Contratti onerosi e contratti gratuiti

Contratti onerosi e contratti gratuiti

Che differenze ci sono tra contratti onerosi e contratti gratuiti? Quali sono i più diffusi di queste due tipologie?

 

Introduzione ai contratti onerosi e contratti gratuiti

Il Codice Civile disciplina diverse tipologie di contratto, suddividendoli in base alle caratteristiche che li contraddistinguono. Di particolare rilievo è la contrapposizione tra contratti onerosi e contratti gratuti (per la precisione, contratti a titolo oneroso e contratti a titolo gratuito), i quali si differenziano tra loro a seconda se all’esecuzione di una prestazione di una delle parti contrattuali corrisponde la ricezione di un compenso dall’altra parte o se, al contrario, la controparte non riceva alcun vantaggio economico, patrimoniale o finanziario rilevante.

 

Il contratto in generale

L’articolo 1321 del Codice civile definisce il contratto come “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. Da tale articolo si deduce che il contratto è un negozio necessariamente plurilaterale, o almeno bilaterale, che ha la funzione di costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico a carattere patrimoniale.

Gli elementi del contratto sono enunciati dall’articolo 1325 del Codice civile e sono:

  1. L’accordo delle parti
  2. La causa
  3. L’oggetto
  4. La forma, quando prescritta dalla legge.

 

In mancanza di uno di questi elementi il contratto è considerato nullo ed in quanto tale privo di effetti.

Il Codice civile disciplina diverse tipologie di contratto, suddividendoli in base alle caratteristiche che li contraddistinguono. I contratti possono, ad esempio, essere consensuali o reali a seconda se si perfezionano con il semplice scambio del consenso tra le parti o con la consegna della cosa. Possono essere unilaterali, quando soltanto una delle parti è obbligata ad eseguire la prestazione, o a prestazioni corrispettive, se ogni parte del contratto è tenuta ad eseguire una prestazione. Possono essere ad esecuzione istantanea se esauriscono i loro effetti in un unico momento o ad esecuzione prolungata quando l’esecuzione si protrae nel tempo e possono inoltre essere commutativi, quando le corrispettive prestazioni comportano uno scambio sostanzialmente equivalente, o aleatori, quando le prestazioni non sono equivalenti e ad una prestazione certa di una delle parti corrisponde una prestazione incerta di un’altra parte.

I contratti possono inoltre essere a titolo oneroso o a titolo gratuito.

 

Contratti a titolo oneroso

Un contratto, o un negozio, si definisce a titolo oneroso quando ad una prestazione che una delle parti contrattuali compie corrisponde un vantaggio patrimoniale o finanziario della controparte. Tale vantaggio economico è denominato corrispettivo o compenso.

Gli elementi di un contratto a titolo oneroso sono dunque l’esecuzione della prestazione di una parte contrattuale, che solitamente si traduce in un sacrificio patrimoniale per la stessa, e il vantaggio economico dell’altra parte.

Il contratto a titolo oneroso più diffuso è il contratto di compravendita, ed è anche il più chiaro per far comprendere perfettamente come funziona tale tipologia di contratto. Nello specifico, il contratto di compravendita è il contratto con cui un soggetto, denominato venditore, trasferisce la proprietà di una cosa ad un altro soggetto, denominato compratore, dietro corrispettivo di un prezzo. Si tratta di un contratto necessariamente bilaterale in cui entrambi i contraenti, venditore e compratore, assumono degli obblighi reciproci. L’obbligo del venditore consiste nel trasferire la proprietà della cosa in questione al compratore, il cui obbligo è quello di pagarne il prezzo concordato. Nel contratto di compravendita il corrispettivo è sempre rappresentato da un prezzo, quindi da una somma di denaro concordata (nel caso contrario, ovvero nel caso in cui vi sia uno scambio di cosa con cosa e non di cosa con denaro si avrebbe un contratto diverso e cioè il contratto di permuta). Nel contratto di compravendita dunque entrambe le parti sono tenute ad eseguire una prestazione, che per una parte consiste in un sacrificio patrimoniale che comporta un vantaggio patrimoniale dell’altra parte.

Un altro esempio di contratto a titolo oneroso, molto utilizzato nel quotidiano, è il contratto di locazione[1].

