Mergers and acquisitions

Cosa significa Mergers and Acquisitions (M&A)?

Cosa sono le operazioni straordinarie di M&A? M&A è l’abbreviazione di mergers and acquisitions, ovvero quelle operazioni straordinarie di acquisizioni e/o fusioni, che hanno lo scopo di modificare l’assetto di due o più aziende

 

Introduzione: il significato di “Mergers and Acquisitions”

Per la ripresa economica delle imprese, soprattutto piccole e medie, è importante riuscire a raggiungere una dimensione sufficiente per resistere ed essere competitive sul mercato nel medio-lungo termine, a tal fine si ricorre sempre più spesso ad operazioni di M&A. Ma cosa significa questa espressione?

Con l’espressione “Mergers and Acquisitions” (M&A) si intendono tutte quelle operazioni societarie e di finanza straordinaria che portano alla fusione di due o più società o all’acquisizione di una società target da parte di un’altra società.

 

La differenza tra fusione e acquisizione

Sebbene i termini ‘fusione’ e ‘acquisizione’ siano spesso usati in modo intercambiabile, queste operazioni presentano alcune differenze.

Una fusionemerger in inglese, è l’operazione con la quale due o più società si concentrano in una sola. Si realizza tramite un accordo che serve ad unire le società, precedentemente separate, in una nuova entità, con l’obiettivo di creare una sola azienda più forte e solida. Questa può avvenire con due modalità:

  1. fusione per unione – con tale operazione le società partecipanti alla fusione cessano la loro esistenza giuridica per far confluire i loro patrimoni in una nuova società (newco).
  2. fusione per incorporazione – cioè assorbimento in una società di una o più altre. In questo caso, quindi, non nasce una nuova società, ma si realizza una forma di fusione in cui una società (l’incorporante) mantiene la propria identità giuridica annettendo altre società che cessano di esistere.

 

Le fusioni inoltre vengono classificate in orizzontali, verticali o conglomerali.

Si parla di:

  • fusioni orizzontali quando l’operazione avviene tra società concorrenti, potendo sorgere in questo caso situazioni di sovrapposizione di competenze e uffici, con conseguente ridimensionamento della forza lavoro per un’ottimizzazione dei costi.
  • fusioni verticali, quando comprendono imprese che operano a diversi livelli della stessa filiera produttiva, come ad esempio tra società clienti e fornitrici. Generalmente queste operazioni sono volte ad economizzare una serie di costi.
  • conglomerali quando interessano imprese che operano in settori complementari o connessi.

 

Un’acquisizioneacquisition in inglese, è il passaggio di proprietà di un’azienda, o parti di essa, che vengono incorporate sotto il controllo di un’altra, tramite l’acquisto di azioni (share deal) o beni (asset deal). L’acquisition, dunque, riflette semplicisticamente l’acquisto, dietro corrispettivo, di beni, quote o azioni del capitale sociale di un’impresa da parte di un’altra società.

In base alle percentuali acquisite vengono delineate partecipazioni totalitarie o di maggioranza o, specialmente in caso di acquisizioni in grandi realtà con azionariato diffuso, non di maggioranza, ma sufficienti ad esercitare un controllo significativo sulla società partecipata.

Il concetto di Mergers and Acquisitions sta lentamente sostituendo i termini individuali “fusione” e “acquisizione” diventando un termine generale di uso comune che si riferisce a qualsiasi tipo di attività in cui le imprese si uniscono. Questo principalmente per due ragioni:

  • Una vera fusione alla pari è estremamente rara dato che una parte è quasi sempre più grande o potente dell’altra
  • È un termine più neutro che generalmente è ben accolto da azionisti, dipendenti o amministratori.

 

Le motivazioni poste alla base di tali operazioni

Le ragioni e gli obiettivi che il management persegue quando decide di procedere all’acquisizione di un’azienda sono estremamente vari.

Una delle ragioni principali è la mancanza di risorse interne (tecnologiche, economiche, umane, di competenza), necessarie a colmare un disallineamento tra la domanda esterna e la capacità aziendale. Per colmare questa discrepanza l’azienda può cercare di reperire le risorse che le mancano nel mercato, tramite la fusione o l’acquisizione.

Inoltre, l’obiettivo può coincidere con la condivisione di know–how e buone pratiche manageriali, con la necessità di un riposizionamento strategico in seguito a cambiamenti radicali nella regolamentazione di settore oppure nelle tecnologie emergenti, ovvero con una razionalizzazione infra-gruppo.

Altre possibili motivazioni possono riguardare strategie di crescita per linee esterne, volontà di dismettere aree di business non più strategiche, esigenze di razionalizzare l’assetto azionario anche al fine di gestire passaggi generazionali; volontà di coinvolgere nuovi investitori, finanziari o industriali, migliorare lo standing creditizio della società attraverso la modifica della composizione, anche qualitativa, dei soci.

Con l’acquisizione in particolare, il fine può essere quello di realizzare una veloce crescita dimensionale, è possibile raggiungere un fatturato più elevato o una quota di mercato più consistente, eliminare un concorrente, elevare la barriera d’ingresso di nuovi operatori, acquisire marchi, brevetti o talenti (in particolari settori) o integrare il proprio processo produttivo.

 

Caratteristiche generali del procedimento

Gli approcci ad un meccanismo di Merger and acquisition cambiano a seconda del contesto operativo e della tipologia di società-target.

Il lungo procedimento di fusione, che consiste in una serie consequenziale di atti concatenati nel rispetto di intervalli temporali obbligatori, è un processo di entità tale da stravolgere totalmente gli originari equilibri, diritti, procedure e interessi.

Per tale motivo il legislatore ha giustamente ritenuto legittimo concedere ai soci delle società coinvolte la possibilità di recedere dalla stessa qualora non si trovino più a condividere obiettivi e interessi con il nuovo assetto in divenire (art. 2473 c.c.).

Le società interessate delineano i tratti principali della società in divenire e raggiungono intese riguardo al futuro assetto organizzativo (sviluppo di sinergie fra le strutture, allocazione di risorse, armonizzazione di procedure, nuovo organigramma e decisioni in ordine a eventuali risorse eccedenti, nuova sede e così via).

Data la complessità e i lunghi tempi della procedura, tali intese vengono spesso cristallizzate in un accordo quadro, nel quale viene solitamente già definita anche la futura corporate governance[1] (sistema di amministrazione, poteri dell’amministratore delegato e del presidente del CDA, emissione o soppressione di azioni speciali, procedure di compliance, sistemi di controllo).

Anche nel caso dell’acquisizione è necessario intraprendere un lungo e complesso processo che avviene solitamente attraverso il trasferimento della quota di partecipazione di controllo (50% + 1), acquistando azioni, sottoscrivendo un aumento di capitale o procedendo con una fusione “mascherata” e successiva liquidazione dei soci della società acquisita.

Inoltre, l’acquisizione di una società si può realizzare anche attraverso l’acquisto dell’intera azienda o di un ramo di essa (comprensiva di opificio, marchio clientela, rete di vendita, ecc).

Come nelle fusioni, anche nelle acquisizioni bisogna fare una serie di valutazioni preliminari che riguardano entrambe le aziende interessate al processo.  In particolare, bisognerà valutare non solo alla convenienza economica dell’operazione stessa, ma anche le “reali” condizioni delle società coinvolte, fino a giungere a previsioni di conciliabilità delle culture aziendali, per escludere che eccessive differenze di politiche gestionali ed economiche possano portare in futuro all’insuccesso dell’operazione.

 

Le diverse fasi del procedimento 

In generale si possono distinguere le seguenti fasi:

  • Analisi
  • Negoziazione
  • Due Diligence
  • Closing
  • Fase post acquisizione/integrazione.

 

Le trattative solitamente iniziano con la redazione di una LOI (Letter of Intent) non impegnativa, salvo l’eventuale inserimento di clausole vincolanti.

A questa fase preliminare fa seguito la stipula di un contratto, solitamente sottoposto a condizioni sospensive (che possono riguardare l’esito favorevole della DD, di pratiche di finanziamento o della notifica preventiva all’Autorità Antitrust) e che contiene clausole interinali valide nel periodo che intercorre fra la stipula del contratto ed il closing, nonché clausole di rappresentazioni e garanzie. Le garanzie, in particolare servono a tutelare principalmente il compratore dal rischio di un eventuale differenza tra la realtà presentata dal venditore rispetto a quella trovata concretamente al momento del closing. È così necessario che il venditore si obblighi ad indennizzare il compratore per le passività pregresse, le sopravvenienze passive e le insussistenze attive che si dovessero verificare rispetto alla situazione patrimoniale di riferimento allegata al contratto di compravendita.

Tra tutte le fasi quella centrale e più delicata, è quella della Due Diligence, termine anglosassone che fa riferimento alla procedura attraverso la quale l’intermediario designato dall’acquirente reperisce, acquisisce ed organizza in un sistema coerente tutte le informazioni di natura legale, patrimoniale, finanziaria ed economica necessarie a valutare la società oggetto dell’operazione (società target) così da permettere all’acquirente di determinare innanzitutto il suo effettivo interesse e, successivamente, le relative condizioni economiche e legali della transazione. In primo luogo, la principale finalità della due-diligence è quella di accertare, attraverso una raccolta mirata ed analitica di informazioni, se vi siano le effettive condizioni di fattibilità dell’operazione ovvero se sussistano eventuali criticità che possano comprometterne il buon esito.

Al momento del closing, infine, viene accertato il rispetto delle clausole interinali e vengono verificati gli esiti positivi delle condizioni sospensive. Da questo momento, il compratore assume in via definitiva lo status di socio, e può iniziare a esercitare i relativi diritti fino a questo momento in capo ai “vecchi” soci (tenuti al solo compimento di atti di ordinaria amministrazione).

Informazioni

Inserisci qui la bibliografia

[1] Per maggiori informazioni sul Codice di Corporate Governance, si veda l’articolo “Nuovo Codice di Corporate Governance 2020: fra contrattualismo e istituzionalismo” di Armando Consiglio su DirittoConsenso: https://www.dirittoconsenso.it/2021/06/22/nuovo-codice-corporate-governance-2020-contrattualismo-e-istituzionalismo/.


Procedimento di registrazione del brevetto

Il procedimento di registrazione del brevetto

Come fare per depositare un brevetto? Analizziamo in questo articolo il procedimento di registrazione del brevetto e l’ambito di applicazione della relativa tutela

 

Cos’è un brevetto?

Come in tema di marchi[1], così per i brevetti: prima di iniziare a trattare il procedimento di registrazione del brevetto, è bene spiegare cosa esso sia.

Il brevetto è un titolo giuridico che consente ad un soggetto o ad un’impresa di proteggere un’invenzione assicurandosi la facoltà esclusiva di produrre e commercializzare un determinato prodotto in una precisa area geografica.

Il brevetto è uno strumento di tutela della proprietà intellettuale: possono essere oggetto di brevetto soltanto le innovazioni tecnologiche con applicazione industriale, che si presentano come soluzioni nuove, originali e concrete di un problema tecnico. In particolare, si possono brevettare: le invenzioni industriali; i modelli di utilità; le nuove varietà vegetali.

Il procedimento di registrazione di marchi e brevetti ha inizio con la presentazione della domanda presso la Camera di Commercio. Se però il marchio ha una protezione che ha una durata pari a 10 anni, per i brevetti la durata della protezione è pari a 20 anni dalla data di deposito della domanda senza alcuna possibilità di rinnovo o proroga.

 

I requisiti per i brevetti

Ai sensi dell’art. 45, comma 1, del Codice della proprietà industriale (c.p.i.), possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che applicano un’attività inventiva, lecite, e che sono atte ad avere un’applicazione industriale.

Pertanto perché un brevetto sia registrato è necessario che esso:

  • sia nuovo, quindi non ancora compreso nello stato della tecnica;
  • abbia attività inventiva, un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica;
  • trovi applicazione industriale, in altre parole deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in qualsiasi campo industriale;
  • sia lecito, pertanto non contrario all’ordine pubblico e al buon costume.

 

Non sono considerate invenzioni:

  • le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
  • i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
  • le presentazioni di informazioni;
  • La creazione di nuove razze animali.

 

Il procedimento di registrazione del brevetto

Dopo aver svolto una ricerca preventiva di arte nota e aver verificato che il marchio o il brevetto che si vuole proteggere ha tutti i requisiti necessari per la registrazione, è necessario preparare la domanda al fine di depositarla all’ufficio competente. Il procedimento di registrazione di marchi e brevetti ha inizio, come accennato all’inizio, con la presentazione della domanda presso la Camera di Commercio.

La domanda si compone essenzialmente di:

  • titolo,
  • riassunto,
  • descrizione,
  • rivendicazioni e
  • disegni (ove presenti).

 

In Italia il deposito di brevetti può essere effettuato online (forma telematica) sul portale dedicato dell’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), per chi è in possesso di firma digitale, presso qualsiasi Camera di Commercio oppure inviata direttamente allo stesso Ufficio con sede a Roma (forma cartacea).

Possono procedere al deposito di brevetti sia le persone fisiche sia i soggetti giuridici.

La richiesta per il deposito di brevetto (o modello di utilità) deve essere redatta su apposito modulo e deve avere ad oggetto una sola invenzione.

In fase di deposito sono richieste informazioni sulla persona depositante, sul titolare dell’invenzione, sull’inventore o sugli inventori, su eventuali rappresentanti o mandatari. Alla domanda vanno allegati tutti i documenti brevettuali elencati sopra; al momento del deposito l’Ufficio o l’ente ricevente incaricato assegna un numero progressivo alla domanda, il quale fungerà da identificativo. La domanda è sottoposta per legge ad un periodo di segretezza di 18 mesi.

Tutti i diritti derivanti dal deposito del brevetto che spettano al richiedente sono pienamente validi dal giorno del deposito.

