Detenzione abusiva di armi e porto d'armi

La detenzione abusiva di armi ed il porto d'armi

La detenzione abusiva di armi ed il porto d’armi: le differenze e le condizioni su questi reati in materia di armi

 

La detenzione abusiva di armi

La detenzione abusiva di armi ed il porto d’armi sono solamente due reati in materia di armi. In questo articolo parleremo per ordine trattando per prima la detenzione abusiva d’armi, successivamente il porto d’armi.

L’articolo 697 del Codice penale disciplina il reato di “detenzione abusiva di armi”. L’illecito in parola è collocato nel Libro terzo (“delle contravvenzioni”), Titolo I, Capo I, Sezione III (“delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati”) del nostro Codice. Infatti, la detenzione abusiva di armi è una contravvenzione, per cui il Legislatore ha previsto l’arresto o l’ammenda.

La norma protegge il bene giuridico della pubblica sicurezza. A tal riguardo, essa prevede che quanti detengono armi o caricatori che, secondo l’articolo 38 R.D. 773/1931, dovrebbero essere denunciati, o, anche, munizioni per le quali è richiesta la denuncia, sono puniti con l’arresto da 3 a 12 mesi o con l’ammenda fino a 371 euro, se hanno omesso la denuncia.

La norma, inoltre, al secondo comma, prevede che sia punito anche chi non denuncia all’autorità la presenza di armi o munizioni, di cui è a conoscenza, nel luogo abitato. In questo secondo caso, però, la sanzione è ridotta. In particolare, l’arresto è previsto fino a 2 mesi e l’ammenda fino a 258 euro.

È importante evidenziare, da principio, che la condotta punita è la detenzione d’armi. Nello specifico, per detenzione si intende il potere di fatto esercitato sulle armi o, anche, la mera disponibilità delle stesse. Non a caso è punibile la sola coscienza della loro presenza nella propria abitazione, anche qualora non le si utilizzi.

Si tratta, in particolare, di un reato permanente. La situazione antigiuridica, infatti, si estende fintantoché il responsabile mantiene la disponibilità delle armi o munizioni detenute.

È necessario, tuttavia, che l’arma in questione sia considerata soggetta a denuncia. In particolare, il riferimento è all’articolo 38 comma 1 T.u.l.p.s. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

Si deve tener conto che non sono soggette a denuncia le armi detenute da quanti risultano esentati dal relativo obbligo (38 T.u.l.p.s. comma 2), e cioè:

  • i corpi armati
  • le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo
  • i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche
  • le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, limitatamente però al numero e alla specie delle armi loro consentite[1].

 

L’illecito in esame è un reato comune, in quanto il Legislatore non richiede che coloro i quali lo pongono in essere presentino particolari caratteristiche. In altre parole: chiunque può, potenzialmente, commetterlo.

La condotta punita è l’omessa denuncia. Essa deve essere presentata all’Autorità di pubblica sicurezza. Ciò le consente di avere contezza della presenza di armi e munizioni nel territorio di sua competenza, di sapere chi ne dispone nonché di intervenire opportunamente nel caso di utilizzo per fini illeciti.

L’elemento soggettivo che deve risultare integrato, ai fini della perseguibilità dell’illecito, è il dolo generico. Ciò significa che l’autore di reato deve aver avuto coscienza della disponibilità dell’arma o delle munizioni senza farne denuncia, come sancito dalla settima Sezione della Cassazione, con pronuncia n. 28896/2018.

 

Il porto d’armi

Col termine “porto d’armi” ci si riferisce all’autorizzazione che la Legge richiede per l’acquisto o la detenzione di armi. Competente a rilasciarla è la Questura o Prefettura. Per ottenerla è necessario:

  • aver compito la maggiore età,
  • non avere precedenti penali a proprio carico,
  • possedere determinati requisiti psicofisici.

 

L’autorizzazione è un atto discrezionale dell’Autorità, tenuta a valutare l’opportunità del rilascio del porto d’armi alla persona interessata. Ad esempio, l’Autorità potrebbe considerarla socialmente pericolosa.

Il T.u.l.p.s. esclude che il porto d’armi possa essere concesso a:

  • colui che è stato condannato alla limitazione della libertà personale per più di 3 anni per la commissione di un reato non colposo, e che non sia stato riabilitato
  • colui che è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza
  • colui che è stato sottoposto ad ammonizione o a misura di sicurezza
  • colui che ha commesso delitti contro lo Stato o contro l’ordine pubblico
  • colui che ha commesso delitti contro le persone, ricorrendo a violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità[2]
  • colui che è condannato alla reclusione per la commissione di un delitto non colposo contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
  • colui che è condannato a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico
  • colui che è condannato per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi[3].

 

Inoltre, ai fini dell’autorizzazione, è necessario valutare la motivazione per cui il porto d’armi viene richiesto. In particolare, le ragioni che lo legittimano sono:

  • la personale difesa[4]. In questo caso, la Prefettura deve accertare la necessità personale di detenere armi in via preventiva. Una volta riconosciuta, l’arma può essere utilizzata anche al di fuori della propria abitazione. L’autorizzazione deve essere rinnovata annualmente, a seguito di un controllo delle capacità visive, uditive, di movimento della persona interessata. Solo in virtù del provvedimento autorizzativo, l’arma può considerarsi legittimamente detenuta ai fini della scriminante di cui all’articolo 52 del codice penale, che disciplina la legittima difesa[5]. Per personale difesa sono autorizzati al porto d’armi, anche senza necessità della relativa licenza, i Magistrati dell’ordine giudiziario, pur se temporaneamente collocati fuori dal ruolo.È legittimato, ai fini della personale difesa, l’utilizzo di:
  • armi ad aria compressa
  • spray urticanti
  • pistole al peperoncino
  • dissuasori elettrici
  • manganelli telescopici
  • Kubotan[6];
  • la pratica di uno sport (tiro a segno e a volo) e l’uso venatorio (caccia). In queste due ipotesi, il porto d’armi viene rilasciato dal Questore e scade dopo 6 anni.
  • il possesso di una collezione personale d’armi. È importante specificare che quest’ipotesi si distingue dalle altre in quanto si riferisce alla mera detenzione e non anche al porto (cioè, al trasporto fuori casa). Per questa ragione, si tratta di una comunicazione al Questore, e non di una vera e propria istanza. Pertanto, le armi devono rimanere all’interno dell’abitazione del collezio Quelle da sparo non possono essere più di 3. Non possono, inoltre, essere detenute le relative munizioni. Infine, l’istanza non necessita di rinnovi. La denuncia, dunque, riguarda anche coloro i quali non comprano in prima persona armi, tuttavia vi risultano nella disponibilità in quanto eredi del detentore. Per quanto riguarda la loro conservazione, la Legge tace. Tuttavia si richiede ogni diligenza possibile. Ciò significa che si è tenuti ad evitare che le armi vengano utilizzate da persone incapaci di gestirle in sicurezza nonché ad impedire che ne si faccia un uso sconsiderato all’interno della propria abitazione.

 

Il porto d’armi di cui si è parlato è riferito alle armi c.d. proprie, dunque da sparo, da taglio, da punta (es. pistola, spada, bomba). Esistono, altresì, le armi improprie[7]. Con questo termine si fa riferimento agli utensili che sono destinati ad usi specifici, diversi dall’offesa, ma che, tuttavia, possono essere utilizzi anche per offendere (es. coltello, catena, cacciavite). Nel primo caso, il porto è sempre vietato, dunque punito, salvo autorizzazione (o, nel caso del collezionista, salvo comunicazione al questore per la mera detenzione in casa). Nel secondo caso, il porto è vietato quando manchi il c.d. giustificato motivo.

Pertanto, si commette un reato:

  • se si detengono armi in casa senza notiziare la Questura[8];
  • se si ereditano armi senza notiziare la Questura;
  • se si trasportano armi fuori casa senza essere in possesso del porto d’armi (dunque, se non si è autorizzati a farlo);
  • se si trasportano fuori casa armi improprie senza giustificato motivo[9].

 

I reati esaminati si prescrivono in 4 anni.

Informazioni

[1] REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773 – Normattiva.

[2] Art. 11 T.U.L.P.S (anche per i precedenti).

[3] Art. 43 T.U.L.P.S. (anche per i precedenti).

[4] https://www.dirittoconsenso.it/2020/03/10/la-legittima-difesa-nella-cronaca-e-nel-codice/

[5] La legge n. 36/2019 ha modificato l’articolo 52 c.p., il cui secondo comma fa, ora, espresso riferimento all’arma legittimamente detenuta e utilizzata

[6] Si tratta di una piccola barra di metallo usata come un moltiplicatore di pressione

[7] https://www.dirittoconsenso.it/2021/11/18/legittima-difesa-domiciliare/

[8] La denuncia va presentata entro 72 ore dall’acquisto o dalla ricezione e va ripetuta ad ogni cambio di residenza

[9] https://www.altalex.com/guide/porto-d-armi


Pubblicare video di un reato

Pubblicare il video di un reato è reato?

Pubblicare il video di un reato è reato? Sì, ma bisogna anche capire cosa prevedono il Codice della privacy ed il Codice penale sul tema

 

Introduzione

Per capire se pubblicare il video di un reato costituisce un illecito dobbiamo necessariamente compiere un’analisi di alcune condotte penalmente rilevanti. Bisogna, infatti, analizzare le seguenti fattispecie:

  • Il trattamento illecito di dati, di cui all’articolo 167 del Codice della privacy;
  • La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all’articolo 612 ter del Codice penale.

 

Il trattamento illecito di dati e le azioni che violano altre disposizioni del Codice della Privacy

L’articolo 167 del Codice della privacy (D. Lgs. 196 del 2003) disciplina il reato titolato “Trattamento illecito di dati”.

Quest’ultimo si realizza attraverso la pubblicazione non autorizzata di immagini o notizie sul web. Prima di esaminare in dettaglio la fattispecie in parola, è utile evidenziare cosa s’intende per “trattamento” e cosa per “dati personali”.

Secondo quanto previsto dall’articolo 4 del medesimo testo di legge:

  • È “trattamento di dati” “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati”;
  • È “dato personale” “qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”.

 

In particolare, la fattispecie di cui all’articolo 167 si configura quando l’autore di reato pone in essere azioni che violano quanto è disposto dagli articoli 123, 126 e 130 del Codice della privacy.

Nello specifico:

  • l’articolo 123 riguarda il traffico dei dati di abbonati o utenti, gestito dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni. In particolare, tali dati devono essere cancellati o resi anonimi quando non risultano più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica.
  • l’articolo 126 riguarda la diffusione dei dati relativi all’ubicazione da parte del fornitore di una rete pubblica di comunicazioni. In particolare, tali dati possono essere trattati solo in anonimato o qualora l’utente abbia manifestato il consenso al loro utilizzo. In ogni caso, il trattamento è lecito nella misura e nella durata necessaria alla fornitura del servizio interessato.
  • l’articolo 130 riguarda le chiamate o le comunicazioni di chiamata, senza l’intervento di un operatore, volte all’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o, ancora, per comunicazioni commerciali. In particolare, l’uso dei sistemi automatizzati di chiamata è consentito solo se l’utente vi acconsente.

 

L’illecito penale di cui all’articolo 167 del Codice della privacy si configura quando viene violato il provvedimento di cui all’articolo 129 del medesimo Codice. Si tratta dell’elenco, redatto dal Garante della privacy, delle modalità di inserimento e successivo utilizzo dei dati personali dei contraenti. Tale provvedimento richiede che sia necessariamente manifestato il consenso da parte della persona a cui i dati ineriscono.

Il responsabile è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e sei mesi.

Ancora, il reato in esame è perseguibile quando vengono violate le disposizioni di cui all’articolo 2 sexies e octies del Codice della privacy. A tal riguardo:

  • l’articolo 2 sexies concerne il trattamento di categorie particolari di dati personali, che risulta necessario per motivi di interesse pubblico. Quest’ultimo è consentito quando previsto dal diritto dell’Unione europea o da disposizioni interne di legge o di regolamento o, infine, da atti amministrativi generali. Tali provvedimenti devono specificare i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate per tutelare i diritti fondamentali dell’interessato.
  • l’articolo 2 octies concerne il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati. Quest’ultimo è ammesso solo se autorizzato da una norma di legge, che preveda garanzie appropriate a tutelare i diritti e le libertà degli interessati.

 

Il responsabile è punito con la reclusione da uno a tre anni.

In ogni caso, è necessario che la violazione delle disposizioni appena citate avvenga dolosamente. In particolare, l’autore di reato deve perseguire un profitto per sé o per altri oppure deve voler arrecare un danno alla vittima. Qualora, nel caso concreto, non si ravvisi il dolo in capo al responsabile, la fattispecie non è integrata e il reato non può essere perseguito.

Infine, è necessario provare che la condotta abbia cagionato un danno alla persona offesa. A tal riguardo, è riconosciuto il diritto al risarcimento per danno non patrimoniale[1].

 

Pubblicare o condividere il video della consumazione di un reato è reato?

Nella norma analizzata si possono sussumere tutti i casi concreti di diffusione di video online riguardanti terze persone. Tra questi, anche un’ipotesi particolare, su cui soffermiamo la nostra attenzione. Ci riferiamo, in particolare, alla condivisione sul web del video di un reato.

Si pensi, ad esempio, ad una persona che filma dei ragazzi intenti a rubare la merce di un supermercato. A questo proposito, postare o condividere online il video della consumazione di un reato è reato? Nella situazione ipotizzata, verrebbero diffuse immagini ritraenti gli autori del reato di furto senza il loro consenso. Pertanto, alla luce dell’analisi svolta in riferimento all’articolo 167 del Codice della privacy, postare o condividere online il video della consumazione di un reato è un reato.

