Le misure amministrative di rieducazione
Un’ancora di salvezza per il minore irregolare per condotta o per carattere: le misure amministrative di rieducazione
La peculiarità delle misure amministrative di rieducazione
Le misure amministrative di rieducazione appartengono alla famiglia delle misure ante delictum. In altri termini, si tratta di misure che possono essere adottate nei confronti di chi non ha ancora commesso un fatto reato. Queste misure soddisfano una funzione puramente educativa, ossia cercano di evitare, anzi, prevenire la commissione di un reato da parte di un soggetto minorenne.
La disciplina a cui sono sottoposte le misure amministrative di rieducazione è contenuta nell’art. 25 del Regio Decreto Legge 1404 del 1934[1] nel quale si stabilisce che “quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l’ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell’infanzia e dell’adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all’uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure: 1) affidamento del minore al servizio sociale minorile; 2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico. Il provvedimento è deliberato in Camera di consiglio con l’intervento del minore, dell’esercente la patria potestà o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l’assistenza del difensore. Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall’Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente“.
Tuttavia, per poter comprendere l’odierna disciplina, è necessario fare qualche passo indietro osservando come le misure amministrative di rieducazione si sono evolute nel tempo.
Le misure amministrative di rieducazione: la disciplina originaria
La formulazione dell’art. 25 è cambiata nel corso degli anni, infatti la disciplina originaria stabiliva che “quando un minore degli anni 18, per abitudini contratte, dia manifeste prove di traviamento e appaia bisognevole di correzione morale, l’autorità’ di pubblica sicurezza, il procuratore del Re, i genitori, il tutore, il curatore, l’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia, l’Opera nazionale Balilla, possono riferire i fatti al tribunale per i minorenni, il quale assunte le opportune informazioni, ordina, con decreto motivato insindacabile, che il minorenne venga internato in un riformatorio per corrigendi. Il provvedimento è deliberato in camera di consiglio senza intervento di difensori, sentiti l’autorità’ di pubblica sicurezza provinciale, il pubblico ministero, il minorenne e l’esercente la patria, potestà o la tutela. Il Ministero di grazia e giustizia assegna il minore ad un riformatorio governativo o a un riformatorio gestito da pubbliche istituzioni, con le quali’ abbia stipulato apposite convenzioni. Le rette di mantenimento nei riformatori sono a carico dei genitori o degli ascendenti. Se mancano genitori e ascendenti, gli esercenti la tutela sono tenuti a rimborsare tali rette quando il patrimonio del minore lo consente. Il tribunale, prima di disporre l’assegnazione di un minore al riformatorio, può affidarlo ad una delle persone o istituti indicati nell’art. 23 perché ne curi l’educazione. In tal caso ogni tre mesi il minore sarà interrogato da un componente il tribunale per gli opportuni accertamenti sul successo dell’opera di rieducazione”.
Leggendo con attenzione l’art. 25 nella sua versione originaria possiamo facilmente individuare il destinatario di tali misure, le quali, in origine, venivano applicate nei confronti di minori di 18 anni che, per abitudini contratte, diano manifeste prove di traviamento e appaiano bisognevoli di correzione morale. Il ragazzo che presentava tali caratteristiche doveva necessariamente essere segnalato al tribunale per i minorenni, il quale avrebbe disposto l’applicazione della misura amministrativa di rieducazione che si traduceva nel mero collocamento del minore nel riformatorio per corrigendi.
La segnalazione al tribunale poteva essere presentata da una vasta rosa di soggetti come, ad esempio, l’autorità di pubblica sicurezza, i genitori, il tutore, il curatore, il procuratore del Re, l’opera nazionale Balilla e l’opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia.
L’entrata in vigore della Costituzione ha, tuttavia, cambiato le carte in tavola, poiché in breve tempo il legislatore italiano ha cominciato a sentire la necessità di modificare la disciplina delle misure amministrative di rieducazione, una modifica che si concretizzò con la legge n. 888 del 1956. Nello specifico, attraverso la legge n.888 il legislatore ha scelto di riscrivere l’art.25 prevedendo che tali misure potevano trovare applicazione nei confronti di un minore di 18 anni irregolare per condotta o per carattere. In altri termini, l’intervento del legislatore ha profondamente mutato il presupposto applicativo delle misure amministrative che, dal 1956, mirano non più a punire soggetti ritenuti pericolosi, ma ciò che si intende punire è il comportamento posto in essere dal minore[2].
Le misure amministrative di rieducazione: problemi di compatibilità costituzionale ed evoluzione storica
Come è accaduto per l’irrilevanza del fatto[3], anche in materia di misure amministrative di rieducazione sono stati sollevati dei forti dubbi circa la compatibilità di tale istituto con alcune disposizioni costituzionali. Si cominciò a ritenere che il presupposto applicativo delle misure amministrative fosse così tanto vago e generico da ledere gli artt.25 e 13 della Costituzione. Infatti, da un lato si riteneva che il presupposto delle misure dovesse essere molto più specifico affinché potesse rispettare il principio di legalità contenuto nell’art.25 della Costituzione e, dall’altro lato, si riteneva che, sulla scorta dell’art.13 della Costituzione, i presupposti che limitano la libertà personale devono essere sufficientemente indicati e descritti dalla legge e l’art.25 del R.D.L. n.1404 del 1934 era fin troppo vago e generico per giustificare una limitazione della libertà personale.
Tutti questi problemi legati ad una possibile incompatibilità costituzionale di tale istituto si attenuarono molto rapidamente nel 1977 con l’entrata in vigore di nuove tipologie di misure amministrative; nello specifico, venne introdotto l’affidamento al servizio sociale minorile, l’istituto medico psicopedagogico e la casa di rieducazione. Tuttavia solo l’affidamento al sevizio sociale minorile vide la luce, poiché le altre due misure vennero quasi immediatamente abrogate, senza essere mai state attuate, con la legge n. 616 del 1977. Quasi 20 anni dopo, le misure amministrative subirono un altro importante cambiamento: con la legge n. 269 del 1998 venne introdotto l’art. 25-bis nel quale trovano disciplina i provvedimenti amministrativi.
Questa nuova tipologia di misure amministrative nasce contemporaneamente all’entrata in vigore di due nuove fattispecie di reato, ossia la prostituzione minorile e la pedopornografia; ed ecco che il minore di 18 anni coinvolto in uno dei neo reati diviene il perfetto destinatario dei provvedimenti amministrativi, grazie ai quali il giovane riceve assistenza e protezione attraverso l’affidamento ai servizi sociali[4].
Le misure amministrative di rieducazione oggi
Leggendo le diverse disposizioni che oggi disciplinano questo particolare istituto della giustizia penale minorile, possiamo sinteticamente affermare che le misure amministrative di rieducazione trovano concreta applicazione nei confronti di minori di 18 anni che:
- pongono in essere comportamenti pregiudizievoli per la loro salute psicofisica;
- vengono plagiati da soggetti adulti;
- risultano essere non imputabili, ma che hanno commesso reati che per quantità e qualità fanno ritenere che la loro personalità si stia formando secondo modelli criminali.
Oltre a ciò, ex art.26 del R.D.L. n.1404 del 1934, le misure amministrative di rieducazione possono, altresì, essere applicate anche nei confronti del minore non autore di reato che abbia subito una condotta pregiudizievole da parte di genitori, del minore autore di reato al quale non è possibile applicare una custodia cautelare, nel caso di difetto di imputabilità, nel caso di concessione del perdono giudiziale[5] o di sospensione condizionale della pena.
Come accadeva nella disciplina originaria, il minore deve essere segnalato al tribunale per i minorenni e, tale segnalazione, può provenire dal P.M., dai genitori, dal curatore, dal tutore, dall’autorità di pubblica sicurezza, dall’ufficio del servizio sociale minorile e dall’opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia. Una volta che la misura amministrativa viene disposta e applicata dal tribunale per i minorenni, il minore viene continuamente monitorato sia dal tribunale stesso sia da servizi sociali, esattamente come accade per la messa alla prova[6], i quali, in collaborazione con il ragazzo, redigono un progetto educativo che deve essere seguito e rispettato per tutta la durata della misura amministrativa[7].
Il contenuto delle misure
L’art.27 del R.D.L. n.1404 del 1934 definisce il contenuto delle misure amministrative di rieducazione stabilendo che “nel caso in cui il tribunale abbia disposto la misura prevista dal n. 1 dell’art. 25, all’atto dell’affidamento è redatto verbale nel quale vengono indicate le prescrizioni che il minore dovrà seguire, a seconda dei casi, in ordine alla sua istruzione, alla preparazione professionale, al lavoro, all’utilizzazione del tempo libero e ad eventuali terapie, nonché le linee direttive dell’assistenza, alle quali egli deve essere sottoposto. Nel verbale può essere disposto l’allontanamento del minore dalla casa paterna. In tal caso deve essere indicato il luogo in cui il minore deve vivere e la persona o l’ente che si prende cura del suo mantenimento e della sua educazione. Le prescrizioni e le direttive di cui ai commi precedenti sono date da un componente del tribunale all’uopo designato dal presidente alla presenza di un rappresentante l’ufficio distrettuale di servizio sociale minorile e delle altre persone interessate all’atto, che il predetto componente ritenga opportuno convocare. L’ufficio di servizio sociale minorile controlla la condotta del minore e lo aiuta a superare le difficoltà in ordine ad una normale vita sociale, anche mettendosi all’uopo in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita. L’ufficio predetto riferisce periodicamente per iscritto o a voce al componente del tribunale designato, fornendogli dettagliate notizie sul comportamento del minore, delle persone che si sono prese cura di lui e sull’osservanza da parte di essi delle prescrizioni stabilite, nonché su quant’altro interessi il riadattamento sociale del minore medesimo, proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni o altro dei provvedimenti previsti dall’art. 29“.
Ai servizi sociali viene, quindi, affidato il compito di controllare il minore, di aiutarlo nel superamento di ostacoli e difficoltà e di riferire periodicamente, per iscritto o oralmente, al tribunale l’andamento del ragazzo. Le misure amministrative di rieducazione, ex art. 29 R.D.L. n. 1404 del 1934[8], non hanno una durata minima, ma possono durare massimo fino ai 18 anni. Tuttavia, al minore viene data la possibilità di manifestare il proprio consenso alla prosecuzione di tale istituto fino ai 21 anni.