Il richiedente può presentare domanda personalmente ovvero tramite un consulente in proprietà intellettuale iscritto in apposito albo professionale. In questo secondo caso è necessario allegare alla domanda un’opportuna lettera di incarico.

Ai moduli deve essere allegata la descrizione con le rivendicazioni ed i disegni tecnici.

La descrizione deve prima di tutto mettere in risalto il problema tecnico che l’invenzione vuole risolvere ed i vantaggi che derivano dall’utilizzo della stessa. Devono poi essere descritte tutte le principali caratteristiche tecnico-costruttive della soluzione proposta aiutandosi con il richiamo alle tavole di disegno. A seconda del tipo di invenzione andranno poi descritti il funzionamento o il procedimento con cui si ottiene un certo risultato.

La parte più importante del brevetto è quella delle “rivendicazioni” che devono riprodurre, in apposito linguaggio tecnico, gli elementi sui quali si chiede la protezione. Per rendersi conto dell’importanza delle rivendicazioni basti considerare che in linea di massima ciò che è descritto ma non rivendicato non è oggetto di protezione. Le rivendicazioni si intendono formulate “a cascata” nel senso che la prima è quella più importante che racchiude il nucleo centrale dell’invenzione mentre quelle successive sono una sorta di specificazione della prima.

Anche i disegni tecnici dovranno essere preparati in modo tale da fare capire bene quale è la soluzione inventiva che si vuole proteggere. Pertanto, disegni costruttivi troppo dettagliati con misure e particolari irrilevanti sono sconsigliati.

Per procedere con il deposito si dovranno poi pagare i diritti di segreteria e le tasse che variano in base al tipo di brevetto. Per conoscere le tasse in vigore al momento del deposito della domanda si consiglia di consultare il sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Predisporre bene la domanda di brevetto è fondamentale tanto quanto analizzare bene l’invenzione prima di depositarla in quanto sulla base di queste scelte preliminari si gioca la possibilità di difendere il brevetto in caso di contraffazione.

 

Deposito e scelta dell’estensione territoriale

Premesso che il diritto di esclusiva sussiste solo ove si ottiene il brevetto, una domanda di brevetto può essere depositata:

  • come domanda di brevetto in Italia;
  • come domanda di brevetto europeo;
  • come domanda di brevetto internazionale;
  • come domanda di brevetto in un singolo stato estero.

 

Il deposito secondo una delle soluzioni sopra evidenziate potrà poi essere esteso entro un anno, beneficiando del diritto di priorità, cioè potendo far risalire il proprio diritto alla data del primo deposito con riferimento alla valutazione dei requisiti di brevettabilità, cioè liceità, novità ed attività inventiva.

 

I diritti derivanti dal brevetto

Il titolare del brevetto acquista il diritto di fare uso esclusivo della propria invenzione.

Come previsto chiaramente dall’art. 66 c.p.i., il titolare acquista il diritto di attuare l’invenzione e di trarne profitto. Al titolare, inoltre, spettano tutti i diritti patrimoniali sull’invenzione (art. 63 c.p.i.), ossia quei diritti di sfruttamento patrimoniale che potranno poi essere anche ceduti e trasferiti a terzi.

Infine, Il diritto morale di essere riconosciuto come autore dell’invenzione è invece incedibile e spetta sempre all’inventore (art. 62 c.p.i.) che può anche essere un soggetto diverso dal titolare del brevetto.

 

Conclusione

L’obiettivo della privativa brevettuale è quello di consentire al suo titolare – mediante un monopolio ventennale sull’invenzione – di raccogliere i frutti dell’investimento in capitale, umano e non, che ha portato alla predetta invenzione.

La stesura della richiesta ed il deposito di brevetti rappresentano una fase cruciale del procedimento di registrazione del brevetto e da essi ne dipende, in gran parte, l’esito. È bene specificare che, sia che si abbia la titolarità di un brevetto nazionale italiano sia di brevetti ottenuti attraverso il Brevetto Europeo, la difesa del proprio titolo sarà sempre competenza del titolare. Ciò significa che sarà necessario effettuare periodicamente dei controlli per poter eventualmente impedire la circolazione non autorizzata di prodotti identici o simili a quello coperto da brevetto.

[1] Per un approfondimento in tema di marchi rinvio a quest’altro articolo che ho scritto per DirittoConsenso:


Procedimento di registrazione del marchio

Il procedimento di registrazione del marchio

Analisi del procedimento di registrazione del marchio, attività essenziale per la vita di un’impresa

 

Cos’è un marchio?

Prima di iniziare a trattare il procedimento di registrazione del marchio, è bene soffermarsi preliminarmente sul concetto di marchio. Il marchio è un segno, una figura o una parola che serve a contraddistinguere determinate merci prodotte da un’impresa.

Il marchio, al pari del brevetto, è uno strumento di tutela della proprietà intellettuale[1] e presuppone la novità del marchio che si vuole registrare.

Possono costituire marchi d’impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese e ad essere rappresentati nel registro in modo chiaro tale da determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare.

Il procedimento di registrazione del marchio ha inizio con la presentazione della domanda presso la Camera di Commercio. La durata della protezione è pari a 10 anni ed è sempre rinnovabile.

 

I requisiti per i marchi

Ai sensi dell’articolo 7 del Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.), possono costituire oggetto di registrazione tutti i segni che siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre aziende e che possano essere rappresentati nel registro in modo da consentire la determinazione chiara e precisa dell’oggetto della protezione.

Inoltre, la normativa italiana richiede che i marchi, per poter essere registrati, siano dotati dei requisiti di novità, capacità distintiva, e liceità.

In particolare, per capacità distintiva si intende che il marchio non può limitarsi a parole che facciano capire unicamente il tipo di attività svolta o di prodotto (art. 13 CPI) mentre per liceità si intende che il marchio non può essere in contrasto all’ordine pubblico e non deve violare alcuna disposizione di legge (art. 14 CPI).

 

Il procedimento di registrazione del marchio: attività preliminari

Dopo aver svolto una ricerca preventiva di arte nota e aver verificato che il marchio o il brevetto che si vuole proteggere abbia tutti i requisiti necessari per la registrazione, è necessario preparare la domanda al fine di depositarla presso l’ufficio competente. Il procedimento di registrazione di marchi e brevetti ha inizio, dunque, con la presentazione della domanda presso la Camera di Commercio.

La registrazione di un marchio dura 10 anni a partire dalla data del pagamento della tassa di deposito della domanda di primo deposito.

Inoltre, ai sensi dell’art. 15 c.p.i., gli effetti della registrazione del marchio, a partire dalla quale sono conferiti i diritti esclusivi legati al marchio stesso, decorrono dal giorno successivo alla data di deposito della domanda.

La domanda per la registrazione di un marchio può essere presentata da chiunque: persona fisica, persona giuridica, associazioni, enti, compresi i minorenni, anche stranieri purché domiciliato in uno dei Paesi UE. Possono essere titolari di un marchio anche più soggetti congiuntamente.

La domanda può essere presentata direttamente dal titolare o da un suo rappresentante. Gli unici soggetti abilitati alla rappresentanza presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (da qui in avanti, UIBM) sono i Consulenti in Proprietà Industriale iscritti all’ordine (mandatario) oppure gli Avvocati iscritti all’ordine (rappresentante). Tutte le altre categorie professionali non sono abilitate a rappresentare presso l’UIBM; pertanto, non possono firmare al posto del titolare.

Il conferimento dell’incarico deve avvenire sempre per iscritto e può essere fatto attraverso una lettera d’incarico o procura generale.

 

Esame della domanda

Una volta ricevuta la domanda di deposito completa degli allegati e con il pagamento delle tasse e dei diritti di segreteria necessari, l’Ufficio procede all’esame della domanda, al fine di verificarne la ricevibilità e la possibilità di registrazione a norma di legge.

In particolare, la procedura si sviluppa in diverse fasi:

  • Esame da parte dell’UIBM
  • Pubblicazione
  • Osservazioni di terzi o concessione definitiva.

 

Prima che l’UIBM emetta il certificato di registrazione del marchio, il richiedente che non abbia più interesse alla registrazione del marchio può presentare una richiesta di ritiro della domanda depositando una apposita istanza in bollo.

 

Procedura di opposizione

Entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di registrazione di un marchio, coloro che ritengono tale domanda in conflitto con un proprio marchio o diritto anteriore possono opporsi alla concessione del marchio.

In primo luogo, gli interessati presentano, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della domanda, una istanza di opposizione scritta in italiano, motivata e documentata, contenente, a pena di inammissibilità (ai sensi dell’art. 176 c.p.i.):

  • con riferimento al marchio oggetto di opposizione, i dati del richiedente, il numero e la data della domanda e i prodotti ed i servizi contro cui è proposta l’opposizione (l’opposizione può riguardare tutti o una parte dei prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione);
  • per quanto riguarda il marchio o il diritto dell’opponente, l’identificazione del marchio o del diritto anteriore, nonché dei prodotti e servizi sui quali è basata l’opposizione;
  • i motivi su cui si fonda l’opposizione.

 

Inoltre, l’atto di nomina del mandatario – se nominato – deve essere depositato contestualmente all’istanza di opposizione, altrimenti l’istanza deve contenere una dichiarazione di riserva di deposito, che comunque deve avvenire non oltre due mesi dal deposito dell’istanza.

Il deposito dell’istanza di opposizione è soggetto al pagamento di una tassa.

 

Controllo formale dell’istanza e cooling off period

Ricevuta l’istanza, entro due mesi dalla scadenza del termine per presentare opposizioni, l’UIBM verifica l’ammissibilità formale dell’istanza e il pagamento dei diritti di opposizione.

Se la verifica ha esito positivo, l’UIBM informa il richiedente dell’avvio del procedimento di opposizione e concede alle parti un termine di due mesi – estendibile su richiesta congiunta delle parti fino a dodici mesi – per trovare un accordo di conciliazione. Se le parti trovano un accordo, il procedimento di opposizione si estingue.

Trascorso inutilmente il termine senza che sia stato raggiunto un accordo, si apre una fase istruttoria in contraddittorio tra le parti.

In particolare, l’opponente deve depositare, entro due mesi dalla data di scadenza del periodo di cooling off, la seguente documentazione:

  • copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio, della denominazione di origine o della indicazione geografica su cui è basata l’opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorità o di preesistenza di cui esso beneficia, nonché la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere già stata rivendicata in relazione a domanda od a registrazione di marchio dell’Unione europea;
  • ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti;
  • la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal Registro tenuto dall’UIBM, ovvero l’opposizione si fondi su una denominazione di origine o una indicazione geografica.

 

Il richiedente, a sua volta, ricevuta la documentazione dell’opponente, presenta le proprie deduzioni difensive entro il termine fissato dall’UIBM. Nelle proprie deduzioni difensive, in particolare, il richiedente può chiedere che l’opponente che sia titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni dalla data di deposito o di priorità del marchio opposto fornisca la prova che il marchio anteriore su cui si fonda l’opposizione sia stato oggetto di uso effettivo nei cinque anni anteriori al deposito dell’istanza di opposizione, o che vi siano motivi legittimi che giustificano il mancato uso.

Nel caso in cui l’opponente non presenti, entro sessanta giorni, le proprie deduzioni documentando quanto richiesto o, presentando le deduzioni nei termini, l’UIBM ritenga che la prova fornita non sia sufficiente, l’opposizione decade.

L’UIBM, prima di prendere una decisione, può invitare le parti a presentare ulteriori documenti, deduzioni e osservazioni.

 

Decisione dell’UIBM

Valutate le argomentazioni delle parti, l’Ufficio giunge ad una decisione definitiva, accogliendo totalmente o parzialmente l’opposizione – e dunque rifiutando la domanda di registrazione di marchio per tutte o alcune classi merceologiche – oppure rigettando l’opposizione con definitiva concessione della domanda di registrazione di marchio. La parte soccombente può essere condannata a rifondere all’altra parte, in tutto o in parte, le spese sostenute per la difesa.

Le parti hanno la facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei Ricorsi contro la decisione così emessa dall’UIBM (art. 182 c.p.i.).

 

Cosa può succedere una volta registrato il marchio?

Una volta registrato, la tutela conferita dal marchio d’impresa può cessare per una serie di ragioni, individuate normativamente, che possono dipendere o dal comportamento del titolare del marchio medesimo oppure da azioni di terzi nei confronti delle registrazioni:

  • il mancato rinnovo
  • la decadenza
  • la rinuncia
  • altri casi.

 

Conclusione

Il procedimento di registrazione del marchio mira a dare effettività alla tutela dell’immagine di un’impresa e a garantirne la distinzione dagli altri operatori presenti sul mercato (specialmente i competitors). Pertanto, la tutela di questi assets è di vitale importanza per la vita di un’impresa ed è dunque fondamentale prestare attenzione affinché sia sempre garantita un’adeguata protezione.

Informazioni

[1] Per una visione d’insieme sulla proprietà intellettuale rinvio a quest’altro articolo che ho scritto per DirittoConsenso: La proprietà intellettuale e i suoi diritti – DirittoConsenso.it.


Espropriazione forzata

Espropriazione forzata e processo esecutivo

Il processo esecutivo: analisi dell’espropriazione forzata e delle fasi che la caratterizzano, dagli atti preliminari alla distribuzione della somma ricavata ai creditori

 

Il processo esecutivo: brevi cenni generali 

Prima di comprendere l’espropriazione forzata e le fasi di questa, è necessario fare una breve introduzione. Il processo di esecuzione tende all’attuazione coattiva di un diritto di credito già accertato[1] ma non eseguito spontaneamente. Tale procedimento è rivolto alla soddisfazione materiale del diritto e si affianca, in molti casi in rapporto di strumentalità, al processo di cognizione, che contrariamente è rivolto all’accertamento del diritto, all’ottenimento di una sentenza di condanna ovvero alla costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico.

