Le Società Benefit, l'inquadramento normativo e gli obiettivi con essa perseguiti
Le Società Benefit, l’inquadramento normativo del legislatore italiano e gli obiettivi con essa perseguiti
Cosa sono e come si costituiscono le Società Benefit
La Società Benefit (in seguito anche “SB”) è stata introdotta in Italia con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (commi 376-384), c.d. Legge di stabilità 2016, entrata in vigore dal 1° gennaio 2016.
Tale modello di società rappresenta una nuova forma giuridica di impresa, caratterizzata dalla circostanza che, pur perseguendo lo scopo di lucro, si aggiunge a quest’ultimo una mission sociale, offrendo così ai soci e agli altri stakeholders la garanzia che i valori sociali e ambientali siano equiparati alla ricerca del profitto, creando valore aggiunto nel lungo periodo, anche dinanzi a exit ed acquisizioni, all’entrata di nuovi manager, di capitali, a passaggi generazionali o quotazioni in borsa.
La Società Benefit nasce in Italia sulla scorta del modello statunitense della Benefit corporation, o B- Corp, ormai presente in molti stati statunitensi, con l’obiettivo di diffondere un paradigma più evoluto e sostenibile di business.
Inquadramento normativo e ratio
La costituzione o trasformazione[1] di una società classica in Società Benefit:
- non ha impatto sulla forma societaria sottostante (la società, pur diventando una Società Benefit, rimane comunque S.r.l., S.p.A., ecc.)
- non ha impatto sul trattamento fiscale riservatole.
Relativamente al trattamento fiscale, vi è da sottolineare che, pur non essendo previsti incentivi fiscali specifici per le SB (ciò in quanto il legislatore ha voluto evitare che il modello “virtuoso” delle società benefit possa essere strumentalizzato alla realizzazione di vantaggi fiscali), l’articolo 38-ter del D.L. n. 34/2020, cosiddetto decreto “Rilancio”, aveva previsto un’importante agevolazione fiscale per chi avesse deciso di convertire lo statuto della propria società nel modello della Società Benefit.
In particolare, l’articolo del decreto-legge citato aveva previsto un credito d’imposta nella misura del 50% dei costi sostenuti per la trasformazione e/o costituzione fino al 31 dicembre 2020 in Società Benefit.
Il Decreto Milleproroghe (D.L. 183/2020) ha, poi, previsto una proroga di 6 mesi, stabilendo una nuova scadenza per i costi sostenuti fino al 30 giugno 2021 e un contestuale utilizzo in compensazione anche per il 2022.
Definizione e caratteristiche
L’art. 376 della Legge qualifica come ‘Società benefit’ le società “che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi”.
Le predette finalità devono essere indicate specificatamente nell’oggetto sociale della SB (che va modificato) e vengono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento delle medesime finalità con l’interesse dei soci e con l’interesse dei soggetti sui quali l’attività sociale possa avere un impatto.
Esse possono essere perseguite da ciascuna delle società di lucro (restano, invece, escluse le organizzazioni no-profit), nel rispetto della relativa disciplina.
La società Benefit deve indicare, nella sfera del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che desidera perseguire.
Per “beneficio comune” deve intendersi il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376 [della Legge]. Per “altri portatori di interessi” si intende il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società di cui al comma 376 [della Legge], quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.
A tal fine le società che intendano trasformarsi in SB devono modificare l’atto costitutivo o lo statuto e tali modifiche devono essere iscritte e pubblicate secondo quanto previsto dal codice civile per lo specifico tipo societario.
In relazione alle modifiche statutarie, normalmente le società interessate si rivolgono a soggetti specializzati che siano in grado di supportare le aziende sia nella redazione delle anzidette modifiche, che nella fase di implementazione delle stesse (ad esempio, quelle riguardanti la Valutazione dell’Impatto, vedi sezione successiva). Inoltre, è previsto che la società possa aggiungere, accanto alla propria denominazione sociale, la dicitura “Società Benefit” o l’abbreviazione “SB” e adoperare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.
L’amministrazione della SB deve avvenire in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie di cui al comma 376 della Legge, in conformità a quanto previsto dallo statuto.
L’inosservanza degli obblighi di cui sopra può costituire inadempimento ai doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento, quindi, si applicherà quanto previsto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.
La SB, nel rispetto della disciplina di ciascun tipo societario, individua, con apposita clausola, il soggetto o i soggetti responsabili a cui assegnare le funzioni e i compiti diretti al perseguimento delle finalità di beneficio comune.
