cui si basa questa nuova modalità di lavoro, è la volontarietà che si concretizza attraverso un accordo riguardante diversi aspetti del rapporto lavorativo: modalità di utilizzo degli strumenti di lavoro, orari, recesso. Nello specifico, il lavoratore e l’azienda, tramite un accordo consensuale (che non va in alcun modo a sostituire alcun accordo preesistente) definiscono un contratto che può essere rescisso con preavviso unilaterale e che potrà avere natura sia temporanea che indeterminata.

Un altro aspetto delicato regolato dalla legge 81/2017 riguarda la retribuzione per cui si garantisce il diritto del lavoratore smart di avere una retribuzione pari a quella dei colleghi che lavorano in ufficio: lo smart working permette lo svolgimento delle proprie mansioni da una sede diversa, ma non comporta assolutamente una diminuzione delle ore di lavoro o della produzione, e tantomeno della paga. Lavorare in un luogo diverso rispetto al proprio ufficio non deve essere causa di uno stipendio diverso: il lavoro e l’impegno, infatti, non variano!

La legge n.81 tutela il lavoratore anche per quanto riguarda il diritto al riposo e alla disconnessione. L’orario lavorativo deve, infatti, rimanere immutato, e il datore di lavoro deve rispettare il diritto alla disconnessione.

Tempo e luogo di lavoro sono divenuti concetti più “fluidi”, e a volte si mischiano, rendendo la linea tra “tempo di lavoro” e “tempo personale” davvero sottilissima. Ma smart working non significa lavorare 24/7 dato che si è sempre connessi, quanto, piuttosto, svolgere le mansioni in un orario predefinito, esattamente come tutti gli altri. Non andare in azienda e non essere sotto gli occhi di tutti non significa avere massima libertà, ma sapersi responsabilizzare ed organizzare autonomamente.

Infine, il datore di lavoro deve dare al lavoratore smart un documento in cui lo informa su tutti i rischi e infortuni possibili ed eventuali: il secondo infatti, nonostante non sia in ufficio, deve rispettare tutte le normative che riguardano sicurezza e salute (nonostante la palese difficoltà nel definire tutti i rischi connessi al lavoro in qualsiasi luogo possibile).

A controbilanciare i vari diritti garantiti allo smart worker ci sono precise responsabilità per il lavoratore. L’accordo relativo alla modalità di smart working, disciplina l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. L’accordo individua le condotte connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.

In parole povere, seppur non lavori fisicamente in azienda, con lo smart working il dipendente ha l’obbligo di portare a termine gli obiettivi prefissati con il proprio datore di lavoro. Inoltre in alcuni casi, e qualora si fosse stabilita la “reperibilità” in determinate ore della giornata lavorativa, il “lavoratore smart” dovrà risultare attivo e reperibile per qualsiasi necessità del proprio datore di lavoro.

Il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici messi a disposizione dal datore di lavoro ed è responsabile della riservatezza dei dati cui può accedere tramite gli stessi ed è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

Inevitabile adesso domandarci quali sono i principali pro e contro di questo nuovo strumento rispetto alla “normale” attività lavorativa.

 

Vantaggi e svantaggi dello smart working

Questi i principali vantaggi per il lavoratore in smart working:

  • Riduzione dello stress
  • risparmio nei costi di trasporto
  • aumento dell’efficienza
  • maggiore flessibilità
  • possibilità di gestire l’orario lavorativo, in base alle esigenze personali e a quelle dell’azienda.

 

Questi i principali svantaggi per il lavoratore in smart working:

  • Può capitare che il lavoro si amalgami troppo con la vita personale;
  • non avere più un orario lavorativo ben preciso, potrebbe spingere il lavoratore preoccupato per la propria produttività a non staccare mai e a mettere in secondo piano la vita domestica;
  • il confronto diretto con i colleghi e il relativo team building potrebbe ridursi;
  • lavorando da casa, che diventerebbe di fatto anche il proprio ufficio, si potrebbe perdere il senso di relax delle quattro mura domestiche: è quindi importantissimo organizzare bene il proprio lavoro, prestabilendo orari ben precisi ed una postazione specifica nella propria casa.