L’azione esecutiva, dunque, presuppone l’accertamento del diritto che si vuole far valere, e tale accertamento deve essere contenuto in un documento che lo rappresenti senza incertezze e dal quale si evinca chiaramente l’identità del creditore e del debitore (il c.d. titolo esecutivo).

 

Gli atti preliminari del processo esecutivo: titolo esecutivo e precetto

Come anticipato, dunque, Il processo esecutivo presuppone l’esistenza di un valido titolo esecutivo. L’art. 474 c.p.c. cristallizza il principio della nulla executio sine titulo, affermando che l’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto: certo, liquido ed esigibile. Salvo alcune specifiche eccezioni, ai fini della validità come titolo esecutivo, è necessario che sul documento vi sia la c.d. “spedizione in forma esecutiva” che consiste in un’ingiunzione scritta che il cancelliere o il notaio appone materialmente sul documento.

Possiamo definire il titolo esecutivo come condizione necessaria e sufficiente per esercitare l’azione esecutiva. Più precisamente condizione sufficiente perché basta essere in possesso di un titolo tra quelli individuati dal codice di rito per iniziare ad avvalersi del procedimento esecutivo previsto dalla legge, mentre è condizione necessaria perché se si è privi di tale documento non si può dar inizio alla suddetta procedura[2].

Il precetto, invece, consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Questo deve contenere, a pena di nullità: l’indicazione delle parti, la data di notifica del titolo esecutivo, l’avvertimento al debitore che può avvalersi di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice per cercare un accordo con il creditore, e infine, la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice dell’esecuzione[3].

Sia il titolo esecutivo che il precetto devono essere notificati al debitore. La notificazione del titolo esecutivo e del precetto consiste nella consegna al debitore da parte dell’ufficiale giudiziario e a seguito della richiesta del creditore, di una copia autenticata del documento. La ratio è quella di offrire per l’ultima volta al debitore la possibilità di adempiere spontaneamente, evitando l’esecuzione forzata, oltre a garantirgli una effettiva conoscenza di tutti gli elementi dell’azione esecutiva. Notificazione di titolo e precetto sono atti autonomi tra i quali non deve intercorrere alcun intervallo, anzi la legge consente la notificazione contemporanea dei due atti, purché sia fatta personalmente.

 

Diversi tipi di processo esecutivo

Si prevedono diversi tipi di processo d’esecuzione a seconda di quale sia il diritto che si vuole far valere. In particolare si distingue tra:

  • esecuzione in forma specifica ed
  • espropriazione forzata in forma generica.

 

La prima è prevista nei casi di esecuzione per consegna di mobili o rilascio di immobili, di esecuzione di obblighi di fare o non fare o nei casi in cui si applicano misure di coercizione indiretta. L’espropriazione forzata[4] può invece essere definita come quel particolare processo esecutivo che consta di una serie di atti diretti a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni facenti parte del suo patrimonio e a convertirli in denaro al fine di soddisfare il credito o la pretesa creditoria vantata dal creditore. Essa è una forma di esecuzione c.d. indiretta, a differenza dell’esecuzione in forma specifica, che invece è definita diretta in quanto ha ad oggetto proprio il bene dovuto.

 

Le fasi dell’espropriazione forzata

Il procedimento esecutivo per espropriazione forzata si articola, necessariamente, in tre fasi:

  • 1° FASE: il pignoramento: atto con il quale i beni sottratti alla libera disponibilità del debitore vengono sottoposti al potere dell’ufficio esecutivo;
  • 2° FASE: la liquidazione dell’attivo: i suddetti beni vengono trasformati in una somma di denaro;
  • 3° FASE: la distribuzione forzata di quanto ricavato ai creditori[5].

 

A queste fasi c.d. necessarie si aggiunge talvolta una ulteriore fase eventuale nel caso in cui vi sia l’intervento di altri creditori nella procedura.

 

Prima fase: il pignoramento

Salvo il caso in cui vi siano beni mobili sottoposti a pegno o ipoteca mobiliare, il pignoramento[6] è l’atto con cui inizia qualsiasi forma di espropriazione forzata. Questo consiste “in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi”[7] . In sostanza, consiste nel descrivere o indicare le cose da pignorare, vincolandole al processo esecutivo.

Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi 90 giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita. Da un punto di vista soggettivo il pignoramento è un atto dell’ufficiale giudiziario su istanza del creditore, previa esibizione di titolo esecutivo e precetto notificati. Dal punto di vista oggettivo, è un’ingiunzione fatta al debitore, eseguita previa l’esatta indicazione del credito e dei beni da assoggettare all’espropriazione.

Il creditore può scegliere liberamente i beni da pignorare[8], il debitore tuttavia in alcuni casi può evitare il pignoramento: in che modo può farlo? Può liberarsi versando una somma di danaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese; così può prevenirlo se corrisponde nelle mani dell’Ufficiale Giudiziario l’importo del credito e delle spese affinché questi lo destini al creditore[9][10].

 

Fase eventuale: l’intervento dei creditori

Nel processo civile di esecuzione, l’intervento dei creditori[11] consiste nella possibilità dei creditori interessati, purché sussistano le condizioni previste dalla legge, di intervenire in un’espropriazione già messa in atto da altro creditore[12]. In tal caso il creditore che assume l’iniziativa è chiamato creditore procedente, mentre tutti gli altri sono detti creditori intervenuti.

Quando vi sono più creditori, operano i seguenti principi generali:

  • Sullo stesso bene è ammesso un solo processo di esecuzione[13];
  • I creditori intervenuti, se muniti di titolo esecutivo, possono provocare i singoli atti espropriativi nell’inerzia del creditore procedente;
  • In sede di distribuzione, tutti i creditori sono, per il principio della par condicio creditorum, in condizioni di parità, salva la sussistenza di cause legittime di prelazione.

 

L’intervento può avvenire in due modalità differenti:

  1. attraverso la partecipazione all’atto pignoratizio oppure
  2. attraverso la partecipazione alla distribuzione della somma ricavata.

 

Si distingue tra intervento tempestivo e tardivo ai fini della collocazione dei creditori nella distribuzione della somma ricavata.

 

Seconda fase: la vendita o assegnazione dei beni pignorati

Terminata la fase rappresentata dal pignoramento, ha inizio quella destinata alla trasformazione o meglio conversione dei beni pignorati in somma di denaro. Tale finalità si realizza di solito con la vendita forzata anche se è possibile, con le dovute cautele, che il bene sia assegnato direttamente al creditore a soddisfazione delle sue pretese.

Per l’istanza di vendita o assegnazione sono previsti un termine iniziale ed uno finale: questa può essere presentata solo dopo 10 giorni dal pignoramento e non oltre 45 giorni dallo stesso. Il giudice fissa l’udienza per procedere alla vendita o assegnazione nei modi previsti per le varie procedure espropriative. La vendita in particolare, può essere all’incanto se il giudice ritiene di realizzare in questo modo un prezzo superiore alla metà del valore del bene determinato ex art. 568 c.p.c. o senza incanto, modalità preferita dal legislatore. L’udienza per l’autorizzazione alla vendita è un momento fondamentale per i creditori, segna infatti il momento preclusivo per gli interventi tempestivi. In tale udienza, inoltre, sono decise tutte le opposizioni agli atti esecutivi, mentre sono ancora proponibili l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione di terzo.

 

Terza fase: la distribuzione del ricavato

Conclusasi la fase della conversione, ci si addentra nella terza fase, ovvero verso la conclusione del procedimento esecutivo: la distribuzione del ricavato tra i creditori.

Quest’ultima fase consiste nella ripartizione tra i creditori della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del debitore per realizzare il soddisfacimento del loro credito.

La massa attiva da distribuire tra i creditori è composta da:

  • il prezzo dei beni venduti;
  • un conguaglio per le cose assegnate;
  • eventuali rendite o proventi dei beni pignorati;
  • eventuali multe o somme dovute dal creditore aggiudicatario inadempiente[14].

 

Le regole per la distribuzione, ai sensi dell’art. 510 c.p.c.[15] cambiano a seconda che vi sia uno solo o più creditori.

I criteri previsti sono i seguenti:

  • le spese processuali hanno la priorità assoluta;
  • vanno poi soddisfatti i creditori muniti di privilegi e di ipoteche in base ai rispettivi diritti di prelazione;
  • i creditori chirografari che siano intervenuti tempestivamente e ai quali il ricavato si distribuisce in proporzione ai rispettivi crediti;
  • l’eventuale residuo viene suddiviso proporzionalmente tra i creditori chirografari tardivamente intervenuti.

 

Infine, se avanza ancora qualcosa deve essere consegnata al debitore[16].

Informazioni

[1] In sede di cognizione o in via stragiudiziale.

[2] Cfr. Il procedimento esecutivo e pignoramento – Luisa Camboni su LeggiOggi

[3] Cfr. Art. 480 c.p.c

[4] In particolare è bene sottolineare che la struttura del procedimento esecutivo cambia a seconda della natura dei beni coinvolti (immobili, mobili e crediti) e del luogo in cui gli stessi si trovano (presso il debitore o presso terzi) si distingue infatti tra: Espropriazione forzata mobiliare presso il debitore; Espropriazione forzata mobiliare presso terzi; Espropriazione immobiliare; Espropriazione di beni indivisi; Espropriazione forzata contro il terzo proprietario.

[5] Cfr. Le fasi del procedimento esecutivo https://www.studiocataldi.it/guide_legali/alla-scoperta-dellespropriazione-forzata/fasi.asp#ixzz7Djybw85M

[6] Art. 491 c.p.c.

[7] Art. 492 cpc – Forma del pignoramento

[8] Salvo i casi di pegno o ipoteca sui beni del debitore, in tal caso il creditore non può pignorare altri beni se non sottopone prima ad esecuzione forzata i beni su cui grava il pegno o l’ipoteca.

[9] Come evitare il pignoramento: https://www.studiocataldi.it/guide_legali/alla-scoperta-dellespropriazione-forzata/evitarepignoramento.asp#ixzz7Dk5gurew

[10] Artt. 494 – 495 c.p.c.

[11] Art. 499 c.p.c. – Intervento

[12] Art. 498 – 500 c.p.c.

[13]Pignoratio super pignorationem non admittitur

[14] Art. 509 c.p.c.

[15] Per un focus sulla natura delle norme che governano la fase dell’esecuzione penale si rimanda all’articolo di Rebecca Giorli su DirittoConsenso http://www.dirittoconsenso.it/2020/12/28/natura-norme-che-governano-fase-esecuzione-penale/

[16] In questo articolo abbiamo analizzato sinteticamente le principali fasi del processo esecutivo per espropriazione forzata. Per un’analisi schematica sul processo di cognizione, si rimanda all’articolo di Biagio Sapone su DirittoConsenso: “Uno schema pratico del processo civile ordinario” http://www.dirittoconsenso.it/2020/09/01/uno-schema-pratico-del-processo-civile-ordinario/


Incubatori startup

Cosa sono gli incubatori di startup?

In questo articolo scopriamo insieme cosa sono gli incubatori di startup, quali sono i diversi tipi esistenti e qual è la differenza con gli acceleratori

 

Definizione e caratteristiche principali

Secondo la definizione data dalla Commissione Europea[1], un incubatore d’impresa è un’organizzazione che accelera e rende sistematico il processo di creazione di nuove imprese, fornendo loro una vasta gamma di servizi di supporto integrati che includono gli spazi fisici dell’incubatore, i servizi di supporto allo sviluppo del business e le opportunità di integrazione e networking[2]. Gli incubatori di startup[3] sono organizzazioni che accelerano la nascita di un’impresa attraverso un processo sistematico, che prevede vari passaggi e strumenti di sostegno.

Il loro ruolo è quello di offrire ad aziende, startup e professionisti una serie di servizi di supporto indispensabili per trasformare un’idea in un progetto imprenditoriale[4] concreto sulla base del quale avviare una nuova impresa.

Si tratta di un “ambiente protetto” in grado di accelerare il processo di trasformazione di un’idea in un’attività vera e propria, capace di generare profitto[5]. Gli incubatori perseguono generalmente obiettivi economici, non sono gratuiti, ma prevedono il pagamento di una fee mensile (una sorta di affitto) oppure la cessione di quote della nascente startup.

Non è raro però trovare incubatori gratuiti sostenuti da fondi pubblici. In quest’ultimo caso, gli obiettivi possono coincidere con il fine più alto di sostenere la strategia d’innovazione e competitività di un Paese o di un’area geografica; nel caso di incubatori privati, come anticipato, il guadagno si traduce solitamente nella partecipazione azionaria al capitale dell’impresa nascente, che sarà quindi remunerata con l’exit[6]: teoricamente il vero incubatore (e ciò lo contraddistingue dagli spazi di co-working) opera una vera selezione delle startup che incuba, e offre loro oltre gli spazi fisici l’accesso a tecnologie e apparecchiature particolari, ma soprattutto un affiancamento manageriale e un network di competenze che permetta alla startup di sbocciare in una sorta di situazione controllata, privilegiata, ma anche transitoria[7].

 

Evoluzione del concetto di incubatore

Le origini degli incubatori d’impresa possono essere fatte risalire alla fine degli anni 70, quando l’economia tradizionale spostava il suo interesse verso le nuove tecnologie. Le prime forme di incubatori sono nate dal bisogno degli Stati di intervenire a supporto dell’economia, favorendo lo sviluppo delle imprese in alcune aree critiche e come tentativo di creare nuova occupazione.

Nel corso del tempo gli incubatori di imprese hanno subito una rapida evoluzione e se fino agli anni 80 offrivano solo infrastrutture e servizi in condivisione, negli anni seguenti hanno iniziato a guidare le startup nel processo di creazione di strategie d’impresa.