Informazioni
https://www.personaedanno.it/articolo/le-misure-applicabili-ai-minori-irregolari-alessio-anceschi
https://www.avvorsolagiordano.it/misure-amministrative-tribunale-per-i-minorenni-di-milano/
https://www.gazzettaufficiale.it
http://www.fondazionepromozionesociale.it/PA_Indice/007/7_competenze_in_materia_di_rieducazione.htm
[1] Per il testo completo del Regio Decreto Legge n.1404 del 1934 si veda www.gazzettaufficiale.it
[2] https://www.personaedanno.it/articolo/le-misure-applicabili-ai-minori-irregolari-alessio-anceschi
[3] Sull’argomento e sui requisiti di irrilevanza del fatto ne ho parlato in questo articolo: http://www.dirittoconsenso.it/2020/03/11/irrilevanza-del-fatto/
[4] https://www.avvorsolagiordano.it/misure-amministrative-tribunale-per-i-minorenni-di-milano/
[5] Sull’argomento rimando a questo articolo: http://www.dirittoconsenso.it/2020/02/18/perdono-giudiziale-processo-penale-minorile/
[6] Ho parlato di messa alla prova in questo articolo: http://www.dirittoconsenso.it/2020/04/14/sospensione-processo-messa-alla-prova/
[7] http://www.fondazionepromozionesociale.it/PA_Indice/007/7_competenze_in_materia_di_rieducazione.htm
[8] Art.29 R.D.L. n.1404 del 1934: «Le prescrizioni stabilite a norma dell’art. 27 possono essere modificate in ogni tempo. È sempre in facoltà del tribunale trasformare qualsiasi misura disposta in altra, che appaia più idonea ai fini della rieducazione del minore e del suo progressivo reinserimento nella vita sociale. Per i minori assoggettati ad una delle misure di cui al n. 2 dell’art. 25 tale reinserimento può dal tribunale essere attuato altresì con licenza di esperimento. Il minore che ne beneficia rimane affidato al servizio sociale. Si applicano le disposizioni dell’art. 27. La cessazione delle misure disposte è ordinata in ogni tempo dal tribunale allorché il minore appaia interamente riadattato, o quando per le sue condizioni fisiche o psichiche nessuna misura rossa considerarsi idonea alla sua rieducazione. La cessazione è in ogni caso ordinata al compimento del ventunesimo anno di età o per servizio militare di leva».
Ergastolo minorile: la posizione dei giudici costituzionali nella sentenza 168/1994
Il “no” della Corte costituzionale e le ragioni dell’incompatibilità costituzionale dell’ergastolo minorile applicato ad un imputato minorenne
Introduzione all’ergastolo minorile
La sentenza 168/1994 della Corte costituzionale, seppur spesso trascurata e poco considerata, gioca un ruolo essenziale nella giustizia penale minorile. Con questa sentenza si nega in modo espresso la possibilità di condannare il minore di 18 anni, anche se autore di gravissimi reati, alla pena perpetua. Questo “no” così imperativo dato dai giudici della Corte all’ergastolo minorile è stato frutto di una profonda riflessione che ha, in concreto, riguardato l’imputato in quanto minorenne e le esigenze educative che derivano dalla sua minore età.
Condannare un minore al “fine pena mai” non permette, secondo i giudici della Corte costituzionale, di rispettare ed assicurare le esigenze educative e di formazione del minore stesso. Tali esigenze possono essere, invece, efficacemente soddisfatte attraverso strumenti ed istituti alternativi quali, ad esempio, le comunità[1] e la messa alla prova[2].
Pena perpetua per il minore di 18 anni: qual è la risposta del legislatore americano?
Il quesito circa la possibilità di condannare un minore all’ergastolo è stato risolto attraverso la sentenza 168/1994. Ma prima di analizzarla e di comprendere le ragioni della decisione presa dai giudici, occorre volgere lo sguardo altrove per cercare di capire come altri Stati trattano questo delicato argomento.
Si chiama Christian Fernandez ed aveva solo 12 anni quando è stato accusato di aver ucciso il fratellino spingendolo contro una libreria. Christian si trova sotto processo in un tribunale della Florida e rischia di essere condannato all’ergastolo. Questo caso rappresenta soltanto la punta dell’iceberg: gli USA sono, ad oggi, uno dei pochissimi Stati che consentono e prevedono la possibilità di condannare un soggetto minorenne all’ergastolo. Al momento, infatti, l’America conta circa 2500 persone che dovranno scontare il carcere a vita per crimini commessi prima dei 18 anni e 73 scontano l’ergastolo per reati che sono avvenuti quando avevano 14 anni[3]. Ma se questo è lo scenario che si prospetta per un minorenne americano autore di gravi reati, cosa accade nel nostro Paese?
Sul tema dell’esecuzione penale minorile il legislatore italiano si è dimostrato molto più attento e all’avanguardia rispetto agli USA; infatti, in Italia, grazie all’intervento della sentenza 168/1994, non è possibile condannare un imputato minorenne al carcere a vita. Si tratta di una decisione presa non troppo tempo fa dalla Corte Costituzione, la quale, ripercorrendo alcune importanti tappe storiche, chiarisce, all’interno della sopracitata pronuncia, per quali ragioni la pena dell’ergastolo[4] non possa essere applicata nei confronti di un minorenne.
Fine pena mai per il minore reo: il silenzio dell’ordinamento italiano
La sentenza 168/1994[5], nonostante venga spesso trascurata, gioca un ruolo essenziale e determinante nell’ambito del diritto penale minorile. Questa priva la giustizia penale minorile dello strumento sanzionatorio più esemplare presente nel nostro ordinamento, ossia l’ergastolo.
Storicamente il legislatore italiano non ha mai ritenuto di dover applicare il “fine pena mai” all’imputato minore d’età. Infatti, né il codice Zanardelli né il codice Rocco prevedevano la possibilità di condannare il minore all’ergastolo e, nonostante non vi fosse un divieto esplicito, tale eventualità veniva di fatto esclusa attraverso l’applicazione delle circostanze del reato. Mi spiego meglio: se il minore avesse commesso un reato punito con la pena dell’ergastolo avrebbe operato automaticamente l’attenuante dell’età ex art. 98 c.p.[6]. Esisteva, però, il rischio che il minore venisse condannato alla pena perpetua nel caso di concorso di circostanze attenuanti e aggravanti: se il bilanciamento avesse determinato una prevalenza delle aggravanti sarebbe stato possibile ricorrere alla pena dell’ergastolo.
Tuttavia, il legislatore del 1930 aveva chiaramente stabilito che le circostanze di natura personale, come l’attenuante dell’età ex art. 98 c.p., non potevano essere soggette a bilanciamento, il che, di fatto, escludeva la possibilità di condannare al carcere a vita un imputato minorenne, nonostante la gravità del reato commesso.
Lo scenario cambiò drasticamente nel 1974 quando venne riformata la disciplina delle circostanze e del loro bilanciamento, stabilendo che ogni circostanza è bilanciabile, anche quelle personali[7]. In questo modo, seppur involontariamente, il legislatore italiano aveva previsto la concreta possibilità di applicare la pena perpetua anche nei confronti di un soggetto minorenne. Alla giustizia penale minorile veniva, in questo modo, consegnata una carta in più da giocare i cui effetti, tuttavia, rischiavano di produrre più danni che benefici.
Il “no” della Corte costituzionale
Nel 1994 la Corte costituzionale dovette affrontare di petto il delicatissimo tema dell’ergastolo minorile cercando di capire se, in qualche modo, il minore potesse trarre dei benefici e soddisfare le sue esigenze educative pur scontando una pena perpetua. Inutile dire che il risultato di questa riflessione portò i giudici a dichiarare illegittimo, attraverso la sentenza 168/1994, il complesso normativo che permetteva l’applicabilità dell’ergastolo nei confronti del minore imputato.
Questo, però, non significava dichiarare illegittimo l’ergastolo nel nostro ordimento, anzi i giudici, all’interno della pronuncia in esame, hanno riconosciuto e confermato la compatibilità del fine pena mai con l’art. 27 della Costituzione. In poche parole, anche l’ergastolo soddisfa la funzione rieducativa della pena, poiché non priva il reo della possibilità di ottenere la libertà condizionale ed altri benefici penitenziari che possono stimolarlo al cambiamento.
L’insieme di questi meccanismi rende la pena perpetua assolutamente legittima e perfettamente compatibile con la nostra Carta Costituzionale. Nonostante ciò, i giudici della Corte costituzionale hanno ritenuto illegittima l’applicazione dell’ergastolo al minore perché, di fatto, il fine pena mai non permette di prendere in considerazione la particolare condizione di un soggetto minorenne, il quale, presentando una personalità in continua formazione e cambiamento, ha particolari e specifiche esigenze che, per essere soddisfatte, necessitano inevitabilmente di un diverso trattamento che, di certo, non può essere assicurato attraverso l’ergastolo.
L’interpretazione in ottica costituzionale dell’ergastolo minorile
Nella sentenza 168/1994, i giudici della Corte costituzionale propongono una diversa lettura ed interpretazione di alcuni articoli della nostra Carta costituzionale. In primis, la Corte afferma chiaramente che l’art. 31 della Costituzione[8], favorendo la protezione dell’infanzia e della gioventù, impone che ai minori di 18 anni, a fronte delle loro esigenze educative, venga assicurata una diversità di trattamento.
Questa lettura dell’art.31 Cost., permette, a sua volta, di attribuire un diverso significato alla funzione special-preventiva della pena contenuta nell’art.27 comma 3 Cost.[9]: per i minori, infatti, tale funzione deve essere considerata prevalente, se non addirittura esclusiva, e ciò crea un insuperabile contrasto tra la stessa funzione special-preventiva e il complesso di norme che regolano l’ergastolo[10]. Inoltre, dall’attenta lettura dell’art.31 Cost. si ricava non solo un principio di differenziazione di trattamento, ma anche un dovere, in capo allo Stato italiano, di protezione del minore che può essere soddisfatto attraverso la previsione ed il riconoscimento di trattamenti differenziati che siano capaci di rispondere nel modo più efficace possibile alle particolari esigenze educative e di formazione del minore reo.
Il riconoscimento di tale dovere di protezione del minore modifica inevitabilmente il significato da attribuire al principio rieducativo della pena: infatti, alla luce di quanto affermato dai giudici nella sentenza 168/1994, quando si parla di minori imputati, alla pena va attribuita una connotazione non più rieducativa, ma educativa[11].
Conclusioni
In sintesi, i giudici della Corte costituzionale, attraverso la sentenza 168/1994, hanno affermato che l’art. 31 Cost. in combinato disposto con l’art. 27 impone un mutamento della funzione special-preventiva che, nei confronti dei minori, va letta in senso educativo e non rieducativo, poiché si tratta di un soggetto la cui personalità è in continua formazione. Bisogna alla luce delle esigenze e delle particolari necessità di un soggetto minorenne escludere che il carcere possa in qualche modo essere un luogo adatto nel quale educare un minore reo (anzi trascorrere molto tempo all’interno di un istituto penitenziario rischia di compromettere la formazione della sua personalità).