Tale disamina consente, inoltre, di individuare una condizione fondamentale ai fini del perseguimento penale della condotta qui proposta: il video deve riprendere la persona, e non meramente il fatto, in modo tale da risultare potenzialmente riconoscibile dagli utenti del web. A tal riguardo, l’attenzione è rivolta al danno che la persona interessata subirebbe.

Nei casi in cui gli interessati non sono riconoscibili, la condotta non risulta perseguibile. Ciò si giustifica col fatto che, a tale fine, è necessario che si configuri e si provi un danno, materiale o morale, alla persona offesa. Se l’interessato non è riconoscibile, non subisce alcun danno[2].

Per ciò che concerne, invece, l’elemento soggettivo in capo a quanti postano o condividono il video, il dolo risulterebbe pacificamente integrato. Infatti, gli autori del reato in parola intendono trarre un profitto personale, ad esempio un aumento di visualizzazioni e di seguaci del proprio profilo, oppure arrecare un danno diretto a coloro che compaiono nel video, come richiesto dall’articolo 167 del Codice della privacy.

È, altresì, importante sottolineare la differenza tra la condotta di chi registra un video e di chi lo pubblica o lo condivide online:

  • nel primo caso non viene commesso un reato, salvo che il video riprenda una persona all’interno della privata dimora (verrebbe, infatti, posto in essere il reato di cui all’articolo 615 bis del Codice penale, “Interferenze illecite nella vita privata”)[3];
  • nel secondo caso, invece, la condotta è illecita ai sensi dell’articolo 167 del Codice della privacy, salvo che dal video non sia riconoscibile la persona interessata o la stessa abbia manifestato il consenso alla diffusione del video medesimo[4].

 

A tal riguardo, preme evidenziare il fatto che il consenso in parola deve necessariamente essere riferito alla possibilità di postare, condividere, diffondere, pertanto rendere di pubblico dominio, il materiale online. Con ciò si intende dire che non è sufficiente che l’interessato abbia manifestato il suo consenso ad essere filmato o fotografato.

Infine, merita menzione, in materia di rispetto della privacy, il dovere di cronaca, nonché la libertà di informazione (art. 21 Costituzione). In particolare, il giornalista, nell’espletamento delle sue funzioni, è tenuto a rispettare le condizioni dettate dal Regolamento UE 2016/679, che rappresentano i principi fondamentali del trattamento dei dati personali. A questo proposito:

  • i dati trattati devono essere stati raccolti in modo lecito
  • i dati devono risultare corretti e aggiornati
  • i dati devono rispondere al criterio di essenzialità. Ciò significa che non possono essere divulgate maggiori informazioni rispetto a quelle strettamente necessarie al fine di cronaca, legato, a sua volta, all’interesse pubblico alla conoscenza del fatto[5].

 

Il giornalista deve, altresì, rispettare alcuni obblighi specifici di riservatezza. Tra questi si evidenziano quelli relativi alle vittime di violenza sessuale, le cui identità devono sempre essere tutelate[6].

 

Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

E quando si tratta di un video (o di una fotografia) dal contenuto sessualmente esplicito come nel caso di uno stupro o di una violenza sessuale? Anche qui la risposta è sì, è reato pubblicare il video di un reato.

La fattispecie concreta in esame è sussumibile nella ipotesi di reato disciplinata dall’articolo 612 ter del Codice penale. Quest’ultima è stata introdotta per opera della legge 19 luglio 2019, n. 69 (il c.d. “Codice rosso”). Si tratta della diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, fattispecie di reato nella quale, attualmente, vengono sussunti soprattutto casi di c.d. revenge porn[7].

Esplicativa è la sua collocazione all’interno del Titolo XII del Codice penale (“Dei delitti contro la persona”), nel Capo III e, in particolare, nella sezione III, “Dei delitti contro la libertà morale”.

Nello specifico:

  • chi, senza il consenso delle persone rappresentate, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, dopo averli realizzati o sottratti a terzi
  • chi invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza il consenso delle persone rappresentate, video o immagini ricevute o, comunque, acquisite (si tratta dei c.d. secondi distributori)

è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La pena indicata è aumentata in considerazione dell’autore di reato:

  • nel caso questo sia il coniuge o persona affettivamente legata alla persona offesa
  • nel caso in cui il reato sia commesso attraverso strumenti informatici o telematici

 

In particolare, si tratta di circostanze aggravanti ad effetto comune. Pertanto, esse comportano un aumento di pena fino ad un terzo.

Nel caso in cui la persona offesa versi in condizioni di inferiorità fisica o psichica o sia una donna in stato di gravidanza, la pena è aumentata da un 1/3 alla metà, trattandosi di una circostanza aggravante ad effetto speciale.

Della vittima risultano offesi l’onore sessuale, il decoro, la reputazione, nonché la privacy.

Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da chiunque. Per quanto riguarda la condotta, la norma ne elenca cinque modalità di realizzazione, delle quali le ultime due (pubblicare e diffondere) evocano la realtà virtuale dei social e, pertanto, il passaggio virale del materiale interessato tra gli utenti del web.

La norma richiede che la persona offesa non acconsenta alla condotta posta in essere dal responsabile. In particolare, il consenso deve essere manifestato espressamente e prestato in totale libertà. Dunque, il reato sussiste sia quando manca il consenso delle persone rappresentate nelle foto o nei video sia qualora risulti coartato.

L’oggetto della condotta è un materiale fotografico o similare che sia “sessualmente esplicito”. Con riferimento a tale condizione, essa risulta integrata non solo quando il materiale riproduce amplessi ma anche quando rappresenta corpi nudi con genitali esposti. Ciò in considerazione del fatto che il materiale deve risultare potenzialmente in grado di stimolare impulsi sessuali nei fruitori[8].

Inoltre, deve potersi ravvisare in capo all’autore di reato del primo comma (quello che partecipa alla scena sessuale o la riprende; in ogni caso che è presente) un dolo generico. Ciò significa che non rileva l’esistenza di fini specifici, risultando sufficiente che il responsabile abbia avuto la volontà e la coscienza di rendere di pubblico dominio un materiale dal contenuto sessualmente esplicito. Gli eventuali ulteriori scopi specifici, come la volontà di arrecare un danno alla persona offesa o il mero vanto personale, sono valutati ai fini della commisurazione della pena.

Al contrario, per quanto riguarda l’autore di reato del secondo comma (il terzo che non è presente alla scena sessuale ma diffonde il video), è necessario ravvisare un dolo specifico. In particolare, si deve provare che il responsabile abbia voluto danneggiare la persona offesa[9].

Il reato in parola è perseguibile a querela. In particolare, la persona offesa ha tempo 6 mesi per querelare il responsabile. Qualora decidesse di rimettere la querela (ovvero a dire di ritirarla), ciò dovrebbe necessariamente essere compiuto in sede processuale. Eccezionalmente, la remissione può avvenire d’ufficio se la persona offesa versa in condizione di inferiorità fisica o psichica o è una donna in stato di gravidanza ovvero, ancora, qualora il fatto di reato sia connesso con altro delitto perseguibile d’ufficio[10].

Il reato si prescrive in 6 anni.

Informazioni

Inserisci qui la bibliografia

[1] https://www.laleggepertutti.it/152752_che-cosa-si-rischia-per-violazione-della-privacy e Cfr. Tribunale L’Aquila, 21/02/2020, n.73

[2] Cass. sez. III, sent. n. 1608/2014.

[3] https://www.co-legal.it/uncategorized/registrazione-e-diffusione-di-video-e-foto-quando-scatta-il-reato/

[4] https://www.laleggepertutti.it/591100_e-reato-condividere-sui-social-il-video-di-uno-stupro#:~:text=Filmare%20un%20reato%20%C3%A8%20pertanto,istiga%20alla%20commissione%20del%20delitto.

[5] Sul tema, cfr. l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 4690/2021

[6] Cfr. l’articolo 734 bis c.p.p.

[7] Si tratta dell’ipotesi di video di prestazioni sessuali: non si filma, pertanto, un reato.

[8] Così si è espressa la Sezione III della Cassazione penale, nella pronuncia n. 8285/2009.

[9] Così il comma 5 della norma. Per approfondimenti invito a leggere: Il revenge porn online – DirittoConsenso

[10] https://www.dataprotectionlaw.it/2020/12/02/il-revenge-porn-art-612-ter-del-codice-penale/


Ricusazione

La ricusazione

Cosa significa “ricusazione”? Quando un giudice può essere ricusato? Cosa si deve fare per ricusare un magistrato?

 

Introduzione alla ricusazione

La ricusazione è un istituto processuale che consente alle parti di assegnare il processo ad un giudice differente rispetto a quello che lo ha avviato. Ciò in virtù del diritto di ciascuna parte di essere giudicata da un Giudice terzo, della cui imparzialità non si possa in alcun modo dubitare.

Tuttavia, le ipotesi in cui la legge prevede tale possibilità nonché le procedure per realizzarla variano a seconda del tipo di giudizio, sia esso penale[1], civile[2] o amministrativo[3]. Procediamo, pertanto, ad analizzare dettagliatamente i singoli casi.

 

La ricusazione penale

L’articolo 37 del codice di procedura penale disciplina le ipotesi tassative di ricusazione, ovvero a dire i casi in cui il Giudice può essere ricusato dalle parti. In particolare, si tratta di situazioni in cui l’Autorità giudiziaria appare coinvolta e, pertanto, non imparziale rispetto al processo che si sta svolgendo. Ciò in ragione dell’esistenza di un rapporto pregresso con una o più parti processuali oppure di una qualsivoglia afferenza con la situazione dedotta in giudizio.

Si tratta di casi tassativi, che non consentono alcuna interpretazione analogica o estensiva. Ciò, infatti, consente di avere contezza dei casi in cui il Legislatore ritiene opportuno che si dubiti dell’attendibilità della funzione giurisdizionale espletata dal Magistrato.

Nello specifico, le parti possono ricusare il Giudice penale quando:

  • il giudice ha interesse nel procedimento o alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
  • il giudice è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private o il difensore, il procuratore o il curatore di una di tali parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
  • il giudice ha dato consigli o ha manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie;
  • vi è inimicizia grave fra il giudice o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;
  • alcuno dei prossimi congiunti del giudice o del suo coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;
  • un prossimo congiunto del giudice o del suo coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;
  • il giudice si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario.

 

Si può, pertanto, constatare che si tratta di motivi identici a quelli su cui si fonda l’istituto dell’astensione, di cui all’articolo 36 del codice di procedura penale, con due sole differenze. In particolare, sono esclusi i gravi motivi di convenienza mentre si annovera, in via aggiuntiva, la manifestazione da parte del Giudice del proprio parere personale sul fatto giudicato (il terzo caso nell’elenco di cui sopra)[4].

In tali ipotesi, la ricusazione riguarda sempre il Giudice persona fisica. Anche quando l’organo giudicante è un collegio la ricusazione può riguardare un membro soltanto. In particolare, è l’istituto della rimessione, di cui all’articolo 45 del codice di procedura penale, ad interessare l’intero ufficio.

Il Giudice ricusato non può prendere parte al processo pendente. Ciò garantisce che la sentenza non venga annullata per il vizio che attiene all’incompatibilità del Giudice e consente alle parti di non subire alcun pregiudizio processuale. L’esclusione, in tal senso, del Giudice è prevista fino all’ordinanza o alla sentenza che dichiara inammissibile o che rigetta la ricusazione. Tuttavia, nel caso in cui le parti presentino una nuova richiesta di ricusazione, fondata sui medesimi motivi che giustificavano quella rigettata, il Giudice può partecipare al processo. Infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma dell’articolo 37 c.p.p. nella parte in cui prevedeva un’ulteriore esclusione[5].

Secondo l’articolo 38 del codice di procedura penale, la parte può chiedere che il Giudice sia ricusato entro specifici termini. In particolare:

  • in udienza preliminare e in giudizio: prima che il Giudice svolga l’adempimento preliminare consistente nell’accertamento della costituzione delle parti a giudizio.
  • in udienza preliminare e in giudizio, per una causa sorta dopo il termine sopraindicato: entro 3 giorni
  • in udienza preliminare e in giudizio, per una causa ivi sorta o divenuta nota: non oltre la conclusione della fase stessa
  • in ogni altro caso: prima del compimento dell’atto da parte del Giudice

 

La parte che intende ricusare il Giudice deve presentare un atto scritto, contenente i motivi di ricusazione e le prove a sostegno dello stesso. Tale atto deve essere depositato presso la cancelleria del Giudice competente a decidere sulla richiesta di ricusazione. Una copia viene, altresì, depositata nella cancelleria del Tribunale cui è addetto il Giudice ricusato.

L’istanza può essere presentata personalmente dalla parte oppure per mezzo del suo difensore o di un procuratore speciale, a condizione che l’atto di procura espliciti i motivi della ricusazione. In caso contrario, è inammissibile.

 

Un caso specifico

Un Giudice viene ricusato da una parte processuale in quanto, in precedenza, aveva fatto parte, nelle vesti di relatore, del collegio che le aveva applicato la misura della sorveglianza speciale. Tale misura, successivamente revocata dalla Corte d’Appello, ha occasionato una richiesta di risarcimento nei confronti del Magistrato. In merito, la Sezione VI della Cassazione penale, con sentenza n. 22540 del 21 maggio 2018, ha previsto che “(..) l’instaurazione di una causa civile per il risarcimento del danno nei confronti di un magistrato non è di per sé sufficiente ad integrare l’ipotesi di ricusazione, trattandosi di iniziative riferibili alla parte e non al magistrato (..)”[6].

 

La ricusazione civile

La ricusazione del Giudice civile è disciplinata dall’articolo 52 del Codice di procedura civile. In particolare, essa è riferibile sia all’Autorità giudiziaria quale persona fisica sia all’intero collegio giudicante. Il motivo a fondamento della richiesta di ricusazione è la mancata astensione del Giudice nei casi in cui questi è obbligato, per legge, ad astenersi dal giudicare a garanzia della sua imparzialità.