Qualora non diversamente specificato nello statuto, spetta all’organo amministrativo nominare il soggetto responsabile. Il soggetto o i soggetti responsabili possono essere individuati nella figura dell’amministratore unico o, in presenza di organo collegiale, degli amministratori, così come di altri dirigenti o di figure anche estranee alla SB.
Laddove siano presenti organismi di controllo – quali ad es. il Collegio sindacale – si ritiene che rientri fra i loro compiti, oltre alla valutazione del bilancio economico-finanziario della società, anche la valutazione sulla relazione annuale di cui meglio infra.
Benefit Impact Report
La SB deve redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune (Benefit Impact Report o Report di Valutazione dell’Impatto) da allegare al bilancio sociale, il quale deve includere:
- la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell’allegato 4 annesso alla Legge e che comprende le aree di valutazione identificate nel successivo allegato 5;
- una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.
L’allegato IV alla Legge individua i requisiti dello standard di valutazione esterno che deve essere utilizzato dalla SB per la valutazione dell’impatto generato dalla stessa in termini di beneficio comune. Ai sensi del predetto allegato lo standard di valutazione esterno deve, pertanto, essere:
- esauriente e articolato nel determinare l’impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse[2];
- sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa;
- credibile perché sviluppato da un ente che:
- ha accesso alle competenze necessarie per valutare l’impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
- utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica[3].
- Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:
- i criteri utilizzati per la misurazione dell’impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
- le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;
- l’identità degli amministratori e l’organo di governo dell’ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;
- il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard;
- un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell’ente per escludere eventuali conflitti di interesse.
Uno degli standard di valutazione esterni utilizzati dalle Società Benefit è la certificazione B Corporation, che è una certificazione rilasciata da B Lab, un ente no-profit internazionale fondato da imprenditori, che ha dato origine al movimento Benefit, verificando e certificando il modello di business delle aziende e il rispetto dei più alti standard di impatto ambientale e sociale attraverso il BIA – B Impact Assessment.
Il BIA è uno strumento online di analisi, del tutto gratuito e confidenziale. Lo strumento fornisce utili indicazioni sulla performance economica, sociale e ambientale dell’azienda prendendo in considerazione, oltre al business model, le quattro macro-aree della governance, la comunità, le persone e l’ambiente. Il BIA è uno strumento fondamentale per misurare il proprio impatto e per fare un benchmark della propria situazione, in modo da poterlo comparare rispetto alle altre aziende[4]. Questo strumento interattivo permette anche di ricevere rapidamente indicazioni sulle aree di miglioramento dell’azienda.
Concretamente, il certificato di B Impact Assessment viene rilasciato se l’azienda raggiunge un punteggio minimo su un questionario di analisi delle proprie performance ambientali e sociali.
Infine, l’allegato V alla Legge identifica le aree di valutazione, che devono essere inderogabilmente incluse nella valutazione dell’attività di beneficio comune, nelle seguenti:
- governo d’impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d’interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;
- lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell’ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;
- altri portatori d’interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;
- ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.
Il Report deve essere pubblicato sul sito internet della società, ove questa ne abbia uno (in tal caso, è possibile omettere alcuni dati finanziari, al fine di tutelare i soggetti beneficiari).
Sul mercato esistono diversi strumenti, anche gratuiti, per misurare, valutare, confrontare e migliorare le proprie performance economiche, sociali e ambientali e redigere il Report, in conformità ai requisiti di Legge.
Sanzioni
Il comma 384 della Legge prevede che la SB che ometta di perseguire le finalità di beneficio comune individuate in statuto sia soggetta:
- alle disposizioni di legge in materia di pubblicità ingannevole (di cui al D.L. 2 agosto 2007 n. 145 e s.m.i.) e
- alle disposizioni del Codice del Consumo (di cui al D.L. 6 settembre 2005 n. 206 e s.m.i.).
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato svolge i relativi compiti di vigilanza.
Conclusioni
Il modello “capitalista puro”, in grado di concentrare sempre più ricchezza e potere in mano a pochi, oltre a rappresentare un meccanismo di autodistruzione[5], è sempre più vicino al suo superamento.
Ed è per tale ragione che la nuova forma d’impresa della Società Benefit prende sempre più piede in Italia in quanto permette di conseguire in modo congiunto e integrato profitti, rigenerando persone e ambiente ed incorporando nello statuto valori e obiettivi di rilevanza socioeconomica.