 

 

Giurisprudenza in merito

Essendo lo smart working un tema abbastanza recente propongo due sentenze per chi volesse approfondire il tema in oggetto.

La prima sentenza emessa dal Tribunale di Roma è la n° 6022 dell’11 luglio 2018 e riguarda il rischio di contestazioni per il lavoratore sull’uso di internet e social: in species lo smart working non salva il lavoratore da contestazioni disciplinari per l’uso scorretto di internet e dei social, infatti lavorare a distanza consente comunque al datore di lavoro di esercitare il proprio potere disciplinare ex artt. 2106 cc e impone al dipendente di usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione.

La seconda sentenza emessa dalla Suprema Corte, sez. penale è la n° 45808 del 27 giugno 2017 e riguarda il rapporto tra smart working e sicurezza del lavoro: il caso esaminato dalla Corte riguardava un infortunio avvenuto nello svolgimento di un’attività in un luogo terzo rispetto alle strutture aziendali e la Sezione IV ha sottolineato come anche in questo caso il datore di lavoro abbia in capo la responsabilità della valutazione del rischio cui il lavoratore potrebbe essere esposto.

 

Conclusioni

Come ha sottolineato Mariano Corso, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, «Lo Smart Working non può essere la soluzione per “bloccare” l’epidemia ma, con l’impegno di tutti, può rappresentare una misura per ridurre rischi, attenuare disagi e contenere gli enormi danni economici e sociali che questa emergenza rischia di causare. I lavoratori, e soprattutto coloro che sono già smart workers, devono restituire il credito di fiducia dimostrando autonomia, impegno e senso di responsabilità».

Informazioni

[1] Per un approfondimento al tema avente ad oggetto la decretazione d’urgenza si rimanda all’articolo di G. Casavecchia dal titolo “Ll decreto legge come strumento emergenziale” consultabile in http://www.dirittoconsenso.it/2020/03/16/il-decreto-legge-come-strumento-emergenziale/

[2]  Definizione contenuta nella legge 81/2017 e direttamente rintracciabile nel sito ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/smart-working/Pagine/default.aspx

[3] https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/smart-working

[4] https://www.digital4.biz/personaggi/emanuele-madini/


Neuroscienze

Neuroscienze e diritto penale

Le questioni (ancora) aperte sulle neuroscienze: il comportamento criminale in bilico tra libero arbitrio e determinismo

 

Criminali si nasce?

Presupposto del sistema penale è che l’individuo sia dotato di libero arbitrio, ossia in grado di distinguere il bene dal male e di decidere se agire in un senso o nell’altro. Su tale presupposto si basa il principio dell’imputabilità, che caratterizza gli ordinamenti giuridici retributivistici, tipici di tutte le società progredite. Ma cosa succede se ci si accorge che il crimine compiuto non è stato idealizzato e voluto consciamente dall’autore dello stesso ma semplicemente l’essere frutto di una serie predeterminata di cause? come dire, che succede se la genetica carica il fucile, la psicologia mira e l’ambiente tira il grilletto[1]? Bisogna quindi dare una breve definizione di neuroscienze, intese queste come un gruppo eterogeneo di discipline scientifiche, accomunate dall’obiettivo di spiegare come le connessioni neuronali sovrintendano lo svolgimento di tutte le attività umane, non solo quelle estrinsecantesi in semplici movimenti corporei, ma anche quelle più complesse (la volizione, le emozioni, persino la formulazione dei giudizi morali), tradizionalmente attribuite al dominio della mente e considerate inaccessibili all’indagine sperimentale[2] ; diversi i tipi di neuroscienze esistenti oggi ( molecolari, cellulari, comportamentali, integrative etc.) ma per la nostra analisi è opportuno seguire il filone del c.d. neurodiritto ovvero le più aggiornate scoperte neuroscientifiche applicabili all’ordinamento normativo.