Il contratto di locazione è l’accordo tramite il quale una parte, denominata locatore, concede il godimento o l’uso temporaneo di un bene mobile o immobile di sua proprietà ad un altro soggetto, denominato conduttore o locatario, per un periodo di tempo determinato o determinabile, in cambio di un corrispettivo in denaro. Anche il contratto di locazione, come il contratto di compravendita, è dunque un contratto ad obbligazioni corrispettive che consistono, per il locatore nel concedere il godimento o l’uso temporaneo di un bene di sua proprietà al locatario, il quale si impegna a pagare un corrispettivo in denaro. Anche in tali situazioni abbiamo dunque un sacrificio patrimoniale di una parte, in tal caso del locatario, al quale corrisponde un vantaggio patrimoniale della controparte, ovvero del locatore.

 

Contratti a titolo gratuito

Ai contratti a titolo oneroso si contrappongono i contratti a titolo gratuito.

Un contratto, o un negozio, si definisce a titolo gratuito quando una parte esegue una prestazione ma non riceve dalla controparte alcun vantaggio economico, patrimoniale o finanziario significativo.

Occorre sottolineare che i contratti a titolo gratuito non devono essere confusi con i contratti liberali, i quali si caratterizzano per la volontà di una parte di arricchire un’altra parte senza ricevere alcuna controprestazione, ma soltanto per spirito di liberalità. Nei contratti a titolo gratuito il contraente si impegna a compiere un atto non per spirito di liberalità, ma per ricevere comunque una controprestazione, la quale però non è significativa dal punto di vista patrimoniale, finanziario o economico.

Ad esempio, il contratto liberale per eccellenza, molto utilizzato nel quotidiano, è il contratto di donazione con il quale, come sancito dall’articolo 769 del Codice civile, una parte arricchisce l’altra disponendo a suo favore di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione, per solo spirito di liberalità, senza ricevere in cambio alcuna controprestazione. Nei contratti liberali dunque il disponente non riceve mai alcuna controprestazione, mentre nei contratti a titolo gratuito il disponente riceve comunque una controprestazione la quale però non è significativa sotto il profilo patrimoniale, finanziario o economico.

 

Contratti ad obbligazioni corrispettive a titolo gratuito

I contratti ad obbligazioni corrispettive sono solitamente contratti a titolo oneroso, come ad esempio il contratto di locazione, il contratto di compravendita o il contratto di mandato. Ci sono tuttavia ipotesi in cui anche un contratto ad obbligazioni corrispettive può essere a titolo gratuito, quale ad esempio il contratto di deposito o il contratto di comodato.

Il contratto di deposito, come sancito dall’art. 1766 del Codice civile, consiste nella ricezione da parte di un soggetto detto depositario di una cosa mobile depositata da un’altra parte detta depositante con l’obbligo di custodirla e restituirla in natura. Nel contratto di deposito dunque una parte si impegna a sorvegliare e a detenere un oggetto depositato dal depositante, senza ricevere in cambio alcun vantaggio economico, patrimoniale o finanziario significativo. Il contratto di deposito difatti si presume sempre a titolo gratuito a meno che non sia diversamente stabilito.

La medesima disciplina si applica al contratto di comodato, detto anche contratto di prestito d’uso, che prevede che una parte consegni ad un’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Anche con il contratto di comodato dunque abbiamo una parte che ottiene un vantaggio, che consiste nel servirsi della cosa in oggetto, senza che la controparte ne ricavi un vantaggio economico, patrimoniale o finanziario significativo.

Informazioni

Artt. 1321, 1325, 769, 1766 del Codice Civile;

Geraci Antonio, Compendio di diritto civile, Nel Diritto Editore;

Di Pirro Massimiliano, Manuale di istituzioni di diritto civile, Edizioni giuridiche Simone.

[1] Per un approfondimento sul contratto di locazione invito a leggere: Il contratto di locazione – DirittoConsenso.


Riapertura delle indagini

Quando è possibile la riapertura delle indagini?

In quali casi ed in che modo è possibile la riapertura delle indagini nel processo penale?

 

Introduzione al tema della riapertura delle indagini

Il Pubblico Ministero durante la fase delle indagini preliminari si occupa di svolgere tutte le indagini da lui ritenute necessarie al fine di raccogliere elementi di prova e di accertare la verità dei fatti[1]. Terminate le indagini presenta al giudice competente una richiesta di rinvio a giudizio per il soggetto indiziato[2] nel caso in cui ritenga che vi siano abbastanza elementi di prova tali da poter affrontare un processo o, al contrario, in assenza di tali elementi di prova presenta una richiesta di archiviazione del fatto. Ma una volta conclusa la fase delle indagini preliminari, è possibile richiedere una riapertura delle indagini?