Questo contributo è stato redatto da un articolista di Legaltech Italia, partner di DirittoConsenso.it.
Informazioni
Per il testo della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (commi 376-384), c.d. Legge di stabilità 2016, si veda http://assobenefit.org/it/il-testo-di-legge-sulle-societa-benefit.
Le Benefit Corporation negli USA, vedasi sito ufficiale di informazione curato da B Lab – http://benefitcorp.net.
Per le Società Benefit Italiane il sito ufficiale di informazione è curato da B Lab – http://www.societabenefit.net .
Maria Concetta Rizzo, Società Benefit: un nuovo modo di fare impresa, in https://www.mariaconcettarizzo.com/2020/02/06/la-societa-benefit-un-nuovo-modo-di-fare-impresa-piu-sostenibile-piu-trasparente-piu-responsabile.
Paolo Di Cesare e Eric Ezechieli, Le Benefit Corporation e l’evoluzione del Capitalismo, in L’azienda sostenibile, Trend, strumenti e case study, a cura di Marco Fasan e Stefano Bianch, I libri di Ca’ Foscari, p. 55-75.
[1] Bisogna ricordare che una società può attraversare vicende modificative importanti come la trasformazione, la scissione o la fusione, eventi che hanno rilevanza anche ai fini della responsabilità da reato da parte degli enti. Per un approfondimento si rimanda ad un articolo di approfondimento pubblicato su DirittoConsenso. Link: http://www.dirittoconsenso.it/2020/11/10/responsabilita-ente-trasferimento-responsabilita-vicende-modificative/
[2] Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (commi 376-384), c.d. Legge di stabilità 2016, su http://assobenefit.org/it/il-testo-di-legge-sulle-societa-benefit .
[3] https://www.societabenefit.net/testo-di-legge .
[4] Paolo Di Cesare e Eric Ezechieli, Le Benefit Corporation e l’evoluzione del Capitalismo, in L’azienda sostenibile, Trend, strumenti e case study, a cura di Marco Fasan e Stefano Bianch, I libri di Ca’ Foscari, p. 59.
[5] Paolo Di Cesare e Eric Ezechieli, Le Benefit Corporation e l’evoluzione del Capitalismo, op. cit., p. 64.
FinTech: la tecnologia finanziaria, l'Intelligenza Artificiale e il LegalTech
Il Glossario per il Legal Technologist: cosa è la Tecnologia Finanziaria, qual è l’impatto dell’Intelligenza Artificiale nella finanza e le differenze tra Legaltech e FinTech
Introduzione alla tecnologia finanziaria
La “rivoluzione digitale”, intesa come la diffusione su larga scala delle tecnologie digitali, ha avuto e continua ad avere un impatto significativo su tutti i settori produttivi. In particolare, si annovera il comparto dei servizi finanziari, oggetto di un processo di innovazione tecnologica di vasta portata e senza precedenti, che ha dato vita alla c.d. Tecnologia Finanziaria o altrimenti nota come FinTech. Detta branca economica ad alto valore tecnologico applicata all’ambito finanziario è governata da start-up innovative e si propone di potenziare i servizi offerti attraverso l’innovazione.
Definizione e ambiti di applicazione
L’acronimo FinTech deriva dalla crasi tra i termini Finance (Fin) e Technology (Tech). La tecnologia FinTech può applicarsi a vari ambiti: dalla sicurezza informatica, alla blockchain[1] che ingloba anche le criptovalute, passando per gli algoritmi applicati alla consulenza finanziaria, virando sul sistema dei pagamenti oppure il c.d. open banking e le lending platforms. Si ricomprendono, altresì, alcune tra le principali innovazioni dell’intermediazione bancaria e finanziaria, quali il crowdfunding, la robo advisors[2] – piattaforme digitali che forniscono servizi di pianificazione finanziaria automatizzati e algorithm-driven – , e i pagamenti P2P, ossia peer-to-peer, con i quali è possibile trasferire denaro istantaneamente tra soggetti per mezzo di una piattaforma digitale, comunemente un’Applicazione, con i fondi provenienti da conti correnti, carte di credito, et similia.
I maggiori player del mercato FinTech sembrano essere Start-up innovative e delle cc.dd. Scale-up (ossia fast growing Start-up), e, in subordine, gli operatori finanziari tradizionali, quali banche ed istituti di credito, che si stanno adoperando per una collaborazione con i nuovi protagonisti del settore.