Apparentemente termini ostici per noi, operatori del diritto, che poco o nulla sappiamo di psicologia o medicina ma è necessario sottolineare il loro fascino e la loro importanza per i contributi che hanno dato e che potranno dare alla giurisprudenza. A rendere più comprensibile la materia ha provveduto con un memorandum dal titolo ‘Le capacità giuridiche alla luce delle neuroscienze‘ un gruppo di esperti tra giuristi, neuroscienziati e psicologi.

Come si legge nel memorandum “la sfida della prova neuroscientifica in ambito processuale penale, ai fini dell’attribuzione di responsabilità, è quella di:

  • a) identificare i circuiti cerebrali necessari alla formazione della consapevolezza e delle intenzioni;
  • b) dimostrare se e in che misura i circuiti cerebrali dell’imputato fossero difettosi al momento di pianificare l’azione e di controllare un impulso;
  • c) valutare quanto l’eventuale deficit possa aver influito sul compimento dell’azione illecita.”

 

Tra i firmatari e i promotori ci sono l’avvocato Guglielmo Gulotta, docente di psicologia giuridica all’Università di Torino, e lo psichiatra Pietro Pietrini, ordinario di biochimica clinica e biologia molecolare e Direttore presso la Scuola IMT Alti Studi di Lucca.

Terminata questa necessaria premessa credo sia utile partire da alcuni emblematici casi pratici per poi provare a dare qualche risposta alla domanda che ci siamo posti all’inizio e che rappresenta la nostra stella polare e cioè.. criminali si nasce?

 

Un caso emblematico: la sentenza Albertani

Partiamo da una vicenda giudiziaria, avvenuta nel 2009, a Cirimido (Como), che vede come protagonista Stefania Albertani la quale uccise sua sorella maggiore, segregandola in casa e costringendola ad assumere psicofarmaci in dosi tali da causarne il decesso. Successivamente diede fuoco al cadavere. Indiziata per la scomparsa della sorella e tenuta sotto controllo dalla polizia, durante un diverbio con la madre, tentò di strangolarla con una cintura. L’arrivo della polizia salvò la madre e portò all’arresto di Stefania. In seguito emerse un complesso disegno criminoso, per cui l’imputata è stata chiamata a rispondere del sequestro di persona e poi dell’omicidio della sorella, omicidio preceduto dalla somministrazione di benzodiazepine, che aveva indotto la vittima in uno stato di confusione mentale e di incapacità reattiva, nonché dei reati di soppressione e distruzione di cadavere, di quello di utilizzo indebito delle carte di credito, appartenenti alla sorella, e ancora di procurata incapacità di intendere e di volere del padre attraverso la somministrazione di medicinali che ne procurarono il ricovero in ospedale, di tentato omicidio di entrambi i genitori, avendo cercato di farne esplodere l’autovettura, e del tentato omicidio della madre attraverso strangolamento.

Il Gip di Como, Luisa Lo Gatto, ha condannato Stefania a venti anni di reclusione, riconoscendole un vizio parziale di mente per la presenza di «alterazioni» in «un’area del cervello che ha la funzione» di regolare «le azioni aggressive» e, dal punto di vista genetico, di fattori «significativamente associati ad un maggior rischio di comportamento impulsivo, aggressivo e violento[3]».

La decisione è stata supportata oltre che su accertamenti psichiatrici tradizionali, anche su analisi neuroscientifiche, che hanno rivelato la morfologia del cervello e il patrimonio genetico dell’imputata. Si tratta, pertanto, del primo riconoscimento in Italia, e fra i primi al mondo, della validità delle neuroscienze per l’accertamento dell’imputabilità.

La perizia psichiatrica aveva già riconosciuto nella donna la presenza di «un quadro psichiatrico caratterizzato dalla menzogna patologica» e di una «sindrome dissociativa». Ma il Gip di Como si è basato prevalentemente su una consulenza neuro scientifica, che era stata richiesta dalla difesa dell’imputata. In particolare, si è proceduto alla «ricostruzione del correlato anatomo funzionale della sfera psichica della paziente attraverso le indagini di imaging cerebrale e di genetica molecolare».