Dunque, anche gli incubatori offrono alle neonate imprese una sede in cui operare, ma si distinguono dai coworking perché questo beneficio è affiancato da altre agevolazioni, come ad esempio consulenze strategiche in diverse materie, dal marketing alla gestione economica e legale.

L’impresa viene quindi guidata da soggetti che offrono la propria competenza per dare ai nuovi imprenditori gli strumenti giusti per partire e sviluppare un solido piano di crescita. Si tratta quindi anche di un’esperienza formativa, ma di carattere pratico e costruita in base alle specifiche esigenze della startup[8].

Infine, ulteriore importante funzione è quella di supportare le nuove imprese nel processo di reperimento dei fondi necessari per l’avvio e la crescita del progetto. Gli incubatori affiancano le neonate imprese anche per ottenere incentivi per startup che possono variare dai finanziamenti a fondo perduto fino all’accesso a bandi per l’ottenimento di premi e riconoscimenti.

 

Diverse tipologie di incubatori di startup

Esistono diverse tipologie di incubatori nate nel corso dei decenni a seconda delle esigenze economiche e delle tipologie di impresa che si affacciavano sul mercato.

Solitamente si individuano 4 categorie di incubatori:

  1. Business Innovation Centres (BICs),
  2. incubatori universitari o University Business Incubators (UBIs),
  3. incubatori privati indipendenti o Independent Private Incubators (IPIs) e
  4. incubatori privati dipendenti da grandi imprese o Corporate Private Incubators (CPIs)[9].

 

Tra le principali tipologie pubbliche troviamo i BIC e gli UBI, la cui attività di incubazione prevede la fornitura di servizi di base alle imprese (fornitura di spazi, infrastrutture, canali di comunicazione).

Nel corso del tempo, i cambiamenti di mercato e la diffusione di nuove tecnologie hanno generato nuovi bisogni, portando alla nascita di incubatori privati che potessero intervenire a supporto delle nuove realtà imprenditoriali: tra queste troviamo le IPI e i CPI. La loro funzione è quella di facilitare il rapido sviluppo delle imprese offrendo sia risorse nelle prime fasi di creazione e della definizione del modello di business, sia durante tutto il loro processo di formazione ed evoluzione.

Sulla base delle considerazioni appena fatte, possiamo fare una prima distinzione tra incubatori:

  • No profit: a questa categoria appartengono BIC e UBI, fondati da enti pubblici, a sostegno di politiche di sviluppo economico locale; e
  • ProfitIPI e CBIsono costituiti da soggetti privati con l’obiettivo di realizzare un profitto.

 

Entrambi i tipi di incubatori hanno un elemento in comune: sostengono la nascita e lo sviluppo di imprese, ma lo fanno con finalità diverse. I primi perseguono una finalità di sviluppo del territorio, i secondi lo fanno per trarne profitto[10].

Sulla base dei servizi offerti possiamo invece distinguere tra:

  • incubatori di prima generazione.Questi offrono prevalentemente spazi e consentono alle giovani imprese di abbattere i costi che riguardano servizi di segretariato, affitti, luce e telefono;
  • incubatori di seconda generazione.Oltre a supportare nella gestione logistica (uffici, etc), questi incubatori intervengono direttamente nel finanziamento di nuove idee e imprese. Alcuni propongono consulenza nella stesura del business plan e campagne di marketing gratuite o a costi limitati;
  • incubatori di terza generazione.Quest’ultimi completano l’offerta degli incubatori di prima e seconda generazione aiutando imprenditori e imprese ad accedere a nuovi mercati e sviluppare il parco clienti. Sono orientati prevalentemente allo sviluppo di progetti tecnologici innovativi.

 

L’accesso ai BIC non è semplice: un team di esperti valuterà l’idea imprenditoriale proposta in termini di fattibilità tecnica, economica e finanziaria. Anche se molti incubatori offrono un servizio di consulenza per la realizzazione del business plan, dal momento che la concorrenza è molta, l’ideale è comunque presentare la nostra idea in una forma il più possibile vicina a quella di un business plan professionale.  

 

La differenza tra incubatore e acceleratore

Molti si chiedono quale sia la differenza tra incubatori e acceleratori. Partiamo con il sottolineare che – seppure questa non è una regola fissa – chi svolge attività di incubazione, solitamente sostiene anche attività di accelerazione.

Quello che differenzia principalmente queste due tipologie sono le attività svolte e i target a cui si rivolgono:

  • Gli incubatoriindirizzano le loro risorse verso giovani imprenditori che sono all’inizio della loro progettazione d’impresa: i mentor che svolgono le attività di incubazione – imprenditori esperti – si occupano di accompagnare le idee dei giovani startupper sul mercato, aiutandoli a testare e validare il loro progetto grazie a strumenti come il Business Model Canvas, il Sales Pitch o il Minimum Viable Product (di questo ne abbiamo parlato nel blog post sul metodo lean per startup).
  • Gli acceleratorisi rivolgono prevalentemente a realtà già solide o che comunque si trovano in uno stadio di attività avanzato. Le sessioni, in questo caso, risultano essere più brevi ma più intense rispetto a quelle degli incubatori e l’obiettivo è quello di trasmettere competenze mirate ad uno specifico bisogno, in modo da supportare un rapido sviluppo dell’impresa o startup[11].

 

Molti li credono sinonimi e finiscono per sbagliare. In realtà, ogni concetto ha le sue peculiarità. Comprenderne le differenze permette di scegliere il tipo di percorso più adatto alle proprie esigenze. Infatti, entrambi nascono per aiutare le startup e le aziende innovative, ma lo fanno in momenti differenti della vita dell’impresa.

Dunque, se come abbiamo detto fin ora gli incubatori si rivolgono anche a chi ha un’idea allo stato ancora embrionale, per entrare a far parte di un acceleratore invece si deve avere un prodotto o un servizio già ben definito[12].

 

In conclusione

Rivolgersi a un incubatore può essere la soluzione giusta per chi ha in progetto l’avvio di una attività imprenditoriale poiché offre la possibilità di abbattere o azzerare per alcuni mesi parte dei costi di gestione o fornire direttamente un finanziamento o l’accesso a fondi pubblici statali ed europei[13]. Infine, gli incubatori agevolano l’ingresso in una rete che integra conoscenze e capitali agevolando il percorso con contatti e relazioni che da soli sarebbe difficile creare.

In Italia, degli oltre 200 incubatori presenti sul territorio 27 sono accreditati al MISE. L’incubatore certificato di startup innovative rappresenta una delle eccellenze nazionali nell’ambito dell’incubazione e accelerazione di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico.

La nozione di incubatore certificato è stata introdotta dall’art. 25, comma 5 del DL 179/2012 e viene definita nei dettagli dal Decreto ministeriale 22 dicembre 2016.

Le imprese in possesso dei requisiti possono accedere allo status di incubatore certificato tramite autocertificazione del legale rappresentante e godere delle relative agevolazioni registrandosi nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio sul territorio nazionale.

Per conoscere tutti gli incubatori certificati attualmente iscritti nella sezione speciale del Registro delle Imprese, consulta la banca dati su registroimprese.it[14].

Informazioni

[1] https://www.economyup.it/

[2] L’erogazione di tali servizi e il contenimento delle spese derivante dalla condivisione dei costi e dalla realizzazione di economie di scala, fanno sì che l’incubatore d’impresa migliori in modo significativo la sopravvivenza e le prospettive di crescita di nuove start up

[3] Che cos’è una start-up? È un’organizzazione di recente creazione con un business model e un potenziale tale da poter espandersi velocemente e quindi, mira a diventare una grande impresa con un business model scalabile e ripetibile

[4] È bene inoltre tenere presente che nell’ordinamento italiano fare impresa ed essere imprenditore sono concetti che hanno subito un’evoluzione. Per un approfondimento sulla questione si rimanda all’articolo di Leonardo Rubera per DirittoConsenso: http://www.dirittoconsenso.it/2021/09/08/imprenditore-e-impresa/

[5] https://www.startup-news.it/

[6] Ovvero l’uscita sul mercato della neonata impresa

[7] https://www.startupbusiness.it/cose-un-incubatore-e-quali-sono-quelli-italiani/96872/

[8] https://www.bancobpm.it/

[9] https://www.startupbusiness.it/cose-un-incubatore-e-quali-sono-quelli-italiani/96872/

[10] https://www.spaziospin.it/

[11] ibidem

[12] https://www.italiaonline.it/

[13] Nel grande insieme dei finanziamenti europei ce ne sono di specifici per le startup. Per conoscere la base di questa forma di contributo si rinvia all’approfondimento di Angela Federico per DirittoConsenso: http://www.dirittoconsenso.it/2021/03/03/i-finanziamenti-ue/

[14] https://www.mise.gov.it/


Tampon tax

Che cos'è la tampon tax?

Una breve analisi sulla natura della tampon tax e su come il tema viene affrontato in Italia e nel mondo

 

Cos’è la tampon tax?

La tampon tax è l’imposta sul valore aggiunto[1] (IVA) applicata su assorbenti, tamponi e coppette mestruali – considerati dal nostro sistema come beni di lusso[2]. In Italia, quando un prodotto viene considerato un bene di lusso è tassato del 22% rispetto al suo prezzo originale.

Per rendere meglio l’idea: questo significa che, per esempio, una bene che costa 12,2 euro e viene tassato al 22%, comprende un valore di 10 euro che riguarda le varie fasi di realizzazione e scambio (quindi che andranno ai vari attori della catena produttiva) e oltre a questi il consumatore, ovvero ogni cittadino, dovrà pagare anche 2,2 euro che vanno nelle casse dello Stato, che poi teoricamente, li reinveste in servizi per tutti i cittadini.

 

Perché è stata definita un’imposta ingiusta?

In tutti i Paesi, compreso l’Italia, esiste un elenco di prodotti considerati di prima necessità: quelli fondamentali per poter sostenere una vita dignitosa. Questi prodotti sono tassati meno, così facendo il prezzo per acquistarli è un po’ più basso, e più persone potranno permetterseli. Così, giusto per citare alcuni beni:

  • Sono considerati beni di prima necessità alcuni farmaci e prodotti alimentari come il pane il latte, i libri e i manifesti per le campagne elettorali.
  • Sono considerati beni di lusso invece beni come i computer, i “gratta e vinci” e le sigarette, oppure alimenti come alcoolici, biscotti, caffè e cioccolato.

 

Oggi nel nostro paese i prodotti igienici femminili, come anche i pannolini per i neonati, sono sottoposti all’aliquota ordinaria del 22 % perché non sono considerati beni di prima necessità. Proprio per questo motivo la tampon tax è considerata da molti un’imposta ingiusta: gli assorbenti nel nostro Paese sono tassati come beni di lusso, il massimo previsto dal sistema fiscale italiano. Da ciò nasce il famoso slogan “Il ciclo non è un lusso” utilizzato per combattere questo sistema di tassazione da molti attivisti. Questa imposta resiste dal 1973, quando fu introdotta per la prima volta con aliquota al 12%. Al pari di altri beni, su tamponi e assorbenti l’IVA è stata costantemente aumentata fino a diventare oggetto di una battaglia economico-sociale.

 

Necessario eliminare quella che è stata definita una discriminazione fiscale di genere: tentativi in Italia

La Camera dei deputati ha approvato nel 2019 un emendamento al decreto fiscale che abbasserà l’IVA dal 22 al 5 per cento, ma solo per gli assorbenti biodegradabili e compostabili. Questi rappresentano una minima parte dei prodotti in commercio e non sono comunemente usati dalle donne. La decisione, arrivata dopo la bocciatura della proposta di abbassare l’IVA al 10 per cento su tutti i prodotti igienici femminili, sembra più dettata da valutazioni ambientali e di sostenibilità che diretta a eliminare una disparità di genere.

Con l’approvazione dell’ultima legge di bilancio viene confermata anche per il 2021 dunque la tampon tax con l’IVA al 22% sugli assorbenti. La richiesta, che era stata portata avanti in Parlamento con un emendamento firmato da Laura Boldrini e online tramite il movimento Onde Rosa e la petizione su Change.org, era quella di abbassare l’aliquota al 5% per tutti gli assorbenti e non solo quelli compostabili[3]. Una delle obiezioni che viene fatta all’uso degli assorbenti è che questi sono prodotti in plastica che inquinano, che sono trattati chimicamente e sono difficili da smaltire.

Osservazioni giuste ma che non fanno i conti con la realtà dei fatti: molte persone non sono al corrente dei prodotti mestruali alternativi che sono in vendita, alcune donne non si sentono a loro agio nell’utilizzarli, altre semplicemente non vogliono. Ancora una volta è in gioco la libertà delle donne di poter scegliere e decidere autonomamente ciò che riguarda il proprio corpo[4]. «Stante l’impossibilità, per una donna, di fare a meno di prodotti igienico-sanitari durante il ciclo mestruale – scrivevano i deputati nella proposta per abbassare l’aliquota – appare evidente che l’attuale aliquota dell’IVA sugli assorbenti igienici è ingiusta e discriminatoria in relazione al genere».

Come sottolineavano nella proposta di legge, l’aliquota al 22% grava in particolar modo sulle donne con basso reddito «per le quali, in alcuni casi, essa può addirittura risultare un limite alla piena e libera partecipazione alla vita sociale e pubblica, con pesanti conseguenze sulla salute sia fisica che psicologica». Una presa di posizione istituzionale, questa, che si allinea con le battaglie portate avanti da associazioni e movimenti femministi in tutto il mondo, che da anni ormai chiedono di riconsiderare questo tipo di tassazione attraverso accese proteste e petizioni.