La Tecnologia Finanziaria si propone di:
- rendere user-friendly e accessibile la finanza al maggior numero di persone;
- fornire con trasparenza e chiarezza ai clienti le informazioni su caratteristiche e costi delle prestazioni offerte;
- abbattere i costi di prodotti e servizi finanziari;
- personalizzare l’offerta finanziaria dei clienti in base alle loro preferenze e necessità[3].
FinTech ed Intelligenza Artificiale
Il Fintech, dunque, mira a rivoluzionare il settore dei servizi finanziari e la partnership con le App e l’Intelligenza Artificiale potrebbe realmente divenire la chiave per il successo della digitalizzazione futura in tale ambito[4]. Infatti, già adesso l’Intelligenza Artificiale nella finanza sta trasformando il modo in cui interagiamo con il denaro, aiutando l’industria finanziaria a snellire e ottimizzare i processi, che vanno dalle decisioni di credito, al trading quantitativo e sino alla gestione del rischio finanziario.
L’Intelligenza Artificiale e il machine learning nella finanza ricomprendono innumerevoli servizi, dagli assistenti chatbot, al rilevamento delle frodi sino all’automazione dei compiti[5]. L’AI può riuscire a minimizzare gli errori umani nelle procedure bancarie, permettere alle banche di comprendere effettivamente le richieste dei propri clienti, essere impiegata nell’estinzione delle carte di credito e attrarre i soggetti non ancora bancarizzati verso i servizi finanziari.
FinTech e Legaltech
Occorre operare una distinzione tra Legaltech e FinTech: per LegalTech si intende l’uso della tecnologia al fine di fornire servizi legali ad avvocati, istituzioni legali o consumatori di informazioni legali. Un prodotto LegalTech è sostanzialmente un prodotto per il mercato legale. Mentre FinTech è una categoria a sé, che ricomprende tutta la tecnologia creata per le istituzioni finanziarie o i consumatori di servizi finanziari. Si tratta, dunque, di classi non sovrapponibili.
Ciononostante, le soluzioni Legaltech possono essere, e sono, di fatto, utilizzate anche nel settore finanziario. Ed invero, l’intero sistema di robotic business automation (RPA)[6], che potremmo tradurre come automazione robotica del business, un tema molto caro al FinTech e al settore finanziario, si basa in parte su tecnologie che sono state utilizzate, nel settore legale, prima e nella finanza, poi. L’automazione robotica dei processi si basa sull’assunto che tutti i compiti di natura routinaria e ripetitiva, suscettibili di essere guidati da modelli e soggetti ad alto rischio di errore umano, possono essere automatizzati con successo. Basti pensare alle aree aziendali di Gestione Ordini di Vendita e Fatturazione e di reporting finanziario ed esterno, che sono altamente automatizzabili.
Le tecnologie di automazione dei documenti, nate nel settore legale per semplificare e snellire la creazione di contratti e altri documenti legali, hanno iniziato a essere utilizzate nel settore finanziario e possono, dunque, estendersi a qualsiasi tipo di documento suscettivo di standardizzazione, come fatture, rapporti e ordini e per la redazione di accordi bancari su larga scala.
L’AI-enhanced eDiscovery and document review è un’altra tecnologia nata nel settore LegalTech e sviluppata specificamente per il mercato legale, ma che può essere tradotta con successo nell’area finanziaria. L’impatto e il numero di normative in materia finanziaria stanno crescendo e in caso di nuovi inquadramenti normativi, gli accordi finanziari possono aver bisogno di essere vagliati e modificati alla luce delle nuove linee guida, ad esempio per quanto attiene alla modifica delle disposizioni relative ai tassi di interesse, alla base di prestito e alle altre clausole specifiche del settore. L’uso della tecnologia di automazione dei documenti e di machine learning può contribuire a ridurre drasticamente il tempo e i costi di questa attività.
Conclusioni
Il FinTech rappresenta la confluenza di servizi finanziari, tecnologia e diritto ed è un fenomeno globale, governato da Start-up innovative e Scale-up, che, attraverso l’uso di nuove tecnologie, promettono un ripensamento dell’esperienza degli utenti nella fruizione di prodotti e servizi finanziari, prefiggendosi di avvicinarli al mondo della finanza e soddisfacendo, al contempo, le esigenze di un mercato sempre più digitale. Basti pensare che il Fintech in Italia nel 2020 ha guadagnato circa 250 milioni di euro e già quasi 350 milioni di euro nel primo trimestre del 2021[7].