In particolare, secondo quando disposto dall’articolo 51 del Codice di procedura civile, il Giudice è tenuto obbligatoriamente ad astenersi quando:

  • ha interesse nella causa o in altra causa vertente su una medesima questione di diritto;
  • è parente fino al quarto grado, convivente o commensale abituale di una delle parti o di uno dei difensori o lo è il suo coniuge;
  • ha una causa pendente o una grave inimicizia o dei rapporti di credito o di debito con una delle parti o uno dei difensori o li ha il suo coniuge;
  • ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa o ha deposto in essa come testimone, ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro, vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
  • è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti;
  • è amministratore o gerente di un ente, un’associazione, un comitato, una società o uno stabilimento che ha interesse nella causa[7].

 

La parte propone il ricorso, un atto che contiene l’indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda la sua richiesta nonché dei mezzi di prova degli stessi. In particolare, se il ricorso riguarda il Collegio, esso deve addurre specifici motivi per ogni singolo membro. La parte è tenuta a depositarlo in cancelleria almeno due giorni prima dell’inizio dell’udienza di trattazione.

L’istanza di ricusazione non deve essere notificata al Giudice ricusato, in quanto l’istituto in esame tutela il diritto ad essere giudicati imparzialmente e, pertanto, non esiste una controparte all’infuori dell’ordinamento giuridico. Ciò nonostante, si ritiene opportuno che il Giudice coinvolto ne sia posto a conoscenza sì da poter intervenire nel procedimento concernente la richiesta di ricusazione per chiarire la sua condotta e/o proporre l’astensione.

All’istanza di ricusazione seguono automaticamente due effetti, la sospensione del processo di merito nonché la trasmissione degli atti di causa da parte del Giudice ricusato a quello competente a decidere sulla ricusazione. L’istanza viene accolta o rigettata con un’ordinanza. In particolare, l’ordinanza di rigetto condanna il ricorrente ad una pena pecuniaria e non può essere impugnata con ricorso straordinario per Cassazione. L’istanza potrà, invece, essere riproposta impugnando la sentenza pronunciata dal Giudice che la parte avrebbe voluto ricusare. Qualora l’impugnazione sia accolta, la pronuncia viene annullata. Tuttavia, gli atti non vengono rinviati al giudice della fase ‘precedente’, a differenza di quanto solitamente avviene, poiché la nullità della pronuncia è dipesa proprio da quest’ultimo[8].

 

Un caso specifico

Una parte propone la ricusazione del Giudice poiché quest’ultimo non aveva ammesso talune istanze istruttorie. Essendo un motivo evidentemente diverso da quelli tipici di astensione obbligatoria, il processo non è stato sospeso. Infatti, la Sezione II della Cassazione civile, con la sentenza 1624 del 19 gennaio 2022[9], ha dichiarato che l’istanza di ricusazione non sospende automaticamente il processo quando è manifestamente ravvisata l’inammissibilità della stessa per mancanza di uno o più requisiti formali. Pertanto, il procedimento prosegue senza bisogno di impulsi di parte o d’ufficio.

 

La ricusazione amministrativa

La ricusazione amministrativa è disciplinata dall’articolo 18 del Codice di procedura amministrativa, che rinvia alla ricusazione civile per quanto concerne i motivi a fondamento dell’istanza.

Per ciò che, invece, riguarda la procedura, essa si presenta differente. In particolare, la parte presenta l’istanza scritta al Presidente almeno 3 giorni prima rispetto all’inizio dell’udienza, se conosce i magistrati designati per il giudizio; in caso contrario, presenta, direttamente in udienza, un’istanza orale. Tale presentazione, inoltre, non sospende in automatico il processo qualora sia manifestamente infondata o inammissibile, e ciò, nel caso della ricusazione civile, non è previsto a livello normativo. Infine, la decisione sulla ricusazione deve essere adottata, solo dopo aver sentito il Giudice interessato, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, termine massimo che, al contrario, non è previsto per la ricusazione civile[10].

 

Due massime “conclusive”

È opportuno concludere questo articolo riportando due massime interessanti in materia di ricusazione:

  • con la sentenza n. 18395 del 2017, la Cassazione civile ha tenuto a precisare che l’inimicizia, prevista dall’articolo 51 n. 3 del Codice di procedura civile, deve riguardare “rapporti estranei al processo” e non può essere giustificata da soli comportamenti processuali del Giudice che il ricusante ritiene personalmente anomali. Quest’ultimo, al contrario, è tenuto ad indicare le circostanze dalle quali è possibile desumere obiettivamente l’avversione del Giudice nei suoi riguardi.
  • con la sentenza n. 18522 del 2017, la Cassazione penale ha sottolineato che non è costituzionalmente illegittima la mancanza di una previsione normativa sulla ricusazione del Giudice dell’esecuzione. Infatti, nell’ambito della competenza di quest’ultimo, competenza che deriva dall’identificazione con il Giudice della fase cognitiva, non è possibile operare una divaricazione tra il giudicato nel merito e l’oggetto della deliberazione da adottarsi nella fase esecutiva.


Udienza preliminare

L'udienza preliminare

Il presente articolo descrive l’udienza preliminare. Chi vi partecipa? Come si svolge? A cosa serve?

 

Cos’è e a cosa serve l’udienza preliminare

L’udienza preliminare è una delle tre fasi che caratterizzano il procedimento penale, oltre alle indagini preliminari e al dibattimento[1]. In particolare, essa sancisce l’inizio dello svolgimento del processo ed è disciplinata a partire dall’articolo 416 del codice di procedura penale.

La sua funzione è quella di permettere all’Autorità Giudiziaria di valutare la fondatezza della richiesta di rinvio a giudizio, la quale viene previamente formulata dal Pubblico Ministero. A tal riguardo, la richiesta di rinvio a giudizio costituisce una delle due determinazioni che può assumere la Pubblica Accusa al termine delle indagini preliminari[2]. In particolare, queste possono condurre ad una richiesta di archiviazione del procedimento penale, quando le prove non sono sufficienti a sostenere la formulazione di un’accusa, oppure ad una richiesta di rinvio a giudizio.

Pertanto, nella fase dell’udienza preliminare il G.u.p. valuta se accogliere tale richiesta oppure respingerla:

  • nel primo caso, l’imputato viene rinviato a giudizio, il che significa che si procede a svolgere la fase del dibattimento;
  • nel secondo caso, invece, il G.u.p. pronuncia una sentenza di non luogo a procedere, debitamente motivata, e il processo termina senza che l’imputato sia giudicato in merito alla sua colpevolezza per il fatto ascritto.

 

La fissazione dell’udienza preliminare

L’udienza preliminare inizia una volta svolti alcuni adempimenti. In particolare, il Giudice per l’udienza preliminare (g.u.p.) fissa la data in cui dovrà svolgersi l’udienza stessa entro cinque giorni dal deposito della richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero. Almeno dieci giorni prima rispetto alla data fissata per l’udienza, il G.u.p. deve disporre la notifica dell’avviso contenente il giorno, l’ora ed il luogo del suo svolgimento all’imputato, al suo difensore, alla persona offesa nonchè al Pubblico Ministero.

L’Autorità giudiziaria deve, altresì, disporre la notifica dell’ordine di citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

 

Chi partecipa all’udienza preliminare

All’udienza preliminare sono tenuti a partecipare, in via obbligatoria, il Pubblico Ministero e il difensore dell’imputato. In caso di assenza di quest’ultimo, il G.u.p. può designare un difensore d’ufficio, in qualità di sostituto.

Di conseguenza, non è obbligatoria la presenza dell’imputato, il quale può scegliere di rinunciare a partecipare all’udienza preliminare. In quest’ipotesi, egli è tenuto a presentare specifica richiesta di giudizio immediato entro tre giorni dalla data in cui è fissato lo svolgimento dell’udienza stessa. Se, invece, la sua assenza non è preceduta dalla rinuncia in parola ma dovuta a cause di forza maggiore, al caso fortuito o a legittimi impedimenti, il G.u.p. deve rinviare l’udienza in una data successiva, disponendo la rinnovazione dell’avviso di fissazione. Lo stesso può dirsi per l’assenza dovuta a un legittimo impedimento del difensore, ove prontamente comunicata. Infine, quando non risulta possibile la notificazione da parte della polizia giudiziaria all’imputato assente il processo viene sospeso. In quest’ipotesi è comunque possibile che, su richiesta di parte, il G.u.p. acquisisca le prove non rinviabili.

 

Lo svolgimento dell’udienza preliminare

Dunque, il G.u.p. per l’udienza preliminare, una volta accertata la costituzione delle parti, dichiara aperta la discussione. Quest’ultima consiste nella successione ordinata degli interventi del Pubblico Ministero e del difensore dell’imputato. In particolare, la Pubblica Accusa espone, in maniera sintetica, i risultati cui è pervenuta a seguito dello svolgimento delle indagini preliminari, evidenziando, in particolare, gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio.

In merito, l’imputato può intervenire rendendo dichiarazioni spontanee e/o domandando di essere sottoposto ad interrogatorio. Di seguito, prendono parola i difensori della parte civile, il responsabile civile, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Questi ultimi interventi non sono obbligatori, così come è eventuale la presenza di tali parti. In ultimo, interviene l’imputato. Dunque, la Pubblica Accusa e i difensori possono replicare ma una volta soltanto. Infine, ciascuno di questi formula ed illustra le proprie conclusioni al G.u.p.

A seguito della discussione, il G.u.p. può ritenere necessaria un’integrazione degli elementi probatori. In tal caso, dispone lo svolgimento da parte della Pubblica Accusa di ulteriori indagini, specificando quali ed entro quale termine. I risultati vengono presentati all’Autorità giudiziaria in un’altra udienza, sempre nel contraddittorio delle parti.

Il G.u.p. per l’udienza preliminare può, altresì, disporre l’acquisizione diretta di alcune prove, ad esempio quando ritiene che una certa testimonianza o determinati documenti siano essenziali per l’adozione della sua decisione. In particolare, si deve trattare di prove che evidentemente incidono sull’eventuale pronuncia della sentenza di non luogo a procedere. In tali ipotesi, nell’udienza preliminare avviene ciò che è tipico del dibattimento, ovvero a dire l’assunzione delle prove.

 

Le decisioni dell’udienza preliminare

Il G.u.p. si riserva di decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio. In particolare, quando ritiene di accoglierla, dispone il decreto di rinvio a giudizio nel quale è fissata la data dello svolgimento dell’udienza dibattimentale.

L’imputato verrà giudicato in relazione alla sua responsabilità penale per il fatto ascritto nel capo di imputazione. In caso contrario, l’Autorità giudiziaria pronuncia sentenza di non luogo a procedere, con cui termina il procedimento penale a carico dell’imputato. In particolare, tale pronuncia è tipica dei casi in cui esiste una causa di estinzione del reato, è assente una condizione di procedibilità, il fatto non è previsto come reato, il reato non sussiste, l’imputato non ha commesso reato, oppure nel caso in cui gli elementi acquisiti siano ritenuti insufficienti, contradditori o non idonei a sostenere l’accusa in giudizio.

Delle ipotesi ora indicate, solo nel caso in cui il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, è preclusa l’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere. Nei restanti casi, infatti, il Pubblico Ministero, la parte civile, l’imputato hanno la facoltà di ricorre in Cassazione avverso alla pronuncia. La sentenza può essere, altresì, revocata, su richiesta del Pubblico Ministero rivolta al Giudice per le indagini preliminari. Ciò accade quando sopraggiungono o vengono scoperte nuove prove che, da sole o insieme a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio di colui che è stato in un primo momento prosciolto.

 

Le ipotesi in cui manca l’udienza preliminare

L’udienza preliminare non è prevista in talune ipotesi specifiche, come nel caso in cui siano commessi contravvenzioni ovvero delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva.

In generale, si tratta dei casi disciplinati dall’articolo 550 c.p.p.[3] In particolare, si tratta dei casi di citazione diretta a giudizio, in cui il Pubblico Ministero emette egli stesso, a seguito delle indagini preliminari, il decreto che rinvia a giudizio. Vi sono, altresì, le ipotesi di giudizio immediato, quando la Pubblica Accusa ritiene che le prove raccolte a carico dell’imputato siano evidenti. In questo caso, tuttavia, è necessario che gli sia stata offerta la possibilità di rendere interrogatorio. Un discorso simile vale per le ipotesi di giudizio direttissimo, quando il responsabile della commissione dell’illecito penale viene colto in flagranza di reato e, pertanto, arrestato[4].

In queste ipotesi, la Pubblica Accusa presenta l’imputato direttamente in stato di arresto dinanzi al Giudice del dibattimento per la convalida della misura cautelare e lo svolgimento contestuale del giudizio, entro quarantotto ore. Il giudizio direttissimo è, altresì, svolto nei confronti della persona che, nel corso dell’interrogatorio, rende confessione, salvo che ciò pregiudichi gravemente lo svolgimento delle indagini.

Infine, l’udienza preliminare può mancare nei casi in cui le parti patteggiano. In particolare, l’indagato può richiedere, durante le indagini preliminari, che sia applicata la pena richiesta dalle parti (per l’appunto patteggiata). Il Giudice per le indagini preliminari valuterà il relativo accordo e, se riterrà di applicarlo, disporrà l’esecuzione della pena concordata[5].

Pertanto, l’udienza preliminare manca:

  • nei “casi di citazione diretta a giudizio” di cui all’articolo 550 c.p.p.
  • nelle ipotesi di giudizio immediato, disciplinato all’articolo 453 c.p.p. e ss.
  • nelle ipotesi di giudizio direttissimo, disciplinato all’articolo 449 c.p.p. e ss.
  • nelle ipotesi di patteggiamento, disciplinato all’articolo 444 c.p.p. e ss.