 

Iniziative ribelli – The tampon book

L’idea di cui si dirà è di The Female Company una start up tedesca che ha l’obiettivo «di rompere i tabù e assicurarsi che ogni donna abbia tamponi ovunque, in qualsiasi momento». La start up ha infatti lanciato sul mercato “The tampon book” un libro di protesta contro la tassazione tedesca che prevede un’IVA ordinaria del 19% su diversi prodotti di consumo, tra cui gli assorbenti. In Germania, però, esiste anche una tassazione del 7% per prodotti alimentari di prima necessità, per libri e giornali, per opere d’arte e oggetti da collezione, per i biglietti dei mezzi pubblici oltre che per molti altri prodotti.

Ed è così che la start up è riuscita ad aggirare l’IVA del 19% sugli assorbenti, creando un libro contenente «storie divertenti e sorprendenti sulle mestruazioni» e che al suo interno contiene anche 15 tamponi. Il prezzo del volume è di 3,11 euro e sin dal momento della sua uscita ha venduto oltre 10.000 copie, registrando il sold out in un solo giorno. L’iniziativa insieme alle tante proteste sembra aver funzionato, infatti, dal 2020 in Germania l’IVA sugli assorbenti è stata abbassata dal 19 al 7%[5].

 

La tampon tax in Europa  

Dal 2007 le normative europee consentono agli stati membri di ridurre la cosiddetta tampon tax al minimo previsto per i beni di prima necessità.

La maggior parte dei paesi europei negli ultimi anni ha quindi deciso di abbassare l’IVA su questi beni: Spagna, Grecia e Austria rientrano tra questi, con un’aliquota del 10 per cento o leggermente superiore. Fanno parte di questo elenco anche la Francia con il 5,5 per cento e l’Irlanda con lo 0 per cento.

In particolare, l’Irlanda costituisce un’eccezione: la detassazione degli assorbenti era stata infatti decisa prima dell’entrata in vigore della direttiva europea sulla riduzione e l’esenzione dall’IVA, e quindi l’Irlanda non è tenuta ad applicare l’aliquota minima del 5 per cento. Il Belgio dal 2018 è passato dal 21 al 6% e in Germania l’aliquota dal 2020 è passata dal 19 al 7%. L’Inghilterra in particolare, da sempre in primo piano per questa battaglia aveva già abbassato nel 2000 al minimo previsto dall’Unione l’aliquota sugli assorbenti, e adesso, con l’uscita definitiva dall’Ue, Londra dice addio definitivamente alla “tampon tax”, prevedendo per il 2021 l’abolizione totale dell’IVA sui prodotti igienici. Tuttavia, in molti altri Paesi, tra cui l’Italia, l’aliquota supera ancora oggi il 20%.

 

La tampon tax nel mondo

“A livello globale, solo una manciata di Paesi del mondo non impone tasse aggiunte ai prodotti sanitari destinati alle donne, tra cui Canada, India, Australia, Kenya e diversi stati degli Stati Uniti.”[6].

In particolare:

  • Il Canada ha scelto di abolire la tassazione nel 2015
  • La stessa cosa è accaduta nello stato di New York
  • Così come in Australia dove dal 2018 si è passati da un’aliquota del 10% all’abolizione totale dell’imposta
  • Negli USA le imposizioni fiscali sui prodotti per le mestruazioni variano da stato a stato, ma negli anni recenti anche Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Jersey e Pennsylvania hanno abolito la tampon tax
  • Il Kenya nel 2004 è stato il primo Paese a diminuire la tassazione dei prodotti igienici femminili e dal 2011 ha attuato un progetto per distribuire gratuitamente assorbenti nelle scuole
  • A seguito di proteste e manifestazioni, infine, anche l’India dal 2018 ha completamente abolito la tampon tax che fino ad allora prevedeva un’aliquota del 12%

 

Conclusione

Insomma, i Paesi da cui prendere esempio non mancano. La battaglia su questo tema non è solo una questione femminile ma coinvolge tutti perché ha a che fare con la dignità degli individui e quindi con la qualità delle nostre democrazie.

Informazioni

[1] L’IVA è un’imposta introdotta dalla legislazione europea all’inizio degli anni ’70. In Italia il riferimento normativo fondamentale è il d.p.r. 633/1972. L’IVA, inoltre, è un’imposta proporzionale perché il suo ammontare dipende dal prezzo del bene moltiplicato per l’aliquota di riferimento. L’imposta in questione colpisce il valore aggiunto che si produce nel sistema economico per effetto degli scambi di beni e servizi. Serve dunque a prelevare una piccola quantità di ricchezza a ciascun cittadino per finanziare i servizi pubblici generali (istruzione, sanità, trasporti ecc.).

[2] 22% – aliquota ordinaria – per l’IVA da applicare in tutti i casi non rientranti nelle prime tre aliquote. Le prime 3 aliquote sono: 4% – aliquota minima – per l’IVA sui generi di prima necessità; 5% – aliquota ridotta – per l’IVA su prestazioni sociali, sanitarie ed educative delle cooperative sociali; 10% – aliquota ridotta – per l’IVA su servizi turistici, alimentari ed edili.

[3] La repubblica – “Via la Tampon tax in Inghilterra ma non in Italia, inizia bene – ma non per noi – il 2021 dei diritti delle donne”

[4] Cfr. Diregiovani

[5] Cfr. Il salvagente – The tampon book, il libro-protesta tedesco contro la tassa sugli assorbenti

[6] Cit. Repubblica – “Via la Tampon tax in Inghilterra ma non in Italia, inizia bene – ma non per noi – il 2021 dei diritti delle donne”


Aree protette

Il sistema delle aree protette e dei parchi in Italia

Come funziona in Italia la gestione delle aree protette e il sistema dei parchi nazionali? Cos’è l’EUAP? E come salvaguardare l’ambiente?

 

Introduzione al sistema delle aree protette e dei parchi

La protezione del paesaggio naturale rappresenta oggi un tema di grande attualità in ragione soprattutto delle ultime tendenze che sottolineano l’importanza della tutela dell’ambiente come condizione essenziale per garantire la conservazione del territorio e degli equilibri ecologici per le generazioni presenti e future. Il primo strumento normativo a dettare principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree protette in Italia è la legge 394/91 emanata in attuazione del più ampio principio costituzionale di tutela dell’ambiente e degli ecosistemi.

 

Costituzione e tutela dell’ambiente

la Corte costituzionale nelle sentenze n. 210 e n. 641 del 1987 ha definitivamente chiarito che l’ambiente è “un bene giuridico riconosciuto e tutelato da norme” e la sua protezione rappresenta un “diritto fondamentale della persona umana”, oltre che un “valore costituzionale primario” insieme a quello alla salute individuale e collettiva. I principali riferimenti costituzionali in merito alla tutela dell’ambiente si rinvengono:

  • nell’art. 9 Cost. che viene considerato come un parametro di riferimento per l’importanza della tutela del paesaggio elevandola al rango di principio costituzionale e
  • nel 117 c. 2 lett. s Cost che rimanda la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema alla legislazione esclusiva dello Stato.

 

Principali strumenti normativi per le aree protette e i parchi

La L.394/91, dunque, è il primo strumento normativo a dettare principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree protette stabilendo che il patrimonio naturale sul territorio nazionale deve essere sottoposto ad uno “speciale regime di tutela e gestione”.

Stato e regioni si sono dotati di strumenti di gestione ai fini della tutela e conservazione del patrimonio naturale in linea per altro con i più recenti principi europei e delle Nazioni Unite. Queste ultime infatti nello stilare la lista degli SDGS[1] ovvero degli obiettivi mondiali di sviluppo sostenibile hanno riservato alcuni goal esclusivamente al rispetto e la tutela della vita sott’acqua (Goal 14) e della vita sulla terra (Goal 15) invitando a proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, rilevando, in maniera trasversale, il tema della protezione della biodiversità, nonché della tutela della flora e della fauna negli ecosistemi. La strategia dell’Agenda individua, tra gli altri, l’obiettivo di realizzare azioni efficaci ed immediate per ridurre il degrado degli ambienti naturali, arrestare la distruzione della biodiversità e proteggere le specie a rischio di estinzione[2].

Tali norme di protezione sono necessarie per garantire a tutti il diritto a fruire del territorio e a coltivare le proprie passioni senza cedere ai compromessi dettati dal malcostume. I principi che fondano la legge quadro sulle aree protette si ispirano alla tutela, conservazione, valorizzazione e promozione del territorio naturalistico e geologico e sottolineano l’importanza di una responsabilità individuale nel rispetto e ove possibile nel miglioramento di questi territori e degli equilibri ecologici, che rappresentano un’eredità insostituibile da preservare per le future generazioni.

 

Natura Protetta dei parchi

Oggi le aree protette in Italia sono 871 per un totale pari al 10,5% della superfice del nostro Paese e un 8,82% dello sviluppo costiero italiano. La “Legge quadro sulle aree protette” classifica le aree protette definendone all’art.2 i principi istitutivi di natura giuridica e determinando le competenze attribuite a Stato e Regioni.

L’EUAP (Elenco Ufficiale Aree Protette) è periodicamente aggiornato dal Ministero dell’Ambiente e raccoglie tutte le aree naturali protette, marine e terrestri, ufficialmente riconosciute. Attualmente il sistema si suddivide in parchi nazionali e riserve naturali statali istituiti dallo Stato ai quali si aggiungono aree protette istituite a livello regionale attraverso la creazione di parchi e riserve naturali regionali dotati di autonomi statuti regolamentari e aree marine protette. Su questo scenario si stanno ora affacciando anche le Province con la creazione di ulteriori aree protette. L’art. 2 di suddetta Legge, definisce i parchi nazionali, regionali e interregionali come “costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti […], una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo nazionale o internazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l’intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future” e stabilisce che questi possono essere istituiti solo da decreto del Presidente della Repubblica e sono dei veri e propri enti con personalità giuridica.

 

Il sistema delle aree protette

Attualmente il sistema delle aree protette è classificato nel seguente modo:

Parco Nazionale

Oggi, sul territorio italiano, sono registrati 24 parchi nazionali[3] che si estendono in totale per oltre un milione e mezzo di ettari arrivando a ricoprire circa il 5% del territorio nazionale. I parchi sono istituiti per garantire la protezione di specie o ambienti unici in tutto il territorio nazionale e l’accesso al pubblico è consentito previa autorizzazione, per scopi ricreativi, educativi e culturali.

 

Parco Regionale

I parchi regionali in Italia al momento sono 134 e coprono una superficie di circa un milione di ettari. La differenza concettuale tra parco nazionale e parco regionale, secondo quanto si rileva dall’art.2 della legge 394/91, dovrebbe risiedere essenzialmente nel fatto che in quest’ultima area protetta si dà maggiore risalto alla fruizione antropica strettamente collegata, e vissuta con intima aderenza con i valori che esprimono il territorio e le popolazioni locali[4].

 

Riserva Naturale dello Stato e Riserva Naturale delle regioni a statuto speciale

Sono aree di estensione limitata di importanza significativa sotto il punto di vista scientifico, rappresentative di particolari aspetti di determinati territori. Vengono divise in diverse categorie a seconda dei livelli di protezione ad esse accordati, si distingue infatti tra:  riserve naturali integrali, in cui è vietato l’accesso ai visitatori e la presenza umana è limitata a scopi prettamente scientifici e di sorveglianza; riserve naturali orientate, in cui la presenza umana è limitata ad una fruizione controllata; riserve naturali speciali e infine riserve naturali biogenetiche, istituite principalmente per conservare le caratteristiche genetiche di alcuni esseri viventi considerati in pericolo di estinzione. A differenza dei parchi dunque, l’istituzione delle riserve si basa esclusivamente su esigenze protezionistiche che non si interessano delle attività antropiche.

 

Zone Umide

Si tratta di paludi, torbiere, zone di acqua marina e simili, che per le loro caratteristiche possono essere considerate di importanza internazionale secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Ramsar[5]. La maggioranza delle zone umide riconosciute dalla Convenzione viene classificata come riserva naturale.

 

Aree marine protette

Tra queste vi è un’ulteriore suddivisione in tre tipologie di zone caratterizzate da diversi gradi di tutela. Si tratta di tratti di mare, costieri e non, in cui le attività umane vengono limitate parzialmente o in toto. Le aree marine protette oggi sono 32, per un’estensione di circa 222mila ettari e ad esse bisogna aggiungere due parchi sommersi ed il Santuario internazionale dei mammiferi marini, con altri 2.5 milioni di ettari protetti. Si ricorda che nell’ambito degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, l’obiettivo 14 prevede la conservazione del mare e delle risorse marine contemplando l’obiettivo di proteggere l’ecosistema marino e costiero per evitare impatti particolarmente dannosi e rafforzarne la resilienza, in modo da ottenere oceani salubri e produttivi. Ci si riferisce dunque a un utilizzo più sostenibile delle risorse marine, compresa la gestione della pesca, dell’acquacultura e del turismo[6].

 

Altre aree protette

Rientrano nelle Aree Naturali Protette Regionali, si tratta generalmente di monumenti naturali, parchi suburbani o provinciali, oasi di associazioni ambientaliste come il WWF o Legambiente. Possono essere a gestione pubblica o privata (come nel caso del sistema delle aree protette gestito dal WWF), si tratta di oasi di rilevante importanza per il loro scopo di conservazione di campioni rappresentativi di ecosistemi considerati particolarmente rari o di aree di eccezionale valore naturalistico perché habitat di specie a rischio di estinzione[7].

 

Rete Natura 2000

Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell’Unione Europea, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie a rischio di flora e fauna a livello comunitario. In Italia i SIC, le ZSC e le ZPS[8] coprono complessivamente circa il 19% del territorio terrestre nazionale e più del 7% di quello marino[9]. La loro individuazione è opera delle singole Regioni e Province autonome, in un processo coordinato a livello centrale.