Le banche tradizionali hanno già risposto al guanto di sfida lanciato dalle Start-up, ripensando il proprio modello di business, investendo nel restyling delle proprie tecnologie e introducendo nuove piattaforme digitali[8]. Infatti, le banche che utilizzano l’AI riescono a snellire i processi ripetitivi e migliorare notevolmente l’esperienza del cliente offrendogli un accesso 24/7 ai propri conti, oltre che servizi di consulenza finanziaria.
L’obiettivo futuro per il mercato è quello di superare definitivamente la Silos Syndrome che affligge gli operatori dell’ambito legale e di quello finanziario: fare leva sull’Intelligenza Artificiale in entrambi i settori sarebbe reciprocamente vantaggioso e potrebbe produrre risultati interessanti. In tal senso, cambiamenti globali quali, ad esempio, la Brexit, che ha un impatto pervasivo sui mercati e sugli accordi economico-finanziari ad essi collegati, la commistione tra il settore Legaltech e quello FinTech potrà fornire certamente un toolkit prezioso per gli esperti del settore.
Auspicabile, infine, appare il superamento anche dell’antitesi tra i nuovi operatori e quelli tradizionali, favorendo la fintegration tra banche e start-up FinTech: in tal modo, le prime potranno accedere a strumenti digitali e metodi innovativi, mentre le ultime alle customer base dei grandi istituti di credito, accelerando la crescita del loro business e abbattendo i costi di marketing.
Questo contributo è stato redatto da un articolista di Legaltech Italia, partner di DirittoConsenso.it
Informazioni
AI 4 Business, Robotic Process Automation: cos’è e perché può essere interessante e di valore per molte aziende, su https://www.ai4business.it/intelligenza-artificiale/robotic-process-automation.
Bebeez, Il fintech italiano raccoglie 247 mln nel 2020 e già 343 mln in poco più di tre mesi nel 2021, su https://bebeez.it/report/il-fintech-italiano-raccoglie-247-mln-nel-2020-e-gia-343-mln-in-poco-piu-di-tre-mesi-nel-2021.
Bizplace, Il mercato Fintech: sfide e opportunità, su https://www.bizplace.it/2021/04/mercato-fintech/#_ftn.
G. D’Amato e A. Boceda, Il Fintech In Italia: Numeri, Player E Risorse Per Scoprirlo, su https://www.deustechnology.com/wp-content/uploads/2019/01/Il-Fintech-in-Italia-Specialisti-del-Web-V3.pdf.
iCrowdNewswire, AI in Fintech Market Will Hit Big Revenues in Future: Salesforce.com, Intel, IPsoft, su https://icrowdnewswire.com/2021/02/02/ai-in-fintech-market-will-hit-big-revenues-in-future-salesforce-com-intel-ipsoft.
iCrowdNewswire, Fintech app development Market to see Huge Growth by 2025: KindGeek, Praxent, Waracle, su https://reportedtimes.com/fintech-app-development-market-to-see-huge-growth-by-2025-kindgeek-praxent-waracle.
L. Grassi, Robo Advisor: cosa sono e che ruolo svolgono nel Fintech, su https://blog.osservatori.net/it_it/robo-advisor-cosa-sono.
[1] Su cosa sia la blockchain si rimanda a: http://www.dirittoconsenso.it/2021/04/01/blockchain-possibili-applicazioni-settore-legale/
[2] L. Grassi, Robo Advisor: cosa sono e che ruolo svolgono nel Fintech, su https://blog.osservatori.net/it_it/robo-advisor-cosa-sono .
[3]G. D’Amato e A. Boceda, Il Fintech In Italia: Numeri, Player E Risorse Per Scoprirlo, su https://www.deustechnology.com/wp-content/uploads/2019/01/Il-Fintech-in-Italia-Specialisti-del-Web-V3.pdf .
[4] iCrowdNewswire, Fintech app development Market to see Huge Growth by 2025: KindGeek, Praxent, Waracle, su https://reportedtimes.com/fintech-app-development-market-to-see-huge-growth-by-2025-kindgeek-praxent-waracle .