 

La riapertura delle indagini

Il tema della possibilità o impossibilità di una riapertura delle indagini successivamente all’emissione di un provvedimento di archiviazione del fatto è da sempre oggetto di diversi dibattiti, e sulla questione è intervenuta più volte la giurisprudenza, ma a fornire una risposta a questo interrogativo è il Codice di procedura penale (c.p.p.).

In particolare, l’articolo 414 c.p.p. afferma che dopo il provvedimento di archiviazione del fatto il giudice può autorizzare con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del Pubblico Ministero se motivata dall’esigenza di nuove investigazioni. In caso quindi di sopravvenienza dell’esigenza di effettuare nuove investigazioni, una richiesta di riapertura delle indagini può essere presentata al giudice competente.

L’articolo in questione aggiunge tuttavia che la richiesta di riapertura delle indagini è respinta quando non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l’esercizio dell’azione penale.

Secondo quanto sancito dall’articolo 414 del c.p.p. dunque il provvedimento di archiviazione del fatto emesso dal giudice competente non esclude in modo assoluto la futura possibilità di procedere con nuove indagini. L’articolo 414 evidenzia tuttavia che tale ipotesi trova applicazione soltanto nel caso in cui vi sia ragionevole motivo di ritenere che delle nuove indagini porterebbero all’individuazione di nuove fonti di prova tali da determinare l’esercizio dell’azione penale nei confronti del soggetto indiziato. Non ogni richiesta di riapertura delle indagini può dunque essere accettata, ma è necessaria una nuova analisi della situazione e degli elementi di fatto.

La richiesta di riaperture delle indagini può essere presentata direttamente dalla persona offesa dal reato o dal suo difensore e il giudice competente decide con decreto.

Il secondo comma dell’articolo 414 afferma inoltre che quando è autorizzata la riapertura delle indagini il Pubblico Ministero procede a nuova iscrizione a norma dell’articolo 335 c.p.p., con conseguente decorrenza di un nuovo termine per la chiusura delle indagini.

Il comma 2 bis aggiunge che gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura delle indagini emesso dal giudice competente sono inutilizzabili.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SS.UU., Cass. Pen., sent. n. 9/2000) hanno inoltre aggiunto che, una volta disposta l’archiviazione del fatto, e in assenza del provvedimento del giudice di riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p., non è consentito al Pubblico Ministero la richiesta di applicazione di una misura cautelare o di emissione di un altro provvedimento implicante l’attualità di un procedimento investigativo nei confronti della stessa persona per lo stesso fatto.

 

È possibile riaprire le indagini in un procedimento contro ignoti?

Può accadere che le indagini compiute e gli elementi di prova raccolti non abbiano portato all’individuazione dell’autore o degli autori del fatto considerato reato, i quali sono dunque rimasti ignoti. L’articolo 415 del c.p.p. sancisce che in tale ipotesi, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, il Pubblico Ministero può presentare al giudice competente una richiesta di archiviazione del fatto o un’autorizzazione a proseguire le indagini.

Ma in caso di archiviazione del fatto contro ignoti il Pubblico Ministero può presentare al Giudice una richiesta di riapertura delle indagini?

Su tale questione è sorto un contrasto giurisprudenziale in quanto una parte della dottrina sosteneva la necessità di richiedere ed ottenere un provvedimento da parte del giudice che autorizzasse la riapertura delle indagini, e un’altra parte della dottrina affermava invece che tale autorizzazione non fosse necessaria nell’ipotesi in cui l’autore o gli autori del reato, in precedenza ignoti, fossero stati poi identificati successivamente all’emissione del provvedimento di archiviazione del fatto.

A dirimere il contrasto giurisprudenziale sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali hanno affermato che non è necessaria l’autorizzazione del giudice alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione in tali situazioni in quanto il regime autorizzatorio prescritto dall’articolo 414 c.p.p. è diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, senza alcuna preclusione dello svolgimento di ulteriori successive attività investigative ricollegabili direttamente al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale (SS.UU., Cass. Pen. sent. n. 13040/2006).

In caso di emissione da parte del giudice di un provvedimento di archiviazione di un fatto commesso da soggetti ignoti, dunque, qualora tali individui siano stati successivamente identificati, le indagini possono essere riaperte senza la necessità di un provvedimento di autorizzazione da parte del giudice.