Per questi motivi, di fronte ad un minore autore di gravi reati è preferibile, se ve ne sono i requisiti, che la giustizia penale minorile intervenga attraverso l’ausilio di strumenti e istituti alternativi come, ad esempio, la messa alla prova o l’ingresso in comunità.
Informazioni
[1] Per approfondire il tema delle comunità per i minori consiglio la lettura del mio articolo dal titolo “La realtà delle comunità per i minori” http://www.dirittoconsenso.it/2020/05/22/realta-comunita-per-minori/
[2] Per approfondire il tema della messa alla prova consiglio la lettura del mio articolo dal titolo “La sospensione del processo con messa alla prova” http://www.dirittoconsenso.it/2020/04/14/sospensione-processo-messa-alla-prova/
[3] https://www.lastampa.it/esteri/2012/03/22/news/usa-tutta-la-vita-in-carcere-br-per-un-delitto-a-14-anni-1.36495023
[4] Per approfondire il tema dell’ergastolo a 360° consiglio la lettura dell’articolo di Guido Casavecchia dal titolo “L’ergastolo ostativo nella giurisprudenza CEDU” http://www.dirittoconsenso.it/2020/02/28/ergastolo-ostativo-cedu/
[5] https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1994-05-04&atto.codiceRedazionale=094C0500
[6] Art. 98 c.p.: “E’ imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d’intendere e di volere; ma la pena è diminuita.
Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l’interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale”.
[7] http://www.lifeimprisonment.eu/media/PDF/ergastolo.pdf
[8] Art. 31 Cost.: “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”
[9] Art. 27 comma 3 Cost: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
[10] https://www.diritto.it/il-principio-rieducativo-della-pena-e-il-codice-penale/
Privatizzazione delle carceri: una speranza o una condanna?
La privatizzazione delle carceri italiane può rappresentare una soluzione efficace dei numerosi problemi che affliggono i nostri istituti penitenziari?
Introduzione
Il nostro ordinamento ha sempre escluso una possibile privatizzazione delle carceri, ma, ad oggi, le condizioni degli istituti penitenziari italiani sono degradanti a tal punto da aver rimescolato le carte in tavola.
L’art. 27 della nostra Costituzione recita chiaramente che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Il carcere, dunque, non deve solo promuovere attività capaci di rieducare i detenuti preparandoli al loro reinserimento nella società, ma soprattutto deve rispettare e tutelare i diritti umani.
Osservando la situazione in cui versano le carceri italiane ci si rende ben presto conto che l’art.27 della Costituzione è, di fatto, lettera morta: il sovraffollamento degli istituti penitenziari è all’ordine del giorno[1], le condizioni igieniche nelle quali versano i detenuti sono talvolta agghiaccianti e sempre più spesso le carceri sono incapaci di assicurare la realizzazione di attività rieducative.
Nonostante i diversi tentativi legislativi e i richiami dalla Corte EDU, l’Italia non è ancora riuscita a risolvere queste gravissime problematiche e ad oggi solo una via resta percorribile, ossia la privatizzazione degli istituti penitenziari; si tratta di una soluzione che, tentatrice come il canto di una sirena, si fa giorno dopo giorno sempre più tangibile.
Un passpartout chiamato privatizzazione delle carceri
Il tema della privatizzazione delle carceri anima da moltissimo tempo il dibattito italiano, ma prima affrontare l’argomento occorre fare un passo indietro per capire come mai questo tema, ad oggi, sia così caldo ed acceso.
Le carceri italiane da molti anni rappresentano il tallone d’Achille della giustizia italiana: dall’essere luoghi di rieducazione sono diventati dei veri e propri lager dove, a farla da padrone, è il sovraffollamento che ha come immediata ed inevitabile conseguenza l’azzeramento dei diritti umani dei detenuti. Il problema del sovraffollamento delle nostre carceri ha attirato l’attenzione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, nel 2013 si è pronunciata con la sentenza Torreggiani nella quale emerge una realtà agghiacciante: il signor Torreggiani, il signor Bamba e il signor Biondi erano detenuti nel carcere di Busto Arsizio ed occupavano una cella di 9 m2, perciò ognuno di loro aveva a disposizione per vivere solo 3 m2.
Attraverso questa pronuncia la Corte EDU ha condannato l’Italia per la violazione dell’art. 3 della CEDU[2] sostenendo che, alla luce di quelle che erano le condizioni di vita riportate, i detenuti venivano sottoposti a trattamenti inumani e degradanti. L’Italia venne, quindi, invitata a risolvere il problema strutturale del sovraffollamento delle carceri cercando di ridurre il numero di persone detenute, dando maggiore applicazione alle misure punitive non privative della libertà personale e riducendo al minimo il ricorso alla custodia cautelare in carcere[3].
La sentenza Torreggiani, nonostante desse voce all’orribile realtà delle carceri italiane, non fu affatto risolutiva: il problema del sovraffollamento, infatti, persiste tutt’oggi e, nonostante i consigli, dati e mai seguiti, presenti nella pronuncia della corte EDU, l’Italia è alla continua ricerca di una soluzione più immediata, semplice e definitiva.
Negli ultimi anni si è cominciato a parlare della privatizzazione delle carceri come se fosse un passpartout capace di risolvere non solo il problema del sovraffollamento, ma qualunque altro problema che affligge i nostri istituiti penitenziari; rispetto ad altre realtà, come quella americana, in Italia l’organizzazione e gestione delle carceri costituisce una rilevante funzione pubblica. Nello specifico l’amministrazione penitenziaria rientra nella più ampia funzione dell’amministrazione della giustizia, a sua volta parte delle funzioni d’ordine. Quest’ultime esprimono di regola la sovranità dello Stato, per cui non sarebbe configurabile per l’esercizio di esse una concorrente competenza di autorità non facenti parte dell’apparato statale.
“Per questa ragione, nel nostro Paese, se da un lato si riconosce che una gestione delle strutture penitenziarie assistita da capitali privati consente che la sovranità statale venga esercitata nella modalità più economica, efficace ed efficiente possibile, dall’altro la prassi dell’esternalizzazione in materia carceraria è molto limitata e circoscritta prevalentemente alla gestione di alcuni servizi strumentali (ad esempio, il vettovagliamento dei detenuti è affidato per lo più ad aziende private alle quali il servizio viene appaltato)”[4].
Alcune eccezioni italiane
Esistono però delle eccezioni che meritano di essere menzionate e che ci avvicinano sempre di più ad una realtà di privatizzazione delle carceri: nel 2005 l’ex casa di lavoro di Castelfranco Emilia è stata trasformata, attraverso un decreto del Ministro della Giustizia, in una casa di reclusione destinata alla custodia attenuata dei detenuti tossicodipendenti. Questo progetto venne realizzato in collaborazione con la comunità religiosa di San Patrignano alla quale venne affidata buona parte della gestione del nuovo istituto grazie ad un’intesa di partnership con il provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria dell’Emilia-Romagna.
Tuttavia, nonostante il nostro ordinamento permetta di realizzare forme di collaborazione con enti e/o associazioni no-profit, il ruolo svolto dalla cooperativa della comunità di San Patrignano non si è limitato al semplice e mero supporto, bensì si è esteso anche all’attività di rieducazione[5]. Ma non è tutto: con il Decreto-legge sulle liberalizzazioni del 24 gennaio 2012 viene inserito lo strumento del “Project financing” per la costruzione di nuovi istituti penitenziari. Si tratta di un dispositivo economico che consente la partecipazione di grandi aziende, imprese private o banche alla progettazione, costruzione e gestione di nuove carceri.
Lo Stato, in altri termini, permette all’azienda, che ha partecipato alla progettazione e costruzione, di gestire la struttura in tutti i suoi servizi e mansioni, eccetto quello custodiale, per 20 anni traendone i relativi profitti. Il primo esempio di Project financing doveva essere il carcere di Bolzano, tuttavia, ad oggi il progetto è fermo a causa del fallimento dell’industria appaltatrice. La struttura, infatti, versa in una condizione piuttosto gravosa a causa delle scarse condizioni igieniche, del sovraffollamento e della difficoltà nell’organizzare attività del tempo libero ed educative[6].
L’esempio americano: uno specchio per le allodole?
L’associazione privatizzazione delle carceri ed USA è inevitabile: intorno agli anni ’80 l’America dovette interfacciarsi con il problema del sovraffollamento delle carceri, una problematica che venne affrontata procedendo alla graduale privatizzazione di strutture amministrate e gestite in precedenza dallo Stato e attraverso la costruzione di nuovi istituti privati.
Ad oggi CoreCivic e Geo Group sono le due principali società americane che detengono il controllo del mercato delle carceri private. Esse non si occupano solo della gestione diretta delle prigioni, ma anche dei fornitori, dei programmi di riabilitazione, di monitoraggio elettronico e sono proprietarie di edifici in cui hanno sede degli uffici governativi. Negli ultimi due anni queste due società hanno firmato nuovi contratti di appalto e, con Trump al governo, le azioni della CoreCivic e Geo Group sono aumentate rispettivamente del 43% e 21%.
Tuttavia, nemmeno la realtà carceraria americana è tutta rose e fiori: infatti, per poter mantenere queste “prigioni a scopo di lucro” vengono tagliati i costi e molti servizi spesso essenziali per tutelare la salute dei detenuti. Alcuni esempi? Diversi articoli ed indagini hanno aperto il vaso di Pandora che ha rivelato la presenza di personale non qualificato, cibo scadente, programmi di riabilitazione inesistenti e il trattamento brutale di molti detenuti. Oltre a ciò, sono state moltissime le inchieste sulle imprese legate alle società di gestione privata delle carceri che si avvalgono del lavoro dei detenuti a basso costo: “non devono preoccuparsi degli scioperi o di pagare i sussidi di disoccupazione, dei periodi di vacanza o degli straordinari. Tutti i loro lavoratori sono a tempo pieno, non arrivano mai in ritardo e non sono assenti a causa di problemi familiari; inoltre, se non gradiscono lo stipendio di 25 centesimi l’ora e si rifiutano di lavorare, vengono rinchiusi nelle celle di isolamento”[7].
Conclusione
Possiamo immaginare una privatizzazione delle carceri italiane?
Sebbene in Italia il business carcerario non ha, per il momento, sufficiente spazio per poter essere praticato, non possiamo negare del tutto la possibilità che il nostro Paese segua, prima o poi, le orme americane, ma la vera domanda è: la privatizzazione delle carceri rappresenta una reale soluzione ai problemi dei nostri istituti penitenziari oppure è soltanto un cavallo di Troia?