[5] iCrowdNewswire, AI in Fintech Market Will Hit Big Revenues in Future: Salesforce.com, Intel, IPsoft, su https://icrowdnewswire.com/2021/02/02/ai-in-fintech-market-will-hit-big-revenues-in-future-salesforce-com-intel-ipsoft .
[6] AI 4 Business, Robotic Process Automation: cos’è e perché può essere interessante e di valore per molte aziende, su https://www.ai4business.it/intelligenza-artificiale/robotic-process-automation .
[7] Bebeez, Il fintech italiano raccoglie 247 mln nel 2020 e già 343 mln in poco più di tre mesi nel 2021, su https://bebeez.it/report/il-fintech-italiano-raccoglie-247-mln-nel-2020-e-gia-343-mln-in-poco-piu-di-tre-mesi-nel-2021 .
[8] Bizplace, Il mercato Fintech: sfide e opportunità, su https://www.bizplace.it/2021/04/mercato-fintech/ .
Assemblee a distanza: il pericolo Deepfake
La pandemia da Covid-19 ha accelerato l’adozione di nuove tecnologie per svolgere un’assemblea da remoto. Ecco come svolgerla correttamente ed evitare casi di Deepfake
Introduzione
La novità più rilevante della legislazione emergenziale e, in particolare, del c.d. decreto Cura Italia, Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18, convertito in Legge 27/2020[1], è senz’altro rappresentata dalla norma che consente a qualsiasi società, in deroga a qualsiasi altra disciplina (legislativa, regolamentare e statutaria) di obbligare, mediante esplicita statuizione nell’avviso di convocazione, i partecipanti all’assemblea a svolgerla in “totale” audio conferenza: vale a dire senza la presenza fisica dei partecipanti nel luogo prescelto al fine di svolgere l’adunanza, dovendosi essi tutti “collegarsi” – qualora intendessero partecipare all’assemblea – in modalità audio/video.
Alla luce della disciplina emergenziale, all’assemblea “totalmente analogica”, svolta unicamente con la presenza fisica dei membri, e all’assemblea “parzialmente analogica”, ossia l’adunanza che si svolge con la presenza fisica – perlomeno – del Presidente e del Segretario nel luogo di convocazione, ma che offre agli intervenienti la possibilità di collegarsi in audio-conferenza, al di là della circostanza che sia stata prevista dallo Statuto o meno, si aggiunge la nuova Assemblea in full audio/video conference alla quale è possibile partecipare solo mediante audio/video conferenza[2].
In tale ultima ipotesi, Presidente e Segretario ben potrebbero trovarsi nello stesso luogo collegati in audio/video conference; nondimeno, è consentito, “in ogni caso”, che non vi sia «la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio[3]» e, pertanto, anche in deroga a clausole dello Statuto che prevedano la presenza fisica dei partecipanti nello stesso luogo di convocazione.
La convocazione di un’Assemblea esclusivamente telematica pone, anzitutto, un onere in capo a tutti i Soci di dotarsi e utilizzare i mezzi di telecomunicazione indicati dalla società. Il Presidente e il Segretario o Notaio devono svolgere le proprie funzioni necessariamente attraverso i medesimi mezzi di telecomunicazione utilizzati da tutti i partecipanti all’Assemblea: il Presidente deve poter accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti e dirigere i lavori assembleari, mentre il segretario o notaio deve poter assistere e verbalizzare quanto percepito in via telematica.
Il pericolo delle tecnologie di Deepfake: adempimenti ed indicazioni operative necessarie ad evitarlo
È pacifico che, nel redigere il verbale assembleare nella forma dell’atto pubblico il notaio non sia soggetto al dovere ex art. 51, comma II, n. 4, della legge n. 89/1913, di registrare la certezza dell’identità personale dei partecipanti e del Presidente[4].
Ecco perché una delle maggiori difficoltà che si pone in un’Assemblea che si svolge in tutto o in parte on line è quello della autenticazione dei partecipanti ai sensi del summenzionato art. 106, comma 2, D.L. n. 18/2020. Ebbene, in tale contesto, a causa della continua evoluzione tecnologica, un nuovo pericolo si insinua: il fenomeno del Deepfake.
Come ampliamente spiegato nell’articolo richiamato sul tema[5], la tecnologia di Deepfake si sta evolvendo ad una velocità tale che oggi risulterebbe possibile impiegarla in una videocall, impersonando qualcun altro. Come si rammenta, il Deepfake risale al 2018, quando uno sviluppatore adattava tecniche di AI per creare un software che scambiava il volto di una persona con quello di un’altra al fine di ingenerare un nuovo video con il volto “switchato”, comprensivo di lip-synch e movimenti. Oggi il processo appare assai semplificato e la sensibilità sul tema è assai maturata. Tanto da indurre colossi come Facebook, Twitter e Tik Tok a vietarli.