 

L’udienza preliminare in un caso particolare

L’udienza preliminare risulta essere la sede indispensabile, nonché privilegiata, del giudizio abbreviato[6]. In particolare, l’imputato può chiedere che il processo a suo carico sia definito in udienza preliminare al c.d. stato degli atti. Ciò vuol dire che il Giudice di questa fase è tenuto a giudicare la responsabilità penale dell’imputato sulla base degli atti di cui dispone, senza l’acquisizione di prove ulteriori, alla luce dei risultati delle indagini preliminari. Pertanto, nell’ipotesi di giudizio abbreviato, l’udienza preliminare muta la sua funzione.

In particolare, non funge più da fase processuale ‘filtro’, utile alla valutazione del rinvio a giudizio dell’imputato, bensì da fase fondamentale di giudizio. In questo scenario, infatti, viene decisa la colpevolezza dell’imputato, sulla base della requisitoria della Pubblica Accusa e dell’arringa del difensore.


Responsabilità penale negli incidenti stradali

La responsabilità penale negli incidenti stradali

Principali fattispecie criminose, e relativi trattamenti sanzionatori, della responsabilità penale negli incidenti stradali

 

La responsabilità penale negli incidenti stradali

Le principali forme di responsabilità penale nel contesto degli incidenti stradali sono:

  • quella del conducente per il reato di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.[1])
  • quella del conducente per il reato di lesioni personali stradali, gravi o gravissime (art. 590 bis c.p.[2])
  • quella del conducente per la guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 186 bis codice della strada[3])
  • quella del conducente per l’omissione di soccorso stradale (art. 189 comma 7 codice della strada[4]).

 

È opportuno chiarire, preliminarmente, che le ultime due forme di responsabilità penale rappresentano delle ipotesi aggravate delle precedenti.

Vediamo meglio.

 

La responsabilità penale negli incidenti stradali: l’ipotesi dell’omicidio

Per quanto riguarda il delitto di omicidio stradale, è importante tenere a mente che si tratta di un reato di natura colposa, il che significa che sussiste solamente se l’evento “morte” si verifica senza che il responsabile l’abbia voluto realizzare. Il decesso della vittima, in particolare, deve risultare come conseguenza nefasta di un comportamento imprudente, negligente oppure imperito del conducente.

In particolare, si ha imprudenza quando l’autore di reato pone in essere una condotta che contrasti col buonsenso; si ha negligenza qualora questi tenga un comportamento omissivo o risulti inerte rispetto alla condotta che dovrebbe tenere; si ha imperizia quando l’autore di reato risulta incapace oppure incompetente in relazione alla stessa.

L’elemento soggettivo della colpa assume, quindi, fondamentale importanza, in quanto determina la distinzione tra il reato di omicidio, per il quale il Legislatore ha previsto che sia inflitta una pena non inferiore ad anni 21 di reclusione, ed il reato di omicidio stradale, qui in parola, per il quale, a contrario, la legge prevede un minimo edittale di pena pari ad anni 2 ed un massimo edittale di pena pari ad anni 7 di reclusione. Tale è, dunque, il trattamento sanzionatorio concernente la responsabilità di quanti uccidono terze persone, violando, per imprudenza, negligenza o imperizia, le regole della circolazione stradale.

 

La responsabilità penale negli incidenti stradali: le ipotesi aggravate dell’omicidio

Nel caso in cui il conducente abbia guidato in stato di ebbrezza, e sia stato trovato con un tasso alcolemico in corpo superiore ad 1,5 grammi per litro, oppure nel caso in cui abbia guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena è aumentata: precisamente, può essere condannato alla reclusione di un minimo di anni 8 e di un massimo di anni 12.

Il medesimo trattamento sanzionatorio è previsto per l’omicidio stradale commesso dall’autista di professione – ad esempio il conducente di un autobus – che abbia alterato il suo stato psicofisico, tuttavia, in quest’ultima ipotesi, è sufficiente che gli venga riscontrato un tasso alcolemico maggiore di 0,8 grammi per litro.

Se, invece, l’autore di reato è un comune conducente, e non un autista professionista, al quale non sia stato trovato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, tuttavia compreso tra gli 0,8 e gli 1,5 grammi per litro, questi sarà condannato ad una pena più lieve: in particolare, potrà essere condannato alla reclusione di un minimo di anni 5 e di un massimo di anni 10.

Rischia di essere condannato alla stessa pena il conducente che sia responsabile di un omicidio stradale commesso a causa di una velocità di guida superiore al doppio rispetto a quella consentita, e, comunque, non inferiore a 70 km/h, in un centro urbano; oppure commesso a causa di una velocità di guida superiore di 50 km/h rispetto a quella consentita nelle strade extraurbane.

Inoltre, potrà essere condannato alla reclusione da un minimo di anni 5 ad un massimo di anni 10 il conducente che abbia provocato colposamente la morte di altri utenti stradali, guidando contromano o passando col rosso, oppure eseguendo manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, di curve, di dossi oppure in seguito ad un sorpasso, in corrispondenza di un attraversamento.

La pena dai 5 ai 10 di reclusione è, infine, aumentata qualora il conducente abbia guidato senza patente o con patente scaduta o revocata, oppure se il veicolo sia stato sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

La pena può essere, discrezionalmente, sottoposta ad un aumento da un minimo di 1/3 a un massimo di 2/3 qualora il conducente, dopo la commissione dell’illecito, si sia dato alla fuga. Infatti in questa ipotesi il responsabile si sottrae alla identificazione, rendendo più difficile la ricostruzione della dinamica del sinistro. Non è necessario che lo stesso abbia cagionato un danno alla persona offesa: è sufficiente che il soggetto interessato risulti coinvolto nel sinistro in termini tali da aver reso quantomeno possibile il danneggiamento della vittima.

In questo, l’ipotesi di fuga si distingue dall’omissione di soccorso[5], nel contesto della quale il responsabile viene punito per non aver apprestato un aiuto immediato alla persona offesa, sicuramente danneggiata. Per il reato di fuga il minimo edittale di pena previsto è, infatti, inferiore rispetto a quello che riguarda l’omissione di soccorso: nel primo caso si tratta di un minimo di pena di mesi 6 di reclusione, nel secondo di anni 1. Il massimo di pena edittale è, invece, in entrambi i casi, pari a 3 anni di reclusione.

Specificamente, per quanto riguarda l’omissione di soccorso stradale, è opportuno evidenziare l’articolo 189 del codice della strada, che disciplina il dovere di ogni utente della strada di fermarsi e prestare soccorso qualora, a causa della propria condotta, una o più persone tra gli agenti in circolazione abbiano subito un danno.

A tal riguardo, se il comportamento del conducente ha cagionato un danno ad una cosa materiale, egli subirà una sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una cifra di danaro compresa tra un minimo di euro 303 ed un massimo di euro 1210, tuttavia non si potrà dire che abbia posto in essere il reato di omissione di soccorso. Quest’ultimo riguarda solamente il caso in cui il conducente ometta di soccorrere delle persone fisiche, danneggiate dalla propria condotta stradale. Se il soccorso non viene posto in essere, il responsabile rischia la reclusione per un minimo di 6 mesi ed un massimo di 3 anni.

In ultimo, se la persona che non è stata soccorsa è morta nell’immediatezza oppure a causa del mancato soccorso, è integrata la fattispecie dell’omicidio stradale, dal momento che si verifica il decesso altrui per negligenza del conducente reo. In questo caso, il trattamento sanzionatorio applicato è quello concernente il reato di omicidio stradale, mentre l’omissione di soccorso integra una circostanza aggravante, con conseguente inasprimento della pena prevista ex lege per il primo.

 

La responsabilità penale negli incidenti stradali: l’ipotesi delle lesioni personali

Altra ipotesi è, invece, quella che vede il conducente cagionare delle lesioni personali stradali a terze persone, pur senza provocarne il decesso. In particolare, si tratta di lesioni che devono essere, al pari dell’evento “morte” nell’ambito del reato di omicidio stradale, una conseguenza diretta dell’imprudenza, negligenza o imperizia del conducente, il quale non abbia voluto l’evento. Il reato di lesioni personali stradali richiede che lo stesso corrisponda a lesioni gravi o gravissime[6].

A tal proposito, le lesioni sono da ritenersi gravi quando ne sia derivata una malattia che abbia messo in pericolo la vita della persona offesa, oppure una malattia che le abbia impedito lo svolgimento delle consuete occupazioni per un periodo temporale superiore a giorni 40, o, ancora, che abbia procurato un indebolimento permanente di un suo senso od organo.

Le lesioni sono da ritenersi gravissime, invece, quando non risultino lesioni sanabili: si fa riferimento al caso in cui un senso, un organo, o anche una capacità, come quella di procreare, siano perse in via definita; al caso in cui alla persona offesa venga mutilato un arto; ancora, all’ipotesi di procurata difficoltà permanente nella capacità di linguaggio, di deformazione o di sfregio del volto.

Nel caso in cui il conducente stradale abbia, per colpa, cagionato lesioni personali stradali gravi può essere punito con la reclusione da un minimo di mesi 3 ad un massimo di anni 1; se, invece, ha cagionato lesioni personali gravissime può essere punito con la pena di un minimo di anni 1 e di un massimo di anni 3 di reclusione.

 

La responsabilità penale negli incidenti stradali: le ipotesi aggravate delle lesioni personali

Se il conducente ha provocato colposamente lesioni gravi alla persona offesa, guidando in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, può essere condannato alla pena della reclusione da un minimo di anni 3 ad un massimo di anni 5. Nella medesima ipotesi, se l’evento è rappresentato da lesioni personali gravissime, il conducente può essere condannato alla pena della reclusione da un minimo di anni 4 ad un massimo di anni 7.

I medesimi trattamenti sanzionatori sono previsti nel caso in cui il responsabile sia un autista per professione, e, in quest’ipotesi, è sufficiente che gli venga rilevato un tasso alcolemico superiore agli 0,8 grammi per litro.

Qualora al conducente non professionista sia rilevato un tasso alcolemico compreso tra gli 0,8 e gli 1,5 grammi per litro, egli può essere condannato alla pena della reclusione da un minimo di anni 1 e mesi 6 ad un massimo di anni 3, qualora l’imprudenza, la negligenza o l’imperizia del conducente abbia cagionato delle lesioni personali gravi alla persona offesa; mentre da un minimo di anni 2 ad un massimo di anni 4 qualora siano state cagionate lesioni personali gravissime.

Lo stesso trattamento sanzionatorio è previsto nel caso in cui il conducente si sia reso responsabile del reato in parola a causa di una velocità di guida superiore al doppio di quella consentita, e comunque non inferiore a 70 km/h, in un centro urbano; e a causa di una velocità di guida superiore di 50 km/h a quella consentita nelle strade extraurbane.

Ancora, qualora il conducente le abbia colposamente cagionate, guidando contromano o passando col rosso, oppure eseguendo manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, di curve, di dossi oppure in seguito ad un sorpasso, in corrispondenza di un attraversamento.

Qualora, invece, il conducente autore di reato abbia guidato senza patente, oppure con patente scaduta o revocata, o il veicolo sia risultato sprovvisto da assicurazione obbligatoria, la pena prevista ex lege viene inasprita.

L’aggravamento di pena è, al pari, contemplato nel caso in cui il conducente abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime a più persone, e si sia dato alla fuga. In particolare, per l’ipotesi di fuga e di omissione di soccorso, vale la disciplina esaminata in materia di omicidio stradale.

In conclusione, preme evidenziare che l’Autorità giudiziaria è tenuta a svolgere una valutazione generale del sinistro, che implica un bilanciamento tra le condotte degli utenti stradali coinvolti. Infatti qualora la colpa non sia totalmente del conducente, la pena è diminuita fino alla metà: ad esempio, per chi investe una persona che, a sua volta, ha violato le norme stradali, attraversando la strada nonostante il semaforo rosso, è previsto uno sconto di pena. Con riferimento a questo tema, si deve ricordare la sentenza n. 44323/2016, con la quale la Corte di Cassazione ha sancito che colui il quale, non prevedendo le possibili altrui imprudenze, tiene una condotta, a sua volta, imprudente e non accorta, risponde quale soggetto concorrente nella causazione del sinistro[7].

Informazioni

Codice penale

Codice della strada

[1] “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni”.

[2]Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusone da tre mesi a un anno per le lesioni grave e da uno a tre anni per le lesioni gravissime”.

[3] Rubricato ‘Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose’.

[4] Rubricato ‘Comportamento in caso di incidente’.

[5] Il reato di omissione di soccorso – DirittoConsenso

[6] Il delitto di lesioni: una questione ancora aperta – DirittoConsenso

[7] www.studiocataldi.it e www.sentenze.laleggepertutti.it


Sequestro di persona

Il sequestro di persona: configurazione giuridica

Cosa dispone la norma 605 c.p. in merito al reato di sequestro di persona? Con quali altri illeciti penali si rischia di confonderlo?

 

Il sequestro di persona: il bene giuridico tutelato

Il sequestro di persona è un illecito penale disciplinato dall’articolo 605 del codice penale. La norma dispone che “chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi ad otto anni”.

Ci soffermiamo subito, dunque, sul bene giuridico tutelato dal Legislatore: la libertà personale. Si tratta di un diritto fondamentale della persona, inviolabile secondo l’articolo 13 della nostra Costituzione, che legittima eventuali restrizioni solo in casi specifici, quando cioè è l’autorità giudiziaria ad ordinare o la legge ad ammettere le stesse.