Informazioni
[1] Per approfondire il tema del sovraffollamento negli istituti penitenziari consiglio la lettura dell’articolo di Biagio Sapone dal titolo “Il problema del sovraffollamento carcerario” http://www.dirittoconsenso.it/2018/11/05/il-problema-del-sovraffollamento-carcerario/. Per conoscere invece in che modo è stato affrontato, e viene affrontato, il problema del sovraffollamento durante l’emergenza sanitaria consiglio l’approfondimento di Rebecca Giorli dal titolo “Sovraffollamento carcerario ed emergenza Covid-19” http://www.dirittoconsenso.it/2020/04/30/il-sovraffollamento-carcerario-covid19/
[2] Art.3 CEDU: “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.
[3] https://www.iusinitinere.it/sentenza-torreggiani-diritti-dei-detenuti-nelle-carceri-sovraffollate-2579
[4] http://www.lab-ip.net/uno-sguardo-sulla-privatizzazione-del-carcere-in-italia/#_ftnref1
[5] http://www.lab-ip.net/uno-sguardo-sulla-privatizzazione-del-carcere-in-italia/#_ftnref1
[6] https://www.antigone.it/osservatorio_detenzione/trentino-alto-adige/18-casa-circondariale-di-bolzano
[7] https://www.ilpost.it/2019/03/10/prigioni-private-stati-uniti/
Il maltrattamento di animali nel codice penale
Il codice penale come sede naturale della disciplina in materia di maltrattamento di animali
Introduzione
Il maltrattamento di animali rappresenta una delle molte piaghe della nostra società ed è difficile comprendere le ragioni e le motivazioni soprattutto se consideriamo che gli animali sono da sempre un aiuto fondamentale ed essenziale nelle nostre vite.
È difficile immaginare la nostra vita senza di loro che, da moltissimo tempo, colorano la nostra quotidianità e ci aiutano nello svolgimento di diverse attività: infatti, in alcuni casi sono ottimi colleghi di lavoro che aiutano l’agricoltore o il poliziotto nello svolgimento delle loro mansioni, altre volte, attraverso la pet therapy, aiutano bambini e adulti con gravi disabilità cognitive e/o motorie oppure, come spesso accade, entrano “semplicemente” nelle nostre vite come compagni e membri della famiglia a tutti gli effetti[1]. Purtroppo, nonostante l’importante ruolo ricoperto dagli animali nella vita quotidiana di molti individui, essi sono, ancora troppo spesso, vittime di maltrattamenti.
La composizione dell’art. 544-ter c.p.: tra fattispecie di reato e circostanze aggravanti
Il reato di maltrattamento di animali oggi ha sede nell’art. 544-ter c.p., il quale stabilisce che:
“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da 5 000 euro a 30 000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti dei quali al comma uno deriva la morte dell’animale.”
Si tratta di una disposizione piuttosto recente introdotta nel nostro ordinamento attraverso la L. 189/2004 la quale ha inserito nel nostro codice penale il Titolo IX bis contenente i reati posti a tutela del sentimento per gli animali. Pochi anni dopo, la disciplina introdotta nel 2004, è stata sottoposta a modifiche tramite la L. 201/2010, la quale ha previsto delle pene molto più rigide e severe nell’ottica di assicurare una più vasta tutela e protezione degli animali.
Cerchiamo di entrare più nel vivo della fattispecie in esame: l’art. 544-ter c.p. punisce chiunque cagioni delle lesioni o sevizie ad un animale; la giurisprudenza ha, tuttavia, chiarito che, affinché il reato sia consumato, non è necessario che vi siano delle lesioni fisiche, poiché è sufficiente che l’animale si trovi in una condizione di sofferenza. La disposizione si pone come obbiettivo quello di tutelare gli animali in quanto esseri viventi, e non in quanto proprietà, capaci di percepire dolore.
Si configura, altresì, il reato di maltrattamento di animali quando vengono poste in essere delle condotte omissive, ad esempio la mancanza di cure, e, perciò, non solo a fronte di azioni materiali idonee a cagionare lesioni o sofferenze all’animale.
Occorre però chiarire che, a fronte di una azione commissiva o omissiva lesiva dell’integrità e della vita dell’animale e commessa per crudeltà, il reato ex art. 544-ter c.p. si configura come reato a dolo specifico; invece, tale norma assume le vesti di reato a dolo generico quando l’azione/omissione è tenuta senza necessità. In altri termini, se vengono posti in essere degli atti capaci di provocare gravi sofferenze nell’animale animati da motivazioni futili prive, cioè, di un giustificato motivo, affinché si integri il reato di maltrattamento è sufficiente il dolo generico che è, appunto, ricavabile dalla mancanza di necessità. Non è tutto: infatti, ai fini della configurabilità della disposizione in esame, può bastare la coscienza e la volontà di causare sofferenza ad un animale e l’accettazione di essa.
Il secondo comma dell’art. 544-ter c.p. punisce, inoltre, chi “somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate, oppure li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi”. Il legislatore, per la priva volta, condanna in questo modo il c.d. reato di doping a danno di animali, ponendosi come obbiettivo quello di limitare e, se possibile, evitare la pratica delle scommesse clandestine e delle competizioni tra animali.
Il terzo comma dell’art.544-ter c.p. disciplina una speciale circostanza aggravante che comporta un aumento di pena nel caso in cui dal maltrattamento derivi la morte dell’animale; occorre, però, l’evento morte sia colposo e non doloso. In altri termini, la morte deve essere una conseguenza non voluta del maltrattamento dell’animale da parte del soggetto agente. Nel caso di morte voluta, e perciò dolosa, si configurerebbe il reato di uccisione di animali che trova sede nell’art. 544-bis c.p.: “chiunque per crudeltà o necessità cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni”.
Procedibilità dell’art. 544-ter c.p.
Il reato di maltrattamento di animali ex art. 544-ter c.p. è perseguibile d’ufficio, perciò quando l’autorità giudiziaria entra a conoscenza di un fatto che, ipoteticamente, può essere riconducibile alla fattispecie in esame deve procedere autonomamente con le indagini, senza che sia necessario un impulso o una sollecitazione da parte di terzi o della persona offesa. In ogni caso, la notizia di reato può provenire da qualsiasi soggetto, il quale può rivolgersi direttamente alle autorità oppure può richiedere l’intervento delle associazioni animaliste o degli enti riconosciuti che, in base a quanto previsto dall’art.7 della L. 189/2004, perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla legge ex art. 91 c.p.p.
Nello specifico l’art. 7 della L. 189/2004 prevede espressamente che “ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all’articolo 19- quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale[2] perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge”.
Per determinati soggetti che, invece, vengono a conoscenza del reato di maltrattamento durante lo svolgimento della loro attività professionale, come nel caso di veterinari o liberi professi0nisti, sussiste l’obbligo di denunciare il reato all’autorità.
La giurisprudenza in materia di maltrattamento di animali
Tra il 2018 e il 2019 la Corte di Cassazione ha confermato e ribadito che si configura il reato di maltrattamento di animali anche a fronte di condotte capaci di incidere sulla stabilità e serenità psico-fisica dell’animale e, perciò, anche nel caso in cui non si verifichino dei processi patologici.
Ecco alcuni esempi concreti: attraverso la sentenza n. 14734/2019 la Cassazione ha confermato la responsabilità penale del proprietario di alcune aziende agricole che faceva trasportare 63 asini, 12 dei quali manifestavano delle evidenti difficoltà a deambulare a causa delle unghie troppo lunghe[3]. I giudici di legittimità hanno dichiarato che “si è ripetutamente chiarito che la detenzione impropria di animali, produttiva di gravi sofferenze, va considerata, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), attingendo al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali (Sez. 3, n. 37859 del 4/6/2014, Rainoldi e altro, Rv. 260184; Sez. 3, n. 6829 del 17/12/2014 (dep. 2015), Garnero, Rv. 262529), specificando che assumono rilievo non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psicofisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione (Sez. 7, n. 46560 del 10/7/2015, Francescangeli e altro, Rv. 265267), prendendo in considerazioni situazioni quali, ad esempio, la privazione di cibo, acqua e luce (Sez. 6, n. 17677 del 22/3/2016, Borghesi, Rv. 267313) o il trasporto di bovini stipati in un furgone di piccole dimensioni e privo d’aria (Sez. 5, n. 15471 del 19/1/2018, P.G. in proc. Galati e altro, Rv. 272851). Nel caso di specie, il Tribunale ha posto in evidenza come agli animali, per la lunghezza delle unghie, era impedita o, comunque, resa particolarmente difficoltosa la deambulazione, tanto che uno di essi non riusciva neppure ad alzarsi dal camion ove si trovava, esponendoli a grossi rischi durante l’alpeggio, dovendosi muovere su un terreno che non è piano.”[4].
Le pronunce in materia di maltrattamento di animali sono molte e diverse, ma, senza ombra di dubbio, vale la pena citare la sentenza n. 17691/2019. I giudici della Corte di Cassazione hanno, in questo caso, confermato la colpevolezza dell’imputato che utilizzava, per la pesca sportiva dei pesci siluro, dei piccioni vivi come esche. La risposta della Cassazione, di fronte ad una pratica di questo tipo, è stata sintetica e diretta “il piccione non è un verme”. Nello specifico i giudici di legittimità hanno sottolineato come tutti gli animali siano uguali tra di loro, nonostante occorra per ognuno prende in considerazione la loro diversa natura e le loro divergenti attitudini etologiche. Ciò che potrebbe essere considerato una sevizia o un maltrattament0 per una determinata specie potrebbe non esserlo per un’altra: infatti, i pescatori sportivi utilizzano come esca i vermi vivi e questo impiego non contrasta con le attitudini etologiche delle larve. Ben diverso è il caso dei volatili e, in questo caso, dei piccioni i quali, affinché possano essere utilizzati come esche, vengono dapprima ridotti in cattività per poi essere seviziati attraverso dei ripetuti tentativi di affogamento che, inevitabilmente, causano loro gravi sofferenze di carattere psico-fisico.[5]
Tramite questa breve carrellata di pronunce emerge certamente una disciplina che, negli anni, si svela sempre più garantista nei confronti degli animali, i quali sono destinatari di norme volte ad assicurarne una tutela e protezione psico-fisica.
Informazioni
[1] Per approfondire il tema “animali domestici” consiglio l’articolo di Benedetta Probo dal titolo “Animali domestici e condominio: un connubio possibile?” http://www.dirittoconsenso.it/2020/07/08/animali-domestici-e-condominio-connubio-possibile/.
[2] Art.19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del c.p.: “Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’interno”.
[3] https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6780-l-animale-come-soggetto-passivo-del-reato-tre-recenti-sentenze-della-iii-sezione-in-materia-di-malt.
[4] https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=3&idDocMaster=7903631&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&isCorrelazioniSearch=true
[5] https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6780-l-animale-come-soggetto-passivo-del-reato-tre-recenti-sentenze-della-iii-sezione-in-materia-di-malt.