 

Livelli di protezione differenti

L’ampiezza dell’area da proteggere e il diverso regime di protezione comportano dunque una diversa classificazione delle aree protette. Indubbiamente, i parchi nazionali e regionali rappresentano i territori di tutela con maggiore estensione (basti pensare che l’Italia conta il 10,5% di territorio protetto e più della metà è coperto dai Parchi nazionali). In linea di massima quasi tutti i parchi regionali prevedono la medesima tipologia di zonizzazione: aree di territorio che hanno caratteristiche omogenee e che si differenziano in base alle attitudini e alle destinazioni d’uso.

Ogni zona prevede livelli di tutela e divieti che corrispondono all’importanza qualitativa e quantitativa delle emergenze naturalistiche presenti. Il regime di tutela, dunque, dipende dal valore scientifico dell’area da proteggere: maggiori sono i pregi ambientali, maggiore sarà la loro protezione (si prevedono diversi tipi di zone, dalla A alla D fino alle zone contigue, a seconda delle diverse esigenze di tutela)[10]. L’art. 30 della l.341/91 è la norma di riferimento per le sanzioni per le violazioni imposte dalla legge stessa e dalle misure di gestione e salvaguardia delle aree.

Informazioni

[1] Gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono contenuti nell’Agenda 2030 promossa dall’ONU, che riconosce lo stretto legame tra il benessere umano e la salute dei sistemi naturali, ed elenca la presenza di sfide comuni che tutti i paesi sono chiamati ad affrontare. I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l’ineguaglianza e a promuovere uno sviluppo sociale ed economico sostenibile per il nostro pianeta

[2] Le modifiche normative introdotte in Europa dal “pacchetto economia circolare” rappresentano un grande passo in avanti verso il raggiungimento degli obiettivi di consumo fissati dall’ONU e un vero e proprio punto di svolta per la tutela del nostro pianeta – per un approfondimento a riguardo, si veda “Il Pacchetto UE sull’economia circolare” di Federica Della Monica su DirittoConsenso: http://www.dirittoconsenso.it/2020/08/03/pacchetto-ue-economia-circolare/

[3] Il parco nazionale italiano più antico è il Parco del Gran Paradiso, istituito nel 1922 con il R.D.L. n. 1584 del 3 dicembre 1922. Tra i parchi storici italiani rientrano anche il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise (1922), dello Stelvio (1933), del Circeo (1934) e della Sila (1968)

[4] Enrico Bottino“Parchi, aree protette, riserve… facciamo un po’ di ordine”

[5] Firmata a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971, riconosce l’importanza ed il valore di ecosistemi con altissimo grado di biodiversità, che costituiscono un habitat vitale per diverse specie e in particolare per gli uccelli acquatici

[6] Articolo 10 – Aree protette marine (Modifica dell’articolo 18 della legge n. 394 del 1991)Legislatura 17ª – Dossier n. 396

[7] Cfr. Enrico Bottino“Parchi, aree protette, riserve… facciamo un po’ di ordine”

[8] Rispettivamente: Sito di interesse comunitario; Zona speciale di conservazione e Zona di protezione speciale. Informazioni riguardanti la rete Natura 2000 negli altri paesi dell’Unione si trovano sul sito europeo http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

[9] Cfr. Rete natura 2000 – Ministero dell’Ambiente – https://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000

[10] Cfr. Enrico Bottino“Parchi, aree protette, riserve… facciamo un po’ di ordine”


Economia circolare

Il pacchetto UE sull'economia circolare

Il “pacchetto economia circolare” dell’UE e la trasformazione del nostro attuale ciclo di produzione in un modello più sostenibile

 

Introduzione

Probabilmente fra trent’anni l’umanità consumerà risorse come se avessimo a disposizione tre pianeti Terra e la produzione di rifiuti a livello globale aumenterà spropositatamente. Un’inversione di tendenza dinnanzi a uno scenario simile si rivela assolutamente imprescindibile, ed è in quest’ottica che l’UE mira a rendere la norma uno stile di produzione sostenibile attraverso una serie di iniziative che si concretizzano nel pacchetto UE sull’economia circolare[1].

 

Perché l’economia circolare?

Secondo la definizione della Ellen MacArthur Foundation, economia circolare «è un termine generico per definire un’economia pensata per potersi rigenerare da sola. In un’economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera».

L’economia circolare è dunque un sistema economico pianificato per riutilizzare i materiali in successivi cicli produttivi, riducendo al massimo gli sprechi. Occorre quindi ridurre i consumi e limitare quanto più possibile la perdita di risorse dato che il tradizionale modello di economia lineare basato su prendi-usa-consuma-getta si è rivelato non più sostenibile.

Adottare un modello di economia circolare – grazie a comportamenti virtuosi di condivisione, leasing, riutilizzo, riparazione, rinnovamento, ricondizionamento e riciclo di materiali e prodotti – può trasformare in risorsa quello che era considerato “spreco”, in un circolo quasi chiuso. I prodotti, e i materiali in essi contenuti, sono valorizzati al massimo: arrivati a fine vita possono diventare materia prima di altri prodotti, essere riutilizzati più volte e restare all’interno del ciclo economico, creando ulteriore valore[2].

 

Il Pacchetto UE sull’economia circolare: quali obiettivi?

Il 18 aprile 2018, il Parlamento europeo riunito in sessione plenaria a Strasburgo ha approvato a larghissima maggioranza il pacchetto sull’economia circolare che contiene una serie di disposizioni volte a promuovere la transizione verso un’economia circolare, in alternativa all’attuale modello economico lineare. I provvedimenti, di rilevanza ambientale e socio-economica, riguardano tematiche di grande interesse per l’intero settore dei rifiuti, quali la gestione di pile e accumulatori e dei relativi rifiuti e quella di apparecchiature elettriche ed elettroniche, dei veicoli fuori uso, delle discariche, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio[3].

In particolare, il pacchetto stabilisce per l’UE ambiziosi obiettivi di riciclaggio e di riduzione delle discariche, il primo è il riciclo di almeno il 55% dei rifiuti urbani entro il 2025. Questa quota è destinata a salire al 60% entro il 2030 e al 65% entro il 2035. Il secondo obiettivo è il riciclo del 65% dei rifiuti di imballaggi entro il 2025 (70% entro il 2030) con obiettivi diversificati per materiale, e infine le nuove regole riguardano anche le discariche e prevedono un obiettivo vincolante di riduzione dello smaltimento in discarica che deve essere pari al massimo al 10% del totale dei rifiuti urbani entro il 2035[4]. La strategia a lungo termine è quella di coinvolgere le aziende nel realizzare prodotti con materiali nuovi, interamente riutilizzabili e che quindi non generino scarti, mentre quella a breve e medio termine è gestire gli scarti prodotti in modo più responsabile, attraverso il riutilizzo ed il riciclo[5].

 

La modifica della precedente normativa

Le quattro direttive del “pacchetto economia circolare”, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 14 giugno 2018, modificano 6 precedenti direttive su rifiuti, imballaggi, discariche, rifiuti elettrici ed elettronici, veicoli fuori uso e pile.

In particolare, fanno parte del pacchetto:

  • La direttiva 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
  • La direttiva 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
  • La direttiva 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
  • La direttiva 2018/849 (di cui l’art.1 modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso e gli articoli 2 e 3 modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

 

 

La situazione in Italia

In Italia Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 5 marzo 2020, in esame preliminare, quattro schemi di decreti legislativi di recepimento delle direttive dell’Unione europea che costituiscono il pacchetto europeo sull’economia circolare. Vediamo di seguito quali sono i provvedimenti approvati in esame preliminare in attuazione delle suddette direttive:

  • Per quanto riguarda i rifiuti di pile, accumulatori e apparecchiature elettriche, il decreto legislativo approvato, al fine di verificare la corretta attuazione della normativa europea, prevede che il Ministero dell’ambiente invii con cadenza annuale una relazione alla Commissione europea con stime sulla quantità in peso delle apparecchiature elettriche immesse sul mercato e dei RAEE raccolti separatamente ed esportati, allegando inoltre altre informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di pile e accumulatori fornite dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
  • Per i veicoli fuori uso i principali obiettivi della direttiva sono quelli di prevenire e ridurre la produzione di rifiuti da veicoli fuori uso favorendo il reimpiego e il riciclaggio degli stessi e assicurare una operatività più efficiente a livello ambientale di tutti i soggetti economici coinvolti nel ciclo di utilizzo e trattamento dei veicoli. Il decreto di attuazione nel coordinare la normativa nazionale con le disposizioni della direttiva prevede un’estensione di responsabilità del produttore, incentiva la promozione e la semplificazione del riutilizzo delle parti di veicoli fuori uso come pezzi di ricambio e rafforza l’efficacia dei sistemi di tracciabilità e contabilità dei veicoli e dei rifiuti che derivano dagli stessi, con particolare riferimento all’obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta;
  • In tema di conferimento di rifiuti in discarica si introduce una nuova disciplina che prevede la progressiva riduzione dell’utilizzo della discarica fino a raggiungere l’obiettivo di un conferimento di rifiuti non superiore al 10% dei rifiuti urbani entro il 2035, il divieto di collocare in discarica rifiuti provenienti da raccolta differenziata e destinati al riciclaggio o alla preparazione per il riutilizzo o comunque a partire dal 2030 idonei al recupero di altro tipo. Ulteriori misure prevedono poi la riforma del sistema dei criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche e la definizione di modalità e criteri generali per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva in termini di percentuali massime di rifiuti conferibili in discarica.
  • In attuazione della cd. “Direttiva rifiuti”, il decreto prevede poi la riforma del sistema di responsabilità estesa del produttore individuandone e circoscrivendone specificamente responsabilità, compiti e ruoli. Tale regime viene previsto per qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, venda o importi prodotti, e adotta misure volte a incoraggiare la progettazione di prodotti che diminuiscano la produzione di rifiuti e l’impatto ambientale.[6] Rispetto al testo vigente, i regimi di responsabilità estesa del produttore sono istituiti obbligatoriamente, anche su istanza di parte, attraverso decreti ministeriali che individuano i singoli regimi di responsabilità estesa del produttore e contengono misure che tengano conto dell’impatto dell’intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo.

 

Al fine del recepimento delle direttive 2018/851 e 2018/852 (UE) lo schema di decreto legislativo corrispondente all’atto del governo nr 169 provvede a modificare e integrare la disciplina nazionale vigente trattata dalla parte IV del Codice dell’ambiente, dove sono attualmente contenute le norme con cui sono state recepite le direttive “rifiuti” (2008/98/CE) e “imballaggi” (94/62/CE).

L’art. 1, comma 1, in attuazione dell’articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 2018/851, modifica il campo di applicazione dell’articolo 177 del Codice dell’ambiente che disciplina, tra l’altro, anche le finalità della parte quarta del Codice; in particolare, con le modifiche introdotte, si effettua un richiamo alla direttiva 2018/851, e si inserisce tra gli obiettivi previsti anche quello di evitare la produzione dei rifiuti, sottolineando quanto tali previsioni costituiscano elementi fondamentali per il passaggio ad un’economia circolare in UE.[7] Viene inoltre introdotto l’obbligo, entro il 31 dicembre 2023, di differenziare e riciclare i rifiuti organici alla fonte, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti e vengono recepite inoltre, tramite modifiche o aggiunte, le nuove definizioni di rifiuto urbano, rifiuto non pericoloso, rifiuto da costruzione o demolizione e rifiuti organici e alimentari. Viene inoltre riscritta la disciplina della tracciabilità dei rifiuti, basata sul nuovo Registro elettronico nazionale e modificata quella relativa ai registri di carico e scarico. L’articolo 2 prevede l’elaborazione di un programma nazionale per la gestione dei rifiuti e apporta una serie di modifiche alla disciplina della pianificazione regionale. Viene inoltre integrata la disciplina relativa alle misure per incrementare la raccolta differenziata, introducendo, in particolare, l’obbligo di raccolta differenziata per i rifiuti tessili entro il 1° gennaio 2022, e infine, viene introdotto un nuovo articolo del Codice volto a regolare il calcolo degli obiettivi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti[8].

 

Opportunità e benefici

Secondo gli studi pubblicati dal Parlamento europeo l’estensione del ciclo di vita dei prodotti e la riduzione dei rifiuti conseguenti al passaggio all’economia circolare offrirebbero varie opportunità. Migliorare la gestione dei rifiuti e ridurre la richiesta di risorse (energia, acqua, terra e materiali) nei processi di produzione, diminuirebbe significativamente le emissioni di gas serra e in generale la pressione sull’ambiente. Con il riuso su larga scala delle materie prime avremmo meno disastri paesaggistici e meno rifiuti marini, limitando così la perdita di biodiversità. Pensando alle materie prime, si avrebbero più garanzie circa la loro disponibilità e i prezzi, con minori rischi di dipendenza dalle importazioni.

Adottare questa strategia, con una migliore efficienza delle risorse, secondo un rapporto della Ellen MacArthur Foundation del 2015, porterebbe notevoli risparmi per le imprese e per i consumatori: si stima che lo spostamento verso l’economia circolare entro il 2030 potrebbe ridurre annualmente la spesa netta di risorse nell’Ue di 600 miliardi di euro. Pur con rischi occupazionali in settori specifici, l’impatto complessivo sull’occupazione sarebbe positivo: una legislazione ambientale più severa, infatti, potrebbe tradursi in maggiore competitività per le imprese, che beneficerebbero anche di una forte spinta innovativa in tutti i settori dovuta alla necessità di riprogettare materiali e prodotti per renderli “circolari”. Le modifiche normative introdotte dal “pacchetto economia circolare” insomma rappresentano un grande passo in avanti verso il raggiungimento degli obiettivi di consumo fissati dall’ONU e un vero e proprio punto di svolta per la tutela del nostro pianeta.