In materia, è più corretto intendere che la persona offesa sia privata della libertà di non subire misure coercitive piuttosto che della libertà di movimento o spostamento1. Infatti vi sono taluni casi concreti in cui questa ultima appare limitata, quando non del tutto venuta meno, per ragioni diverse dal ricorso all’uso della forza da parte di una persona fisica: ci si riferisce a ragioni di età anagrafica o a ragioni attinenti a limitate facoltà fisiche personali o, infine, a ragioni di natura giudiziaria come nel caso dei detenuti.

Differentemente l’ipotesi del sequestro di persona presuppone che il soggetto agente coarti la vittima di reato e, dunque, solo intendendo la libertà personale come libertà da misure coercitive sul corpo, la fattispecie incriminatrice non risulta escludere, a prescindere, i casi e soggetti di cui prima.

La condotta tipica

La condotta tipica che il soggetto agente deve porre in essere affinché si configuri il reato di sequestro di persona è quella di chi priva il soggetto passivo della sua libertà personale, nel significato di cui prima.

A tal proposito, non rilevano le modalità operative del soggetto agente e, dunque, la “forma” in cui la coercizione viene posta in essere: la privazione della libertà personale della vittima può essere realizzata col ricorso a qualsivoglia mezzo e strumento, materiale o non. In particolare il soggetto agente può ricorrere alla violenza propria o impropria, alla minaccia, all’inganno: le misure coercitive in discorso sono modalità generiche, non specificate dalla legge, idonee in ogni caso a realizzare la privazione della libertà personale per la persona offesa.

Qui l’importanza del nesso di causalità: perché si possa ritenere l’imputato responsabile del reato di sequestro di persona deve essere provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che la persona offesa sia stata privata della sua libertà personale e che tale condizione sia stata strettamente causata dalla violenza, dalla minaccia, dall’inganno o da qualsiasi altra condotta coercitiva posta in essere da parte di quello. Una condizione, questa, che non deve, inoltre, essere oggettivamente insuperabile da parte della persona offesa, dovendosi valutare nel caso concreto le specifiche personali capacità di reazione della stessa. Non solo: è necessario considerare se la vittima, per reagire, avrebbe dovuto necessariamente ricorrere a mezzi straordinari o esporsi a seri pericoli per la propria incolumità.

Nello specifico, per minaccia si intende la prospettazione di un male ingiusto. Per quanto riguarda, invece, la violenza, in giurisprudenza si distingue tra violenza propria e impropria: la violenza propria si ravvisa quando l’agente impiega energia fisica su persone o cose, esercitandola direttamente o per mezzo di uno strumento, mentre per violenza impropria si intende l’uso di qualsiasi mezzo – esclusa la minaccia – idoneo a coartare la volontà del soggetto passivo, annullandone la capacità di azione o determinazione. Infine, per inganno s’intende l’induzione in errore della vittima affinché questa faccia o non faccia qualcosa. Ma la condotta tipica può essere anche di natura omissiva, come nei casi in cui il reo sia obbligato per legge (ai sensi dell’articolo 40 c.p.) a provvedere alla liberazione della vittima, e tuttavia non vi provveda2.

Si tratta di un reato di danno, ed è dunque pacifica la configurabilità della forma tentata quando la condotta tipica sia stata posta in essere dall’autore di reato, tuttavia la privazione della libertà personale della vittima non si sia realizza effettivamente per cause che non dipendono dalla volontà del reo. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui intervenga una terza persona a difesa di un bambino prelevato da pochi minuti in un parco da parte di un malfidente.

Per quanto attiene al profilo temporale, non rileva la durata della condotta che può anche essere realizzata in un arco temporale molto breve, tuttavia è necessario un vaglio: l’autorità giudiziaria è tenuta a valutare se, nel caso concreto, il profilo temporale della privazione della libertà personale sia stato sufficientemente apprezzabile da ritenere configurato il reato. La V Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 375/1980, ha sancito che:

il concetto di privazione della libertà personale implica necessariamente l’idea di una condizione non momentanea. Tuttavia la durata più o meno lunga dell’impedimento è indifferente ai fini della configurazione del sequestro di persona, bastando che esso si protragga per un tempo giuridicamente apprezzabile tale da determinare la lesione del bene giuridico protetto.3

Il sequestro di persona è, inoltre, un reato comune dal momento che il Legislatore ammette che il soggetto agente sia chiunque, non richiedendo particolari qualità soggettive o incarichi ricoperti da parte di questi4. La caratterizzazione del soggetto agente – e, se per questo, anche della persona offesa – rilevano solamente ai fini di eventuali aggravamenti della pena inflitta. Si pensi, ad esempio, al caso in cui il reato venga commesso da parte di un Pubblico Ufficiale nell’espletamento delle proprie funzioni (ma sul punto avremo modo di ritornare). Con riferimento, invece, al soggetto passivo è opportuno ritenere che il reato in esame può venire in essere anche quando la persona offesa sia, al momento stesso della commissione dell’illecito, già privata di per sé della capacità di muoversi o di spostarsi, e ciò coerentemente con l’accezione che della libertà personale – quale bene giuridico tutelato dall’articolo 605 del codice penale – si assume (cfr primo paragrafo).

L’elemento psicologico

L’elemento psicologico che deve essere integrato ai fini della sussistenza del delitto in esame è il dolo generico. Il Legislatore, cioè, richiede che si debba poter ravvisare in capo al soggetto agente la coscienza e la volontà di privare la persona offesa della sua libertà personale contro il proprio volere.

Non rileva, dunque, il fine specifico perseguito dal reo ma è sufficiente che questi fosse consapevole di coartare la vittima di reato non consenziente.

Quanto detto non esclude la ricorribilità di fattispecie di sequestro in cui è richiesta l’integrazione del dolo specifico: si pensi al sequestro di persona a scopo di estorsione oppure al sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione o, ancora, al sequestro di persona a scopo di coazione. Tuttavia va rilevato che tali fattispecie sono autonomamente disciplinate da norme diverse, rispettivamente dall’articolo 630 c.p., e dagli articoli 289 bis e ter del codice penale.

Il consenso e le scriminanti

Un elemento integrativo della fattispecie astratta di cui all’articolo 605 del codice penale, strettamente connesso con l’elemento soggettivo del reato, è il consenso: per potersi parlare di coartazione, il soggetto passivo deve subire la condotta che abbiamo poc’anzi descritto.

Il dissenso della persona offesa può essere manifestato anche in un momento successivo rispetto all’inizio della condotta subita. Ma è mai possibile che la vittima sia consenziente? Certamente: si pensi ai casi di consenso prestato per ragioni religiose da parte delle suore di clausura o di quello prestato dal tossicodipendente per avviare percorsi in comunità che lo richiedono come necessaria condizione.

In ogni caso non è valido il consenso che:

  • non persista nel momento della privazione e durante tutto il corso della restrizione;

  • sia contrario alla legge, al buon costume, all’ordine pubblico;

  • privi in maniera totalitaria la persona che lo presta della sua libertà personale, non essendo circoscritto solamente ad alcuni “profili”; infine

  • non sia revocabile.

Nel caso di persona offesa consenziente l’ipotesi di reato è scriminata, il che significa che la legge riconosce nel consenso della vittima una causa di giustificazione che esime l’autore del fatto a rispondere penalmente per lo stesso. Altra ipotesi scriminata è rappresentata dal caso in cui la condotta tipica è posta in essere nell’esercizio della potestà educativa e disciplinare da parte dei genitori, degli insegnanti, dei precettori, fatta salva l’ipotesi dell’abuso di tale potere.

Le ipotesi aggravate del sequestro di persona

Il Legislatore ha previsto delle ipotesi aggravate del reato di sequestro di persona, prima tra tutte l’ipotesi in cui l’illecito sia commesso in danno di un discendente, ascendente o coniuge, in ragion del fatto che la privazione della libertà personale risulta essere più agevole nel contesto familiare e presuppone un abuso dei rapporti parentali a tale fine.

Una simile ratio è anche alla base dell’aggravamento di pena nel caso di sequestro di persona realizzato ad opera di un Pubblico Ufficiale nell’espletamento delle sue funzioni, stante un abuso, per l’appunto, di queste ultime per perseguire uno scopo illecito. Nel primo caso il Legislatore ha, dunque, guardato alla specifica qualificazione del soggetto passivo, nel secondo caso alla qualificazione dell’agente; ma in entrambi – ex art. 605 comma 2 c.p. – viene punito maggiormente, rispetto all’ipotesi base, lo sfruttamento di condizioni fattuali che rendono più agevole la realizzazione della condotta tipica. In particolare la pena base prevista dalla legge per il reato di cui all’articolo 605 c.p. è fissata a 6 mesi di reclusione mentre il massimo edittale previsto è pari a 8 anni di reclusione. Nelle due ipotesi aggravate la pena detentiva è aumentata da un minimo di 1 anno ad un massimo di 10 anni.

Ulteriore ipotesi di aggravamento concerne il caso del minore: se la vittima di reato è minorenne si applica la pena della reclusione da un minimo di 3 anni ad un massimo di 12.

Le ipotesi in cui, però, il massimo edittale è più alto, e precisamente pari a 15 anni di reclusione, sono le seguenti:

  • il sequestro di persona è commesso in presenza di una delle ipotesi aggravate di cui al secondo comma;

  • il sequestro di persona è commesso a danno di un minore di anni 14;

  • il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero.

È applicato, in ultimo, l’ergastolo se l’agente cagiona la morte del minore sequestrato.

Sequestro di persona o un altro illecito? Alcuni esempi

È molto facile confondere la fattispecie incriminatrice in esame con altre ipotesi di reato. Vediamo dei casi in concreto:

  • due soggetti si introducono in un’attività commerciale, intimando ai presenti di non muoversi per poter prelevare del danaro dalla cassa del negozio; i due rapinatori prelevano il danaro nell’arco temporale di 10 minuti, in seguito si danno alla fuga. In questo caso il reato di rapina assorbe quello di sequestro di persona dal momento che la privazione della libertà personale dei presenti è durata il tempo strettamente necessario al prelievo dei soldi (cfr articolo 628 c.p.);

  • un soggetto, con l’intento di far firmare certe carte ad un cliente, chiude a chiave l’ufficio e lo minaccia di non farlo uscire fintantochè non abbia sottoscritto un foglio. In questo caso l’agente non ha protratto la condotta oltre il tempo strettamente necessario per la consumazione del reato di violenza privata e, dunque, per costringere il soggettivo passivo a fare una determinata cosa (cfr articolo 610 c.p.);

  • un soggetto, parente di un minore di 9 anni, al termine di un pomeriggio trascorso assieme a questi, non lo riporta più a casa dai genitori. Si configura qui il reato di sottrazione di persone incapaci che, a differenza del sequestro di persona, non presuppone per l’appunto che il minore (infraquattordicenne, tra l’altro) sia privato della propria libertà di movimento (crf articolo 574 c.p.);

  • un Pubblico Ufficiale arresta un soggetto senza che ne ricorrano i presupposti di legge, consegnandolo all’Autorità competente. In questo caso si configura il reato di arresto illegale, in quanto la persona offesa non viene tenuta dal Pubblico Ufficiale nella sfera del proprio dominio bensì resa disponibile all’autorità giudiziaria (crf articolo 606 c.p.);

  • un insegnante, con abitualità, rinchiude in uno stanzino dell’edificio scolastico, per intere giornate, un alunno particolarmente irrequieto. Si configura, in tal caso, il reato di maltrattamenti in quanto viene posto in essere una condotta che mira ad essere abitualmente vessatoria più che attentato all’altrui libertà (confronta articolo 572 c.p.).

Informazioni

Codice penale

1 I diritti costituzionali – DirittoConsenso

2 Il sequestro di persona, su https://www.altalex.com/

3 Art. 605 c.p. – Sequestro di persona, su http://www.salvisjuribus.it/

4 Il reato di sequestro di persona ex art. 605 del codice penale, su https://www.studiocataldi.it/


Disastro di Pioltello

Il disastro di Pioltello: la responsabilità di RFI

Su quali basi normative è contestata alla Rfi s.p.a. la responsabilità penale nel disastro di Pioltello del 2018? Quando l’ente risponde del fatto commesso dall’intraneo? In quali casi non sussiste la responsabilità del soggetto che ricopre la posizione di garanzia? Quando rileva la normativa antinfortunistica e quali sono le conseguenze della sua violazione?

 

Il disastro di Pioltello e la responsabilità di Rfi s.p.a.

Il caso che andiamo ad analizzare riguarda il disastro ferroviario verificatosi il 25 gennaio 2018, a Pioltello, quando il treno n. 10452, che viaggiava sulla tratta Milano-Venezia, ha deragliato a causa della rottura di un giunto del mezzo di trasporto.

L’incidente ha cagionato la morte di tre passeggeri ed il ferimento di altri 99 che si trovavano a bordo del treno. In relazione a tale disastro ferroviario, la Procura di Milano ha avviato un’indagine preliminare, pervenendo alla conclusione che lo stesso si sarebbe potuto evitare dal momento che gli addetti alla manutenzione avevano, previamente, segnalato talune problematiche inerenti al buon funzionamento del mezzo. In particolar modo, la Procura ha svolto indagini su una serie di omissioni, nell’ambito della sicurezza del lavoro, imputabili alla società Rfi -Rete Ferroviaria Italiana-.

 

Il disastro di Pioltello: la responsabilità di Rfi s.p.a. ai sensi del d.lgs 231/01

Primariamente va rilevato che la responsabilità della Rfi s.p.a. nel disastro di Pioltello si fonda sulla normativa inerente alla cd responsabilità dell’ente, ovvero a dire il d.lgs 231/2001. In particolare, l’articolo 5 dispone che:

L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso – nel caso di specie: i dirigenti di Rfi s.p.a.-;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) – nel caso di specie: i datori di lavoro del personale manutentivo-.[1].

 

L’articolo 7 del medesimo d.lgs. prevede che “nel caso previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera b), l’ente e’ responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”.