Il binomio comunità e coronavirus
La ricerca di un complesso equilibrio tra comunità e Coronavirus in una nuova realtà fondata su limitazioni e privazioni
Introduzione
Quello tra comunità e Coronavirus è un rapporto certamente forzato, ma inevitabile, che ha costretto le comunità non solo a prevedere nuove regole organizzative e di comportamento, rigide ed imperative, ma anche a privarsi di moltissimi elementi, aspetti ed attività che da sempre connotano la realtà delle comunità e di cui ad oggi, gioco forza, bisogna fare a meno.
A fronte di questa epidemia globale le comunità si sono dovute riorganizzare e hanno cercato di compensare le moltissime mancanze e privazioni attraverso delle alternative telematiche e a distanza che si dimostrino sufficientemente valide affinché non vanifichino il duro lavoro svolto dai minori durante il loro percorso all’interno della comunità.
L’inevitabile impatto del Covid-19 sulle comunità per i minori
Abbiamo già avuto modo di vedere cosa sono le comunità[1] e quanto sia complesso per i ragazzi riuscire a raggiungere un equilibrio, tuttavia, ad oggi, l’inevitabile binomio comunità e Coronavirus ha reso notevolmente più complesso il perseguimento di una vera e propria stabilità.
Anche le comunità si sono dovute adattare alle nuove regole che sono state introdotte negli ultimi mesi dai vari DPCM; la lettura delle “misure di contenimento del contagio da Covid – 19 nella rete d’offerta sociale. Indicazioni a richieste di chiarimenti” emanate dalla Regione Lombardia dà la possibilità di vedere concretamente in che modo si sono rapportate le comunità e il Coronavirus attraverso la previsione non solo nuove regole da seguire, ma anche di una diversa e più scrupolosa organizzazione degli spazi interni: ogni comunità, infatti, ha dovuto e deve dotarsi delle misure di sicurezza necessarie per proteggere tutti i minori presenti al suo interno assicurando mascherine, distanziamento sociale, lavaggio frequente delle mani, aerazione dei locali, pulizia e disinfezione degli ambienti e delle superfici, nonché la possibilità, in caso di contagio o di sospetto, di isolare il soggetto interessato ed il personale in spazi appositamente dedicati[2].
Ma non è tutto: il difficile raggiungimento di un equilibrio tra comunità e Coronavirus deriva, non solo, dalle stringenti regole organizzative sopracitate, ma soprattutto dalla scelta di sospendere, all’interno delle comunità, gli incontri con i familiari e il rientro in famiglia dei minori ospiti[3]. Si tratta, evidentemente, di una decisione che si è resa necessaria, ma che, al contempo, rende molto complicata la vita all’interno delle comunità e la ragione è facilmente intuibile: i minori che sono ospiti in una comunità sono giovani che hanno un passato molto complesso, spesso scandito dalla commissione di (più o meno) piccoli reati e che attraverso la comunità sono chiamati a compiere un percorso che li aiuti ad avviare un processo di cambiamento della loro personalità.
Durante questo percorso giocano un ruolo fondamentale gli incontri con gli affetti esterni che non solo sono essenziali per il minore, ma che, al contempo, rappresentano uno strumento di lavoro che, se correttamente sfruttato ed utilizzato, può contribuire al raggiungimento di un esito positivo del percorso svolto in comunità. Insomma, in altri termini, la sospensione degli incontri con i familiari ha certamente reso molto difficile una condizione che già di per sé era complessa; a fronte di ciò, tuttavia, la Regione Lombardia ha dato la possibilità alle comunità di organizzare delle video/audio comunicazioni a distanza affinché si potesse sempre mantenere un contatto, seppur telematico, con i familiari e con gli affetti più cari del minore[4].
Ulteriori privazioni e limitazioni per le comunità
Il forzato binomio comunità e Coronavirus ha bruscamente inciso e sospeso non solo gli incontri dei minori con i propri cari, ma ha anche messo un freno ai tirocini lavorativi, allo sport e alle attività ludiche; come gli incontri, anche queste attività rappresentano un elemento indispensabile ed essenziale per la buona riuscita del percorso in comunità.
Infatti, spesso i ragazzi ospitati nelle comunità devono seguire un progetto educativo, pensato e realizzato dai servizi sociali, che prevede non solo regole da seguire, ma anche, e soprattutto, attività da svolgere scelte in base alle capacità, inclinazioni ed aspirazioni del minore; per cui non è affatto inusuale includere nei progetti educativi attività ludiche svolte all’aperto e/o in compagnia di altri ragazzi, piuttosto che attività sportive o lavorative che contribuiscano nella formazione della personalità del minore e che, di conseguenza, incidono inevitabilmente sul buon esito del percorso svolto in comunità.
Per queste ragioni, per compensare questa ulteriore mancanza, il Coordinamento Nazionale per le Comunità per i minorenni (CNCM) e l’agenzia di stampa “Dire” hanno dato vita al progetto “Io resto in comunità. Le comunità per i minorenni al tempo del Coronavirus”; si tratta di un’iniziativa veramente speciale grazie alla quale sia i ragazzi che gli educatori, che vivono insieme ai minori in comunità, hanno avuto la possibilità di raccontare la loro vita all’interno di quella realtà che è la comunità fatta di emozioni, abitudini, difficoltà, ostacoli da superare e nuove scoperte.
Attraverso questo progetto i ragazzi hanno potuto frequentare telematicamente, grazie all’agenzia “Dire” e diregiovani.it, delle lezioni di giornalismo e montaggio propedeutiche alla produzione di video, realizzati con lo smartphone, che potessero dare voce ai giovani permettendogli di raccontare le loro esperienze, le loro capacità e le loro emozioni[5]. Insomma, si tratta di un progetto tanto bello quanto fondamentale che ha permesso ai ragazzi di tenere vivo un contatto con l’esterno, di raccontare sé stessi e le emozioni che li hanno attraversati in questo difficile periodo.
La relazione, inevitabile, tra le comunità e il Coronavirus ha reso la realtà delle comunità, che è di per sé una realtà difficile, ancora più complicata a causa della previsione di moltissime privazioni e limitazioni, le quali hanno interessato non solo gli incontri con i familiari e con gli affetti più cari, ma anche le attività ludiche e sportive previste nei diversi progetti educativi che, insieme agli incontri, giocavano un ruolo fondamentale nel perseguimento di un esito positivo del percorso educativo.
Informazioni
[1] Sulle comunità si veda: http://www.dirittoconsenso.it/2020/05/22/la-realta-delle-comunita-per-i-minori/
[2] https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/30b13207-6a66-4e5b-8ec7-81140c36bebe/Misure+di+contenimento+del+contagio+da+Covid+-+19+nella+rete+d%E2%80%99offerta+sociale.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-30b13207-6a66-4e5b-8ec7-81140c36bebe-n6yisrr
[3] https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/coronavirus_nelle_comunita_per_minori_venete_sospesi_gli_incontri_con_le_famiglie
[4] https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/30b13207-6a66-4e5b-8ec7-81140c36bebe/Misure+di+contenimento+del+contagio+da+Covid+-+19+nella+rete+d%E2%80%99offerta+sociale.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-30b13207-6a66-4e5b-8ec7-81140c36bebe-n6yisrr
[5] https://www.gnewsonline.it/emergenza-coronavirus-e-le-emozioni-dei-ragazzi-delle-comunita/
La realtà delle comunità per i minori
La giustizia penale minorile trova nelle comunità per minori una delle più valide alternative al carcere. Come funziona quest’istituto?
Introduzione
Il carcere è l’unica pena possibile? A questa domanda si può rispondere in un solo modo: no, ma è decisamente la pena “preferita” dal nostro ordinamento. Tuttavia, se volgiamo lo sguardo alla giustizia penale minorile ci si presenta una realtà totalmente diversa. Qui il legislatore ha scelto di abbandonare la sua visone carcero-centrica per prediligere altre sanzioni e altre misure diverse dal carcere, ma altrettanto efficaci. Un esempio? Le comunità per minori.
La natura “aperta” delle comunità
Le comunità per i minori sono strumenti di intervento che, nell’ambito della giustizia penale minorile, rappresentano delle valide alternative al carcere e, in quanto tali, presentano delle caratteristiche molto diverse.
La realtà carceraria è, più o meno, nota a tutti: il carcere è un’istituzione chiusa che ha come finalità principali il trattamento educativo degli ospiti e la sicurezza interna. Troppo spesso, però, la necessità di assicurare la sicurezza ha inevitabilmente portato a sacrificare il trattamento educativo che, in assenza di adeguate risorse e strumenti, assume, ormai, un ruolo quasi secondario.
Con la nascita delle comunità il legislatore penale minorile ha voluto introdurre qualcosa che fosse alternativo e il più distante possibile dal carcere.
Le comunità per i minori: caratteristiche
Cerchiamo però di capire quali sono, nel concreto, le caratteristiche delle comunità e, soprattutto, quali sono gli elementi che le rendono così diverse dal carcere.
Le comunità sono, diversamente dagli istituti penitenziari, delle istituzioni aperte all’interno delle quali gli ospiti hanno la possibilità di usufruire di risorse e di servizi che sono in grado di aiutarli a gestire e a migliorare le loro relazioni problematiche; insomma, le comunità possono essere considerate a tutti gli effetti degli strumenti di intervento che erogano un servizio che può assumere natura educativa o sanitaria in base alle specifiche necessità del minore.
Uno degli elementi più importati, che ricopre un ruolo sorprendentemente fondamentale, è rappresentato dal luogo nel quale la comunità viene costruita. Le comunità possono essere costruite, di fatto, ovunque, come in appartamenti o all’interno di cascine, ma la scelta del luogo influenza notevolmente il tipo di lavoro e, di conseguenza, il tipo di sevizi e di attività che vengono erogate all’interno di una specifica comunità. Facciamo un esempio pratico per fare un po’ di chiarezza: se la comunità viene costruita all’interno di una cascina allora sarà molto probabile che al suo interno vengano svolte attività lavorative all’aperto o esperienze di vita che permettano agli ospiti di avere un rapporto più o meno costante con la natura e con gli animali.
Sia nel caso in cui venga costruita in un appartamento sia nel caso in cui sia collocata all’interno di una cascina, la comunità, generalmente, non può accogliere più di 10 ospiti e la ragione è piuttosto semplice: la comunità è organizzata in modo da ricordare il modello familiare e in modo da agevolare la creazione di relazioni personali tra gli ospiti[1].
Le comunità per minori: regole e utenza
Come già anticipato, le comunità sono delle istituzioni aperte il che significa che gli ospiti possono uscire e rientrare nella comunità per porre in essere quelle attività che vengono normalmente svolte da chiunque; in altri termini, il ragazzo o la ragazza che si trova in comunità deve poter condurre una vita molto simile a quella che vene svolta da un coetaneo e, per questo motivo, deve poter uscire per frequentare la scuola, praticare sport e incontrare gli amici[2].