Sempre più aziende stanno sviluppando strumenti per individuare i Deepfakes, analizzando foto e video per dare un “punteggio di fiducia” (confidence score) sulla probabilità che il materiale sia stato creato artificialmente. Sistemi che aiuteranno a combattere la disinformazione e le manipolazioni, ma che rischiano di divenire rapidamente obsoleti a causa del ritmo al quale la tecnologia deepfake avanza. Al fine di arginare tale pericolo, esistono sistemi integrati con l’aggiunta di codici nascosti ai filmati dei content creators in modo che qualsiasi modifica apposta sullo stesso ex post possa essere facilmente segnalata[6].
Siffatti strumenti, applicando le proprie tecniche di apprendimento automatico a un dataset pubblico di sequenze video Deepfake, tentano di intercettare gli indizi da cui desumere che un’immagine sia stata manipolata artificialmente, segni che potrebbero essere invisibili all’occhio umano. Questi includono sottili pixel in dissolvenza o in scala di grigi presenti nei punti in cui il volto dell’ignara vittima è stato fuso con il vero proprietario del corpo.
Uso tristemente diffuso è nel revenge porn e nella pornografia non consensuale, ma non è da sottovalutare il rischio che venga utilizzato anche in contesti di business. Per arginare tale rischio, è necessario consentire al Presidente dell’Assemblea l’identificazione dei partecipanti, il quale, poi, è tenuto a riferire della sua attività di identificazione al Segretario verbalizzante, la cui funzione, è appunto quella di ricevere tale dichiarazione, valutarla coerentemente e diligentemente, e di farne apposita menzione nel verbale[7]. Per fare ciò il Presidente può servirsi di tecnologie in grado di occuparsi di identificare i soggetti con valenza legale, utilizzando la modalità di identificazione ideale possibile alla luce delle peculiarità del singolo contesto.
In questo caso il Presidente può affidarsi alla normativa eIDAS[8], che ha stabilito principi e procedure per ottenere l’identificazione dei soggetti con valenza legale. Interessante è il sistema di identificazione a fattori multipli che prevede di utilizzare più strumenti per avere un’identificazione del soggetto. In questo caso si dividono i mezzi in tre categorie, ogni categoria risponde ad una domanda diversa:
- Qualcosa che solo il soggetto conosce: per esempio una password
- Qualcosa che solo il soggetto possiede: un dispositivo, per esempio uno smartphone con numero di telefono e relativa scheda SIM intestata ad esso o ad altro soggetto che può identificare l’utilizzatore
- Qualcosa che il soggetto è: per esempio, le impronte digitali o il riconoscimento facciale.
Esistono molti software che permettono di identificare i soggetti tramite i principi dell’eIDAS, in particolare, utilizzando il sistema di OTP (One Time Password), trasmesso tramite tecnologia SMS in modo da poter essere letto unicamente dal dispositivo legato ad una specifica utenza telefonica. Di contro, ciò non è realizzabile mediante i sistemi di messaggistica istantanea, che spesso permetto l’accesso anche da dispositivi come laptop o tablet.
Peculiarità tutta italiana è quella che riguarda l’utilizzo del sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Detto sistema si fonda su diversi gradi di certezza dell’identità e, impiegato in tale contesto, permetterebbe di accedere ed identificarsi tramite un sistema sicuro e già conosciuto dal partecipante, alla luce del largo utilizzo dello SPID nelle procedure digitali con la Pubblica Amministrazione.