Ne è emerso il riscontro, come anticipato, di «anomalie che si traducono in un significativo aumento del rischio di sviluppare certi tipi di comportamenti». Nello specifico i periti hanno evidenziato delle «differenze nella morfologia e nel volume delle strutture cerebrali […] alterazioni nella densità della sostanza grigia, in alcune zone chiave del cervello […] anche nei processi che regolano la menzogna, oltre che nei processi di suggestionabilità ed autosuggestionabilità e nella regolazione delle azioni aggressive». Infine, «sono stati, disposti accertamenti genetici per verificare se la perizianda presentasse gli alleli che, secondo la letteratura scientifica internazionale, sono significativamente associati ad un maggior rischio di comportamento impulsivo, aggressivo e violento». L’esito positivo di tali analisi (è stata riscontrata l’esistenza nell’imputata di tre alleli sfavorevoli) ha poi portato alla decisione a favore del vizio parziale di mente.

 

Le neuroscienze sono idonee a rifondare il diritto penale?

Le neuroscienze, avendo come oggetto di analisi qualcosa di molto complesso come il cervello e i vari e articolati meccanismi di funzionamento cerebrale e neuronale, è ovvio e naturale che suscitano molti interrogativi e dubbi non solo di carattere strettamente scientifico ma, per quanto ci riguarda, essendo operatori di diritto, dubbi di natura giuridico-etico; non è il caso di affrontare le questioni etiche poiché è una riflessione che già da Lombroso (e anche prima) attanaglia l’uomo, quindi ci dobbiamo concentrare sulle questioni attinenti il diritto penale e nella species l’elemento dell’imputabilità.

Tra i vari interrogativi che sono stati messi sul tappetto, sicuramente ci si è chiesto se l’avvento delle neuroscienze possa in qualche modo riuscire a rifondare alcuni capisaldi del diritto penale, quali il concetto di libero arbitrio, coscienza e volontà e responsabilità: secondo i seguaci del c.d. determinismo hard ogni comportamento umano è solo l’esito meccanicistico di un processo cerebrale[4] .

Secondo alcuni tale rifondazione del diritto penale su basi deterministiche è una strada percorribile, con la naturale conseguenza che si dovrebbe anche operare una completa rimodulazione delle sanzioni, sganciate da qualsiasi nucleo retribuzionistico e proiettate esclusivamente in funzione di cura e di controllo del soggetto predisposto al crimine.

Tale conclusione, però, suscita molte perplessità e avanza due critiche; la prima è così sintetizzabile: la concezione deterministica potrebbe voler solamente fornire una spiegazione unicausale della criminalità. In passato la causa della criminalità è stata determinata in vari fattori quali la povertà, la razza, il ceto sociale, il livello d’istruzione, nella conformazione del cranio, adesso invece la causa si individua nella conformazione cerebrale e nelle interconnessioni neuronali dell’individuo.

Le teorie unicausali della criminalità – teoria neuroscientifica compresa – insomma, oscurano altri possibili fattori, di natura personale (che spaziano dall’indole all’educazione) e/o ambientale (che a loro volta variano dalla cultura alla società, alla famiglia, alla scuola, etc.), i quali esercitano indubbiamente un ruolo importante, per lo meno in funzione di creazione dell’occasione o di innesco del comportamento criminale: ammesso, quindi, che le neuroscienze riescano davvero a mappare una predisposizione neuronale al crimine, non disponiamo ancora di alcun elemento per affermare se e quando tale predisposizione si trasformerà effettivamente in realizzazione concreta.