 

Le modifiche apportate all’articolo 414 c.p.p. dalla riforma Cartabia

La cosiddetta riforma Cartabia del 2022, che prende il nome dalla Ministra che l’ha promossa, ha apportato diverse novità alla fase delle indagini preliminari.

Per quanto concerne la questione della possibilità di riapertura delle indagini preliminari successivamente all’emissione di un decreto di archiviazione la riforma ha modificato l’articolo 414 c.p.p.

Antecedentemente a tale riforma difatti, l’articolo 414 fondava la richiesta di riapertura delle indagini soltanto sull’esigenza di effettuare nuove investigazioni. Per la riapertura delle indagini era dunque sufficiente indicare un qualsiasi elemento o una qualsiasi situazione sopravvenuta per la quale si ritenesse di dover procedere a nuove indagini. Era assolutamente irrilevante dunque l’esito delle indagini effettuate.

La riforma Cartabria ha portato ad una riformulazione dell’articolo in questione che ha comportato un ribaltamento della situazione in quanto, l’articolo 414 oggi stabilisce espressamente che la richiesta di riapertura delle indagini può essere accettata dal giudice soltanto se le nuovi fonti di prova, da sole o unite alle precedenti, possono determinare l’esercizio dell’azione penale. Prima di presentare una richiesta di riapertura delle indagini è dunque necessario, non soltanto indicare i nuovi elementi e le nuove fonti di prova acquisite, ma anche prevedere il possibile scenario processuale e in particolare poter affermare che con le nuove prove si potrà disporre il rinvio a giudizio del soggetto indagato.

La riforma Cartabia ha dunque inasprito la disciplina della riapertura delle indagini preliminari, apportando di conseguenza anche maggior importanza e severità al provvedimento di archiviazione del fatto. Data la difficoltà di ottenere un provvedimento di riapertura delle indagini da parte del giudice, va da sé che prima che il Pubblico Ministero chieda al giudice di procedere con l’archiviazione del fatto e prima che il giudice stesso emetta il provvedimento di archiviazione, è necessaria un’analisi minuziosa e dettagliata di ogni elemento sulla base dei quali è fondata la richiesta di archiviazione.

Informazioni

Artt. 414, 415 Codice di Procedura Penale.

SS.UU., Cass.Pen., sent. n.9/2000.

SS.UU., Cass. Pen., sent. n. 13040/2006.

[1] Il pubblico ministero è un soggetto importante del processo penale. Per un approfondimento sulle attività che può compiere invito a leggere: Le attività del Pubblico Ministero nel processo penale – DirittoConsenso.

[2] Le indagini preliminari devono essere svolte nel pieno rispetto dell’indagato. Ecco perché sono importanti e devono essere garantite tutta una serie di diritti. Per un approfondimento: Le indagini preliminari e la tutela dell’indagato – DirittoConsenso.


Azione penale

Cos'è l'azione penale?

La funzione del Pubblico Ministero durante la fase delle indagini preliminari è di raccogliere informazioni ed elementi di prova al fine di decidere se presentare al giudice competente una richiesta di archiviazione del fatto o se, al contrario, esercitare l’azione penale. Ma cos’è l’azione penale?

 

La definizione di azione penale

Per azione penale si intende la richiesta presentata dal Pubblico Ministero (p.m.) al Giudice per le indagini preliminari (g.i.p.) con la quale si chiede che il soggetto individuato come autore di un fatto considerato reato venga sottoposto ad un procedimento penale. L’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero segna un momento importante, in quanto determina la conclusione della fase delle indagini preliminari e l’inizio della fase processuale in senso stretto.

Ai sensi dell’art. 50 del Codice di procedura penale il Pubblico Ministero esercita l’azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione[1]. Il secondo e il terzo comma del suddetto articolo aggiungono inoltre che, quando non è necessaria la querela, la richiesta, l’istanza o l’autorizzazione a procedere, l’azione penale è esercitata d’ufficio e che l’esercizio dell’azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

Il Pubblico Ministero è il solo titolare dell’azione penale e, ai sensi dell’articolo 112 della Costituzione, ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. L’esercizio dell’azione penale costituisce dunque non soltanto una facoltà del Pubblico Ministero, ma un vero e proprio obbligo giuridico. La ratio del principio costituzionale di obbligatorietà dell’azione penale è quella di garantire l’uguaglianza di tutti i soggetti dinanzi alla legge e garantire una corretta applicazione di quest’ultima.