Oltre a ciò, la comunità apre le sue porte anche a coloro che sono esterni, come ad esempio i genitori dei ragazzi, gli amici o persone con cui hanno un legame d’affetto, per dare loro la possibilità di mantenere un costante rapporto con il minore. Dobbiamo però avere chiaro sin da subito che i minori presenti nella comunità possono avere alle spalle storie molto diverse tra di loro e, di conseguenza, possono essere destinatari di misure differenti: un minore può finire in comunità per eseguire una misura amministrativa di rieducazione, un misura cautelare, una misura precautelare, la messa alla prova[3], il riformatorio giudiziario, una misura alternativa alla pena o perché destinatario di provvedimenti civili[4].
Sicuramente l’utenza rappresenta uno degli elementi centrali, ma anche uno dei principali elementi di differenziazione di ogni comunità; infatti, le comunità vengono distinte in base alla fascia d’età degli ospiti e in base al genere, perciò ci avremo delle comunità maschili e delle comunità femminili.
Esistono poi delle comunità che ospitano vittime di reato e altre che, invece, accolgono gli autori di reato. Queste ultime, per legge, devono necessariamente ospitare al loro interno, oltre agli autori di reato, anche dei minori non autori di reato per dare la possibilità ai ragazzi di condividere le diverse esperienze vissute, per confrontarsi tra di loro poiché è proprio grazie al confronto e alla condivisione che i ragazzi si aiutano, si sostengono e arricchiscono l’uno con l’altro.
L’importanza del “sentirsi come a casa”
Da un punto di vista puramente strutturale, le comunità ricordano una vera e propria casa nella quale vengono ospitati al massimo 10 ragazzi seguiti dagli educatori. Occorre però fare una precisazione: la dimensione familiare della comunità non deve essere intesa come sostituzione dei legami con la propria famiglia di origine, ma è sempre necessario cercare di coinvolgere il nucleo famigliare d’origine.
All’interno della comunità ci sono delle camere da letto, singole o doppie in base alle necessità del ragazzo, una cucina, un bagno e, talvolta, degli spazi esterni, il tutto arredato in modo da ricreare un ambiente accogliente in cui i ragazzi possano sentirsi protetti come a casa[5]. In altri termini, il setting deve ricreare un ambiente familiare[6] e quotidiano in grado di favorire lo sviluppo di relazioni personali, le quali, all’interno della comunità, diventano un vero e proprio strumento di lavoro; infatti, è attraverso le relazioni, costantemente monitorate dagli educatori, che il minore acquisisce l’autonomia e impara il rispetto verso gli altri. Tuttavia, l’aspetto relazionale si colloca tra due momenti molto importanti che il minore attraversa necessariamente, ossia l’ingresso del ragazzo in comunità e le sue dimissioni.
L’ingresso in comunità rappresenta un momento molto delicato, poiché è fondamentale, in questa prima fase, spiegare al minore le ragioni per cui si trova lì e, soprattutto, deve conoscere il progetto educativo che dovrà seguire, le regole che dovranno essere rispettate, gli eventuali divieti previsti e gli obbiettivi che bisogna perseguire.
L’educatore è certamente uno dei soggetti più importanti che entrano in gioco in questa fase così complessa. Egli legge e apprende la storia passata del minore e della sua famiglia, entra a conoscenza delle problematiche del ragazzo emerse dalle informazioni che gli sono state trasmesse dai servizi sociali e integra queste informazioni con le proprie osservazioni definendo, così, un intervento educativo che risulti essere il più personalizzato possibile.
Accanto all’ingesso in comunità, un altro momento altrettanto delicato è quello delle dimissioni. È necessario, in questa fase, che l’educatore parli con il ragazzo della conclusione del percorso e lo prepari al rientro in famiglia. Nello specifico, l’educatore deve ripercorrere con il minore il l’esperienza vissuta in comunità mettendo in luce i successi, i fallimenti, le difficoltà affrontate, gli ostacoli che sono stati superati e gli obbiettivi che sono stati perseguiti.
Le comunità: un’arma a doppio taglio
La realtà delle comunità si è rivelata più funzionale ed efficace del carcere, ma purtroppo non è esente da problematiche. Sicuramente uno dei principali problemi risiede nel tipo di gestione delle comunità e, soprattutto, nel numero di comunità presenti sul nostro territorio.
Mi spiego meglio: le comunità possono essere gestite sia da enti pubblici che dal privato sociale. Tuttavia, la maggior parte delle comunità sono private mentre quelle pubbliche sono veramente pochissime e di conseguenza la presenza delle comunità non è garantita su tutto il territorio nazionale in modo uniforme e omogeneo. E questo cosa comporta? Essendo così poca la disponibilità di comunità sul nostro territorio ciò che, purtroppo, accade è che i minori vengono indirizzati nella prima comunità che ha posti liberi, senza domandarsi se la comunità prescelta sia quella più giusta e più adatta alle necessità educative del giovane.
Non dobbiamo dimenticare che ogni comunità ha modelli di lavoro e di intervento diversi e perciò, idealmente, ogni minore dovrebbe essere indirizzato in una comunità che adotti strumenti e modelli di lavoro che siano il più adeguati possibile alle sue necessità e ai suoi bisogni educativi. Purtroppo, però, la scarsa disponibilità di comunità sul territorio italiano non consente di soddisfare questo fondamentale requisito.
Informazioni
G. Zara, La psicologia criminale minorile, Carocci editore, Roma, 2013
G. Gabrielli e M. F. Marchesini, Le comunità per minori: contesti educativi e familiari, in Minori Giustizia, 2006, I Trimestre
L. Palareti, C. Berti e P. Bastianoni, Valutare le comunità residenziali per minori: la costruzione di un modello ecologico, in Psicologia della salute, 2006, I
[1] L. Palareti, C. Berti e P. Bastianoni, Valutare le comunità residenziali per minori: la costruzione di un modello ecologico, in Psicologia della salute, 2006, I, p.124.
[2] G. Zara, La psicologia criminale minorile, Carocci editore, Roma, 2013, p.132.
[3] Su questo argomento leggi inoltre: http://www.dirittoconsenso.it/2020/04/14/la-sospensione-del-processo-con-messa-alla-prova/
[4] Sul punto si veda www.garanteinfanzia.org.
[5] G. Gabrielli e M. F. Marchesini, Le comunità per minori: contesti educativi e familiari, in Minori Giustizia, 2006, I Trimestre, p.144.
[6] G. Zara, La psicologia criminale minorile, Carocci editore, Roma, 2013, p.132.
La sospensione del processo con messa alla prova
La messa alla prova per il minore autore di reato: cos’è, presupposti e applicazione con sospensione del processo
Un altro epilogo speciale nel processo penale minorile
Dopo aver esaminato nelle precedenti pubblicazioni il perdono giudiziale[1] e l’irrilevanza del fatto[2], ci occupiamo quest’oggi di analizzare la messa alla prova che, di fatto, chiude il cerchio degli epiloghi speciali che possono verificarsi nel corso del processo penale minorile. La messa alla prova è un istituto di probation processuale attraverso il quale il processo viene sospeso e, nel periodo di sospensione, il minore viene affidato ai servizi sociali[3].
La disciplina a cui soggiace questo istituto è contenuta nell’art. 28 del D.P.R. 448/1988.
La norma stabilisce quanto segue:
“il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all’esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo e’ sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali e’ prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione. Con l’ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato. Contro l’ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore. La sospensione non può essere disposta se l’imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte”.
Cerchiamo, a questo punto, di fare un po’ di chiarezza e di esaminare tutti i vari elementi che caratterizzano l’istituto della messa alla prova.
Sospensione del processo con messa alla prova: presupposti applicativi
Leggendo con attenzione l’art. 28 D.P.R. 448/1988 possiamo individuare i presupposti e gli elementi che devono necessariamente ricorrere affinché il giudice decida di sospendere il processo e di mettere alla prova il minore; la messa alla prova può essere disposta a partire dall’udienza preliminare, previo accertamento della responsabilità del minore e consenso di quest’ultimo[4].
Come già anticipato parlando di perdono giudiziale e di irrilevanza del fatto, affinché il giudice possa disporre la messa alla prova occorre ottenere il consenso del minore poiché, trattandosi di un epilogo speciale che presuppone l’accertamento della responsabilità del giovane, è necessario che al ragazzo venga data la possibilità di rinunciare, in questo caso, alla messa alla prova e di proseguire il processo per dimostrare, nelle successive fasi, la sua innocenza.
Occorre, però, mettere in chiaro sin da subito che il giudice può decidere di sospendere il processo e di mettere alla prova il minore solo “quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all’esito della prova”[5]. Cerchiamo di chiarire questo aspetto: se il giudice ritiene che, attraverso la messa alla prova, il minore può ed ha l’intenzione di avviare un processo di cambiamento in positivo della propria personalità, allora dispone la messa alla prova. Il che significa che la messa alla prova non deve essere sempre concessa: se il minore, nel periodo messo a disposizione dalla messa alla prova, non ha la capacità o la volontà di avviare un processo di cambiamento della propria personalità allora non ha senso ricorrere all’istituto in esame poiché si rivelerebbe, in breve tempo, uno strumento inutile ed inefficiente.
Dopo aver esaminato i presupposti occorre, a questo punto, mettere in luce le diverse fasi, ex art.27 d.lgs. 272/1989[6], che portano il giudice ad operare la sospensione del processo con messa alla prova.
La valutazione della messa alla prova: quali elementi prendere in considerazione?
Spetta al Tribunale per i minorenni sospendere il processo sulla base di un progetto educativo specifico previamente elaborato dai servizi sociali in collaborazione con il minore[7]. Il contenuto del progetto educativo non è definito, poiché dipende e varia in base alle specifiche esigenze educative del minore stesso[8]. Dopo aver sospeso il processo ed aver approvato il progetto educativo, il presidente del tribunale nomina un giudice onorario, al quale viene affidato il compito di seguire il caso incontrando il minore, monitorando l’andamento del percorso e modificando, se necessario, il contenuto del progetto educativo.
Decorso il periodo di sospensione, che può avere una durata massima di 3 anni per i reati più gravi e di 1 anno per gli altri reati, viene svolta una valutazione del percorso fatto dal minore, la quale può avere esito positivo o negativo, ex art.29 D.P.R. 448/1988[9].
Nello specifico, i parametri che vengono valutati sono generalmente due:
- il comportamento tenuto dal minore durante la messa alla prova e
- l’evoluzione della sua personalità[10].
Con riferimento a quest’ultimo parametro, occorre fare una precisazione: il poco tempo messo a disposizione dalla messa alla prova fa sì che il giudice dia un esito positivo anche quando non c’è stato un evidente cambiamento della personalità del minore, ma è sufficiente che il giovane abbia avviato un processo di cambiamento o che, per lo meno, sia sulla giusta strada.
