Cos'è la Consulenza Tecnica di Parte (CTP)?
Questo articolo ha lo scopo di illustrare cos’è la Consulenza Tecnica di Parte, partendo dalla definizione del ruolo di consulente, passando dall’analisi dei suoi diversi ambiti di intervento e concludendo con una specifica sulla differenza tra quest’ultimo e il Consulente Tecnico d’Ufficio
Introduzione alla Consulenza Tecnica di Parte (CTP)
Cos’è la consulenza tecnica di parte? Cosa la distingue dalla consulenza tecnica di ufficio?
Capita spesso di fare confusione tra questi due ruoli professionali, apparentemente simili ma molto diversi per caratteristiche tecniche e professionali. Cerchiamo di fare chiarezza con questo articolo.
Partiamo da questo presupposto: la Consulenza tecnica di parte può essere richiesta nell’ambito dei procedimenti giuridici sia civili, nei casi di separazione, divorzio e affidamento, che penali, nei casi di maltrattamenti, abusi e violenza di minori[1]. La figura del consulente tecnico è sempre più richiesta ed assume un ruolo fondamentale per la risoluzione di questioni complesse che dipendono da valutazioni di carattere tecnico
Cominciamo da alcuni riferimenti normativi.
Articoli 61 e 201 del Codice di Procedura Civile
Per avere chiaro cos’è la consulenza tecnica di parte è necessario citare l’articolo 61 del Codice di Procedura Civile[2], che disciplina l’operato della figura professionale del Consulente Tecnico d’Ufficio, nello specifico afferma che “quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica”[3].
Il CTU riceve l’incarico dal Giudice il quale, dopo aver elaborato dei quesiti utili a chiarire le posizioni delle parti, li sottopone al CTU che ha il compito di rispondere a tali quesiti in maniera precisa e dettagliata attraverso un elaborato definito Consulenza Tecnica d’Ufficio[4].
L’art. 201 del Codice di Procedura Civile[5], invece, disciplina l’operato del Consulente Tecnico di Parte affermando che “il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico”[6].
Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell’articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche[7]. La scelta di avvalersi di una consulenza tecnica è lasciata alla discrezione della singola parte, che può comunque partecipare alle operazioni peritali per mezzo del proprio difensore[8].
Nello specifico, possiamo affermare che il consulente di parte si limita a coadiuvare la parte redigendo, presumibilmente con maggiore competenza tecnica, una relazione scritta, un atto difensivo privo di autonomo valore probatorio[9].
Tra la parte e il proprio consulente tecnico, inoltre, viene stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale (art. 2230 c.c)[10]; pertanto il compenso è dovuto al professionista anche in caso di esito negativo nella controversia.
La scelta di un consulente con esperienza nel campo tecnico e specifico è, quindi, legittima e può essere richiesta dal Giudice o dagli Avvocati in qualunque momento del processo.
Cos’è la consulenza tecnica di parte e la consulenza tecnica d’ufficio
Per definire con chiarezza cos’è la consulenza tecnica di parte risulta necessario sottolineare la differenza tra Consulente Tecnico di Parte e Consulente Tecnico d’Ufficio.
Con il termine “consulente tecnico” si intende sia il CTU, ovvero Consulente Tecnico d’Ufficio, sia il CTP, Consulente Tecnico di Parte. Nel primo caso si tratta di un ausiliario del giudice; un perito da questi nominato che agisce quale supporto tecnico durante il processo. Nel secondo caso si tratta di un professionista di fiducia incaricato da una delle parti in causa al fine di affiancare il CTU nell’esecuzione del suo incarico.
Il giudice elabora dei quesiti utili a chiarire le posizioni delle parti sul alcune materie specifiche tecniche, di cui non ha conoscenza e per avere una risposta si affida, dunque, ad un consulente. Le domande vengono sottoposte al CTU che deve rispondere in maniera precisa e dettagliata tramite un elaborato. Il CTP propone proprie osservazioni di supporto o di critica in merito alle conclusioni da questi tratte.
Il consulente tecnico di parte, dunque, è un libero professionista, di regola operante in un determinato campo tecnico/scientifico, al quale una parte in causa conferisce un incarico con il titolo di esperto.
Il CTP deve affiancare il CTU sostenendo o criticando le osservazioni da lui fornite in base alle sue conoscenze ed esperienze in un determinato settore tecnico. Egli ha, dunque, un ruolo molto importante perché con le proprie conoscenze tecniche tutela l’interesse della parte che lo ha nominato, senza doversi affidare esclusivamente al giudice.
La nomina del Consulente Tecnico di Parte è una facoltà della singola parte che può decidere, infatti, di avvalersi della consulenza tecnica di un professionista o di più professionisti per sostenere la propria causa. Sicuramente il CTP può essere di grande aiuto e sostegno alla singola parte e al proprio legale di riferimento.