 

La richiesta di rinvio a giudizio

La richiesta di rinvio a giudizio[2] è l’atto tramite cui il Pubblico Ministero esercita l’azione penale ed è disciplinata dall’articolo 416 del Codice di Procedura Penale.

In particolare, questo sancisce che la richiesta di rinvio a giudizio deve essere depositata dal Pubblico Ministero nella cancelleria del giudice unitamente al fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini portate a termine e i verbali degli atti compiuti dinanzi al Giudice per le indagini preliminari. L’eventuale corpo del reato e le cose pertinenti al reato devono essere allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.

L’articolo 416 afferma inoltre che la richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall’avviso previsto dall’articolo 415 bis (cioè l’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari), nonché dall’invito a presentarsi per rendere interrogatorio ai sensi dell’articolo 375 comma 3, nel caso in cui la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine è previsto dalla legge.

L’articolo 417 del Codice di procedura penale prevede gli elementi e i requisiti che la richiesta di rinvio a giudizio deve contenere a pena di nullità. In particolare, la richiesta di rinvio a giudizio deve contenere in primo luogo le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali necessarie per identificarlo, oltre che le generalità della persona offesa dal reato quando ne sia possibile l’identificazione. La richiesta di rinvio a giudizio deve altresì contenere l’enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, l’indicazione delle fonti di prova acquisite, la data e la sottoscrizione del Pubblico Ministero.

Il giudice, entro cinque giorni dal deposito della richiesta di rinvio a giudizio, fissa con decreto il giorno, l’ora e luogo dell’udienza in camera di consiglio. Il secondo comma dell’articolo 418 del Codice di procedura penale specifica che tra la data di deposito della richiesta di rinvio a giudizio e la data dell’udienza non può intercorrere un termine superiore a 30 giorni. L’avviso contenente il giorno, l’ora e il luogo dell’udienza deve essere notificato all’imputato e alla persona offesa, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio formulato dal Pubblico Ministero.

La richiesta di rinvio a giudizio da parte del Pubblico Ministero è irretrattabile, non può dunque essere successivamente ritirata o modificata.

 

Altre modalità di esercizio dell’azione penale

Oltre che tramite la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio da parte del Pubblico Ministero al giudice, l’azione penale può essere esercitata:

  • tramite decreto di citazione diretta a giudizio,
  • tramite richiesta di giudizio immediato o di giudizio direttissimo oppure
  • tramite richiesta di emissione di un decreto penale di condanna o di applicazione della pena.

 

L’articolo 550 del Codice di Procedura Penale disciplina i casi in cui il Pubblico Ministero esercita l’azione penale con la citazione diretta a giudizio, ovvero quando si tratta di contravvenzioni o di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 4 anni o con la multa, sola o congiunta alla pena detentiva. Ai sensi dell’articolo 552 inoltre, il decreto di citazione a giudizio deve contenere le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali necessarie per identificarlo, oltre che le generalità delle altre parti private, con le indicazioni dei rispettivi difensori. Deve inoltre essere indicato il nominativo della persona offesa, qualora identificata e l’enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza. Deve essere indicato altresì il giudice competente per l’udienza di comparizione predibattimentale, il luogo, il giorno e l’ora della comparizione.

Quando un soggetto sia stato arrestato in flagranza di reato[3] o quando il soggetto indagato ha reso confessione il Pubblico Ministero può decidere di concludere rapidamente le indagini e saltare direttamente al dibattimento, senza passare per l’udienza preliminare. In tal caso deve presentare al giudice competente una richiesta di giudizio direttissimo.

L’articolo 459 del Codice di procedura penale disciplina le ipotesi nelle quali il Pubblico Ministero può esercitare l’azione penale tramite la richiesta di emissione di un decreto penale di condanna. In particolare, il primo comma del suddetto articolo sancisce che il Pubblico Ministero può ricorrere a tale strumento quando ritenga che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva. In tale ipotesi il p.m. deve presentare al Giudice per le indagini preliminari una richiesta motivata di emissione di un decreto penale di condanna, indicando la misura della pena, entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il Giudice per le indagini preliminari può decidere anche di non accogliere la richiesta del Pubblico Ministero e in tal caso gli restituisce gli atti. In caso di emissione di un decreto penale di condanna deve esserne data comunicazione anche al querelante.