Se la valutazione avrà un esito positivo il reato si estingue, mentre, nel caso in cui la valutazione ottenga un esito negativo, il processo riprende da dove si era interrotto[11]. Tuttavia, occorre specificare che non sempre la messa alla prova giunge al termine; infatti, se la messa alla prova viene revocata non è necessario valutare il percorso educativo svolto dal minore.
Ma, a questo punto, bisogna chiedersi: quando la messa alla prova può essere revocata? La messa alla prova viene revocata a seguito di gravi e ripetute trasgressioni poste in essere dal minore[12]. Non è, perciò, sufficiente che il ragazzo si renda autore di una singola trasgressione per revocare la messa alla prova. Tuttavia, la singola violazione di una regola non passa certamente inosservata.
Il giudice infatti può:
- decidere di introdurre delle regole più severe, oppure
- può inasprire le prescrizioni già presenti nel progetto educativo qualora il giovane si sia reso autore di una sola trasgressione.
Le critiche e le perplessità sorte
La disciplina fin qui esaminata non è e, soprattutto, non è stata esente da critiche. L’istituto della messa alla prova è stato, nel tempo, attaccato su più fronti, ma una delle principali critiche mosse nei confronti di tale disciplina riguarda l’assenza di limiti.
Nello specifico, l’art. 28 D.P.R. 448/1988, di fatto, non prevede alcun tipo di limite se non quello temporale: spetta al giudice stabilire la durata della messa alla prova, la quale, come già anticipato, può durare massimo 3 anni per i reati più gravi e massimo 1 anni per gli altri reati. Ma non è tutto.
Una delle critiche più severe è stata sollevata con riferimento al fatto che, idealmente, attraverso la messa alla prova possono essere “cancellati” reati gravissimi. Ma come è possibile? La risposta a questa domanda è, in realtà, molto complessa, ma cercherò di semplificarla il più possibile.
L’esito positivo della messa alla prova può estinguere dei reati gravissimi perché la messa alla prova non è una sanzione, ma è una misura penale, attraverso la quale il legislatore ha scelto di rinunciare alla pretesa punitiva per tutelare ed assicurare le esigenze educative del minore.
Insomma, la finalità educativa che si vuole perseguire attraverso la messa alla prova e che, in generale, colora l’intero processo penale minorile scavalca, anzi, prevale su qualunque finalità sanzionatoria. Il fatto che la messa alla prova non sia una sanzione, ma, come appena detto, una misura penale, è evidente se osserviamo con attenzione le sue specifiche caratteristiche:
- si tratta di un istituto tempestivo, poiché interviene nel corso del processo senza attendere la sentenza di condanna,
- non proporzionato, poiché, come visto, per i reati gravissimi la messa alla prova dura massimo 3 anni,
- non ha un contenuto minimo afflittivo,
- il minore viene coinvolto nel definire il contenuto del progetto educativo e
- la decisione finale, ossia la valutazione positiva o negativa, viene presa dal giudice in collaborazione con i servizi sociali, il cui parere condiziona inevitabilmente la scelta finale.
Insomma, le caratteristiche e gli elementi che connotano la messa alla prova ci permettono di affermare, senza troppe difficoltà, che l’istituto in esame non può essere considerato una sanzione.
Informazioni
G. Zara, La psicologia criminale minorile, Carocci editore, Roma, 2013.
AA.VV., Procedura penale minorile, a cura di M. Bargis, Giappichelli Editore, Torino, 2019.
V. Colamussi, La messa alla prova, Cedam, Padova, 2010.
L. Locci, Gli istituti del processo penale minorile a beneficio del minore: l’irrilevanza del fatto e la messa alla prova, in Minori Giustizia, IV Trimestre, 2005.
S. Larizza, Il diritto penale dei minori: evoluzione e rischi di involuzione, Cedam, Padova, 2005.
[1] Ho parlato di perdono giudiziale in questo articolo: http://www.dirittoconsenso.it/2020/02/18/il-perdono-giudiziale-nel-processo-penale-minorile/
[2] Di irrilevanza del fatto invece ne ho parlato qui: http://www.dirittoconsenso.it/2020/03/11/lirrilevanza-del-fatto/
[3] G. Zara, La psicologia criminale minorile, Carocci editore, Roma, 2013, p.114.
[4] AA.VV., Procedura penale minorile, a cura di M. Bargis, Giappichelli Editore, Torino, 2019, p.212-213.
[5] V. Colamussi, La messa alla prova, Cedam, Padova, 2010, p. 1 s.
[6] Art.27 d.lgs. 272/1989: «Il giudice provvede a norma dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali. Il progetto di intervento deve prevedere tra l’altro: a) le modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita; b) gli impegni specifici che il minorenne assume; c) le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell’ente locale; d) le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa. I servizi informano periodicamente il giudice dell’attività svolta e dell’evoluzione del caso, proponendo, ove lo ritengano necessario, modifiche al progetto, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di ripetute e gravi trasgressioni, la revoca del provvedimento di sospensione. Il presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo e l’affidamento riceve le relazioni dei servizi e ha il potere, delegabile ad altro componente del collegio, di sentire, senza formalità di procedura, gli operatori e il minorenne. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 28 comma 5 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, i servizi presentano una relazione sul comportamento del minorenne e sull’evoluzione della sua personalità al presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo nonché al pubblico ministero, il quale può chiedere la fissazione dell’udienza prevista dall’articolo 29 del medesimo decreto».
[7] L. Locci, Gli istituti del processo penale minorile a beneficio del minore: l’irrilevanza del fatto e la messa alla prova, in Minori Giustizia, IV Trimestre, 2005, p.101.
[8] G. Zara, La psicologia criminale minorile, Carocci editore, Roma, 2013, p.116.
[9] Art.29 D.P.R. 448/1988: «Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33».
[10] AA.VV., Procedura penale minorile, a cura di M. Bargis, Giappichelli Editore, Torino, 2019, p.216 ss.
[11] AA.VV., Procedura penale minorile, a cura di M. Bargis, Giappichelli Editore, Torino, 2019, p.226-227.
[12] S. Larizza, Il diritto penale dei minori: evoluzione e rischi di involuzione, Cedam, Padova, 2005, p. 278.
L'irrilevanza del fatto
Una via di fuga dal processo penale minorile: si parla di irrilevanza del fatto
Cos’è l’irrilevanza del fatto?
Accanto al perdono giudiziale[1], l’irrilevanza del fatto rientra nel novero di epiloghi speciali che possono provocare la chiusura anticipata di un processo penale minorile.
Si tratta, anche in questo caso, di un istituto di favore che trova concreta disciplina nell’art. 27 del D.P.R. 448/1988[2].
La norma prevede quanto segue:
“durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e la occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne. 2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenne e l’esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero. 3. Contro la sentenza possono proporre appello il minorenne e il procuratore generale presso la corte di appello. La corte di appello decide con le forme previste dall’articolo 127 del codice di procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero. 4. Nell’ udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1”.
La ratio che emerge dalla lettura della norma appena citata è piuttosto chiara: assicurare una rapida fuoriuscita del minore dal processo penale minorile in tutti quei casi in cui la sua permanenza avrebbe effetti prevalentemente negativi[3].
Perdono giudiziale e irrilevanza del fatto: discipline simili, ma destinatari diversi
Prima di esaminare la disciplina ed individuare gli elementi che caratterizzano l’istituto di favore dell’irrilevanza del fatto, occorre fare una precisazione. Come vedremo tra poco, la disciplina del perdono giudiziale e quella dell’irrilevanza del fatto sono tra di loro molto simili, ma, nonostante questa somiglianza, bisogna sottolineare ed avere ben chiaro che il minore destinatario del perdono è molto diverso dal minore che è, invece, destinatario dell’irrilevanza del fatto.
Cerchiamo di fare chiarezza: il minore che viene perdonato dalla giustizia è un giovane che si è reso autore di reati bagatellari, poco gravi, e che ha bisogno di essere educato attraverso il processo; invece, il minore destinatario dell’irrilevanza del fatto è un ragazzo che ha commesso occasionalmente un errore, il quale non è dovuto ad un deficit educativo, bensì ad una crisi momentanea o ad una difficoltà temporanea e che, per questi motivi, non ha bisogno di essere educato attraverso il processo.
Fatta questa doverosa premessa, possiamo, a questo punto, analizzare la disciplina a cui soggiace l’irrilevanza del fatto.
Irrilevanza del fatto: disciplina e problemi di compatibilità
Da un’attenta lettura dell’art. 27 D.P.R. 448/1988, apprendiamo che l’irrilevanza del fatto può essere richiesta e concessa a partire dalle indagini preliminari, previo accertamento della responsabilità del minore e, come già spiegato parlando di perdono giudiziale, affinché il giudice si possa pronunciare con una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza, che comporta l’estinzione del reato, occorre ottenere il consenso del minore[4].
La dottrina ha sollevato, inizialmente, un problema di compatibilità della disciplina sopra riportata con l’art.112 Cost.[5], affermando che, siccome l’irrilevanza del fatto può essere concessa prima che il P.M. eserciti l’azione penale allora l’istituto in esame entra in contrasto con il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale contenuto, appunto, nell’art.112 Cost.
In realtà, il problema di compatibilità sollevato dalla dottrina non ha senso di esistere, poiché è proprio il P.M. a richiedere al giudice di pronunciarsi con una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, e spetta sempre al giudice decidere, esaminando il caso concreto, se sussistono gli elementi per accogliere la richiesta del P.M.; al netto di ciò, possiamo ritenere ed affermare che la disciplina a cui soggiace tale istituto non comporta nessuna violazione dell’art.112 Cost.
I requisiti di applicabilità
A questo punto è lecito domandarsi: quando può essere concessa l’irrilevanza del fatto? Quali sono gli elementi che devono essere accertati affinché il giudice possa ritenere un fatto irrilevante?
L’art.27 del D.P.R. 448/1988 individua tre diversi requisiti che devono sussistere affinché il minore diventi destinatario di tale istituto[6]:
- Il primo requisito è, chiaramente, il fatto tenue: è necessario che il fatto commesso dal minore, quindi il reato, sia tenue. Spetta al giudice compiere una valutazione sulla tenuità del fatto utilizzando i criteri relativi alla gravità del reato, i quali sono contenuti ed elencati nell’art.133 c.p.[7].
- Il secondo requisito che deve essere accertato è l’occasionalità del comportamento: è necessario, ai fini dell’irrilevanza del fatto, che il comportamento tenuto dal minore sia occasionale; sul punto esistono due diverse interpretazioni: adottando una interpretazione cronologica, un comportamento è occasionale quando è tenuto raramente dal minore, mentre, secondo una interpretazione psicologica, un comportamento è occasionale quando è conseguenza di una condizione di particolare vulnerabilità fisica-psichica del minore, la quale, tuttavia, non può farci ritenere che la personalità del minore si stia strutturando e formando in modo deviante o aggressivo[8].