Nel caso in questione, Rfi s.p.a. ha omesso di vigilare sulla mancanza di anomalie del funzionamento del mezzo di trasporto, benché a non essere intervenuti siano stati gli amministratori, i dirigenti, i ‘superiori’ del personale di manutenzione.

Ci domandiamo quale sia potuto essere l’interesse o il vantaggio di Rfi s.p.a. in ordine ai fatti, di natura omissiva, posti in essere dai predetti soggetti: la società si sarebbe dovuta far carico di un dispendio di tempo e danaro necessari alla regolamentazione delle anomalie del funzionamento del treno, denunciate dal personale manutentivo. Il vantaggio, dunque, era di natura economica, sia in quanto a risparmio diretto di danaro non impiegato nella manutenzione sia sotto il profilo della massimizzazione del servizio senza pause interruttive dello stesso che, invece, sarebbero state necessariamente implicate da eventuali interventi manutentivi.

A questo riguardo, preme evidenziare la sentenza n. 38363/2018 della Cassazione: “..ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione”, che argomenta di un vantaggio non necessariamente diretto come lo è il conseguimento di un utile. Allo stesso modo, la sentenza n. 3157/2019 per cui “i requisiti dell’interesse e del vantaggio vanno individuati sia nel risparmio economico per l’ente determinato dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari sia nell’eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dare luogo”.[2]

Nel disastro di Pioltello la responsabilità di Rfi s.p.a. ha anche interessato l’illecito amministrativo ai sensi dell’art. 25-septies co. 2 d.lgs 231/2001, che recita “..in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote”; trattasi, dunque, della responsabilità per la violazione delle disposizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, di cui al d.lgs 81/2008.

 

Il disastro di Pioltello: la responsabilità di Rfi s.p.a. secondo la normativa antinfortunistica

Le disposizioni di cui al d.lgs 81/2008 prescrivono il pedissequo controllo del buon funzionamento del “posto di lavoro” e, in combinato disposto con l’articolo 2087 del codice civile (“tutela delle condizioni di lavoro”), danno attuazione all’articolo 41 della Costituzione, che sancisce la primazia dei diritti fondamentali – la sicurezza e la salute – sulle ragioni di profitto.

Per quanto concerne la normativa antinfortunistica, l’applicazione delle relative disposizioni richiede che l’evento si verifichi in un sito definibile, per legge, “luogo di lavoro”. Nello specifico, l’articolo 62 del d.lgs 81/2008 prevede che si intendano per luoghi di lavoro “unicamente ai fini dell’applicazione del presente titolo, i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano: a) ai mezzi di trasporto …”.

Alla luce della lettera dalla norma, il treno, quale mezzo di trasporto, parrebbe escluso dall’ambito applicativo della vigente normativa antinfortunistica, tuttavia si deve porre l’accento sull’inciso “unicamente ai fini del presente titolo” ed evidenziare che si tratta del titolo secondo del d.lgs 81/2008, concernente norme di dettaglio, indi per cui per tutte le disposizioni generali i mezzi di trasporto rientrano nella definizione di “luogo di lavoro”. Si può pacificamente rinviare, dunque, alla normativa antinfortunistica per delineare altri profili della responsabilità di Rfi s.p.a. nel disastro di Pioltello.

A conferma di ciò, la sentenza n. 45316/2019 della Cassazione[3] ha sostenuto che “nella nozione di luogo di lavoro, rilevante ai fini della sussistenza dell’obbligo delle misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui venga svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si esplichi e dall’accesso ad essa da parte di terzi estranei all’attività lavorativa”. Ancora, una Cassazione più recente con sentenza n. 32178/2020 ha previsto che “in tema di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro le norme antinfortunistiche son dettate a tutela anche di terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza col titolare dell’impresa, di talchè, ove in tali si verifichino, a danno del terzo, i reati di lesioni o di omicidio colposo, è ravvisabile la colpa per violazione di norme dirette a prevenire l’infortunio sul lavoro”.

Ai fini della disamina della responsabilità di Rfi s.p.a. nel disastro di Pioltello, infine, preme evidenziare il fatto che la violazione della normativa antinfortunistica configura un’aggravante, e dunque implica un aumento di pena, in materia di omicidio colposo e lesioni.

In particolare ai sensi dell’articolo 589 comma 2 c.p. (“omicidio colposo”) la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni, prevista dal primo comma, è fissata ad un minimo edittale di anni 2 e ad un massimo di anni 7, al comma secondo, “se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”. Ai sensi dell’articolo 590 comma 3 c.p. (“lesioni personali colpose”) la pena della reclusione fino a 3 mesi è fissata ad un minimo edittale di mesi 3 e ad un massimo di anni 1 “se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”.

 

Il disastro di Pioltello: la responsabilità di Rfi s.p.a. in base all’articolo 40 c.p.

Il bene giuridico tutelato dalla norma che sanziona il disastro ferroviario, l’articolo 430 del codice penale, è la incolumità pubblica, tanto dei passeggeri a bordo del mezzo quanto di soggetti esterni. La sua tutela, nel caso di specie, risulta affidata ex lege alla Rfi s.p.a., quale soggetto responsabile della gestione e del controllo delle operazioni effettuate dai “sottoposti” (cfr i soggetti di cui all’art. 5 del d.lgs 231/01), così come del mancato svolgimento delle stesse, idonee a cagionare l’evento “disastro ferroviario”.

Da qui, il necessario richiamo all’articolo 40 del codice penale che, al secondo comma, prevede che “non impedire un evento, che si ha l’obbligo di impedire, equivale a cagionarlo”. L’obbligo di impedimento dell’evento si ravvisa, in particolare, in capo a quanti rivestono una posizione c.d. di garanzia, da riconoscersi, questa, nel vincolo esistente tra un soggetto garante ed un bene giuridico, il cui titolare non è in grado di tutelarlo in via autonoma. Nel caso da noi esaminato, la Rfi s.p.a. è, in questo senso, garante del buon funzionamento del mezzo di trasporto, dunque dello svolgimento degli opportuni interventi manutentivi eventualmente necessari a ciò, al fine di tutelare il bene giuridico predetto. Tecnicamente si dice che risponde per un reato omissivo improprio[4].

Ma in quali casi concreti l’ente-garante è tenuto a rispondere? Quando ciò non accade?

 

Il caso della negligenza

La Cassazione penale, sez. IV, con sentenza n. 39125 del 2008, ha sostenuto che il garante è responsabile della condotta negligente del lavoratore; in particolare, ove il garante abbia negligentemente omesso di attivarsi per impedire l’evento, egli non può invocare, quale causa di esenzione della colpa, l’errore sulla legittima aspettativa in ordine all’assenza di condotte imprudenti, negligenti e imperite da parte dei lavoratori. Nel caso di specie si è trattato della negligenza rimproverabile ai datori di lavoro del personale manutentivo, che hanno omesso di considerare le previe segnalazioni del personale medesimo.

 

Il caso dell’evento raro

La Cassazione penale, sez. IV, con sentenza n. 27186 del 2019[5], ha previsto che il garante sia responsabile anche nel caso in cui l’evento verificatosi sia qualificabile come raro se, comunque, prevedibile: “è obbligo del datore di lavoro, quale titolare della posizione di garanzia, prevenire il concretizzarsi di rischi riguardanti la verificazione anche di un “evento raro” la cui realizzazione non sia però ignota all’esperienza e alla conoscenza della scienza tecnica e, una volta individuato il rischio, predisporre le misure precauzionali e procedimentali, ove necessarie, per impedire l’evento”.

Nel caso in questione, la rottura di un giunto del mezzo, causa del deragliamento del treno, è configurabile come “evento raro” tuttavia sarebbe stato prevedibile ed evitabile in base all’esperienza e allo stato attuale della scienza tecnica, a fortiori per il fatto che talune anomalie erano state previamente segnalate dal personale manutentivo ai dirigenti di Rfi s.p.a.

 

Il caso della condotta abnorme

La Cassazione penale, sez. IV, con sentenza n. 26618 del 2020, ha sostenuto che “in tema di sicurezza sul lavoro e normativa antinfortunistica, la condotta colposa del lavoratore può considerarsi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo laddove abbia attivato un rischio eccentrico o esorbitante la sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia”.

Un esempio tipico di condotta abnorme è quello del lavoratore che si reca in cantiere sprovvisto del casco, fattispecie ben lontana dal caso in esame che, dunque, non esenta il garante dall’essere perseguito penalmente per il danno cagionato dal sottoposto[6].

 

Il caso della delega

Un’altra fattispecie, oltre a quella della condotta abnorme del lavoratore, che vede escluso il nesso di causalità tra il “superiore” e l’evento, è rappresentata dalla delega di funzioni[7], che lo libera dalla responsabilità trasferita in capo al soggetto delegato. Nel caso di specie, infatti, tra gli imputati, chiamati direttamente a rispondere del disastro ferroviario, vi sono (ex) amministratori delegati di Rfi s.p.a. Tuttavia è importante tener conto del fatto che, alla luce dell’art. 16 co 3 d.lgs 81/2008, “la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite”.

Il delegante ed il delegato rispondono, dunque, solidalmente ma a diverso titolo. Inoltre, in materia di sicurezza del lavoro, l’art. 17 prevede che il datore di lavoro non possa delegare la valutazione dei rischi, rimanendo “scoperto” in ordine a tale obbligo indelegabile per il quale è chiamato a rispondere sempre direttamente.

Informazioni


Oltraggio a pubblico ufficiale

Oltraggio a Pubblico Ufficiale: l'articolo 341 bis c.p.

Quali condizioni devono sussistere perché si possa parlare di oltraggio a Pubblico Ufficiale? Quali sono degli esempi in concreto del reato di cui all’articolo 341 bis c.p.?

 

La storia costituzionale dell’articolo 341 c.p. (oggi 341 bis c.p.)

Il reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale è stato ampiamente rivisitato dalla Corte Costituzionale. In particolare bisogna leggere la sentenza n. 341/94[1], concernente l’art. 341 c.p., cioè la norma che disciplinava l’oltraggio in origine: è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale per il minimo edittale fissato a mesi 6.

Fra il 1968 ed il 1989 la stessa venne sollevata ben 5 volte e, puntualmente, la Corte ha sempre rigettato la questione: la determinazione del quantum sanzionatorio è operazione discrezionale del Legislatore. Nonostante ciò, in alcune sentenze di rigetto, la Corte ha concordato con l’idea che vi fosse una sproporzione del trattamento sanzionatorio in riferimento al minimo edittale ed invitava il Legislatore ad intervenire perché fosse reso più mite.

Col tempo la Corte ha, poi, deciso di abbandonare tale astinenza dalla questione, quantomeno in quelle ipotesi in cui la cornice fosse apparsa manifestamente sproporzionata. È ciò che si è verificato in merito alla sopracitata sentenza del 1994.

Più precisamente, la Corte prendeva coscienza del fatto che negli altri ordinamenti europei o non era prevista la fattispecie o era prevista come aggravamento del reato di ingiuria (sanzionata 12 volte meno). Così ha affermato essere non consona la previsione, nel nostro ordinamento, del reato di oltraggio al Pubblico Ufficiale per come disciplinato, rispetto alla tradizione liberale europea, e che fosse necessario un bilanciamento tra la tutela dell’onore del Pubblico Ufficiale e la tutela della libertà personale del cittadino. Tale ponderazione avrebbe dovuto, per l’appunto, far procedere nel senso di una diminuzione del minimo di pena.

La Corte ha così dichiarato l’illegittimità dell’articolo 341 nella parte in cui prevedeva il minimo edittale di 6 mesi, fissandolo a 15 giorni. Il Legislatore, in seguito, con L. 205/99 ha abrogato la fattispecie dell’oltraggio all’articolo 341 c.p.

Nel 2009 la Corte ha reintrodotto la fattispecie criminosa con una nuova norma, l’articolo 341 bis c.p., modificandone la fisionomia originaria: non ha previsto alcun minimo edittale, ed ha fissato la pena fino ad un massimo di anni 3 di reclusione.

Nel 2019 si è registrato un nuovo intervento modificativo, che ha reintrodotto il minimo edittale di 6 mesi con un ritorno alla fattispecie originaria.  La Corte ha osservato che il 341 bis è una norma diversa dal vecchio 341, avendo a tutela non solo il prestigio della Pubblica Amministrazione ma anche il suo buon andamento: oggi si ritiene opportuno che il trattamento sia più severo, tanto che si può immaginare esista una progressione criminosa tra il 341 bis e il 337, nelle forme, rispettivamente, verbale e fattuale.

 

Configurazione del reato di cui all’articolo 341 bis c.p.: l’oltraggio a Pubblico Ufficiale

L’articolo 341 bis c.p., in materia di oltraggio a Pubblico Ufficiale, recita oggi che “chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Si tratta di un reato:

  • di condotta
  • pluri-offensivo
  • di danno
  • comune (detto anche “improprio”)
  • a forma libera.

 

Affinché sussista il reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale devono presentarsi tutte le seguenti condizioni, nessuna esclusa. Mancando anche solo una di queste, il reato non viene in essere[2].