 

Cosa accade dopo l’esercizio dell’azione penale

Nel momento in cui la richiesta di rinvio a giudizio viene accolta dal giudice competente il soggetto indiziato da indagato diventa imputato. Inizia così la fase processuale in senso stretto, ovvero il soggetto sarà sottoposto ad un vero e proprio processo al fine di determinare la sua colpevolezza o la sua innocenza. L’udienza preliminare si svolge in camera di consiglio ed è prevista la partecipazione necessaria anche del Pubblico Ministero, oltre che del difensore dell’imputato.

Durante la discussione il Pubblico Ministero deve esporre sinteticamente i risultati delle indagini svolte e presentare gli elementi di prova sulla base dei quali ha presentato la richiesta di rinvio a giudizio. L’imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

Al termine della discussione, il Giudice per l’udienza preliminare (g.u.p.) può decidere di emettere una sentenza di non luogo a procedere quando ritiene che l’imputato non ha commesso il fatto, nel caso in cui il fatto non sussiste o non è previsto come reato, nel caso in cui gli elementi di prova acquisiti non siano sufficienti o idonei a sostenere un’accusa in giudizio, quando è presente una causa di estinzione del reato o se è assente una condizione di procedibilità, oppure, al contrario, quando ritenga che a carico dell’imputato vi siano degli elementi sufficienti per sostenere un accusa in giudizio emette il decreto che dispone al giudizio, rinviando il soggetto al dibattimento.

Il g.u.p. inoltre quando lo ritenga necessario può ordinare al Pubblico Ministero il compimento di ulteriori indagini, quando le indagini da quest’ultimo svolte sono da lui considerate incomplete o insufficienti.

Informazioni

Artt. 50, 415 bis, 416, 417, 459, 550, 552, Codice di Procedura Penale.

Art. 112 Cost. COSTITUZIONE – Normattiva.

Pontillo S., Saladino V., Compendio di Diritto Processuale Penale, Nel Diritto Editore, 2024.

[1] Per un approfondimento sulla richiesta di archiviazione invito a leggere: L’archiviazione dei procedimenti penali – DirittoConsenso.

[2] È una delle fasi del processo penale. Per una visione d’insieme del processo invito ad approfondire: Uno schema pratico del processo penale – DirittoConsenso.

[3] La flagranza di reato è una particolare situazione – stato di flagranza – rilevante in ambito penal-processuale. Per un approfondimento: La flagranza di reato – DirittoConsenso.


Attività del Pubblico Ministero

Le attività del Pubblico Ministero nel processo penale

Il Pubblico Ministero svolge sì un ruolo fondamentale nelle indagini ma quali sono le attività del Pubblico Ministero nell’intero processo penale?

 

Le ‘prime’ attività del Pubblico Ministero: l’articolo 358 del Codice di Procedura Penale

Le attività del Pubblico Ministero nella fase delle indagini preliminari sono disciplinate dal Titolo V del Quinto Libro del Codice di Procedura Penale. Questo inizia con l’art. 358 che attribuisce al PM il potere di compiere ogni attività necessaria per raccogliere gli elementi utili al corretto esercizio dell’azione penale.

Si tratta di un principio generale che non si traduce in un potere arbitrario ma che resta comunque limitato a determinate attività e a degli strumenti precisi disciplinati dal legislatore a cui il Pubblico Ministero può ricorrere al fine di accertare i fatti e individuare i colpevoli.

Il Pubblico Ministero deve dunque, nel corso delle indagini preliminari, verificare la fondatezza della notizia di reato e procedere alla raccolta delle prove a carico del soggetto indiziato. Tuttavia, conformemente al principio di imparzialità del Pubblico Ministero e al principio garantista su cui si fonda il nostro ordinamento, l’art. 358 del Codice di Procedura Penale sancisce altresì l’obbligo per il PM di svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini. L’attività del Pubblico Ministero deve dunque estendersi non soltanto alla ricerca degli elementi di prova a sostegno dell’accusa, ma anche agli elementi di prova che potrebbero scagionare il soggetto indagato dalle accuse.

 

Gli accertamenti tecnici

Tra i principali strumenti a cui il Pubblico Ministero può fare ricorso durante le indagini rientrano gli accertamenti tecnici. Si tratta di un’attività di particolare importanza finalizzata alla verifica di dati materiali per il cui compimento sono richieste specifiche competenze di cui il Pubblico Ministero è di norma sprovvisto e che dunque delega a dei soggetti specializzati, denominati consulenti tecnici. Il PM sceglie il consulente tecnico tra quelli iscritti negli Albi dei Periti i quali, una volta nominati, non possono rifiutare di prestare la loro opera.