Quanto alle indicazioni di carattere operativo, per le Assemblee servirà la massima cautela nella redazione dell’Avviso di convocazione dell’Assemblea, nonché attenzione nello scegliere le modalità di svolgimento della stessa, affinché siano garantiti a pieno la partecipazione e l’esercizio del diritto
In particolare, si segnala anche la necessità di richiedere ai Titolari del Trattamento le finalità e i dati oggetto del Trattamento al gestore della piattaforma web che si occuperà dell’individuazione dei Soci partecipanti alla riunione, fornendo prima della stessa, le informazioni richieste mediante apposita informativa (o “privacy policy”) da rendere alla Società nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, e, nella specie, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Osservazioni conclusive
In astratto, non sorgono, dunque, particolari problemi per le modalità di svolgimento dell’Assemblea, se non quelli relativi all’uso degli strumenti tecnologici stessi (es. il mancato funzionamento dei presidi tecnologici utilizzati, problemi di connessione, etc.). Dal momento che grazie agli strumenti appena esposti è possibile ricorrere “anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie”, questi strumenti potranno essere adottati non soltanto qualora lo statuto non disponga alcunché in merito, ma anche laddove – eventualmente – vi fossero previsioni che espressamente vietino il ricorso ai mezzi di partecipazione di cui all’art. 2370, comma IV, c.c.
Fermo tutto quanto precede, per quel che riguarda la convocazione di un’Assemblea esclusivamente telematica l’organo amministrativo ha l’obbligo di predisporre collegamenti idonei per lo svolgimento della medesima, sia nella scelta della tipologia dei mezzi di telecomunicazione sia nella adeguatezza della tecnologia utilizzata, e, come abbiamo visto in precedenza[9], il Presidente è tenuto a svolgere gli accertamenti richiesti dall’art. 2370 c.c. in relazione all’identità e alla legittimazione dei soggetti intervenuti in modo da raggiungere un certo grado di certezza[10].
Per evitare le insidie del Deepfake anche in queste situazioni, gli sviluppatori di software si stanno adoperando nello sviluppo di strumenti per individuare tale fenomeno mediante l’analisi di foto e video e l’utilizzo di un confidence score sulla probabilità che il materiale sia stato creato artificialmente. Sistemi che aiuteranno a combattere la disinformazione e le manipolazioni e permetteranno, al netto degli adempimenti soprarichiamati, di cogliere l’opportunità di svolgere le Assemblee da remoto affidando l’implementazione del sistema di identificazione dei soggetti societari alle soluzioni Legaltech.
Questo contributo è stato redatto da un articolista di Legaltech Italia, partner di DirittoConsenso.it
Informazioni
Decreto “Cura Italia” – Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18, convertito in Legge 27/2020.
Angelo Busani, Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19, su https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2020/04/23/assemblee-e-cda-in-audio-video-conferenza-durante-e-dopo-covid19
Jacopo Lucarelli, Contributo sulle modalità di svolgimento dell’assemblea con audio o videoconferenza ai tempi del coronavirus. Soluzioni pratiche e teoriche, su https://www.diritto.it/contributo-sulle-modalita-di-svolgimento-dellassemblea-con-audio-o-videoconferenza-ai-tempi-del-coronavirus-soluzioni-pratiche-e-teoriche.
Rodolfo Vacca, Cosa è il Deepfake? su Legaltech Italia https://www.legaltechitalia.eu/deepfake/ .
Leo Kelion, Deepfake detection tool unveiled by Microsoft, su https://www.bbc.com/news/technology-53984114.
Il Regolamento UE n. 910/2014 – eIDAS
[1] Decreto “Cura Italia” – Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18, convertito in Legge 27/2020.
[2] Angelo Busani, Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19, su https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2020/04/23/assemblee-e-cda-in-audio-video-conferenza-durante-e-dopo-covid19 .
[3] Decreto Cura Italia, Art. 106, Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, comma II.
[4] A. Busani, op.cit.
[5] Si veda, Rodolfo Vacca, Cosa è il Deepfake? su Legaltech Italia https://www.legaltechitalia.eu/deepfake/.
[6] Leo Kelion, Deepfake detection tool unveiled by Microsoft, su https://www.bbc.com/news/technology-53984114.
[7] A. Busani, op. cit.
[8] Il Regolamento UE n. 910/2014 – c.d. eIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature).
[9] Giulia Annunzi, Le conseguenze dell’esplosione del virus COVID-19 sullo svolgimento delle assemblee societarie. Una breve analisi delle principali novità introdotte dal legislatore, su http://www.dirittoconsenso.it/2020/07/24/covid-19-riflessi-sulle-assemblee-societarie .
[10] Jacopo Lucarelli, Contributo sulle modalità di svolgimento dell’assemblea con audio o videoconferenza ai tempi del coronavirus. Soluzioni pratiche e teoriche, su https://www.diritto.it/contributo-sulle-modalita-di-svolgimento-dellassemblea-con-audio-o-videoconferenza-ai-tempi-del-coronavirus-soluzioni-pratiche-e-teoriche .