Ecco quali:

  • la vittima: si deve trattare di un Pubblico Ufficiale. Secondo la legge, per “pubblico ufficiale” deve intendersi colui che esercita una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa: ci si riferisce ai parlamentari, ai consiglieri regionali e ai giudici; ai cancellieri nei tribunali, agli insegnanti nelle scuole, ai medici negli ospedali, ai carabinieri, ecc.
  • la frase offensiva: la critica è ammessa, non lo sono le offese, le minacce, le volgarità e le parolacce. In generale, l’offesa deve essere tale da denigrare il Pubblico Ufficiale.
  • il luogo pubblico: il reato sussiste solo se avviene in luogo pubblico o aperto al pubblico. Ad esempio, l’offesa che sia rivolta all’interno di una dimora privata non rileva ai fini del perseguimento penale del reato.
  • la presenza di più persone: l’oltraggio a Pubblico Ufficiale è integrato solo se sono presenti almeno due persone, all’infuori del Pubblico Ufficiale stesso, che non si richiede assista al fatto ingiurioso. Essenziale è la possibilità oggettiva che terzi possano sentire l’ingiuria.
  • il momento dell’offesa: il Pubblico Ufficiale deve svolgere un atto del suo ufficio o un’azione resa necessaria dall’ufficio medesimo nel momento in cui l’offesa viene pronunciata. Non è sufficiente, quindi, che il Pubblico Ufficiale si trovi “nell’esercizio delle sue funzioni”.

 

L’elemento oggettivo della fattispecie criminosa esaminata è rappresentato dall’offesa all’onore ed al prestigio del Pubblico Ufficiale.

Per quanto riguarda l’onore, s’intende far riferimento alla dignità che deve caratterizzare un simile incarico, rivestito in nome della Pubblica Amministrazione e rappresentativo della medesima. Il prestigio, invece, deve rimandare al valore sociale che viene riconosciuto dai consociati, e connaturato alle funzioni che il Pubblico Ufficiale espleta[3].

Quindi ai fini dell’incriminazione del reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale condizioni imprescindibili risultano essere:

  • condotta del consociato pregiudizievole del bene protetto (> buon andamento della PA)
  • diffusione della percezione della offesa (> luogo pubblico/presenza di più persone)
  • collegamento temporale e finalistico con l’esercizio della potestà pubblica tale da rendere possibile una interferenza perturbatrice del suo espletamento

 

L’elemento soggettivo del reato, invece, è il dolo generico: è sufficiente che l’agente abbia consapevolezza di venire in contatto con un Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, e si rappresenti, come possibile conseguenza della propria condotta, la lesione all’onore ed al prestigio della persona offesa. Non è richiesto nessun “animus” specifico.

Il soggetto attivo del reato è “chiunque”, il che significa che non sono richieste ex lege delle qualità soggettive in capo all’agente perché il reato si configuri. Può essere colpevole del delitto di oltraggio a Pubblico Ufficiale il comune cittadino così come un altro Pubblico Ufficiale nei confronti di un collega.

Il soggetto passivo del reato è il Pubblico Ufficiale, dunque, a differenza di quanto previsto per il reato di cui all’articolo 337 c.p. (resistenza a Pubblico Ufficiale), la fattispecie delittuosa non è integrata se l’offesa, come descritta, sia diretta ad un incaricato di pubblico servizio.

 

Cause di esclusione della punibilità

341 bis comma 2 c.p.

Ai sensi del secondo comma dell’articolo 341 bis c.p., “se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile”.

Ciò significa che se viene dimostrata giudizialmente la verità del fatto attribuito, la macchia all’onore alla Pubblica Amministrazione viene rivalutata e qualificata alla stregua di una fondata “denuncia” dello scorretto andamento della stessa, a tutela di un interesse comune dei consociati. Ciò basta per ritenere non punibile il relativo fautore.

 

393 bis c.p.

Anche se applichiamo l’articolo 393 bis c.p. la punibilità ai sensi dell’articolo 341 bis può venir meno.

L’articolo 393 bis c.p. dispone che “non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 339-bis, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni”.

La natura giuridica dell’istituto è per alcuni da intendere come giustificazione, per altri come scusante, per altri ancora come esclusione di punibilità in senso stretto[4]. La maggioranza parla di scusante per inesigibilità di comportamento diverso, sulla falsariga dell’ipotesi della provocazione.

La norma si riferisce ad atti che eccedono i limiti dell’attribuzione del Pubblico Ufficiale, fuori dai suoi poteri e doveri[5]. L’eccesso può riguardare sia la fase deliberativa sia la fase esecutiva. Può essere anche di tipo modale: le modalità di condotta possono esorbitare i suddetti limiti, ledendo la dignità del pubblico cittadino, anche se la sostanza dell’azione è da considerare in sé e per sé corretta (e ciò spiega perché la reazione non sia sempre configurabile come esercizio di un diritto da parte del cittadino).

Per arbitrarietà s’intende qualsiasi comportamento posto in essere in esecuzione di pubbliche funzioni, di per sé legittime, ma connotato da incongruenza tra le modalità impiegate e le finalità per le quali è attribuita la funzione stessa, a causa di una violazione dei doveri di correttezza e civiltà. In queste ipotesi viene meno il buon operare della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 Cost. L’arbitrarietà, però, risulta essere un po’ un duplicato degli “atti che eccedono”: ecco perchè la Cassazione chiede che si individui in concreto l’intento vessatorio da parte del Pubblico Ufficiale, che va soddisfacendo propriamente il requisito della condotta arbitraria.

La reazione, per essere scriminata, può presentarsi sia di tipo verbale sia di tipo materiale. Può avere carattere difensivo come reattivo – ragione per la quale non si parla di legittima difesa – ma è necessario il nesso causale (anche psicologico, soprattutto se leggiamo l’istituto come scusante) tra l’azione “in eccesso” del Pubblico Ufficiale e la reazione del cittadino, ed anche una certa immediatezza cronologica tra le due.

Requisito implicito richiesto dalla giurisprudenza è quello della proporzione: la reazione deve essere proporzionata all’agire illegittimo del Pubblico Ufficiale.

Si pensi all’agente di polizia che voglia condurre un uomo in carcere senza i presupposti di legge. Al contrario, se il Pubblico Ufficiale ha solamente commesso una irregolarità, non riconducibile ad una lesione rilevante dei diritti della persona, il reagente risponde comunque del reato: ad esempio, il vigile è particolarmente severo e multa il conducente anche per mezza ruota dell’auto parcheggiata fuori dalle strisce, e quest’ultimo reagisce in malo modo, aggredendolo.

 

Causa di estinzione del reato

Ai sensi del terzo comma dell’articolo 341 bis c.p., “ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto”. 

Il fatto è come se non fosse stato mai posto in essere se, in un secondo momento, l’agente ripara il danno non patrimoniale che abbia cagionato al Pubblico Ufficiale e, conseguentemente, all’ente di appartenenza di quest’ultimo nell’ambito generale della Pubblica Amministrazione.

Si richiede che la situazione preesistente all’offesa sia ripristinata, non in senso materiale, data la natura della condotta oggettiva tipica della fattispecie delittuosa, ma in senso morale e simbolico.

 

Esempi pratici di oltraggio a Pubblico Ufficiale

  • Tizio, imputato in un processo penale, in sede d’udienza pubblica, grida al giudice, che sta leggendo il dispositivo della sentenza, che è un corrotto
  • Caio, insegnante delle scuole medie, insulta il Preside che l’ha appena convocato per un provvedimento disciplinare, nel centro dell’atrio principale dell’Istituto
  • Sempronio, segnalato dall’addetto di sicurezza di “H&M” perchè sospettato di furto, insulta il carabiniere che gli domanda un documento identificativo.

Informazioni

[1] https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1994-08-03&atto.codiceRedazionale=094C0893

[2] È possibile, invece, si configuri la ingiuria, la quale però è illecito civile che si consuma tra due privati

[3] A questo proposito, si ritiene essenziale porre l’attenzione sul fatto che il Legislatore non abbia posto la lesione all’onore ed al prestigio come alternative bensì cumulative; ne consegue che non sono punibili le mere lesioni “in sé dell’onore e della reputazione del pubblico ufficiale ma soltanto la conoscenza di tale violazione da parte di un contesto soggettivo allargato a più persone presenti al momento dell’azione, da compiersi in un ambito spaziale specificato come luogo pubblico o aperto al pubblico e in contestualità con il compimento dell’atto dell’ufficio ed a causa o nell’esercizio della funzione pubblica” (Cass. n. 15367/2014; Cass. n. 30136/2021).

[4] https://deiurecriminalibus.altervista.org/cause-esclusione-della-pena/

[5] http://www.dirittoconsenso.it/2020/12/14/abuso-ufficio-alla-luce-del-decreto-semplificazioni/


Resistenza a pubblico ufficiale

La resistenza a Pubblico Ufficiale

Quali condizioni devono sussistere perché si possa parlare di resistenza a Pubblico Ufficiale? Qual è un esempio concreto del reato di cui all’articolo 337 c.p.?

 

Configurazione penale del reato di cui all’articolo 337 c.p.: la resistenza a Pubblico Ufficiale

L’articolo 337 c.p., in materia di resistenza a Pubblico Ufficiale, dispone che “chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.

Si tratta di un reato:

  • di condotta
  • pluri-offensivo
  • di danno
  • comune (anche detto “improprio”).

 

I concetti di “violenza” e “minaccia”

Sono interpretati in senso ampio i concetti di violenza e minaccia. La violenza può concretizzarsi in violenza fisica, ma non solo; questo coerentemente col fatto che la violenza può essere sia di tipo personale sia di tipo reale: è personale quando diretta specificamente alla persona del Pubblico Ufficiale; è reale quando quest’ultimo la subisce a causa del fatto che un oggetto materiale, utile ai fini dell’espletamento della sua funzione, viene danneggiato o distrutto. In ogni caso, la violenza in esame deve risultare idonea ad impedire o ad ostacolare la condotta del Pubblico Ufficiale: se è diretta a fargli compiere un atto contrario al suo ufficio, essa ricade in un’altra fattispecie delittuosa, quella di cui all’articolo 336 c.p.[1].

Per quanto concerne, invece, la minaccia, essa consiste nella prospettazione di un male notevole ed ingiusto, comunque idonea a determinare una costrizione del soggetto passivo. Non è, a contrario, sufficiente la mera reazione genericamente minatoria posta in essere dal privato cittadino.

Soggetto passivo di tale illecito penale può anche essere l’incaricato di pubblico servizio, espressione con la quale si fa riferimento a quanti sono sottoposti ai medesimi obblighi dei Pubblici Ufficiali, pur non disponendo dei poteri tipici delle funzioni di questi ultimi. Un esempio di incaricato di pubblico servizio è il soccorritore in mare. Per quanto concerne, invece, il soggetto attivo, quest’ultimo può essere chiunque: il reato di cui all’articolo 337 c.p. non è, infatti, un reato proprio.

Ai fini dell’integrazione del reato in esame, è essenziale che vi sia contestualità tra l’atto posto in essere dall’opponente e la condotta che il Pubblico Ufficiale dovrebbe porre in essere se non gli fosse impedita.

Quale elemento soggettivo dell’illecito penale è richiesto il dolo specifico, cioè la coscienza e la volontà di usare violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto del Pubblico Ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio. Se ne ricava che chi perpetra violenza nei confronti di un soggetto che ignora essere un Pubblico Ufficiale non è perseguibile penalmente come autore del reato.

Inoltre non si ravvisa resistenza al Pubblico Ufficiale nella resistenza passiva, a causa dell’assenza della violenza o della minaccia. Non si riconosce neppure nella disubbidienza, nella fuga, nel raggiro che tenda ad evitare l’agire del Pubblico Ufficiale. In generale, ove manchi una condotta concretamente aggressiva, capace di incidere sulla volontà del pubblico funzionario, si ritiene che non sussista il reato di cui all’articolo 337 bis c.p.

 

Questioni giuridiche rilevanti sull’articolo 337 c.p.

Con riferimento alla resistenza a Pubblico Ufficiale, se alcune persone pongono in essere condotte aggressive ed altre rimangono inerti, si configura un concorso di persone nel reato di cui all’articolo 337 del codice penale?

Sulla questione si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 35150/2011[2]: il terzo ha la possibilità, ma non un obbligo giuridico, di intervenire. La mera presenza, eventualmente anche una mera adesione psicologica, non comporta un concorso morale nel fatto, non è sufficiente ai fini di un “rafforzamento dello stimolo”. La partecipazione deve manifestarsi, infatti, in condotte che agevolino concretamente il fatto, quindi quantomeno che si traducano in un’adesione espressa. Inoltre è sempre necessaria la prova della condotta concorsuale, senza la quale il concorso non si ritiene integrato (la cd prova della condicio sine qua non[3]).

Sull’articolo 337 c.p., una Cassazione di marzo 2020 ammette la possibilità del concorso morale se taluno, assistendo ad una resistenza attiva, perpetrata quindi con una condotta violenta, rafforza l’altrui condotta offensiva, mettendo in discussione l’operato delle Forze dell’Ordine[4].

Un’altra questione giuridica da affrontare, relativamente al reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, è quella del concorso formale di reati: violenza e minaccia poste in essere nei confronti di più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio integrano un unico reato, se dirette ad impedire il compimento del medesimo atto di ufficio o servizio. Si pensi, infatti, al bene giuridico tutelato dall’articolo 337 c.p., coincidente col regolare svolgimento dell’attività della Pubblica Amministrazione. Avremmo un concorso formale di reati se il bene giuridico protetto fosse la integrità fisica del singolo Pubblico Ufficiale, ma così non è.

In materia sussiste un’ulteriore questione di legittimità che riguarda l’applicabilità dell’articolo 131 bis c.p. (la norma che consente l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), che non è ammessa.

Nella sentenza n. 30/2021[5], con riferimento agli artt. 3 e 27 co 3 Cost, che prevedono

  • 3 Cost: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali
  • 27 co 3 Cost: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

 

La Corte si è espressa a riguardo della irragionevolezza dell’esclusione in sé e per sé (al di là, quindi, dei parametri di sanzione) della causa di non punibilità. Il 131 bis è stato pensato, infatti, ai fini di una deflazione processuale per i fatti più lievi. L’istituto però ha anche lo scopo di riaffermare il concetto sostanziale della non meritevolezza di pena per fatti sì offensivi ma bagatellari, e quindi della logica della pena come extrema ratio[6]. La Corte, tuttavia, sostiene di non poter contestare la irragionevolezza della discrezionalità del Legislatore salvo per quella che risulti manifesta: escludere l’applicabilità dell’articolo 131 bis in materia di resistenza a Pubblico Ufficiale non è manifestamente irragionevole perché il bene giuridico tutelato è complesso, quindi meritevole, apoditticamente, di particolare protezione.