Informazioni

http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/Am0085.pdf

http://www.dirittoegiustizia.it/news/16/0000097742/Dal_Governo_i_decreti_per_il_recepimento_delle_direttive_europee_sull_economia_circolare.html

https://www.arpae.it/cms3/documenti/_cerca_doc/ecoscienza/ecoscienza2018_3/rita_michelon.pdf

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20170120STO59356/pacchetto-sull-economia-circolare-nuovi-obiettivi-di-riciclaggio-dell-ue

Entrate in vigore le quattro direttive europee sull’Economia Circolare

https://www.minambiente.it/comunicati/economia-circolare-cdm-approva-preliminare-decreti-di-recepimento-direttive-ue

http://www.dirittoconsenso.it/2020/04/24/right-to-repair-e-il-nuovo-piano-per-leconomia-circolare/#_ftn2

http://www.dirittoconsenso.it/2019/02/01/cosa-sono-i-raee/

https://ec.europa.eu/info/index_en

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circolare-definizione-importanza-e-vantaggi

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20170120STO59356/pacchetto-sull-economia-circolare-nuovi-obiettivi-di-riciclaggio-dell-ue

https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/03/06/economia-circolare-approvati-decreti-attuazione-direttive-ue

[1] Cfr. Federica Della Monica in “Right to repair e il nuovo piano di economia circolare”

[2] Rita Michelon su Arpae Emilia-Romagna, redazione Ecoscienza

[3] MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – “ECONOMIA CIRCOLARE: CDM APPROVA IN VIA PRELIMINARE DECRETI DI RECEPIMENTO DIRETTIVE UE”

[4] Cfr. PARLAMENTO EUROPEO “Pacchetto sull’economia circolare: nuovi obiettivi di riciclaggio dell’UE”

[5] CONFINDUSTRIA – “Entrate in vigore le quattro direttive europee sull’economia circolare”

[6] Cfr. IPSOA “Economia Circolare: approvati i decreti di attuazione delle Direttive UE”

[7] Cfr. Documentazione per l’esame di atti del governo – Attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio Atto del Governo 169

[8] Cfr. Documentazione per l’esame di atti del governo – Attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio Atto del Governo 169


Diritto d'autore

Il processo di armonizzazione del diritto d'autore in Europa

Un regime di tutela del diritto d’autore in Europa più armonizzato, che stimoli la creazione e gli investimenti in tale settore valorizzando la ricca diversità culturale del continente europeo, è ormai una necessità sempre più urgente per la realizzazione di un mercato interno più equo e più competitivo

 

Introduzione al diritto d’autore

Chi crea un’opera letteraria, scientifica o artistica originale, come poesie, articoli, film, canzoni o sculture, è tutelato dal diritto d’autore o copyright, che prende inizio dal momento stesso della creazione dell’opera[1]. Il diritto d’autore è il fondamento economico dell’industria creativa, dato che stimola l’innovazione, la creazione, gli investimenti e la produzione in tale settore[2]. La continua innovazione, l’evoluzione e la tutela della proprietà intellettuale, una visione globale dei mercati e delle opportunità esistenti sono gli elementi di forza oggi necessari per lo sviluppo delle imprese[3]. Tuttavia, sia all’interno dell’Unione Europea sia all’esterno di essa, le leggi sul diritto d’autore variano in modo considerevole tra gli Stati, anche a causa delle diversità degli ordinamenti giuridici improntati al common law o al civil law. Questa divisione ha reso inizialmente difficile l’avvio del processo di armonizzazione, che oggi sembra essere sempre più necessario per garantire una tutela del diritto d’autore che protegga nel modo più equo, efficace e uniforme possibile i diritti degli autori sulle loro opere letterarie o artistiche, prescindendo dai confini nazionali. Ecco perché bisogna considerare oggi più che mai il diritto d’autore in Europa come un settore di notevole interesse per il legislatore europeo.

 

La diversità tra ordinamenti nazionali e tradizioni giuridiche – un limite alla realizzazione di uno spazio integrato in Europa?

L’art. 67 del TFUE lega il perfezionamento da parte dell’Unione Europea di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ad alcune specifiche condizioni. La norma infatti stabilisce che tale realizzazione debba avvenire:

nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri.”

 

Inoltre, gli Stati membri dell’Unione Europea sono dotati di sistemi giudiziari eterogenei che, in ragione delle caratteristiche differenziali, spesso non sono in grado di trattare singole questioni processuali in maniera uguale, e talvolta, neanche in maniera simile. Ne deriva che la certezza del diritto, in una realtà giuridica culturalmente “pluralista” come quella Europea debba fondarsi su forme di sincretismo culturale[4].

Tale diversità, fortunatamente, ha trovato però elementi aggreganti nell’opera della Corte di Giustizia che, come per il più ampio quadro dei diritti fondamentali, ha svolto un ruolo centrale anche nel processo di armonizzazione del diritto d’autore[5]. In tale processo infatti si sono verificati diversi momenti di crisi a causa delle diverse opinioni politiche e della complessità dei diversi interessi coinvolti[6].

Per il diritto d’autore dunque non è stato facile staccarsi dalla territorialità, infatti in Europa si possono distinguere nettamente tre diversi sistemi:

  • Il modello francese, in cui il “droits d’auteur” è un diritto naturale dell’autore, l’autore stesso è posto al centro del sistema di tutela che si concentra principalmente sui diritti morali e di sfruttamento economico lasciando uno spazio limitato alle eccezioni e alle libere utilizzazioni.
  • Il diverso sistema di common law in cui il diritto d’ autore non si qualifica come un diritto naturale ma è un incentivo fornito dallo stato, l’idea alla base della tutela è che le opere d’ingegno beneficiano l’intera società e quindi al centro della disciplina si pone l’interesse pubblico, e non l’autore.
  • Il sistema vigente nei Paesi del Nord europa che segue invece una visione utilitaristica del diritto d’autore in cui le libertà degli utenti hanno un ruolo molto più prominente rispetto ai paesi che seguono il modello francese.

 

Questa divisione, come anticipato, ha reso inizialmente difficile l’avvio del processo di armonizzazione, tuttavia ora che il Regno Unito sta lasciando l’Europa, le discussioni sull’armonizzazione potrebbero evolversi rafforzando il modello francese.[7]

 

Primi tentativi di armonizzazione

I primi tentativi di uniformare il diritto d’autore a livello globale si possono far risalire alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, adottata nell’ormai lontano settembre 1886[8]. La Convenzione fissa per tutti i Paesi firmatari misure atte a garantire una tutela automatica, reciproca ed indipendente del diritto d’autore, introducendo standard uniformi[9]. Secondo il c.d. “principio di assimilazione” di cui all’art.4 della Convenzione, le opere tutelate dalla legislazione di un determinato Paese devono godere della medesima protezione offerta dalla legislazione nazionale anche in tutti gli altri Paesi firmatari[10].

All’interno della comunità economica europea invece, il primo tentativo di armonizzazione delle legislature risale al 1991 con la direttiva relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, in seguito, nel 1993 fu raggiunto un accordo per fissare la durata dei diritti d’autore a 70 anni dalla morte dell’autore (post mortem auctoris) attraverso la direttiva 93/98/EEC “concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi”.

Successivamente, un momento fondamentale del processo di armonizzazione a livello Europeo si raggiunge con le direttive 2001/29/CE, su taluni aspetti del diritto d’autore in Europa e dei diritti connessi nella società dell’informazione e la c.d. direttiva enforcement (2004/48/CE) che ha introdotto regole e principi comuni per uniformare le normative dei singoli Stati membri. La direttiva enforcement, sebbene costituisca un primo passo importante verso l’obiettivo finale, non garantisce in realtà una reale armonizzazione, poiché stabilisce degli standard minimi lasciando però ai singoli stati ampia possibilità di aumentare discrezionalmente la tutela.

Dal 2009 si rafforza maggiormente l’interesse all’armonizzazione del diritto d’autore a livello Europeo. A partire da quest’anno infatti la CGE ha iniziato ad emettere sentenze in materia di diritto d’autore che non si limitavano più alla sola interpretazione delle singole disposizioni delle varie direttive, ma che miravano ad un’armonizzazione di fatto del contenuto del diritto. In particolare si veda la sentenza INFOPAQ C-5/08[11] (ovvero una sentenza inerente ad un rinvio pregiudiziale[12] della corte Danese, punto da cui si deve partire per capire al meglio l’attività di armonizzazione della corte di giustizia).

Altra sentenza importante in questo processo è la sentenza ZIGGO, scaturita da una questione posta dal giudice nazionale olandese in tema di responsabilità delle piattaforme. Con tale sentenza infatti l’avvocato generale, distaccandosi dalla lettera della norma evidenziò ulteriormente la necessità di intraprendere un’armonizzazione di fatto in tema di diritto d’autore.

 

Perchè è necessaria l’armonizzazione del diritto d’autore in Europa?

L’armonizzazione del diritto d’autore in Europa (o ancor di più, a livello globale) è necessaria al fine di garantire un livello di protezione più alto per i diritti economici, di assicurare un’interpretazione rigorosa e uniforme delle eccezioni ed un’esecuzione proporzionale ed efficace della disciplina.

Gli obiettivi a cui punta il processo di armonizzazione possono essere sintetizzati in tre punti principali, interdipendenti tra loro:

  • creazione di un mercato interno unico
  • maggiore competitività rispetto ad altri sistemi giuridici
  • creazione di un sistema più equo.

 

Per realizzare i diversi obiettivi sono stati presi diversi provvedimenti a seconda del fine perseguito: ad esempio, i provvedimenti adottati per uniformare la durata della tutela a livello Europeo e quelli inerenti al diritto di comunicazione al pubblico, così come ad altri diritti connessi, si sono rivelati necessari per uniformarne l’interpretazione ed evitare incongruenze che ostacolerebbero la possibilità di creare un mercato interno unico.

Per quanto riguarda l’aumento della competitività rispetto ad altri sistemi giuridici, un esempio emblematico è dato dal caso del contenzioso “Google Books”[13] negli USA, in cui Google è stata esonerata dalla responsabilità poiché la digitalizzazione delle opere è stata considerata come rientrante nel c.d. “Fair Use”, nozione inesistente nel contesto Europeo dove le regole più strette avrebbero sicuramente portato ad un diverso epilogo, avvantaggiando così gli Stati Uniti nell’utilizzo delle opere orfane[14]. Partendo da questo caso che ha evidenziato la necessità di aumentare la competitività del mercato Europeo in confronto a quello Statunitense è stata poi emanata anche in Europa una direttiva sulle opere orfane[15], in particolare, per la promozione di un approccio comune al conferimento dello status di opera orfana e alla definizione degli utilizzi consentiti delle stesse, necessario per garantire la certezza del diritto nel mercato interno per quanto concerne l’utilizzo di dette opere da parte di biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro ed emittenti di servizio pubblico[16]. Per la creazione ed implementazione di un sistema più equo degna di nota è la più recente direttiva “Digital Single market”[17] che mira appunto ad un bilanciamento di interessi per riequilibrare le posizioni delle parti in gioco[18].

La direttiva sul Copyright nel mercato unico digitale è stata molto discussa, soprattutto per alcune disposizioni in essa contenute, adottata nel 2019 è attualmente in corso il processo di trasposizione nei diversi stati membri[19]. Nello specifico la proposta della Commissione avvenuta nel 2016 è stata seguita da due anni di discussioni, che hanno portato poi all’adozione soltanto in Aprile 2019 con il voto contrario di Italia, Svezia, Polonia, Paesi Bassi e Lussemburgo e senza la facoltà di votare per l’approvazione dei singoli articoli. Questo passo sancisce l’approvazione dei controversi articoli 11 e 17, la versione emendata dell’ex art. 13, comprendenti la cosiddetta “legge salva-meme” e le clausole di protezione della libertà d’espressione per utenti finali.

Informazioni

[1] Sito ufficiale UE – https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/copyright/index_it.htm

[2] Cit. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – DIRETTIVA 2012/28/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012

[3] Cfr. Federica Della Monica, “La proprietà intellettuale e i suoi diritti” articolo su DirittoConsenso 12/09/19 http://www.dirittoconsenso.it/2019/09/12/proprieta-intellettuale-diritti/

[4] Si veda sul punto A.GAMBARO, R.SACCO, “Sistemi Giuridici Comparati” – Torino, 2009

[5] Cfr. A.DI STASI, “Spazio Europeo e Diritti di giustizia” – CEDAM 2014

[6] Specialmente in riferimento al tema del bilanciamento tra la tutela della proprietà intellettuale (categorizzata come diritto fondamentale) e altri diritti fondamentali coinvolti (come la libertà di espressione, la libertà di impresa degli intermediari e così via)

[7] O almeno questo è quello che ci si aspetta

[8] Inizialmente adottata soltanto da una decina di Paesi tra cui Italia, Francia, Spagna e Regno Unito. Solo nel 1989 cioè quasi un secolo dopo verrà ratificata anche dagli Stati Uniti

[9] Ad esempio, fissando il limite minimo della tutela a 50 anni dalla morte dell’autore per tutti i Paesi firmatari della convenzione (In Europa il copyright fissa il limite a 70 anni dalla morte dell’autore o dell’ultimo superstite in caso di opere collettive.)