- Il terzo, ed ultimo, requisito che deve essere accertato è il pregiudizio alle esigenze educative del minore: in altri termini, l’irrilevanza del fatto può essere concessa nel caso in cui il processo pregiudichi le esigenze educative del ragazzo[9]; «è infatti proprio “la convinzione che il processo è pena, che il processo è stigmatizzante e che, per sua stessa natura, solo raramente potrà costituire uno strumento di rieducazione o, più realisticamente, di non desocializzazione” ad aver reso possibile l’introduzione dell’istituto dell’irrilevanza del fatto, che consente di sottrarre i minori all’afflizione dello svolgimento integrale del processo per fatti caratterizzati dall’esiguità»[10].
Un’ultima considerazione
Dopo aver analizzato accuratamente la disciplina di questo istituto di favore potrebbero sorgere dei dubbi o delle perplessità. Nello specifico, è lecito, a questo punto, porsi la seguente domanda: l’irrilevanza del fatto può essere concessa anche nel caso in cui il minore si sia reso autore di reati continuati o premeditati?
In realtà, non è possibile dare una vera e propria risposta a questo quesito, poiché, sia nel caso di reati premeditati che nel caso di reati continuati, la concessione o meno dell’irrilevanza del fatto dipende dal tipo di reato commesso e dall’interpretazione che ne dà il giudice.
Informazioni
AA.VV., Procedura penale minorile, a cura di M. Bargis, Giappichelli Editore, Torino, 2019
G. Zara, La psicologia criminale minorile, Carocci editore, Roma, 2013
L. Locci, Gli istituti del processo penale minorile a beneficio del minore: l’irrilevanza del fatto e la messa alla prova, in Minori Giustizia, IV Trimestre, 2005
R. Germoni, L’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. nel procedimento penale a carico di imputati minorenni, in Giurisprudenza penale web, 2019, II
L’argomento è legato anche al tema del tribunale dei minorenni: http://www.anusca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5346
[1] Ho parlato del perdono giudiziale per DirittoConsenso in questo articolo: http://www.dirittoconsenso.it/2020/02/18/il-perdono-giudiziale-nel-processo-penale-minorile/
[2] Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.448. Per il testo completo si veda www.camerapenaleminorile.it.
[3] R. Germoni, L’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. nel procedimento penale a carico di imputati minorenni, in Giurisprudenza penale web, 2019, II, p.2-3.
[4] L. Locci, Gli istituti del processo penale minorile a beneficio del minore: l’irrilevanza del fatto e la messa alla prova, in Minori Giustizia, IV Trimestre, 2005, p.88.
[5] Art.112 Cost.: «Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale».
[6] AA.VV., Procedura penale minorile, a cura di M. Bargis, Giappichelli Editore, Torino, 2019, p.197 ss.
[7] Art.133 c.p.: «Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tenere conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa».
[8] L. Locci, Gli istituti del processo penale minorile a beneficio del minore: l’irrilevanza del fatto e la messa alla prova, in Minori Giustizia, IV Trimestre, 2005, p.93.
[9] G. Zara, La psicologia criminale minorile, Carocci editore, Roma, 2013, p.114.
[10] L. Locci, Gli istituti del processo penale minorile a beneficio del minore: l’irrilevanza del fatto e la messa alla prova, in Minori Giustizia, IV Trimestre, 2005, p.94.
Il perdono giudiziale nel processo penale minorile
Ecco come e quando la giustizia prevede il perdono giudiziale per un minore autore di reato
Introduzione al perdono giudiziale
Il perdono giudiziale appartiene alla rosa di epiloghi speciali che possono verificarsi a conclusione di un processo penale minorile e che differenzia quest’ultimo dal rito ordinario; insomma, accanto all’irrilevanza del fatto e alla messa alla prova, il perdono è uno dei lieti fine maggiormente adottati quando si parla di minori autori di reato. Sebbene la quasi totalità delle regole che devono essere rispettate e seguite nel corso di un procedimento minorile sia contenuta nel D.P.R. 448/1988[1], il perdono trova disciplina nel codice penale, all’altezza dell’art. 169.
La norma stabilisce che:
“se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a euro 5 anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Qualora si proceda al giudizio, il giudice, può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna. Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n. 1 del primo capoverso dell’articolo 164. Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta”.
Cerchiamo, però, di chiarire e spiegare meglio la disciplina a cui soggiace questo particolare istituto.
Finalità e caratteristiche del perdono giudiziale
Il perdono giudiziale può e, anzi, deve essere definito e considerato come un beneficio che viene concesso, a partire dall’udienza preliminare, ad un minore tra i 14 e i 18 anni che abbia commesso un reato punito con una pena detentiva non superiore nel massimo a 2 anni; si tratta, in altri termini, di un minore autore di un reato bagatellare, ossia di un reato che, certamente, non è considerato particolarmente grave[2].
L’art. 169 c.p., come visto, non contiene dei veri e propri limiti oggettivi legati alla natura o al tipo di reato commesso, perciò, idealmente, potrebbe essere perdonato qualunque tipo di reato purché venga punito dal nostro ordinamento con una pena detentiva non superiore nel massimo a 2 anni.
Il perdono presuppone sempre l’accertamento della responsabilità del minore: perciò, prima di concedere tale beneficio, il giudice dovrà accertare la colpevolezza del giovane; tuttavia l’accertamento della responsabilità non è sufficiente affinché il giudice si pronunci con una sentenza di non luogo a procedere per perdono, ma è necessario anche il consenso del minore.
Mi spiego meglio: ogni volta che il processo si chiude con un epilogo speciale che presuppone l’accertamento della responsabilità del minore, ma che ha come conseguenza l’estinzione del reato, come nel caso del perdono giudiziale, dell’irrilevanza del fatto o della messa alla prova, è sempre necessario ottenere il consenso del minore, poiché il giovane deve avere la possibilità di scegliere di rinunciare all’istituto di favore, al perdono in questo caso, e di proseguire il processo per dimostrare, nelle successive fasi, la sua innocenza.
Leggendo la disciplina contenuta nel sopracitato articolo 169 c.p. emergono, tuttavia, delle condizioni ostative, rappresentate dall’art.164 c.p., al verificarsi delle quali il perdono non può essere concesso.
In particolare, il minore autore di un reato bagatellare non può essere destinatario di questo beneficio nel caso in cui:
- egli abbia delle precedenti condanne per delitti o
- nel caso in cui sia considerato un delinquente abituale o di professione.
La valutazione della recidiva del minore
«Il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati». La frase appena riportata rappresenta, probabilmente, una delle caratteristiche più significative del perdono giudiziale, nonché il requisito più complesso da accertare.
Il legislatore italiano ha scelto di legare il perdono ad una valutazione sulla recidiva. Il giudice può decidere di pronunciarsi con una sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale solo nel caso in cui egli ritenga e presuma che il minore si asterrà dal commettere reati futuri.
Ma quali sono gli elementi che il giudice dovrà prendere in considerazione per verificare il rischio di recidiva? Si tratta sicuramente di una valutazione che viene effettuata verificando degli elementi, come la gravità del reato e la capacità a delinquere, contenuti nell’art.133 c.p.[3], ma nella quale giocano un ruolo fondamentale il ragazzo e la sua storia. Il giudice deve conoscere il ragazzo e il suo passato, nonché il suo contesto di vita, affinché possa verificare se sussiste o meno un rischio di recidiva, ma non è tutto. È molto importante, ai fini di questa valutazione, osservare il minore, cercare di comprendere se il giovane ha avviato un processo di cambiamento o se ha l’intenzione, la capacità e la volontà di avviarlo, poiché solo attraverso un processo di cambiamento della propria personalità il minore dimostra di aver compreso il significato educativo del processo[4].
Una considerazione finale
A questo punto, però, dopo aver esposto e presentato tale istituto, è più che legittimo porsi il seguente quesito: il perdono può essere concesso più di una volta? La risposta a questa domanda non può che essere negativa, poiché nel nostro ordinamento il perdono giudiziale può essere concesso solo ed esclusivamente una volta, si parla, infatti, di unicità del perdono.
Tuttavia, la Corte Costituzionale è intervenuta sul tema dell’unicità dichiarandone l’illegittimità nella parte in cui il beneficio del perdono non poteva essere concesso nell’ipotesi di concorso di reati[5].
Ad oggi, grazie all’intervento della Corte, il minore può ottenere il perdono quando commette diversi reati appartenenti al medesimo disegno criminoso o nel caso di reati in concorso, purché, anche in questi casi, la pena detentiva prevista non sia superiore nel massimo a 2 anni.
Il perdono giudiziale comporta, ed ha come immediata conseguenza, l’estinzione del reato e la sentenza di non luogo a procedere attraverso la quale il giudice dispone il perdono, resta iscritta nel casellario speciale[6] fino al compimento della maggiore età e successivamente trasmigra nel casellario comune[7], dove permane fino al ventunesimo anno d’età per poi essere cancellata[8].
Informazioni
AA.VV., Procedura penale minorile, a cura di M. Bargis, Giappichelli Editore, Torino, 2019.
G. Zara, La psicologia criminale minorile, Carocci editore, Roma, 2013.
E. Carraro, Il perdono giudiziale nel nuovo sistema della giustizia penale minorile, in Minori Giustizia, IV Trimestre, 2008.
Il perdono giudiziale è collegato ad altri temi del diritto penal-processuale minorile tra cui: http://www.dirittoconsenso.it/2020/03/11/lirrilevanza-del-fatto/
[1] Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.448. Per il testo completo si veda www.camerapenaleminorile.it.
[2]AA.VV., Procedura penale minorile, a cura di M. Bargis, Giappichelli Editore, Torino, 2019, p.188-189.
[3] In questi terminiG. Zara, La psicologia criminale minorile, Carocci editore, Roma, 2013, p. 113.
[4]E. Carraro, Il perdono giudiziale nel nuovo sistema della giustizia penale minorile, in Minori Giustizia, IV Trimestre, 2008, p.72.
[5] Sentenze della Corte Costituzionale n. 108 del 1973 e n.154 del 1976. Per il testo completo delle sentenze si veda www.gazzettaufficale.it.
[6] Il casellario speciale è un registro nel quale vengono trascritti i provvedimenti giudiziari di cui è destinatario un minorenne.
[7] Il casellario comune è un registro nel quale vengono iscritti e riportati i provvedimenti giudiziari di cui è destinatario un soggetto maggiorenne.
[8] In questi termini G. Zara, La psicologia criminale minorile, Carocci editore, Roma, 2013, p. 114.