 

L’esclusione dell’applicabilità dell’articolo 337 c.p.

Se applichiamo l’articolo 393 bis c.p. la punibilità, ai sensi dell’articolo 337 può, invece, venir meno.

L’articolo 393 bis c.p. dispone che “non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 339-bis, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni”.

La natura giuridica dell’istituto è per alcuni da intendere come giustificazione, per altri come scusante, per altri ancora come esclusione di punibilità in senso stretto[7].

La maggioranza parla di scusante per inesigibilità di comportamento diverso, sulla falsariga dell’ipotesi della provocazione.

La norma si riferisce ad atti che eccedono i limiti dell’attribuzione del Pubblico Ufficiale, fuori dai suoi poteri e doveri[8]. L’eccesso può riguardare sia la fase deliberativa sia la fase esecutiva. Può essere anche di tipo modale: le modalità di condotta possono esorbitare i suddetti limiti, ledendo la dignità del pubblico cittadino, anche se la sostanza dell’azione è da considerare in sé e per sé corretta (e ciò spiega perché la reazione non sia sempre configurabile come esercizio di un diritto da parte del cittadino).

Per arbitrarietà s’intende qualsiasi comportamento posto in essere in esecuzione di pubbliche funzioni, di per sé legittime, ma connotato da una incongruenza tra le modalità impiegate e le finalità per le quali è attribuita la funzione stessa, a causa di una violazione dei doveri di correttezza e civiltà. In queste ipotesi viene meno il buon operare della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 Cost. L’arbitrarietà, però, risulta essere un po’ un duplicato degli “atti che eccedono”: ecco perchè la Cassazione chiede che si individui in concreto l’intento vessatorio da parte del Pubblico Ufficiale, intento che va soddisfacendo propriamente il requisito della condotta arbitraria.

La reazione, per essere scriminata, può presentarsi sia di tipo verbale sia di tipo materiale. Può avere carattere difensivo come reattivo – ragione per la quale non si parla di legittima difesa – ma è assolutamente necessario il nesso causale (anche psicologico, soprattutto se leggiamo l’istituto come scusante) tra l’azione “in eccesso” del Pubblico Ufficiale e la reazione del cittadino, ed anche una certa immediatezza cronologica tra le due. Requisito implicito richiesto dalla giurisprudenza è quello della proporzione: la reazione deve essere proporzionata all’agire illegittimo del Pubblico Ufficiale.

Si pensi all’agente di polizia che voglia condurre un uomo in carcere senza i presupposti di legge. Al contrario, se il Pubblico Ufficiale ha solamente commesso una irregolarità, non riconducibile ad una lesione rilevante dei diritti della persona, il reagente risponde comunque del reato: ad esempio, il vigile è particolarmente severo e multa il conducente anche per mezza ruota dell’auto parcheggiata fuori dalle strisce, e quest’ultimo reagisce in malo modo, aggredendolo.

 

Esempi concreti di resistenza a Pubblico Ufficiale

Configurato il reato e compresa la sua struttura, cerchiamo ora di vedere qualche esempio concreto di resistenza a Pubblico Ufficiale:

  • Tizio, a seguito del fatto che non è riuscito a convincere l’Agente di polizia stradale a rimuovergli la multa, gli sferra un pugno;
  • Caio, per sfuggire all’intervento delle Forze dell’Ordine, si dà alla fuga, ponendo a rischio, con una condotta di guida pericolosa, l’incolumità personale degli altri utenti della strada [9];
  • Sempronio minaccia un Magistrato di rovinargli la famiglia qualora non deciderà nel senso della sua assoluzione per la commissione di un reato di cui è accusato.

Informazioni

[1] Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale: “chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale [c.p. 357] o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni

[2] https://www.altalex.com/documents/news/2013/12/02/violenza-sessuale-liberta-individuale-concorso

[3] S’intende la condizione indispensabile senza la quale il concorso, nel nostro caso, non può dirsi configurato

[4] Esiste, sul punto, una dottrina contraria, e si rinvia, a tal proposito, al tema della criminalizzazione della libertà di espressione: http://www.astrid-online.it/static/upload/eprs/eprs_liberta-espressione_it.pdf

[5] https://www.giurisprudenzapenale.com/

[6] Ultima soluzione, estremo rimedio

[7] https://deiurecriminalibus.altervista.org/cause-esclusione-della-pena/

[8] http://www.dirittoconsenso.it/2020/12/14/abuso-ufficio-alla-luce-del-decreto-semplificazioni/

[9] Cass. Pen. n. 41408/2019 e Corte appello Ancona, 73/2020


Querela

La querela

Cos’è la querela e a cosa serve? Cerchiamo di capire tutto ciò che è necessario fare per la proposizione e l’eventuale remissione di una querela

 

La definizione di querela

Il nostro Legislatore disciplina la querela nel codice di procedura penale, in particolare all’articolo 336 del titolo III, “condizioni di procedibilità”. La querela è infatti una delle condizioni richieste dalla legge perché gli organi giudiziari possano procedere in sede processuale nei confronti dell’autore di un certo reato.

È dunque opportuno pensare alla querela come un nullaosta proveniente dalla persona che ha subito le conseguenze dannose del reato affinché s’attivi la macchina della giustizia nei confronti del relativo responsabile. Infatti il processo penale ha inizio quando il Pubblico Ministero o la polizia giudiziaria acquisiscono conoscenza di una notizia di reato: la querela rappresenta una delle modalità possibili con cui tali autorità vengono autorizzate a perseguire in giudizio il fatto appreso[1].

La querela viene considerata un diritto soggettivo pubblico: è tale perché presenta in sé la corrispondenza tra il potere giuridico riconosciuto in capo ad un soggetto, la persona offesa dal reato, e l’obbligo giuridico di un altro, le autorità inquirenti. E’, inoltre, un istituto ibrido, sostanziale e processuale al tempo stesso: la sua disciplina è bipartita nel codice penale -Libro I, Titolo IV, capo IV- e nel codice di rito -Libro V, Titolo III-.[2]

 

Il querelante ed il reato procedibile a querela

Ha diritto di querela la persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta o istanza” (ex art. 120 c.p.).

La querela è la condizione di procedibilità, quindi, per il reato cd procedibile a querela, che richiede, cioè, che sia la vittima a segnalarlo. Si contrappone al reato procedibile d’ufficio che consente l’intervento autonomo delle autorità, a prescindere dall’iniziativa della persona offesa di segnalarlo mediante una denuncia[3].

Generalmente il reato procedibile a querela è meno grave: è il caso delle lesioni lievi, delle percosse, del furto, della truffa ecc. Se viene sporta denuncia, anziché querela, per un reato procedibile a querela non si registra alcuna conseguenza rilevante: al di là della qualifica attribuita alla segnalazione, se e solo se questa proviene dalla vittima di reato, s’intende idonea a fungere da condizione di procedibilità.

Il soggetto agente, sempre ai sensi della medesima norma, è la persona offesa: col termine “persona offesa” ci si riferisce al soggetto passivo del reato, titolare del bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice. Non sempre la persona offesa è il danneggiato: ad esempio, nel caso di un omicidio la persona offesa è la vittima, i danneggiati sono i suoi parenti.

 

Le modalità di proposizione ed il contenuto della querela

Ai sensi dell’articolo 336 c.p.p., la querela è proposta mediante una dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, la persona offesa manifesta la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato. Tale dichiarazione può essere fatta sia in forma orale sia in forma scritta; in questo ultimo caso deve recare la sottoscrizione del querelante o del suo procuratore speciale, altrimenti è il verbale in cui la dichiarazione orale viene accolta a dover essere sottoscritto.

La querela può essere presentata tanto al Pubblico Ministero quanto ad un ufficiale di Polizia giudiziaria, che deve attestare la data ed il luogo di ricezione, verificare l’identità del proponente e inviare gli atti all’ufficio del PM.

La querela deve contenere la notizia di reato e la manifestazione della volontà che si proceda penalmente in ordine allo stesso. Si differenzia, in questo, dalla denuncia che, presentabile da chiunque, non deve contenere necessariamente una manifestazione di volontà.

È bene sottolineare che non è necessaria la presenza di un avvocato ai fini della presentazione della querela; saranno utili, tuttavia, alcuni accorgimenti affinché la notizia di reato trasmessa non venga successivamente archiviata.

 

Ecco un modello di querela

“ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ….

ATTO DI DENUNCIA-QUERELA

Il sottoscritto … (generalità e residenza)

Espone quanto segue:

… (Descrizione precisa dei fatti costituenti reato)

Per tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto … intende proporre come in effetti propone atto di denuncia-querela nei confronti di … (generalità ed indirizzo di residenza del querelato) e chiede che si proceda penalmente nei confronti dello stesso per il reato di cui all’art. … del codice penale nonché per tutti i reati procedibili a querela e per ogni altro reato procedibile anche d’ufficio che la Procura della Repubblica dovesse ravvisare nei fatti suesposti.

Si indica quale persona in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini la Signora … (generalità ed indirizzo di residenza o domicilio di eventuali persone informate sui fatti).

l sottoscritto …, chiede espressamente ai sensi degli articoli 406 e 408 C.p.p. di ricevere gli avvisi di richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari e/o di un’eventuale richiesta di archiviazione. Il sottoscritto … si riserva sin d’ora la costituzione di parte civile nell’instaurando procedimento penale.

Luogo e data; … (sottoscrizione davanti all’ufficiale che riceve la querela).”

 

I termini di proposizione

Dispone l’articolo 124 del codice penale che il diritto di querela può essere esercitato nel termine massimo di 3 mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del reato.

La norma, però, fa salve alcune eccezioni: il termine decorre dal giorno in cui il curatore speciale si vede notificato il provvedimento di nomina nel caso di cui all’articolo 121 del codice penale, cioè quando la persona offesa non ha più di 14 anni o è inferma di mente e non dispone di un rappresentante oppure si trova in conflitto di interessi con lo stesso. Infatti, sussistendo tali condizioni, il Pubblico Ministero propone un curatore speciale che viene nominato ufficialmente dal Giudice delle indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa.

Il termine per presentare querela è, invece, prolungato a 6 mesi per taluni reati che sono considerati dal Legislatore particolarmente gravi: si pensi allo stalking, al revenge porn, alla violenza sessuale ecc.. In generale si tratta dei delitti contro la libertà sessuale.

Il profilo temporale è di rilevante importanza: decorso infruttuosamente il tempo disponibile per la vittima, non si potrà più procedere contro l’autore del reato.

Ad avviso della più recente Giurisprudenza (si rinvia alla sentenza della Corte di Cassazione n. 15853/2006[4]), incombe sull’imputato l’onere di prova circa la tardività della querela presentata dalla persona offesa. Inoltre il Pubblico Ministero, laddove rilevi che la proposizione è fuori termine, chiede l’archiviazione del procedimento. Infatti l’articolo 411 del codice di procedura penale dispone che l’archiviazione è richiesta non solo per infondatezza della notizia di reato ma anche quando manchi una condizione di procedibilità come richiesta dalla legge.

 

Le facoltà del querelante

Il querelante ha la facoltà di presentare opposizione dinanzi al Giudice delle indagini preliminari avverso alla richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero, della quale viene informata se lo ha richiesto nella notizia di reato o successivamente, ai sensi dell’articolo 408 comma 2 del codice di procedura penale.

L’opposizione deve essere presentata entro i 20 giorni dalla conoscenza della richiesta di archiviazione e consisterà in una speculare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

La persona offesa può inoltre ritirare, in ogni momento e in ogni stato del processo, la querela, rendendo, di conseguenza, improcedibile l’azione penale. Si parla tecnicamente della remissione della querela, che può essere esercitata personalmente o per il tramite di un avvocato munito di procura speciale. L’unico impedimento è rappresentato dalla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, come sostenuto dalla Corte di Cassazione (si rinvia alla sentenza n. 21520/2002[5]).

 

La remissione

La remissione, istituto disciplinato all’articolo 339 del c.p.p., è:

  • processuale se avviene in sede di giudizio (presentata all’organo procedente);
  • extra-processuale quando avviene fuori dalle aule giudiziarie (presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria).

 

Può avvenire in forma espressa o anche in forma tacita, quindi per mezzo di comportamenti concludenti da parte della persona offesa che, inequivocabilmente, si esprimono nel senso della remissione della querela. Non è considerata volontà tacita, in questi termini, la semplice condotta omissiva del querelante: le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 46088/2008[6]) hanno evidenziato la non coincidenza tra la mancata presentazione della persona offesa in sede di dibattimento e la sua volontà di rimettere tacitamente la querela previamente presentata.

La remissione deve essere accettata dal querelato, ed anche l’accettazione può essere tacita, tuttavia l’interpretazione giurisprudenziale è meno rigida[7]: è considerata accettazione, per fatti concludenti, della remissione la mancata presentazione in giudizio del querelato che abbia avuto notizia da parte del querelante dell’avvenuta rinuncia (si rinvia alla sentenza della Cassazione n. 19568/2010).

Non tutti i reati procedibili a querela ammettono la remissione. E’ questo il caso dei reati contro la libertà sessuale ed anche degli atti persecutori posti in essere con minacce di particolare gravità, come statuito dalla Sezione V della Corte di Cassazione con sentenza 2299/2016[8].

Rimessa la querela, le spese processuali sono a carico del querelato, salva pattuizione diversa, ai sensi dell’articolo 340 comma 4 del nostro codice di rito.