[10] G.CODIGLIONE, “Opere dell’ingegno e modelli di tutela – regole proprietarie e soluzioni convenzionali” – GIAPPICHELLI 2017

[11] La decisione riguardava la riproduzione di estratti di alcuni articoli (11 parole circostanti ad una specifica parola chiave ricercata) che si contestava costituisse una violazione del diritto d’Autore

[12] Tale rinvio si ha quando un tribunale nazionale rinvia alla corte per l’interpretazione di una norma necessaria alla risoluzione di una controversia

[13] https://www.wired.it/attualita/tech/2016/04/19/google-books-copyright/

[14] Opere di cui non si conosce l’autore

[15] “La coesistenza di approcci diversi al riconoscimento dello status di opera orfana nei diversi Stati membri può ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, nonché l’utilizzo delle opere orfane e l’accesso ad esse in altri paesi. Detti approcci diversi potrebbero inoltre limitare la libera circolazione di beni e servizi che incorporano contenuti culturali.” Cit. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – DIRETTIVA 2012/28/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012

[16] Cfr. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – DIRETTIVA 2012/28/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012

[17] DIRETTIVA 2019/790

[18] In particolare in riferimento allo sfruttamento  delle opere senza giusto compenso da parte di determinate  Piattaforme come YouTube

[19] La deadline per completare la trasposizione è fissata per il 7/06/2021


Right to repair

"Right to repair" e il nuovo piano per l'economia circolare

Nel Green Deal europeo il ‘right to repair’ è una delle misure volte a contrastare l’inquinamento e a favorire lo sviluppo dell’economia circolare

 

Perché abbiamo bisogno del “Right to repair”?

Quante volte ti sarà capitato di dover riparare il tuo “nuovo” smartphone?  Forse potrebbe non essere tutta colpa della tua maldestria, molto spesso ciò accade per la scarsa resilienza di cui sono dotati i nostri dispositivi che è in parte dovuta alla c.d. obsolescenza programmata, ovvero il processo per cui un dispositivo elettronico (smartphone, computer, tablet, elettrodomestico) dopo un paio di anni dall’acquisto o dal lancio sul mercato diventa inutilizzabile o molto semplicemente si rompe[1]. Fortunatamente ci sono buoni motivi per credere che presto tutto ciò possa cambiare in favore dei consumatori. A questo problema l’Unione Europea intende raggiungere l’obiettivo di porre le basi di un’economia moderna, efficiente e soprattutto sostenibile. Tra questi principi vi è la regola del “right to repair”.

È bene fare una piccola premessa. Probabilmente fra trent’anni l’umanità consumerà risorse come se avessimo a disposizione tre pianeti Terra e la produzione di rifiuti a livello globale aumenterà spropositatamente. Nonostante uno scenario simile, oggi soltanto il 12% dei materiali viene reintrodotto nel ciclo produttivo. Tra questi particolare attenzione è da tempo posta sui rifiuti elettronici (c.d. RAEE) che, se non correttamente smaltiti o riciclati, sono tra i più dannosi per l’ambiente[2]. Un’inversione di tendenza dinnanzi a questi dati si rivela assolutamente imprescindibile, ed è in quest’ottica che l’UE mira a rendere la norma uno stile di produzione sostenibile attraverso una serie di iniziative che dovrebbero concretizzarsi nel 2021.

Oggi gran parte dei dispositivi elettronici viene riparata esclusivamente dalle imprese che li producono o da negozi autorizzati. Rivolgersi a punti vendita non autorizzati dai produttori durante il periodo di garanzia la rende invalida perché nella maggior parte dei casi le parti di ricambio che vengono utilizzate non sono ufficiali, sebbene il prezzo dell’intervento di riparazione in quest’ultimo caso sia decisamente più basso.

 

Cos’è il Diritto alla Riparazione?

Il “diritto alla riparazione” parte di un più ampio pacchetto di politiche noto come “Green Deal[3]” introdotto nel mese di Marzo 2020, è l’ultimo esempio delle ambizioni dell’Unione europea di promuovere una crescita economica più sostenibile e prevenire gli sprechi. Come? Nel modo più semplice e trasparente possibile: imponendo con norme da approvare nei singoli Stati una produzione più sostenibile.

In Europa si stima che meno del 40% dei rifiuti elettronici venga correttamente riciclato e per tentare di aumentare questa percentuale sono attualmente in discussione diverse proposte, anche in risposta alle accuse degli ambientalisti verso la Commissione guidata dalla Von Der Leyen sul non aver ancora tentato sufficientemente di ridurre i consumi[4]. Al Green Deal lavoreranno sia la Commissione – l’organo esecutivo dell’Unione – sia il Parlamento e il Consiglio, che invece detengono il potere legislativo. Le misure saranno di natura legislativa diversa: le più importanti saranno le direttive e i regolamenti, cioè leggi europee vincolanti per gli Stati membri[5].

L’UE ha già introdotto, per il momento, il “Right to repair” che sarà in vigore dal 2021 limitandolo, però, ai soli elettrodomestici: lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi e apparecchi per l’illuminazione evitando così di farli finire in discarica.

In estrema sintesi, le aziende produttrici dovranno per legge rendere disponibili i pezzi di ricambio per 7 anni dalla commercializzazione di ogni nuovo elettrodomestico, che salgono a 10 anni per le lavatrici. I benefici saranno sia di carattere ecologico, sia finanziario per chi possiede questi prodotti. L’iter legislativo non è ancora concluso, manca il voto del Parlamento Europeo, poi da aprile 2021 le misure dovranno essere adottate dai Paesi membri. Prima di cantare vittoria però è bene fare qualche precisazione, perché la norma che si vede all’orizzonte favorisce solo i centri professionali autorizzati.

I manuali (insieme ai pezzi di ricambio) non saranno disponibili pubblicamente ma saranno distribuiti solo ai riparatori professionisti. Insomma, non si potranno fare interventi “fai da te”. Non è chiaro invece se verrà istituito o meno un registro con l’elenco dei centri autorizzati. In caso contrario, spetterà singolarmente ai centri di riparazione dimostrare di essere autorizzati a effettuare l’intervento, e quindi di avere diritto a ricevere ricambi e manuali[6]. Un secondo aspetto importante della nuova normativa sugli elettrodomestici riguarda i consumi energetici, che fino ad ora non prevedono un sistema di misura adeguato a distinguere quali elettrodomestici sono effettivamente più ecologici. Dal 2021, quindi, le aziende dovranno offrire ai consumatori ulteriori alternative per rispettare il diritto di riparazione, come ad esempio la possibilità di intervenire con attrezzi convenzionali utilizzando dei comuni pezzi di ricambio che non danneggino l’apparecchio. Il diritto previsto dall’Unione europea si applica però solo sugli elettrodomestici più abituali, evitando di far finire in discarica frigoriferi e lavastoviglie, restano fuori – almeno per ora – altri dispositivi come gli smartphone[7]. Per quanto riguarda questi ultimi invece la Commissione sta prendendo in considerazione un regime a livello UE che consentirebbe ai consumatori di riparare vendere o restituire vecchi telefoni, tablet e caricabatterie. La legge dovrà essere concordata dagli Stati membri dell’Unione e dal Parlamento Europeo[8].

 

Vogliamo trasformare questi settori in sistemi circolari in cui i rifiuti vengono ridotti al minimo. Se i rifiuti non possono essere evitati, allora bisogna trasformarli in una risorsa preziosa.”[9]. Tra l’altro, dato che l’Europa non è ricca di risorse naturali, un ulteriore vantaggio dell’attuare un piano per sostenere l’economia circolare sarebbe quello di rafforzare l’immunità della nostra economia dalle sfide geopolitiche, riuscendo così a creare nuove opportunità commerciali nell’UE e oltre, a beneficio dei cittadini[10].

 

Un focus sui rapporti con il Regno Unito

L’UE vuole che il Regno Unito si adegui agli standard europei in materia di tutela dell’ambiente e dei consumatori. Senza menzionarlo direttamente, il piano di riciclaggio afferma che Bruxelles “assicurerà” che i futuri accordi di libero scambio “riflettano gli obiettivi rafforzati dell’economia circolare”[11]. Almeno alcune delle nuove misure previste si applicheranno anche al Regno Unito, in quanto risulta difficile credere che le società tecnologiche produrranno merci con standard diversi per il più piccolo mercato britannico. Mentre sono in corso negoziati tra l’UE e il Regno Unito su un accordo di libero scambio, non è dunque ancora chiaro se questo seguirà tutti gli standard prescritti dall’UE.

 

Il nuovo commissario UE all’ambiente e agli oceani e il Piano d’azione per l’economia circolare

Virginijus Sinkevičius è il più giovane commissario della storia dell’Unione europea. Ventotto anni, lituano, è nato il 4 novembre 1990. La carriera politica di Sinkevičius inizia con l’entrata in Parlamento nel 2016, a soli 26 anni, ottenendo nell’anno seguente la carica di ministro dell’Economia e dell’Innovazione. È membro della Seimas, il parlamento monocamerale che lo ha indicato in agosto come il nome giusto da spendere a Bruxelles.[12] Oggi è commissario europeo all’Ambiente e agli Oceani, posizione fondamentale visti i principali obiettivi dichiarati dalla presidente della Commissione, Ursula Von Der Leyen, che vede l’ambiente come uno dei primissimi punti del suo programma. Nel 2018 Apolitical lo ha inserito tra i 100 leader del futuro[13].

Il modello di crescita lineare del take-make-use-discard ha raggiunto i suoi limiti, vogliamo assicurarci che qualsiasi prodotto immesso sul mercato E.U. sia progettato per durare più a lungo, per essere più facile da riparare e aggiornare, più facile da riciclare e più facile da riutilizzare ” dichiara Sinkevičius, ai giornalisti a Bruxelles presentando il “Piano d’azione per l’economia circolare“. Il nuovo piano prevede numerose azioni e aree di intervento concentrandosi sui settori che utilizzano la maggior parte delle risorse, quelle aree in cui la circolarità avrà il massimo effetto. Include elettronica e ICT, materie plastiche, veicoli, costruzioni ed edifici, cibo, acqua e sostanze nutritive. La nuova strategia prevede anche misure per introdurre finalmente un caricabatterie universale per smartphone (risultato che l’Unione Europea cerca da tempo di raggiungere attraverso raccomandazioni non vincolanti rivolte ai produttori, fino ad oggi con scarso successo) obiettivi per ridurre gli imballaggi e un nuovo quadro per riciclare batterie e tessuti.

Grande promotore delle politiche sull’economia circolare, sostiene infatti che questa sia il sentiero da percorrere verso un uso più sostenibile delle risorse, promuovendo una produzione e un consumo più sostenibili e una migliore gestione dei rifiuti. Il nuovo piano d’azione per l’economia circolare da lui recentemente promosso è stato pensato fissando tre obiettivi principali: rafforzare la competitività dell’industria europea, dare maggior potere ai consumatori e proteggere l’ambiente allo stesso tempo. Sinkevičius ha concluso il discorso di presentazione del piano dicendo: “Sono fiducioso che tali azioni miglioreranno molti aspetti della nostra vita, creeranno numerose opportunità commerciali e avranno un impatto positivo sull’ambiente.”.

 

Il punto di vista dei consumatori

Monique Goyens, direttrice generale dell’Organizzazione europea dei consumatori, sostiene che questo piano d’azione è cruciale per rendere la green-transition realtà. “Se vogliamo che i consumatori facciano la loro parte, dovrebbe essere facile, conveniente ed economico per loro comprare in maniera sostenibile, il che è molto lontano da ciò che accade oggi.” L’obiettivo è rendere i consumatori più potenti attraverso una migliore informazione sui prodotti e servizi offerti. Quando le informazioni sono precise e affidabili evitare il “Green-washing”[14] diviene molto più semplice.

Informazioni

[1] Per saperne di più “L’obsolescenza programmata” di Roberto Giuliani su DirittoConsenso: http://www.dirittoconsenso.it/2019/08/13/lobsolescenza-programmata/

[2] Ce ne parla anche Roberto Giuliani nel suo articolo “I Raee” su DirittoConsenso: http://www.dirittoconsenso.it/2019/02/01/i-raee/

[3] Si tratta di un accordo tra i Paesi Eu che prevede di adoperarsi attraverso un piano d’azione per essere il primo continente a impatto zero sul clima. Concretamente, il Green Deal europeo sarà una «strategia», cioè una serie di misure di diversa natura – fra cui soprattutto nuove leggi e investimenti – che saranno realizzate nei prossimi trent’anni. (Per saperne di più vedi: https://www.ilpost.it/2020/02/02/green-deal-europeo/)

[4] Cfr. Elian Peltier – Europe Wants a ‘Right to Repair’ Smartphones and GadgetsNew York Times 12/03/2020

[5] Cit. Luca Masculin “Il Green Deal europeo, spiegato bene” – Il Post 02/02/2020

[6] Tom’s Hardware per il fatto – Il fatto quotidiano

[7] Carlos Arija Garcia su “La legge per tutti”

[8] Cfr. Press statement by Commissioner Virginijus Sinkevičius on the new Circular Economy Action Plan; 11/03/2020 BRUSSELS

[9] Cit. Sinkevičius

[10] Cfr. Press statement by Commissioner Virginijus Sinkevičius on the new Circular Economy Action Plan; 11/03/2020 BRUSSELS

[11] The Guardian – “EU brings in right to repair“ (11-03-2020)

[12] Cit. Alessandro Di Stefano – “Sinkevičius, a 28 anni Commissario UE Ambiente con un passato nel mondo startup” su STARTUPITALIA

[13] https://apolitical.co/lists/100-government-leaders/

[14] Sotto la categoria di Greenwashing rientrano tutti i tentativi di aziende o brand di mostrarsi pubblicamente più attenti, sensibili, attivamente impegnati in questioni ambientali di quanto lo siano effettivamente. In Italia uno dei primi provvedimenti emessi in tema greenwashing è quello dell’ Autorità garante della concorrenza e del mercato che  ha disposto il 15 gennaio 2020 una multa di 5 milioni di euro nei confronti di Eni, il colosso energetico italiano a prevalente capitale pubblico, per “pratica commerciale ingannevole” in merito alla pubblicità “ENIdiesel+” (articolo completo su https://www.legambiente.it/maxi-multa-per-eni-ha-ingannato-i-consumatori-sul-green-diesel/)