La seconda critica ad una possibile rifondazione del diritto penale si fonda sul fatto che, almeno ad oggi, le acquisizione dei neuroscienziati non giustificano alcun cambiamento della legge penale, obbiettivo che peraltro, la comunità neuroscientifica nemmeno si pone, puntando invece essa solo a mettere a disposizione del diritto penale metodi e tecniche atti a meglio valutare aspetti come l’imputabilità, la pericolosità sociale, la eventuale falsità delle dichiarazioni processuali.

In conclusione, per tutti i motivi suddetti, pare senz’altro condivisibile l’opinione di quanti ritengono non necessaria, e nemmeno auspicabile, una rifondazione del diritto penale su basi neuroscientifiche[5].

Informazioni

Grandi C., Neuroscienze e responsabilità penale: nuove soluzioni per problemi antichi?

Algeri L., Neuroscienze e testimonianza della persona offesa

Casasole F., Neuroscienze, genetica comportamentale e processo penale

Lavazza A., Sammicheli L., Il delitto del cervello. La mente tra scienza e diritto

Wegner D.M., The illusion of conscious wil

Feijos Sanchez B.J., Derecho Penal y Neurociencias. ¿Una relación tormentosa?

Vellar G., Basile F., Diritto penale e neuroscienze

Il tema del vizio di mente non deve essere confuso con la non punibilità: http://www.dirittoconsenso.it/2020/01/08/la-non-punibilita/

www.linkiesta.it

www.rivistaaic.it

www.dirittopenale.org

[1] Citazione estrapolata da https://www.linkiesta.it/it/article/2016/04/11/assassini-si-nasce-il-neurodiritto-e-i-limiti-del-libero-arbitrio/29933/

[2]  C. Grandi, Neuroscienze e responsabilità penale. Nuove soluzioni per problemi antichi?, cit., p. XI. Per una puntuale definizione di neuroscienze v. anche L. Algeri, Neuroscienze e testimonianza della persona offesa, in Riv. It. Med. Leg., 33(3), 2012

[3] Gip Como, 20.05.2011, in Guida al diritto (on line), 30 agosto 2011, con nota di MACIOCCHI, Gip di Como: le neuroscienze entrano e vincono in tribunale. Per un commento della sentenza, v. anche CASASOLE, Neuroscienze, genetica comportamentale e processo penale, in Dir. pen. proc., 2012, p. 110 ss.

[4] Sia pur con sfumature e prospettive differenti, v. in tal senso, tra i molti, A. Lavazza, L. Sammicheli, Il delitto del cervello. La mente tra scienza e diritto, Torino, Codice Edizioni, 2012; D. M. Wegner, The illusion of conscious will, Cambridge, Mass, MIT Press, Bradford Books, 2002. In particolare, Wegner argomenta che, essendo l’azione in primo luogo determinata da meccanismi cerebrali e psicologici, la volontà consapevole è solo un’illusione, che sta tuttavia alla base del nostro apprezzamento e del ricordo di noi stessi come autori delle nostre azioni e dello sviluppo del senso di responsabilità e della moralità

[5] Oltre agli Autori citati nelle note precedenti, v. B. J. Feijoo Sánchez, Derecho Penal y Neurociencias. ¿Una relación tormentosa?, in InDret, Revista para el Análisis del Derecho, n. 2, 2011, p. 48; C. Jäger, Libre determinación de la voluta, causalidad y determinación a la luz de la moderna investigación del cerebro, in E. Demetrio Crespo, M. Maroto Calatayud (a cura di), Neurociencias y derecho penal, Buenos Aires, 2013, p. 61 ss.; T. Hillenkamp, Strafrecht ohne Willensfreiheit? Eine Antwort auf die Hirnforschung, in Juristen Zeitung, 2005, p. 313 ss.; M. Bertolino, L’imputabilità penale tra cervello e mente, in Riv. It. Med. Leg., 2012, p. 925 ss., nonché, dal fronte delle scienze dure, S. J. Morse, The neuroscientific Challenges to Criminal Responsibility, cit., p. 93 ss. Infine, volendo, G. Vallar – F. Basile, Diritto penale e neuroscienze, cit., p. 804 ss.