Gli accertamenti tecnici si distinguono in accertamenti ripetibili e accertamenti non ripetibili. Un accertamento tecnico è considerato ripetibile se può essere effettuato più di una volta senza che questo comporti l’alterazione o la distruzione dell’elemento materiale che ne costituisce l’oggetto. Solitamente gli accertamenti tecnici sono considerati tali se possono essere compiuti anche successivamente dinanzi al giudice del dibattimento, così da poter rispettare il principio di immediatezza e il principio del contraddittorio nella formazione della prova in udienza. Al contrario, sono considerati accertamenti tecnici non ripetibili quelli che non possono essere compiuti per più di una volta senza alterare o distruggere l’elemento materiale che ne costituisce l’oggetto. In tali situazioni, per assicurare comunque il contraddittorio nella formazione della prova, il legislatore impone al pubblico ministero di avvisare senza ritardo la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa dal reato del luogo e dell’ora fissati per il conferimento dell’incarico al consulente tecnico, al quale potranno partecipare assistiti dai propri difensori. Sia la persona sottoposta alle indagini che la persona offesa dal reato potranno inoltre nominare i propri consulenti tecnici[1] e formulare eventuali osservazioni e riserve.

 

Le assunzioni di informazioni, le misure urgenti di protezione e il prelievo di campioni biologici

Nel corso delle indagini preliminari, così come disposto dall’art. 362 del Codice di Procedura Penale, il Pubblico Ministero può decidere di assumere informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili per l’accertamento dei fatti o dai potenziali testimoni. Questa è una delle più importanti attività del Pubblico Ministero.

Il primo comma dell’articolo 362 sancisce che alle persone informate sui fatti, ove siano già state sentite dal difensore o da un suo sostituto, non possono essere richieste informazioni sulle domande formulate o sulle risposte date. L’assunzione di informazioni deve avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni e delle garanzie previste dalla legge. Nel caso in cui le informazioni debbano essere assunte da persone minori o da soggetti maggiorenni in condizioni di particolare vulnerabilità, il PM deve avvalersi dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria.

Per quanto concerne l’applicazione di misure urgenti di protezione della persona offesa, l’art. 362 bis del Codice di Procedura Penale dispone che quando si procede per alcuni delitti, caratterizzati da particolari gravità, tra cui il reato di cui all’art 575 c.p. (cioè omicidio) o di cui all’articolo 612 bis c.p. (cioè atti persecutori), consumati o tentati, il Pubblico Ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie e dopo aver assunto informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, è tenuto a valutare entro 30 giorni dall’iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione di una misura cautelare, al fine di proteggere la persona offesa dal reato da ulteriori conseguenze del reato.

Un altro strumento di fondamentale importanza a cui il Pubblico Ministero può ricorrere per l’accertamento dei fatti e l’individuazione del colpevole è il prelievo di campioni biologici su soggetti viventi, il quale avviene di norma con il consenso della persona interessata e nel pieno rispetto delle garanzie previste dalla legge. L’art. 359 bis del Codice di Procedura Penale prevede tuttavia che in caso di mancato consenso del soggetto interessato il Pubblico Ministero è tenuto a richiedere al giudice per le indagini preliminari un’ordinanza con la quale si dispone un prelievo coattivo e che nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare un grave o un irreparabile pregiudizio alle indagini, questi può disporre lo svolgimento immediato delle operazioni con decreto motivato, il quale entro le 48 ore successive dovrà essere convalidato dal Gip.

 

Le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri

Tra le attività del Pubblico Ministero ci sono anche ispezioni, perquisizioni e sequestri. Questi sono mezzi di ricerca della prova e sono fondamentali per il proseguimento delle indagini. Spetta al Pubblico Ministero ordinare ispezioni, perquisizioni e sequestri.

L’ispezione viene richiesta dal Pubblico Ministero con decreto motivato per accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato o per descrivere lo stato dei luoghi. L’ispezione può essere personale o reale, a seconda se venga effettuata su un soggetto vivente o all’interno di un luogo e deve necessariamente essere preceduta dalle informazioni di garanzia. Tuttavia, quando vi è fondato pericolo che le cose, le tracce o i luoghi del reato possano essere alterati o si possano disperdere, e il PM non possa intervenire tempestivamente, l’ispezione può essere effettuata su iniziativa della polizia giudiziaria e convalidata successivamente.