Il parere tecnico viene richiesto espressamente dal Legale di riferimento della singola parte coinvolta.
Differenze tra CTP e CTU: per riassumere
Il CTU è nominato dal giudice, lavora al suo fianco e ha il compito di rispondere ai quesiti ritenuti utili a chiarire le posizioni delle parti, in maniera precisa e dettagliata attraverso un elaborato definito Consulenza Tecnica d’Ufficio.
Il CTP, invece, è un esperto nominato dalle parti in causa e non dal giudice; dunque, l’incarico è assegnato tramite contratto di prestazione d’opera con lo studio legale di una delle parti in causa. Si tratta di un libero professionista, esperto di determinate materie, in genere tecnico-scientifiche, a cui le parti di un processo si rivolgono per chiarire le dinamiche o per fare perizie.
Il suo lavoro affianca quello del perito o CTU a cui può opporre osservazioni, critiche e valutazioni personali.
Il CTU è superpartes ed ha un ruolo di garanzia, mentre il CTP è ovviamente di parte ed ha un incarico di tipo contrattuale. Il CTU deve prestare giuramento di verità e deve svolgere accuratamente il proprio incarico, deve dire sempre il vero e non può mai dire il falso.
Invece, il CTP non ha tale obbligo, ovviamente non può mai dire il falso ma potrebbe tacere il vero; nella scrittura del proprio parere tecnico, infatti, tutela il suo cliente e non è obbligato a dire cose che potrebbero danneggiare il proprio cliente.
Il Consulente Tecnico di Parte in ambito pedagogico
Sono state illustrate le differenze tra CTU e CTP, partendo da riferimenti normativi e specificando le peculiarità e le caratteristiche di entrambe le figure, cercando di rispondere alla domanda iniziale di questo articolo, ovvero che cos’è la consulenza tecnica di parte.
Come specificato, il Consulente Tecnico di Parte può essere un professionista di una disciplina tecnica, come, nel mio caso specifico, il Pedagogista che può esprimere un parere tecnico in merito alla tipologia di affidamento considerata più idonea in quella specifica situazione.
Il Pedagogista, infatti, può essere chiamato ad esprimere un parere tecnico per sostenere la decisione sulle competenze educative e genitoriali, con lo scopo di individuare la soluzione che rispetti i requisiti di maggior interesse del minore e di buone prassi di genitorialità.
Avvalendosi di specifici colloqui pedagogici è possibile raccogliere elementi in merito alla storia, alle competenze educative e genitoriali e alla relazione educativa del genitore con il minore.
Sulla base di tali elementi il pedagogista forense effettuerà una valutazione pedagogica delle competenze genitoriali e della relazione educativa.
Tale valutazione tecnica può trasformarsi in una relazione tecnico-peritale di parte sui temi della genitorialità e della tutela minorile e può essere utilizzata in fase giudiziale.
Informazioni
Moro C. A, (2014), Manuale di diritto minorile, Zanichelli Bologna
Fenzio F, (2018), Manuale di Consulenza Pedagogica in ambito Familiare, Giuridico e Scolastico, You Can Print
https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-primo/titolo-i/capo-iii/art61.html
[1] Per un approfondimento sull’argomento si rinvia all’articolo di Beatrice Alba: Maltrattamenti sui minori – DirittoConsenso
[2] https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-primo/titolo-i/capo-iii/art61.html
[3] La norma si riferisce al consulente tecnico nominato discrezionalmente dal giudice e scelto tra gli iscritti negli appositi albi. Tale professionista assume il ruolo di ausiliario del giudice ed il suo compito è quello di dare una valutazione puramente tecnica dei fatti della causa (Brocardi.it).
[4] L’attività del CTU, in via generale, non può essere considerata un mezzo di prova in senso proprio, in quanto la sua finalità è quella di fornire al giudice una valutazione tecnica degli elementi acquisiti, fornendo una possibile soluzione a questioni che necessitano di specifiche conoscenze. Di conseguenza, si esclude che la consulenza tecnica possa essere sostitutiva dell’onere probatorio che incombe su entrambe le parti (Brocardi.it).
[5] https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-ii/sezione-iii/art201.html#:~:text=Il%20giudice%20istruttore%2C%20con%20l,att.%5D%20(1) .
[6] Il termine per la nomina del consulente ha natura ordinatoria: qualora il giudice non abbia indicato un termine, si ritiene che le parti potranno nominare i propri consulenti fino a quando il CTU non abbia iniziato le operazioni peritali (Brocardi.it).
[7] Fonte: Brocardi.it
[8] Fonte: Brocardi.it
[9] Il consulente tecnico di parte ha funzioni equiparabili all’avvocato difensore, in quanto egli compie meri atti difensivi; la consulenza tecnica di parte non ha valore di prova ma, tutt’al più, di indizio per il giudice, che potrà prudentemente e liberamente apprezzarla (Brocardi.it)
[10] Fonte: Brocardi.it