La perquisizione è disciplinata dall’art. 247 del Codice di Procedura Penale e consiste in un’attività di ricerca del corpo del reato o di cose pertinenti al reato, cioè quelle cose a mezzo delle quali il reato è stato commesso o che ne costituiscono il profitto, il prezzo o il prodotto. La perquisizione può essere personale o locale. È definita personale la perquisizione effettuata sul corpo di un soggetto, solitamente l’imputato o la persona offesa dal reato, mentre è considerata locale la perquisizione effettuata in un luogo preciso, quando vi è fondato motivo di ritenere che il corpo del reato o che cose pertinenti al reato si trovino in tale luogo o che in esso possa essere eseguito l’arresto dell’imputato o dell’evaso. Anche la perquisizione, al pari dell’ispezione, deve essere disposta con decreto motivato del Pubblico Ministero o dell’autorità giudiziaria.

Il Pubblico Ministero può inoltre disporre il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato quando sia necessario per l’accertamento dei fatti, così come stabilisce l’art. 253 del Codice di Procedura Penale, il quale aggiunge che la copia del decreto di sequestro deve essere consegnata al soggetto interessato se presente.

 

Gli interrogatori e le intercettazioni

Al fine di accertare i fatti, il Pubblico Ministero può inoltre fare ricorso allo strumento delle intercettazioni. Le intercettazioni, disciplinate all’art. 267 del Codice di Procedura Penale, sono dei mezzi di ricerca della prova e consistono nella registrazione di conversazioni dalle quali si possa dedurre la commissione di un reato e l’individuazione del relativo colpevole.

L’ambito delle intercettazioni è molto delicato, in quanto contrastante con i principi costituzionali della libertà e della segretezza delle comunicazioni, e in quanto tale possono essere disposte dal PM soltanto a seguito di autorizzazione del Gip e soltanto in presenza di taluni requisiti[2]. Il legislatore prevede inoltre che in casi di urgenza, ovvero quando dal ritardo dell’operazione possa derivare un grave pregiudizio per le indagini, le intercettazioni possono essere disposte direttamente dal Pubblico Ministero con decreto motivato, il quale però dovrà essere immediatamente comunicato al Gip che dovrà provvedere a convalidarlo entro 48 ore dalla emissione del decreto.

Il Pubblico Ministero può inoltre, al fine di raccogliere prove relative al fatto per il quale procede, decidere di effettuare un interrogatorio nei confronti del soggetto indagato, il quale può essere eseguito soltanto in presenza di un difensore, con il rispetto delle prescrizioni di legge e nel rispetto delle garanzie previste dall’articolo 64 del Codice di Procedura Penale. In particolare, prima di procedere con l’interrogatorio deve essere rivolto al soggetto interrogato un avviso preliminare con il quale egli dovrà essere informato del suo diritto di potersi avvalere della facoltà di non rispondere[3], consapevole che il procedimento proseguirà anche in caso di una sua mancata risposta, e che ogni dichiarazione rilasciata potrà essere utilizzata nei suoi confronti. L’interrogatorio del Pubblico Ministero nel processo penale ha carattere investigativo ed egli è di norma libero di scegliere il momento in cui ritiene più opportuno procedere con l’interrogatorio, tranne nel caso in cui si tratti di un soggetto sottoposto a custodia cautelare in quanto, in tal caso, l’interrogatorio del Giudice precede sempre quello del Pubblico Ministero.

Informazioni

Artt. 358, 359,359 bis, 360, 361, 362, 362 bis, 364, 368, 369 Codice di Procedura Penale.

Pontillo S., Saladino V., Compendio di Diritto Processuale Penale, Nel Diritto Editore, 2024.

De Gioia Valeria, Compendio di Diritto Processuale Penale, I Compendi Tribuna, 2024.

[1] I consulenti possono infatti essere d’ufficio (perciò denominati consulenti tecnici d’ufficio, CTU) oppure di parte (consulenti tecnici di parte, CTP). Per un approfondimento su questi ultimi: Cos’è la Consulenza Tecnica di Parte (CTP)? – DirittoConsenso.

[2] Cioè quando vi siano a carico del soggetto intercettato dei gravi indizi di reato e quando l’intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini.

[3] Sulla facoltà di non rispondere invito a leggere: La facoltà di non rispondere dell’indagato – DirittoConsenso.


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